Cons. Stato Sez. V, Sent., 26-01-2011, n. 557

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con decisione n. 8845/2009 questa Sezione del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in appello proposto dalla dott.ssa R.A. avverso la sentenza del Tar del Lazio n. 11812/06, che – a sua volta – aveva respinto il ricorso diretto al riconoscimento della natura di pubblico impiego dei rapporti di lavori intercorsi tra la ricorrente e il comune di Lanuvio.

R.A. ha proposto ricorso per revocazione avverso tale decisione per i motivi che saranno di seguito esaminati.

Con ordinanza n. 256/10 questa Sezione ha ordinato alla ricorrente la rinnovazione della notificazione nei confronti del comune di Lanuvio.

Eseguita la nuova notificazione e non costituitosi il comune, all’odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. L’oggetto del giudizio è costituito dalla richiesta di revocazione di una decisione di questa Sezione, con cui è stato negato il riconoscimento della natura di pubblico impiego dei rapporti di lavori intercorsi tra la ricorrente e il comune di Lanuvio.

Il giudice di appello ha motivato la sua decisione, rilevando, in senso contrario all’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego, i seguenti elementi:

"a) gli incarichi professionali sono stati conferiti sulla scorta di una pluralità di provvedimenti di efficacia temporanea, non tempestivamente gravati, che hanno qualificato l’attività lavorativa espletata dall’appellante alla stregua di prestazione professionale a convenzione;

b) la natura professionale della prestazione è suffragata dall’autonomia delle prestazioni espletate, della differenziazione nel tempo dell’impegno giornaliero profuso, dalle modalità di erogazione del compenso (su base oraria dietro presentazione di fattura per le prestazioni espletate) e dell’eterogeneità delle mansioni di volta in volta assunte (collaboratore o sostituto del direttore);

c) non risultano comprovati, in definitiva, gli indici sintomatici della sussistenza di un rapporto continuativo di natura subordinata".

La ricorrente sostiene che:

1) il consiglio di Stato ha posto a fondamento della decisione la non tempestiva impugnazione degli atti che avevano qualificato il rapporto di lavoro, senza accorgersi che il Tar aveva escluso l’inammissibilità per ricorso sotto tale profilo con statuizione passata in giudicato;

2) gli elementi citati nella decisione di appello sono frutto di una errata percezione di atti e fatti, in quanto per il rapporto di lavoro in questione non sono mai state emesse fatture, non vi è mai stata una differenziazione nel tempo dell’orario di servizio, le mansioni non sono state eterogenee e anche l’autonomia delle prestazione sarebbe esclusa dagli atti di causa;

3) il Consiglio di Stato avrebbe omesso di pronunciarsi sulla questione della prevalenza dell’attività di sostituzione della Direttrice di farmacia, rispetto all’attività di coadiuvazione.

Il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.

L’inammissibilità della prima censura deriva dal fatto che la ricorrente male interpreta il contenuto della decisione di appello, che si è limitata a respingere il ricorso e non ha affatto fondato la sua decisione su una presunta inammissibilità derivante dalla mancata tempestiva impugnazione dei provvedimenti di conferimento degli incarichi.

Il Consiglio di Stato ha richiamato tale omessa impugnazione come elemento di fatto, ma ha poi fondato la sua decisione sulla insussistenza degli elementi per configurare un rapporto di pubblico impiego.

Il ricorso è stato, infatti, respinto nel merito, mentre la tesi della ricorrente poteva avere un fondamento se, in parziale riforma della sentenza del Tar, il ricorso di primo grado fosse stato dichiarato inammissibile a causa di tale omessa impugnazione, ma così non è stato con conseguente insussistenza di alcuna erronea percezione del contenuto della sentenza di primo grado e delle relative statuizioni passate in giudicato.

3. La seconda censura del ricorso per revocazione è diretta ad introdurre un (non consentito) ulteriore grado di giudizio su alcuni elementi valutati dal giudice di appello e, come tale, anche deve essere dichiarata inammissibile.

Il riferimento alle fatture contenuto nella decisione di appello è da intendersi in senso atecnico, non essendo mai stata posta in discussione l’assenza di partita Iva in capo alla ricorrente, ma risultando peraltro chiaro dagli atti del giudizio che le prestazioni venivano liquidate previa presentazione di specifiche "attestazioni".

Anche " la differenziazione nel tempo dell’impegno giornaliero profuso", oltre a costituire profilo non decisivo, non implica una mera differenza di orario, ma va riferita anche alla differenza di giornate lavorative.

Ma ciò che è ha costituito l’argomento principale per la reiezione del ricorso (eterogeneità delle mansioni e autonomia delle prestazioni) è contestato in sede revocatoria in modo contraddittorio e generico.

Sotto il primo profilo, sono gli stessi atti richiamati dalla ricorrente per revocazione a dimostrare l’eterogeneità delle mansioni e a escludere in radice la sussistenza di un errore di fatto da parte del giudice di appello; infatti, la stessa ricorrente richiama le delibera con cui è stata incaricata di "coadiuvare", di "sostituire" e di svolgere le mansioni del Direttore della farmacia, dimostrando che le prestazioni erano in parte di collaborazione e in parte di sostituzione, e, quindi, eterogenee,

Con riguardo alla autonomia delle prestazioni, la non veridicità di tale aspetto viene dedotta in assenza di alcun asserito errore di fatto con il chiaro intento di sottoporre a nuova valutazione quanto deciso in appello.

L’errore di fatto, che consente di rimettere in discussione il decisum del giudice di appello con il rimedio del ricorso per revocazione, è, invece, solo quello che non coinvolge l’attività valutativa dell’organo decidente ma tende ad eliminare l’ostacolo materiale frapposto tra la realtà del processo e la percezione che di questa abbia avuto il giudice, ostacolo derivante da una pura e semplice errata ovvero omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio a condizione però che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione ha pronunciato, dovendosi escludere che il giudizio revocatorio, in quanto rimedio eccezionale, possa essere trasformato in un ulteriore grado di giudizio (Consiglio Stato, sez. V, 15 novembre 2010, n. 8041; Consiglio Stato, ad. plen., 17 maggio 2010, n. 2).

Deve, infine, escludersi che possa costituire frutto di un errore di fatto l’asserita omessa pronuncia sulla questione della prevalenza dell’attività di sostituzione della Direttrice di farmacia, rispetto all’attività di coadiuvazione.

Si tratta chiaramente di un profilo assorbito sulla base del rilievo dato alla eterogeneità delle prestazione, con conseguente irrilevanza dello specifico peso delle stesse.

Non si tratta, quindi, di una omessa pronuncia derivante dalla mancata percezione dell’esistenza e del contenuto di atti processuali, ma di un profilo chiaramente assorbito perché irrilevante.

Pertanto, nel caso di specie, l’invocato errore di fatto in parte si fonda su una errata lettura della decisione di appello e, per la restante parte, coinvolge proprio l’attività valutativa del giudice di appello, con conseguente inammissibilità del presente ricorso, che altrimenti costituirebbe un non consentito ulteriore grado del giudizio.

3. In conclusione, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla deve essere disposto per le spese in assenza di costituzione del comune di Lanuvio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), dichiara inammissibile il ricorso per revocazione indicato in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 30-03-2011, n. 7194 Procedimento disciplinare

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Svolgimento del processo

Il Ministero della Giustizia promuoveva azione disciplinare nei confronti del dr. M.G., presidente della sezione lavoro presso la corte di appello di Bologna, per l’infrazione disciplinare prevista dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q), poichè nella qualità di magistrato in servizio presso il tribunale di Bologna, ritardava in modo reiterato, grave ed ingiustificato il deposito di 373 sentenze civili in materia di lavoro, di cui 165 depositate con ritardo tra i 100 ed i 300 giorni ed il resto con ritardi superiori, fino ad un massimo di g. 511, di 416 ordinanze con gravi ritardi, nonchè di ulteriori 46 sentenze non depositate in corso di ispezione.

La Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, con sentenza depositata il 29 luglio 2 010, assolveva il magistrato incolpato perchè l’illecito disciplinare non era configurabile in quanto il fatto era di scarsa rilevanza a norma del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis. Riteneva la sezione che "i ritardi anche rilevanti non erano in discussione", ma che nella fattispecie era applicabile il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis, in quanto il dr. M. aveva sempre dimostrato impegno e laboriosità, ed inoltre perchè i ritardi del dr. M. avevano avuto scarsa incidenza nell’ambiente; giudiziario bolognese e comunque nello stesso ambiente non avevano avuto risonanza negativa; che dall’interrogatorio dell’incolpato e dall’esame attento delle tabelle risultava che gli avvocati avevano sempre apprezzato che le udienze del dr. M. duravano fino a tarda sera, per giungere a conclusioni transattive.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia.

Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 105 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q, quanto al rilievo della laboriosità nell’individuazione disciplinarmente rilevante di ritardi gravi e reiterati.

2. Con il secondo motivo ai ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b): inosservanza o erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q), quanto al rilievo ex se della laboriosità del magistrato ai fini della giustificazione del ritardo, indipendentemente dalla sussistenza di cause di forza maggiore.

3. I due motivi di ricorso sono inammissibili per essere gli stessi inconferenti rispetto alla statuizione contenuta nella sentenza impugnata.

Correttamente interpretando tale sentenza, va osservato che essa non ha escluso la sussistenza dell’illecito disciplinare per mancato perfezionamento della fattispecie tipizzata dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q), ma ha solo ritenuto irrilevante la condotta a norma del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis ed in applicazione di tale ultima norma dichiara di respingere la richiesta del P.G. di affermazione della colpevolezza del dr. M..

Ne consegue che sono inconferenti i due motivi di ricorso, in tema di pretesa erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q), poichè non è per effetto dell’errata interpretazione di tale norma che si è giunti all’assoluzione del dr. M., ma per l’applicazione dell’art. 3 bis D.Lgs. – con la conseguenza che è conferente solo un’impugnazione che ponga in discussione tale ratio decidendi.

La consolidata giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, statuito che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al "decisum" della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (ex multis, Cass. 07/11/2005, n. 21490;

Cass. 24/02/2004, n. 3612; Cass. 23/05/2001, n. 7046).

L’inconferenza del motivo comporta che l’eventuale accoglimento della censura risulta comunque privo di rilevanza nella fattispecie, in quanto inidoneo a risolvere la questione decisa con la sentenza impugnata (Cass. Sez. Unite, 12/05/2008, n. 11650).

4. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b; in relazione alla ritenuta applicabilità del D.Lgs n. 109 del 2006, art. 3 bis.

Ritiene il ricorrente che erroneamente la sezione disciplinare avrebbe assolto il dr. M. dall’incolpazione ascrittagli a norma del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis, per l’assenza di ricadute negative nell’ambiente giudiziario dei ritardi provocati nel deposito di provvedimenti. Secondo il ricorrente la scarsa rilevanza del fatto va esaminata con riguardo all’entità dell’offesa al bene protetto e tale bene protetto dal precetto di cui all’art. 2, comma 1, lett. q), è costituito sia dal buon andamento della giustizia sia calla ragionevole durata del processo, ampiamente lesi nella fattispecie.

5.1. Il motivo è fondato.

Il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis, (introdotto dall’art. 1, comma 3, lett. e) L. n. 269 del 2006) statuisce che: "L’illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza".

La norma prevede una soglia per la configurabilità disciplinare del fatto, astrattamente ricadente in una delle fattispecie tipizzate. Il legislatore ha ritenuto che al di sotto di tale soglia, costituita dalla scarsa rilevanza del fatto, il disvalore, pure esistente, tuttavia non sia sanzionabile disciplinarmente.

Tale norma, come statuito da queste S.U. con sentenza n. 25091/2010 (in motivazione, pag. 2), sia per il suo tenore letterale sia per la sua collocazione sistematica, va intesa come riferibile ad ogni ipotesi di illecito disciplinare previsto dai precedenti art. 2, comma 3 (e cioè a tutti gli illeciti c.d. funzionali ed extrafunzionali).

5.2. La norma di cui all’art. 3 bis, introduce sostanzialmente nella materia disciplinare il principio di offensività, proprio del diritto penale, secondo il quale la sussistenza dell’illecito va comunque riscontrata alla luce della lesione o messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma, con accertamento in concreto effettuato ex post. Il legislatore può introdurre, nell’ambito della sua discrezionalità, una soglia minima sotto la quale il fatto non ha rilevanza ai fini sanzionatori (cfr. art. 316 ter c.p., comma 2;

Cass. pen., Sez. 5^, 26/06/2009, n. 31909).

In questa sede il bene giuridico, nell’attuale quadro di tipizzazione dell’illecito disciplinare, va considerato unico per tutte le ipotesi di illecito disciplinare ed è identificabile nella compromissione dell’immagine del magistrato e dell’ordine giudiziario, da ritenersi il bene giuridico in definitiva tutelato dalle norme disciplinari ed a cui lo stesso decreto legislativo fa esplicito riferimento all’art. 3, lett. b), ed all’art. 4, lett. d).

La ragionevole durata del processo ed il buon andamento dell’amministrazione della giustizia (valori in sè di indubbia rilevanza, addirittura costituzionale) rilevano in questa sede quali elementi sintomatici ai fini della positiva immagine, della fiducia e della considerazione di cui il magistrato deve godere nella collettività in cui opera.

6.1. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha ritenuto che l’illecito disciplinare ascritto al dr. M. non fosse configurabile a norma del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis, per la laboriosità dallo stesso sempre dimostrata e per la scarsa incidenza e risonanza che tali ritardi avevano avuto nell’ambiente forense di Bologna, dove il Dr. M. operava.

Osserva questa Corte che la prima argomentazione, relativa alla laboriosità del magistrato incolpato, è priva di rilievo, in quanto, come detto, l’art. 3 bis cit. fa riferimento alla scarsa rilevanza del fatto e cioè ad un elemento di carattere oggettivo e non attinente alla persona del magistrato.

6.2. La seconda argomentazione (che peraltro si fonda su una presunzione di quanto avrebbero potuto riferire i testi non escussi, presunzione tratta dall’interrogatorio dell’incolpato e dalle tabelle) adotta una restrittiva interpretazione del concetto di "scarsa rilevanza dell’illecito", ritenendo che essa nella fattispecie sussisteva stante "la scarsa incidenza dei comportamenti (e cioè i ritardi) del dr. M. nell’ambiente giudiziario bolognese, soprattutto giuslavoristico".

Sennonchè la scarsa rilevanza de fatto va valutata in riferimento a tutto l’ambiente in cui il magistrato svolge le sue funzioni, per i riflessi sulla fiducia e considerazione che il magistrato ivi gode.

Segnatamente, quanto ai ritardi nel deposito dei provvedimenti, rileva non solo la considerazione degli avvocati, ma anche quella delle parti, che subiscono direttamente gli effetti, di tali ritardi, con conseguenti riflessi sull’opinione generale di efficienza del servizio svolto.

7. Pertanto va rigettato il primo ed il secondo motivo al ricorso ed accolto il terzo. Va cassata, in relazione, l’impugnata sentenza, con rinvio alla Sezione disciplinare del C.S.M. in diversa composizione.

Esistono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio.
P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta il primo ed il secondo.

Cassa, in relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza e rinvia per nuova decisione alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura, in diversa composizione.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 28-02-2011, n. 1794 Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il provvedimento impugnato, il quale sanziona ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale n. 15/2008 le seguenti opere:

– in zona città storica T4: nel locale I realizzazione di un soppalco con struttura in putrelle fissate alle pareti con piano di calpestio intavolato, delle dimensioni di metri 5 x 4,5 circa con l’altezza da terra di metri 2,05 circa e altezza media al piano di calpestio di metri 1,8 circa; nel locale II realizzazione di un soppalco con struttura in putrelle fissate alle pareti con piano di calpestio intavolato, delle dimensioni di metri 6 x 3,20 circa con l’altezza da terra di metri 2,05 circa e altezza media al piano di calpestio di metri 2 circa. Entrambi i soppalchi sono stati realizzati in epoca remota in assenza di titolo;

Considerate le censure del ricorso, che sono le seguenti:

– come afferma anche l’atto impugnato, i soppalchi risalgono a vecchia data e, per come sostenuto dai ricorrenti, risalgono all’epoca di acquisizione dell’immobile, avvenuta nel 1925, il che rende legittima l’opera;

– motivazione insufficiente, stante il riferimento ai dati richiamati nell’atto impugnato (nota comunale e accertamento tecnico) ma mai notificati ai ricorrenti;

– quanto realizzato non era soggetto né a permesso di costruire né a denuncia di inizio attività;

– in via subordinata, occorreva una semplice denuncia di inizio attività, trattandosi di opere interne;

– contraddittorietà dell’atto impugnato perché pur affermando l’epoca di realizzazione remota delle opere ne ingiunge la demolizione;

– mancanza di pubblico interesse all’eliminazione di opere abusive e comunque risalenti;

– difetto di motivazione quanto alla normativa applicata;

– difetto di motivazione quanto alla necessità e all’interesse pubblico a demolire opere così risalenti;

– difetto di interesse pubblico alla demolizione;

– mancata comunicazione dell’avvio del procedimento;

– non è stata intimata una previa ingiunzione a demolire;

– per la demolizione è stato imposto il termine, troppo breve, di 30 giorni;

Considerato che l’espressa affermazione dell’atto impugnato secondo la quale le opere sanzionate sono state realizzate in epoca remota fa si che risultino fondate le censure le quali lamentano – conformemente alla nota giurisprudenza in proposito – difetto di motivazione quanto alla necessità e all’interesse pubblico a demolire opere così risalenti;

Considerato altresì che, sulla scorta della documentazione in atti (tra cui anche fotografie le quali mostrano invece opere non vetuste) risultano altresì fondate le censure che lamentano un più ampio difetto di motivazione e/o di istruttoria;

Considerato che l’accoglimento delle suddette censure risulta assorbente di tutte quelle ulteriori, poiché comporta l’annullamento dell’atto impugnato e impone all’Amministrazione di rivisitare la intera vicenda e di rideterminarsi con migliore istruttoria e/o motivazione;

Ritenuto pertanto, per l’effetto, che l’impugnato provvedimento debba essere annullato salve le ulteriori e meglio istruite e/o motivate determinazioni dell’Amministrazione;

Ritenuto, quanto alle spese di giudizio, che la vicenda presenti i presupposti perché esse possano essere compensate ai sensi dell’articolo 92 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso in epigrafe, così come specificato in motivazione.

Per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salve le ulteriori e meglio istruite e/o motivate determinazioni dell’Amministrazione.

Compensa fra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-05-2011, n. 11579 Cassa integrazione guadagni

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli rigettava l’appello proposto da ALENIA AERONAUTICA S.p.A. contro la sentenza n. 1360 del 2004 del Tribunale di Nola. La Corte territoriale ribadiva il diritto di L. G. (collocato in CIGS a zero ore – in attuazione dell’accordo sindacale del 4,07.2002 – fino all’8-01.1994 ed avviato a corso di formazione e riqualificazione dall’ottobre 1993) ad usufruire del meccanismo di rotazione dal 1 – 08.1993 in forza dell’accordo sindacale del 24.03.1993. La stessa Corte confermava la condanna dell’appellante al risarcimento del danno, a favore del lavoratore, nella misura pari alla differenza tra le retribuzioni spettanti e il trattamento di integrazione salariale, oltre accessori.

La Corte di Appello escludeva che l’accordo sindacale anzidetto del 1993 conferisse alla datrice di lavoro il potere discrezionale di scelta tra riammissione in servizio dei lavoratori oppure loro sottoposizione ad iniziative alternative (come i corsi di formazione e lavoro); riteneva pertanto che tale accordo operasse, per i dipendenti già in cassa integrazione, solo per il futuro, essendo gli stessi esentati, in virtù della clausola transitoria dell’accordo del 1993, da tale possibilità, nell’obiettivo di ripartire equamente i sacrifici connessi alla sospensione dell’attività lavorativa, tenendosi conto delle rotazioni già effettuate (con riferimento a 240 dipendenti).

La Alenia Aeronautica S.p.A. ricorre per cassazione con due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

Il lavoratore non si è costituito.

Viene autorizzata da parte del Collegio motivazione semplificata.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione del patto n. 3 sotto il titolo CIGS, pagine 16 e 17 dell’accordo sindacale 24 marzo-27 aprile 1993, con particolare riguardo alla norma transitoria, nonchè violazione dell’art. 1363 e segg. c.c., in relazione allo stesso accordo del 1993.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione sul punto decisivo della interpretazione, seguita dalla Corte territoriale, della clausola transitoria, contenuta nell’accordo del 1993, ritenuta applicabile soltanto per il futuro per i dipendenti (come il L.) sospesi per effetto dell’accordo del 1992. Le esposte censure sono fondate.

Questa Corte in analoga fattispecie (cfr. Cass. n. 3685 del 2010), sulla scorta di conformi precedenti ha fissato il principio generale, secondo cui nell’interpretazione del contratto collettivo è necessario procedere al coordinamento delle varie clausole contrattuali, come prescritto dall’art. 1363 cod. civ., anche quando l’espressione possa essere compiuta in base al senso letterale delle parole, senza residui di incertezza. L’espressione "senso letterale delle parole" deve intendersi riferita all’intera formulazione letterale della dichiarazione negoziale e non già limitata ad una parte e soltanto, come una singola clausola del contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e confrontare tra loro frasi e parole per chiarirne il significato. Orbene in applicazione di tale principio merita di essere condivisa la richiamata pronuncia di questa Corte, che cassava la sentenza impugnata, la quale, nell’interpretare l’accordo sindacale del 24 marzo 1993-riguardante la collocazione in cassa integrazione e la rotazione dei dipendenti della Alenia Aeronavali, non aveva preso in esame la clausola transitoria – contenuta nella pag. 17 – dell’accordo del 1993, secondo cui l’accordo annullava e sostituiva le precedenti intese in ordine ai criteri di rotazione del personale, omettendo di valutare i criteri di collegamento che le parti sociali avevano inteso realizzare tra l’accordo del 1993 e le precedenti intese del 1992.

Tale principio, sempre in analoghe fattispecie, è stato affermato da questa medesima Corte (cfr. Cass. n. 3238 del 2011; Cass. n. 261 del 2006; Cass. n. 25952 del 2005; Cass. n. 6641 del 2004; Cass. n. 3034 del 2002). Da queste numerose pronunce precedenti risulta che la norma transitoria, correttamente interpretata, avrebbe dovuto applicarsi non solo per le sospensioni future, ma anche per i dipendenti già sospesi, dei quali avrebbero avuto diritto alla rotazione, ossia ai rientro, solo quelli non destinati alla formazione professionale ovvero alla rioccupazione esterna.

2. In conclusione il ricorso va accolto e conseguentemente la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, che, nel prosieguo del giudizio, si atterrà ai criteri interpretativi in precedenza evidenziati.

Il giudice di rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.

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