Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-10-2013) 21-11-2013, n. 46381

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Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Agrigento, con ordinanza emessa l’08/04/2013 – provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell’interesse di C.B. avverso, il decreto di sequestro preventivo, disposto in data 25/02/2013, dal Gfp del Tribunale di Agrigento, limitatamente ai beni di cui era titolare il ricorrente, il tutto in relazione al reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4 bis, – accoglieva il gravame, revocando il predetto decreto di sequestro preventivo.
2. Il PM presso il Tribunale di Agrigento proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b).
2.1. In particolare il PM ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva che nella fattispecie ricorreva il fumus commissi delicti relativo ai reati di cui all’art. 718 cod. pen. e art. 4, comma 4 bis, cit. L., trattandosi di giochi d’azzardo abusivi e di attività di raccolta di scommesse esercitata senza autorizzazione di PS di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88 T.U.P.S. Tanto dedotto il PM ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
La difesa di C.B., con successiva memoria e mediante articolate argomentazioni, chiedeva l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso del PM è infondato.
1.1. Il Gip del Tribunale di Agrigento con provvedimento del 25/02/2013 disponeva il sequestro preventivo degli apparecchi e chioschi oggetto di riscontro da parte della PG e collegati al sito www.planetisland.com o praticati attraverso terminali/totem collegati ad altri siti di gioco non autorizzati o con riferimento alle scommesse sportive su eventi virtuali, rinvenuti all’interno dei locali commerciali, come individuati in atti, tra cui quello riconducibile alla ditta "xxx srl" di cui C.B. era titolare, con sede in (OMISSIS) il tutto in riferimento ai reati di cui agli artt. 4 e 4 bis cit. L. e art. 718 cod. pen..
1.2. Il Tribunale di Agrigento in sede di riesame, con ordinanza emessa l’08/04/2013, accoglieva il gravame, ex art. 324 cod. proc. pen., proposto da C.B., revocando il decreto di sequestro preventivo del 25/02/2013, disponendo la restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro (ossia sei personal computer messi a disposizione degli avventori, due personal computer utilizzati esclusivamente da C.B., due stampanti con cui venivano riprodotte le scommesse sportive).
2. Tanto premesso sui termini essenziali della fattispecie in esame, si rileva che il Tribunale di Agrigento ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione, evidenziando che C. B., quale titolare dell’esercizio "xxx srl" svolgeva attività di raccolta di scommesse per conto della società svizzera "xxx" società regolarmente autorizzata par tale attività dall’Autorità competente dello Stato svizzero.
2.1. La "xxx" e la"xxx srl", quest’ultima gestita da C.B., non erano munite, all’epoca del sequestro de quo, della prescritta autorizzazione amministrativa e della licenza di PS, ex art. 88, TULPS. Detta carenza dei titoli abilitativi era dovuta al fatto che la predetta società svizzera era stata esclusa dalla gara per l’attribuzione della relativa concessione amministrativa (gara indetta a seguito del cosiddetto "decreto Bersani 2006") in violazione delle norme di cui agli artt. 43 e 49 Trattato CE, con conseguente inapplicabilità della sanzione penale di cui all’art. 4, comma 4 bis, cit. L..
Al riguardo va evidenziato che la Corte di Giustizia Europea con l’ordinanza del 16/02/2012 "xxx/xxx" procedimento C-413/2010 – applicando principi già affermati nella sentenza del 16 febbraio 2012 xxx e xxx, attinente alla posizione della società di diritto inglese Stanley International Betting Ltd; principi pienamente trasponibili nel procedimento de quo – ha affermato che l’art. 43 CE e art. 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che vengano applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che sia stato di fatto escluso da una nuova gara – destinata a rimediare ad una precedente illegittima esclusione dell’operatore medesimo per violazione del diritto dell’Unione/" qualora tale ultima gara non abbia effettivamente rimediato alla illegittima esclusione dalla precedente gara.
Orbene risulta, in riferimento alla fattispecie de qua, che la società xxx di fatto è stata esclusa dalla nuova gara indetta a seguito del "bando Bersani" per violazione dell’art. 23, comma 3, schema della Convenzione tra l’amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l’aggiudicazione della concessione per giochi d’azzardo relativi ad eventi diversi dalle corse di cavalli. Detta ultima disposizione della citata Convenzione, tuttavia, non è conforme -per difetto di chiarezza, precisione ed univocità – ai principi comunitari, in particolare gli artt. 43 e 49 CE, con conseguente illegittimità del diniego di autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. giurisprudenza della CE e di legittimità consolidata sul punto:
sent. Corte di Giustizia CE "xxx/xxx" del 16/02/2012; C-72/10; C- 77/12, ordinanza Corte di Giustizia CE 16/02/2012 "xxx/xxx" C- 413/2010; sez. 3 sent. n. 28413 del 10/07/2012, sez. 3 sent. n. 12630 del 23/01/2013; sez. 3 sent. n. 17723 del 21/02/2013, sez. 3 sent. n. 17724 del 21/03/2013, 3. Le censure dedotte nel ricorso del PM sono infondate in fatto perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal Tribunale di Agrigento (vedi ord. impugnata pagg. 3 – 6). Sono, altresì, infondate in diritto per le ragioni esposte sopra (vedi punto 2.1).
3.1. La doglianza attinente alla carenza di motivazione in ordine al reato di cui all’art. 718 cod. pen. costituisce censura in punto di fatto non consentita in sede di legittimità Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428; Sez. 1, n. 5285 del 06/05/1998, rv 210543; Sez. 5, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. 5, n. 13648 del 14/04/2006, rv 233381.
4. Va respinto, pertanto, il ricorso del PM.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso del PM. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza N. 223 21 – 24 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 26 del 30-6-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale della legge della Regione
Campania 22 luglio 2009, n. 10 (Regolamentazione e uso degli
apparecchi di misurazione della velocita’ «autovelox» sulle strade di
proprieta’ regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei
ministri con ricorso notificato il 1°- 6 ottobre 2009, depositato in
cancelleria l’8 ottobre 2009 ed iscritto al n. 85 del registro
ricorsi 2009.
Visto l’atto di costituzione della Regione Campania;
Udito nell’udienza pubblica del 28 aprile 2010 il Giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
Uditi l’avvocato dello Stato Gabriella D’Avanzo per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l’avvocato Vincenzo Cocozza per la
Regione Campania.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso del 2 ottobre 2009 il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, ha sollevato, in riferimento all’art. 117 della Costituzione,
questione di legittimita’ costituzionale della legge della Regione
Campania 22 luglio 2009, n. 10 (Regolamentazione e uso degli
apparecchi di misurazione della velocita’ "autovelox" sulle strade di
proprieta’ regionale).
Riferisce il ricorrente che la disciplina della circolazione
stradale rientra nella competenza statale esclusiva di cui all’art.
117, secondo comma, lettere h) e l), della Costituzione, giacche’
interviene su temi attinenti alla sicurezza della circolazione
stradale, in quanto relativi alla regolamentazione e all’uso di
dispositivi destinati all’accertamento delle violazioni dei limiti di
velocita’ stabiliti all’art. 142 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Peraltro, detti
dispositivi, a norma dell’art. 45, comma 6, del medesimo decreto
legislativo, sono soggetti all’approvazione o omologazione da parte
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le
procedure indicate all’art. 192 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada). L’intervento regionale si
pone in palese difformita’ anche rispetto a quanto disposto sia con
decreto ministeriale 15 agosto 2007 (Attuazione dell’articolo 3,
comma 1, lettera b del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante
disposizioni urgenti modificative del codice della strada per
incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione) – con cui si
e’ data attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti
modificative del codice della strada per incrementare i livelli di
sicurezza nella circolazione) – sia con la circolare del 14 agosto
2009 (Direttiva per garantire un’azione coordinata di prevenzione e
contrasto dell’eccesso di velocita’ sulle strade) emanata dal
Ministero dell’interno – Dipartimento per la pubblica sicurezza –
Servizio di Polizia stradale. Ne’ le previsioni all’esame rientrano
tra i poteri e i compiti degli enti proprietari delle strade,
stabiliti dall’art. 14 del citato Nuovo codice della strada.
Cio’ premesso in termini generali, secondo l’Avvocatura dello
Stato vanno evidenziati, in particolare, due profili di
illegittimita’ costituzionale.
Il primo riguarda l’art. 2, comma 1, della legge regionale
secondo il quale, «ai fini del corretto utilizzo, gli apparecchi di
misurazione della velocita’ devono essere impiegati esclusivamente a
scopo preventivo e per indurre una maggiore consapevolezza dell’uso
dei mezzi di trasporto. Non e’ consentito l’uso repressivo di tali
apparecchi». La disposizione contrasta pero’ con il vigente impianto
sanzionatorio stabilito nel Nuovo codice della strada, e risulta
lesiva delle prerogative statali, di cui all’art. 117, secondo comma,
lettere h) e l), Cost., in quanto – vietando l’uso repressivo degli
apparecchi – si prefigge di renderne impossibile l’utilizzo per
l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocita’ e per
l’applicazione del conseguente sistema sanzionatorio. Sotto tale
profilo, la legge regionale disattende l’art. 142, comma 6, del
citato Codice, secondo cui «per la determinazione dell’osservanza dei
limiti di velocita’ sono considerate fonti di prova le risultanze
delle apparecchiature debitamente omologate»: in tal modo,
evidentemente, si individua negli apparecchi uno strumento per la
repressione delle violazioni su tutto il territorio nazionale. La
previsione regionale, peraltro, si pone in contrasto anche con quanto
stabilito all’art. 201, comma 1-bis, lettere e) e f), del citato
Codice, che consente la notificazione degli estremi delle violazioni
che siano state accertate per mezzo dei dispositivi di rilevamento in
parola.
Il secondo profilo di legittimita’ costituzionale riguarda l’art.
5, recante «disposizioni inerenti la segnaletica», e disciplina la
tipologia della segnaletica e la distanza che deve intercorrere tra
questa e la postazione di controllo (il comma 2 stabilisce infatti
che «tra la segnalazione e l’«autovelox» deve esserci una distanza di
quattro chilometri»). Le prescrizioni regionali sono, pero’, diverse
da quelle stabilite all’art. 2, comma 1, del citato decreto del 15
agosto 2007 in materia di tipologia di segnaletica, e contrastano con
l’art. 45, comma 1, del Nuovo codice della strada, che stabilisce
l’uniformita’ della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo
e omologazioni su tutto il territorio nazionale. In relazione a
quanto precede deve censurarsi l’intervento regionale perche’,
dettando regole in materie attinenti la sicurezza e la circolazione
stradale, contrasta, secondo il ricorrente, con l’art. 117, secondo
comma, lettera h), Cost., violando altresi’ la competenza esclusiva
statale in materia di giurisdizione e ordinamento civile e penale, di
cui al medesimo art. 117, secondo comma, lettera l).
2. – Con memoria del 27 ottobre 2009, si e’ costituita la Regione
Campania, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o
infondata. Rileva la difesa regionale che il ricorso dello Stato, in
una prima parte, riferendosi all’intera legge regionale, si limita ad
affermare la competenza esclusiva dello Stato in materia di sicurezza
e a richiamare i parametri normativi che si assumono violati, senza
pero’ alcuna analisi del testo, ma solo con un’affermazione
apodittica della sua presunta illegittimita’ per un contrasto con la
normativa statale intervenuta in tale settore. Per questa parte,
pertanto, il ricorso e’ sicuramente inammissibile. Le censure mosse
dallo Stato non raggiungono, pertanto, il livello di specificita’ che
si richiede ai fini di uno scrutinio di merito, poiche’ nei motivi di
ricorso non vi e’ neppure una sintetica esposizione delle ragioni per
cui le disposizioni contenute nella legge, singolarmente considerate,
determinerebbero una lesione delle attribuzioni statali. Nel merito,
infatti, cio’ che appare immediatamente chiaro (e che rende
palesemente infondata l’impugnativa dello Stato), e’ che la
disciplina regionale, soprattutto nella parte dettata dagli articoli
specificamente individuati, non e’ altro che l’assoluta pedissequa
riproduzione delle formule legislative statali.
Con riferimento all’art. 2, comma 1, la norma impugnata non ha
manifestato in alcun modo la volonta’ di svuotare di funzione
sanzionatoria l’eventuale contestazione dell’eccesso di velocita’
registrato dagli «autovelox». Essa ha semplicemente preso atto che
l’ordinamento italiano in materia di «autovelox» e’ ispirato alla
esigenza di prevenire le infrazioni al codice della strada piu’ che
reprimerle, con la finalita’ di educare gli automobilisti ad un uso
piu’ consapevole dei propri mezzi per tutelare la propria vita e
quella degli altri utenti della strada, bene primario dell’intera
collettivita’, come affermato anche dalla giurisprudenza della
Suprema Corte (Cass. 26 marzo 2009, n. 7419).
Quanto all’art. 5, la norma riguarda la tipologia della
segnaletica e la distanza che deve intercorrere tra questa e la
postazione di controllo. Tale norma e’ pressoche’ identica rispetto
all’art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117.
3. – Con memoria depositata il 7 aprile 2010, l’Avvocatura dello
Stato ha ribadito le proprie ragioni a favore dell’accoglimento della
questione.
Ritiene la difesa dello Stato che sia da respingere l’eccezione
di genericita’ del ricorso sollevata dalla resistente, in quanto il
ricorso sarebbe sufficientemente specifico, tanto che la Regione
Campania ha avuto modo di sviluppare le proprie difese.
Con memoria depositata il 28 aprile 2010 la Regione Campania
insiste nel chiedere che il ricorso sia dichiarato inammissibile o
infondato.
La difesa regionale sostiene, innanzitutto, che le norme
impugnate si riferiscono solo alle strade della Regione Campania e
regolano aspetti solo accessori rispetto a quelli attribuiti alla
competenza statale in materia di circolazione stradale. Il ricorso
sarebbe poi inammissibile perche’ pretenderebbe di ricomprendere in
una generica doglianza un testo con una pluralita’ di contenuti
(localizzazione degli «autovelox», procedura per il rilascio del
parere regionale per la loro collocazione; accorgimenti per la
migliore visibilita’ degli stessi).

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della
legittimita’ costituzionale della legge della Regione Campania 22
luglio 2009, n. 10 (Regolamentazione e uso degli apparecchi di
misurazione della velocita’ «autovelox» sulle strade di proprieta’
regionale) per violazione della competenza esclusiva statale di cui
all’art. 117, secondo comma, lettere h) e l), della Costituzione,
giacche’, con riferimento alla lettera h), interviene su temi
attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, trattandosi
della regolamentazione di dispositivi destinati all’accertamento
delle violazioni dei limiti di velocita’ stabiliti all’art. 142 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), mentre, con riferimento alla lettera l), interviene in
materia di giurisdizione e ordinamento civile e penale.
A parere del ricorrente, poi, l’art. 2, comma 1, della legge
regionale citata, vietando l’uso repressivo degli apparecchi,
disattende l’art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 secondo
cui «per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocita’
sono considerate fonti di prova le risultanze delle apparecchiature
debitamente omologate»; mentre il successivo art. 5, comma 2, nel
disporre che tra la segnalazione e l’"autovelox" deve esserci una
distanza di quattro chilometri, contrasta con l’art. 45, comma 1,
dello stesso decreto legislativo, che assicura un’uniformita’ dei
mezzi di regolazione e controllo su tutto il territorio nazionale
attinenti la sicurezza e la circolazione stradale.
2. – L’eccezione di inammissibilita’ della questione, sollevata
dalla resistente, non puo’ essere accolta.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, deve essere dichiarata
inammissibile una questione avente ad oggetto un’intera legge quando
le censure adeguatamente motivate riguardino solo singole
disposizioni, mentre quella indirizzata all’intero testo normativo si
presenti del tutto generica (sentenza n. 94 del 2003).
L’inammissibilita’ deve, invece, essere esclusa quando dal ricorso
sia possibile individuare con chiarezza le norme sulle quali si
appuntano le singole censure (sentenze n. 59 del 2006 e n. 74 del
2004).
Nel caso di specie, il ricorso statale contiene una motivazione
sintetica, ma non generica, della censura rivolta all’intera legge
regionale e passa inoltre ad illustrare una serie di specifiche
presunte violazioni di norme costituzionali da parte di singoli
articoli della legge medesima. Non ricorrono pertanto le condizioni
per dichiarare l’inammissibilita’ della questione.
3. – Nel merito, la questione e’ fondata.
3.1. – Va, innanzitutto, ribadita la giurisprudenza di questa
Corte secondo cui nell’assetto delle competenze legislative derivante
dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione,
attuata nel 2001, la disciplina della circolazione stradale e’
attribuita alla competenza esclusiva dello Stato (sentenza n. 428 del
2004).
Del tutto correttamente, quindi, l’art. 1 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, recante il Nuovo codice della strada,
nell’individuare i «principi generali» della disciplina,
esplicitamente dichiara che «la sicurezza delle persone, nella
circolazione stradale, rientra tra le finalita’ primarie di ordine
sociale ed economico perseguite dallo Stato».
Ne’ puo’ essere condiviso l’argomento difensivo secondo il quale
le norme della legge impugnata si riferirebbero solo alle strade
della Regione Campania, dal momento che la sentenza n. 428 del 2004
non distingue, ai fini della competenza esclusiva dello Stato in tema
di circolazione stradale, tra strade classificate come statali,
regionali o provinciali.
In presenza di tale attribuzione di competenza allo Stato, il
ricorso del Presidente del Consiglio, che a tale giurisprudenza fa
espresso richiamo per denunciare l’incompetenza della Regione
Campania nell’adozione della legge impugnata, merita accoglimento.
Cio’, soprattutto ove si tengano presenti le disposizioni
espressamente censurate e precisamente l’art. 2, comma 1, che non
consente l’uso repressivo degli apparecchi di misurazione della
velocita’, ponendosi con cio’ in contrasto con la normativa statale
(art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992), secondo cui «per la
determinazione dell’osservanza dei limiti di velocita’ sono
considerati fonti di prova le risultanze delle apparecchiature
debitamente omologate»; nonche’ l’art. 5, comma 2, che dispone che
«tra la segnalazione e l’"autovelox" deve esserci una distanza di
quattro chilometri», in contrasto con l’art. 142, comma 6-bis, dello
stesso decreto legislativo, per il quale le postazioni di controllo
sulla rete stradale per il rilevamento della velocita’ devono essere
preventivamente segnalate e ben visibili. Le modalita’ di impiego
sono stabilite dall’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dei
trasporti 15 agosto 2007 (Attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera b
del d.l. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti
modificative del codice della strada per incrementare i livelli di
sicurezza nella circolazione), ai sensi del quale e’ necessario che
non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento
intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del
messaggio dopo le stesse, e comunque che non vi sia una distanza
superiore a quattro chilometri.
Le norme impugnate e quelle che residuerebbero tendono a
sostituirsi alle norme del Nuovo codice della strada aventi lo scopo
di indurre gli automobilisti ad un corretto comportamento nella
guida, anche al fine di sanzionare il superamento dei limiti di
velocita’.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimita’ costituzionale della legge della
Regione Campania 22 luglio 2009, n. 10 (Regolamentazione e uso degli
apparecchi di misurazione della velocita’ «autovelox» sulle strade di
proprieta’ regionale).
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Finocchiaro

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 giugno 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione III Sentenza n. 19808 del 2006 deposito del 09 giugno 2006 VIOLENZA SESSUALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Fatto e diritto

La Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 18.10.2002, confermava la sentenza 29.9.2000 del Tribunale di San Remo che aveva affermato la penale responsabilità di G.G. in ordine al reato di cui agli artt. 609 bis e 61 n. 9 cod.pen. (perchè, abusando delle proprie qualità di assistente capo della Polizia di Stato e comandante di una pattuglia, costringeva la collega R.C. a subire atti sessuali consistiti in baci sul collo e tentativi di baci sulla bocca, dopo averla stretta a sè – in San remo il 10.06.1994) e, riconosciute sia la diminuente di cui al 3° comma dell’art. 609 bis cod. pen. siale circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante contestata, lo aveva condannato alla pena principale di anni uno e mesi due di reclusione e alla pena accessoria di legge, con doppi benefici.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore di G., il quale – sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione – ha eccepito l’insussistenza del reato per carenza della connotazione oggettiva, in quanto la sfera sessuale della parte offesa non sarebbe stata attinta dalle condotte contestate, consistenti in mere "avances" non incidenti sulla libertà di determinazione sessuale della donna.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere rigettato perchè infondato.

1. Con riferimento alla condotta tipica del reato di "violenza sessuale" devono ribadirsi le considerazioni già svolte da questa Corte Suprema nella sentenza 23.04.2004 n. 37395 ove è stato posto in rilievo che l’individuazione di tale condotta si riconnette alla definizione della nozione, del contenuto e dei limiti della locuzione "atti sessuali" di cui alla legge 15.02.1996, n. 66, in quanto l’art. 609 bis cod. pen. (introdotto appunto da tale legge) ha concentrato in una fattispecie unitaria le previgenti ipotesi criminose previste dagli artt. 519 e 521, individuando quale unica condotta composita, idonea a ledere il bene giuridico della libertà sessuale, in luogo della "congiunzione carnale" e degli "atti di libidine violenti", il fatto di chi con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità "costringe" taluno a compiere o a subire "atti sessuali".

In ordine al problema dell’individuazione del minimum di condotta penalmente rilevante perchè resti integrato il delitto di violenza sessuale, la giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso che il concetto attuale di "atti sessuali" è semplicemente la somma dei concetti previgenti di congiunzione carnale e atti di libidine (vedi Cass., Sez. III, 03.11.1999, n. 2941, P.G. in proc. Carnevali).

Punto focale è la disponibilità della sfera sessuale da parte della persona che ne è titolare e la condotta vietata dall’art. 609 bis cod. pen. ricomprende – se connotata da costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di persona ovvero abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica – oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo tra soggetto attivo e soggetto passivo, ancorchè fugace ed estemporaneo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest’ultimo, sia finalizzato e normalmente idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale.

Le finalità dell’agente e l’eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale non assumono rilievo decisivo ai fini dle perfezionamento del reato, che è caratterizzato dal dolo generico e richiede semplicemente la coscienza e volontà di compiere atti pervasivi della sfera sessuale altrui (vedi Cass., Sez. III, 10.04.2000, n. 4402, Rinaldi).

Non possono qualificarsi, pertanto, come "atti sessuali" – nel senso richiesto dalla norma incriminatrice in esame – tutti quegli atti i quali, pur essendo espressivi di concupiscenza sessuale, siano però inidonei (come nel caso dell’esibizionismo, del feticismo, dell’autoerotismo praticato in presenza di altri costretti ad assistervi o del "voyerismo") ad intaccare la sfera della sessualità fisica della vittima, comportando essi soltanto offesa alla libertà morale di quest’ultima o (ricorrendone i presupposti) al sentimento pubblico del pudore (vedi Cass., Sez. III, 03.11.1999, n. 2941, P.G. in proc. Carnevali).

Anche i palpeggiamenti ed i toccamenti possono costituire una indebita intrusione nella sfera sessuale ed il riferimento al sesso non deve limitarsi alle zone genitali, ma comprende pure quelle ritenute "erogene" (stimolanti l’istinto sessuale) dalla scienza medica, psicologica ed antropologico-sociologica (vedi Cass., Sez. III, 01.12.2000, n. 12446, Gerardi; 30.03.2000, n. 4005, Alessandrini; 27.01.1999, n. 1137 De Marco; 05.06.1998, n. 6652, Di Francia).

2. Questa Corte inoltre ha già prestato adesione (con la sentenza n. 37395/2004) all’orientamento dottrinario secondo il quale "le fattispecie incriminatrici, per loro stessa natura, implicano una valutazione umana e sociale, culturalmente condizionata, dei comportamenti presi in considerazione", sicchè deve convenirsi che "la determinazione di ciò che è sessualemte rilevante in materia penale non può in realtà prescindere dal riferimento al costume e alle rappresentazioni culturali di una collettività determinata in un determinato momento storico".

Non basta dunque, talvolta, il solo riferimento alle parti anatomiche aggredite dal soggetto attivo e/o al grado di intensità fisica del contatto instaurato, non potendo trascurarsi la valenza significativa dell’intero "contesto" in cui il contatto si realizza e la complessa dinamica intersoggettiva che si sviluppa in una situazione che, oltretutto, è connotata dalla presenza di fattori coartanti. Più aderente alla logica dell’apprezzamento penalistico va considerato, conseguentemente, un approccio interpretativo di tipo sintetico, volto, cioè a desumere il significato della violenza sessuale da una valutazione complessiva di tutta la vicenda sottoposta a giudizio.

3. Appare opportuno ricordare, infine, che – secondo parte della dottrina – il concetto di violenza è ben diverso da quelli della sorpresa e dell’insidia, sicchè non realizzerebbero violenza sessuale gli atti non violenti ma attuati di sorpresa, pure essendo manifestazioni di immoralità e spesso di degenerazione, riconducibili eventualmente ad altre ipotesi di reato.

La giurisprudenza di questa Corte, invece, è orientata nel senso che la violenza richiesta per l’integrazione del reato non è soltanto quella che pone il soggetto passivo nell’impossibilità di opporre tutta la resistenza voluta, tanto da realizzare un vero e proprio costringimento fisico, ma anche quella che si manifesta nel compimento, insidiosamente rapido, dell’azione criminosa, così venendosi a superare la contraria volontà del soggetto passivo (vedi Cass., Sez. III, 01.12.2000, n. 3990).

4. Nella fattispecie in esame i giudici del merito si sono correttamente attenuti ai principi di diritto dianzi enunciati e le condotte tenute dal G. nei confronti della donna, che svolgeva con lui servizio istituzionale di pattuglia, sono state valutate in relazione all’intero contesto in cui i comportamenti si sono realizzati.

Risulta accertato, invero, che: – la R. fu comandata dall’imputato di raggiungere, in ora notturna, una spiaggia isolata e che, ivi giunti, dopo avere spento il motore dell’autovettura di servizio, quegli di sorpresa la strinse a sè e tentò di baciarla, provocando l’immediata reazione di lei, che si divincolò ed allontanò il collega "mettendogli una mano sulla bocca"; – seguì un nuovo ordine di portarsi in uno spiazzo panoramico, ove per la seconda volta l’imputato repentinamente strinse la donna con forza tra le braccia, baciandole il collo, a fronte dell’aperto dissenso da lei manifestato. Condotte rapide ed insidiose, idonee ad offendere la libertà di autodeterminazione sessuale della R., poste in essere nella piena consapevolezza di un rifiuto inequivocamente e reiteratamente palesato.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 12-01-2011, n. 116 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Attraverso l’atto di appello in esame, notificato il 18 settembre 2010, si contesta la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana 2 febbraio 2010, n. 176che non risulta notificata, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dal signor G.P. (Sovrintendente della Polizia di Stato presso il Comando Sezione Polizia Stradale di Lucca), per l’annullamento – a norma degli articoli 22 e seguenti l. 7 agosto 1990, n. 241 – della nota del Ministero dell’interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n. prot. 0917406/104/A – 23 di rigetto dell’istanza del medesimo all’accesso agli atti del proprio fascicolo personale.

Nella sentenza si rilevava l’accoglimento di analoga istanza precedente, con avvenuto accesso in data 3 luglio 2009; la nuova istanza, presentata il giorno successivo, sarebbe stata invece respinta, poiché "genericamente riferita a documenti di cui era solo ipotizzata l’esistenza", senza che al riguardo fossero forniti "indizi certi", non deducibili nemmeno dalla contestazione di un addebito disciplinare il 10 luglio 2009.

In sede di appello, l’interessato ribadiva il proprio convincimento circa l’avvenuta sottrazione di documenti rilevanti dal fascicolo personale in questione, con particolare riguardo ad un esposto del 16 aprile 2009, ritenuto di rilevanza disciplinare.

Premesso quanto sopra, una breve disamina della normativa e della giurisprudenza, rilevanti per la situazione sottoposta a giudizio, non conferma la fondatezza delle ragioni difensive dell’appellante. Le disposizioni in materia di diritto di accesso, infatti, mirano a coniugare la ratio dell’istituto, quale fattore di trasparenza e garanzia di imparzialità dell’Amministrazione – come enunciato dall’art. 22 della legge n. 241 del 1990 – con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti, fra cui anche quello all’efficiente funzionamento degli uffici pubblici; in tale ottica, al comma 3 del successivo art. 24 si dispone l’inammissibilità delle istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato – come potrebbe apparire quella di cui si discute – dell’operato delle pubbliche amministrazioni; in base al comma 7 dello stesso art. 24, inoltre, "deve…essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici"; nel caso di "documenti contenenti dati sensibili e giudiziari", però, la medesima norma precisa che l’accesso è consentito solo "nei limiti in cui sia strettamente indispensabile" (in esito ad un sostanziale bilanciamento di interessi, operato già dalla legge come regola di massima, ma da integrare caso per caso in considerazione delle specifiche esigenze dell’interessato (cfr. Cons. Stato, V, 17 maggio 2007, n. 2513; VI, 6 luglio 2010, n. 4297).

Nella situazione in esame, l’Amministrazione ha puntualmente documentato (e senza adeguate controdeduzioni dell’appellante) di aver già dato positivo riscontro a diverse istanze di accesso del Pantaleoni, anche con riferimento agli atti relativi al procedimento disciplinare di cui alla contestazione n. 09.13730/104.a/11 del 10 luglio 2009 (in cui dovrebbe inserirsi anche il segnalato esposto del 16 aprile 2009). Correttamente, inoltre, l’Amministrazione ha esplicitato, con nota in data 25 novembre 2009, di avere evaso dette richieste di accesso ogni qual volta le medesime risultassero "formulate in termini chiaramente riconducibili all’individuazione dei documenti richiesti" e si riferissero a documenti amministrativi riconducibili agli interessi, anche di difesa, del dipendente stesso; detto accesso sarebbe stato invece negato, nei casi in cui la richiesta risultasse priva di "riferimenti utili all’individuazione dei documenti richiesti", o estranea ai diretti interessi del richiedente.

In tale situazione, nessuna delle censure di violazione di legge prospettate dall’appellante appare meritevole di accoglimento, essendo ribaditi dalla stessa Amministrazione i principi generali, sottostanti al diritto di accesso in base alle norme di legge richiamate e non risultando, invece, adeguatamente suffragata da elementi probatori la convinzione dell’interessato, secondo cui l’Amministrazione avrebbe sottratto indeterminati documenti dal proprio fascicolo personale.

Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio stesso ritiene di poterne disporre la compensazione, tenuto conto della materia sottoposta a giudizio e della rilevanza dell’interesse perseguito.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando, respinge l’appello specificato in epigrafe; compensa le spese giudiziali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.