Cass. civ. Sez. III, Sent., 08-05-2012, n. 6923 Responsabilità civile

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Svolgimento del processo

P.E. e M.M., nella loro qualità di eredi di Ma.Ma., convennero in giudizio dinanzi al tribunale di Milano H.D., M.P. e la S.I.A.T. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni da esse subiti a seguito di un incidente stradale nel quale era morto Ma.

M..

Si costituiva la S.A.I. quale delegataria alla gestione sinistri della S.I.A.T. Assicurazioni s.p.a. contestando la domanda attrice, chiedendo di respingere la stessa in quanto infondata in fatto e in diritto ed accertare e dichiarare che la somma di Euro 144.000, 00 corrisposta da S.I.A.T. Assicurazioni a P.E. e M. M. era totalmente satisfattiva dei danni dalle medesime subiti.

Il tribunale di Milano condannava in solido i convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal de cuius Ma.

M., per la sopravivenza di giorni 4 dall’investimento nella misura di Euro 393.248, 85 in favore delle attrici, iure hereditatis (oltre al danno non patrimoniale subito dalle stesse iure proprio).

Avverso la relativa sentenza ha proposto appello La Fondiaria S.A.I. La Corte d’appello, adita dall’assicuratrice, ha riformato l’appellata sentenza, ritenendo che erroneamente il giudice di primo grado aveva liquidato un danno non patrimoniale come da tabelle di Milano per invalidità permanente del 100%, ed ha liquidato il danno in relazione ai 4 giorni di sopravvivenza, valutando ogni giorno Euro 5000, e quindi complessivamente Euro 20.000,00.

Propone ricorso per cassazione M.M. con due motivi, sia in proprio, anche nella qualità di erede del padre Ma.

M., sia nella qualità di erede della madre P.E..

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con i due motivi del ricorso parte ricorrente denuncia:

1) " Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione di norme di diritto in punto di riconoscimento e quantificazione del danno non patrimoniale subito dal de cuius Ma.Ma. e spettante al ricorrente iure hereditario ( art. 2059 c.c., artt. 185 e 589 c.p., art. 32 Cost.)";

2) " Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) epe per violazione dell’art. 111 Cost.. Per omessa insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa fatto controverso decisivo per il giudizio in punto di quantificazione presuntiva del danno non patrimoniale patito dal de cuius Ma.Ma.".

Secondo parte ricorrente il punto controverso riguarda il risarcimento del danno non patrimoniale subito dal defunto Ma.

M., liquidato dal tribunale di Milano agli eredi in Euro 393.348,85 e ridotto dalla Corte d’Appello ad Euro 20.000,00.

Assume la ricorrente che, ai sensi della sentenza delle Sezioni unite n. 26972/2008 va riconosciuto in capo al de cuius, sempre nell’ambito unitario del danno non patrimoniale delineato secondo il criterio "bipolare", un pregiudizio biologico per lesione del bene della salute rilevante ai sensi dell’art. 32 Cost., nonchè un grave pregiudizio per le sofferenze psichiche patite nei quattro giorni di agonia, rilevante ex art. 185 c.p. per il fatto-reato ex art. 589 c.p.; il tutto considerato il decesso avvenuto quattro giorni dopo dall’evento lesivo con la consapevolezza dell’assottigliarsi delle proprie speranze di vita, oltre alla percezione dell’intensità della sofferenza. Detto danno secondo la ricorrente deve essere liquidato alla stregua dei criteri utilizzati dal tribunale di Milano in conformità ai criteri di unitarietà e personalizzazione posti dalla Suprema Corte e non invece secondo i criteri utilizzati dalla Corte d’Appello.

I motivi sono infondati.

Nel quadro sistematico del "danno non patrimoniale" complessivo recentemente precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972), deve essere riconosciuto (ove, in sostanza, allegato e provato) il "danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l’agonia in consapevole attesa della fine".

Secondo un consistente orientamento "il danno cosiddetto "tanatologico" o da morte ravvicinata va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita" (v. Cass. 13 gennaio 2009 n. 458, v. anche Cass. 8 aprile 2010 n. 8360). Tale danno, inoltre, come pure è stato precisato, "non rientra nella nozione di danno biologico recepita dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13" (v. Cass. 27 maggio 2009 n. 12326).

Non mancano tuttavia sentenze che considerano tale danno come una forma di danno biologico (Cass. 30 ottobre 2009, n. 23053).

Sennonchè la riunificazione delle varie precedenti figure di danno nell’unica categoria del danno non patrimoniale, per effetto della sentenza S.U. n. 26972/2008, ha fatto perdere importanza a tale questione.

Peraltro questa Corte, anche in precedenza aveva affermato che la brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni, se esclude l’apprezzabilità ai fini risarcitori del deterioramento della qualità della vita in ragione del pregiudizio della salute, ostando alla configurabilità di un danno biologico risarcibile, non esclude viceversa che la vittima abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite e patire sofferenza, il diritto al cui risarcimento, sotto il profilo del danno morale, risulta pertanto già entrato a far parte del suo patrimonio al momento della morte e può essere conseguentemente fatto valere "iure hereditatis" (Cass. 31 maggio 2005 n. 11601; Cass. 6 agosto 2007 n. 17177; cfr. anche Cass. 14 febbraio 2007 n. 3260 sull’entità di tale danno; Cass., 7 giugno 2010, n. 13672).

Quindi in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, ove tra quest’ultimo e la morte della vittima sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo, l’ammontare del danno non patrimoniale che gli eredi del defunto richiedono "iure successionis" va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva (Cass. civ., Sez. 3, 30 ottobre 2009, n. 23053).

Assumere, come mostrano di ritenere i ricorrenti, che il risarcimento del danno non patrimoniale, cui consegua dopo un certo tempo (ma prima della decisione definitiva) la morte, sia dovuto per intero, come se il soggetto avesse raggiunto la durata di vita conforme alle speranze, non è corretto, perchè esclude uno degli elementi costitutivi del danno risarcibile: e cioè la durata di detto danno (l’altro elemento è l’entità del danno).

Poichè anche il danno non patrimoniale è un pregiudizio ( o una perdita), non può dar luogo allo stesso risultato risarcitorio risentire di questa perdita (in una percentuale X) solo per un breve periodo o – invece – per la restante intera durata della vita media.

Non ha rilevanza l’obiezione dei ricorrenti secondo cui il danneggiante, in questa maniera beneficerebbe di una riduzione risarcitoria proprio perchè il soggetto viene a morte, e cioè si verifica una situazione più grave rispetto a quella in cui il soggetto, sebbene invalido, raggiunga la sua speranza di vita.

Infatti nell’ipotesi che il danneggiato deceda immediatamente non vi è alcun diritto al risarcimento del suo danno non patrimoniale (e neppure patrimoniale), ma la tutela sanzionatoria del bene vita è garantita dal diritto penale. Egualmente si versa in ipotesi di omicidio colposo nel caso in cui il soggetto deceda dopo un apprezzabile lasso di tempo, ma in questo caso compete iure successionis agli eredi anche il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per il lasso di tempo in cui è rimasto in vita il de cuius (impregiudicato ovviamente in tutti i casi il diritto iure proprio al risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti).

Diverso è il problema della necessaria personalizzazione di tale danno non patrimoniale.

Infatti va ribadito che in materia di risarcimento danni non patrimoniali, nel quantificare la somma dovuta deve tenersi conto anche della sofferenza psichica subita dalla vittima di lesioni fisiche alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, la quale sia, tuttavia, rimasta lucida durante l’agonia, in consapevole attesa della fine, in modo tale da evitare il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita (Cass. 8 aprile 2010, n. 8360).

Nella fattispecie la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di detti principi, con motivazione congrua, che sfugge a censure rilevabili in questa sede di giudizio di legittimità.

Detta sentenza ha infatti ritenuto che neppure con il ricovero in neurochirurgia Ma.Ma.abbia subito una sofferenza fisica particolare e potuto percepire psichicamente la gravità della malattia traumatica, le cui conseguenze lo hanno posto in condizione di incoscienza per l’anestesia operatoria e quindi di coma.

In tale situazione, secondo la Corte, il danno, il cui risarcimento è vantato iure ereditario da M.M., non può essere considerato catastrofico, tenuto conto della sua limitazione temporale e del torpore che ottenebrava le funzioni sia percettive che valutative sino all’inconsapevolezza per effetto dell’anestesia e del coma.

In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato mentre in assenza di attività difensiva degli intimati nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla dispone per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-06-2012, n. 8873 Indennità di espropriazione

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 13 gennaio 2007 il sig. C. S. conveniva dinanzi la Corte d’appello di Firenze il comune di Pistoia per ottenere la determinazione giudiziale dell’indennità di espropriazione di un suo fondo di mq. 2388, adibito a vivaio, occupato d’urgenza per la costruzione di un parcheggio pubblico.

Esponeva che l’indennità provvisoria di euro 23.800,00 liquidata sulla base del valore agricolo medio e depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti era del tutto inadeguata e non teneva neppure conto del valore delle piante del vivaio andate perse.

Resisteva alla domanda il comune di Pistoia.

Con sentenza 9 dicembre 2009 la Corte d’appello di Firenze determinava l’indennità di espropriazione nella complessiva somma di Euro 79.880,00, di cui Euro 56.000,00 a titolo di indennizzo per le piantagioni perdute, e compensava per due terzi le spese di giudizio, ponendo a carico dei comune convenuto la residua frazione.

Motivava che non aveva rilevanza la stima della Commissione provinciale espropri, operata sulla base del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, inapplicabile ratione temporis alla fattispecie;

– che nella specie si trattava di un terreno destinato a parcheggio pubblico e quindi non edificabile e da valutare in base al cosiddetto Vam – valore agricolo medio;

– che ad esso si doveva aggiungere il valore dei soprassuoli sulla base della stima operata dal consulente tecnico d’ufficio.

Avverso la sentenza, non notificata, il C. proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Resisteva con controricorso il comune di Pistoia, che proponeva altresì ricorso incidentale, articolato in quattro motivi ed illustrato con successiva memoria.

All’udienza del 11 aprile 2012 il Procuratore generale ed il procuratore del comune di Pistoia precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, prospettata sia ex art. 360 bis cod. proc. Civ., sia per la pretesa promiscuità delle censure mosse alla sentenza. Sotto il primo profilo, lo jus superveniens conseguito alla sentenza della corte costituzionale 10 giugno 2011, n. 181 impone comunque la rivisitazione critica della giurisprudenza pregressa di legittimità, nell’ambito della censura di violazione del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis convertito con modificazioni in L. 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), mossa dal ricorrente. Sotto il secondo, la pluralità di argomentazioni addotte a sostegno non ne impedisce, in concreto, la distinta disamina.

La doglianza concernente i criteri di stima del terreno espropriato, qualificato inedificabile in sentenza, è infondata.

La corte territoriale ha posto infatti in evidenza che si tratta di inedificabilità dipendente dal piano regolatore generale, che destinava, con efficacia conformativa, il fondo in questione a parcheggio pubblico.

Le contrarie allegazioni difensive tendono ad una nuova e difforme valutazione di merito, mediante il richiamo di passi della consulenza tecnica d’ufficio che questa corte non può esaminare, nel contesto di un giudizio di legittimità.

Ciò premesso, si deve peraltro notare come il criterio di stima del valore agricolo medio adottato dalla corte territoriale, se appropriato alla data della decisione, è ormai divenuto illegittimo per effetto della menzionata 181/2011 della Corte costituzionale: con riflessi diretti sulla controversia in esame, tuttora sub judice in punto quantum debeatur.

Tuttavia, fermo tale principio di diritto, si osserva come la sentenza impugnata abbia già riconosciuto il valore delle colture presenti sul fondo del C.; applicando, di fatto, il criterio del valore di mercato, che differisce dal valore agricolo medio, dichiarato illegittimo, proprio perchè ancorato alle caratteristiche specifiche del fondo ablato: e quindi, al valore dei soprassuoli dipendente dalla specifica utilizzazione fattane dal titolare.

Come si legge, infatti, nella sentenza 181/2011, sono costituzionalmente illegittimi il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, comma 4 convertito, con modificazioni, in L. 8 agosto 1992, n. 359, in combinato disposto con la L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 15, comma 1, secondo periodo, e art. 16, commi 5 e 6, (come sostituiti dalla L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14), nonchè, in via consequenziale, il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 40, commi 2 e 3, che prevedono che, nel caso di esproprio di un’area non edificabile non coltivata, l’indennità di esproprio sia determinata in base al criterio del valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona o in atto nell’area da espropriare:

essendo, per contro, costituzionalmente necessario che la determinazione dell’indennità di stima avvenga con riguardo alle caratteristiche essenziali del bene ablato.

Nella specie, la Corte d’appello di Firenze al valore agricolo medio ha aggiunto il valore dei soprassuoli – consistenti in piantagioni andate perdute con l’occupazione d’urgenza – determinato in conformità con la stima operata dal consulente tecnico d’ufficio.

Pertanto, il procedimento liquidativo dell’indennità viene a coincidere con i parametri prescritti dal giudice delle leggi.

E’ pure infondato il ricorso incidentale del comune di Pistoia, sia nella parte in cui contesta l’erroneità del riconoscimento di voci aggiuntive di danni rispetto al valore agricolo medio – per contro doveroso, per quanto detto sopra – sia laddove prospetta una difforme valutazione degli elementi apprezzati dalla corte territoriale in ordine alle cosiddette migliorie opportunistiche del fondo, inammissibilmente tendenti ad un sindacato del merito di un accertamento di fatto, sorretto da motivazione immune da vizi logici.

La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e compensa le spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 12-01-2012, n. 92

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Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso, notificato il 18.03.2011 e depositato il successivo 01.04.2011, l’esponente ha impugnato il decreto in epigrafe specificato, deducendone la illegittimità per violazione di legge, essendo stato esso adottato dall’amministrazione sull’erroneo presupposto che la condanna in ordine alla fattispecie delittuosa disciplinata dall’art. 14, co. V – ter del D.Lgs. n. 286 del 1998 fosse da ricondurre al novero delle condanne ostative all’emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 1-ter, co. 13, lett. c) del D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni in L. n. 102 del 2009.

Con ordinanza n. 694 del 22.04.2011 la Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta in via incidentale.

Alla Pubblica udienza del 17.11.2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Con un unico motivo di ricorso la difesa ricorrente rileva come, il reato per il quale v’è stata condanna a carico del ricorrente, ossia l’indebito trattenimento nel territorio dello Stato, ex art. 14, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 286 del 1998, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, non possa essere considerato ostativo ad una conclusione favorevole della procedura di emersione.

La doglianza è meritevole di accoglimento.

Per la positiva definizione della procedura di emersione dal lavoro irregolare il lavoratore extracomunitario irregolare non deve risultare condannato, "anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice" (così, l’art. 1-ter, comma 13, lett. c, del D.L. n. 78 del 2009, conv. dalla L. n. 102 del 2009).

Nel caso di specie, l’esponente è stato condannato dal Tribunale di Ravenna per il reato di indebito trattenimento nel territorio dello Stato, ex art. 14, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 286 del 1998.

Ebbene, il trattamento sanzionatorio di questa fattispecie di reato è consistito (sino alla recentissima modifica apportata dal D.L. 23 giugno 2011 n.89), dalla pena edittale della reclusione da uno a quattro anni (art. 14, comma 5-ter) e dall’arresto obbligatorio dell’autore del fatto colto in flagranza (art. 14, comma 5-quinquies).

In tali evenienze, dapprima la giurisprudenza amministrativa di primo grado e, successivamente, lo stesso Giudice d’appello, hanno ritenuto che tale fattispecie criminosa non fosse sussumibile nella previsione di cui all’art. 381 c.p.p. e, quindi, non rientrasse fra le ipotesi ostative all’emersione indicate all’art. 1 ter, co.13, lett. c) D.L. n. 78 del 2009, conv. in legge dalla L. n. 102 del 2009 (che, come già accennato, richiama i reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.).

Su tale querelle interpretativa, approdata all’esame del Supremo Consesso Amministrativo (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 10.5.2011 n.7), dopo essere stata affrontata anche dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea (sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 28 aprile 2011 in causa C-61/11), il Collegio si permette di rinviare alla copiosa giurisprudenza di questo T.A.R., incline a ritenere non ostativa la su menzionata fattispecie di reato ai fini dell’emersione di che trattasi (cfr., tra le tante, T.A.R. Lombardia, Milano, II^, 11.07.2011 n. 1861; id. 24.06.2011 nn. 1713, 1715, 1716, con i riferimenti ivi contenuti alla decisione dell’Adunanza Plenaria cit., nonché alla Corte di Lussemburgo; di recente cfr. anche Consiglio Stato, sez. III, 12 maggio 2011, n. 2845).

Per le suesposte considerazioni, il ricorso in epigrafe specificato deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, adottato sull’unico presupposto della condanna riportata dall’esponente per il reato di cui all’art. 14, co. 5-ter D.Lgs. n. 286 del 1998, erroneamente ritenuta ostativa all’emersione.

Le spese possono essere compensate tra le parti, in ragione della complessità della questione giuridica controversa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto con esso impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Concetta Plantamura, Referendario, Estensore

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-01-2013) 22-02-2013, n. 8733

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 21/10/2011, la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza con la quale, in data 04/04/2011, il Tribunale della medesima città aveva ritenuto H.X. colpevole del delitto di estorsione aggravata nei confronti di Z.Y..

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo carenza ed illogicità della MOTIVAZIONE in quanto, a fronte di precise critiche che erano state mosse alla sentenza di primo grado, la sentenza della Corte di Appello "fornisce una motivazione assolutamente incomprensibile nella sua stesura nel senso che non ha, come si suoi dire, nè testa nè coda. A conferma di ciò dovrebbe essere sufficiente osservare che, quanto alla punteggiatura, che dovrebbe essere parte essenziale della scrittura, onde ben comprendere il contenuto della stessa ed i suoi vari nessi logici, in quasi quattro pagine di motivazione, a parte le virgole, vi sono 41 punto e virgole e neppure un solo punto femno". L’unico brano della motivazione che, ad avviso del ricorrente, sarebbe comprensibile è quello contenuto a metà pagina 3, ma il medesimo sarebbe "totalmente illogico poichè in netto contrasto con le risultanze processuali …".

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione non solo è comprensibile – sia sotto il profilo sintattico che semantico – ma è anche del tutto logica e congrua.

Il ricorrente stigmatizza il fatto che l’estensore della sentenza impugnata non ha utilizzato il punto ma il punto e virgola.

Ciò risponde a vero ma, nel caso di specie, il punto e virgola riveste la stessa funzione del punto tant’è che ogni periodo è scritto in un capoverso topograficamente separato da quello precedente che si conclude, appunto, con il punto e virgola: non è vero, quindi, che la sentenza sarebbe sintatticamente e semanticamente incomprensibile.

Il ricorrente, poi, sostiene che la sentenza sarebbe illogica e l’illogicità riguarderebbe il periodo scritto a metà pagina tre ("il collegamento con l’imputato …") e consisterebbe nel fatto che l’imputato non avrebbe potuto essere considerato colpevole perchè H.L., figlio dell’imputato, e X.H., lo avevano scagionato avendo ammesso di aver partecipato all’estorsione.

Ma, anche in tal caso è facile notare, non appena si legga tutta la sentenza, che la Corte non ha affatto negato che i suddetti H. L. e X.H. parteciparono all’estorsione: anzi, ha affermato esattamente il contrario. Ma ciò non significa che l’imputato non fosse anche lui colpevole perchè si trattò di un’azione portata a termine in più riprese da diverse persone.

Non è vero, quindi, che la motivazione sia illogica: la Corte, infatti, dopo avere illustrato i fatti dei quali il ricorrente è stato ritenuto responsabile (pag. 1 – 2), passa ad esporre i motivi di gravame (pag. 2) ed infine spiega le ragioni per le quali riteneva di disattendere i motivi di gravame e, quindi, di confermare la decisione del primo giudice (pag. 3-4).

La decisione, è lineare, logica e del tutto aderente agli evidenziati elementi fattuali, sicchè il ricorso va ritenuto generico ed aspecifico e, quindi, inammissibile non consentendone a questa Corte neppure lo scrutinio in quanto la doglianza, a ben vedere, è tutta racchiusa nel brano che si è riportato integralmente nella presente parte narrativa.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

DICHIARA Inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2013

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