Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-05-2011) 03-11-2011, n. 39745

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza 23/9/2010, confermava la decisione 26/2/2007 del locale Tribunale, che aveva dichiarato M.D. colpevole del delitto di cui all’art. 372 c.p. – per avere reso, in data (OMISSIS) falsa testimonianza dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento penale a carico di A. e C.U., imputati rispettivamente dei reati di favoreggiamento e di lesioni personali – e lo aveva condannato a pena ritenuta di giustizia.

Il Giudice distrettuale riteneva che la colpevolezza dell’imputato era provata dalle seguenti circostanze di fatto: a) contrasto tra quanto l’imputato aveva dettagliatamente riferito in sede di denuncia contro i C., che, nutrendo motivi di rancore nei suoi confronti lo avrebbero volontariamente investito con l’autovettura nel mentre egli circolava a bordo del proprio ciclomotore, e la testimonianza resa in sede dibattimentale, nel corso della quale aveva ritrattato tutto quanto dichiarato in precedenza; b) gli accertamenti tecnici espletati sui mezzi coinvolti avevano evidenziato segni di contatto tra gli stessi, compatibili con la dinamica dell’incidente denunciato.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore, l’imputato, deducendo il vizio di motivazione della sentenza in ordine al formulato giudizio di responsabilità, fondato su dati di fatto non affidabili.

3. A prescindere dalla doglianza articolata nel ricorso, che pure se infondata, non appare inammissibile, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perchè il reato è estinto per prescrizione.

Nel caso, in esame, deve trovare operatività, perchè più favorevole, il nuovo regime della prescrizione introdotto dalla L. n. 251 del 2005, considerato che, alla data di entrata in vigore della stessa, il processo era ancora pendente in primo grado.

Avuto riguardo alla data di commissione del reato ((OMISSIS)) e alla pena edittale massima per lo stesso prevista (anni sei di reclusione), il termine di prescrizione, considerato nella sua massima estensione di anni sette e mesi sei ( art. 157 c.p.p., comma 1 e art. 161 c.p.p., comma 2), a cui vanno aggiunti ulteriori giorni 66 per la sospensione del processo a causa dell’impendimento dell’impugnato (v. verbale udienza d’appello dell’11/5/2010), è – ad oggi – interamente decorso.

E’ il caso di precisare che, per le argomentazioni sviluppate nella sentenza di merito, che devono intendersi qui richiamate, non ricorrono i presupposti di operatività della norma di cui al capoverso dell’art. 129 c.p.p..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-11-2011) 22-11-2011, n. 43082

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 29 marzo 2011 la Corte d’appello di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata da C.G., volta all’applicazione dell’indulto, ai sensi della L. n. 241 del 2006, art. 1, in relazione alla pena di anni sei, mesi quattro e giorni venti di reclusione, di cui all’ordine di esecuzione del Procuratore Generale di Salerno del 9 febbraio 2011, a seguito della condanna inflitta con sentenza della stessa Corte del 5 luglio 2010.

A ragione della decisione, la Corte rilevava che:

– i titoli dei reati, per i quali vi era stata condanna, non rientravano tra quelli per i quali non si applicava l’indulto;

– non tutti i reati erano stati commessi prima del (OMISSIS), poichè l’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, della quale il condannato era stato riconosciuto partecipe, era contestata fino al marzo 2005 ed era, pertanto, esclusa dall’indulto, senza che potesse modificarsi la data di commissione del reato fissata nella sentenza irrevocabile;

– tutte le altre condanne riferite al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, erano antecedenti al (OMISSIS);

– tuttavia, la permanenza del reato associativo, protrattasi fino al marzo 2008, avrebbe determinato la revoca dell’indulto, ove concesso, ai sensi della L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 3, dovendo valutarsi la partecipazione all’associazione come autonoma condotta, posta in essere successivamente rispetto ai reati commessi prima del 2 maggio 2006. 2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione C. G., che ne chiede l’annullamento, deducendo, con unico motivo, violazione di legge ex art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), in relazione alla L. n. 241 del 2006, per il diniego della concessione dell’indulto e per l’erronea interpretazione e applicazione della L. n. 241 del 2006, anche in relazione all’art. 81 cpv. cod. pen..

Secondo il ricorrente, la Corte doveva procedere allo scioglimento del vincolo della continuazione tra i reati, riconosciuto in sede di cognizione, per verificare per ciascuno degli episodi criminosi la sussistenza delle condizioni di cui alla legge n. 241 del 2006 e per procedere all’applicazione dell’indulto con riguardo alla sola porzione di pena relativa ai reati compatibili.

Nè è condivisibile, ad avviso del ricorrente, l’assunto che l’indulto, perdurando la condotta associativa, andrebbe revocato, poichè la consumazione dei singoli episodi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, è "certamente successiva alla costituzione dell’associazione, che pertanto non può precludere la concessione dell’indulto almeno per tali titoli di reato", e la diversa interpretazione fatta con l’ordinanza porterebbe sempre a ritenere il reato associativo, inteso come un insieme di condotte susseguitesi nel tempo, quale titolo ostativo alla concessione dell’indulto.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere qualificato opposizione ai sensi dell’art. 667 cod. proc. pen., comma 4. 2. L’art. 672 cod. proc. pen., comma 1, prevede che, in materia di applicazione dell’indulto, il giudice dell’esecuzione procede a norma dell’art. 667 cod. proc. pen., comma 4.

Detto ultimo articolo dispone che il giudice dell’esecuzione provvede senza formalità, e cioè senza fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, con ordinanza contro la quale gli interessati possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il quale dovrà procedere con le forme dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell’udienza.

2.1. Alla stregua del combinato disposto delle dette norme, pertanto, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, reso in materia di indulto, è esperibile da parte dell’interessato opposizione, ai sensi dell’art. 667 cod. proc. pen., comma 4, allo stesso giudice dell’esecuzione che deciderà con le forme previste dall’art. 666 cod. proc. pen., e quindi con le garanzie del contraddittorio camerale, e non ricorso per cassazione che, precluso dallo strumento specificamente previsto dalla legge, sarà proponibile contro l’ordinanza che deciderà sull’opposizione.

Tali criteri devono essere seguiti anche quando, come nella specie, il giudice dell’esecuzione abbia irritualmente provveduto nelle forme dell’udienza camerale di cui all’art. 666 cod. proc. pen., comma 3, conformemente al consolidato orientamento di questa Corte che si fonda sulla ratio della previsione normativa della fase dell’opposizione, quale "riesame" nel merito del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione (tra le altre, Sez. 1, n. 248045 del 10/07/2007, dep. 13/07/2007, Spezzani, Rv. 236903; Sez. 1, n. 39919 del 27/09/2007, dep. 29/10/2007, P.G. in proc. Raccuglia, Rv.

238046; Sez. 1, n. 4120 del 16/01/2008, dep. 28/01/2008, Catania, Rv.

239076; Sez. 1, n. 23606 del 05/06/2008, dep. 11/06/2008, Nicastro, Rv. 239730; Sez. 1, n. 1008 del 13/11/2008, dep. 13/01/2009, Valletta e altri, Rv. 242510; Sez. 5, n.37134 del 26/05/2009, dep. 23/09/2009, Banca Nuova Spa e altri, Rv. 245130; Sez. 6, n. 35408 del 22/09/2010, dep. 01/10/2010, Mafrica, Rv. 248633).

2.2. Nella specie, il ricorrente avrebbe dovuto, pertanto, non adire questa Corte contro l’ordinanza emessa dal Giudice dell’esecuzione, ma avrebbe dovuto proporre opposizione dinanzi allo stesso Giudice, ai sensi dello stesso art. 667 cod. proc. pen., comma 4. 3. Il ricorso per cassazione proposto non deve, tuttavia, essere dichiarato inammissibile perchè rimedio non previsto dalla legge.

Infatti, conformemente all’indirizzo prevalente di questa Corte (espresso anche con le sentenze suindicate), la riqualificazione da parte del giudice dell’atto di impugnazione, prevista dall’art. 568 cod. proc. pen., comma 5, deve ritenersi esperibile anche in caso di opposizione, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis costantemente affermato.

4. Pertanto, provvedendosi alla corretta qualificazione del ricorso quale opposizione, deve essere disposta la trasmissione degli atti, per il corso ulteriore, alla Corte d’appello di Salerno.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667 cod. proc. pen., comma 4, dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Salerno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-06-2012, n. 10797

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Svolgimento del processo

1. Il Comune di San Giuliano Terme propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Toscana n. 120/31/09, depositata il 1 settembre 2009, con la quale, accolto l’appello della società Azienda Pisana Edilizia Sociale A.P.E.S. Scpa., succeduta all’ATER Pisa, contro quella della commissione tributaria provinciale, la cartella di pagamento, emessa per l’ICI relativa agli anni 2000-2002, veniva annullata. Essa affermava che tale atto esecutivo scaturiva da un avviso di accertamento e tre di liquidazione; che tuttavia non erano stati notificati in modo regolare alla destinataria, nè alcuna sanatoria poteva ritenersi intervenuta nel frattempo, posto che il termine necessario all’uopo occorrente ormai era scaduto. L’Azienda Pisana Edilizia Sociale A.P.E.S., resiste con controricorso.

Motivi della decisione

2. Col primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, in quanto il giudice di appello non indicava le ragioni, per le quali riteneva irregolare la notifica degli atti prodromici, nonostante che essi fossero stati notificati nella sede dell’Azienda in modo completo, e che il nominativo dell’arch. M., cui i plichi erano stati materialmente consegnati, e che era un funzionario della destinataria, era stato semplicemente aggiunto nell’avviso di ricevimento.

Il motivo è fondato, posto che la CTR non considerava erroneamente che gli atti in argomento erano stati recapitati regolarmente presso la sede sociale dell’azienda, nulla rilevando il fatto che essi fossero stati materialmente consegnati a soggetto diverso dal legale rappresentante, ma pur sempre collegato con la destinataria da un rapporto di collaborazione o dipendenza.

3. Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione di norma di legge, giacchè il giudice di appello non considerava che gli atti impositivo ed esecutivi, oltre ad essere stati notificati regolarmente, inoltre avevano comunque raggiunto lo scopo di essere tempestivamente conosciuti dalla destinataria, tanto che, prima ancora che l’accertamento divenisse definitivo, l’Azienda di Edilizia Sociale aveva tempestivamente chiesto le agevolazioni in autotutela, senza tuttavia mai impugnare quegli atti stessi.

La censura va condivisa. Invero il giudice di appello osservava che nessuna sanatoria poteva essersi verificata, giacchè il termine per l’accertamento era già scaduto. L’assunto non è esatto alla luce delle considerazioni relative al motivo prima esaminato.

4. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla commissione tributaria regionale della Toscana, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.

5. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Toscana, altra sezione, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 18-01-2011, n. 432

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso in esame, la società ricorrente ha impugnato il bollettino emesso dall’EIMA – Ente per gli Interventi nel Mercato Agricolo (di seguito EIMA) del 16 dicembre 1995, relativamente alla quota latte assegnata alla ricorrente medesima (indicata alla pag. 996), pari a kg. 357.171 (quota A) e Kg. 29.083 (quota B).

Al riguardo, l’interessata ha dedotto vizi di violazione di legge e carenza di motivazione.

Si è costituito in giudizio l’EIMA – Ente per gli Interventi nel Mercato Agricolo, instando per il rigetto del gravame.

Con ordinanza n. 1325 del 1° giugno 1995, la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.

All’udienza del 15 dicembre 2010, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Ed invero, con nota depositata presso la Segreteria della Sezione in data 23 novembre 2010, la difesa della ricorrente ha dichiarato che non residua alcun interesse alla decisione del proposto gravame, in quanto il provvedimento impugnato è stato sostituito da altri provvedimenti dell’Amministrazione resistente.

Al Collegio, pertanto, non resta che prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse sul presupposto che l’interesse a ricorrere, invero, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere fino al momento del passaggio in decisione della controversia.

3. In considerazione di ciò, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Daniele Dongiovanni, Primo Referendario, Estensore



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