T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 13-09-2011, n. 7218

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente gravame il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Roma con il quale si dispone il diniego di conversione del "permesso di soggiorno" da permesso per minori a permesso per attesa occupazione.

Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo della omessa comunicazione del preavviso di diniego di cui all’art. 10 bis della L. 241/90.

È opportuno infatti richiamare l’orientamento della giurisprudenza (Cons. Stato Sez. VI 6/2/09 n. 552) secondo cui è viziato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno non preceduto dal preavviso di rigetto previsto dall’art. 10 bis della L. 241/90, in quanto detta norma si applica a tutti i procedimenti ad istanza di parte eccetto quelli individuati dal Legislatore e, quindi, anche ai procedimenti relativi al rinnovo del permesso di soggiorno.

Il Consiglio di Stato ha precisato nella suddetta decisione che l’Amministrazione non può esimersi dall’applicare tale disposizione richiamando l’art. 21 octies della L. 241/90, in quanto detta norma non degrada il vizio a mera irregolarità amministrativa, ma assolve all’unica funzione di evitare che il vizio di legittimità non comporti l’annullabilità dell’atto sulla base di valutazioni, attinenti al contenuto del provvedimento, effettuate ex post dal giudice circa il fatto che il provvedimento non poteva essere diverso (Cons. Stato, VI, n. 2763/2006; n. 4307/06).

L’art. 21octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990 è una norma di carattere processuale che non può essere utilizzata in sede amministrativa, violandosi altrimenti il principio di legalità, ma che deve essere utilizzata in sede giurisdizionale, quando sono stati commessi degli errori e non si è riusciti a correggerli attraverso l’esercizio del potere di autotutela.

Ne consegue che in caso di violazione dell’art. 10 bis della L. 241/90, sussiste l’illegittimità dell’atto, ma trattandosi di vizi di forma, l’annullabilità del provvedimento è rimessa all’apprezzamento del giudice, che può superare il vizio procedimentale, facendo applicazione dell’art. 21 octies della stessa legge, qualora sia palese che l’atto non avrebbe potuto avere un contenuto diverso (cfr. tra le tante T.A.R. Lazio sez. I 9/9/09 n. 8425; Cons. Stato sez. V 28/7/08 n. 3707; Cons. Stato Sez. VI 8/2/08 n. 415; T.A.R. Sicilia sez. IV Catania 8/6/09 n. 1065; T.A.R. Campania Napoli Sez. VI 30/4/09 n. 2225).

L’applicazione della suddetta disposizione presuppone quindi la certezza dell’inutilità della partecipazione al procedimento, elemento questo che ricorre quando il diniego del permesso di soggiorno si configura come atto vincolato.

Ritiene il Collegio, al contrario, che in tutti i casi in cui non sia certa ed evidente la totale inutilità della partecipazione al procedimento, l’Amministrazione sia tenuta ad osservare la disposizione dell’art. 10 bis della L. 241/90.

Nel caso di specie, il diniego è motivato con riferimento alla assenza in capo al ricorrente dei requisiti di cui all’art. 32, commi 1 ed 1 bis, D.Lgs. n. 286/1998.

Ritiene il Collegio che la Questura avrebbe dovuto provvedere ad inviare il preavviso ex art. 10 bis della L. 241/90 in modo da consentire allo straniero di partecipare al procedimento al fine di poter evidenziare le ragioni sottese al rilascio del provvedimento favorevole.

Alla fattispecie in esame, infatti, deve essere applicato il disposto di cui all’art. 32, co. 1, D.Lgs. n. 286/1998 nel testo anteriore alla l. n. 94/2009 che consente, in favore dei minori affidati, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio o lavoro a prescindere dalla partecipazione ad un progetto almeno biennale.

La nuova disciplina recata dalla l. n. 94/2009 – che anche per i minori affidati consente il rilascio del permesso di soggiorno, dopo la maggiore età, a condizione della partecipazione ad un progetto almeno biennale – infatti, non può applicarsi se non in modo da consentire ai minori di partecipare al progetto biennale di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale di cui all’art. 32, comma 1 bis, D.Lgs. n. 286/1998.

Non rientrando il ricorrente nelle condizioni previste ai fini della applicazione della nuova disciplina – avendo lo stesso compiuto la maggiore età in un periodo antecedente due anni dalla entrata in vigore della legge – appare evidente come la circostanza del mancato invio del preavviso di diniego gli abbia precluso la possibilità di poter fornire gli elementi fattuali e normativi in grado di giustificare il possibile esito positivo del procedimento, con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato.

Ne consegue la fondatezza del ricorso ed il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’Amministrazione

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di cui in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-01-2012, n. 757 Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo

C.A., T.C., Ca.Ro., G.G., To.Lo., S.M. e c. M. hanno proposto separati ricorsi per cassazione, sulla base di un motivo illustrato con memoria, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso il decreto in data 10 aprile 2009, con il quale la Corte di appello di Firenze ha dichiarato improponibili le domande di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio da loro promosso davanti al Tar Lazio con ricorso del 13 giugno 2000 e ancora pendente alla data della domanda introduttiva del giudizio per equa riparazione (10 ottobre 2008). La Corte di merito ha fondato la propria decisione sul disposto del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, convertito con modificazioni nella L. n. 133 del 2008 (secondo il quale la domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo nel quale si assume essersi verificata la violazione del termine ragionevole di durata non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui al R.D. n. 642 del 1907, art. 51, comma 2). osservando che nel giudizio presupposto di cui trattasi i ricorrenti non hanno presentato l’istanza suddetta.

Il Ministero intimato ha resistito con controricorsi, tranne che nei confronti del ricorso proposto da G.G., in relazione al quale non sono state svolte difese.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve disporsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi, in quanto attinenti all’impugnazione del medesimo provvedimento. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono che il D.L. n. del 112 del 2008, art. 54 non è applicabile retroattivamente per i giudizi amministrativi introdotti prima dell’entrata in vigore della norma suddetta. Premesso che nella specie il giudizio amministrativo è stato introdotto con ricorso depositato il 13 giugno 2000, prima dell’entrata in vigore della norma sopra richiamata, il ricorso è manifestamente fondato, in quanto, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa. Nè l’innovazione introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza "di prelievo" ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio del "tempus regit actum", dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere (Cass. 2008/28428);

Il decreto impugnato deve essere conseguentemente annullato e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

Determinata in otto anni e quattro mesi la durata complessiva del giudizio presupposto – promosso con ricorso del 13 giugno 2000 e ancora pendente alla data dell’8 ottobre 2008 – e stabilita in tre anni la durata ragionevole del giudizio stesso, secondo i parametri fissati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo e dalla Corte di cassazione, il termine di durata non ragionevole va individuato in cinque anni e quattro mesi.

In relazione a tale durata non ragionevole, deve essere liquidato a ciascun ricorrente, a titolo di danno non patrimoniale, l’indennizzo di Euro 4.914,00, oltre agli interessi legali dalla domanda, come già stabilito da questa Corte con ordinanza n. 2526/11 del 2 febbraio 2011, relativa a ricorsi proposti da altri ricorrenti avverso il medesimo decreto della Corte di appello di Firenze n. 730/2008 del 10 aprile 2009.

Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;

2008/25352) e tenuto conto della pluralità di ricorrenti, che però nel giudizio presupposto avevano agito unitariamente (Cfr. Cass. 2010/10634), con distrazione delle spese di entrambi i giudizi in favore dei difensori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie. Cassa i decreti impugnati e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di Euro 4.914,00, oltre agli interessi legali dalla domanda.

Condanna il Ministero soccombente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.541.00 di cui Euro 891,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.

Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 965,00, di cui Euro 865,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore del difensore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-02-2012, n. 2736 Distanze legali tra costruzioni

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 24 novembre 1981, T. M., M.G., M.L., Ma.

L. e Ma.Lu. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vicenza, B.L. e N.G. affinchè, previo accertamento che questi ultimi avevano costruito, in (OMISSIS), un fabbricato in difformità del progetto approvato con riferimento all’altezza (risultata in mt. 8,60 anzichè in mt. 6,50) ed in violazione della distanza minima prescritta dal fabbricato di essi attori (imposta in mt. 10, mentre quella concretamente osservata era di mt. 5), gli stessi venissero condannati all’arretramento dell’edificio di loro proprietà a distanza di mt. dieci rispetto a quello di loro proprietà, oltre che al risarcimento dei danni per le violazioni alle norme urbanistiche non integrative del codice civile.

Nella costituzione di entrambi i convenuti, la Sezione stralcio del Tribunale adito, con sentenza n. 155 del 2002, dichiarava cessata la materia del contendere nei confronti del convenuto N.G. ed accoglieva la domanda nei riguardi della B.L. (cui erano subentrati gli eredi B.F. e Bo.Li.), ordinando l’arretramento della sua costruzione alla distanza minima di dieci metri dal fabbricato degli attori (stante la natura integrativa del codice civile delle disposizioni del PRG approvato dalla Giunta della Regione Veneto n. 2818 del 4 agosto 1976) e condannando gli eredi della suddetta B. al risarcimento dei conseguenti danni liquidati equitativamente in L. cinque milioni.

A seguito di rituale appello interposto da B.F., la Corte di appello di Venezia, nella resistenza degli appellati ed ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Bo.Li. (i quali rimanevano, peraltro, contumaci), con sentenza n. 705 del 2005 (depositata il 2 maggio 2005), accoglieva il gravame e, in riforma dell’impugnata sentenza, respingeva le domande proposte da T.M., M.L., Ma.

L., Ma.Lu. e M.G., i quali venivano condannati, in solido, alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

A sostegno dell’adottata sentenza, la Corte territoriale rilevava che, per effetto della variante al P.R.G. del Comune di Chiampo approvata il 20 marzo 1984 (in forza della quale era stata prevista la possibilità, nel concorso delle condizioni di cui al D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, u.c., di una distanza inferiore a quella risultante dalle norme del PRG ove contenuta nelle previsioni del piano attuativo), la costruzione dell’appellante si sarebbe dovuta considerare legittimata pur se realizzata a distanza inferiore a quella consentita in forza del previgente strumento urbanistico.

Peraltro, la Corte veneta osservava che la previsione del citato D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, u.c. (richiamato anche nella variante al PRG) in merito alla possibilità per il piano di recupero di derogare alle distanze tra fabbricati previste nei commi precedenti ove si fosse trattato (come nella fattispecie) di "gruppi di edifici formanti oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche" escludeva che lo strumento urbanistico adottato dal Comune di Chiampo dovesse essere ritenuto illegittimo, per violazione delle distanze di cui ai commi precedenti dell’art. 9 del citato D.M. ed escludeva, altresì, la conseguente disapplicazione del medesimo e la sussistenza delle condizioni per procedere alla diretta applicazione di detta disposizione normativa.

Avverso la suddetta sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione T.M., M.L., Ma.

L., Ma.Lu. e M.G., articolato in due motivi, al quale ha resistito con controricorso l’intimato B.F..

Motivi della decisione

1. Si deve, innanzitutto, dare atto che il difensore dei ricorrenti ha tempestivamente depositato l’istanza – prevista dalla L. n. 183 del 2011, art. 26 – recante le sottoscrizioni di tutti i ricorrenti e dal medesimo autenticate, con la quale è stata manifestata la volontà della persistenza dell’interesse alla trattazione del ricorso.

2. Con il primo motivo i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norma di diritto (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), avuto riguardo all’erronea applicazione, da parte della Corte territoriale, della disciplina attinente ai Piani di recupero, travisandone la natura e le caratteristiche e considerandola idonea a consentire qualsivoglia tipo di sanatoria. In particolare, gli stessi ricorrenti deducono l’erroneità della sentenza della Corte di appello di Venezia, nella parte in cui, pur riconoscendo che l’immobile del B. distava dal loro fabbricato solo sei metri e dando per pacifica la circostanza che lo stesso edificio, al momento della sua realizzazione, fosse del tutto illegittimo, aveva affermato che lo stesso sarebbe divenuto in seguito legittimo, in quanto conforme alla normativa urbanistica sopravvenuta (coincidente con l’approvazione del piano di recupero del Comune di Chiampo divenuto esecutivo il 19 maggio 1985) rispetto al momento di costruzione del manufatto. Con la stessa doglianza i ricorrenti assumono, altresì, l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso il riconoscimento del risarcimento del danno (concesso con la sentenza di primo grado), non tenendo conto che, in ogni caso, l’illegittimità della costruzione degli eredi B. si era protratta per otto anni prima della sua ritenuta legittimazione sopravvenuta.

2.1. Il motivo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

Con accertamento di fatto adeguatamente e logicamente motivato, oltre che supportato dagli specifici rilievi compiuti e dalle conferenti conclusioni raggiunte con la c.t.u., la Corte di appello di Venezia ha verificato che, ancorchè l’immobile degli eredi B. violasse, al momento dell’introduzione del giudizio di primo grado (nel 1981), la distanza minima tra fabbricati di 10 mt. prescritta dalla normativa regolamentare all’epoca vigente, nel corso dello svolgimento della causa (nel 1984), il Comune di Chiampo aveva approvato una variante generale del P.R.G., dalle cui previsioni era derivato che l’immobile dei B. veniva a ricadere in zona centro storico – residenziale di degrado, il cui art. 19 delle norme tecniche di attuazione prevedeva, per detta zona, tra l’altro, che le distanze fra edifici non potevano essere inferiori a quelle intercorrenti fra i volumi edificati preesistenti, "salvo che il piano attuativo contenesse diverse previsioni planovolumetriche come previsto dal D.M. 2 aprile 1968, art. 9. Risulta, altresì, idoneamente accertato dalla Corte territoriale che il piano attuativo esecutivo delle previsioni del P.R.G., divenuto esecutivo nel 1985, aveva definito con previsioni planovolumetriche i distacchi tra fabbricati, stabilendo che essi erano corrispondenti a quelli risultanti dalle tavole di progetto; pertanto, per come emerso dalla relazione di c.t.u., sul presupposto che sia la variante al P.R.G. che il piano di recupero avevano considerato il fabbricato in questione come esistente (siccome già costruito), era stato riscontrato che le tavole di progetto dello stesso piano di recupero riportavano, quanto al distacco dell’edificio dell’appellante da quello degli appellati (odierni ricorrenti), la medesima distanza alla quale l’edificio era stato costruito, con ciò rimanendo esclusa la sussistenza di qualsiasi violazione in tema di distanze.

Sulla scorta di questi conferenti accertamenti di fatto (fondati su specifici riscontri tecnici rispettosi della normativa urbanistica concretamente applicabile, in conseguenza dei sopravvenuti piani attuativi legittimamente adottati e, quindi, vigenti), la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, ha ritenuto correttamente che la sopraggiunta modifica regolamentare aveva legittimato la costruzione degli eredi B. ancorchè realizzata a distanza inferiore rispetto a quella consentita da previgente strumento urbanistico, giustamente argomentando che il richiamo operato dalla variante al P.R.G. del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, u.c., espressamente applicato dal piano attuativo, escludesse l’illegittimità di quest’ultimo e la conseguente sua disapplicazione. Argomentando in tal senso e pervenendo alla riportata conclusione la Corte territoriale non è incorsa nel travisamento della natura e delle caratteristiche dei piani di recupero, ma ha ritenuto che, in concreto, potesse applicarsi – così come fatto salvo dall’approvata variante al P.R.G. e recepito dal piano attuativo – l’ultimo comma, ultima parte, del citato D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, che espressamente consente ai Comuni per "gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche" di derogare alle distanze previste nei precedenti commi, ovvero a quella di 10 mt. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Dei resto anche la più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr., in particolare, Cass. n. 56 del 2010) ha sostenuto la legittimità dell’adozione, nei Comuni dotati di P.R.G. (o, l’eventualmente, del solo regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione), di strumenti attuativi di quest’ultimo maggiormente dettagliati, volti a disciplinare l’attività urbanistico-edilizia in particolari zone del territorio comunale, secondo uniformi criteri planovolumetrici, organici e funzionali, adeguati alla specificità di singoli settori urbani, con la conseguenza che, in tali casi, siffatti strumenti attuativi possono legittimamente derogare alle prescrizioni generali sulle distanze contenute nel D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9.

Alla stregua di tanto, quindi, la Corte veneta ha ritenuto correttamente legittimata, per sopravvenuta modifica regolamentare concretamente applicabile nel caso di specie, la costruzione degli eredi B. con riferimento all’osservanza delle distanze legali.

A tal proposito, infatti, il giudice di appello si è uniformato alla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. n. 4828 del 1988 e Cass. n. 4980 del 2007), in base alla quale, in caso di successione nel tempo di norme edilizie, la nuova disciplina, se meno restrittiva, è applicabile anche alle costruzioni realizzate prima della sua entrata in vigore, con l’unico limite dell’eventuale giudicato formatosi nella controversia sulla legittimità della costruzione stessa (circostanza, questa, rimasta esclusa nella fattispecie), onde la illegittimità dell’eventuale ordine di demolizione degli edifici originariamente illeciti alla stregua delle precedenti norme, nei limiti in cui siano consentiti dalla normativa sopravvenuta.

Quanto al profilo della doglianza relativa alla pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria, evidenzia il collegio che, al di là della genericità della prospettazione di tale motivo, la Corte territoriale ha correttamente sottolineato che: – se la domanda si fosse dovuta intendere come ricollegata alla violazione di norme integrative del codice civile, essa (oltretutto non specificamente formulata in primo grado: cfr. pag. 15 della sentenza impugnata) era evidentemente infondata in quanto travolta dall’accettata sopravvenuta insussistenza della violazione attinente alle distanze;

– se essa, invece, si fosse dovuta intendere come ricondotta alla violazione di norme non integrative del codice civile (quale è la norma relativa all’altezza dell’edificio), gli appellanti avrebbero dovuto fornire la prova della sussistenza di un concreto pregiudizio, che la Corte territoriale, con un accertamento di merito adeguatamente e logicamente motivato, ha escluso che potesse essere ipotizzabile, avuto riguardo alla circostanza che la doglianza atteneva alla violazione, per difetto, dell’altezza minima del fabbricato fronteggiante sicchè alcun pregiudizio gli appellanti avrebbero potuto lamentare in virtù della realizzazione, di fronte al loro fabbricato, di un edificio più basso di quello previsto dallo strumento urbanistico.

3. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno denunciato il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5), in relazione all’illegittimità della loro condanna alle spese di entrambi di giudizio, senza considerare che l’azione iniziale era stata introdotta il 24 novembre 1981 mentre il Piano di recupero, in base al quale erano state considerati sanati gli abusi compiuti dalla dante causa degli eredi B., era stato approvato il 19 maggio 1985. 3.1. Anche questo motivo è infondato e deve, perciò, essere respinto.

La Corte territoriale, provvedendo alla condanna alle spese degli appellati (attuali ricorrenti) per entrambi i gradi di giudizio (considerandosi, peraltro, che la "legittimazione urbanistica sopravvenuta" si era venuta già a verificare nel corso del giudizio di primo grado), si è conformata alla condivisa giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 406 del 2008; Cass. n. 17145 del 2009 e, da ultimo, Cass. n. 25270 del 2009), alla stregua della quale, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l’esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole. Si è ulteriormente precisato, al riguardo, che, con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi. Del resto, le Sezioni unite di questa Corte (con la sentenza n. 14989 del 2005; in senso conforme v., successivamente, Cass. n. 7607 del 2006) hanno statuito che, in materia di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti (avuto riguardo al testo dell’art. 92 c.p.c. "ratione temporis" applicabile nella specie, ovvero nella formulazione anteriore alla modifica apportata con la L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11) rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (come dedotto nella fattispecie).

4. In definitiva, alla stregua delle esposte ragioni, il ricorso deve essere integralmente rigettato. Sussistono, tuttavia, in relazione al particolare sviluppo del processo e alla controvertibilità delle questioni trattate, le condizioni per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-03-2012, n. 5110 Dichiarazione di adottabilità

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte, osservato e ritenuto con motivazione semplificata, che:

– il Tribunale per i minorenni di Torino, disposta, con argomentato decreto del 16 -21.1.2008 (confermato il 29.5/12.6.2008 a seguito di reclamo proposto dai genitori) l’apertura del procedimento relativo allo stato di abbandono del minore A.G.M.S. A., nato il (OMISSIS), figlio di T.R. e M.A., con sentenza n. 138 del 1 – 10.07.2009, resa all’esito dell’espletata istruttoria, comprensiva pure dell’audizione degli operatori dei servizi sociali che si erano occupati del caso (sin dal 2002) e dell’acquisizione delle relazioni redatte dal servizio di neuropsichiatria infantile e dal CTU, dichiarava lo stato di adottabilità del medesimo minore, confermandone l’inserimento in famiglia dotata dei requisiti per la futura, eventuale adozione ed interrompendo con effetto immediato gli incontri con i genitori ed i parenti;

con sentenza del 21.09.2010-18.05.2011, la Corte di appello di Torino, pure sentite le appellanti, il CTU, gli operatori dei servizi sociali, di neuropsichiatria infantile e di alcoologia della ASL, nonchè il responsabile della comunità che ancora ospitava il minore, rigettava il gravame proposto contro la sentenza del Tribunale per i minorenni di Torino, dalla T., nonchè dalla nonna materna del minore, M.L. e dalle sorelle dello stesso F.V. ed G.A.;

la Corte territoriale, diffusamente tratteggiato l’intero iter processuale e le vicende accadute sin dai primi mesi di vita del minore, osservava e riteneva:

– in primo luogo, che dovesse essere disattesa l’eccezione di nullità dell’impugnata sentenza, fondata sul rilievo che la notificazione della pronuncia di primo grado non era stata corredata dell’avviso ai destinatari (al p.m., ai genitori, ai parenti indicati nell’art. 12, comma 1 al tutore, al curatore speciale) del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui alla L. n. 183 del 1984, art. 17;

a) che gli aspetti psicopatologici della personalità del padre M.A. e l’assoluta sua mancanza di percezione dei seri disturbi emotivi del figlio non permettevano di ipotizzare lo sviluppo di competenze genitoriali adeguate alle esigenze del bambino, almeno non in tempi utili alla sua crescita;

b) che la T. aveva "perso completamente le capacità di riflettere e pensare davvero sulle cose, su di sè e sul bambino, per raggiungere anche un minimo di consapevolezza…; infatti, nonostante le cose raccontate, misconosceva la situazione di grave tensione familiare, che ella stessa aveva descritto e i reali vissuti e sentimenti del bambino, che rimaneva assolutamente da lei non visto e non riconosciuto nei suoi sentimenti e nei suoi bisogni, il che inibiva quindi molto gravemente le sue competenze genitoriali, e non permetteva di ipotizzare un recupero delle stesse in futuro, almeno non nei tempi di crescita del bambino;

c) che la nonna materna M.L. non poteva ritenersi in grado di prendersi cura del nipote, presentando profili di personalità tali da non consentire di ritenerla risorsa per lui utile;

d) che parimenti inidonee ad occuparsi del minore, si rivelavano le due sue sorelle V. ed A., la prima perchè pur se sensibile ed intelligente, non era sufficientemente consapevole delle difficoltà di G., e non era ancora a tal punto autonoma da potersi da sola occupare del fratello, mentre la seconda appariva più immatura e ancora molto coinvolta nelle dinamiche e nel pensiero familiare, non percepiva affatto la portata delle difficoltà familiari e la profonda sofferenza di G., che veniva da lei negata e misconosciuta;

e) che riassuntivamente gli elementi che ostavano all’affidamento del minore alla nonna materna ed alle sorelle potevano essere così riepilogati: tutte avevano denotato sin dall’inizio della vicenda conoscenza e consapevolezza oltremodo scarse (o quantomeno superficiali e poco meditate) circa le problematiche che affliggevano il minore e le gravi lacune e carenze che connotavano (oltre che le dinamiche di coppia e le degradate condizioni igieniche ed ambientali in cui vivevano unitamente a G., aspetti questi di cui erano state testimoni quantomeno in occasione dei vari interventi della polizia giudiziaria ed allorquando i due nuclei soggiornavano entrambi a Torino nella medesima via) tanto la madre che il padre, i cui atteggiamenti controproducenti tendevano a minimizzare ed ai quali si erano sostanzialmente adeguate in conformità del resto ai loro tratti personologici, così come tipicizzati dal consulente d’ufficio; la storia personale e familiare della M. portava ad individuare esperienze indubbiamente non positive ed altresì una capacità genitoriale estremamente deficitaria e precaria; le caratteristiche di personalità si presentavano dunque non adeguate, quantomeno per quel che concerneva l’esplicazione di funzioni e mansioni genitoriali e soprattutto avuto riguardo alle condizioni peculiari in cui versava il bambino. Altresì, elemento di per sè risolutivo al fine di escludere che la nonna potesse essere reputata idonea ad accudire il nipote era proprio la sua età avanzata, essendo quasi settantenne. Inoltre per tutte emergevano notevoli perplessità anche in merito alle effettive possibilità di contenere e se del caso efficacemente contrastare e respingere eventuali (e più che probabili, se non quasi certe) intromissioni ed interferenze da parte del padre nel percorso educativo e di crescita e, più in generale, nella vita del minore;

f) che dunque, nè ora, nè nel breve periodo, gli esponenti del ramo materno potevano assumere un ruolo adeguato e consono alle aspettative ed esigenze del minore, che il CTU aveva confermato essere un "bambino devastato", precisando che richiedeva "capacità educative elevatissime";

– avverso questa sentenza, notificata il 29.06.2011, la T., la M., la F. e la G. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e notificato il 29.07.2011 al PG il giudice a quo, all’assessore alla famiglia ed ai servizi sociali del Comune di Torino, quale tutore provvisorio del minore, nonchè al curatore del minore Avv.to C.A.. Il tutore del minore, nella persona di Ti.El., Assessore pro tempore alla Famiglia, Salute e Politiche Sociali del Comune di Torino, difesa dall’avv.to C., ha resistito con controricorso notificato il 21.10.2011 al PG ed alle ricorrenti. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva a sostegno dell’impugnazione le ricorrenti denunziano:

1. " Nullità della sentenza 138/09 pronunciata dal Tribunale per i Minori di Torino in data 1-10/7/2009 in quanto monca del requisito essenziale previsto dalla L. Adozioni, art. 15, u.c. (mod. dalla L. n. 149 del 2001, e cioè la mancanza del contestuale avviso al P.M., ai genitori, ai parenti indicati nell’art. 12, comma 1 al tutore, al curatore speciale) del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all’art. 17 della stessa legge.

2. Violazione di legge con riferimento alla L. n. 184 del 1983, art. 12, comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in ordine alla valutazione dell’attualità dei rapporti significativi tra la mamma, la nonna e le sorelle del minore. Nella valutazione dell’interesse del minore si sarebbe dovuta prendere in considerazione pure la situazione attuale del bambino, verificando l’opportunità e gli effetti di un suo eventuale ricongiungimento con la famiglia di sangue, alla luce anche del fatto che sin dal 2009 è stato provvisoriamente collocato presso una famiglia affidataria.

3. Omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine al recepimento delle conclusioni della C.T.U. L’impugnata sentenza è affetta dai rubricati vizi motivazionali, le esposte argomentazioni evidenziano l’acritico recepimento delle valutazioni rese dall’esperto d’ufficio ed il mancato recepimento delle osservazioni del C.T.P. e la mancata valutazione positiva della capacità genitoriale della mamma e dei rapporti significativi del minore con le sorelle e la nonna materna, e le attuali esigenze del minore, oltre a rivelarsi mute in ordine alla superfluità di maggiori approfondimenti istruttori a fronte pure di un’indagine tecnica officiosa di cui si è richiesta l’invalidazione. Si richiamano le norme in tema di diritto del minore ad una famiglia e segnatamente di adozione (nazionale), il titolo della L. 4 maggio 1983, n. 184, nel testo novellato dalla L. 28 marzo 2001, n. 149, che riflette anche principi sovranazionali ( di cui anche gli artt. 3, 9, 12, 14, 18, 21 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con L. n. 176 del 1991; agli artt. 9 e 10 della Convenzione Europea sui diritti del fanciullo, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con L. n. 176 del 1991;

agli artt. 9 e 10 della Convenzione Europea sui diritti del fanciullo, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con L. n. 77 del 2003; all’art. 24 della Carta di Nizza), e quindi il diritto del fanciullo a mantenere rapporti con la famiglia di sangue ed il suo collocamento presso una famiglia c.d. a rischio giuridico solo come estrema ratio". i tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e devono reputarsi inammissibili;

tutti i motivi difettano di una qualsiasi illustrazione delle pretese violazioni di legge e dei denunciati vizi motivazionali – questi connotati anche da non autosufficiente richiamo ad osservazioni critiche del consulente di parte – e si sostanziano in sintetici, generici ed apodittici rilievi, smentiti dal contenuto dell’impugnata pronuncia, quale in precedenza riassunto, contenuto che si rivela aderente al dettato normativo, puntuale, esaustivo e fondato sul meditato ed analitico richiamo di tutte le numerose emergenze processuali, comprensive delle valutazioni mediche espresse da specialisti e delle osservazioni degli operatori dei servizi sanitari e sociali, che nel lungo periodo si sono occupati del caso.

Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile – la natura e la gravita delle questioni controverse induce a compensarle per intero nei confronti della parte controricorrente, tutore del minore.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa per intero le spese del giudizio di legittimità tra le ricorrenti e la contro ricorrente.

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