Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-01-2011) 31-01-2011, n. 3394 Ricorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona e da S.M. avverso la sentenza del Tribunale di Macerata – sez.dist.ta di Civitanova Marche in data 4.10.2004 che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato lo S. colpevole dei reati di resistenza e lesioni aggravate a p.u. condannandolo alla pena di mesi quattro e gg. 20 di reclusione, concessa l’attenuante di cui all’art. 91 c.p., comma 2, equivalente alle contate aggravanti, con risarcimento danni alla parte civile, la Corte di Appello di Ancona, con sentenza in data 12.11.2009, confermava il giudizio di 1^ grado con aggravio di ulteriori spese in favore della parte civile.

Avverso detta sentenza lo S., a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo, a motivi del gravame:

1) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza ed erronea applicazione della legare penale in punto di errata interpretazione dello art. 91 c.p., stante una comprovata situazione di non punibilità dello imputato per infermità di mente tale da escludere la capacità di intendere e volere al momento dei fatti, a seguito di non richieste nè volute assunzione di psicofarmaci che, in combinato con l’alcool precedentemente assunto, aveva comportato una reazione psicotica paranoidea con grave disturbo della sua personalità;

2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per manifesta illogicità della motivazione con erronea applicazione dell’art. 192 c.p.p., con trascurata valutazione degli elementi a discarico dedotti dalla difesa e pedissequo richiamo e quanto assunto nella sentenza di 1^ grado. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza del motivo sub 1) e per difetto di specificità per quello sub 2). Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro mille alla cessa delle ammende.

Ed invero, l’invocata applicazione dell’art. 91 c.p., comma 1, è manifestamente infondata, posto che, come risulta da puntuale, logica e motivata valutazione delle circostanze ante e post-factum segnalate in sentenza, e da escludersi che l’accertato stato di assunzione di alcool e relativa ubriachezza, ineludibile elemento di primario presupposto dell’effetto, con l’assunzione del calmante in ospedale, sia da ascriversi a capo fortuito e/o forza maggiore grattandosi, piuttosto, di stato deliberatamente e consapevolmente determinato dall’esclusive volontà dell’imputato, in difetto assoluto di prova contraria.

Il motivo sub 2) si risolve in una generica asserzione censoria di asserita elusione delle controdeduzioni difensive, senza che di queste siano tracciate, con una pur minimale sufficiente portata e chiarezza espositiva, i contenuti a supporto dell’invocato vizio di motivazione.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, Sent., 11-02-2011, n. 265 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

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Svolgimento del processo

Il Comune di Empoli, in data 16/7/1998, ha rilasciato al ricorrente la concessione edilizia n.131/1998; quest’ultimo ha corrisposto un quarto della somma dovuta per oneri di urbanizzazione, dilazionando in tre rate la parte residua, previa presentazione di polizza fideiussoria a garanzia dell’adempimento integrale.

Il deducente, pagata la seconda rata, ha omesso il versamento delle altre due rate.

Considerato che i solleciti rivolti all’interessato erano rimasti senza esito, il Comune, con note del 14/2/2001 e del 18/4/2001, ha chiesto al garante di provvedere ad adempiere.

Non avendo la Compagnia assicuratrice saldato il dovuto, il Comune ha attivato la procedura di riscossione coattiva (approvata con determinazione n.521 del 2/5/2002), iscrivendo a ruolo, accanto agli oneri non corrisposti, la sanzione amministrativa prevista dall’art.3, comma 1 lettera c, della legge n.47/1985, pari al 100% degli oneri.

La procedura coattiva riguardante tale sanzione è stata preceduta dalla notifica dell’ordine di pagamento n.91 del 16/3/2001 (notificato l’8 maggio 2001).

In data 7/2/2002 il fideiussore (Viscontea Assicurazioni) ha versato quanto dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione.

E.C. s.p.a., con cartella di pagamento notificata il 2/1/2009, ha chiesto la corresponsione di euro 46.728,10, in relazione a sanzioni per ritardato pagamento degli oneri di urbanizzazione.

Avverso quest’ultimo provvedimento e gli atti connessi il ricorrente è insorto deducendo:

1) violazione degli artt.24 e 97 della Costituzione; violazione dell’art.3 della legge n.241/1990 e degli artt. 7 e 17 della legge n.212/2000, per difetto di motivazione; violazione dell’art. 3 della legge n.47/1985; violazione del principio solidaristico e collaborativo; violazione degli artt. 1227, 1175 e 1375 c.c.; violazione dell’art. 28 della legge n.689/1981;

2) violazione degli artt.24 e 97 della Costituzione; violazione dell’art.3 della legge n.241/1990 e degli artt. 7 e 17 della legge n.212/2000, per difetto di motivazione; violazione dell’art. 28 della legge n.689/1981; intervenuta prescrizione del credito azionato;

3) violazione degli artt.24 e 97 della Costituzione; violazione dell’art.3 della legge n.241/1990 e degli artt. 7 e 17 della legge n.212/2000, per difetto di motivazione; violazione dell’art. 25, comma 2, del D.P.R. n.602 del 1973; violazione del D.M. di approvazione del modello di cartella di pagamento; violazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13/2/2007, attuativo dell’art.25, comma 2, del D.P.R.n.602/1973;

4) violazione degli artt.2, 3, 27, 41 e 97 della Costituzione; violazione degli artt.7, 8, 10 e 10 bis della legge n.241/1990; violazione del giusto procedimento e del principio del contraddittorio.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Empoli ed E.C. s.p.a..

Con ordinanza n.567 del 10/7/2009 è stata accolta l’istanza cautelare.

All’udienza del 16 dicembre 2010 la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione

In via preliminare occorre soffermarsi sulle questioni in rito.

Il Comune di Empoli ha eccepito il difetto di giurisdizione, ritenendo che la cognizione della controversia in esame appartenga al giudice ordinario oppure al giudice tributario.

L’obiezione non è condivisibile.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, dopo avere ribadito che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti, i provvedimenti e i comportamenti della pubblica amministrazione in materia urbanistica ed edilizia, ha precisato che sono ivi incluse le questioni relative alla determinazione, liquidazione e riscossione degli oneri di urbanizzazione (Cass., S.U., 20/10/2006, n.22514). Pertanto la giurisdizione del giudice amministrativo si estende alle fattispecie nelle quali il momento della riscossione del contributo concessorio e delle connesse sanzioni per ritardato pagamento si attua con la cartella esattoriale (TAR Campania, Napoli, II, 8/11/2008, n.19792; TAR Veneto, II, 3/12/2004, n.4264; TAR Puglia, Lecce, II, 14/7/2003, n.4731). Del resto la commistione tra aspetti autoritativi e paritetici di una stessa vicenda è alla base dell’attribuzione della giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo (TAR Sardegna, II, 10/4/2009, n.528; TAR Marche, 9/5/2002, n.364).

E’ stata altresì eccepita l’irricevibilità del ricorso, in quanto notificato oltre il termine di 60 giorni dalla conoscenza del gravato provvedimento.

L’assunto non può essere accolto.

Le controversie che, come quella in esame, attengono a diritti soggettivi non soggiacciono al termine di decadenza, ma possono essere instaurate nel termine di prescrizione (Cons.Stato, V, 12/10/1990, n.716; TAR Campania, Salerno, II, 5/10/2009, n.5318).

Il Comune ha ulteriormente rilevato l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto l’ingiunzione notificata l’8 maggio 2001, assunta a presupposto della contestata cartella esattoriale, non è stata impugnata.

L’eccezione non è condivisibile.

La questione dedotta ha ad oggetto il rapporto obbligatorio sussistente tra Comune e ricorrente, e non si incentra sui contenuti di un atto autoritativo incidente su un interesse legittimo: trattasi di azione tesa all’accertamento dell’insussistenza del credito dell’Ente, con la quale viene promosso non un giudizio impugnatorio incentrato su un provvedimento, ma un giudizio di accertamento di un’obbligazione pecuniaria (TAR Puglia, Lecce, II, 14/7/2003, n.4731; TAR Campania, Napoli, II, 8/11/2008, n.19792).

E. s.p.a. eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai primi due motivi di ricorso.

Il rilievo, nella parte riferita al secondo motivo, non ha alcun pregio.

Al riguardo è sufficiente rilevare che la questione della prescrizione, dedotta con il secondo motivo di ricorso, coinvolge anche E. s.p.a., in quanto una tardiva emissione della cartella di pagamento può portare all’estinzione del credito per prescrizione, ex art.28 della legge n.689/1981.

Entrando nel merito della trattazione del ricorso si osserva quanto segue.

Per motivi di priorità logica il Collegio ritiene di passare all’esame della seconda censura, con la quale deduce l’avvenuta prescrizione del credito vantato dal Comune, stante il decorso del termine quinquennale ex art.28 della legge n.689/1981.

Il rilievo è fondato.

La giurisprudenza ha più volte evidenziato che le sanzioni pecuniarie previste dall’art.3 della legge n.47/1985 per il ritardato versamento del contributo di concessione edilizia sono soggette al termine di prescrizione di cinque anni stabilito dall’art.28 della legge n.689/1981, decorrente dal giorno del pagamento del contributo. Invero l’art.12 della legge n.689/1981 estende l’applicazione della prescrizione quinquennale a tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, comprendenti la non puntuale osservanza dell’obbligo contributivo ex art.3 della legge n.47/1985 (TAR Campania, Salerno, II, 22/4/2005, n.647; TAR Sardegna, II, 10/4/2009, n.528; TAR Sicilia, Catania, I, 8/5/2006, n.701).

Orbene, nel caso di specie il termine di prescrizione è iniziato a decorrere dal 7/2/2002, data di integrale pagamento del contributo concessorio (documento n.11 depositato in giudizio dal Comune).

Dopo il suddetto giorno e prima dell’emanazione della contestata cartella di pagamento, il Comune si è adoprato per far valere il proprio diritto solo con l’approvazione, in data 2/5/2002, del procedimento di riscossione coattiva (documento n.10 depositato in giudizio dall’Ente).

Ne discende che, anche qualora si attribuisse al predetto atto efficacia interruttiva ai sensi dell’art.2943 c.c., nell’anno 2007 il diritto di credito dell’Ente si è comunque estinto per prescrizione, cosicchè la cartella di pagamento è stata emessa da E. allorquando il termine quinquennale ex art.28 della legge n.689/1981 era ormai infruttuosamente decorso.

In conclusione, il ricorso va accolto, restando assorbite le censure non esaminate.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi.

Si ritiene di trasmettere copia della presente pronuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti per la Toscana, per quanto di eventuale competenza, stante il danno derivante all’Ente pubblico dall’intervenuta prescrizione del diritto.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata cartella di pagamento per accertata prescrizione del credito.

Spese compensate.

Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per la Toscana.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 29-04-2011, n. 9552 Imposta reddito persone fisiche Imposta locale sui redditi – ILOR

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Svolgimento del processo

L’agenzia delle entrate impugna con ricorso per cassazione, basato su due motivi, la sentenza della CTR della Campania del 10.11.2004, con la quale veniva accolto l’appello di L.S. contro quella della commissione tributaria provinciale di Napoli, che a sua volta aveva respinto il ricorso introduttivo della contribuente avverso l’avviso di accertamento per Irpef ed Ilor del 1991. Il giudice del gravame osservava che la contabilità dell’appellante era regolare, senza che l’ufficio avesse provato il proprio assunto, mentre la contribuente resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1) Col primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1972, artt. 39, 41 bis e 42, D.P.R. n. 633, art. 21, comma 7, nonchè insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto il giudice di merito non considerava che, a fronte delle contestazioni dell’agenzia, la contribuente riusciva a fornire la prova soltanto di alcune centinaia di milioni sborsati per i costi sostenuti, senza che si potesse nemmeno fare riferimento alla contabilità della società MI.AR srl., esecutrice dei lavori di subappalto, atteso che le fatture vanno emesse e contabilizzate persino per le operazioni inesistenti, come nella specie.

Il motivo è fondato. La CTR osservava che la contabilità della ditta contribuente risultava regolare, e che l’agenzia non aveva fornito la prova del proprio assunto, tanto che persino la società esecutrice delle prestazioni a favore della contribuente aveva emesso ed annotato le relative fatture.

Il giudizio della CTR non è esatto. Invero in tema di accertamento tributario relativo sia all’imposizione diretta, che all’IVA, la legge – rispettivamente del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 – dispone che l’inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove "certe". Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’amministrazione, dando atto "in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi dell’art. 2727 c.c., e segg. e art. 2697 cod. civ., comma 2, mentre invece nel caso concreto L. non assolveva tale onere (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 9784 del 23/04/2010, n. 6849 del 2009). D’altronde in materia di IVA, in ipotesi di fatture che l’amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti, grava su di essa l’onere di provare che le operazioni, oggetto delle stesse, in realtà non sono state mai poste in essere. Ma, se l’ufficio fornisca validi elementi – alla stregua del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2 – per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni (anche solo parzialmente) fittizie, come nella specie, in cui quelle annotate coprivano dei costi inferiori rispetto a quelli portati in detrazione, allora passava sulla contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate; il che in realtà non avveniva nella specie (V. pure Cass. Sentenze n. 15395 del 11/06/2008, n. 2847 del 2008, n. 27341 del 2005).

2) Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 41 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè il giudice di appello non considerava che l’avviso di accertamento in rettifica conteneva un’adeguata motivazione col richiamo a quella compiuta dall’ufficio IVA, trattandosi in particolare di periodo anteriore all’entrata in vigore dello Statuto del contribuente.

La censura va condivisa. Il giudice di appello rilevava che l’atto impositivo non recava un’adeguata motivazione, col richiamare semplicemente la segnalazione del Centro informatico delle II.DD., senza l’indicazione dei relativi estremi, riportando semplicemente i minori costi accertati e quindi il maggior reddito.

L’assunto non va condiviso. Infatti per l’accertamento parziale di tributi diretti, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41 bis, tra gli elementi indiziari che consentono di stabilire l’esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parziale dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, rientrano anche le dichiarazioni rilasciate da terzi alla polizia tributaria, a prescindere dal fatto che tale maggior reddito non risulti dalle scritture contabili, facendo le stesse prova contro l’imprenditore, ma non a suo favore ( art. 2709 cod. civ., con l’eccezione stabilita dal successivo art. 2710), ed essendo, quindi, contestabili con qualunque mezzo di prova, non necessariamente documentale, atteso che tali elementi possono essere desunti da qualsiasi fonte d’informazione (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 3573 del 16/02/2010, n. 16845 del 2008).

Ne discende che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, con rinvio alla CTR della Campania, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, se ne demanda il regolamento al giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese dell’intero giudizio, alla CTR della Campania, altra sezione, per nuovo esame.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-01-2011) 16-03-2011, n. 10661 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 13 maggio 2010 la Corte d’Appello di Ancona ha, fra l’altro e per quanto rileva in questa sede, rideterminato in anni uno e giorni quindici d reclusione ed Euro 3.000,00 di multa la pena irrogata ad A.L. per il reato di cui all’art. 110 cod. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 per avere, in concorso con altro imputato deceduto nelle more del giudizio, detenuto per finalità di spaccio, sostanza stupefacente del tipo eroina nella misura complessiva di gr. 5,730 suddivisa in cinque involucri. La Corte territoriale ha confermato la dichiarazione della responsabilità penale dell’ A. in ordine al reato ascrittogli sulla base delle testimonianze degli agenti verbalizzanti che hanno visto l’ A. incontrarsi con altro imputato prendendo il ciclomotore di questi, e tornare da lui dopo un breve lasso di tempo, indicando qualcosa sotto il sellino del ciclomotore;

i militari intervenuti trovavano quindi nel posto indicato dall’ A. cinque involucri contenenti la sostanza stupefacente in questione. La Corte d’Appello ha trovato conferma alla responsabilità dell’imputato nella circostanza per cui egli non è tossicodipendente, ha una numerosa famiglia senza avere mezzi leciti di sostentamento, mentre l’altro imputato con cui si è incontrato era un noto spacciatore.

L’ A. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza lamentando, con il primo motivo, erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 110 cod. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1. In particolare il ricorrente lamenta un’errata valutazione degli elementi probatori, in quanto la Corte d’Appello sarebbe pervenuta alla dichiarazione di responsabilità sulla base di mere illazioni e di circostanze non univoche, poichè l’avere indicato il sellino del motorino sotto il quale era custodita la droga, non sarebbe un elemento che proverebbe la consapevolezza della presenza della droga stessa da parte dell’imputato.

Con secondo motivo il ricorrente si duole della mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla richiesta di sentire ex art. 507 cod. proc. pen. il maresciallo F. in quanto il coimputato successivamente deceduto aveva asserito di essere stato indotto da tale militare alle dichiarazioni contro l’ A..

MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.

Infatti esso contiene censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonchè l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche, perchè basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocchè costantemente, che "l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (Cass. 24.9,2003 n. 18;

conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997).

Più specificamente "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone).

Il riferimento dell’art. 606 c.p.p., lett. e) alla "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato" significa in modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado di merito, e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo impugnato.

D’altronde, la Corte di merito richiama le risultanze istruttorie in modo sufficientemente compiuto e logico riportando dettagliatamente le testimonianza dei verbalizzanti e le dichiarazioni dello stesso imputato.

Quanto al secondo motivo relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva ne va rilevata l’assoluta genericità non essendo in alcun modo esposto il motivo della dedotta decisività.

Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito l’onere delle spese del procedimento nonchè la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore delle Cassa delle Ammende che si stima equo fissare, anche dopo la sentenza n. 186 del 2000 della Corte Cost. in Euro 1000,00.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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