T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 29-03-2011, n. 415 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

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Svolgimento del processo

Con atto notificato in data 20.3.2009 e depositato in data 1.4.2009, il ricorrente impugnava l’epigrafata Determinazione n.12 del 19.1.2009 del Responsabile Area Tecnica, dispositiva della revoca dell’incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza, in fase di attuazione, di restauro conservativo e messa in sicurezza della Chiesa Matrice di Satriano, che gli era stato conferito con Determinazione n.124 del 7.9.2006.

Esponeva che la vicenda, culminata con la predetta decisione amministrativa, traeva origine da conflitti con il RUP, che si erano verificati a seguito della perizia di variante tecnica e suppletiva presentata dalla Direzione Lavori il 7.3.2008 per i lavori di "Restauro conservativo e messa in sicurezza strutturale della Cattedrale S. Maria d’Altavilla" di Satriano, approvata con G.C. n.62 del 25.6.2008, che riconosceva gli interventi di somma urgenza e stralciava la parte della perizia relativa alla futura realizzazione di una rampa, di scale e di una pensilina, per carenza del parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Culturali.

Precisava che il RUP qualificava detti lavori alla stregua di una variante suppletiva in sanatoria, e, dopo aver autorizzato, con nota prot. 7359 del 2.10.2008, la presentazione di una seconda perizia di variante, all’esito della redazione e della presentazione della stessa, con nota 10067 del 18.12.2008, la restituiva ritenendola non riconducibile a variazioni ammissibili per risolvere aspetti di dettaglio, ai sensi dell’art.132 co.3, 1° cpv, del DLGS 163/2006 ed invitava, nel contempo, il ricorrente a riproporla nelle forme e nei modi correttamente previsti dalla normativa in materia di LL.PP..

Esponeva che, dopo che l’ATI esecutrice dei lavori lamentava, con nota del 19.12.2008, il protrarsi dell’iter di approvazione della perizia di variante, riferendo di avere già provveduto all’ esecuzione di alcune lavorazioni ivi previste nonché chiedendo la redazione di un verbale per il riconoscimento delle lavorazioni eseguite, si acuiva il conflitto fra il predetto organo comunale ed il ricorrente, che culminava con l’atto epigrafato.

A sostegno della presente impugnativa deduceva illegittimità sotto svariati profili (eccesso di potere, contraddittorietà, difetto di motivazione, fuorviante interpretazione dell’interesse pubblico, etc.) e concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.

Con atto depositato in data 21/04/09, si costituiva il Comune di Satriano e, dopo aver preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione, nel merito evidenziava che il ricorrente avrebbe fatto eseguire opere abusive e non autorizzate all’interno della chiesa ed insisteva per la legittimità del proprio operato e per la responsabilità civile dell’odierno ricorrente, concludendo per il rigetto del gravame, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.

Con memoria depositata in data 23/04/09, anche il RUP si costituiva per resistere al presente ricorso.

Con memoria depositata in data 20/05/09, il ricorrente replicava alle tesi ed alle eccezioni svolte ex adverso.

Con nota depositata in data 16/06/09, il Comune di Satriano insisteva nelle proprie tesi difensive, in vista dell’udienza per la trattazione della domanda cautelare.

Con rispettive memorie depositate alla medesima data del 24/01/11, sia il ricorrente che il Comune di Satriano insistevano nelle già prese conclusioni.

Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2011, il ricorso passava in decisione.
Motivi della decisione

Viene impugnata la Determinazione n.12 del 19.1.2009 del Responsabile Area Tecnica, dispositiva della revoca dell’incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di attuazione, di restauro conservativo e messa in sicurezza della Chiesa Matrice di Satriano, che era stato conferito al ricorrente con Determinazione n.124 del 7.9.2006.

Quanto all’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle parti resistenti, il Collegio rileva, in via preliminare, che la presente controversia esula dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 7 del D. L.gvo 2.7.2010 n. 104, innanzi tutto poiché concerne la fase esecutiva del contratto con la P.A., in cui si configurano posizioni di diritto soggettivo inerenti a rapporti di natura privatistica, nelle quali non hanno incidenza i poteri discrezionali e autoritativi della Pubblica Amministrazione, anche se la decisione dell’Autorità amministrativa in ordine al rapporto sia adottata nelle forme dell’atto amministrativo, il quale, per questo suo connotato, non cessa di operare nell’ambito delle paritetiche posizioni contrattuali delle parti (Cass., SS.UU., 19 novembre 2001, n. 14539; T.A.R. Lazio, I, 19 febbraio 2003, n. 1269; T.A.R. Puglia – Lecce, 7 febbraio 2003, n. 420; T.A.R. Campania – Napoli, 22 settembre 2003, n. 11539 e dal ultimo Cass. SS.UU. 12.5.2006 n. 10998).

Invero, nel caso di specie, l’atto impugnato appare qualificabile alla stregua di un atto di esercizio di poteri negoziali della P.A., che agisce "iure privatorum" ai fini della risoluzione o del recesso dal contratto di affidamento di progettazione e direzione dei lavori, ai sensi dell’art. 1373 c.c. (per inadempienze del professionista espressamente indicate), sebbene con eventuali "deviazioni" dovute alla natura pubblica di uno dei contraenti, che, comunque, non assumono connotati tali da non trasformare la natura privata del rapporto.

Ad avviso del Collegio, nella specie, difetta l’esercizio di una potestà amministrativa, che costituisca il presupposto della "revoca" in senso proprio, a prescindere dalla formale "autoqualificazione" dell’atto ("revoca"), che va valutato (anche ai fini della giurisdizione) non già in relazione al "nomen juris" attribuito dalla P.A., ma in relazione al tipo di potere esercitato ed alla posizione giuridica soggettiva di cui è titolare il destinatario. Ma, a ben vedere, nel caso di specie, la giurisdizione del G.O. va affermata anche in relazione al momento genetico del rapporto di conferimento, da parte dell’ente pubblico, dell’incarico professionale al soggetto non inserito nella struttura organica dell’ente stesso. In particolare, il conferimento, da parte di un Ente pubblico, di un incarico ad un professionista non inserito nella struttura organica dell’Ente medesimo (e che mantenga, pertanto, la propria autonomia organizzativa e l’iscrizione al relativo albo) costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata, per cui appartiene alla sfera di cognizione del giudice ordinario la controversia concernente la revoca dell’incarico di progettazione affidato ad un libero professionista, ancorché unilateralmente disposta con atto autoritativo, poiché il potere esercitato inerisce ad un rapporto contrattualmente sorto e paritario al quale si riconnette altresì il recesso sostanzialmente operato e ricadente nella disciplina privatistica (conf.: T.A.R. Bari n. 715 del 27 ottobre 1997).

Nella specie, a corroborare vieppiù tale convincimento di non spettanza della giurisdizione a questo Giudice, milita la valutazione dell’amministrazione posta a sostegno del provvedimento avente il nomen juris di "revoca", che perimetra la fattispecie in un ambito riconducibile alla sfera di applicazione degli artt. 2224 cc. e 2237 c.c.

Va infine osservato che la deliberazione comunale di revoca dell’incarico professionale, non essendo qualificabile come provvedimento autoritativo, ma come atto avente natura sostanziale di atto di recesso dal rapporto contrattuale (inquadrabile nella previsione dell’art. 2237 c.c.), è come tale sindacabile e disapplicabile da parte del giudice ordinario, a tutela del diritto a compenso che debba essere eventualmente riconosciuto al ricorrente, alla stregua della disciplina privatistica del rapporto (conf.: Cassazione Civile, Sez. Un., 17 novembre 1984, n. 5833).

In definitiva, nella specie, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente attribuzione della controversia alla cognizione dell’A.G.O.

Ne consegue l’inammissibilità dell’impugnazione, con preclusione al Collegio di procedere alla disamina di ogni altra questione in rito e nel merito della controversia, riservata al giudice ordinario.

Alla declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo ed all’affermazione di quella del Giudice Ordinario consegue, peraltro, la conservazione degli effettivi processuali e sostanziali della domanda ove il processo sia tempestivamente riassunto dinanzi al Giudice Ordinario territorialmente competente, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma II° del D. Lgvo 2.7.2010 n. 104, che regola la fattispecie sulla scorta dell’orientamento espresso da Corte cost. n. 77/2007 e Cass. S.S.U.U. n. 4109/2007 e poi recepito dal previgente art. 59 della legge n. 69/2009.

Le spese di lite possono essere compensate, in ragione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando essa al Giudice Ordinario territorialmente competente, presso il quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-02-2011) 20-04-2011, n. 15646 Frode nell’esercizio del commercio

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – Con la sentenza di primo grado, l’odierno ricorrente è stato condannato per ricettazione – così riqualificata l’originaria imputazione di falso ai sensi dell’art. 474 c.p. – per avere detenuto dei capi di abbigliamento contraffatti. La Corte d’appello ha confermato respingendo, altresì, il motivo di appello diretto ad ottenere il riconoscimento dell’attenuante di cui al capoverso dell’art. 648 c.p..

Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso, tramite il difensore, deducendo:

1) erronea applicazione della legge penale perchè, l’imputato non avrebbe potuto essere condannato per ricettazione in quanto la data di consumazione del reato è anteriore al D.Lgs. n. 68 del 2003 con il quale è stato abrogato la L. n. 248 del 2000, art. 16 che qualificava come illecito amministrativo la ricezione di merce contraffatta. Inoltre, l’assoluzione dal reato di falso comporterebbe la impossibilità di provare il reato presupposto. In ogni caso, si trattava di falso grossolano;

2) vizio di motivazione in quanto, nel respingere la richiesta di applicazione dell’attenuante del capoverso dell’art. 648 c.p., la Corte si è limitata a ricordare il numero dei capi che, peraltro, è anche modesto (24 magliette e 6 paia di jeans) pure nel valore commerciale.

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

2. Motivi della decisione – Il ricorso è ai limiti dell’inammissibilità e, comunque, sicuramente infondato.

Il richiamo alla L. n. 248 del 2000, art. 16 non è pertinente con l’imputazione in esame. Ed infatti, il tema della configurabilità di quella sanzione amministrativa – con parallela esclusione del delitto di ricettazione – per le condotte poste in essere antecedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, riguarda le opere coperte dal marchio SIAE, vale a dire, il commercio abusivo di prodotti audiovisivi riprodotti illecitamente ( L. n. 633 del 1941, art. 171).

Nella specie, invece, ciò di cui il T. è chiamato a rispondere è la detenzione di capi di abbigliamento.

Peraltro, deve anche sottolinearsi che questo argomento non era nemmeno stato proposto dinanzi alla Corte d’appello che, quindi, non ha interloquito sul punto.

A proposito, invece, dell’attenuante speciale invocata (di cui all’art. 648 cpv. c.p.),i giudici di merito replicano che essa non è riconoscibile nella specie, non solo, per via del numero dei capi ma anche per la non occasionalità della condotta.

A fronte di una risposta che è in sè congrua, ragionevole e basata su dati obiettivi (i giudici traggono il proprio convincimento dalle stesse dichiarazioni dell’imputato di avere acquistato a (OMISSIS) la merce in sequestro) si deve, per contro, osservare che lo stesso motivo di doglianza è, in sè, generico e meramente assertivo della non accettabilità della motivazione della Corte.

E’ stato, invece, reiteratamente affermato che, ai fini di una valida sostenibilità del vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), la specificità dei motivi di gravame è un corollario imprescindibile;

pertanto essi "devono contenere l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (Sez. 6, 15.3.06, casula, Rv. 233711; Sez. 6, 14.6.06, Policella, Rv.

234914).

Come visto, invece, nella specie, il ricorrente si limita a denunciare le argomentazioni della Corte senza precisare la causa della loro asserita non accettabilità.

Alla presente declaratoria, segue, per legge (art. 616 c.p.p), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Visto l’art. 637 e ss. c.p.p.;

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 06-05-2011, n. 783 Costruzioni abusive Piano di lottizzazione convenzionato

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Svolgimento del processo

A. La S.I.I.T. S.a.s. ha presentato, in data 17 settembre 2009, un’istanza volta a sollecitare l’approvazione di un piano di lottizzazione da realizzare nel Comune di San Michele al Tagliamento.

B. Occorre premettere che la maggior parte delle aree ricomprese nel progetto suddetto hanno costituito oggetto di confisca disposta dal Pretore di Portogruaro in esito ad un procedimento penale concernente una lottizzazione abusiva e tale sentenza è stata confermata, sul punto, sia dal giudice d’appello sia dalla Corte di Cassazione.

C. Già nel 2002 la S.I.I.T. S.a.s. ritenendo, comunque, di essere legittimata alla presentazione del piano di lottizzazione aveva avanzato apposita domanda all’amministrazione comunale; secondo quanto rappresentato dalla difesa della suddetta società tale istanza era giustificata sia dalle modifiche medio tempore apportate alla disciplina urbanistica delle aree interessate dall’intervento sia dall’ordinanza adottata dalla Corte d’Appello di Venezia (giudice dell’esecuzione della sentenza penale) con la quale era stata rigettata la domanda di revoca della confisca, possibile solo nell’ipotesi di approvazione del piano di lottizzazione da parte dell’amministrazione comunale.

L’istanza di approvazione del Piano è stata, tuttavia, rigettata con provvedimento dirigenziale; tale provvedimento è stato annullato da questo Tribunale nel 2003 a motivo dell’incompetenza del dirigente all’adozione di atto riservato al Consiglio Comunale.

D. La S.I.I.T. S.a.s. ha, dunque, agito per l’esecuzione del giudicato. Con sentenza n. 3352/07 questo Tribunale ha accolto il ricorso e, dunque, affermato l’obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi in ordine alla proposta di piano di lottizzazione presentata dalla ricorrente.

E. L’amministrazione comunale ha, dunque, riavviato il procedimento e, a seguito della reiterazione, in data 17 settembre 2009, della domanda di approvazione del piano, la Giunta municipale ha adottato la deliberazione con la quale ha rigettato l’istanza ritenendola "non conforme alla disposizione della norma di cui alla legge (regionale) 11/2004 art. 20 comma 6, in quanto la società S.I.I.T. non dispone di almeno il 51% del valore degli immobili ricompresi nell’ambito, in base al relativo imponibile catastale e che comunque rappresentino almeno il 75% delle aree inserite nell’ambito medesimo".

F. La S.I.I.T. ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio chiedendo l’annullamento della suddetta deliberazione comunale, previa sospensione dell’esecuzione.

G. Le deduzioni di parte ricorrente si appuntano sul travisamento dei fatti in cui sarebbe incorsa l’amministrazione; la difesa della ricorrente, infatti, contesta, in primo luogo, la correttezza dell’assunto alla base della deliberazione gravata secondo cui la S.I.I.T. non avrebbe la disponibilità di almeno il 50% del valore degli immobili compresi nel piano di lottizzazione. Tale travisamento sarebbe reso evidente dalla circostanza che la società ricorrente ha acquisito la disponibilità di altre aree in proprietà di privati. Anche a prescindere da tale acquisizione, la difesa della ricorrente sostiene che le aree confiscate non avrebbero dovuto essere considerate al fine di escludere la sussistenza dei presupposti richiesti per la presentazione della domanda di approvazione del piano de quo, dovendosi desumere dalle statuizioni contenute nella sentenza resa in esito al giudizio di ottemperanza che proprio l’approvazione della proposta potrebbe incidere sulla revoca della confisca. Su tali basi, dunque, la difesa della ricorrente ha dedotto anche la nullità della deliberazione ai sensi dell’art. 21 septies della l. n. 241 del 1990 in quanto con tale deliberazione l’amministrazione non avrebbe dato puntuale esecuzione alla sentenza resa da questo Tribunale in esito al giudizio di ottemperanza. In altri termini la difesa della ricorrente, dopo aver richiesto l’annullamento della deliberazione, previa sospensione della sua esecuzione, ha chiesto anche l’accertamento della nullità di tale provvedimento in quanto elusivo del giudicato e l’adozione "dei provvedimenti idonei ad assicurare comunque l’ottemperanza dell’ottemperanza".

H. Il Comune di San Michele al Tagliamento si è costituito in giudizio per resistere al gravame concludendo per la reiezione dello stesso in quanto irricevibile, inammissibile, improcedibile e comunque infondato.

I. Con ordinanza n. 318 del 19 maggio 2010 questa Sezione ha rigettato la domanda cautelare ritenendo carente il requisito del fumus, non avendo la ricorrente fornito alcun elemento idoneo a comprovare la sussistenza dei presupposti prescritti dall’art. 20, comma 6 della l. n. 11 del 2004.

L. All’udienza del 9 marzo 2011 i difensori comparsi hanno ribadito le rispettive conclusioni, dopo di che la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Ai sensi dell’art. 20, comma 6 della l.r. n. 11 del 2004 i "piani urbanistici attuativi di iniziativa privata sono redatti e presentati dagli aventi titolo che rappresentino almeno il 51% del valore degli immobili ricompresi nell’ambito, in base al relativo imponibile catastale e, comunque, che rappresentino almeno il 75% delle aree inserite nell’ambito medesimo".

La suddetta disposizione stabilisce, dunque, nel dettaglio i presupposti per la presentazione dei piani urbanistici attuativi di iniziativa privata.

Come evidenziato nella narrativa in fatto la società ricorrente già nel 2002 aveva presentato una domanda per l’approvazione del piano di lottizzazione ritenendo di averne titolo nonostante la confisca della maggior parte delle aree disposta dal giudice penale ed anche in considerazione delle modifiche alla zonizzazione approvate con il nuovo strumento urbanistico generale, con il quale le aree in argomento sono state destinate ad edilizia residenziale "balneare".

La suddetta domanda è stata negativamente riscontrata dall’amministrazione con provvedimento annullato da questo Tribunale nel 2003, a motivo dell’incompetenza del dirigente all’adozione di atto riservato al Consiglio Comunale.

Tale pronuncia è stata seguita, nel 2007, da un’ulteriore sentenza, resa in esito al giudizio di ottemperanza proposto dalla S.I.I.T., con la quale questo Tribunale ha affermato l’obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi in ordine alla proposta di piano di lottizzazione presentata dalla ricorrente.

L’amministrazione ha, dunque, adottato la deliberazione gravata con la quale ha rigettato l’istanza proprio a motivo della mancanza dei presupposti prescritti dalla disposizione sopra richiamata.

La difesa della ricorrente contesta, in primis, la correttezza dell’assunto alla base della deliberazione, secondo cui la S.I.I.T. non avrebbe la disponibilità di almeno il 50% del valore degli immobili compresi nel piano di lottizzazione.

A tal fine adduce di aver acquisito la disponibilità di altre aree ("Rizzin" e "Moro") come, peraltro, sollecitato dalla stessa amministrazione comunale.

La sussistenza dei presupposti stabiliti dall’art. 20, comma 6 della l.r. n. 11 del 2004 è, tuttavia, solo asserita dalla difesa della ricorrente, la quale non ha fornito alcun elemento idoneo a comprovare che, attraverso l’acquisizione delle suddette aree, ha raggiunto la percentuale del "51% del valore degli immobili ricompresi nell’ambito" prescritta dalla normativa regionale.

Dalla documentazione versata in atti emerge, per contro, che la maggior parte delle aree interessate dall’intervento – e, segnatamente, quelle catastalmente censite al mappale 966 del foglio 48 ed al mappale n. 418 del foglio 49 – sono state confiscate e tale misura, disposta dal Pretore di Portogruaro in esito ad un procedimento penale concernente una lottizzazione abusiva, è stata confermata sia dal giudice d’appello sia dalla Corte di Cassazione.

Non è riscontrabile, dunque, alcun vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti, avendo l’amministrazione correttamente proceduto all’applicazione della normativa regionale che richiede per la presentazione di piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata specifici presupposti.

Né, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto prescindere, nell’esaminare l’istanza di approvazione del piano de quo, da ogni considerazione in merito alle aree confiscate.

La difesa di parte ricorrente sostiene che tale vincolo sarebbe desumibile dalle statuizioni contenute nella sentenza resa da questo Tribunale in esito al giudizio di ottemperanza.

Il Collegio rileva, al contrario, che in nessun punto della suddetta pronuncia viene affermato il principio che la difesa della ricorrente pretende di desumere.

E’ opportuno rilevare, in primo luogo, che la suddetta pronuncia ha ad oggetto l’ottemperanza di una sentenza di questo Tribunale del 2003 con la quale è stato disposto, come sopra evidenziato, l’annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di approvazione del piano presentata dalla ricorrente nel 2002, a motivo dell’incompetenza del dirigente all’adozione di atto riservato al Consiglio Comunale.

Quest’ultima decisione, dunque, si è limitata a rilevare il vizio di incompetenza con la conseguenza che, fermo l’obbligo del Consiglio Comunale, competente ai sensi della normativa regionale, di determinarsi in merito alla domanda presentata dalla società, non è scaturito, né poteva essere diversamente, alcun vincolo in ordine al contenuto della determinazione da assumere; in altri termini, la suddetta pronuncia non ha in alcun modo inibito la possibilità per l’amministrazione di provvedere nuovamente in modo analogo a quanto stabilito con il provvedimento annullato.

La sentenza di questa Sezione n. 3352 del 19 ottobre 2007, resa in esito al giudizio di ottemperanza,

afferma inequivocabilmente proprio quanto sopra esposto.

Con tale decisione, infatti, è stato affermato l’obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi sulla domanda di approvazione del piano anche considerando, incidentalmente, che un eventuale approvazione avrebbe potuto costituire presupposto per la revoca della confisca dei terreni.

Da nessun passaggio della prefata sentenza emerge, neanche implicitamente, un obbligo dell’amministrazione comunale di prescindere, nella valutazione della domanda presentata dalla società, dalla situazione venutasi a determinare per effetto della misura disposta in sede penale.

Il Collegio sottolinea, per completezza di analisi, che il passaggio in giudicato della sentenza che ordina la confisca dei terreni abusivamente lottizzati determina ipso iure il trasferimento della proprietà dei beni confiscati al patrimonio indisponibile del Comune, recidendo ogni legame giuridico con i precedenti proprietari dei bene (cfr., ex multis, Cass. Pen., sez. III, 20 settembre 2007, n. 41075). Il Comune, dunque, diviene esclusivo titolare dei beni confiscati e di essi può disporre in piena autonomia nell’ambito della generale potestà di gestione del territorio ad esso affidata. La destinazione dell’area lottizzata all’edificazione da parte dei privati costituisce scelta discrezionale dell’amministrazione e gli atti che ne conseguono non si fondano su una inammissibile revoca della confisca giudiziale ma si sostanziano in ordinari negozi traslativi.

Le censure dedotte si palesano, quindi, infondate, avendo l’amministrazione legittimamente e correttamente operato, rilevando la mancanza dei presupposti legislativamente prescritti per la presentazione dei piani urbanistici attuativi di iniziativa privata e puntualmente ottemperato alle precedenti pronunce di questo Tribunale.

Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato lo rigetta.

Condanna la S.I.I.T. S.a.s. di B.V. & C. alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell’amministrazione resistente, liquidandole complessivamente in Euro 3.000,00 di cui Euro 300,00 per spese anticipate ed il residuo per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-09-2011, n. 19607 Coniugi

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Svolgimento del processo

che:

1. S.E. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha solo parzialmente accolto il suo appello contro la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Viterbo e ha ridotto da 8.136,90 a 4.068,00 Euro l’ammontare delle spese per l’istruzione dei figli sostenute in via esclusiva dall’ex moglie S.M.R. e ha confermato, in base alle disposizioni della sentenza di divorzio, il diritto della S. al rimborso nella misura del 50%. 2. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 147, 148 e 155 cod. civ. 3. Il ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto:

se gli artt. 147, 148 e 155 cod. civ. prevedano concorso del genitore non affidatario alle spese per istruzione privata dall’altro decise e al contempo irrinunciabilità del diritto alla loro ripetizione.

4. Si difende con controricorso S.M.R. che eccepisce l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. e ne chiede comunque il rigetto per infondatezza.

5. Il ricorrente deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

6. La Corte, riunita in camera di consiglio, ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Motivi della decisione

che:

1. Il ricorso appare generico anche nella formulazione del quesito, cui peraltro deve darsi risposta negativa, e sprovvisto della sintesi richiesta dall’art. 366 bis c.p.c. quanto all’impugnazione ex art. 360 c.p.c., n. 5. 2. le argomentazioni svolte dalla Corte di appello nella motivazione appaiono corrette sia dal punto di vista giuridico che da quello della motivazione relativa alla valutazione dei fatti controversi.

3. Sotto il primo profilo va rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il genitore separato (o divorziato), cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un’autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all’altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento (Cass. civ. sezione 1^, n. 4188 del 24 febbraio 2006).

4. Logicamente congrua appare poi l’affermazione della Corte di appello secondo cui le spese di soggiorno negli U.S.A. per la frequentazione di corsi di lingua inglese devono considerarsi una spesa di sicura utilità, se non addirittura necessaria, rispetto alle esigenze di apprendimento di una studentessa universitaria di lingue intenzionata a intraprendere la professione di interprete.

Cosi come appare logicamente congrua l’affermazione della Corte di appello secondo cui tale spesa rientra nelle possibilità dei genitori considerata la loro posizione economico – sociale (professoressa la madre, dipendente della Banca d’Italia il padre).

5. Quanto infine alla valenza della non partecipazione del padre alla decisione, attesa l’assunzione, da parte della S., della responsabilità dell’iniziativa, nella lettera inviata il 20 gennaio 2001 all’ex coniuge, si rileva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’art. 155 cod. civ., nel rimettere alle determinazioni di entrambi i coniugi le scelte di maggior interesse per i figli, non impone, riguardo ad esse, alcuno specifico onere di informazione al genitore affidatario, dovendo tale onere ritenersi implicitamente gravante su quest’ultimo (sempre che il suo adempimento non rischi di risolversi in un danno per il minore in relazione alla indifferibilità della scelta) nel solo caso in cui l’informazione sia necessaria affinchè il genitore non affidatario possa partecipare alla decisione con riguardo ad eventi eccezionali ed imprevedibili (e la Corte territoriale, con motivazione scevra da vizi, ha escluso tale qualificazione nella specie).

6. Ne consegue che, nelle scelte "di maggior interesse" della vita quotidiana del minore – quali, di regola, quelle attinenti alla sua istruzione, in relazione alle quali l’art. 155 citato prevede espressamente un dovere di vigilanza del coniuge non affidatario -, ciascun genitore, in ogni caso ed in ogni tempo, ha un autonomo potere di attivarsi nei confronti dell’altro per concordarne le eventuali modalità, e, in difetto, ricorrere all’autorità giudiziaria. Tale principio è stato affermato da Cass. civ., sezione 1^, n. 5262 del 29 maggio 1999, in relazione ad una vicenda in cui il genitore non affidatario, tenuto a corrispondere un contributo pari al 50 per cento delle spese scolastiche del minore cosi come disposto dalla sentenza di separazione -, aveva contestato il diritto al rimborso della somma pretesa a tal titolo dal coniuge affidatario con riferimento alle spese sostenute per l’iscrizione del figlio presso un istituto scolastico privato non previamente concordata. La S.C., premessa l’irrilevanza della inesistenza di un accordo tra i coniugi circa tale scelta scolastica, ha ritenuto sufficiente, per la sussistenza dell’obbligo di rimborso, l’esistenza del titolo giudiziale e la mancata, tempestiva adduzione da parte del genitore non affidatario di validi motivi di dissenso circa la scelta della scuola, a prescindere dalla circostanza che l’altro coniuge gli avesse o meno comunicato tale determinazione.

7. Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi 1.200,00 Euro, di cui 200,00 per spese. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1 luglio 2011.

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