Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-06-2011) 04-08-2011, n. 31094

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 19 ottobre 2010 la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, ha inflitto a C.M. la pena di anni uno di reclusione ed Euro 300,00 di multa per tre truffe commesse fra il (OMISSIS). Tale sentenza è stata gravata da ricorso per cassazione fondato su due motivi.

Col primo motivo, il C. deduce – in relazione al solo episodio di cui al capo A) dell’imputazione (truffa ai danni di P. M.) – che la mancata acquisizione della prova positiva dell’incasso degli assegni che egli si era procurato avrebbe dovuto portare alla derubricazione del delitto da consumato a tentato.

Col secondo motivo, censura il provvedimento impugnato per vizio di motivazione nella parte in cui gli sono state negate le attenuanti generiche.

Il primo motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Sostiene l’imputato che la semplice presentazione dell’assegno all’incasso non assicura al portatore il conseguimento di un vantaggio patrimoniale, essendo comunque possibile che – per varie ragioni (ad esempio, se l’assegno è privo di provvista oppure è stato bloccato o sequestrato) – non faccia seguito l’effettivo accreditamento del corrispondente importo.

Richiama a sostengo un recente arresto di questa Corte che, con riferimento alla competenza territoriale, afferma che la consumazione del delitto di truffa il cui profitto consista in assegni bancari ha luogo al momento in cui il corrispondente importo è addebitato (deminutio patrimonii) sul contro del traente (Cass. 12 novembre 2009, n. 45836).

Si tratta, peraltro, di una pronunzia che si pone sul solco già tracciato da un noto precedente delle Sezioni unite, che sul punto osservano: "poichè la truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo, nell’ipotesi di truffa contrattuale il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l’obbligazione della datio di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. Ne consegue che, qualora l’oggetto materiale del reato sia costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è quello dell’acquisizione da parte dell’autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, poichè solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell’agente e nel contempo diviene definitiva la potenziale lesione del patrimonio della parte offesa (Cass. sez. un., 21 giugno 2000, n. 18). Negli stessi termini si pone, da ultimo, anche Cass. 22 gennaio 2010, n. 5428, per la quale il reato di truffa, qualora l’oggetto materiale del reato sia costituito da assegni, si consuma nel momento in cui l’autore del reato acquisisce la relativa valuta attraverso la loro riscossione o negoziazione, restando invece irrilevante, ai fini del vantaggio patrimoniale dell’agente, il momento della consegna dei titoli da parte del deceptus.

Così chiarita la questione in punto di diritto, occorre tuttavia rilevare che la censura dedotta innanzi a questa Corte è infondata, in quanto poggia su una ricostruzione alternativa in punto di fatto, meramente ipotetica.

E’ certo che il C. ha presentato all’incasso gli assegni de quibus, come ammesso dallo stesso e come, del resto, si ricava dalla firma sul retro e dal timbro della banca. L’affermazione secondo cui l’accreditamento della valuta avrebbe potuto anche non esserci (perchè gli assegni potevano essere, in ipotesi, privi di provvista oppure bloccati o sequestrati) non trova, invece, alcun riscontro reale. Lo stesso imputato non nega di aver conseguito la valuta, ma si duole semplicemente del fatto che non è stato effettuato un apposito accertamento bancario per verificare il buon fine dell’accredito.

In sostanza, nel primo grado di giudizio non è apparso necessario compiere ulteriori indagini per scandagliare un’ipotesi remota e la cui sussistenza non era neppure prospettata. La Corte d’appello ha condiviso l’operato del giudice di prime cure, risultando l’accertamento bancario in questione prova tutt’altro che decisiva, dal momento che mancava (e manca tuttora) una espressa negazione da parte del C. di aver riscosso la valuta degli assegni che costituiscono oggetto materiale della truffa di cui al capo A). Si è dunque ritenuto che la presentazione all’incasso dei titoli da parte dell’imputato fosse atto sufficiente a far presumere il conseguimento dell’ingiusto profitto ed il conseguente danno patrimoniale per la vittima, ossia la piena consumazione del reato.

Non si ravvisa dunque, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, alcuna erronea applicazione della legge penale. La questione focalizzata nel primo motivo di ricorso non attiene – a prescindere da come è stata prospettata dal C. – alla corretta definizione della fattispecie criminosa di truffa consumata, bensì alla sufficienza degli elementi di prova necessari per ritenere che l’autore abbia effettivamente acquisito la valuta. La questione, quindi, si sposta dal piano dell’applicazione della legge penale a quello della completezza della motivazione. Profilo, quest’ultimo, non dedotto fra i motivi del gravame e comunque non suscettibile di effettive e fondate censure.

Il secondo motivo di ricorso, che attiene alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è invece inammissibile.

Infatti, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Cass. 24 settembre 2008, n. 42688). Ne consegue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 05-10-2011, n. 5468 Trattamento economico

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Svolgimento del processo

Il ricorrente è stato dipendente del Comune di Latina dal 23.7.1980 al 30.6.1994, data di cessazione dal servizio per limiti di età. Dal novembre 1980, anno di istituzione da parte del Comune del servizio di trasporto pubblico in economia, fino alla data di cessazione dal servizio, per il lavoro svolto come addetto al servizio di trasporto pubblico ha ottenuto, in base a sentenza del Pretore di Latina, l’inquadramento come autista e l’applicazione del trattamento economico e normativo previsto dal R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 e dal CCNL del settore autoferrotranvieri, integrati da accordi aziendali.

Alla cessazione del rapporto di lavoro, il Comune ha liquidato il TFR per il periodo 15.11.1980 – 1.7.1994 in base all’ultimo trattamento economico.

Il ricorrente ha adito il T.a.r. per ottenere la condanna del Comune a corrispondere anche per il periodo pregresso il TFR calcolato in base alle norme contenute nel CCNL del settore autoferrotranvieri.

Il T.a.r. ha respinto il ricorso sul rilievo che i due periodi di servizio vanno tenuti distinti, dovendosi considerare ciascun ente (CPDEL e Comune di Latina) tenuto a rispondere del proprio periodo di riferimento e configurandosi corretta l’avvenuta liquidazione da parte del Comune solo dal momento dell’inquadramento come autoferrotranviere.

Propone appello l’interessato, sostenendo l’unicità del rapporto di lavoro e l’obbligo del Comune di calcolare e liquidare l’integrale TFR in base all’ultima retribuzione corrisposta in applicazione del contratto del settore autoferrotranvieri.

Si è costituito in resistenza il Comune di Latina, chiedendo il rigetto dell’appello.

All’udienza pubblica del 12 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

L’appello è infondato.

Il ricorrente, dipendente del Comune di Latina, ha goduto di due trattamenti normativi e retributivi nei periodi in considerazione, il primo come dipendente di ente locale ed il secondo, a seguito dell’istituzione da parte del Comune del servizio di trasporto urbano in gestione diretta e dell’emissione della sentenza del Pretore di Latina, come autista, con applicazione della disciplina del R.D. 1 agosto 1931, n. 148 e della contrattazione collettiva, integrata da accordi aziendali, del settore degli autoferrotranvieri.

Sebbene, quindi, il rapporto di lavoro sia intercorso ininterrottamente con il Comune di Latina, dal punto di vista contrattuale esso ha subito una trasformazione per effetto del diverso regime normativo e retributivo applicabile – pubblicistico il primo, di diritto privato il secondo (cfr., per la distinzione della natura del rapporto Cons. St. Sez. V, 3.4.2001, n. 1988) – ridondando la relativa diversa disciplina anche sull’anzianità contributiva e previdenziale, facente capo per il primo periodo al CPDEL (Ministero del Tesoro) e per il secondo periodo al fondo speciale istituito presso l’INPS.

Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha considerato tenuto il Comune alla corresponsione del trattamento di fine rapporto in base alla retribuzione corrisposta in applicazione del contratto di autoferrotranviere solo a partire dal relativo inquadramento, risalente al novembre 1980, e non al periodo anteriore, per il quale l’obbligo di liquidazione dell’indennità premio di servizio, in base al rapporto di pubblico impiego con l’ente locale, incombeva sull’ente previdenziale cui era subentrato l’INPDAP cui avrebbe dovuto essere rivolta la relativa domanda.

Infondata appare, dunque, la pretesa del ricorrente di ottenere le differenze sul TFR relativo al periodo luglio – novembre 1980 in applicazione del contratto di autoferrotranviere, sia perché sul Comune non incombeva il relativo obbligo sia perchè la relativa disciplina non era applicabile per il periodo anteriore all’inquadramento del ricorrente come autista.

Per le suesposte ragioni, l’appello va respinto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge l "appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 27-10-2011, n. 8268 Competenza e giurisdizione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso notificato in data 24 settembre 2011 e depositato il successivo 6 ottobre la sig.ra L.E.M. ha impugnato il decreto del 24 giugno 2011 del Dirigente del Servizio Gestione Immobili dell’ATER della Provincia di Roma, con il quale è stato disposto il rilascio dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Fiumicino, via Tago n. 20, scala H, int. 6.

2. Avverso i predetti provvedimenti parte ricorrente è insorta deducendo un unico motivo di violazione per errata e contraddittoria applicazione degli artt. 11 e 12 L. reg. Lazio n. 12 del 1999.

3. Si è costituita in giudizio l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (A.T.E.R.) della Provincia di Roma, che ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.

4. Si è costituito in giudizio il Comune di Fiumicino, che ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.

5. Nella camera di consiglio del 26 ottobre 2011 il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.

6. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, così come comunicato (e scritto a verbale) alle parti, ai sensi dell’art. 73, terzo comma, c.p.a..

E’ noto, infatti, che per le controversie in materia di alloggi di edilizia economica e popolare, il riparto della giurisdizione – a parte la speciale ipotesi di opposizione davanti al pretore prevista dall’art. 11, comma 13, DPR 30 settembre 1972 n. 1035 con esclusivo riguardo al provvedimento di decadenza dall’assegnazione per mancata occupazione dell’alloggio nel termine prescritto – è regolato dal consueto criterio della posizione soggettiva riconoscibile in capo al privato, dovendosi attribuirla al giudice amministrativo allorquando tale posizione sia di interesse legittimo, perché attinente alla fase del procedimento amministrativo strumentale all’assegnazione, caratterizzato da poteri pubblicistici, e al giudice ordinario allorquando sia di diritto soggettivo perfetto, in quanto attinente al rapporto locativo costituitosi in seguito a detta assegnazione (Cass. civ., S.U., 23 febbraio 2001, n. 65; Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2011, n. 2949).

Pertanto, nel complessivo procedimento per l’assegnazione degli alloggi in questione, va distinta una prima fase, di natura pubblicistica, caratterizzata dall’esercizio di poteri amministrativi finalizzati al perseguimento di interessi pubblici e, correlativamente, da posizioni di interesse legittimo dell’assegnatario; da quella successiva, di natura privatistica, nella quale, poiché la regolamentazione dei rapporti tra ente assegnante ed assegnatario assume una diretta rilevanza, la posizione soggettiva del privato assume il carattere di diritto soggettivo.

Ne consegue che le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase del rapporto appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre appartengono all’autorità giudiziaria ordinaria quelle sorte dopo l’assegnazione, nelle quali si contesti il potere dell’ente assegnante di pronunciare l’estinzione del già sorto diritto soggettivo dell’assegnatario al godimento dell’alloggio (Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2011, n. 2949; 11 agosto 2010, n. 5617; 2 ottobre 2009, n. 5140; sez. IV, 31 marzo 2009, n. 2001; Cass.civ., S.U., 2 giugno 1997, n. 4908).

Si è aggiunto che in base alla disciplina di cui all’art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo sostituito dall’art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205, come risulta a seguito della sentenza di illegittimità costituzionale parziale n. 204 del 2004 Corte cost., nella materia dell’edilizia residenziale pubblica – senz’altro ricompresa, per la finalità sociale che la connota, in quella dei servizi pubblici – la giurisdizione del giudice amministrativo non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacché detta fase è segnata dall’operare della p.a. non quale autorità che esercita pubblici poteri, ma nell’ambito di un rapporto privatistico di locazione, tenuto conto che i provvedimenti adottati, variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come atti di valutazione del rispetto da parte dell’assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto, ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti richiesti dalla legge (Cass.civ., S.U., 23 dicembre 2004, n. 23830; 12 giugno 2006, n. 13527).

Il difetto di giurisdizione si estende anche all’ipotesi di ordine di rilascio dell’alloggio occupato abusivamente.

Con specifico riferimento all’occupazione abusiva la Corte di Cassazione (S.U., 12 giugno 2006 n. 13527) ha affermato che in tale ipotesi la giurisdizione appartiene al giudice ordinario e ciò in quanto la controversia "non attiene alla fase pubblicistica dell’assegnazione, nella quale sono stabiliti i requisiti soggettivi ed i criteri di attribuzione dei punteggi tra gli aventi diritto, ma si riferisce ad una vicenda riguardante il potere dell’assegnatario di dare ospitalità a terzi nell’alloggio di edilizia residenziale pubblica".

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale per questa parte il processo può essere proseguito con le modalità e termini di cui all’art. 11 c.p.a..

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e i termini di cui all’art. 11 c.p.a..

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 16-11-2011, n. 855 Concorso interno

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Svolgimento del processo

L’appello è proposto contro la decisione del TAR di Palermo n. 2053/2009, con la quale sono stati dichiarati inammissibili: a) il ricorso principale proposto dal sig. Ca.Ma. contro il provvedimento, adottato dal Comune di Gela, di riformulazione della graduatoria di una selezione interna per n. 2 posti di Funzionario di vigilanza (cat. D3), nella parte in cui il predetto è stato escluso; b) il ricorso per motivi aggiunti proposto contro la determinazione dirigenziale di inquadramento del controinteressato.

La vicenda muove da una procedura di selezione nella quale l’interessato appellante era stato inserito sia nella graduatoria provvisoria che in quella definitiva, ma poi escluso, dopo la riformulazione di detta graduatoria da parte del gruppo di lavoro appositamente costituito.

I fatti possono essere – nel loro aspetto essenziale – ridotti alle circostanze seguenti.

L’esclusione dell’interessato era stata determinata – come da lui appreso in via informale – dal ritenuto mancato possesso del requisito di partecipazione, previsto dal bando. In questo, si precisava infatti che la selezione era aperta a coloro che avessero maturato cinque anni di servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Gela, nell’area cui si riferisce la selezione. Si era ritenuto che l’interessato mancasse del requisito, non avendo maturato presso il Comune di Gela (nel quale era transitato per mobilità) l’anzianità di servizio richiesta, avendo prestato servizio presso il Comune di Gela solo per anni 3 e mesi 6, il precedente servizio essendo stato da lui prestato presso l’Amministrazione di provenienza. Il Giudice di prime cure ha respinto il ricorso ritenendolo inammissibile perché, impugnando con la graduatoria riformulata il presupposto della stessa, e cioè la clausola del bando, prescrittiva del requisito di ammissione alla selezione, il ricorrente era incorso nella inosservanza dell’onere di immediata impugnazione di un bando che contenga clausole riguardanti i requisiti soggettivi di partecipazione, che determinino un immediato arresto procedimentale, come la esclusione dalla selezione.

Ha ritenuto infatti il Giudice che la lesione in capo al partecipante, lungi dall’essersi verificata in esito allo svolgimento delle operazioni selettive, si era già concretizzata ed attualizzata con la pubblicazione del bando di concorso, il quale richiedeva un requisito di ammissione che "ictu oculi" non avrebbe potuto fare conseguire al ricorrente un esito favorevole, conducendo, con atto meramente ricognitivo, alla sua esclusione. Ha negato anche, in conseguenza, ogni possibilità di rimessione in termini del ricorrente per errore scusabile.

Parimenti tardive (a parte la ritenuta inaccoglibilità di alcune di esse anche nel merito) sono state ritenute le censure proposte dal ricorrente avverso la determinazione dirigenziale n. 1280 del 17.10.2006, di inquadramento del controinteressato. La stessa risulta infatti pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 22.10.2006 al 5.11.2006, mentre il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato in data 10-11 luglio 2007. E poiché il ricorrente era, rispetto alla determinazione dirigenziale di inquadramento del controinteressato, un soggetto terzo, rispetto al quale non gravava sulla P.A. procedente alcun obbligo di notifica individuale, il termine decadenziale è cominciato a decorrere dalla scadenza del termine di pubblicazione del citato provvedimento, soggetto ex lege a tale forma di pubblicità (cfr. art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000).

Nessuna statuizione è stata emessa per le spese, non essendosi costituite in giudizio le altre parti.

Avverso tale decisione propone appello il sig. Ma., affidandolo a diversi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere. Lamenta, in particolare, il mancato riconoscimento della sussistenza in capo al ricorrente, ai fini della clausola del bando, del requisito di anzianità di servizio richiesto, nonché la mancata o erronea considerazione dei titoli e delle prove, in sede di espletamento della selezione.

Motivi della decisione

L’appello è da ritenere in parte fondato.

Appare da accogliere in particolare il primo motivo di ricorso.

La esclusione del ricorrente è stata giustificata non sulla base del dettato esplicito di una clausola, ma da una interpretazione di essa. La quale inoltre è una interpretazione illegittima. Il bando per la selezione (la cui scadenza era fissata al 16 ottobre 2001) prevedeva – come requisito di partecipazione per la categoria alla quale aspirava l’appellante – "l’aver prestato presso il Comune di Gela n. 5 anni di servizio". L’appellante aveva preso servizio presso il Comune di Gela il 29.12.1997. Egli aveva però instaurato tale rapporto di servizio a seguito di una procedura di mobilità svoltasi tra il Comune di Gela e il Comune di Agrigento, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 268/1987, al quale fa espresso riferimento la stessa deliberazione della Giunta municipale n. 1256 del 2 dicembre 1997 (acquisita agli atti in seguito ad ordinanza istruttoria collegiale).

A tenore della norma in oggetto, il personale trasferito in attuazione di una procedura di mobilità "conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all’atto del trasferimento, ivi compresa l’anzianità già maturata". E poiché il Ma. aveva già maturato – presso il Comune di Agrigento – l’anzianità di anni 1 e mesi 6 (v. certificazione del responsabile del Settore V, servizio personale del 29 agosto 2003 del Comune di Agrigento, in atti), ne risulta che egli doveva ritenersi in possesso, alla data di scadenza del bando, del requisito di anzianità da questo previsto.

Con la conseguenza che la sua partecipazione doveva ritenersi legittimata dal richiesto presupposto di anzianità.

La natura della norma in questione (rivolta, come essa è, alla tutela non solo dell’interesse soggettivo del lavoratore che accede ad una procedura di mobilità, ma anche di quello pubblico costituito dalla opportunità di assecondare ed incentivare tale procedura), preclude ogni diversa interpretazione del bando, che risulterebbe illegittima, in quanto appunto in violazione della normativa da applicare.

Sia con riferimento pertanto a questo già assorbente profilo, sia comunque perché la diversa interpretazione del bando giustificherebbe in ogni caso l’impugnazione dello stesso non dalla data della sua pubblicazione, ma da quella nella quale l’interessato apprende la interpretazione che ad esso assegna l’Amministrazione, il ricorso originariamente proposto deve considerarsi proposto tempestivamente. Ed erronea perciò (come già per altro ritenuto, con il conforto di ulteriori conformi pronunce anche del Consiglio di Stato, da questo stesso Consiglio: CGA 364/2006) la decisione sul punto del Giudice di prime cure ("l’omessa impugnazione del bando di concorso non rende inammissibile il ricorso proposto contro il provvedimento di esclusione dal concorso stesso, nel caso in cui la lesione dell’interesse dell’escluso non derivi da una disposizione del bando in sé, ma dalla interpretazione e dalla applicazione del bando da parte dell’amministrazione").

Non possono invece trovare accoglimento, a giudizio del Collegio, le ulteriori censure proposte con il secondo, terzo e quarto motivo dell’appello, in quanto esse sollevano questioni che il Giudice ha giudicato precluse dalla pronuncia di improcedibilità e rispetto alla quale l’appellante non ha però articolato alcun pertinente motivo. Il ricorso va pertanto accolto in parte qua, e cioè con riferimento al primo motivo di esso. Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione. Sussistono giustificate ragioni per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie in parte l’appello. Per l’effetto, dichiara illegittima – nei limiti di cui in motivazione – la esclusione dell’appellante dalla graduatoria del concorso, con ogni conseguenza di legge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.