Cass. civ. Sez. III, Sent., 08-05-2012, n. 6907 Debito di valore o di valuta

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Svolgimento del processo

P.S. convenne dinanzi al Giudice di Pace di Napoli R.L. e la s.p.a. Fondiaria – Sai chiedendo il risarcimento dei danni che asseriva di aver subito a seguito di un incidente stradale cagionato dall’autovettura del convenuto.

Instauratosi il contraddittorio, quest’ultimo rimaneva contumace mentre si costituiva la compagnia assicuratrice.

Il Giudice di Pace di Napoli accoglieva la domanda dichiarando l’esclusiva responsabilità del conducente dell’autovettura di proprietà del R. e condannava la Fondiaria – Sai al risarcimento dei danni.

Avverso la relativa sentenza proponeva appello dinanzi al Tribunale di Napoli il P. chiedendone la parziale riforma.

Il Tribunale respingeva l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado.

Propone ricorso per cassazione P.S. con tre motivi.

Parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso si denuncia "Violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2054, 2056 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5".

Il ricorrente critica l’impugnata sentenza perchè non ha risarcito il cosiddetto danno da "fermo tecnico".

La critica è fondata.

Con riferimento infatti a tale danno subito dal proprietario dell’autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è stato affermato che è possibile la liquidazione equitativa del danno stesso anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. L’autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore (Cass. 9 novembre 2006, n. 23916;

Cass., 27 gennaio 2010, n. 1688, in motivazione).

La sentenza, che non si è adeguata agli enunciati principi, deve essere, dunque, cassata sul punto.

Nel caso in esame il Tribunale ha quindi errato nel rigettare la domanda di risarcimento del danno da fermo tecnico in quanto sfornita di prova.

Con il secondo motivo si denuncia "Violazione degli artt. 1223, 1224, 1282, 2043 e 2056 c.c., in relazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5".

Parte ricorrente critica l’impugnata sentenza nel punto in cui ha confermato la decisione del Giudice di Pace di Napoli sostenendo che la liquidazione all’attualità del danno preclude la liquidazione degli interessi dal giorno dell’incidente ed ha affermato che tali interessi debbono essere liquidati dal giorno del deposito della sentenza.

In tema di risarcimento danni, trattandosi di debito di valore, prosegue parte ricorrente, gli interessi debbono essere liquidati dal giorno dell’incidente, come la rivalutazione monetaria.

Il motivo è infondato e va rigettato.

Infatti l’orientamento di questa Corte (Cass. 10.3.2000, n. 2796 Cass. 12.1.1999, n. 256), riportandosi alla decisione delle S.U.(17.2.1995, n. 1712), ritiene che gli interessi c.d. compensativi sui debiti di valore devono essere computati o con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente (per effetto dei prescelti indici di rivalutazione), ovvero in base ad un indice medio, egualmente applicabile dal giudice, tenuto conto che detta liquidazione del danno da ritardo, per quanto effettuata secondo la tecnica degli interessi, rientra pur sempre nello schema liquidatorio del danno di cui all’art. 2056 c.c. (tra cui il potere equitativo ex art. 1226).

Ritenuto che gli interessi in questione adempiono solo alla funzione di tecnica liquidatoria del danno da ritardo, detto danno in luogo degli interessi legali può essere liquidato anche equitativamente dal giudice o con la liquidazione equitativa di detti interessi; il giudice può anche effettuare una liquidazione equitativa globale, in un’unica somma, comprendente sia la prestazione c.d. principale, che la rivalutazione monetaria e gli interessi, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all’art. 1226 c.c. (richiamato dall’art. 2056), proprio per la natura unitaria dell’obbligazione di valore, senza necessità di specificare i singoli elementi della liquidazione (Cass. 13.3.1995, n. 2910).

Nel caso in esame la liquidazione equitativa deve essere considerata comprensiva anche degli interessi.

Con il terzo motivo si denuncia "Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. della tariffa professionale del 02.06.2004 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5".

Sostiene parte ricorrente che il Tribunale di Napoli, confermando la liquidazione delle spese e competenze effettuate dal Giudice di Pace non ha tenuto conto degli esborsi sostenuti dal precedente procuratore e della sua attività professionale.

Il Tribunale di Napoli, prosegue parte ricorrente, non avrebbe dovuto confermare gli importi stabiliti dal Giudice di Pace ma avrebbe dovuto liquidare gli importi esposti in notula con analitica specificazione delle singole partite, con riferimento alle prestazioni effettuate nel corso del giudizio dal precedente procuratore.

Il motivo deve essere accolto.

Infatti in tema di spese giudiziali, allo scopo di consentire, attraverso il controllo di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione agli atti ed alle tariffe, il giudice di merito, in presenza di una specifica nota relativa alle spese, ai diritti di procuratore e agli onorari di avvocato, ove non liquidi gli stessi in conformità della nota, è tenuto ad indicare sia le voci per le quali non li ritiene dovuti, ovvero li ritiene dovuti in misura minore, sia gli esborsi che considera ingiustificati od eccessivi (Cass., 21 luglio 2001, n. 9947).

Nel caso in esame il Tribunale di Napoli non ha adeguatamente motivato in merito alla riduzione delle voci inerenti alle spese, ai diritti ed all’onorario effettuata dal Giudice di Pace.

In conclusione devono essere accolti il primo ed il terzo motivo, rigettato il secondo, con conseguente cassazione della sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvio al Tribunale di Napoli in diversa persona anche per quanto riguarda le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo, rigetta il secondo, cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa persona, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2012.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-06-2012, n. 8855 Pensione di riversibilità

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. N.M., ex coniuge di L.M. il quale, al momento del suo decesso nell’agosto 2005, era titolare di due pensioni I.N.P.S. e di una pensione Enasarco, propose al Tribunale di Firenze domanda nei confronti di R.M., coniuge superstite del L., nonchè dell’INPS e dell’Enasarco, onde ottenere la attribuzione in suo favore, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 3, e successive modifiche, di una quota delle pensioni e degli altri assegni spettanti alla R. a titolo di reversibilità. Il Tribunale, con decreto del novembre 2006, dispose la ripartizione delle pensioni di reversibilità in questione, dedotta la quota di legge in favore della figlia (allora minore) S. nata dall’unione tra il L. e la R., in ragione del 65% in favore della N. e per il restante in favore della R., distinguendo la decorrenza di tale ripartizione agli effetti del rapporto con gli enti previdenziali e del rapporto tra la ricorrente e la resistente. 2. Proposto reclamo dalla R., e reclamo incidentale da parte della N., la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma delle statuizioni di prime cure, ha disposto, con decorrenza dal 1 agosto 2005, che la ripartizione avvenga, dedotta la quota di legge in favore di L.S., in ragione del 58% in favore della N. e del restante 42% in favore della R.. Ha ritenuto la Corte che il primo giudice, limitandosi in sostanza ad applicare il solo criterio puramente matematico della durata dei rispettivi matrimoni – più le convivenze di fatto – delle parti, non avesse effettivamente tenuto conto dei (pur enunciati) criteri correttivi che le pronunce sia della Corte Costituzionale sia di questa Corte suprema hanno indicato al fine di evitare che l’applicazione del solo criterio della durata possa condurre a conclusioni inique, alla stregua del principio costituzionale di uguaglianza e del principio solidaristico cui è improntata la disciplina normativa della reversibilità. E, in tal senso, pur confermando la individuazione nella N. (per la diversità di età e la differente capacità lavorativa ed economico- reddituale) del soggetto economicamente più debole -e quindi la attribuzione alla medesima della quota maggiore-, ha ritenuto di dover procedere ad una nuova valutazione considerando, oltre alla durata delle rispettive convivenze, anche che, da un lato, le pensioni E.N.AS.A.R.CO. e I.N.P.S. delle quali il L. godeva sono determinate sugli ultimi anni di attività lavorativa (cioè proprio quelli di maggior contribuzione trascorsi dal suddetto a fianco della R.), dall’altro che la N. godeva di un assegno divorzile di L. 750.000 mensili, che la attribuzione disposta dal primo giudice veniva sostanzialmente a raddoppiare.

3. Avverso tale decreto, avente valore decisorio, depositato il 7 marzo 2007, N.M. ha, con atto notificato il 12 giugno 2007, proposto ricorso a questa Corte basato su quattro motivi, illustrati anche da memoria. L’intimato I.N.P.S., a differenza della R., ha notificato controricorso. All’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’E.N.AS.A.R.CO., disposta dal Collegio all’udienza del 20 ottobre 2011, ha regolarmente provveduto la ricorrente con atto notificato il 7 novembre 2011. 4. Il Collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

5. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norma di diritto ( L. n. 898 del 1970, art. 9), nonchè vizio di motivazione. Sostiene che la corte avrebbe acriticamente recepito l’accertamento del Tribunale -che essa ricorrente aveva contestato con reclamo incidentale- circa la sussistenza di un periodo di convivenza more uxorio della R. con il L. prima del matrimonio celebrato nell’aprile 1997, un anno dopo la sentenza di scioglimento del precedente matrimonio.

Convivenza desunta dal solo fatto che, nell’ottobre 1988, i coniugi N. – L. erano stati autorizzati a vivere separati e nel (OMISSIS) dall’unione con la R. era nata S., mentre dal certificato anagrafico prodotto in giudizio risultava che il L. era vissuto da solo sino al gennaio 2000 a (OMISSIS).

5.1. La doglianza, tuttavia, non è pertinente alla ratio decidendi del provvedimento impugnato: la Corte di merito ha invero basato le sue statuizioni -come sopra si è riferito- su alcuni elementi correttivi del mero dato temporale relativo alle rispettive convivenze, elementi correttivi che, a differenza del primo giudice, ha ritenuto essenziali. 6. Con il secondo motivo, la ricorrente N. denuncia il vizio di motivazione sui criteri correttivi utilizzati, deducendo, da un lato, la contraddittorietà tra la individuazione in essa ricorrente del soggetto economicamente più debole e la diminuzione della quota di trattamento previdenziale attribuitale; dall’altro, l’omessa motivazione in ordine alle reali condizioni economiche della R., che sarebbero rese palesi dalla consistenza economica della sua società, dall’usufrutto di un appartamento e dall’acquisto di una vettura di valore.

Inoltre con il terzo motivo la ricorrente censura, sempre sotto il profilo della omessa motivazione, la mancata ammissione delle prove orali da essa articolate sulle reali condizioni economiche della controparte. 6.1. Tali doglianze sono inammissibili, in quanto: a) il secondo motivo si mostra diretto a sollecitare un riesame della valutazione riservata alla discrezionalità del giudice del merito, che ha esposto in modo congruo e logicamente coerente le ragioni del suo convincimento; b) l’esposizione del terzo motivo si conclude con una sintesi a norma dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile nella specie (attesa la data di deposito del provvedimento impugnato) che appare del tutto inadeguata, non evidenziando nè le circostanze di prova non ammesse nè le ragioni per le quali esse sarebbero state decisive.

7. Privo di fondamento è infine il quarto motivo, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, per la omessa indicazione, nella intestazione del decreto, tra le parti del giudizio, di L.S. – divenuta nelle more maggiorenne- e dell’E.N.A.SA.R.CO., ai quali il reclamo della R. e quello incidentale della N. era stato da questa notificato, ed erano rimasti contumaci. Invero la carente intestazione del provvedimento si mostra in sè priva di rilevanza, tenendo presente che essa non è causa di nullità (del resto neppure dedotta dalla ricorrente) a norma dell’art. 156 c.p.c., commi 1 e 2. 8. Le spese di questo giudizio di legittimità vengono compensate, attesa la sostanziale carenza di interesse a contraddire dell’unica parte costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti costituite.

Dispone, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 12-01-2012, n. 73

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Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso, notificato il 10.01.2011 e depositato il successivo 25.01.2011, gli esponenti hanno impugnato il decreto in epigrafe specificato, deducendone la illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, essendo stato esso adottato dall’amministrazione sull’erroneo presupposto che la condanna in ordine alla fattispecie delittuosa disciplinata dall’art. 14, co. V – ter del D.Lgs. n. 286 del 1998 fosse da ricondurre al novero delle condanne ostative all’emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 1-ter, co. 13, lett. c) del D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni in L. n. 102 del 2009.

Con ordinanza n. 337 dell’11.02.2011 la Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta in via incidentale.

Alla Pubblica udienza del 17.11.2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Con un unico motivo di ricorso la difesa ricorrente rileva come, il reato per il quale v’è stata l’asserita condanna a carico del sig. R.A., ossia l’indebito trattenimento nel territorio dello Stato, ex art. 14, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 286 del 1998, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, non possa essere considerata ostativa ad una conclusione favorevole della procedura di emersione.

La doglianza è meritevole di accoglimento.

Per la positiva definizione della procedura di emersione dal lavoro irregolare il lavoratore extracomunitario irregolare non deve risultare condannato, "anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice" (così, l’art. 1-ter, comma 13, lett. c, del D.L. n. 78 del 2009, conv. dalla L. n. 102 del 2009).

Nel caso di specie, l’esponente risulta condannato per il reato di indebito trattenimento nel territorio dello Stato, ex art. 14, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 286 del 1998.

Ebbene, il trattamento sanzionatorio di questa fattispecie di reato è consistito (sino alla recentissima modifica apportata dal D.L. 23 giugno 2011, n.89), dalla pena edittale della reclusione da uno a quattro anni (art. 14, comma 5-ter) e dall’arresto obbligatorio dell’autore del fatto colto in flagranza (art. 14, comma 5-quinquies).

In tali evenienze, dapprima la giurisprudenza amministrativa di primo grado e, successivamente, lo stesso Giudice d’appello, hanno ritenuto che tale fattispecie criminosa non fosse sussumibile nella previsione di cui all’art. 381 c.p.p. e, quindi, non rientrasse fra le ipotesi ostative all’emersione indicate all’art. 1 ter, co.13, lett. c) D.L. n. 78 del 2009, conv. in legge dalla L. n. 102 del 2009 (che, come già accennato, richiama i reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.).

Su tale querelle interpretativa, approdata all’esame del Supremo Consesso Amministrativo (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 10.5.2011 n.7), dopo essere stata affrontata anche dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea (sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 28 aprile 2011 in causa C-61/11), il Collegio si permette di rinviare alla copiosa giurisprudenza di questo T.A.R., incline a ritenere non ostativa la su menzionata fattispecie di reato ai fini dell’emersione di che trattasi (cfr., tra le tante, T.A.R. Lombardia, Milano, II^, 11.07.2011 n. 1861; id. 24.06.2011 nn. 1713, 1715, 1716, con i riferimenti ivi contenuti alla decisione dell’Adunanza Plenaria cit., nonché alla Corte di Lussemburgo; di recente cfr. anche Consiglio Stato, sez. III, 12 maggio 2011, n. 2845).

Per le suesposte considerazioni, il ricorso in epigrafe specificato deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, adottato sull’unico presupposto della condanna riportata dall’esponente lavoratore (aspirante alla regolarizzazione) per il reato di cui all’art. 14, co. 5-ter D.Lgs. n. 286 del 1998, erroneamente ritenuta ostativa all’emersione.

Le spese possono essere compensate tra le parti, in ragione della complessità della questione di diritto controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto con esso impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-01-2013) 15-02-2013, n. 7521 Impugnazioni

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Svolgimento del processo

1. Avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Milano in data 19.6-16.7.23 ha confermato la misura cautelare carceraria emessa dal locale GIP il 22.5.12 nei confronti di C.R., per il delitto di ricettazione continuata in concorso, ricorre per cassazione nel suo interesse il difensore, enunciando motivo di violazione dell’art. 291 c.p.p..

Il ricorrente deduce che nè al GIP nè poi al Riesame il pubblico ministero aveva depositato le richieste ed i decreti autorizzativi relativi alle intercettazioni sull’utenza del C., il cui contenuto era stato posto a fondamento della misura; tali atti erano stati acquisiti ad horas a seguito di specifica eccezione e richiesta della difesa. Da ciò la dedotta violazione degli artt. 271 e 291 c.p.p., perchè il GIP non era stato posto nelle condizioni di operare il proprio controllo di legalità e legittimità delle intercettazioni: secondo il ricorrente, ciò avrebbe determinato l’inutilizzabilità delle intercettazioni in sede cautelare perchè anche quando il GIP della misura cautelare sia lo stesso che ha autorizzato prima le intercettazioni, tuttavia pure in tal caso risulterebbe comunque violato il diritto della difesa a verificare direttamente legalità e legittimità degli atti di intercettazione, diritto che sorgerebbe fin dal momento della ricezione dell’avviso di deposito ex art. 293.3 c.p.p.. Secondo il ricorrente, infine, il mancato tempestivo esercizio di tale controllo non potrebbe essere sanato dall’acquisizione degli atti davanti al Riesame e dall’avvenuto esame difensivo in tale sede (il ricorso abbandona la ulteriore censura di perdita di efficacia della misura, proposta al Tribunale e respinta in ordinanza con motivazione specifica).

Motivi della decisione

2. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo.

In "fatto del procedimento" risulta pacifico, dalla ricostruzione compiuta nell’ordinanza e nello stesso ricorso, che la fattispecie che ci occupa è quella della mancata trasmissione al GIP, al momento della richiesta di misura cautelare, e poi al tribunale, dopo la richiesta di riesame, dei decreti autorizzativi relativi alle intercettazioni, disposte nel procedimento e il cui contenuto è stato valutato tra il materiale probatorio costituente gravità indiziaria Idonea all’adozione della misura, con l’acquisizione successiva ad opera del tribunale e la verifica del contenuto di tali atti autorizzativi da parte della difesa con la constatazione della loro regolarità, sicchè consapevolmente nessuna irregolarità "di contenuto" viene eccepita prima della deliberazione conclusiva del Tribunale.

Il ricorrente pare dedurre che la mancata immediata originaria trasmissione di tali decreti già al GIP, con gli atti che accompagnano la richiesta di misura determinerebbe una inutilizzabilità delle intercettazioni, in sè ed anche quale conseguenza della nullità insanabile per violazione del diritto della difesa alla verifica tempestiva della ritualità dei provvedimenti.

L’assunto è palesemente Infondato.

Corte suprema ha spiegato che ove il P.M. non abbia presentato al GIP i decreti autorizzativi delle intercettazioni, la mancata trasmissione al tribunale, nel termine prescritto, di detti decreti non comporta l’inefficacia sopravvenuta dell’ordinanza cautelare, ma solo l’inutilizzabilità delle intercettazioni, sempre che i decreti stessi, a seguito di specifica e tempestiva richiesta del difensore, non siano stati acquisiti agli atti, prima della decisione, dal giudice del riesame, con possibilità del giudice e del difensore dell’indagato di effettuare un efficace controllo di legittimità (Sez 1, sent 800/2001; Sez. 1, sent 8806/2005; Sez. 3, sent.

43271/2007; Sez. 1, sent. 7350/2008). Con tale giurisprudenza il ricorrente non si confronta, e propone la tesi di una nullità assoluta e insanabile, che comporterebbe le medesime conseguenze dell’inutilizzabilità, quandochè prima della decisione del Riesame la difesa abbia potuto efficacemente e tempestivamente (in relazione al momento utile della decisione del tribunale sulle proprie richieste, anche relative alla regolarità dei provvedimenti legittimanti le intercettazioni), del tutto contraria al sistema delle nullità positivamente disciplinato (artt. 180 e 181 c.p.p., art. 183 c.p.p., lett. B).

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013


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