Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-12-2010) 31-01-2011, n. 3344 Ricorso

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Svolgimento del processo

Il Tribunale del riesame di Bolzano, con ordinanza in data 5 luglio 2010, confermava il decreto di sequestro probatorio del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Bolzano, in data 14 aprile 2010, avente ad oggetto la cassetta di sicurezza numero 13 intestata a R.C. presso la Ubi Banca, filiale di (OMISSIS), contenente la somma di Euro 117.000 in denaro.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore di R.C., terza sequestrata, deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione avendo il Tribunale attribuito natura di corpo di reato al danaro ritrovato nella cassetta senza che ne sia certa la provenienza diretta e immediata da reato (truffa ai danni di G.M.).
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

Premesso che le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza 28 gennaio 2004, Ferrazzi (in Cass. pen., 2004, n. 620), hanno affermato che "anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti", e che, pertanto, in ogni caso il sequestro probatorio richiede una motivazione sulle finalità probatorie da perseguire", osserva il Collegio che nella specie il Pubblico Ministero, prima e il Tribunale della libertà successivamente hanno indicato le finalità probatorie perseguite con riferimento alla necessità di accertamento della pertinenza del denaro sequestrato al reato di truffa per cui si procede e di ulteriori accertamenti probatori, sicchè appare plausibile l’esigenza, parimenti prospettata dal Pubblico Ministero, di procedere, anche con riferimento a tali somme, a ogni altra attività utile per accertare se tale somma sia corpo del reato.

Nell’ambito delle indagini concernenti il reato di truffa è, infatti, emerso che assegni per un importo di Euro 101.700,00 sono stati versati da G.M., querelante parte offesa, al marito della ricorrente L.R., con assegni incassati direttamente dallo stesso, senza avere mai in realtà provveduto ad inoltrare domanda di finanziamento da parte della società BZmatic, come concordato in precedenza; tali elementi, come ben evidenziato dal Tribunale, sono sufficienti a fondare il fumus delicti relativamente alla commissione del reato di truffa da parte del Re. con conseguente concreta possibilità che il denaro sequestrato sia corpo di reato o, comunque, cosa pertinente al reato di truffa, sia pure con conseguente necessità di compimento di ulteriori accertamenti.

E’ vero, infatti, che con riferimento alla qualificazione del denaro oggetto di gestione fiduciaria, questa Corte ha ripetutamente affermato che "una somma di denaro può essere definita corpo di reato solo ove sia proprio quella acquisita attraverso l’attività criminosa, mentre, ove rappresenti esclusivamente la misura del valore di un credito – come avviene dopo il suo eventuale deposito in un istituto bancario – essa è sequestrabile solo in quanto cosa pertinente al reato" (Sez. 3^, 8 maggio 2003, Zorzi e altri); ma quando, come nella specie, la somma di denaro viene sequestrata all’interno di una cassetta di sicurezza, nel corso di una operazione di polizia giudiziaria, non può certo escludersi, anzi può ragionevolmente ritenersi, alla luce delle concrete modalità tramite le quali appare essere realizzato il reato di truffa, e degli altri elementi emersi nel corso delle indagini, che proprio quella somme di denaro, incassata dal Re. sia stata messa a disposizione della moglie, fiduciariamente, per consentire la concreta realizzazione del profitto del reato.

Il Tribunale, peraltro, evidenzia, con motivazione coerente e logica, come non si comprenda per quale motivo la R. dovrebbe depositare denaro in contanti in una cassetta di sicurezza senza percepire alcun interessi sul capitale e, quindi, accendere un mutuo, con connesse spese e interessi da pagare alla banca, per ottenere denaro in prestito.

Gli argomenti contrari proposti dalla ricorrente costituiscono, in realtà, solo un diverso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo demandato alla Corte di cassazione, è solo di legittimità e non può certo estendersi ad una valutazione di merito.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 14-02-2011, n. 954

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Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe è stato respinto il ricorso proposto dalla società G. s.a.s. di F.C. e Partners per l’annullamento di provvedimenti con i quali il Comune di Pozzuoli accertava che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande veniva svolta incorrendo in trasgressione dei limiti stabiliti con le autorizzazioni n. 1280 e n. 1281 del 2001. Più specificamente nei verbali di sopralluogo si rilevava che veniva utilizzato illegalmente il giardino adiacente ai locali siti in via Umberto I n. 51/A, individuati nei provvedimenti autorizzatori, che le porte di accesso a tali locali non erano tenute chiuse e altro. Il Sindaco, pertanto, aveva disposto la cessazione immediata dell’attività svolta nel detto giardino, nonché, a titolo di sanzione per le 9nfrazioni riscontrate, la sospensione dell’attività per un periodo di sette giorni.

La G. ha proposto appello per la riforma della sentenza.

Il Comune di Pozzuoli si è costituito in giudizio per resistere al gravame.

Alla pubblica udienza del 18 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1.La doglianza tende a dimostrare l’erroneità della sentenza di primo grado, osservando che dalla prescrizione, contenuta nei provvedimenti autorizzatori, di tenere chiusa la porta di accesso dai locali all’adiacente giardino non poteva desumersi il divieto di utilizzare per l’attività di somministrazione autorizzata anche il detto giardino.

Si aggiunge che l’area del giardino era compresa nella planimetria allegata alla domanda di volturazione delle preesistenti autorizzazioni per gli stessi locali.

2. La censura è infondata.

Si osserva in primo luogo che appare pienamente condivisibile la motivazione della sentenza nella parte in cui deduce dalla prescrizione di tenere chiusa la porta di accesso al giardino la chiara delimitazione dello spazio in cui si intendeva assentire lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Lo stesso provvedimento impugnato, del resto, collega all’infrazione alla suddetta prescrizione l’ordine di cessare l’attività nell’area del giardino retrostante i locali.

Ma neppure può trarsi argomento di segno contrario dalla circostanza che la società aveva presentato, in allegato all’istanza di volturazione, una planimetria comprensiva dello spazio aperto adiacente.

Il contenuto dell’autorizzazione, infatti, non può che essere stabilito in base al contenuto del provvedimento medesimo, che nella specie contraddice l’asserzione dell’appellante.

L’autorizzazione n. 1280 indica che la superficie del locale considerato nel provvedimento è di mq 49,00; l’autorizzazione n. 1281 menziona una superficie di mq. 32,93.

Si tratta evidentemente dei soli spazi coperti, posto che il solo giardino misura da solo una superficie superiore alla somma di quelle summenzionate.

3. Con diversa doglianza l’appellante lamenta la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, deducendo che non gli sarebbe stata data notizia dell’avvio del procedimento pregiudizievole.

La censura è palesemente infondata.

La stessa appellante ha depositato nel corso del giudizio di primo grado gli "scritti difensivi ex art. 18 l. n, 689 del 1981" con i quali ha esposto le proprie ragioni al comune in merito alla infrazione, contestata con verbale dei VV.UU. del 16 maggio 2005, della prescrizione di non svolgere l’attività autorizzata nel giardino adiacente.

4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

5. Le spese debbono essere poste a carico della parte soccombente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta;

condanna la G. s.a.s. di F.C. e Partners al pagamento in favore del Comune di Pozzuoli delle spese di entrambi gradi del giudizio, che liquida in complessivi euro 4.000,00;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 29-04-2011, n. 9536 Accertamento

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Svolgimento del processo

L’agenzia delle entrate impugna, con tre motivi, la sentenza n. 21 depositata il 4.4.2005, con cui la CTR della Toscana rigettava il suo appello proposto avverso quella della commissione tributaria provinciale, che, in accoglimento del ricorso di D.P.D., aveva annullato l’avviso di accertamento per maggiori imposte Irpef ed Ilor per il 1996, emesso sul presupposto che consistenti poste di rendite da conti correnti e finanziari erano state omesse, mentre invece la contribuente non si è costituita.
Motivi della decisione

1) Col primo e secondo motivo, che possono esaminarsi congiuntamente, stante la loro stretta connessione, la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 117 c.p.c., nonchè omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto il giudice del gravame riproduceva pedissequamente la motivazione di quello del primo grado, omettendo di delibare la questione attinente alla sussistenza di maggiori poste di reddito costituiti dai maggiori depositi nei conti correnti e in quelli finanziari, e ciò a prescindere da soli mandati fiduciari alle società Siref e Cordusio, puntualmente prospettata con l’appello.

La censura è fondata. La CTR osservava che D.P. aveva provato il conferimento del mandato a tali enti per la gestione dei fondi e delle rendite che ne derivavano, e ciò per un determinato ammontare, assolvendo in tal modo l’onere probatorio gravante su di lei, con la conseguenza che le eccezioni sollevate dall’agenzia rimanevano superate.

L’assunto non è esatto, dal momento che l’accertamento si basava sul metodo induttivo scaturito dalla non fedeltà della dichiarazione del reddito, come verificato dalla polizia tributaria in base al notevole incremento di flusso di denaro nei conti bancari, non conciliabile con il normale rendimento dei titoli del mercato finanziario e le variazioni di borsa, atteso che semmai quei mandati dimostravano la sussistenza di un rapporto fiduciario ad amministrare, ma non anche la totalità dei titoli e delle somme posseduti da D.P., con la conseguenza che quel dato, e cioè il possesso di maggior imponibile, faceva scattare la presunzione di reddito più elevato, con la derivante inversione dell’onere probatorio del proprio assunto a carico dell’appellata, che tuttavia non l’aveva assolto.

2) Col terzo motivo la ricorrente denunzia violazione e o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, giacchè la CTR non considerava che l’accertamento era scaturito dal rilevante scostamento riscontrato nei conti bancari rispetto alle donazioni iniziali affluite in essi e registrate, sicchè la contribuente non aveva mai fornito la prova che le somme maggiori e i titoli finanziari avessero già scontato l’imposta o comunque fossero esenti. La doglianza va condivisa.

Va premesso che il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 consente all’Amministrazione finanziaria la rettifica analitico-induttiva della dichiarazione presentata dalla contribuente, sulla base dei dati e degli elementi desumibili dai conti bancari o altre fonti, posto che l’ufficio aveva riscontrato l’investimento di capitali cospicui con ricavi decisamente superiori rispetto alle donazioni già registrate da parte dello zio T.G.. Quindi sulla scorta di tali elementi ben poteva applicare il metodo induttivo, atteso che il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 non impedisce, pure in presenza di dichiarazione formalmente regolare, l’accertamento in rettifica in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, come nella specie.

Infatti nel processo tributario, nel caso in cui l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, era onere della contribuente, e cioè D.P., a carico della quale si determinava una inversione dell’onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non fossero riferibili ad operazioni imponibili, ovvero che avessero già scontato l’imposta, mentre l’onere probatorio dell’Amministrazione era soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti (Cfr. anche Cass. Sentenze nn. 4589 del 26/02/2009, n. 1739 del 2007).

Sul punto perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 2. Discende perciò che l’appello avverso la sentenza della commissione provinciale proposto dall’agenzia andava accolto.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, sussistono giusti motivi per compensare quelle relative al doppio grado, mentre quelle successive seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa le spese del doppio grado, e condanna l’intimata al rimborso delle altre di questo giudizio a favore della ricorrente, e che liquida in complessivi Euro 2.700,00 (duemilasettecento/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito; alle generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-05-2011, n. 11851 confini

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La.Pa. con atto di citazione del 26 giugno 1997 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Verona, G.L. e L.S. per sentire accertare il confine tra i fondi contigui delle parti e sentire condannare i convenuti ad abbattere il muro eretto dai convenuti sulla proprietà dell’attrice.

Si costituivano i convenuti che chiedevano il rigetto della domanda attrice e, in via riconvenzionale, dato che avevano realizzato il muro nel 1973, chiedevano che fosse dichiarata acquisita per usucapione la proprietà dell’appezzamento di terreno in oggetto.

Il Tribunale di Verona, accertato che il muro fatto erigere dai convenuti risultava insistere per un tratto sul fondo di proprietà di parte attrice, condannava i convenuti ad abbattere il muro per tale tratto.

Proponevano appello il G. e la L. e si costituiva in giudizio la La., che chiedeva il rigetto dell’appello.

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 1594 del 2005, rigettava l’appello e confermava la sentenza di primo grado.

La Corte territoriale, intanto, aveva evidenziato che su un punto della questione esaminata non vi era stato appello. Doveva darsi per accertato che la posizione del muro in questione non coincideva con il confine catastale essendo esso posizionato in gran parte sul terreno della proprietà della La. inglobando nella proprietà degli appellanti un’area di circa 85 mq. Di pertinenza del fondo adiacente. Il giudizio di appello, dunque, doveva riguardare l’accertamento dell’eventuale acquisto per usucapione della striscia di terreno da parte dei G. – L.. Al riguardo, la Corte riesaminava la prova testimoniale ed i documenti acquisti nel processo e concludeva che, al momento della notificazione della citazione non era, comunque, maturato il termine per l’usucapione.

La cassazione della sentenza n. 1594 del 2005 della Corte di appello di Venezia, è stata chiesta dai G. – L. con un ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria. La. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo G. e L. lamentano la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 1159 bis c.c., come introdotto dalla L. 10 maggio 1976, n. 346, in tema di usucapione breve quindicinale. Avrebbe errato la Corte territoriale, secondo i ricorrenti, per non aver applicato all’ipotesi esaminata la normativa di cui all’art. 1159 bis cod. civ., che prevede un’usucapione quindicennale, sia pure nel rispetto dei requisiti prescritti dalle legge, requisiti tutti (dalla misura catastale del CTU risulterebbe che il terreno era privo di reddito domenicale, che erano trascorsi, comunque, quindici anni dalla costruzione del muro con la cui costruzione si sarebbe violata la proprietà del confinante) secondo i ricorrenti presenti e acquisiti al giudizio.

1.1. – Il motivo non merita di essere accolto perchè propone una domanda nuova o, comunque, una prospettazione difensiva fondata su fatti nuovi, considerato che la domanda di usucapione speciale di cui all’art. 1159 bis cod. civ. non era stata prospettata nè in primo grado nè nella fase di appello.

1.2. – La domanda di accertamento di usucapione quindicinnale di cui all’art. 1159 bis cod. civ. introdotto dalla L. 10 maggio 1976, n. 346, art. 1 è diversa rispetto alla domanda di accertamento di usucapione ventennale.

Ognuna di queste forme di usucapione richiede la presenza di requisiti specifici, in assenza dei quali non è possibile acquistare la proprietà o i diritti reali di godimento attraverso questo istituto. La prima ha una sua particolare natura e richiede maggiori requisiti rispetto alla usucapione ordinaria, essa è fondata su una causa petendi diversa e su presupposti di fatto da accertare ex novo (appartenenza del terreno ad un Comune classificato dalla legge quale Comune montano ai sensi della L. 3 dicembre 1971, n. 1102, oppure l’accertamento che il reddito dominicale iscritto in catasto ai sensi del R.D.L. 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella L. 29 giugno 1939, n. 976 non superi l’ammontare di cui alla legge, l’accertamento della reale destinazione del terreno ad attività agricola). Pertanto, la domanda di usucapione speciale ex art. 1159 bis cod. civ. non può essere avanzata per la prima volta in appello se nel giudizio di primo grado si è chiesto l’accertamento dell’usucapione; ventennale e, ovviamente, non è censurabile la sentenza della Corte di Appello che abbia rigettato la domanda di usucapione ventennale senza nulla disporre in merito ad una usucapione rurale ex art. 1159 cod. civ., trattandosi di domanda nuova e diversa da quella presente nel giudizio di primo grado.

2 – Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l’omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, rilevabile anche d’ufficio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 116 c.p.c., in ordine alla valutazione delle prove. Avrebbe errato la Corte territoriale, sempre a dire dei ricorrenti, per non aver dato rilievo all’esistenza in sito fin dai primi due o tre anno del 1970 di un reticolato di filo spinato, evidentemente rimosso in occasione dello scavo propedeutico alla costruzione del muro di cinta. Questa circostanza, specificano i ricorrenti, è stata evidenziata dal teste T.L.. Se avesse dato rilievo a questa circostanza, la Corte territoriale, avrebbe acclarato un possesso ventennale degli attuali ricorrenti in ordine alla striscia di terreno oggetto di controversia.

2.1. – Anche questo motivo non merita di essere accolto, non solo perchè con esso i ricorrenti chiedono un nuovo giudizio e una nuova valutazione di merito che non può essere chiesta e non può essere effettuata dal giudice di legittimità ma, anche, e/o, soprattutto, perchè la sentenza della Corte territoriale, ha sufficientemente specificato che l’intera deposizione testimoniale cui è riferibile l’ammissione della circostanza dell’esistenza di un reticolato al posto del muro, in contestazione, non era dotata di consistenza (cioè attendibile) perchè la deposizione di questo teste era in netto contrasto con quanto aveva dichiarato altro teste alle cui dipendenza il primo lavorava.

2.2. – E’ giusto il caso di ribadire quanto questa stessa Corte ha avuto modo di pronunciare in varie occasioni e, cioè: che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante, ovvero, ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (sent. 16499/2009).

In definitiva, il ricorso va rigettato. I ricorrenti, in ragione del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., vanno condannati al pagamento delle spese giudizio di cassazione che saranno liquidate secondo dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.