T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 311

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il gravame è stato proposto avverso il decreto indicato in epigrafe, con il quale è stata rigettata l’istanza di regolarizzazione del rapporto di lavoro del sig. H.B., presentata dal sig. B.B., ai sensi dell’art. 1ter, comma 13, lett. b), del d.l. n. 78/09, convertito nella legge 102/09;

Atteso che, con il suddetto gravame, il ricorrente deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, lamentando, in particolare, la carenza di motivazione, nonchè la mancata valutazione da parte dell’amministrazione delle ragioni a sostegno della segnalazione proveniente da un paese appartenente all’area Schengen e della pericolosità sociale dello straniero;

Rilevato che, come si evince dalla relazione della Questura di Como del 10 novembre 2010, versata in atti, sussiste nei confronti del ricorrente una segnalazione relativa a un provvedimento di inammissibilità nel territorio Schengen, inserita ai sensi dell’omonima convenzione presso il sistema informatico interforze dalle competenti autorità spagnole in data 26 marzo 2010 ed avente efficacia fino al 22 marzo 2011;

Ritenuto che, dall’esame della documentazione versata in atti, emerge l’infondatezza del gravame in considerazione della sussistenza della suddetta segnalazione Schengen;

Ritenuto, infatti, che il provvedimento impugnato sia stato emesso nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni normative ed in particolare dell’art. 1ter, comma 13, lett.b), del d.l. n. 78/09, convertito nella legge 102/09, nonché adeguatamente motivato con riferimento alle medesime disposizioni normative, sussistendo una condizione ostativa alla regolarizzazione del rapporto di lavoro in questione;

che, inoltre, l’amministrazione non ha alcun obbligo di consultare lo Stato che ha effettuato la segnalazione, la quale è per sé stessa ostativa alla regolarizzazione, senza alcuna necessità di indagare le ragioni per cui è stata effettuata (cfr. Tar Lombardia, sez. I, 10.12.2003, n. 5728) o di operare il giudizio sulla pericolosità sociale dello straniero;

che, in conclusione, il ricorso deve essere respinto;

che sussistono giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della controversia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Primo Referendario, Estensore

Ugo De Carlo, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza N. 156 28 aprile 2010 – 06 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 19 del 12-5-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 9, comma 1-bis,
del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi,
nonche’ proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, promosso dalla Regione Campania con
ricorso notificato il 3 ottobre 2009, depositato in cancelleria il 7
ottobre 2009 ed iscritto al n. 81 del registro ricorsi 2009.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella udienza pubblica del 13 aprile 2010 il Giudice
relatore Sabino Cassese;
Uditi l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Campania e
l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del
Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – La Regione Campania, con ricorso del 3 ottobre 2009,
depositato il 7 ottobre 2009 (reg. ric. n. 81 del 2009), ha impugnato
l’art. 9, comma 1-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
(Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini), convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per violazione
degli artt. 3, primo comma, anche sotto il profilo della
ragionevolezza, 24, primo comma, 97, primo comma, 117, terzo e quarto
comma, e 119 della Costituzione.
2. – La disposizione impugnata prevede che «le somme dovute da
una regione commissariata ai sensi dell’articolo 1, comma 174, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nei
confronti di un’amministrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono regolate mediante intervento del tesoriere con
delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del
codice civile, che si determina automaticamente al momento del
riconoscimento del debito da parte dell’amministrazione debitrice, da
effettuare entro trenta giorni dall’istanza dell’amministrazione
creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da
parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende
comunque riconosciuto nei termini di cui all’istanza».
3. – La Regione Campania afferma in via preliminare di non
ritenersi inclusa tra le Regioni destinatarie della norma impugnata.
La Regione, infatti, rileva di essere stata commissariata in base
alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2009,
concernente la «Nomina del Presidente pro tempore della Regione
Campania quale commissario ad acta per il risanamento del servizio
sanitario regionale, a norma dell’articolo 4 del decreto-legge 1º
ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equita’ sociale),
convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222», e
non, come previsto dalla norma censurata, in base all’art. 1, comma
174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2005). Cio’ nonostante, la Regione Campania si considera
legittimata, al pari di qualunque altra Regione, a proporre il
presente ricorso, in quanto potenziale destinataria della
disposizione impugnata.
3.1. – La Regione Campania sostiene, in primo luogo, che la norma
censurata produce l’effetto di spostare dall’amministrazione
regionale al tesoriere la competenza a disporre – oltre che ad
effettuare concretamente – il pagamento delle somme di cui la Regione
risulti debitrice nei confronti di altre pubbliche amministrazioni.
Tale disposizione lederebbe l’autonomia finanziaria regionale
assicurata dall’art. 119 Cost. e la potesta’ legislativa in materia
di organizzazione dei propri procedimenti garantita dall’art. 117,
quarto comma, Cost., ne’ potrebbe essere qualificata come principio
di coordinamento della finanza pubblica.
3.2. – Ad avviso della Regione, in secondo luogo, risulterebbero
violati il principio di ragionevolezza e quello di buon andamento
dell’amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.), perche’ la
disposizione impugnata «discrimina alcuni creditori rispetto ad
altri» e per «l’assenza di ragioni giustificatrici della norma e
l’evidenza del suo carattere controproducente». Tali violazioni si
rifletterebbero in ulteriori lesioni delle competenze regionali
costituzionalmente garantite, considerato che l’autonomia finanziaria
e l’autonomia organizzativa della Regione sono compresse senza
ragionevoli giustificazioni di efficienza amministrativa.
3.3. – La ricorrente, in terzo luogo, sostiene che la
disposizione, laddove prevede che il riconoscimento del debito da
parte della Regione commissariata debba effettuarsi entro trenta
giorni dall’istanza della amministrazione creditrice, non avrebbe la
natura di principio fondamentale, in quanto applicabile solo alle
Regioni commissariate e soltanto nei rapporti tra amministrazioni.
Esso, quindi, lederebbe, in modo irragionevole e discriminatorio,
l’autonomia organizzativa della Regione, nonche’ «la generale
autonomia di cui essa gode almeno al pari di tutti gli altri soggetti
dell’ordinamento, e che gode anch’essa di tutela costituzionale».
3.4. – La Regione, in quarto luogo, dubita della legittimita’
costituzionale del meccanismo di silenzio-assenso previsto dalla
norma censurata per il riconoscimento del debito da parte della
Regione commissariata, in quanto violerebbe primariamente «il diritto
della Regione di disciplinare "il significato delle proprie azioni e
determinazioni amministrative", garantito dall’art. 117, quarto
comma, Cost.». La norma, inoltre, lederebbe l’art. 3, primo comma,
Cost., comprimendo l’autonomia privata della Regione commissariata in
modo discriminatorio rispetto a tutte le altre Regioni e le altre
pubbliche amministrazioni. Risulterebbero manifestamente non
rispettati, ad avviso della Regione, anche i principi di autonomia
finanziaria di cui all’art. 119 Cost. e di buon andamento
dell’amministrazione di cui all’art. 97, primo comma, Cost., in
quanto l’amministrazione regionale sarebbe esposta al «rischio di una
enorme pluralita’ di richieste di pagamento da parte di enti locali o
di altri enti, alle quali essa dovrebbe far fronte distraendo i
propri uffici dal lavoro ordinario, per non incorrere nel
riconoscimento del debito». Il meccanismo di silenzio-assenso
previsto dalla norma impugnata violerebbe, inoltre, l’art. 24, primo
comma, Cost., precludendo alla Regione commissariata «di far valere
in un momento successivo l’infondatezza della pretesa creditoria». La
ricorrente sostiene, inoltre, di essere pienamente legittimata a
ricorrere avverso tutte queste violazioni, poiche’ di esse la Regione
sarebbe «vittima diretta».
3.5. – Secondo la Regione Campania, infine, la previsione che il
debito possa essere riconosciuto ove le contestazioni non siano
puntuali finirebbe «per attribuire a chi dovrebbe applicare la norma
– cioe’ alla stesso tesoriere – il giudizio sulla sufficienza e sulla
fondatezza delle contestazioni», con violazione del diritto della
Regione alla difesa giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.).
4. – Si e’ costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
sostenendo l’infondatezza del ricorso. Ad avviso della difesa dello
Stato, la norma impugnata si colloca nell’ambito di una serie di
disposizioni volte a garantire la tempestivita’ dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni, rispondendo cosi’ «alla primaria esigenza
del legislatore nazionale di dare attuazione alle disposizioni
comunitarie in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali». E’ al fine di assicurare il raggiungimento di tale
obiettivo che la norma prevede, per le Regioni sottoposte a
commissariamento, meccanismi piu’ stringenti per il riconoscimento e
la liquidazione dei crediti delle amministrazioni. Questi meccanismi,
«lungi dal comprimere l’autonomia organizzativa della Regione nella
gestione dei propri pagamenti, rispond[ono] ad esigenze di
coordinamento della finanza pubblica e a esigenze di tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni».
5. – Il 23 marzo 2010 la Regione Campania ha depositato memoria
illustrativa di replica a quanto sostenuto dal Presidente del
Consiglio dei ministri nel proprio atto di costituzione. La
ricorrente rileva, innanzitutto, che la norma impugnata risulta
estranea alle esigenze di attuazione del diritto comunitario in
materia di ritardi di pagamento di cui alla direttiva 2000/35/CE, in
quanto la disposizione «attiene solo ai rapporti tra amministrazioni,
cioe’ a debiti che raramente avranno il proprio titolo in transazioni
commerciali». La Regione ribadisce, poi, che la disposizione
impugnata neppure puo’ trovare la propria base costituzionale nella
competenza statale in materia di coordinamento della finanza
pubblica, poiche’ essa «ha carattere dettagliato, autoapplicativo e
non lascia alcun margine di scelta alle Regioni sugli strumenti con i
quali conseguire il (presunto) fine di coordinamento». Inoltre, la
norma non sarebbe diretta a limitare una spesa della Regione o delle
amministrazioni pubbliche in generale, bensi’ a «prevedere una
anomala procedura di spesa regionale, con il risultato illegittimo di
privare la Regione della capacita’ di gestire la propria spesa».
Infine, la ricorrente contesta l’invocazione della competenza statale
a determinare i livelli essenziali delle prestazioni.
6. – Il 23 marzo 2010 l’Avvocatura generale dello Stato ha
depositato memoria illustrativa, chiedendo che il ricorso venga
dichiarato inammissibile e, comunque, non fondato. Quanto alla
ammissibilita’, la difesa dello Stato rileva che la Regione, per
poter proporre la questione di costituzionalita’, «deve essere
titolare dell’interesse a ricorrere che abbia i requisiti di
concretezza, di attualita’ e di immediatezza e che, percio’, tale
interesse non possa essere solo potenziale o solo astrattamente
configurabile». Dalla non applicabilita’ della norma impugnata alla
Regione Campania – attualmente commissariata in base a procedura
diversa da quella indicata dalla disposizione – deriverebbe
«l’insussistenza ab origine della materia del contendere».
Con riguardo al merito, la difesa dello Stato ribadisce che la
norma censurata va ricondotta nell’ambito di una serie articolata di
disposizioni dirette a garantire la tempestivita’ dei pagamenti delle
amministrazioni pubbliche, «al fine di ridurre i possibili oneri a
carico delle imprese e sanare i debiti pregressi attraverso l’avvio
di un processo di liquidazione dei residui cumulati nel passato». La
disposizione impugnata, pertanto, oltre ad attuare le previsioni
comunitarie di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali del 29 giugno 2000, 2000/35/CE, rappresenta
un «principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica».
A tal fine, sostiene l’Avvocatura generale dello Stato, la norma
doveva necessariamente prevedere, per le Regioni commissariate,
«meccanismi piu’ incisivi» che, data la particolare situazione
finanziaria di tali enti, garantissero una tempestiva riscossione dei
crediti da parte delle altre amministrazioni, «anche allo scopo di
assicurare il regolare funzionamento dei servizi pubblici
essenziali». La norma sarebbe inoltre circoscritta entro confini,
anche temporalmente, delineati, vista la correlazione della
disposizione alla circostanza, e percio’ alla durata, del
commissariamento previsto per il risanamento del servizio sanitario.

Considerato in diritto

1. – La Regione Campania ha promosso, in relazione agli artt. 3,
primo comma, anche sotto il profilo della ragionevolezza, 24, primo
comma, 97, primo comma, 117, terzo e quarto comma, e 119 della
Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 9,
comma 1-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
anticrisi, nonche’ proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Ad avviso della Regione Campania, la norma impugnata violerebbe,
innanzitutto, l’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., in quanto
travalicherebbe le competenze dello Stato nello stabilire i principi
fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e
lederebbe la potesta’ legislativa esclusiva delle Regioni di
organizzare i propri procedimenti. La disposizione violerebbe anche
l’autonomia finanziaria regionale in materia sia di entrate che di
spesa garantita dall’art. 119 Cost. La norma, inoltre, sarebbe
contraria all’art. 3, primo comma, Cost., sia sotto il profilo della
ragionevolezza, per «l’assenza di ragioni giustificatrici […] e
l’evidenza del suo carattere controproducente», sia sotto il profilo
dell’uguaglianza, perche’ discriminerebbe le Regioni commissariate
rispetto alle altre Regioni e pubbliche amministrazioni nel
riconoscimento dei propri debiti verso altre amministrazioni. Sarebbe
leso, poi, l’art. 24, primo comma, Cost., in riferimento al diritto
delle Regioni commissariate a far valere in via giudiziaria
l’infondatezza della pretesa creditoria vantata nei loro confronti da
altre amministrazioni e in quanto la disposizione impugnata di fatto
attribuisce «a chi dovrebbe applicare la norma – cioe’ allo stesso
tesoriere – il giudizio sulla sufficienza e sulla fondatezza delle
contestazioni». Vi sarebbe, infine, una violazione dell’art. 97,
primo comma, Cost., poiche’ la norma minerebbe il buon andamento
delle Regioni commissariate.
2. – Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di
inammissibilita’ del ricorso per carenza di interesse sollevata
dall’Avvocatura generale dello Stato, ad avviso della quale la norma
censurata non si applicherebbe alla Regione Campania. La Regione,
infatti, e’ attualmente commissariata in base a una disposizione
(articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159 – Interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equita’
sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222) diversa da quella richiamata dalla norma impugnata (articolo
1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge finanziaria 2005»).
3. – L’eccezione non e’ fondata.
Come piu’ volte ribadito da questa Corte, «le questioni di
legittimita’ costituzionale delle leggi devono essere proposte, in
via principale, entro il termine di decadenza fissato dall’art. 127
Cost.; dal che discende che la lesione della sfera di competenza
lamentata dalla ricorrente presuppone la sola esistenza della legge
oggetto di censura, a prescindere dal fatto che essa abbia avuto
concreta attuazione, ed essendo sufficiente che essa sia, ancorche’
non immediatamente, applicabile» (sentenze n. 141 del 2010 e n. 133
del 2006). L’interesse della ricorrente, pertanto, sussiste
indipendentemente dal fatto che la norma impugnata abbia avuto o meno
applicazione nella Regione Campania. E cio’ a prescindere dalla
circostanza che le due previsioni legislative – quella di cui
all’art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, indicata dalla
disposizione censurata, e quella di cui all’art. 4 della legge n. 159
del 2007, in base al quale la Regione Campania e’ stata commissariata
nel luglio 2009 – non solo si sovrappongono, senza escludersi a
vicenda, ma costituiscono un corpo unico. Se cosi’ non fosse, non si
spiegherebbe perche’ la disposizione impugnata si sia limitata a
richiamare la legge n. 311 del 2004 e successive modificazioni, senza
riferirsi espressamente anche alla norma del 2007.
4. – Sono, invece, inammissibili le censure prospettate in merito
agli artt. 24, primo comma, e 97, primo comma, Cost., trattandosi di
parametri non invocabili nel giudizio di costituzionalita’ in via
principale promosso da una Regione perche’, nella fattispecie, le
violazioni lamentate non comportano una compromissione delle
attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, ne’ ridondano
sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni (ex multis,
sentenza n. 52 del 2010).
5. – Nel merito, la questione e’ fondata.
5.1. – La disposizione impugnata riguarda il pagamento di somme
da parte di pubbliche amministrazioni, vale a dire l’ultima delle
quattro fasi generalmente previste per la procedura di spesa
(impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento). La norma, pertanto,
deve essere inquadrata nell’ambito del bilancio e della contabilita’
delle Regioni, riconducibile alla materia «armonizzazione dei bilanci
pubblici e coordinamento della finanza pubblica», di competenza
concorrente tra Stato e Regioni ai sensi dell’art. 117, terzo comma,
Cost.
In tale settore, la legislazione statale di principio sulla
contabilita’ regionale e’ stata dettata con il decreto legislativo 28
marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in
materia di bilancio e di contabilita’ delle regioni, in attuazione
dell’articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208), che
agli artt. 18 e 19 regola gli impegni e il pagamento delle spese
pubbliche, limitandosi a stabilire che gli impegni e i pagamenti non
eccedano i rispettivi stanziamenti di bilancio. Le disposizioni
statali hanno trovato attuazione, nella Regione Campania, con la
legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della
Regione Campania articolo 34, comma 1, d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76).
In particolare, gli artt. 34 e seguenti di tale legge dettano
puntuali previsioni sulla liquidazione, sull’ordinazione e sul
pagamento delle spese da parte dell’amministrazione regionale, con
specifico riguardo alla verifica della esigibilita’ dei crediti e
alla successiva ordinazione delle spese impartita al tesoriere.
5.2. – Secondo la giurisprudenza di questa Corte, le norme
statali recanti principi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica possono «porre obiettivi di riequilibrio della medesima»,
non debbono prevedere «in modo esaustivo strumenti o modalita’ per il
perseguimento dei suddetti obiettivi» (sentenze n. 284 e n. 237 del
2009) e debbono lasciare alle Regioni «la possibilita’ di scegliere
in un ventaglio di strumenti concreti da utilizzare per raggiungere
quegli obiettivi» (sentenze n. 341 e n. 237 del 2009).
5.3. – La disposizione impugnata, invece, non detta principi, ma
prevede modalita’ di pagamento delle spese dettagliate sia sotto il
profilo organizzativo, sia sotto l’aspetto procedurale. Essa
trasforma il tesoriere in ordinatore del pagamento, modifica la
sequenza delle fasi del procedimento di spesa e inserisce in questa
un atto dell’amministrazione creditrice: regola, quindi, in modo
esaustivo l’intera procedura, determinando sia obiettivi, sia
strumenti, senza lasciare alcuna scelta alla Regione. Ne discende la
violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.
6. – Ne’ puo’ affermarsi, come sostenuto dalla Avvocatura
generale dello Stato, che la norma censurata sia rivolta ad attuare
la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno
2000, 2000/35/CE, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
La norma impugnata disciplina, infatti, rapporti tra Regioni
commissariate e amministrazioni pubbliche, mentre la direttiva
2000/35/CE riguarda le «transazioni commerciali», riferite a
contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni,
in cui almeno una delle due parti sia un soggetto privato.
Nel rendere piu’ celeri i pagamenti tra amministrazioni
pubbliche, la disposizione stessa, inoltre, sottrae alle Regioni
commissariate risorse finanziarie potenzialmente destinate a soggetti
privati, con esito opposto a quello indicato dalla direttiva
comunitaria e rendendo, quindi, la norma anche irragionevole.
La disposizione censurata, infine, prevedendo l’intervento
diretto del tesoriere, introduce un meccanismo non contemplato dalla
direttiva 2000/35/CE. Questa individua, quali strumenti diretti a
contrastare i casi di ritardo di pagamento, gli interessi e la
riserva di proprieta’.
7. – Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura dedotti
dalla ricorrente.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 9, comma
1-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
anticrisi, nonche’ proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Dichiara inammissibili le questioni di legittimita’
costituzionale dell’art. 9, comma 1-bis, del suddetto decreto-legge
n. 78 del 2009, promosse dalla Regione Campania, in riferimento agli
artt. 24, primo comma, e 97, primo comma, Cost., con il ricorso
indicato in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Cassese

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 maggio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 277 del 2005 REGIONE Ordinamento e organizzazione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 7 maggio 2004, depositato il successivo 17 maggio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato – in riferimento agli artt. 3, primo comma, 51, primo comma, e 97, commi primo e terzo, della Costituzione – l’art. 31 della legge della Regione Lazio 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004), oltre all’art. 6 della medesima legge, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione.

In base a tale norma, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale affida, con apposita convenzione, alla società Lazio Service s.p.a., costituita ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, i servizi di supporto alle proprie strutture di diretta collaborazione di cui al titolo II del regolamento di organizzazione del Consiglio stesso, approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3; la società garantisce a tali strutture un numero di unità di personale pari a quello dei collaboratori esterni all’amministrazione regionale ad esse destinati secondo il citato regolamento; in sede di prima applicazione della norma, la società assume il personale appena indicato con contratto a tempo indeterminato, con priorità per i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2003 presso le strutture in esame; questo personale è assunto con qualifica e trattamento pari a quello posseduto presso la Regione.

Secondo il ricorrente, l’“esternalizzazione” dei servizi di supporto alle strutture di diretta collaborazione del Consiglio regionale, come attuata dalla norma impugnata, lede i principi costituzionali del concorso pubblico, dell’eguaglianza tra i cittadini e del buon andamento delle amministrazioni pubbliche, e pertanto viola gli artt. 3, primo comma, 51, primo comma, e 97, commi primo e terzo, della Costituzione, <>.

In prossimità dell’udienza il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria illustrativa delle riferite argomentazioni.

La Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta, si è costituita concludendo per l’inammissibilità o comunque l’infondatezza del ricorso. L’inammissibilità è prospettata sotto il profilo dell’inidoneità dei parametri invocati, estranei al riparto di competenze. Nel merito, la Regione ritiene che la norma persegua legittimamente la finalità di stabilizzare il personale in questione, in conformità alla normativa statale diretta a favorire la stabilizzazione degli addetti a lavori socialmente utili. Del resto, rileva la Regione, il personale precario di cui si discute non è assunto dall’amministrazione regionale, soggetta alla regola del pubblico concorso, ma da una società di diritto privato.

Nella memoria depositata in prossimità dell’udienza, la Regione cita la giurisprudenza costituzionale sulle deroghe che il principio del concorso pubblico può subire in particolari casi; e riferisce che la Lazio Service s.p.a. è stata costituita nel giugno 2001, con capitale sociale rappresentato da 8000 azioni ordinarie nominative, di cui 4080 detenute dalla Sviluppo Lazio s.p.a. (Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo) e 3920 dalla Società Italia lavoro s.p.a., per la durata quinquennale prevista dall’art. 12, comma 3, della legge regionale n. 10 del 2001.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato – in riferimento agli artt. 3, primo comma, 51, primo comma, e 97, commi primo e terzo, della Costituzione – tra l’altro l’art. 31 della legge della Regione Lazio 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004), che disciplina l’affidamento alla società Lazio Service s.p.a. dei servizi di supporto alle strutture di diretta collaborazione del Consiglio regionale, previste dal titolo II del regolamento di organizzazione del Consiglio stesso, approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 3 del 29 gennaio 2003.

2. – L’eccezione di inammissibilità – sollevata dalla Regione sotto il profilo che i parametri invocati sono estranei al riparto di competenze – è infondata.

Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che, anche nell’assetto derivato dalla riforma del Titolo V della II parte della Costituzione, lo Stato può impugnare le leggi regionali in via principale deducendo come parametro qualsiasi norma costituzionale, pur se estranea al riparto delle competenze legislative (sentenze n. 274 del 2003 e n. 162 del 2004).

3. – Nel merito la questione è fondata.

4. – I servizi cui si riferisce la norma impugnata sono previsti dall’art. 37 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, relativo alle <>. Il primo comma di tale articolo stabilisce che il Presidente del Consiglio regionale, i componenti l’Ufficio di presidenza, nonché i gruppi consiliari si avvalgono per l’esercizio delle proprie funzioni, di strutture di diretta collaborazione con compiti di segreteria; il terzo comma estende tale previsione ai Presidenti delle commissioni consiliari permanenti e speciali ed al Presidente del Collegio dei revisori dei conti; il quarto comma demanda al regolamento di organizzazione del Consiglio di disciplinare, tra l’altro, il limite massimo del personale da assegnare alle strutture in esame, precisando che esso è scelto tra dipendenti regionali, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in aspettativa, fuori ruolo o comando, ed esterni all’amministrazione regionale assunti a tempo determinato con contratti di diritto privato.

A sua volta il ricordato regolamento di organizzazione definisce al titolo II gli organici di tali strutture, ed in particolare prevede all’art. 11 che i collaboratori esterni alla pubblica amministrazione sono assunti su richiesta nominativa del rispettivo organo politico, per una durata massima di 5 anni che non può comunque oltrepassare la data di scadenza della legislatura.

5. – La norma impugnata – come risulta dalla sua formulazione letterale – si ricollega all’art. 12 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, secondo cui la Regione (attraverso l’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio – Sviluppo Lazio s.p.a.) promuove la costituzione di una società di servizi ai sensi dell’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e di essa si avvale per “esternalizzare” lo svolgimento di attività di servizio effettuate al suo interno, anche impegnando lavoratori socialmente utili, all’uopo stipulando con la società una convenzione di durata quinquennale.

Inserendosi in questo quadro normativo e riprendendo in parte il modello dall’art. 12 della legge regionale n. 10 del 2001, la norma impugnata prevede (commi 1 e 2) la costituzione, ai sensi di tale articolo, di una singola società di servizi denominata Lazio Service s.p.a., alla quale l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale affida, con apposita convenzione, una specifica tipologia di servizi, quelli di supporto alle strutture di diretta collaborazione del Consiglio stesso.

In particolare, la norma prevede che dalla data di stipula della convenzione la società garantisce a tali strutture un numero di unità di personale pari a quello dei collaboratori esterni alla pubblica amministrazione ad esse assegnati in base al regolamento citato (comma 3); e, in sede di prima applicazione, assume con contratto a tempo indeterminato questo personale, con priorità per i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2003 presso le medesime strutture (comma 4), che sono assunti dalla società con qualifica e trattamento pari a quello posseduto presso la Regione (comma 7). La disciplina è completata dal comma 5, che modifica l’art. 37, comma 4, della ricordata legge regionale n. 6 del 2002, eliminando il riferimento agli <> dall’elenco delle categorie nell’ambito delle quali deve essere scelto il personale da assegnare alle strutture in esame.

Infine, il comma 6 dispone che agli oneri connessi alle attività oggetto della convenzione si provvede con gli stanziamenti del capitolo di bilancio del Consiglio regionale concernente le spese del personale, per un importo non superiore agli oneri già previsti per il personale esterno alla pubblica amministrazione.

6. – Il Presidente del Consiglio dei ministri censura nella norma impugnata non la decisione della Regione Lazio di “esternalizzare” lo svolgimento di attività di servizio effettuate al suo interno, ma quella di sottoporre a siffatto trattamento un particolare tipo di servizi e le concrete modalità con le quali l’operazione è realizzata.

Ai fini della verifica della fondatezza del ricorso rileva anzitutto che – essendo gli oneri connessi alle attività oggetto della convenzione a carico del bilancio del Consiglio regionale, sia pure entro il limite prima indicato – la manovra prevista dal censurato art. 31 non arreca alla Regione, sul piano economico, alcun particolare vantaggio.

Si impone poi la considerazione che i soggetti esterni alla pubblica amministrazione destinati ai servizi di supporto alle strutture in esame, di cui la norma impugnata prevede l’“esternalizzazione”, sono per definizione legati con rapporto fiduciario particolarmente intenso agli organi di indirizzo politico della Regione, come è eloquentemente comprovato dal ricordato art. 11 del regolamento di organizzazione del Consiglio, in base al quale tali collaboratori esterni sono assunti per una durata massima di 5 anni, che non può mai oltrepassare la scadenza della legislatura.

Pertanto, la norma impugnata comporta che dal 1° gennaio 2004 la fine della legislatura non determina più, come per il passato, la cessazione del rapporto di lavoro di diritto privato dei soggetti esterni addetti alle strutture di diretta collaborazione del Consiglio regionale, ormai divenuti dipendenti a tempo indeterminato della società Lazio Service s.p.a. E in conseguenza preclude agli organi di vertice dei Consigli regionali nelle legislature successive di potersi valere, per la durata del mandato, di collaboratori di loro fiducia, diversi dai dipendenti della società, se non accettando che il nuovo personale così assunto si aggiunga ad essi, con inevitabile aggravio del bilancio regionale, che già sostiene gli <>.

Siffatti rilievi valgono da soli a porre in luce come l’art. 31 della legge della Regione Lazio n. 2 del 2004 – a prescindere dall’intrinseca irragionevolezza del suo contenuto e dalla sua incidenza sull’ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato – introduca una modalità di organizzazione degli uffici di vertice del Consiglio regionale che ne pregiudica il buon andamento, in violazione del precetto di cui all’art. 97, primo comma, della Costituzione.

La norma impugnata deve pertanto essere dichiarata costituzionalmente illegittima, con assorbimento di ogni altro profilo di censura.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione sull’ulteriore questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Lazio 27 febbraio 2004, n. 2, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 31 della legge della Regione Lazio 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2005.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-02-2011, n. 2602 Cassa integrazione guadagni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 5-11-2004, il Giudice del lavoro del Tribunale di Torino accoglieva la domanda proposta da A.P., B. P., B.G., B.G., B.D. e M.O., nei confronti della s.p.a. F, alle cui dipendenze tutti lavoravano in qualità di impiegati presso gli "Enti Centrali" dello stabilimento Mirafiori, e, premessa l’illegittimità della loro collocazione in CIGS per il periodo 9-12-2002/8-12-2003, condannava la convenuta al pagamento in favore dei lavoratori delle differenze fra la normale retribuzione di fatto e quanto percepito a titolo di CIGS. La società proponeva appello avverso tale sentenza chiedendone la riforma con il rigetto delle avverse domande.

Gli appellati si costituivano e resistevano al gravame.

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza depositata il 30-5-2006, respingeva l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese.

In sintesi la Corte territoriale affermava che non poteva ritenersi che il D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2, comma 5, avesse abrogato il disposto della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, che prevedeva l’obbligo di esplicitazione, nella comunicazione di apertura della procedura, dei "criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere,nonchè le modalità della rotazione": che la comunicazione inviata dall’azienda alle rsu in data 31-10-2002 risultava del tutto generica quanto ai criteri adottati per la scelta dei lavoratori da collocare in cigs e che, peraltro, nemmeno successivamente la stessa aveva compiutamente specificato i criteri di scelta seguiti; che del tutto strumentale risultava il tentativo di attribuire al verbale di riunione del Ministero del lavoro del 5- 12-2002, una qualche capacità certificatrice o addirittura sanante di vizi procedurali nemmeno attribuibili alla p.a., ma al datore di lavoro, che con l’inosservanza degli obblighi di comunicazione è andato a ledere diritti soggettivi pieni dei lavoratori; che irrilevante risultava l’accordo del 18-3-2003, dal momento che il vizio di legittimità della procedura non poteva ritenersi suscettibile di successiva sanatoria.

Per la cassazione di tale sentenza la F s.p.a.

(nuova denominazione della F s.p.a.) ha proposto ricorso con sette motivi, corredati dai quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c., che va applicato nella fattispecie ratione temporis.

1 lavoratori hanno resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale condizionato con un unico motivo.

La società, dal canto suo, ha resistito con controricorso al ricorso incidentale dei lavoratori.

Sia la società che i lavoratori hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ex art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 59 del 1997, art. 20, in relazione alla L. n. 223 del 1991, art. 1 ed al D.P.R. n. 218 del 2000, nonchè dell’art. 15 preleggi (art. 360 c.p.c., n. 3).

Osserva in particolare la società, muovendo dal rilievo che l’intervento legislativo attuato mediante la L. n. 59 del 1997, art. 20, costituisce espressione della scelta operata dal legislatore di procedere alla c.d. delegificazione delle materie sulle quali non esiste riserva di disciplina legale, che non può dubitarsi che oggetto dell’intervento regolamentare e del conseguente effetto di delegificazione mediante abrogazione della preesistente disciplina legale sia il procedimento per la concessione della c.i.g.s.. Di talchè, costituendo la comunicazione di avvio della procedura, nonchè l’esame congiunto, disciplinati dal combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5 e L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 ed art. 8, momenti della serie coordinata e collegata di fasi, atti ed adempimenti prodromici alla emanazione del provvedimento finale di concessione della c.i.g.s., doveva consequenzialmente ritenersi che le nuove disposizioni introdotte dal D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2, che hanno regolamentato tanto la comunicazione di avvio che la fase di esame congiunto, avessero direttamente inciso, abrogandolo, sul complessivo sistema procedimentale delineato dalla L. n. 164 del 1975 e dal successivo provvedimento normativo del 1991.

Con il secondo motivo la società lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 1 ed ancora del D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2, in relazione alla nozione di ragioni ostative alla rotazione (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè insufficiente, contraddittoria e/o omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. In particolare rileva la società ricorrente che erroneamente la Corte territoriale ha omesso di considerare che il tema della rotazione era stato affrontato nella sede normativamente corretta, ossia nell’ambito dell’esame congiunto di cui al D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2, comma 5, tant’è che, a seguito degli incontri intervenuti con le organizzazioni sindacali e con la parte pubblica, l’azienda aveva riconsiderato la propria iniziale indisponibilità, alla rotazione, e pertanto non poteva dubitarsi che la procedura fosse stata correttamente eseguita. Osserva, altresì, che erroneamente la Corte d’Appello, nell’escludere che tale questione avesse formato oggetto di esame congiunto, non aveva compiuto alcuna indagine istruttoria, sebbene sollecitata dalla difesa, volta a dimostrare il contenuto del confronto e l’esplicitazione dei temi attinenti non solo ai criteri di scelta, ma anche all’impossibilità di procedere alla rotazione; e ciò anche alla luce del valore probatorio da attribuire al verbale del 5-12-2002 che sanciva la regolarità del confronto stesso.

Con il terzo motivo la società lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. ed ancora del D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2, in relazione al verbale del Ministero del Lavoro del 5- 12-2002 (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè insufficiente, contraddittoria e/o omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione al detto verbale.

In particolare la società rileva che erroneamente la Corte territoriale ha omesso di considerare il valore probatorio da attribuire al verbale del 5-12-2002 con il quale il Ministero del Lavoro aveva certificato la regolarità della procedura svoltasi, essendosi limitata a considerare tale atto tamquam non esset, trascurando del tutto di considerare che il giudice ordinario poteva sindacare il detto atto amministrativo, che si doveva presumere legalmente adottato, esclusivamente ad iniziativa del lavoratore e solo ove fosse configurabile il vizio dell’eccesso di potere.

Con il quarto motivo la società lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7 e della L. n. 164 del 1975, art. 5, comma 4, 5 e 6, del D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2, in relazione al contenuto della lettera di apertura della procedura.

In particolare la ricorrente principale rileva che, pur qualora si ritenesse applicabile la procedura di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, non si sarebbe potuto dubitare della esaustività del contenuto delle comunicazioni di avvio della procedura di c.i.g.s., basandosi la diversa conclusione cui era pervenuta la Corte territoriale su una "rigoristica e fuorviante" lettura della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, e della L. n. 164 del 1975, art. 5, comma 4, 5 e 6. Ciò in quanto la comunicazione aziendale del 31-10- 2002 non si limitava alla individuazione del solo criterio di scelta dei lavoratori da collocare in cassa integrazione fondato sulle "esigenze tecniche, organizzative e produttive", ma conteneva una sequenza di indicatori – quali l’individuazione delle unità organizzative interessate dalle sospensioni, la specificazione delle singole attività o produzioni coinvolte, la suddivisione numerica tra quadri, impiegati, intermedi ed operai, la determinazione degli elementi in cui trovavano concretizzazione le dedotte esigenze tecnico, produttive ed organizzative, la rilevanza delle esigenze funzionali e professionali – dai quali era agevole desumere come i criteri indicati fossero dotati di sufficiente chiarezza e specificità, sia pure come linee guida dell’operazione selettiva, con il conseguente pieno rispetto dell’obbligo informativo dell’azienda, obbligo che nella fase iniziale non poteva essere troppo "stringente"’ e la cui "concretezza" doveva vagliarsi solo nel momento del confronto sindacale.

Con il quinto e con il sesto motivo la società lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367, 1375 e 2697 c.c., in relazione agli accordi sindacali 18-3-2003 e 22-7-2003, violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 8, e succ. mod., e insufficiente, contraddittoria e/o omessa motivazione, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 1362 c.c., comma 2, in relazione alla regolare stipulazione dei detti accordi e vizio di motivazione sul punto.

In particolare la società rileva che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso l’efficacia sanante degli accordi citati, anche sulla base di una pretesa invalidità degli stessi, facendo propria una visione formalistica intesa a privilegiare la omessa formale convocazione delle r.s.u., piuttosto che la effettiva volontà della maggioranza delle r.s.u. medesime, in ossequio ai principi di buona fede e correttezza nonchè della libertà delle forme e del legittimo affidamento, considerato anche il comportamento successivo delle parti.

Con il settimo motivo la società, infine, lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, L. n. 164 del 1975, art. 5, commi 4, 5 e 6, art. 2697 c.c. e D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2, nonchè vizio di motivazione, in relazione alla posizione soggettiva del lavoratore collocato in c.i.g.s..

Al riguardo la società rileva che la impugnata sentenza si è limitata ad una astratta valutazione della legittimità della procedura, senza valutare la specifica posizione soggettiva della parte intimata, nonostante che fossero stati adottati criteri di selezione, per quanto non particolarmente dettagliati, del tutto oggettivi e che imponevano, pertanto, al giudice di svolgere l’attività istruttoria necessaria a verificare la conformità dei criteri individuali alla funzione dell’istituto.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, da canto loro, i controricorrenti deducono violazione del D.P.R. n. 218, art. 2, assumendo che incongruamente la Corte di merito ha ritenuto che non sussistesse, nell’ambito dell’esame congiunto, un obbligo di formalizzare per iscritto il programma che l’impresa intendeva attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati, dei criteri di scelta e delle modalità di rotazione, quanto meno sotto forma di verbalizzazione da parte dei pubblici funzionari presenti all’incontro. Infatti, proprio perchè la norma specifica quale oggetto dell’esame i criteri di scelta e te modalità della rotazione (o comunque le eventuali ragioni ostative), era di necessità ritenere che la prova che i criteri di scelta avessero o meno formato oggetto di confronto non poteva che rinvenirsi nei relativi atti documentativi.

Ciò posto, preliminarmente va rigettata la richiesta, da ultimo avanzala dai controricorrenti con la memoria ex art. 378 c.p.c., di dichiarare inammissibile il ricorso principale per l’intervenuta definizione del procedimento di repressione della condotta antisindacale, promosso dalle oo.ss. nei confronti della FIAT, per violazione degli oneri di informazione strumentali all’applicazione della c.i.g.s..

La difesa dei controricorrenti ha richiamato le sentenze di questa Corte n. 13240 del 9-6-2009 e n. 15393 dell’1-7-2009 che hanno rigettato il ricorso proposto dalla FIAT per la cassazione della sentenza di appello che aveva ritenuto sussistente il comportamento antisindacale e dichiarato l’illegittimità dei provvedimenti di sospensione adottati a seguito della procedura avviata con la comunicazione del 31-10-2002.

Da queste sentenze deriverebbero le seguenti conseguenze giuridiche:

a) il comportamento antisindacale da luogo ad un comportamento plurioffensivo e la rimozione dei suoi effetti comporta l’adozione di provvedimenti direttamente incidenti sui rapporti di lavoro dei singoli lavoratori;

b) l’obbligo di comunicazione previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, è configurabile come una particolare fattispecie di obbligazione solidale attiva e/o indivisibile, di modo che le pronunce in questione, intervenute tra FIAT e le oo.ss., possono essere fatte valere ai sensi dell’art. 1306 c.c., da tutti gli altri creditori (in questo caso i lavoratori) contro il debitore;

c) ai sensi dell’art. 2909 c.c., sul presupposto che l’espressione che "il giudicato fa stato fra le parti" possa essere letta nel senso che "il giudicato fa stato nei confronti delle parti", gli effetti delle sentenze potrebbero estendersi nei confronti della parte controricorrente.

Rileva, nondimeno, il Collegio che – ferma restando la conoscibilità dei precedenti di questa Corte – con la memoria ex art. 378 c.p.c. possono essere solo illustrate questioni già trattate nel ricorso e nel controricorso e non possono essere dedotte questioni di diritto nuove, seppure sotto la forma dell’eccezione di inammissibilità del ricorso. Conseguentemente, le questioni sub a) e b), del tutto estranee al presente giudizio di legittimità, non possono essere prese in considerazione.

Con la questione sub e) si deduce, invece, nella sostanza l’esistenza del giudicato esterno di cui si chiede l’affermazione anche tra le parti. Il giudicato è, tuttavia, insussistente in quanto le pronunce invocate non possono spiegare la stessa autorità in un diverso giudizio, dato che il giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione e presuppone – a differenza di quanto qui riscontrabile – che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, oltre che di petitum e di causa petendi (giurisprudenza consolidata, v. per tutte Cass. 27-1-2006 n. 1760).

Così respinta la richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, l’esame del primo e del secondo motivo del ricorso stesso, da trattare in un unico contesto per la loro consequenzialità, richiede – per quanto occorre – una breve premessa di ricostruzione legislativa.

Sul piano normativo, deve rammentarsi che la L. n. 223 del 1991 – che ha introdotto una riforma organica dell’istituto della c.i.g.s., ricollegandone la fruizione a particolari requisiti soggettivi dell’impresa e all’esistenza di una stato di crisi aziendale, nonchè alla predisposizione da parte dell’imprenditore di precisi programmi, limitati nel tempo – prevede che dopo l’accertamento dello stato di crisi e l’approvazione dei programmi di superamento della stessa e per tutta la loro durata, all’esito di una articolata procedura, il Ministero del Lavoro con proprio decreto conceda il trattamento straordinario di integrazione salariale (art. 1 e 2).

Il datore di lavoro deve individuare i lavoratori da collocare in c.i.g.s. adottando meccanismi di rotazione tra i dipendenti che svolgono le stesse mansioni e sono occupati nell’unità produttiva interessata. I "criteri di individuazione dei lavoratori" e le "modalità della rotazione" sono oggetto di consultazione sindacale, in forza del dettato normativo, che impone la loro comunicazione alle oo.ss. e l’esame congiunto di cui alla L. n. 164 del 1975, art. 5.

Qualora il datore, per ragioni di carattere tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza non intenda attuare meccanismi di rotazione dovrà indicarne i motivi nel programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale (L. n. 223, art. 1, comma 7 e 8).

Il Ministro del Lavoro, pur approvando il programma e concedendo la cassa integrazione, può ritenere non giustificata la non adozione della rotazione e promuovere un incontro tra le parti sul punto. Ove non si pervenga ad un accordo entro tre mesi dalla data di concessione del trattamento di integrazione il Ministro stesso stabilisce l’adozione di meccanismi di rotazione sulla base delle proposte formulate dalle parti (comma 8, secondo periodo).

Su tale assetto normativo è intervenuto il D.P.R. n. 218 del 2000, emanato a seguito della delega conferita dalla L. di semplificazione amministrativa n. 59 del 1997, art. 20, che ha inserito il procedimento per la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria regolato dalla L. n. 223 del 1991, tra quelli sottoposti a delegificazione mediante regolamento emesso ai sensi della L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2 (art. 20, comma 8, in relazione al n. 90 dell’allegato 1 alla legge citata).

Il D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2, regolamenta l’esame congiunto della situazione aziendale e testualmente prevede che:

"1. L’imprenditore che intende richiedere l’intervento straordinario di integrazione salariale, direttamente o tramite l associazione imprenditoriale cui aderisca o conferisca mandalo, ne da tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative operanti nella provincia.

2. Entro tre giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 è presentata, dall’imprenditore o dagli organismi rappresentativi dei lavoratori di cui al medesimo comma, domanda di esame congiunto della situazione aziendale.

3. La richiesta di esame congiunto è presentata:

a) al competente ufficio individuato dalla regione nel cui territorio sono ubicate le unità aziendali interessate dall’intervento straordinario di integrazione salariale, qualora l’intervento riguardi unità aziendali ubicate in una sola regione:

b) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione generale dei rapporti di lavoro, qualora l "intervento riguardi unità aziendali ubicate in più regioni. In tal caso, l’ufficio richiede, comunque, il parere delle regioni interessate.

4. Agli incontri per l’esame congiunto della situazione aziendale in sede regionale partecipano anche funzionari della direzione provinciale del lavoro o della direzione regionale del lavoro, a seconda che l "intervento di integrazione salariale straordinaria riguardi unità produttive ubicate in una sola provincia o in più province della medesima regione.

5. Costituisce oggetto dell’esame congiunto il programma che l’impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessali alla sospensione, nonchè delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione. L’impresa è tenuta ad indicare le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.

6. L’intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i venticinque giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a dieci per le aziende fino a cinquanta dipendenti".

Dalla sovrapposizione di fonti normative si origina il problema del coordinamento della disciplina della fase di avvio della procedura di ammissione alla c.i.g.s.. oggetto principale del ricorso in esame.

I rapporti tra le due fonti sono stati definiti dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che la disciplina del D.P.R. n. 218 non abroga la L. n. 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli oneri di comunicazione fissati dall’art. 1 di quest’ultimo testo. Il D.P.R. n. 218 non incide, infatti, sulle prescrizioni del combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5 e L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7 – riguardanti l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare l’avvio della procedura per l’integrazione salariale alle organizzazioni sindacali, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonchè le modalità di rotazione – atteso che la disciplina da esso prevista attiene unicamente alla fase propriamente amministrativa del procedimento di concessione della integrazione salariale (cfr. Cass. 28-11-2008 n. 28464).

Gli argomenti addotti a sostegno di questa impostazione, secondo cui il D.P.R. n. 218, persegue lo scopo di semplificare il procedimento amministrativo che consente l’autorizzazione della c.i.g.s., ma non di alterare il complesso di garanzie assicurato dalla L. n. 223 del 1991 a tutela dei singoli lavoratori e delle organizzazioni sindacali, sono di ordine sistematico e di ordine testuale.

Sul piano sistematico, deve osservarsi che mentre gli organi pubblici (CIPI, Ministero del lavoro) partecipano all’accertamento della crisi ed emanano i conseguenti provvedimenti amministrativi, spetta ai soggetti privati (datori di lavoro e organizzazioni sindacali) gestire la crisi aziendale, secondo la disciplina della L. n. 223 del 1991, che svolge una funzione garantistica tanto delle posizioni di diritto soggettivo riconosciute ai lavoratori quanto delle prerogative istituzionali delle organizzazioni sindacali. Esiste, dunque, una chiara distinzione tra procedimento amministrativo volto all’emissione del provvedimento concessorio e la gestione della cassa integrazione ad opera di soggetti che agiscono in regime privatistico, di cui costituisce significativo momento la comunicazione dei criteri di scelta e l’individuazione delle modalità di applicazione dei relativi criteri.

A riprova viene menzionata la giurisprudenza di legittimità in materia di integrazione salariale, per la quale le posizioni di diritto soggettivo dei privati nascenti dal provvedimento di ammissione dell’impresa alla cassa integrazione degradano ad interesse legittimo ove intervengano atti amministrativi di annullamento o di revoca de provvedimento (Cass. S.U. 11-1-2007 n. 310: Cass. 27-1-2006 n. 1732), mentre all’interesse legittimo si sostituisce, per effetto del provvedimento di ammissione, la piena posizione di diritto nel rapporto tra l’imprenditore (o i lavoratori) e l’INPS (Cass. S.U. 10-8-2005 n. 16780).

Quanto ai riferimento di carattere testuale, si rileva, poi, che nel D.P.R. n. 218 la semplificazione è riferita a singoli momenti del procedimento amministrativo, quali gli atti iniziali ("la domanda di intervento straordinario", art. 3), gli accertamenti ispettivi (art. 4), i termini di conclusione del procedimento (art. 8), la validità ed efficacia del provvedimento (art. 9). e mai al complesso delle garanzie apprestato dalla L. n. 223. Inoltre, si rimarca che tra le disposizioni esplicitamente abrogate dal D.P.R. n. 218, art. 13, non è inclusa alcuna disposizione della L. n. 223.

In conclusione, dunque, deve ribadirsi, con la già richiamata sentenza n. 28464 del 2008. che per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione la L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, prescrive che il datore di lavoro comunichi alle organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, in base a quanto previsto dalla L. n. 164 del 1975. Tale disposizione tutela, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle organizzazioni sindacali, e ciò anche dopo l’entrata in vigore della disciplina del D.P.R. n. 218 del 2000, atteso che tale disciplina non incide con effetto abrogativo o modificativo sulle suddette disposizioni, ma è volta unicamente a diversamente regolamentare il procedimento amministrativo, di rilevanza pubblica, di concessione dell’integrazione salariale.

Ad analoga conclusione questa Corte è pervenuta per quel che riguarda gli obblighi di rilevanza collettiva del datore di lavoro (L. n. 223, art. 1, comma 7-8), precisando, altresì, che la normativa regolamentare non ha spostato l’informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione del datore di lavoro di avvio della procedura a quello, immediatamente successivo, dell’esame congiunto, in quanto, altrimenti, il contenuto della norma del D.P.R. n. 218, art. 2, sarebbe estraneo all’esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l’alleggerimento degli oneri del datore di lavoro con la compressione dei diritti di informazione spettanti al sindacato, dando luogo ad un sistema di consultazione sindacale palesemente inadeguato (v. Cass. 9-6-2009 n. 13240 e Cass. 1-7-2009 n. 15393, entrambe emanate a conclusione del procedimento per condotta antisindacale promosso dalle oo.ss. nei confronti di FIAT con riferimento alla procedura di c.i.g.s. in esame).

Sulla base di queste considerazioni può ritenersi corretto l’assunto del giudice di merito secondo cui – pur dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 218 del 2000 – la comunicazione che il datore di lavoro è tenuto a dare, ai sensi della L. n. 164 del 1975, art. 5, alle rappresentanze sindacali aziendali deve contenere l’indicazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione, i quali solo successivamente dovranno costituire oggetto del prescritto esame congiunto.

Il primo ed il secondo motivo vanno pertanto, respinti.

A seguito di tale rigetto consegue l’assorbimento del terzo motivo con il quale si contesta la mancata assegnazione di valore asseverativo della regolarità della procedura al verbale del Ministero del lavoro del 5-12-2002, essendo evidente che, ritenendosi che i criteri di individuazione e le modalità della rotazione debbano essere predeterminati (e cioè indicati ab initio) nella comunicazione di avvio della procedura, è superfluo scrutinare l’asserito valore asseverativo di un documento che dovrebbe certificare che quell’indicazione si sarebbe perfezionata, invece, solo in un momento successivo, e cioè in sede di esame congiunto.

Infondato è anche il quarto motivo, formulato a contestazione della ritenuta insufficienza dei criteri di scelta fissati nella comunicazione del 31-10-2002 di avvio della procedura.

La giurisprudenza di questa Corte ha precisato, infatti, che, nonostante la L. n. 223, art. 1, comma 7, preveda che oggetto della comunicazione v debbano essere "i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere …", tali criteri debbono essere connotati dal requisito della specificità, ovvero, dalla "idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri"’, precisandosi che l’aggettivazione "non individua una specie nell’ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta" (v. Cass. 1-7- 2009 n. 15393, che richiama Cass. 23-4-2004 n. 7720 e fa chiaro riferimento a Cass. S.U. n. 302 del 2000).

Tale specificità non è stata riscontrata dalla Corte di merito, la quale ha ravvisato nella comunicazione una mera clausola di stile, dalla quale non poteva evincersi il percorso aziendale che aveva portato all’individuazione dei singoli lavoratori da sospendere.

Trattasi di valutazione di merito che. in quanto congruamente motivata, non è suscettibile di censura in sede di legittimità.

Parimenti non meritano accoglimento il quinto e il sesto motivo, con i quali la società sostiene che raccordo del 18-3-2003 (con il successivo del 22-7-2003 che ne ha ribadito il contenuto) in sostanza avrebbe sanato ogni eventuale vizio della procedura, all’uopo richiamando nella memoria alcune pronunce di questa Corte (v. fra le altre Cass. 2-8-2004 n. 14721, Cass. 21-8-2003 n. 12307).

In proposito va precisato che queste decisioni hanno quale presupposto fattuale che l’accordo sia di per sè risolutivo, nel senso che il suo contenuto sia esaustivo delle esigenze conoscitive e di esternazione imposte dal combinato disposto della L. n. 164, art. 5 e L. n. 223, art. 1, commi 7-8, dato che, in tal caso, costituirebbe solo un inutile formalismo imporre al datore di lavoro di comunicare alle oo.ss quei criteri di selezione che proprio con esse ha elaborato (cfr. in particolare Cass. 3-5-2004 n. 8353).

All’applicazione di questa giurisprudenza nel caso di specie, tuttavia. ostano considerazioni sia fattuali che logiche.

Sotto il primo aspetto, deve rilevarsi che l’accordo del 18-3-2003 – intervenuto a procedura già iniziata e quando molte centinaia di lavoratori erano già stati posti in cassa integrazione – si è limitato a formulare un generale sistema di rotazione a partire dall’aprile 2003, senza peraltro indicare il procedimento di individuazione dei soggetti interessati, il che di per sè esclude quel carattere esaustivo sopra rilevato.

Inoltre, per il fatto di essere intervenute a procedura già inoltrata, le modalità concordate in sede di accordo non potevano soddisfare l’esigenza cui la preventiva comunicazione è preposta, e cioè quella di consentire (non solo alle oo.ss. di confrontarsi sul punto, ma anche) ai lavoratori coinvolti nella procedura – tanto prima che dopo il raggiungimento dell’accordo – di verificare se l’utilizzo della cassa integrazione da parte de datore di lavoro fosse coerente col programma di superamento della crisi adottato e, quindi, di tutelare la loro posizione individuale, sottoponendo a controllo il potere del datore di collocarli in cassa integrazione (v. anche Cass. 10-5-2010 n. 11254).

Con il che deve conclusivamente ritenersi che la Corte di merito si è attenuta ad una lettura della norma basata sul principio consolidato (dopo l’intervento delle S.U., con la sentenza n. 302 dell’11-5-2000) secondo cui. in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro ometta di comunicare alle oo.ss., ai fini dell’esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente anche diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi e che tale illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata.

Restando assorbita ogni ulteriore censura, infine va rigettato anche il settimo motivo, con cui si sostiene in sostanza che il giudice di appello, anche in presenza di violazioni procedurali di carattere formale, avrebbe dovuto pur sempre valutare nel merito se la scelta di collocare in c.i.g.s. i lavoratori in causa fosse coerente con i criteri indicati nella comunicazione iniziale, se non altro perchè l’accertata inidoneità dei criteri indicati rende superflua ogni indagine in tal senso.

Il ricorso principale va pertanto rigettato e tale rigetto comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e debbono essere distratte in favore del difensore che ha sottoscritto il controricorso dichiarandosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale, condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese, che liquida in Euro 33,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari, oltre accessori con distrazione in favore dell’avv.

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