T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5093 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;

Considerato, in fatto, che il ricorrente impugna il verbale di accertamento del 20 dicembre 2010 e l’ordinanza n. 2 del 25 febbraio 2011 con cui il Comune di Borgorose, ai sensi dell’art. 31 d.p.r. n. 380/01, ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate;

Considerato, in diritto, che il ricorso è fondato e merita accoglimento;

Ritenuta, in particolare, fondata la censura con cui è stato dedotto il difetto di motivazione e la violazione degli artt. 31 e 32 d.p.r. n. 380/01 in quanto le difformità contestate non costituirebbero variazioni essenziali e, comunque, mancherebbe alcuna motivazione sul punto;

Considerato, infatti, che le opere contestate come difformi rispetto al permesso di costruire n. 18 del 29/06/04, per la loro natura ed entità (trattasi di ampliamento non ingente del locale interrato, del locale idrico, della scala e della realizzazione di un marciapiede di mt. 1,60 x 1,30), non sono univocamente riconducibili nell’ambito delle variazioni essenziali previste dall’art. 32 d.p.r. n. 380/01, le sole che giustificano l’applicazione dell’art. 31 del medesimo testo normativo, richiamato nel provvedimento impugnato;

Considerato, altresì, che sul punto la gravata ordinanza di demolizione non contiene una specifica motivazione come, invece, sarebbe stato necessario;

Considerato che la fondatezza della censura in esame induce il Tribunale a ritenere, allo stato, immotivata ed incongrua l’applicazione della sanzione demolitoria ex art. 31 d.p.r. n. 380/01 applicata con il provvedimento impugnato;

Considerato che la fondatezza del motivo in questione comporta l’accoglimento del ricorso (previa declaratoria di assorbimento delle ulteriori doglianze) e l’annullamento della gravata ordinanza di demolizione (unico fra gli atti impugnati lesivo per l’interesse posto dal ricorrente a fondamento della domanda caducatoria) con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione, sulla base delle indicazioni provenienti dalla presente sentenza, riterrà di emettere nell’ambito dei poteri di vigilanza urbanistica ed edilizia ad essa riconosciuti dalla normativa vigente;

Considerato che il Comune di Borgorose, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la gravata ordinanza di demolizione facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;

2) condanna il Comune di Borgorose a pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato in complessivi euro millecinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-03-2011) 21-06-2011, n. 24785

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Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Piedimonte Matese, del 15.07.2005, di condanna di F.A., per il reato di truffa aggravata in concorso, alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 400,00 di multa, ricorre la difesa dell’imputato, chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivi: a) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all’art. 525 c.p.p., comma 2 e art. 511 c.p.p., comma 2 perchè all’udienza del 15.07.2005 era stata disposta la rinnovazione del dibattimento ,avanti diverso giudice ed erano stati acquisiti e letti, nonostante l’opposizione della difesa, i verbali delle dichiarazioni dei testi già escussi. b) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all’art. 640 c.p., art. 61 c.p., n. 7, artt. 62 bis e 165 c.p. nei fatti contestati non è ravvisarle l’intento truffaldino, ossia gli artifici e raggiri tesi a carpire la buona fede del contraente, anch’egli operatore commerciale nel settore delle autovetture usate.

Il F. ha venduto le auto ignaro che chi le aveva vendute a lui non aveva intenzione di regolarizzare i diversi passaggi di proprietà.Inoltre non può dirsi giustificata l’aggravante del danno rilevante perchè, avendo il F. fatto conseguire la proprietà della maggior parte delle autovetture indicate nel capo di imputazione, il danno si riduce a soli dieci milioni. La motivazione con la quale vengono negate le attenuanti generiche è assai stringata e non tiene conto degli altri parametri indicati dall’art. 133 c.p.. E’ stata,infine, subordinata la concessione della pena sospesa al pagamento della somma, a titolo di provvisionale, di Euro 54.874, 72; tale somma appare spropositata rispetto al complessivo danno patrimoniale. c) la violazione dell’art. 606, lett. e) perchè la motivazione è mancante o solo apparente in relazione agli specifici motivi di appello, che non sono stati valutati e sono stati liquidati con una motivazione di stile, richiamandosi alla motivazione del giudice di prime cure.

Motivi della decisione

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2.1 La Corte di merito, rispondendo ad analogo e poi reiterato motivo, aveva già chiarito che la giurisprudenza di legittimità ritiene, da tempo e con uniformità di decisione, che nel caso di rinnovazione del dibattimento, per mutamento della composizione del collegio, la mancanza di un’iniziativa di parte che rappresenti il dissenso, o la non perfetta condivisione o anche l’opportunità di una rivisitazione della precedente fase (e dunque il tacito, implicito consenso delle parti medesime) equivale a consenso espresso all’utilizzazione degli atti in precedenza espletati. (Cass. sez. 2 n. 34723/2008).

In altri termini per inibire l’utilizzo degli atti assunti dal precedente giudice occorre l’espressa opposizione alla lettura degli atti del fascicolo dibattimentale precedentemente assunti ovvero che sia stata esplicitamente richiesta la rinnovazione del l’istruttoria dibattimentale (Cass. sez. 5 n. 35975 del 2008),, così come già a suo tempo chiarito dalla sentenza delle SS.UU n. 2/1999. Tale esplicita volontà non è stata manifestata all’udienza del 15.7.2005. Il secondo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, perchè propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.

Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4 sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5 sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2 sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). Il ricorrente si limita a censurare i vari aspetti della sentenza sotto il profilo dell’opportunità delle decisioni prese, così riguardo alla configurabilità dell’aggravante del danno rilevante; alla negazione delle attenuanti generiche alla entità della provvisionale: il giudizio di legittimità, però, non investe le valutazioni di opportunità, che sempre attengono al merito della decisione ma è riservato alle questioni di pura legittimità ,che non sono presenti nel ricorso in esame. Anche il terzo motivo segue la sorte dei primi due.

Il ricorrente lamenta che il giudice dell’appello ha adottato la metodica della motivazione per relationem il che avrebbe reso meramente apparente la decisione perchè non sarebbero stati esaminati alcuni motivi proposti con l’appello. Il ricorrente, tuttavia, omette di indicare quali specifici motivi non sono stati esaminati dal giudice dell’appello. Il motivo di ricorso, pertanto, si appalesa assolutamente generico e tale da non consentire a questa Corte di valutare compiutamente la doglianza prospettata, tenuto conto che la motivazione per relationem è metodica assolutamente legittima quando le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dallo stesso. Il ricorso pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravviandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 11-07-2011, n. 1865 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Prefettura di Varese ha respinto l’istanza di emersione irregolare presentata dal ricorrente in quanto lo straniero risulta condannato per immigrazione clandestina.

Contro il suddetto atto il ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione di legge in quanto il reato di immigrazione clandestina non rientrerebbe tra quelli ostativi all’emersione perché non previsto dall’art. 380 e dall’ art. 381 c.p.p.

II) Eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione dei principi generali dell’azione amministrativa.

La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.

All’udienza del 24 maggio 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è fondato.

Il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con la sentenza 10 maggio 2011 n. 8, ha statuito che la vicenda in esame trae origine dalla circostanza che il legislatore italiano, nell’esercizio di una facoltà espressamente stabilita dalla Direttiva n. 115 del 2008 (art. 4, comma 3, in tema di disposizioni più favorevoli), ha previsto il beneficio della emersione del lavoro irregolare, con effetto estintivo di ogni illecito penale e amministrativo (art. 1ter, comma 11, l. n. 102 del 2009), a favore di una limitata cerchia di lavoratori, ma anche dei rispettivi datori di lavoro, che li impiegano per esigenze di assistenza propria o di familiari non pienamente autosufficienti o per lavoro domestico.

Tale misura, tuttavia, non può essere concretamente accordata dall’Amministrazione ove sia stata emessa condanna dello straniero interessato per il reato di cui all’art. 14, comma 5ter, più volte citato, che, come si è visto, punisce lo straniero che non abbia osservato l’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato.

Ma la previsione di tale fattispecie penale, e le conseguenti condanne, non sono più compatibili con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio.

In conformità, infatti, all’orientamento costantemente seguito dalla Corte di Lussemburgo (a partire dalla sentenza Simmenthal in causa 106/77), e dalla stessa Corte costituzionale italiana (con la sent. n. 170 del 1984 e successive), anche la recentissima sentenza comunitaria afferma che è compito del giudice nazionale assicurare la "piena efficacia" del diritto dell’Unione, negando l’applicazione, nella specie, dell’art. 14, comma 5ter, in quanto contrario alla normativa dettata dalla Direttiva n. 115 del 2008, suscettibile di diretta applicazione.

"L’effetto di tale diretta applicazione- ha puntualizzato la Corte – non è quindi la caducazione della norma interna incompatibile, bensì la mancata applicazione di quest’ultima da parte del giudice nazionale al caso di specie, oggetto della sua cognizione, che pertanto sotto tale aspetto è attratto nel plesso normativo comunitario." (Corte Cost. n. 168 del 1991).

Deve concludersi che l’entrata in vigore della normativa comunitaria ha prodotto l’abolizione del reato previsto dalla disposizione sopra citata, e ciò, a norma dell’art. 2 del codice penale, ha effetto retroattivo, facendo cessare l’esecuzione della condanna e i relativi effetti penali.

Tale retroattività non può non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato.

Ne consegue che il ricorso va accolto con riferimento al primo motivo di ricorso ed il provvedimento impugnato va annullato.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-03-2011) 21-07-2011, n. 29181 Sicurezza pubblica

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Svolgimento del processo

1. P.F., destinatario di sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in data 10 dicembre 2007, di non luogo a procedere per il reato previsto e punito dal R.D. n. 635 del 1940, art. 58, comma 3, e R.D. n. 773 del 1931, art. 221 (omesso rinnovo della denuncia di possesso di una pistola a tamburo e di una pistola a quattro canne all’autorità competente, al momento del suo cambio di residenza, nell’ambito della stessa città di (OMISSIS), essendo la contravvenzione estinta per intervenuta oblazione, ricorre a questa Corte, tramite il difensore di fiducia, avvocato Salvatore Pino del foro di Milano, avverso l’ordinanza emessa il 21 giugno 2010 dallo stesso Giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell’esecuzione e in sede di opposizione ex art. 676 c.p.p., comma 1, e art. 667 c.p.p., comma 4, con la quale è stata confermata la confisca delle suddette armi e il loro invio alla competente Direzione di artiglieria.

A sostegno del ricorso adduce che la corretta interpretazione, alla stregua dei criteri ermeneutici di cui all’art. 12 preleggi, della L. n. 152 del 1975, art. 6, comma 1, che impone, con riguardo a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonchè le munizioni e gli esplosivi, l’applicazione del disposto del primo capoverso dell’art. 240 c.p. in tema di confisca obbligatoria, escluderebbe dalla misura di sicurezza patrimoniale le condotte criminose diverse da quelle espressamente indicate nello stesso art. 240 c.p., consistenti nella fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione delle armi e degli altri oggetti ad esse assimilati, ancorchè non sia stata pronunciata condanna, non comprendenti dunque il trasferimento di un’arma, legittimamente detenuta, da un luogo all’altro nell’ambito dello stesso Comune.

Deduce, ad ulteriore conforto dell’interpretazione proposta, la conforme sentenza di questa Corte di cassazione n. 14389 del 2008, pur riconoscendo che la prevalente giurisprudenza di questa stessa sezione è orientata in senso difforme, a favore dell’estensione della confisca obbligatoria a tutte le violazioni in materia di armi, secondo un’interpretazione, a suo avviso, non rispondente ai dettami normativi.

Chiede, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

2. Il ricorso è infondato e va respinto.

A tutela dell’ordine pubblico e in deroga alla disciplina ordinaria in tema di confisca, la L. n. 152 del 1975, art. 6 prevede la confisca obbligatoria per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi, le munizioni e ogni altro oggetto atto ad offendere, ed è obbligatoria anche in caso di estinzione del reato, restando esclusa solo nell’ipotesi di assoluzione nel merito e di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato (Sez. 1, n. 34042 del 22/09/2006, dep. 11/10/2006, Bardino, Rv. 234799; Sez. 1, n. 1264 del 10/11/2006, dep. 18/01/2007, Pisciotta, Rv. 235854).

Più specificamente, il rinvio dell’art. 6 al disposto dell’art. 240 c.p., comma 2, riguarda la sola imposizione dell’obbligatorietà della confisca per tutti i reati concernenti le armi e non l’intera previsione normativa contenuta nel predetto comma 2: ne consegue che tutte le condotte penalmente sanzionate in materia di armi, a prescindere dalla loro espressa inclusione nella norma generale, impongono la confisca, poichè il legislatore, con la norma speciale posta a tutela dell’ordine pubblico, ha inteso derogare, limitatamente alle armi, alla disciplina ordinaria in materia di confisca.

Di tale principio sono specifica applicazione, in tema di trasferimento non denunciato di armi, le seguenti sentenze: Sez. 1, n. 1743 del 18/03/1996, dep. 28/05/1966, Foti, Rv. 204679; Sez. 1, n. 1161 del 18/03/1993, dep. 11/05/1993, Bombaci, Rv. 193974; Sez. 1, n. 11480 del 20/01/2010, dep. 25/03/2010, Rv. 246532.

Minoritaria e isolata, pertanto, è rimasta la sentenza n. 14389 del 1/04/2008, dep. 7/04/2008, Serra, Rv. 240028, citata dal ricorrente.

Al rigetto del ricorso segue, a norma dell’art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.