Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-12-2011, n. 28934

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Occorre rilevare in primo luogo che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

2. -I ricorrenti P. – B. impugnano la sentenza n. 1689 del 2006, depositata il 26 ottobre 2006, della Corte d’appello di Venezia che ha riformato integralmente la sentenza del tribunale della stessa città (che aveva annullato due contratti preliminari di compravendita di immobili residenziali del 24 giugno 1997 per errore essenziale incolpevole dei promittenti acquirenti), disponendo la risoluzione del preliminare in questione per inadempimento dei promissari acquirenti con diritto dei promiss ari venditori di trattenere la caparra versata.

3. – I ricorrenti articolano due motivi di ricorso, deducendo col primo art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione di norme di diritto ed omessa, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: dell’annullamento dei contratti per errore e col secondo ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, falsa applicazione di norma di diritto ed omessa, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: della risoluzione contrattuale e del recesso.

4. Resiste con controricorso la parte intimata, che ne deduce l’inammissibilità in relazione all’art. 366 bis c.p.c., ratione temporis applicabile.

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

6. – Il ricorso va dichiarato inammissibile, perchè, quanto alla formulazione dei quesiti, non risponde alle prescrizioni contenute nell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis (tenuto conto delle sopra indicate date di pronunzia e pubblicazione della sentenza impugnata) per effetto delle disposizioni regolanti il processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006. In particolare, l’art. 366 bis c.p.c. (inserito dall’art. 6 del citato decreto legislativo) prevede che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3, 4 l’illustrazione di ciascun motivo "si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto" e nel caso di cui al 5 con la "chiara indicazione del fatto controverso". 6.1 – In linea generale deve evidenziarsi che costituisce un dato ormai ampiamente recepito nella giurisprudenza della S.C. che la previsione dell’indispensabilità, a pena di inammissibilità, della individuazione dei quesiti di diritto e dell’enucleazione della chiara indicazione del "fatto controverso" per i vizi di motivazione imposti dal nuovo art. 366 bis cod. proc. civ., secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità, risponde all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della controversia diversa da quella cui è pervenuta il provvedimento impugnato, e, nel contempo, con più ampia valenza, di estrapolare, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione (costituente l’asse portante della legge delega presupposto dal D.Lgs. n. 40 del 2006), il principio di diritto applicabile alla fattispecie. Pertanto, il quesito di diritto integra il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata, e quindi inammissibile, l’investitura stessa del giudice di legittimità (in questi termini v., ex multis, S.U. sent nn. 14385/2007; 22640/2007, 3519/2008, 11535/2008, S.U., n. 26020/2008 e ordinanza, sez. 1, n. 20409/2008).

6.2 – Quanto ai requisiti ed alle caratteristiche del quesito, che deve necessariamente essere presente nel ricorso con riferimento a ciascun motivo (Cass. SU 2007 n. 36), ulteriormente è stato precisato che il quesito deve essere: a) esplicito (SU 2007 n. 7258;

SU 2007 n. 23732; SU 2008 n. 4646) e non implicito; b) specifico, e cioè riferibile alla fattispecie e non generico (SU 2007 n. 36, SU 2008 n. 6420 e 8466); c) conferente, attinente cioè al decisum impugnato e rilevante rispetto all’impugnazione (SU 2007 n. 14235).

In sintesi il principio di diritto deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame.

6.3 – Quanto alla formulazione dei motivi nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (che svolge l’omologa funzione del quesito di diritto per i motivi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 1,2, 3 e 4) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (v. S.U. sent. n. 20603/2007 e, successivamente, le ordinanze della sez. 3 n. 4646/2008 e n. 16558/2008, nonchè le sentenze delle S.U. nn. 25117/2008 e n. 26014/2008). Il relativo requisito deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata. Non soddisfa, quindi, tale requisito il motivo nel quale sia possibile individuare un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, soltanto all’esito della completa lettura della illustrazione e dell’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una specifica indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis (ord., sez. 3, n. 16002/2007; ord., sez. 3, nn. 4309/2008, 4311/2008 e 8897/2008, cit, nonchè sent. S.U. n. 11652/2008). La appropriata formulazione del motivo richiede, quindi, che l’illustrazione venga corredata da una sintetica esposizione del fatto controverso, degli elementi di prova valutati in modo illogico o illogicamente trascurati, nonchè del percorso logico in base al quale si sarebbe dovuti pervenire, se l’errore non vi fosse stato, ad un accertamento di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione (v., da ultimo, ord., sez. 3, n. 16567/2008).

6.4 – Il ricorso in esame non risponde agli indicati requisiti. Con i motivi formulati vengono avanzate denunce di violazione di legge e di vizio di motivazione. E’ del tutto omesso il quesito di diritto per i motivi relativi alle violazioni di legge e manca il momento di sintesi per il denunciato vizio di motivazione.

6.5 – La memoria depositata non fornisce elementi di valutazione ulteriori rispetto a quelli già esaminati, che consentano di giungere ad una diversa conclusione. Occorre rilevare, infatti, che la formulazione del quesito di diritto deve essere esplicita, non potendosi essa ricavare dal contesto dal contesto del mezzo di impugnazione (Cass. SU 2007 n. 7258) e che il quesito non può essere proposto per la prima volta con la memoria difensiva (vedi Cass. Sezioni Unite n. 19444 rv 609170).

7. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 2.000,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2011) 16-09-2011, n. 34188 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.D. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 2 marzo 2011 del Tribunale di Venezia – Sezione del riesame – con la quale è stata confermata l’ordinanza di custodia cautelare in data 1 febbraio 2011 del G.I.P. del Tribunale di Treviso, A sostegno dell’impugnazione il ricorrente ha dedotto:

a) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e); assoluta mancanza di gravità indiziaria.

Il ricorrente lamenta la sottovalutazione dell’oggettiva situazione da cui desumere un diverso giudizio in ordine al suo coinvolgimento nella fattispecie criminosa; denuncia in particolare la mancata attribuzione di rilevanza all’omesso riconoscimento delle parti offese, alla effettiva cadenza dei tempi del soggiorno presso l’Hotel (OMISSIS), in provincia di (OMISSIS), quando la rapina è stata commessa a Treviso, e la sopravalutazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche. In particolare non vi sarebbero elementi idonei a provare la permanenza del ricorrente in provincia di (OMISSIS), dopo aver lasciato l’Hotel (OMISSIS), insieme ad altre due persone; il possesso della moto Honda con cui è stata commessa la rapina risulterebbe equivoco, anche perchè poi il ricorrente sarebbe stato riconosciuto a bordo della Fiat Stilo sfrecciare da (OMISSIS) dove venne perpetrata la seconda rapina verso (OMISSIS). Incerta è poi anche la riferibilità al ricorrente dei telefonini sui quali sono state eseguite le intercettazioni, in particolare due utenze cellulari su tre non potrebbero essere riferite al M..

Equivoche e contraddittorie sarebbero le affermazioni del teste N. e delle due p.o. C. della rapina di (OMISSIS) e R. di quella di (OMISSIS).

Il ricorso è assolutamente infondato.

Per quanto riguarda la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non vengono sostanzialmente sollevate censure se non relative ad elementi di fatto, tese a sminuire l’attendibilità delle dichiarazioni delle persona offese, dei testimoni della vicenda ed ad introdurre elementi di dubbio che in realtà si rivelano di sottilissima validità rispetto alla ricostruzione complessiva operata dal giudice del riesame; in questo senso le censure sollevate dal ricorrente non possono trovare ingresso in questa sede in quanto il ragionamento dei giudici del riesame non è assolutamente illogico; al contrario lo stesso fa riferimento ad elementi oggettivi, riconosciuti dallo stesso gip con riferimento alla gravità degli indizi di colpevolezza, (gli accertamenti della P.G. sul M., dopo che lo stesso era stata visto noleggiare a (OMISSIS) la Fiat Stilo presente poi nel luogo di una delle due rapine, e sui suoi due complici, Ru. e B., l’individuazione della Fiat Stilo con cui compivano gli spostamenti e il veloce ritorno verso (OMISSIS), la permanenza presso l’Hotel (OMISSIS) con false generalità, il rilevamento operato con le telecamere del casello autostradale sull’auto del C. che nell’avvicinamento a (OMISSIS) era seguito dalla Fiat Stilo e dalla moto Honda con cui venne perpetrata la rapina; il contenuto delle intercettazioni telefoniche che collocavano la presenza a (OMISSIS) dei tre nelle stesse ore della rapina; l’esecuzione della rapina a (OMISSIS) con le stesse modalità, le telefonate del M. alla moglie, il riconoscimento dello stesso M. e del B. a bordo della Fiat Stilo mentre facevano ritorno a (OMISSIS) a grande velocità). Sotto quest’ultimo profilo il ragionamento del Tribunale del riesame appare esente da censure logico giuridiche, proprio perchè valorizza un’analisi altamente probabilistica, saldamente ancorata allo svolgimento dei fatti in esame. La scelta della misura è spiegata dunque in modo coerente e valutata con un esatto criterio di bilanciamento tra le esigenze di prevenzione e la qualità del soggetto destinatario della medesima, quale emerge dalla gravità dei fatti e dalle modalità allarmanti della condotta che evidenziano una peculiare pericolosità sociale.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende, rinvenendosi profili di colpa.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-09-2011) 30-09-2011, n. 35676

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza emessa il 3/12/2010 il Tribunale di Perugia, su concorde richiesta delle parti, ha applicato – ex art. 444 c.p.p. – nei confronti di H.B. la pena indicata in atti (con le precisazioni indicate nel provvedimento) in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 quater, accertato il (OMISSIS).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al disposto di cui all’art. 129 c.p.p..

Il Collegio rileva che in data 25 dicembre 2010 hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno gli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, e che, inoltre, è sopravvenuto l’arresto giurisdizionale della Corte di giustizia della Unione europea, Sezione 1, 28 aprile 2011, nel procedimento C-61/11 PPU, il quale ha statuito nel senso che le succitate disposizioni sovra-ordinate non consentono la "normativa di uno Stato membro (..) che preveda l’irrorazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno sia irregolare, per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo". Ne consegue che ai giudici penali degli Stati della Unione spetta "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo altresì "debito conto del principio della applicazione retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri". La fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter o quater, che punisce la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del Questore, pur quando posta in essere prima della scadenza dei termini per il recepimento della direttiva 2008/115/CE, deve, quindi, considerarsi non più applicabile nell’ordinamento interno.

La nuova formulazione dell’art. 14, comma 5 citato, introdotta con il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, non realizza una continuità normativa con la precedente disposizione sia per lo iato temporale intercorrente dalla scadenza dei termini di recepimento al momento di entrata in vigore delle nuove disposizioni, sia per la diversità dei presupposti, sia per la differente tipologia delle condotte integranti l’illecito delineato.

Poichè, in virtù del principio di diritto fissato da questa Corte di legittimità, "l’inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della manifesta infondatezza dei motivi (o per altra causa) non impedisce di rilevare, a norma dell’art. 129 c.p.p., la mancata previsione del fatto come reato, in conseguenza dell’inapplicabilità delle norme nazionali incompatibili con la normativa comunitaria" (cfr. Cass., Sez. 7, n. 21579 del 6 marzo 2008, Boujlaib, Rv.

239960), deve farsi luogo all’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata con la formula di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-03-2012, n. 5079

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Svolgimento del processo

1. Secondo quanto esposto nella sentenza gravata, resa dalla corte di appello di Firenze il 3.9.09 col n. 1091:

1.1. la F.lli Meoni Trasporti Internazionali spa interpose, con atto notificato il 7.12.04, appello avverso la sentenza del tribunale di Prato del dì 11.6.04, con cui era stato dichiarato risolto il contratto di trasporto da quella stipulato con la Ingroscarpa Valentina srl per parziale inadempimento di essa vettrice, condannata pure al risarcimento dei danni, quantificati in via equitativa in Euro 2.000, nonchè al pagamento della metà delle spese di lite;

1.2. in particolare e per quel che qui ancora rileva, si dolse l’appellante avere il giudice di primo grado ritenuto applicabile la disciplina del codice civile, nonostante il rapporto fosse assoggettato, come risultava dalla lettera di vettura, alla Convenzione di Ginevra del 19.5.56 (meglio nota come CMR, resa esecutiva in Italia con L. 6 dicembre 1960, n. 1621), nonchè avere ritenuto sussistente un inadempimento parziale di essa vettrice, a dispetto dell’estraneità di questa alle contestazioni tra mittente e destinatario e dinanzi alla rituale messa a disposizione della merce presso la dogana russa indicata nella lettera di vettura (Zelenograd).

2. Avverso tale sentenza, la quale ha accolto l’appello e rigettato la domanda di risoluzione avanzata da Ingroscarpa Valentina srl, quest’ultima propone ora ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi; e resiste la Meoni con controricorso.

Motivi della decisione

3. La ricorrente formula due motivi:

3.1. con un primo – rubricato "violazione e falsa applicazione dell’art. 6, par. L, lett. K), della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (detta anche "convenzione CMR") e degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia" – essa nega di avere mai espressamente pattuito applicarsi al contratto la convenzione ritenuta dal giudice di appello (deducendo la relativa circostanza nella "memoria di replica del 2.10.2003 al Tribunale di Prato"), pure contestando che nella fattispecie si rinvenisse nella lettera di vettura, contestato quanto alla riconducibilità ad essa ricorrente, il suo consenso o l’indicazione dell’assoggettamento del contratto alla richiamata convenzione: con la conseguenza dell’applicazione, in luogo di quest’ultima, dell’art. 1690 cod. civ.;

3.2. con un secondo – rubricato "violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 15, comma 1 della Convenzione di Ginevra relativa al trasporto internazionale di merci su strada (approvata con protocollo firmato il 19 maggio 1956 e resa esecutiva in Italia con L. 6 dicembre 1960, n. 1621) e di cui agli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia" – essa si duole dell’omesso rilievo del mancato avviso, da parte del vettore, al mittente del rifiuto di accettare la merce da parte del destinatario, secondo un’interpretazione teleologica dell’art. 15 della convenzione, conforme al disposto dell’art. 1690 cod. civ.:

mancato avviso che bene potrebbe integrare un grave inadempimento rilevante ai fini della pure invocata risoluzione del contratto.

4. La controricorrente F.lli Meoni Trasporti Internazionali spa contesta l’ammissibilità delle censure, a suo dire involgenti valutazioni di fatto o di merito, ma anche la loro fondatezza: quanto alla soggezione del contratto alla convenzione di Ginevra, per la sicurezza del riferimento della lettera di vettura al trasporto della merce per cui è causa; quanto al rifiuto del destinatario, essendo comunque escluso l’inadempimento per essere stata regolarmente consegnata la merce al destinatario presso la dogana indicata nella lettera di vettura.

5. Il primo motivo di doglianza è infondato:

5.1. in primo luogo, stando al contenuto stesso del ricorso e comunque non evincendosi altro dal tenore letterale quest’ultimo (solo a rilevare, per il principio di necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione), solamente con "memoria di replica del 2.10.03" (v. pag. 7 del ricorso), nonostante il giudizio abbia avuto inizio con l’opposizione al monitorio conseguito da controparte circa dieci anni prima (e quindi con atto di citazione notificato il 26.4.93: v. pag. 2 del ricorso) la Ingroscarpa deduce di avere contestato la riferibilità a sè della lettera di vettura, con evidente tardività perfino per il rito applicabile ratione temporis:

non essendo consentito nella memoria di replica, a contraddittorio ormai definitivamente cristallizzato perfino nel rito anteriore alla riforma di cui alla L. n. 353 del 1990, allegare nuovi fatti impeditivi o contestazioni mai operati in precedenza;

5.2. in secondo luogo, comunque ed in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non è osservato il canone dell’integrale riproduzione del tenore testuale del documento la cui valutazione si contesta;

5.3. in terzo luogo, non si fa carico la ricorrente della consolidata giurisprudenza di questa corte sulla sufficienza dell’indicazione della soggezione del contratto di trasporto alla Convenzione in parola mediante suo richiamo nella lettera di vettura (per limitarsi alle più recenti: Cass. 2 luglio 2010, n. 15695; Cass. 7 febbraio 2006, n. 2529), comunque adeguatamente tenuta in considerazione dalla corte territoriale;

5.4. in quarto luogo, la conclusione della corte territoriale sulla soggezione del rapporto alla Convenzione risulta raggiunta all’esito della valutazione del materiale probatorio e quindi sfugge, in assenza – come nella specie – di evidenti vizi od incongruità logici o giuridici, a qualsiasi censura in questa sede: avendo ritenuto che fosse stata manifestata la volontà – attraverso l’inserimento, nella lettera di vettura, della relativa indicazione – che il trasporto fosse assoggettato al regime della detta Convenzione e, precisamente, del suo art. 6, par. L, lett. K); così correttamente applicando alla specie il principio (sul quale, espressamente: Cass. 2 ottobre 2003, n. 14680; Cass. 27 maggio 2005, n. 11282) per il quale "in tema di trasporto internazionale di merci su strada, l’applicabilità della particolare normativa dettata dalla convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 – resa esecutiva con la L. 6 dicembre 1960, n. 1621 – postula che le parti contraenti abbiano in tal senso manifestata la loro volontà, sia attraverso l’inserimento nella lettera di vettura dell’indicazione che il trasporto è assoggettato al regime di cui alla predetta convenzione – art. 6, par. L, lett. K -, sia – in mancanza della lettera di vettura – attraverso pattuizioni tra le parti, anche orali, dimostrabili con qualunque mezzo di prova.

6. Il secondo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato:

6.1. inammissibile, perchè – anche in questo caso in violazione del principio di necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione – non indica la ricorrente in quale momento del pure non breve andamento del processo di primo grado sia stato chiaramente prospettato, quale grave inadempimento, il mancato avviso al mittente, anzichè, come risulta dalla narrativa del ricorso nella parte in cui descrive (pag. 2) il contenuto dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, il rifiuto di consegna, da parte della Meoni, al destinatario dei documenti rappresentativi necessari per lo sdoganamento;

6.2. infondato, comunque, perchè – una volta esclusa la fondatezza della doglianza sulla soggezione del rapporto alla richiamata convenzione di Ginevra del 1956 – impinge in una valutazione di fatto insindacabile in questa sede la ricostruzione degli eventi come operata dalla gravata sentenza a pag. 5, in base alla quale, da un lato, si è escluso un rifiuto della merce da parte del destinatario – e con esso il solo fatto apparentemente posto a base dell’originaria domanda di risoluzione avanzata dalla Ingroscarpa Valentina srl – e, dall’altro, si è affermata la correttezza della condotta della vettrice, con la messa a disposizione della mercè nella dogana indicata nella lettera di vettura in conformità alla correttamente applicata Convenzione.

7. Conclusivamente, il ricorso è respinto: e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la Ingroscarpa Valentina srl in liq.ne, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della F.lli Meoni Trasporti Internazionali spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 1.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

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