T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 29-03-2011, n. 2751

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espone preliminarmente il ricorrente di essere Attuario incaricato presso Carige Assicurazioni e di aver redatto, in data 4 marzo 2005, la prescritta relazione sulle riserve tecniche al bilancio per l’esercizio 2004 nell’ambito dell’autorizzato Piano di risanamento triennale 20042006.

A fronte della relazione tecnica di cui sopra, Carige formulava con nota in data 14 febbraio 2006 (al sig. S. pervenuta il successivo 22 febbraio) taluni rilievi ed assegnava al ricorrente il termine di giorni dieci per fornire chiarimenti e giustificazioni.

Il ricorrente forniva i richiesti chiarimenti in data 1° marzo 2006.

Contesta ora la revoca dall’incarico, disposta da Carige su sollecitazione formalizzata da ISVAP con la determinazione gravata, assumendone l’illegittimità alla stregua dei profili di censura di seguito esposti:

1) Violazione del D.M. 67/2004 e, in special modo, degli artt. 2 e 3. Inosservanza dei principi della Circolare ISVAP n. 531/D. Difetto dei presupposti legali. Violazione dell’art. 3 della legge 241/1990 per difetto della motivazione o comunque per incoerenza. Carenza dell’istruttoria. Violazione del principio del giusto procedimento di cui alla legge 241/1990 e del diritto alla difesa.

La revoca dell’attuario incaricato può essere disposta, alla luce del pertinente quadro normativo di riferimento, soltanto in presenza di gravi inadempienze alle norme di legge e regolamenti, nonché alle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dall’Istituto di vigilanza.

Nell’escludere che nel caso di specie fosse ravvisabile inadempienza alcuna (attesa l’affermata correttezza ed attendibilità della relazione tecnica predisposta dal ricorrente), il sig. S. assume la carenza dei necessari presupposti per l’adozione dell’impugnato provvedimento, anche alla luce dei chiarimenti forniti a fronte delle contestazioni ascritte da ISVAP.

Sostiene per l’effetto il ricorrente che la gravata determinazione non sia stata preceduta dai necessari approfondimenti istruttori, il cui compiuto svolgimento avrebbe posto in luce la piena rispondenza dell’operato alle prescrizioni riguardanti lo svolgimento dell’attività in discorso.

Né al sig. S. sarebbe stata manifestata, da parte dell’ISVAP, la pur sollecitata disponibilità ad un incontro per chiarire, in contraddittorio, talune anomalie (peraltro addebitabili ad un virus di natura informatica) che avrebbero reso discordanti taluni dati contenuti nella relazione predisposta dal ricorrente: per l’effetto lamentandosi la vulnerazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo.

2) Eccesso di potere: contraddittorietà fra più atti dell’ISVAP, disparità di trattamento, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità della motivazione, ingiustizia manifesta.

In altre procedure sanzionatorie parimenti avviate dall’Istituto di vigilanza, sarebbe stato diversamente garantita l’effettività del contradditorio endoprocedimentale.

Sotto altro profilo, viene osservato che il Piano di risanamento triennale 20042006 autorizzato da ISVAP nei confronti di Carige avrebbe dovuto essere tenuto dall’Istituto nella dovuta considerazione, laddove la relazione oggetto di indagine era stata predisposta dall’interessato in conformità alle indicazioni promananti dal Piano anzidetto.

Né il rilievo, mosso nei confronti del ricorrente, di "una politica di liquidazione obsoleta" sarebbe informato a fondati elementi di valutazione, atteso che lo stesso Istituto vigilante aveva precedentemente approvato il Piano di risanamento Carige.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Istituto intimato, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

La domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questo Tribunale respinta con ordinanza n. 4082, pronunziata nella Camera di Consiglio del 12 luglio 2006.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 9 marzo 2011.
Motivi della decisione

1. Giova premettere alla disamina dei motivi di censura dedotti con il mezzo di tutela all’esame una breve ricognizione sulla rilevanza funzionale della figura dell’attuario incaricato e sulle attribuzioni al medesimo rimesse nel quadro delle vigenti disposizioni in materia.

Va innanzi tutto osservato come il comma 1 dell’art. 20 della legge 20 dicembre 2002 n. 273 preveda che "per la determinazione dei premi e delle riserve tecniche relativi al ramo RC auto, anche al fine di agevolare l’esercizio dei poteri di controllo da parte dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), l’assicuratore individua un attuario incaricato".

Il comma 2 dell’art. 2 del D.M. 28 gennaio 2004 n. 67 (Regolamento in materia di attività dell’attuario incaricato, previsto dall’articolo 20 della legge 12 dicembre 2002 n. 273, concernente misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza; abrogato, poi, dall’art. 19 del D.M. 28 aprile 2008, n. 99) stabilisce che "l’attuario può essere un dipendente dell’impresa o di altra impresa appartenente allo stesso gruppo ovvero un professionista esterno. In ogni caso l’impresa deve garantire le condizioni affinché l’attuario sia messo in grado di espletare le sue funzioni in piena autonomia e libertà di giudizio, avendo libero accesso ai dati e alle informazioni aziendali che l’impresa è tenuta a fornirgli. Qualora l’impresa non adempia agli obblighi di cui al presente comma l’attuario, previo avviso scritto all’impresa di ottemperare entro breve termine, comunica immediatamente all’ISVAP gli impedimenti rilevati nell’espletamento dei suoi compiti".

Il comma 4 del successivo art. 3 ricongiunge all’emersione di gravi inadempienze da parte dell’attuario alle norme di legge e regolamentari ed alle disposizioni dell’ISVAP, nonché alle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dallo stesso ISVAP" la revoca della nomina dell’attuario da parte dell’impresa assicuratrice "direttamente o su richiesta dell’ISVAP".

Va poi osservato come il comma 1 dell’art. 4 del decreto all’esame stabilisca che "nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, esercitati nel territorio della Repubblica l’attuario incaricato è preposto alla verifica preventiva delle basi tecniche, delle metodologie statistiche, delle ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate ai fini della determinazione del fabbisogno tariffario e degli ulteriori elementi considerati nonché alla preventiva valutazione della coerenza dei premi di tariffa con i parametri di riferimento adottati. L’attuario incaricato procede a dette verifiche preventive sui premi di tariffa che l’impresa intende praticare sul territorio della Repubblica ed in occasione di ogni loro successivo aggiornamento o revisione".

L’art. 5, comma 1, del medesimo D.M. prevede, poi, che "il procedimento seguito dall’attuario per le operazioni di cui all’articolo 4 forma oggetto di una relazione tecnica che viene predisposta e sottoscritta dal medesimo almeno sessanta giorni prima dell’entrata in vigore della tariffa. La relazione tecnica è trasmessa all’amministratore delegato dell’impresa o, in mancanza, al presidente del consiglio di amministrazione".

I successivi commi 2, 3, 4 disciplinano i contenuti della suddetta relazione tecnica, prevedendo che tale documento:

– "descrive la metodologia, i criteri e le ipotesi tecniche e finanziarie utilizzati per la determinazione del fabbisogno tariffario e quindi del premio medio di tariffa. Illustra altresì per ciascuna tariffa, in relazione ai singoli settori tariffari e ad ogni formula tariffaria adottata, il modello tariffario utilizzato, il periodo di validità della tariffa, le basi tecniche utilizzate e le metodologie applicate per l’impiego delle variabili di personalizzazione dei premi di tariffa";

– "… indica, tra l’altro, in funzione del modello tariffario adottato, elementi quali la frequenza sinistri utilizzata, il costo medio dei sinistri, il costo complessivo dei sinistri presi in considerazione, l’eventuale rendimento finanziario degli investimenti, i caricamenti di tariffa con l’indicazione dei singoli elementi assunti, del loro ammontare, del peso percentuale di ciascuno e del modello adottato per la sua imputazione, il premio medio di tariffa e le singole variabili di personalizzazione utilizzate specificandone i criteri di valorizzazione nonché le modalità di calcolo dei premi di tariffa";

– "riporta… la valutazione dell’attuario sulla coerenza dei premi di tariffa alle basi tecniche, al fabbisogno tariffario ed altri elementi di riferimento. Se la valutazione è negativa, l’attuario è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’ISVAP".

La disposizione di cui al comma 5 completa le indicazioni afferenti la relazione tecnica precisando che ad essa va allegata "una sintesi significativa dei dati, delle informazioni e delle statistiche utilizzati dall’attuario, desunti dal portafoglio aziendale o di gruppo e, eventualmente, da elaborazioni e fonti statistiche di mercato, ai fini della verifica della costruzione tariffaria dell’impresa".

Va soggiunto, sul punto, che ISVAP, con Circolare 531/D, ha ribadito (art. 4) la previsione di cui all’art. 2, comma 2, del citato D.M. 67/2004, precisando che "l’attuario incaricato… deve in ogni caso disporre di una totale autonomia e libertà di giudizio nei confronti dell’impresa e deve pertanto essere messo in grado di poter esercitare le proprie funzioni in assoluta indipendenza"; a tale scopo, "l’impresa garantisce all’attuario… il libero accesso alle informazioni aziendali nonché l’idoneo supporto organizzativo, anche attraverso la collaborazione con le strutture di controllo interno", mentre "gli impedimenti rilevati dall’attuario nell’espletamento dei propri compiti sono comunicati all’Isvap con immediatezza da parte dell’attuario stesso, previo avviso scritto all’impresa di ottemperare entro breve termine".

2. Quanto sopra preliminarmente posto quanto alle funzioni, alle connesse modalità di espletamento, nonché alle rivenienti responsabilità facenti capo alla figura dell’attuario, giova soggiungere che Carige Assicurazioni, a seguito di irregolare funzionamento accertato da ISVAP in conseguenza di accertamenti ispettivi condotti nell’anno 2002, è stata sottoposta dall’Istituto alle misure di salvaguardia previste in un Piano di Risanamento valevole per il triennio 20042006.

Fra le misure previste nel Piano anzidetto era ricompreso un intervento sul capitale sociale richiesto a Carige per un importo non inferiore a 42,3 milioni di euro, al fine di ricostituire il margine di solvibilità a copertura degli impegni tecnici

L’odierno ricorrente veniva investito, ad opera della suddetta impresa assicuratrice, delle funzioni di attuario incaricato, a far tempo dal 10 maggio 2004.

Il dott. S. rassegnava, in esito allo svolgimento dei compiti allo stesso demandati (per come disciplinati dal quadro normativo riportato al precedente punto 1.) un’attestazione positiva concernente la correttezza dei procedimenti e delle metodologie seguite dall’impresa assicurativa nel calcolo delle riserve tecniche appostate al bilancio per il 2004, nonché la corretta determinazione delle relative stime in conformità alle pertinenti previsioni legislative e regolamentari ed alle disposizioni dell’Istituto.

Il giudizio come sopra espresso dall’attuario consentiva a quest’ultimo di individuare tre scenari evolutivi riguardanti i sinistri gestiti dall’impresa, le cui risultanze ponevano in evidenza una congruità pari ad 8 milioni di euro (+2,64%), ed insufficienze pari a 2,3 milioni di euro (0,75%) ed a 12,6 milioni di euro (4,12%).

Con nota del 14 febbraio 2006 ISVAP, preso contezza del resoconto analitico, nonché della relazione sulle riserve tecniche redatta dall’odierno ricorrente, formulava nei confronti del dott. S. rilievi in ordine alle metodologie statisticoattuariali dal medesimo ai fini di cui sopra impiegate; contestando, conseguentemente, l’attestazione positiva riguardante la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti da Carige Assicurazioni nel calcolo delle riserve tecniche.

Va ulteriormente precisato come lo stesso ricorrente abbia successivamente ammesso la presenza di errori di calcolo incidenti sulla correttezza delle elaborazioni dal medesimo formulate, ascrivendone l’imputabilità ad un virus informatico che avrebbe informato la correttezza dei computi e, con essi, le risultanze in un primo tempo dal medesimo esplicitate.

Gli scenari come sopra dal ricorrente ipotizzati, depurati dagli errori di calcolo ammessi dallo stesso dott. S., venivano a configurarsi – come posto in evidenza da ISVAP – in maniera significativamente diversa rispetto a quanto originariamente indicato: venendo, infatti, in considerazione insufficienze di riserva – rispetto all’importo a tale titolo iscritto – oscillanti (a seconda dei tre scenari anzidetti) fra -5,4% fino a -8,9%.

La ritenuta scarsa prudenzialità nelle selezione delle ipotesi evolutive conduceva ISVAP a formulare nei confronti dell’attuario incaricato (il dott. S.), così come nei riguardi dell’attuario revisore (il dott. De Filippis) contestazioni che – previa acquisizione delle previste controdeduzioni – conducevano conclusivamente alla revoca dell’incarico conferito all’odierno ricorrente, disposta da Carige con nota del 13 giugno 2006.

3. Come sopra precisato il quadro normativo e fattuale rilevante ai fini del decidere, le censure dedotte con la presenza impegnativa si rivelano infondate.

3.1 In primo luogo, non dimostrano giuridica apprezzabilità le doglianze relative a pretese irregolarità nello svolgimento del percorso procedimentale, segnatamente sotto il profilo della carenza delle necessarie forme di interlocuzione.

Nell’osservare come l’interessato sia stato – correttamente – posto nella condizione di controdedurre per iscritto alle contestazioni nei suoi confronti formulate dall’Istituto di vigilanza, va invece escluso che quest’ultimo fosse tenuto ad accedere alla richiesta, dall’interessato formulata per le vie brevi, di ottenere un incontro presso la sede dell’Istituto stesso.

3.2 Quanto, poi, alla (parimenti dedotta) inadeguatezza dei presupposti per l’adozione della determinazione gravata – ovvero, alla inconfigurabilità di quelle "gravi inadempienze da parte dell’attuario alle norme di legge e regolamentari ed alle disposizioni dell’ISVAP, nonché alle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dallo stesso ISVAP" che impongono, ai sensi del comma 4 dell’art. 3, del D.M. 67/2004, la revoca della nomina dell’attuario da parte dell’impresa, direttamente o su richiesta dell’ISVAP, si ha modo di ritenere che l’Istituto di vigilanza abbia correttamente valutato – disattendendole – le osservazioni analiticamente formulate dal dott. S. relativamente ai sinistri tardivi, alla eliminazione senza seguito al netto dei riaperti, al pagamento dei sinistri ed al triangolo runoff: in proposito osservandosi che – esclusa la penetrabilità del sindacato giurisdizionale nella valutazioni tecnicodiscrezionale condotte dall’Autorità di vigilanza – le relative considerazioni non rivelano la manifesta presenza di profili inficianti sub specie dell’omessa e/o travisata considerazione dei presupposti di fatto, della illogicità, ovvero della carenza e/o inadeguatezza motivazionale.

3.3 Né, sotto altro profilo, meritano condivisione le censure con le quali il ricorrente ha denunciato la presenza di presunti profili di contraddittorietà fra il Piano di risanamento approvato per il triennio 20042006 ed i rilievi mossi al proprio operato dall’Istituto di vigilanza.

Se dalle verifiche condotte da ISVAP è, infatti, emerso che i dati di bilancio di Carige si sono discostati dalle previsioni del Piano con particolare riferimento all’evoluzione dell’onere per i sinistri negli esercizi 2004 e 2005 del ramo r.c. auto e natanti.

Se le attestazioni ed i giudizi dell’attuario incaricato hanno mostrato, all’attenzione dell’Istituto di vigilanza, un sostanziale rispetto delle previsioni del Piano relativamente all’andamento delle riserve tecniche del ramo r.c. auto, diversamente ISVAP ha avuto modo di riscontrare significativi disallineamenti: i quali, non segnalati all’Istituto (come invece avrebbe dovuto essere) da parte dell’attuario revisore, non hanno consentito allo stesso ISVAP la tempestiva adozione delle determinazioni di competenza.

4. Va quindi dato atto, sulla base delle considerazioni precedentemente esposte, della piena correttezza dell’operato di ISVAP, nonché della esaustività e congruità dell’apparato motivazionale esposto a sostegno della richiesta dal medesimo Istituto rivolta a Carige di disporre la revoca dell’incarico conferito nei confronti del dott. S..

Il ricorso va, quindi, respinto in ragione della riscontrata infondatezza delle doglianze con esso dedotte; conclusivamente disponendo il Collegio di porre le spese di lite a carico della parte soccombente, giusta la liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna il ricorrente sig. S.G. al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’intimato Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse collettivo – ISVAP, per complessivi Euro 1.500,00 (euro mille e cinquecento/00); per quanto concerne C.A. S.p.A., non costituitasi in giudizio, nulla per le spese.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 18-04-2011, n. 985

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nsi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava l’atto indicato in epigrafe con cui la questura di Milano aveva archiviato la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno poiché non sarebbero state integrate le condizioni richieste dal comma 1 bis dell’art.32 D.lgs. 286\98.

Il ricorso presenta un unico motivo che contesta la violazione dell’art. 32 d.lgs. 286\98 poiché l’ipotesi di cui all’art 32,comma 1 bis, T.U. Imm. non si attaglia al caso di specie in quanto essa è applicabile solo ai minori non accompagnati e cioè a quelli per i quali non è stato possibile procedere ad un affidamento ai sensi del primo comma dell’articolo richiamato.

Il ricorrente risultava, invece, affidato nel periodo in cui era minorenne come risulta dal decreto del giudice tutelare allegato.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Le fattispecie regolate dall’art. 32 T.U.Imm. ai commi 1 e 1 bis, sono diverse tra loro: la prima si applica a tutti quei minori che non essendo accompagnati dai genitori o dai tutori sono comunque affidati a qualunque titolo ad un maggiorenne.

Soccorre in merito una pronuncia del TAR Liguria 9203/2010 che sulla questione rilevante nel presente giudizio afferma: "Secondo l’orientamento condiviso dal Collegio (cfr. ad es. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 18 maggio 2010, n. 776), la norma in esame si riferisce a due ipotesi distinte, vale a dire quella dei minori di cui all’art. 31 (infraquattordicenni iscritti nel permesso di soggiorno dei genitori, cui, compiuti i quattordici anni, sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età) e quella dei soggetti affidati o sottoposti a tutela. Nei confronti dei minori sottoposti a tutela non devono trovare applicazione le previsioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter, ma quelle di cui al comma 1 dell’art. 32, riguardando i primi una diversa fattispecie, ossia quella dei minori non accompagnati, definendosi come tali, secondo la risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 26 giugno 1997 " i cittadini di paesi terzi di età inferiore ai 18 anni che giungono nel territorio degli Stati membri non accompagnati da un adulto per essi responsabile in base alla legge o alla consuetudine e fino a quando non ne assuma effettivamente la custodia un adulto per essi responsabile ".

Inoltre, l’opzione ermeneutica proposta trova fondamento nella tesi che intende in termini non restrittivi il concetto di affidamento (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. VI, 24 aprile 2009, n. 2545 e 31 marzo 2009 n. 1886).".

Nel caso di specie il minore era stato affidato per cui al raggiungimento della maggiore età poteva ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi del primo comma dell’art. 32 citato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo..
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.000 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 250.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-08-2011, n. 17689

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La IGEA Soc. coop. a r.l. impugna per cassazione, sulla base di tre motivi, la sentenza della Corte d’appello di Palermo, depositata il 26 maggio 2008, con la quale è stata, in riforma della sentenza di primo grado, rigettata la domanda, proposta dalla società nei confronti della Presidenza della Regione Siciliana e dell’Assessorato alla stessa, di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale per la mancata locazione di un immobile richiesto dalla cooperativa, con istanza di concessione ventennale, per destinarlo a poliambulatorio di medicina per il cui esercizio aveva ottenuto un finanziamento regionale. Le intimate resistono con controricorso e chiedono dichiararsi inammissibile e, comunque, rigettarsi il ricorso.

2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione degli artt. 2043, 1337 e 1338 c.c. e chiede se, nella specie, si configurino profili di culpa in contrah.en.do, in base agli artt. 1337-1338 ed in base al generale principio ex art. 2043 c.c., anche successivamente alla modifica della destinazione del bene ed ancora al 1996, avendo l’amministrazione interessata con la propria condotta fatto intendere alla controparte negoziale che quel vizio sarebbe stato in prosieguo da essa rimosso e/o che la trattativa avviata sarebbe andata comunque a buon fine.

2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce ulteriore violazione delle predette norme e chiede se, nella specie, ai sensi delle stesse, il danno derivante dalla differenza tra il canone pagato nella struttura in uso e quello che l’appellata avrebbe pagato all’amministrazione per la locazione dell’immobile oggetto di trattative come individuato dalla C.T.U. in atti, sia riconoscibile anche in caso di mancata stipulazione del contratto, dovendosi poi eventualmente considerare anche il pregiudizio derivante dalla rinuncia alla stipulazione di un contratto, avente contenuto diverso rispetto alle trattative, ex art. 1223 c.c..

2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 e chiede se sussista nella specie contrasto tra la motivazione e il dispositivo, non potendosi in alcun modo ricavare con certezza il pensiero ed il comando del giudice.

3. I motivi si rivelano tutti inammissibili per inidoneità dei quesiti di diritto rispettivamente a ciascuno di essi formulati.

Infatti, l’art. 366 bis cod. proc. civ., nel testo applicabile catione temporis, prevede le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, disponendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso se, in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a dieta. giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, (Cass. n. 4556/09). Orbene, nel caso in esame, rispetto a tutti i motivi il quesito è completamente inidoneo, in quanto si limita a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno nella specie la violazione di determinate disposizioni di legge, senza specificare, sia pure sinteticamente gli estremi di fatto, nè le regole di diritto di cui si lamenta la viziata interpretazione o applicazione da parte della Corte territoriale, sicchè quelle di cui genericamente si invoca l’applicazione finiscono per rivelarsi non riferibili al decisimi della sentenza impugnata. Va, invece, ribadito che il quesito di diritto di cui all’indicata norma deve compendiare:

a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. n. 19769/08;

24339/08; 4044/09, nonchè S.U. 20360/07). Inoltre, il quesito relativo al terzo motivo è del tutto generico, senza il corredo di alcuno specifico argomento di censura, che precisi, sia pure sinteticamente, perchè, il ricorrente assume che il processo logico, che ha condotto il giudice alla denunciata decisione, dovrebbe considerarsi inficiato da un insanabile contrasto tra motivi e dispositivo.

3. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.400=, di cui Euro 3.200= per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-04-2011) 24-05-2011, n. 20507 Costruzioni abusive e illeciti paesaggistici

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In parziale riforma della decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza 17 giugno 2010, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di D.D.R.B. in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c), mentre ha ritenuto l’appellante responsabile dei delitti previsti dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis e art. 349 c.p., condannandola alla pena di giustizia.

Per giungere a tale conclusione, i Giudici hanno disatteso la prospettazione della difesa secondo la quale l’attività edilizia posta in essere era di mera manutenzione rilevando che tale non può reputarsi la cementificazione di una estesa area.

L’intervento – ha concluso la Corte – avrebbe dovuto essere preceduto da autorizzazione paesaggistica stante vincolo gravante sulla zona che – nonostante la confutazione dell’appellante sul punto – era provato dalla normativa ministeriale indicata nel capo di imputazione.

Infine, i Giudici hanno escluso che fosse prescritto il reato di violazione dei sigilli ed illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena al ripristino dei luoghi.

Per l’annullamento della sentenza, l’imputata ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione violazione di legge, in particolare, rilevando:

– che la Corte non ha risposto al motivo di appello inerente alla non applicabilità della fattispecie del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis, per mancanza del vincolo paesaggistico di notevole interesse;

– che l’intervento concerneva il rifacimento di una massetto cementizio deterioratosi per cui era annoverabile tra quelli di manutenzione ordinaria (o al massimo straordinaria) assentibile con Dia la cui mancanza non è penalmente sanzionata;

– che, da quanto rilevato, consegue che non era necessaria la autorizzazione ambientale dal momento che l’attività non ha alterato lo stato dei luoghi o l’aspetto esteriore degli edifici : per la scarsa incidenza, l’intervento non necessitava di valutazione paesaggistica;

– che non è congrua la motivazione sulla legittimità della subordinazione del beneficio ex art. 163 c.p. alla restituito in integrum del luogo;

– che i reati sono prescritti.

La L. n. 208 del 2004, art. 36, ha introdotto nell’art. 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio il comma 1 bis, ai sensi del cui disposto costituisce delitto (tra le altre ipotesi) l’esecuzione di lavori, senza la prescritta autorizzazione, che ricadono su immobili o su aree dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori. La nuova fattispecie di reato è applicabile anche ai casi nei quali la dichiarazione di cui trattasi risulti da provvedimenti emessi ai sensi delle disposizioni previgenti alla promulgazione del codice culturale (Sez. 3 sentenza 45609/2005).

Tale è l’ipotesi in esame nella quale la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero territorio del Comune di Forio d’Ischia deriva del Decreto Ministeriale 12 gennaio 1958 (pubblicato sulla G.U. del 24 gennaio 1958); consegue che la deduzione sulla inesistenza del vincolo è, all’evidenza, inconferente. Pure non rilevanti, per la configurazione del delitto ambientale, sono le censure dell’atto di ricorso inerenti al regime edilizio dell’intervento dal momento che l’autorizzazione è necessaria per la esecuzione di "lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici" come chiaramente specifica la norma del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181.

Tuttavia, la condotta, per il principio di necessaria lesività sotteso ad ogni tipo di illecito, deve essere tale da porre in pericolo l’interesse tutelato dalla norma; pertanto, sono esclusi dagli interventi penalmente rilevanti quelli minimi che si prospettano, pure in astratto, inidonei a compromettere o alterare il paesaggio (Corte Cost. sentenza 247/1997).

In merito alla consistenza dei lavori, la Corte di Appello, con motivato accertamento fattuale, ha ritenuto che trattasi della cementificazione di una ampia area; per contrastare questa conclusione, la ricorrente formula censure che esulano dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità.

Avendo come referente l’entità dell’intervento, si deve concludere che lo stesso non fosse di irrilevante impatto per il territorio protetto per cui si imponeva il previo controllo della autorità preposta alla tutela del vincolo e conseguente autorizzazione ambientale (sulla cui mancanza non sussistono dubbi).

La subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi è legittima in quanto corrispondente alla previsione dell’art. 165 c.p., comma 1, dato che la permanenza sul territorio vincolato dello illecito intervento può comportare conseguenze dannose o pericolose del reato e che la sanzione in oggetto ha una funzione direttamente ripristinatoria del bene offeso (ex plurimis: Cass. Sez.3 sentenza 38739/2004). Per quanto concerne la residua censura, si rileva che nè per il reato di violazione dei sigilli nè per quello ambientale (accertati, il primo, in di violazione dei sigilli nè per quello ambientale (accertato il primo in data 8 ottobre 2003 ed il secondo in data 9 luglio 2005) si maturato il periodo prescrizionale che assomma, tenuto conto dell’interruzione, ad anni sette e mezzo ai quali devono essere aggiunti i periodi di rinvio del dibattimento (dal 4 ottobre 2006 al 7 febbraio 2007 -calcolato in giorni sessanta- per impedimento imputata e dal 7 febbraio 2007 al 4 gennaio 2008 per astensione del Difensore dalle udienze). Pertanto, i reati si prescriveranno rispettivamente il 6 maggio 2012 ed il 7 febbraio 2014.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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