Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-10-2011, n. 20637 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

P.G., con ricorso alla Corte d’appello di Napoli proponeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio in materia di lavoro pubblico instaurato dinanzi al T.A.R. Campania nel novembre 2000.

La Corte d’appello, con decreto depositato il 23 dicembre 2008, ritenuta una durata ragionevole di tre anni, liquidava a titolo di danno non patrimoniale per la ulteriore durata irragionevole di anni 4 e mesi 2 circa del giudizio presupposto la somma di Euro 3.350,00 oltre metà delle spese del procedimento.

Avverso tale decreto P.G. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero Economia e Finanze l’ 8 settembre 2009, formulando dieci motivi. Resiste il Ministero con controricorso.
Motivi della decisione

1.- Con i primi otto motivi è denunciata erronea e falsa applicazione di legge ( L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6, p. 1 C.E.D.U.) in relazione al rapporto tra norme nazionali e la C.E.D.U. come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ed omessa decisione di domande ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; art. 112 c.p.c). Secondo l’istante, una volta accertata la violazione del termine ragionevole, la liquidazione dell’equo indennizzo dovrebbe effettuarsi, applicando la normativa C.E.D.U. secondo la giurisprudenza della Corte europea e disapplicando la L. n. 89 del 2001, art. 2, che con essa contrasti, in relazione non già al tempo eccedente la ragionevole durata bensì all’intera durata del processo, ed in misura non inferiore a Euro 1000-1.500 per anno.

Nella specie peraltro il decreto non avrebbe sufficientemente motivato in ordine alla mancata osservanza di detti parametri, ed inoltre non ha liquidato un bonus di Euro 2.000,00 ratione materiae, trattandosi di controversia su diritti inerenti a rapporti di lavoro, ed il giudice non si sarebbe pronunciato sulla relativa domanda così violando l’art. 112 c.p.c. e l’obbligo di motivazione su un punto decisivo.

1.1.- Il nono e decimo motivo denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e della normativa sulle tariffe professionali, nonchè vizio di motivazione: assume il ricorrente che la Corte di merito ha illegittimamente compensato tra le parti le spese del procedimento, senza motivare sul punto, nonostante l’accoglimento della domanda.

2.- I motivi indicati nel p. 1, da esaminare congiuntamente perchè giuridicamente e logicamente connessi oltre che spesso ripetitivi, sono infondati.

2.1- Quanto al rapporto tra le norme nazionali (in particolare, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3) e la CEDU, deve in primo luogo escludersi che l’eventuale contrasto tra tali normative possa essere risolto semplicemente con la "non applicazione" della norma interna.

Fermo il principio enunciato dalle S.U. (n. 1338 del 2004), in virtù del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L:

n. 89 del 2001, deve interpretarla in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea, va precisato come tale dovere operi entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001:

qualora ciò non fosse possibile, ovvero il giudice dubitasse della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale "interposta", dovrebbe investire la Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1 (cfr. Corte Cost. sentenze nn. 348 e n. 349 del 2007). D’altra parte, la compatibilità della normativa nazionale con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica Italiana con la ratifica della CEDU va verificata con riguardo alla complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto ad una ragionevole durata del processo: come la stessa Corte europea ha riconosciuto, la limitazione, prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, dell’equa riparazione al solo periodo di durata irragionevole del processo, di per sè non esclude tale complessiva attitudine della legge stessa (cfr. Cass. n. 16086/2009; n. 10415/2009; n. 3716/2008). Rettamente dunque la Corte di merito ha seguito la modalità di calcolo dell’indennizzo prevista dall’art. 2 citato, facendo peraltro espresso richiamo ai principii qui esposti.

2.2- Quanto alla liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale, posto il principio già ricordato secondo cui il giudice nazionale deve in linea di principio uniformarsi ai parametri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per i casi simili, salvo il potere di discostarsene in misura ragionevole avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, delle quali deve dar conto (Cass. S.U. n. 1340/2004), va osservato come nel caso in esame la Corte di appello abbia puntualmente evidenziato che l’omessa presentazione di istanza di prelievo faceva presumere uno scarso interesse del ricorrente per la sollecita definizione del procedimento presupposto, in coerenza del resto con la ritenuta limitatezza della posta in gioco. Ha dunque validamente esercitato la sua discrezionalità, esponendo congruamente criterii senz’altro ammissibili (senza peraltro ricevere alcuna censura specifica al riguardo), la cui concreta incidenza nel caso specifico costituisce oggetto di apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità. D’altra parte, la Corte CEDU in numerosi giudizi di lunga durata davanti alle giurisdizioni amministrative, in cui gli interessati non hanno sollecitato in alcun modo la trattazione e/o definizione del processo mostrando di avervi scarso interesse, ha liquidato un indennizzo forfetario per l’intera durata del giudizio che, suddiviso per il numero di anni, ha oscillato tra gli importi di Euro 350,00 e di Euro 550,00 per anno (cfr. procedimenti 675/03;

688/03 e 691/03; 11965/03), pur se in qualche caso non è mancata una liquidazione superiore. Non confligge dunque con gli orientamenti della giurisprudenza di Strasburgo la liquidazione, per circa quattro anni e due mesi di irragionevole durata su sette anni e due mesi complessivi, di un indennizzo di Euro 3.350,00. 2.3- Quanto al diniego di una somma forfetaria di Euro 2.000,00 (c.d. bonus) in relazione alla circostanza che il giudizio presupposto aveva ad oggetto una controversia di lavoro, deve respingersi la tesi che tale somma ulteriore vada riconosciuta automaticamente in ogni caso di controversia di lavoro o previdenziale. La ragione di tale bonus, che la giurisprudenza europea riconosce laddove la particolare importanza di taluni giudizi induca a ritenere che il pregiudizio per la loro durata irragionevole sia stato maggiore di quello che si verifica nella generalità dei casi, postula l’accertamento e la valutazione nel caso specifico delle particolari circostanze alle quali sia da ricondurre tale eventuale maggior pregiudizio. Sì che, quando il giudice del merito nega tale ulteriore indennizzo forfetario, nella specie peraltro esprimendone le ragioni nella modestia della posta in gioco tale da escludere che quello specifico pregiudizio ulteriore sia stato sopportato dall’istante, la critica del punto della decisione non può essere affidata alla sola contraria postulazione che il bonus spetterebbe ratione materiae ed era stato richiesto – tanto meno, nella specie, che la decisione negativa non sarebbe motivata, ma deve avere specifico riguardo alle concrete allegazioni – e se del caso alle prove- addotte nel giudizio di merito. Ciò che non è dato riscontrare nel ricorso in esame.

3. Anche i motivi indicati nel p. 1.1, da esaminare congiuntamente perchè giuridicamente e logicamente connessi, sono infondati, in quanto: a) le spese del procedimento non sono state poste a carico della parte totalmente vittoriosa, bensì compensate; b) la Corte di merito ha legittimamente esercitato tale facoltà discrezionale, rimessa al suo prudente apprezzamento, esponendo specifica motivazione (facente riferimento al notevole ridensionamento della pretesa di Euro 12.750,00 azionata dal ricorrente) non illogica nè contraddittoria (cfr. Cass. n. 24531/2010).

4. Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, in Euro 800,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 23-06-2011, n. 5598 Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato che con il ricorso in esame si contesta il provvedimento con cui si ingiunge la demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, di un manufatto a 2 livelli, costituito da un piano terra di circa 47 mq, adibito ad abitazione, con annesso portico di 16,5 mq, e di un ulteriore manufatto di 29 mq, adibito a garage, con annesso portico, realizzati in difformità dalla concessione edilizia 10.7.1992, n. 459, concernente un magazzino di 30 mq con antistante tettoia di 25 mq;

Ritenuto:

che la disposizione in concreto applicata sia conferente, atteso che in effetti si è determinato, per superficie e volume, nonché per destinazione d’uso, un organismo integralmente diverso da quello assentito;

che, stante la rilevata totale difformità dalla concessione edilizia rilasciata per intervento di nuova costruzione, l’applicazione di detta disposizione fosse nel caso in esame espressione attività dovuta;

che non fosse possibile irrogare la sanzione pecuniaria alternativa, atteso che non si ravvisa alcuna opera legittima, la cui statica potrebbe subire pregiudizio per effetto della demolizione di altra parte abusiva;

che la condizione personale dei ricorrenti, pur meritevole di attenzione in altre sedi, tuttavia non possa incidere sulla scelta della sanzione di comminare, che – si ripete – ha natura vincolata;

che conseguentemente la dedotta mancata comunicazione di avvio del procedimento non valga ad inficiare il provvedimento impugnato;

che in conclusione il ricorso sia infondato e debba essere rigettato;

che, quanto alle spese, ai diritti ed agli onorari, stante la soccombenza dei ricorrenti, nulla debba disporsi, in assenza di costituzione del Comune intimato;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-11-2011, n. 24938 Accertamento

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Svolgimento del processo

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 88/16/05, depositata il 19 dicembre 2005, che, nel giudizio promosso da P.N., socia con quota del 44% della srl Associazione Linguistica Calabrese, avverso l’avviso di accertamento, ai fini dell’IRPEF, del maggior reddito da capitale, per l’anno 1987, emesso a seguito dell’accertamento di maggiori redditi a carico della società, accogliendo l’appello della contribuente ha annullato l’atto inpositivo.

Il giudice d’appello, premessa l’esistenza di più sentenze di merito "tutte favorevoli alla P.", ha infatti ritenuto non sussistente "alcuna prova dell’imputabilità di quote di partecipazione in capo alla ricorrente. Costei ha anzi affermato (e sostanzialmente dimostrato) la sua estraneità alla fruizione degli utili sicchè è venuto meno il presupposto legittimante l’ascrivibilità ad essa di quota parte dei redditi della società".

La contribuente non ha svolto attività difensiva nella presente sede.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, denunciando violazione di legge, l’amministrazione ricorrente deduce la nullità assoluta della sentenza perchè priva dell’esposizione dei motivi in fatto e diritto sui quali si fonda, non potendo considerarsi motivazione la mera adesione acritica alla tesi prospettata da una delle parti; con il secondo motivo censura la sentenza, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, assumendo che secondo ordinari criteri logici la ristretta base associativa di una società di capitali a conduzione familiare può costituire elemento grave, preciso e concordante per ritenere in via presuntiva che gli utili non riportati nelle scritture contabili della società siano stati distribuiti occultamente ai soci. Stabilito pertanto che la società aveva realizzato utili extra contabili e che l’organizzazione aziendale era concentrata in una ristretta cerchia di persone, l’ufficio aveva dedotto, in applicazione dell’art. 2729 cod. civ., che tali utili erano stati distribuiti ai soci secondo la percentuale di partecipazione di ciascuno. Gravava quindi sui soci l’onere di dimostrare che gli utili non esposti erano stati destinati ad impieghi diversi: tale prova non era stata fornita dalla contribuente, che si era limitata a mere affermazioni verbali circa la sua estraneità alla gestione della società.

Il ricorso è fondato, ove si consideri che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nell’accertamento delle imposte sui redditi, con riguardo alle società di capitali a ristretta base azionaria, in caso di accertamento di utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione "pro quota" ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria e la dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti. Tale presunzione non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poichè il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (Cass. n. 16885 del 2003, n. 20851 del 2005, n. 9519 del 2009).

Una prova contraria in ordine all’impiego dei ricavi non risulta essere stata fornita dalla contribuente.

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dei gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Condanna la contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.000 oltre alle spese prenotate a debito, e dichiara compensate fra le parti le spese per i gradi di merito.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 28-07-2011, n. 6763 Insegnanti di religione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con il presente ricorso la ricorrente impugnava il provvedimento in epigrafe con il quale era stata esclusa dalla sessione riservata di esami di abilitazione all’insegnamento nella scuola materna, indetta con O.M. n. 153 del 15 giugno 1999, integrata dalla O.M. n. 33 del 7 febbraio 2000.

L’esclusione era stata disposta perché il servizio era stato prestato per l’insegnamento della religione; tanto in applicazione dell’ultimo comma dell’art. 2 di detta Ordinanza n. 153/99, ai sensi del quale: "I servizi prestati nell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica non sono validi ai fini dell’ammissione alla sessione riservata in quanto non prestati su posti di ruolo né relativi a classi di concorso".

Dopo avere illustrato la normativa primaria (art. 2, comma 4, legge n. 124/1999) e regolamentare di riferimento (precitate ordinanze ministeriali), e dopo avere riferito di avere partecipato alla sessione riservata di esami a seguito della riapertura dei termini di presentazione delle domande disposta dalla ordinanza del 2000, precisava la deducente che, con ricorso n. 9595/2000, aveva già impugnato l’O.M. n. 153/1999 nella parte in cui erano stati ritenuti non validi, ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione de quo, i servizi svolti, in tutto o in parte, come insegnante di religione cattolica.

Eccepiva – in buona sostanza – l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, della legge n. 124/1999, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, prevedendo quale requisito di ammissione solo un servizio prestato in insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, esclude dalla sessione medesima i docenti che, quali incaricati annuali, hanno svolto la richiesta esperienza didattica, in tutto o in parte, nell’insegnamento della religione cattolica.

Riferiva di non ignorare che la Sezione, con ordinanza n. 524 del 3 giugno 1996, aveva già sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 11 della legge n. 417/1989, nella parte in cui avevano escluso dalla sessione riservata dagli esami di abilitazione i docenti di religione, e che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 343 del 22 luglio 1999, aveva ritenuto non fondata la questione. Soggiungeva però che la Corte non potrebbe non apprezzare la palese irragionevolezza e ingiustizia operata nei riguardi degli insegnanti di religione, posto che con l’art. 2 comma 4 della legge n. 124/99, è stata ritenuta valida come titolo di ammissione l’esperienza didattica in sé, in qualsiasi insegnamento comunque maturata (purché in base ad idoneo titolo di studio), a prescindere dall’ordine e grado di scuola in cui detta esperienza è stata acquisita.

1.2.- Resistevano al ricorso le amministrazioni intimate depositando documentazione.

1.3.- Alla udienza pubblica del 14 aprile 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.- Il ricorso attiene a fattispecie già delibata dalla Sezione in senso difforme alle tesi sostenute in ricorso (cfr., tra le altre, sent. 29 settembre 2010, n. 32586); esso va pertanto respinto qui ribadendosi le argomentazioni già svolte in subiecta materia.

2.1.- Va significativamente premesso che il ricorso cui la ricorrente ha fatto riferimento (9595/2000) è stato respinto dalla Sezione con sentenza emessa alla stessa udienza del 12 luglio 2011.

Con decisione del giudice d’appello n. 4058 del 19 giugno 2009 – che ha confermato la sentenza di questa Sezione n. 12337 del 1° /12/2003 – è stato ribadito che l’O.M. n. 153 del 15 giugno 1999, nella parte in cui stabilisce che i servizi di insegnamento della religione cattolica non sono utili ai fini della maturazione del requisito di anzianità didattica prescritto per l’ammissione alla sessione di abilitazione è conforme al dettato legislativo di cui all’art. 2 comma 4, l. n. 124 del 1999 e non incorre nei denunciati profili di incostituzionalità per violazione degli art. 3 e 97 cost.; che di conseguenza il provvedimento di esclusione dalla sessione riservata di esami di abilitazione per l’insegnamento nelle scuole statali, il cui contenuto è vincolato alla disciplina sui requisiti di ammissione dettata dalla predetta ordinanza, si sottrae ad ogni dedotto vizio di invalidità in via derivata.

Si è anche affermato, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, che la non fondatezza della questione nei termini formulati con il ricorso all’esame era comunque desumibile dai contenuti della riferita pronuncia della Corte Costituzionale n. 343/1999.

Tanto alla stregua delle seguenti proposizioni argomentative che, in quanto pienamente condivisibili, si ritiene opportuno riportare:

– la pronuncia della Corte Costituzionale si riferisce formalmente agli articoli 2 e 11 del D.L. 6.11.1989, n. 357 (norme in materia di reclutamento del personale della scuola), convertito in legge dall’art. 1, comma 1 della legge 27.12.1989, n. 417, nella parte in cui tali disposizioni disciplinavano l’ammissione a concorsi per soli titoli di docenti, che avessero "prestato servizio per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente…per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l’accesso ai ruoli, nonché per insegnamenti relativi a classi di concorso"(art. 2 cit., comma 10, lettera b);

– in rapporto a tale normativa, si erano, sì sviluppati indirizzi giurisprudenziali non univoci, per quanto attiene alla necessità che il servizio in questione fosse stato prestato con riferimento alla medesima materia oggetto della perseguita abilitazione, o anche a materie non corrispondenti, purché affini o quanto meno richiedenti lo stesso titolo di studio (cfr., per il principio, Cons. St., sez. VI, 24.7.1998, n. 1103, 10.7.1996, n. 939, 20.6.1996, n. 844, 20.5.1995, n. 492, 7.9.1994, n. 1344 e 16..1993, n. 246);

– non è da tale profilo, tuttavia, che la Corte ha fatto discendere il rigetto della questione di costituzionalità, sollevata sulla base di argomentazioni del tutto simili a quelle oggetto del presente giudizio. Nella ricordata sentenza n. 343/1999, infatti, si sottolinea come l’esperienza didattica – ritenuta "elemento di qualificazione professionale, da verificare in sede di esame" – sia stata da parte della giurisprudenza identificata con quella della specifica classe di abilitazione, alla quale si intendeva essere ammessi, o quanto meno di classi affini, tali da giustificare comunque una "verifica semplificata della professionalità, in sessioni riservate di esame o di concorso";

– la circostanza che logicamente – alla luce dei principi costituzionali – è stata ritenuta preclusiva della possibile assimilazione dell’esperienza degli insegnanti di religione, a quella degli altri docenti, risulta essere comunque corrispondente non al mero carattere non affine della materia religiosa, rispetto a quella oggetto di altre discipline, ma all’assoluta peculiarità di posizione di tali insegnanti, i cui profili di qualificazione professionale sono determinati dall’autorità scolastica, d’intesa con la Conferenza Episcopale Italiana;

– in definitiva, sia pure in presenza di una motivazione estremamente sintetica, non sembra ipotizzabile che la Corte Costituzionale avrebbe assunto una diversa decisione qualora (come affermato dagli appellanti in quel gravame) fosse stato oggetto di esame l’art. 2, comma 4 della legge n. 124/1999, in quanto tale norma ammetterebbe una più ampia "intercambiabilità" dell’esperienza didattica, idonea a consentire l’accesso alla sessione riservata di cui trattasi;

– l’elemento discriminante, ai fini della ragionevolezza del testo legislativo e della coerenza del medesimo con principi di buona amministrazione, infatti, appare riconducibile alla considerazione della pregressa attività didattica quale indice di esperienza, giustificativo di modalità agevolate di accesso stabile nei ruoli docenti, solo ove tale attività fosse stata svolta secondo regole dettate dallo Stato, nonché in corrispondenza di materie, individuate dallo Stato stesso come parte del processo formativo della pubblica istruzione (garantita dall’art. 33 della carta costituzionale, tenuto conto anche della piena libertà di credo religioso, di cui al precedente art. 3 della medesima carta);

– l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, viceversa, corrisponde non a scelte squisitamente didattiche, ma ad un impegno assunto dallo Stato rispetto ad altro Ente sovrano, al cui magistero resta direttamente connessa una dottrina – il cui apprendimento è comunque facoltativo – ritenuta attinente al patrimonio storico e culturale del popolo italiano, con modalità di selezione del personale docente del tutto peculiari, dovendo l’idoneità del medesimo essere riconosciuta dalla competente autorità ecclesiastica, non estranea nemmeno alla scelta dei testi di apprendimento e ad altre modalità organizzative, per finalità di approfondimento e diffusione dell’ortodossia cattolica (artt. 2 e 3 D.P.R. n. 751/1985 cit.; cfr. anche, Cons. St., sez. VI, 27.8.1988, n. 1006);

– un siffatto percorso formativo, i cui contenuti morali e culturali giustificano la pari dignità del relativo personale docente, rispetto a quello addetto ad altre discipline, nell’ambito di quanto attenga allo svolgimento dell’anno scolastico, senza che ciò possa razionalmente escludere una diversa valutazione dell’esperienza didattica in questione, in rapporto a normative eccezionali di favore, attraverso le quali l’amministrazione intenda – come nel caso di specie – agevolare l’immissione nei ruoli di personale precario, che sia stato reclutato e abbia svolto attività di insegnamento secondo le regole dettate dallo Stato stesso, per finalità strettamente inerenti alla formazione culturale e scientifica degli studenti.

Va poi conclusivamente soggiunto che l’elaborazione giurisprudenziale è coralmente orientata nel ritenere – come del resto da ultimo affermato da questa Sezione con sentenza 13 aprile 2010, n. 6669 – che l’insegnamento della religione cattolica non può considerarsi pienamente equiparato agli altri insegnamenti rivestendo, i soggetti abilitati ad impartirlo, una peculiare posizione di status in ragione dei differenziati profili di abilitazione professionale richiesti, delle distinte modalità di nomina e di accesso ai compiti didattici, nonché della specificità dell’oggetto dell’insegnamento. Trattasi di peculiare posizione che non trova corrispondenza nella dotazione di organico dei ruoli ordinari, traendo fonte il relativo rapporto di lavoro da incarichi annuali e senza collegamento con altre classi di concorso; requisiti, invece, richiesti dall’art. 2 comma 4, l. n. 124 del 1999 ai fini della maturazione dell’anzianità didattica occorrente per l’ammissione alla sessione riservata di abilitazione (CdS, VI, 19 giugno 2009, n. 4043; id., 13 luglio 2007, n. 3715; id. 4 aprile 2007, n. 1515; id., 27 settembre 2005, n. 5645).

2.2.- Alla stregua delle svolte considerazioni il ricorso va respinto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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