Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-10-2013) 07-11-2013, n. 45134

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 3 maggio 2012 la Corte d’appello di Milano confermava la condanna alla pena di giustizia di S.G. per i reati di lesioni gravi, minacce e ingiuria, commessi ai danni di R.G. all’esito di una lite insorta tra i due nei locali dell’istituto universitario frequentato da entrambi.
2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l’imputato articolando tre motivi.
2.1 Con il primo deduce la nullità della sentenza per l’assenza del dispositivo, rilevando come quello redatto in realtà riguardi tutt’altra pronunzia emessa all’esito del procedimento d’appello nei confronti di tale F.E..
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce l’erronea applicazione della legge penale con riguardo alla qualificazione delle lesioni gravi come dolose, versandosi nella fattispecie di aberratio delicti di cui all’art. 83 c.p., giacchè l’imputato nel colpire la persona offesa avrebbe voluto cagionargli solo una lesione lieve – come evincibile dallo stesso contesto in cui sarebbe maturata l’azione delittuosa – la cui entità si sarebbe aggravata "probabilmente" solo a seguito della caduta del R..
Conseguentemente l’imputato doveva essere ritenuto responsabile solo a titolo di colpa dell’evento più grave non voluto.
2.3 Con il terzo motivo, infine, viene censurato il mancato riconoscimento dell’attenuante della provocazione, nonchè l’esito del giudizio di comparazione tra la contestata aggravante di cui all’art. 583 c.p. e le concesse attenuanti generiche e la dosimetria del trattamento sanzionatorio, affermandosi che proprio in ragione dello stato di provocazione le attenuanti dovevano essere giudicate prevalenti e non solo equivalenti alla suddetta aggravante e la pena contenuta nei minimi edittali, anche tenuto conto della giovane età dell’imputato e della scarsa entità dei precedenti da cui lo stesso risulta gravato.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo fondatamente il ricorrente lamenta l’eccentricità del dispositivo della sentenza impugnata, che all’evidenza è quello relativo ad altra sentenza. Peraltro in atti – cui il collegio ha accesso in virtù della natura processuale dell’eccezione – è presente il dispositivo letto in udienza, il quale riporta correttamente l’esito della decisione assunta nei confronti del S. ed a cui si riferisce la motivazione del provvedimento impugnato.
Conseguentemente quello che all’evidenza è un mero errore materiale in cui è caduta la Corte territoriale non può determinare le conseguenze invocate con il ricorso.
Deve infatti essere ribadito che la difformità tra dispositivo letto in udienza e quello presente in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell’errore materiale (Sez. 3^, n. 125/09 del 19 novembre 2008, xxx, Rv. 242258; Sez. 5^, n. 17696 del 18 febbraio 2009, xxx, Rv. 243615; Sez. 5^, n. 13094 del 9 marzo 2011, P.G. in proc. xxx, Rv. 249849). Il giudice di legittimità, una volta investito dal ricorso per cassazione, può quindi procedere ad emendare l’errore suindicato ai sensi dell’art. 130 c.p.p., proprio in quanto non determinante l’annullamento della sentenza (ex multis Sez. 6^, n. 23983 del 11 marzo 2008, xxx, Rv. 241240).
Conseguentemente deve disporsi la sostituzione del dispositivo della sentenza – documento con quello letto dalla Corte territoriale all’udienza del 3 maggio 2012.
2. Il secondo motivo di ricorso è invece inammissibile in quanto denuncia una violazione di legge non già dedotta con i motivi d’appello.
Non di meno le doglianze sollevate sono manifestamente infondate. In proposito deve rammentarsi come, per consolidata giurisprudenza, l’evento non voluto sia valutabile ai sensi dell’art. 83 c.p. e sia, quindi, addebitabile all’agente a solo titolo di colpa, soltanto quando esso sia materialmente ed essenzialmente diverso da quello voluto (Sez. 1^, n. 21955 del 2 febbraio 2010, Agosta e altri, Rv.
247401), mentre qualora, come nel caso di specie, l’evento che si asserisce non voluto integra una circostanza aggravante del reato, le regole di imputazione a cui deve guardarsi sono quelle generali dettate nell’art. 59 c.p., per cui l’agente risponde della stessa sulla base della sua mera prevedibilità.
Una volta accertato, come ha fatto la Corte territoriale, che l’imputato ha volontariamente colpito al volto la vittima e che dunque il reato di lesioni risulta effettivamente supportato dal necessario dolo, è di tutta evidenza come la specifica entità della lesione causata (perforazione del timpano) non può ritenersi evento imprevedibile al momento della consumazione della condotta e dunque correttamente il fatto è stato qualificato ai sensi dell’art. 583 c.p. e ciò a prescindere dal fatto che proprio le modalità di consumazione del reato consentono di rilevare, contrariamente a quanto sostenuto (peraltro apoditticamente) nel ricorso, anche l’intenzione del S. di infliggere danni rilevanti alla persona offesa.
3. Inammissibile risulta infine anche il terzo motivo.
3.1 Quanto all’attenuante della provocazione, non risulta innanzi tutto che la stessa fosse stata invocata con i motivi d’appello. Ma anche qualora volesse ritenersi irrilevante la circostanza (in virtù del fatto che con i medesimi motivi era stata invece prospettata, seppure in riferimento al solo reato di ingiuria, la configurabilità dell’esimente di cui all’art. 599 c.p.), il motivo si rivela generico sul punto, in quanto omette di confrontarsi compiutamente con la invece specifica motivazione resa in proposito dai giudici d’appello, limitandosi invece ad affermare, in maniera ancora una volta apodittica, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’attenuante.
3.2 Con riguardo invece alle critiche mosse alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale in tema di bilanciamento tra le contestate aggravanti e le riconosciute attenuanti generiche, nonchè con riguardo alla commisurazione della pena, deve rilevarsi che sostanzialmente vengono dedotte questioni attinenti al merito della decisione assunta, la quale risulta sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica, idonea ad evidenziare i criteri seguiti nell’esercizio dei poteri discrezionali riservati in proposito al giudice.
In particolare il riferimento all’intrinseca gravità del fatto, dedotta anche dall’intensità del dolo, nonchè ai precedenti penali dell’imputato costituiscono in tal senso elementi più che idonei a giustificare le valutazioni compiute.
P.Q.M.
Dispone ai sensi dell’art. 130 c.p.p., che il dispositivo della sentenza-documento sia sostituito da quello letto all’udienza del 3 maggio 2012.
Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese della parte civile che liquida in complessive Euro 1.700, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale ordinanza n. 248/2010 del 08/07/2010

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Omissis…..

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 10 novembre 2008, il Presidente del Tribunale di Catania ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, della legge 6 giugno 1991, n. 175 (Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche), «nella parte in cui non prevede che la suddivisione del mutuo in quote e, correlativamente, il frazionamento della ipoteca a garanzia, possa avvenire anche a richiesta “del terzo acquirente del bene ipotecato”»;

che il giudice rimettente ha premesso, in fatto, che, con ricorso proposto a norma dell’art. 39, comma 6-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), tre persone, assumendo che il loro dante causa aveva acquistato, unitamente ad una delle istanti, un terreno derivante dal frazionamento di un immobile di maggiore consistenza interamente gravato da ipoteca iscritta in favore di un istituto di credito – ora Sicilcassa s.p.a. – a garanzia del mutuo contratto dal dante causa della parte venditrice il 12 dicembre 1991, con la garanzia di un terzo datore, hanno chiesto che il Presidente del Tribunale adìto disponesse la nomina di un notaio, per procedere a frazionamento relativamente alla ipoteca di cui si è detto;

che, al riguardo, il giudice rimettente reputa che la configurazione legislativa di un diritto soggettivo al frazionamento della ipoteca in favore del solo mutuatario e non anche del terzo acquirente dell’immobile ipotecato, così come previsto dalla disposizione oggetto di impugnativa, violerebbe il principio di ragionevolezza, considerato che la ratio della innovazione introdotta con la disciplina censurata rispetto a quella originaria sarebbe quella di tutelare il bene o la porzione di bene su cui è iscritta la garanzia reale, risultando irrilevante che l’interesse al frazionamento sorga in capo all’originario proprietario piuttosto che al terzo acquirente di una quota del bene stesso;

che nel giudizio si è costituita la Sicilcassa s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile o infondata la proposta questione, considerato che la norma impugnata risulterebbe estranea al caso di specie, trovando essa applicazione soltanto «in caso di edificio o complesso condominiale»;

che nel giudizio è, infine, intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso chiedendo dichiararsi infondata la questione, sul rilievo che la disposizione impugnata sarebbe frutto di una scelta discrezionale del legislatore, esente da rilievi sul piano della relativa conformità a Costituzione.

Considerato che il Presidente del Tribunale di Catania, adìto a seguito di ricorso proposto a norma dell’art. 39, comma 6-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico in materia bancaria e creditizia), ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, della legge 6 giugno 1991, n. 175 (Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche), nella parte in cui tale disposizione – successivamente abrogata ad opera dell’art. 161 del citato d.lgs. n. 385 del 1993, ma applicabile, ratione temporis, nel procedimento a quo – non prevedeva che la suddivisione del mutuo in quote e, correlativamente, il frazionamento della ipoteca iscritta a garanzia del mutuo stesso, potesse avvenire anche a richiesta del terzo acquirente del bene ipotecato;

che, a parere del giudice rimettente, contrasterebbe, in particolare, con il principio di ragionevolezza la scelta del legislatore del 1991 di «differenziare la posizione giuridica del debitore che ha stipulato il mutuo rispetto a quella del terzo che abbia acquistato il bene già assoggettato ad ipoteca, considerato che nella fattispecie la ratio della novella resta all’evidenza quella di tutelare il bene giuridico costituito dalla proprietà (di una porzione) del bene su cui è stata iscritta la garanzia reale, restando irrilevante che l’interesse al frazionamento sia sorto in capo all’originario proprietario dell’immobile (anche mutuatario) piuttosto che al terzo acquirente di una quota parte (purché suscettibile di essere assoggettata a catastazione) del medesimo bene»;

che, al riguardo, occorre preliminarmente rilevare come l’art. 39, comma 6-ter, del d.lgs. n. 385 del 1993, sulla cui base è stato instaurato il giudizio a quo, prevede la possibilità di richiedere al Presidente del Tribunale competente ratione loci, in uno specifico procedimento, la designazione di un notaio per la redazione di un atto pubblico di frazionamento del mutuo e della corrispondente ipoteca, in ipotesi di inerzia serbata dall’istituto di credito che ha erogato il finanziamento;

che tale procedimento si correla alla disciplina “sostanziale” dettata dal comma 6 del medesimo articolo, ove è previsto che si possa ottenere il frazionamento in quote del finanziamento e, correlativamente, il frazionamento della ipoteca iscritta a garanzia dello stesso, da parte dei vari soggetti ivi indicati (debitore, terzo acquirente, promissario acquirente e assegnatario del bene ipotecato), soltanto nel caso, tuttavia, «di edificio o complesso condominiale per il quale può ottenersi l’accatastamento delle singole porzioni che lo costituiscono»;

che nella stessa ordinanza di rimessione si dà espressamente atto della circostanza che il ricorso è stato proposto, nella specie, in relazione «ad un tratto di terreno con annessi fabbricati rurali […] esteso circa ha 2.64.51 e già debitamente catastato, derivante dal frazionamento di un immobile di maggiore consistenza (esteso ha 37.03.67) interamente gravato da ipoteca […] a garanzia del mutuo contratto in data 12.12.1991» dal dante causa della parte venditrice;

che, pertanto, nel caso in esame, si versa in una ipotesi di credito fondiario, per il quale non era e non è previsto alcun diritto di frazionamento a favore del terzo acquirente del bene ipotecato, vigendo l’ordinario principio di indivisibilità della ipoteca, e per il quale non è dunque previsto lo specifico procedimento di cui all’art. 39, comma 6-ter, del d.lgs. n. 385 del 1993;

che, di conseguenza, il giudice rimettente, pur dando atto di un ostacolo, emergente ictu oculi, che nella specie si frappone all’ammissibilità del mezzo di tutela esperito, ha omesso di svolgere qualsiasi motivazione sul punto, che consenta di rendere comprensibile la ragione per la quale egli si reputi competente a pronunciarsi sul ricorso che gli è stato devoluto;

che, di riflesso, la questione proposta risulta altresì priva di rilevanza agli effetti del procedimento a quo, giacché, posto che la normativa impugnata si riferisce a fattispecie del tutto diversa rispetto a quella di cui si discute nel giudizio a quo (edifici o complessi condominiali, in luogo di terreni), ne deriva che anche una eventuale pronuncia caducatoria non spiegherebbe effetto alcuno sulla vicenda in contestazione, considerato che la stessa continuerebbe comunque ad essere assoggettata alla ordinaria disciplina del mutuo fondiario e della relativa garanzia ipotecaria;

che, alla stregua dei riferiti rilievi, il giudice rimettente è incorso, nella formulazione del relativo quesito, in una evidente aberratio ictus, giacché il suo petitum avrebbe dovuto indirizzarsi, semmai, nel senso della censura di una irragionevole disparità di trattamento, ai fini del frazionamento del mutuo e della garanzia ipotecaria, tra il terzo acquirente della porzione di edificio o complesso condominiale rispetto al terzo acquirente di altri tipi di immobili, quali i terreni;

che, di conseguenza, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, della legge 6 giugno 1991, n. 175 (Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Presidente del Tribunale di Catania con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l’8 luglio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ., sez. II 02-03-2006, n. 4599 BENI – PERTINENZE – COSTITUZIONE DEL VINCOLO – USUFRUTTO – Vincolo pertinenziale – Requisiti – Accertamento da parte del giudice di merito – Diritto di uso

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Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 22 ed il 23/10/1997, P. F., proprietario della nuda proprietà di metà della quota ideale dello spiazzo adibito a cortile di circa 100 mq. antistante il fabbricato in ??., conveniva in giudizio davanti alla pretura di Napoli (poi Tribunale), sezione distaccata di P., D.M.V. e C.M.R., i quali, proprietari di appartamenti rispettivamente ai nn. 40 e 38 della predetta via, vantando un presunto diritto di uso sul cortile, vi facevano sostare autovetture di parenti ed amici; ciò premesso, chiedeva declaratoria di insussistenza, in capo ai convenuti, del diritto di uso del cortile, per intrasmissibilità dello stesso e per non uso.

Si costituivano entrambi i convenuti, i quali replicavano che il diritto di uso del cortile in contestazione era previsto nei rispettivi titoli di acquisto e nei titoli dei loro danti causa e chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda.

Interveniva volontariamente nel giudizio F.U., usufruttuaria del bene, aderendo alla domanda proposta dall’attore.

Con sentenza del 17-8-2000, l’adito Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando inesistente il diritto di uso dei convenuti e condannandoli al pagamento delle spese processuali.

Proposto appello da D.M.V., e costituitisi P.F. e F.U. per resistervi, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 2 luglio 2002, pronunciata nella contumacia di C.M.R., ha rigettato l’appello, condannando l’appellante alle spese del grado, con la motivazione che qui di seguito si riassume.

Ha spiegato, innanzitutto, la Corte Territoriale che non esiste alcun vincolo pertinenziale tra il cortile oggetto di causa e l’abitazione dell’appellante ai sensi della L. n. 765 del 1967, art. 18 (che ha trovato conferma nella successiva L. n. 122 del 1982), in quanto il vincolo pubblicistico inderogabile riguardante gli spazi adibiti a parcheggio di cui alla citata norma non può riguardare, come ha chiarito la Suprema Corte, le costruzioni anteriori all’entrata in vigore della norma stessa; e, nel caso che ne occupa, deve escludersi il vincolo di pertinenzialità di natura pubblicistica, perchè l’edificio risulta costruito in epoca antecedente all’entrata in vigore della predetta legge.

Deve escludersi, poi, anche il vincolo di pertinenzialità previsto dall’art. 817 c.c., non essendovi agli atti la prova nè dell’elemento soggettivo nè del rapporto funzionale tra cosa accessoria e cosa principale, che sono richiesti per la configurabilità della natura pertinenziale della prima.

D’altra parte, proprio la previsione del diritto di uso del cortile negli atti di trasferimento dell’appartamento è la riprova, secondo la Corte, dell’inesistenza del vincolo pertinenziale, che, se esistente, non avrebbe richiesto la creazione di un apposito diritto di uso del cortile.

Per rispondere, infine, al terzo motivo di appello, la Corte ha rilevato che la deroga alla incedibilità di siffatto diritto prevista nell’atto di compravendita per notaio Golia del 24-11-1963, con cui le venditrici D.R. avevano ceduto il diritto di uso sul cortile in oggetto agli acquirenti D.L., con la specificazione che esso doveva intendersi a favore degli acquirenti e del loro aventi causa, non è stata prevista nè nell’atto di trasferimento del 26-7-1986 da D.L. a M. V. nè in quello successivo del 16-10-1987 da quest’ultimo a D.M.V., essendosi stabilito in detti atti semplicemente il "trasferimento del diritto proporzionale di uso, sosta e parcheggio sul piccolo spazio antistante il fabbricato"; cosicchè, quando con il predetto atto 16-10-1987 M. ha venduto a D.M. il diritto di uso su detto cortile, non avendo egli previsto con i suoi danti causa alcuna deroga alla cedibilità di tale diritto, ha violato quanto disposto dall’art. 1024 c.c..

Ricorre per la cassazione della sentenza D.M.V. con un unico articolato motivo.

Resiste con controricorso P. F..

Non ha svolto attività processuale F.U..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Il ricorrente denuncia, con un unico motivo: "Violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 817, 1024 e 1362 c.c., e ss. nonchè della L. n. 765 del 1967, art. 18).

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)", con riferimento ai seguenti punti: a) contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, che non ha interpretato secondo i canoni ermeneutici i negozi giuridici di donazione e di vendita relativi ai trasferimenti dell’appartamento ora di proprietà di esso ricorrente, lo spiazzo antistante l’immobile nel quale è compreso detto appartamento costituisce pertinenza pro quota di questo, ciò ricavandosi chiaramente dalle clausole contenute negli atti predetti, nei quali si dichiara espressamente che l’appartamento viene, rispettivamente, venduto ed acquistato "con tutti i relativi diritti, pertinenze, dipendenze, usi e servitù", ai sensi degli artt. 817 e 819 c.c..

In particolare, con l’atto del 16-10-1987 per notaio Trinchino, veniva trasferito a D. M.V., tra l’altro, "il diritto proporzionale di uso, di sosta, di parcheggio di veicoli di qualsiasi specie sul piccolo spazio di cortile antistante il fabbricato".

Si è verificato, pertanto, secondo il ricorrente, "un rapporto pertinenziale tra l’appartamento sito al 1^ piano ed una quota della porzione del cortile, appartenenti entrambi ad un unico proprietario, il D.L., con espressa deroga all’art. 1024 c.c..

Sul punto si è formato il giudicato"; e "sta di fatto che le porzioni immobiliari successivamente acquistate dai coniugi M. P. e poi dal convenuto D.M. sono sempre rimaste legate dal rapporto pertinenziale", per cui, in definitiva, deve ritenersi che "la proprietà dell’appartamento al 1^ piano è in rapporto pertinenziale con una piccola quota, in misura proporzionale, dello spazio antistante, con destinazione duratura e dimostrata dalle scritture citate".

b) Non sussiste la violazione dell’art. 1024 c.c. per insussistenza di una deroga espressa, come erroneamente ritenuto dal Giudice di appello, risultando viceversa tale deroga per tabulas, posto che in tutti gli atti successivi a quello per notaio Golia del 24-11-1963, e, quindi, anche in quello del 1987 di acquisto dell’appartamento da parte del D.M., viene manifestata, di volta in volta, l’inequivoca ed espressa volontà di utilizzare la deroga di cui all’art. 1024 c.c., attraverso il trasferimento del diritto sul cortile antistante i beni immobili.

Il ricorso è infondato.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte, ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell’appartenenza del bene accessorio e del bene principale in proprietà al medesimo soggetto, nonchè del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare una "utilità" al bene principale, e non al proprietario di esso (sent. 12983/2002, n. 14350/2000 ed altre conformi).

ÿ stato, altresì, affermato e ribadito da questa Corte che l’accertamento della sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi che caratterizzano il rapporto pertinenziale fra due immobili e consistenti nella volontaria e permanente destinazione di uno dei due beni al servizio dell’altro, comporta un giudizio di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, se espresso con motivazione adeguata ed immune da vizi logici (sent. n. 4772/1977, n. 2989/1974).

Nel caso di specie, la natura pertinenziale dello spiazzo antistante l’edificio rispetto all’appartamento del ricorrente è stata esclusa dalla Corte di merito sulla base di valutazioni compiute in conformità ai principi e criteri sopra richiamati e con motivazione congrua e aderente ai fatti accertati.

ÿ stato affermato, in particolare, dal Giudice di appello – che ha condiviso sul punto la statuizione del Tribunale – che non vi è la prova agli atti della esistenza degli elementi che – caratterizzano la natura pertinenziale dello spiazzo in questione, non riscontrandosi nè l’elemento soggettivo nè il rapporto funzionale tra il predetto spiazzo e l’appartamento del D.M.; rinvenendosi se mai, sempre secondo la Corte, la prova contraria nella previsione, negli atti di trasferimento relativi all’appartamento, di un apposito diritto d’uso sul cortile, che non sarebbe stata necessaria qualora questo fosse stato pertinenza dell’appartamento.

Analoghe considerazioni valgono per il diritto di uso del cortile che l’odierno ricorrente pretende che gli sia riconosciuto quale proprietario dell’appartamento.

Posto, invero, che il diritto de quo è di natura personale e trova la sua fonte in un’obbligazione assunta da un soggetto nei confronti di altro soggetto, che può servirsi della cosa concessagli in uso secondo lo schema delineato dall’art. 1020 c.c., con conseguente divieto di cessione, ancorchè suscettibile di deroga, del diritto stesso (art. 1024 c.c.; sent. n. 3565/1989), non ha errato la Corte nel negare, nella fattispecie sottoposta al suo esame, l’esistenza di tale diritto in capo al ricorrente, una volta accertato che con l’atto per notaio Trinchino del 16-10-1987, con cui M.V. ebbe a vendere al D.M., oltre che l’appartamento, anche il diritto d’uso sul cortile, fu violata, con riferimento alla cessione di questo, la disposizione dell’art. 1024 c.c., non avendo il venditore previsto con i suoi danti causa alcuna deroga al divieto di cessione di cui alla citata norma.

Non riscontrandosi, in conclusione, nella sentenza impugnata le violazioni di legge ed i vizi di motivazione denunciati dal ricorrente, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.100,00, di cui Euro 2000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 12-01-2011, n. 22 Concessione per nuove costruzioni; Edilizia e urbanistica

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso notificato il 22 gennaio 2010, depositato in Segreteria il successivo 28 gennaio, la sig.ra M.T.S. ha impugnato il provvedimento del 13 novembre 2009 n. 125 del Dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Tropea, di diniego del permesso di costruire relativo ad un fabbricato da adibire a civile abitazione.

A fondamento del provvedimento di diniego il Comune ha richiamato quanto precisato nella precedente comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, cui l’odierna ricorrente aveva risposto con la produzione di osservazioni. In tale comunicazione era stato specificato che: "…l’ipotesi progettuale è in netto contrasto con l’art. 12 N.T.A. del vigente P.R.G., che, in tale zona territoriale omogenea, prevede l’attuazione del Piano attraverso intervento urbanistico preventivo (Piano particolareggiato di iniziativa pubblica e Piano di Lottizzazione convenzionata). Fino all’approvazione dei piani urbanistici preventivi (P.P./P.L.) nella Zona "C" sono consentiti interventi pubblici relativi alla realizzazione della rete viaria, dei parcheggi, dei servizi e attrezzature pubbliche. Altresì sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza aumenti di volumetria".

La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 D.P.R. 380/2201 dell’art. 12 N.t.a. del P.r.g. vigente nel Comune di Tropea ed eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria.

La ricorrente ha specificato che il lotto di terreno di sua proprietà, esteso mq.1070, ricade nella Zona C – zona di espansione urbanistica sottozona C2 P.P./P.L. per una superficie pari al 100% e che esso è intercluso tra i seguenti lotti per ogni lato: Nord ditta C.C.I.L. – Sud ditta C.S., C.A. e C.R. – Ovest ditta Z.A., G.T. e G.G. – Est ditta L.S., M..

La stessa ha specificato che l’accesso al lotto della ricorrente è garantito mediante servitù di passaggio insistente sulla particella catastale n. 601 del Foglio di mappa n. 1 e che l’intera area risulta essere servita da strade comunali asfaltate, rete idrica e fognante, illuminazione pubblica, i fabbricati realizzati nei lotti circostanti sono stati edificati nel rispetto delle distanze ed altezze previste per la zona C in virtù di regolari concessioni edilizie rilasciate dall’Ente comunale.

Ciò premesso la ricorrente rileva che il P.R.G. vigente assoggetta l’edificazione del lotto in questione alla preventiva approvazione di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale e/o all’approvazione di un Piano di lottizzazione convenzionata. Ella precisa che l’Amministrazione ha trascurato di considerare che si tratta di "lotto intercluso" e che l’approvazione di un piano attuativo trova la sua ragion d’essere nella insussistenza degli elementi per poter procedere all’edificazione diretta da parte del privato.

L’approvazione del piano esecutivo, pur previsto dallo strumento urbanistico, non sarebbe necessario, sussistendo sia le opere di urbanizzazione che le infrastrutture.

L’Amministrazione non potrebbe, quindi, negare l’edificazione con singolo intervento diretto.

La ricorrente ha dedotto, inoltre, l’insufficiente motivazione del provvedimento di diniego impugnato nonché la carenza di istruttoria procedimentale da parte dell’Ufficio tecnico comunale.

L’atto avrebbe omesso ogni motivazione riguardo alle osservazioni della ricorrente, che aveva sottolineato l’inutilità dell’approvazione di un piano attuativo.

Esso sarebbe affetto, inoltre, da eccesso di potere per difetto di istruttoria, essendo stato omesso persino un accesso sul lotto, al fine di verificare la situazione dei luoghi.

Si è costituito il Comune di Tropea, resistendo al ricorso.

Le censure, che possono essere esaminate unitariamente, sono fondate.

La giurisprudenza ha precisato che lo strumento attuativo è inutile allorquando vi sia un c.d. lotto intercluso, cioè quando il lotto oggetto dell’intervento richiesto sia collocato in un’area già interamente compromessa sotto il profilo urbanistico ed edilizio, tanto da non derivare alcuna utilità dall’adozione dello strumento di attuazione. La stessa ha specificato che un lotto può essere considerato intercluso, suscettibile di edificazione anche in assenza dello strumento attuativo previsto dal piano regolatore generale, soltanto quando si accerti la sussistenza di una situazione di fatto perfettamente corrispondente a quella derivante dall’attuazione del piano esecutivo e, quindi, allorché ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: a) l’area, seppur edificabile, non sia stata ancora edificata; b) ricada in una zona integralmente interessata da costruzioni; c) sia dotata di tutte le opere di urbanizzazione, primarie e secondarie, previste dagli strumenti urbanistici (in materia, tra le altre, Cons. St., sez. IV, 10 giugno 2010 n. 3699; TAR Basilicata, 209 novembre 2005 n. 1002; TAR Puglia Lecce, sez. III, 18 gennaio 2005 n. 164).

Spetta, tuttavia, unicamente al Comune l’apprezzamento discrezionale della congruità del grado di urbanizzazione dell’area e, qualora intenda rilasciare il titolo edilizio, l’ente locale deve accertare, motivando adeguatamente sul punto, che la pianificazione esecutiva non conservi un’utile funzione e non sia in grado di esprimere scelte programmatorie distinte rispetto a quelle contenute nel piano regolatore generale.

Venendo al caso di specie, risulta dagli atti e dalle rappresentazioni grafiche prodotti dalla ricorrente che il lotto interessato dall’intervento edilizio potrebbe, in effetti, trovarsi nella condizioni sopra delineate, che escludono la necessità dell’adozione dello strumento attuativo.

Si evince dagli elaborati progettuali che il lotto si trova all’interno di un’area interamente edificata, essendo esso circondato da fabbricati esistenti.

Vista tale situazione, il Comune, cui spetta in via esclusiva ogni apprezzamento in merito, avrebbe dovuto effettuare, sulla base di congrua istruttoria, specifica valutazione in ordine alla sussistenza della necessità di approvazione dello strumento urbanistico ovvero alla possibilità, per la presenza delle indicate condizioni, di un intervento diretto. Di ciò avrebbe dovuto dare ragione mediante idonea motivazione.

Non risultando effettuata la richiamata valutazione, deve rilevarsi l’illegittimità dell’atto impugnato, che, in accoglimento del ricorso, deve essere, pertanto, annullato.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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