Cass. civ. Sez. VI, Sent., 09-05-2012, n. 7099 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che Q.E., con ricorso del 17 novembre 2010, hanno impugnato per cassazione deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Venezia depositato in data 5 ottobre 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del Q. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1- in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitisi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente la somma di Euro 1.625,00 a titolo di equa riparazione, oltre gli interessi dalla domanda, ed ha compensato per la metà le spese di giudizio;

che il Ministro dell’economia e delle finanze, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 15.624,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 15 luglio 2008, era fondata sui seguenti fatti incontestati: a) il Q., asseritamente creditori del diritto alla riliquidazione della pensione, aveva adito la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Veneto con ricorso del 28 novembre 2001; b) la Corte adita aveva deciso la causa con sentenza del 22 maggio 2007;

che la Corte d’Appello di Venezia, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver determinato in tre anni il periodo di tempo necessario per la definizione secondo ragionevolezza del processo presupposto -, ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in tre anni e tre mesi ed ha liquidato equitativamente, a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale, la somma di Euro 1.750,00, calcolata sulla base di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo, tenuto conto della modesta pretesa economica fatta valere nel giudizio presupposto (e, conseguentemente, della modestia della sofferenza patita).

Considerato che, con i motivi di censura – i quali possono essere congiuntamente esaminati -, i ricorrenti denunciano come illegittima, anche sotto il profilo del vizio di motivazione: a) l’applicazione di un parametro di liquidazione dell’indennizzo ingiustificatamente inferiore a quello indicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo; b) la riduzione dell’indennizzo in considerazione della modesta pretesa economica fatta valere nel giudizio presupposto (e, conseguentemente, della modestia della sofferenza patita) e delle peculiarità del giudizio presupposto; c) la liquidazione delle spese;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che, in particolare, le censure sub a) e sub b) sono fondate, perchè i Giudici a quibus si sono discostati dal consolidato orientamento di questa Corte che, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni, orientamento che, nella specie, avrebbe condotto ad una liquidazione dell’indennizzo in misura pari ad Euro 2.500,00, per i tre anni e tre mesi di irragionevole ritardo;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato con assorbimento della censura sub c);

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che, nella specie, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, va determinato in Euro 2.750,00 per i tre anni e tre mesi di irragionevole ritardo, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4^, e B, paragrafo 1^, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi – in complessivi Euro 873,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avvocatessa Anna Rita Moscioni, dichiaratasene antistataria, spese che vanno compensate per la metà in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze a pagare a ciascun ricorrente la somma di Euro 2.500,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 873,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avvocatessa Anna Rita Moscioni, dichiaratasene antistataria, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 665,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-06-2012, n. 8838

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma, confermando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta da P. L., dipendente della BNL fino al 31 ottobre 1997, intesa ad ottenere la differenza di indennità di anzianità e di TFR con l’inclusione degli accantonamenti del 4% della retribuzione che la Banca versava sul conto di previdenza integrativa. In relazione al TFR, la Corte affermava che, con la dichiarazione in calce al CCNL del 1987, le parti avevano escluso dal computo le somme destinate ad interventi di carattere previdenziale ed assistenziale, onde il criterio generale dell’onnicomprensività era stato derogato dalla chiara manifestazione di volontà degli stipulanti, come consentito dalla L. n. 297 del 1982. Quanto poi alla indennità di anzianità maturata fino al 1982, che è per legge onnicomprensiva, la Corte rilevava che la inclusione richiesta non era consentita, non avendo i versamenti effettuati dalla Banca natura retributiva, ma natura e funzione oggettivamente previdenziale. La Corte Costituzionale infatti, con la sentenza n. 421 del 1995, scrutinando la conformità a Costituzione del D.L. n. 103 del 1991, art. 9 bis, convertito in L. n. 166 del 1991, aveva affermato che le contribuzioni datoriali, preordinate al finanziamento dei fondi di previdenza complementare, non possono più definirsi "emolumenti retributivi con funzione previdenziale", ma come contributi strutturalmente previdenziali, estranei alla nozione di retribuzione imponibile di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 12, assoggettabili alla sola contribuzione di solidarietà, il che peraltro era stato confermato dalla legislazione successiva ( L. n. 662 del 1996, e L. n. 124 del 1993). Inoltre, l’art. 8 dello Statuto del Fondo di previdenza integrativa poneva a carico della Banca un contributo ordinario pari al 4% della retribuzione globale annua dei partecipanti ed a carico di ciascun dipendente un contributo nella misura del 2% del proprio trattamento economico globale, contributo che la Banca tratteneva all’atto del pagamento delle retribuzioni. Si trattava dunque di Fondo a prestazione definita, in cui il contributo gravante sulla Banca, diversamente da quello gravante sul lavoratore, veniva determinato sull’ammontare annuo delle retribuzioni spettanti ai partecipanti, ed affluiva su un conto generale e non già su quello individuale di ciascun dipendente. Nè il medesimo contributo finanziava direttamente le singole pensioni integrative, ma assolveva a specifiche funzioni mutualistiche e solidaristiche, andando a coprire gli aumenti per i figli a carico e l’integrazione al minimo. Inoltre gli accantonamenti non venivano restituiti in caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione, ed, al riguardo, la Corte territoriale escludeva che il richiamo – fatto in appello dalla Banca all’art. 27 dello Statuto – costituisse eccezione nuova, trattandosi solo di argomentazione giuridica. Non vi erano quindi, da parte della Banca, versamenti di sorta su conti individuali e quindi non era applicabile la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia.

Infine, questo assetto non poteva considerarsi smentito dalla possibilità offerta eccezionalmente ai pensionati, per assicurare l’equilibrio finanziario della sezione A del Fondo, di risolvere il rapporto attraverso la corresponsione di un importo in capitale pari al 100% della riserva matematica.

Avverso detta sentenza il lavoratore soccombente ricorre con quattro motivi.

Resiste la BNL con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo si denunzia erronea interpretazione dei CCNL per il personale direttivo delle aziende di credito del 1987, del 1990 e del 1995, perchè, quale che fosse la disposizione contrattuale, prima dell’entrata in vigore della L. n. 297 del 1982, la onnicomprensività della retribuzione ai fini dell’indennità di anzianità non ammetteva deroghe ad opera della contrattazione collettiva. Inoltre, per il periodo successivo al 1982, il ricorrente critica l’interpretazione data dai Giudici di merito, alla dichiarazione di intenti riportata in calce al CCNL del 1987.

Con il secondo mezzo, denunziando violazione dell’art. 2120 cod. civ., della L. n. 153 del 1969, art. 12 e del D.L. n. 103 del 1991, art. 9 bis, insiste il ricorrente per la natura retributiva dell’accantonamento del 4% effettuato dalla Banca, trattandosi di erogazione non occasionale e continuativa costituente forma di arricchimento dei dipendenti, strettamente connessa al rapporto di lavoro.

Con il terzo mezzo si denunzia difetto di motivazione ed errata interpretazione dello Statuto del Fondo, nonchè violazione degli artt. 2251, 2262, 2263 cod. civ., perchè, il Fondo pensioni era una società semplice e, fino all’accordo del 2002, ciascun partecipante era quindi titolare di una quota dell’intero patrimonio proporzionato ai conferimenti; La Corte di merito avrebbe errato nell’affermare che i contributi versati dalla BNL al Fondo pensione affluenti sul Conto generale non entrano nella disponibilità dell’iscritto perchè avrebbe così violato le disposizioni sulla società semplice di cui agli artt. citati in epigrafe. La distinzione tra Conto generale e Conto individuale non avrebbe avuto alcuna rilevanza, nè prima nè dopo l’accordo del 2.8.2002, allorquando a ciascun iscritto venne attribuita una posizione individuale. L’esame delle disposizioni statutarie che impongono il trasferimento del saldo del conto individuale al conto generale, dimostrerebbe che non esiste differenza tra i due fondi, in quanto al partecipante è comunque dovuta la liquidazione dell’intero capitale sociale.

Con il quarto mezzo si denunzia difetto di motivazione sulla eccezione di tardività della deduzione svolta dalla BNL in appello sul fatto che il versamento datoriale non entra nella disponibilità del lavoratore, in quanto affluisce sul conto generale.

Il ricorso non merita accoglimento.

E’ sufficiente, per addivenire al rigetto, la conferma delle argomentazioni di cui alla sentenza impugnata sulla natura previdenziale e non retributiva dei versamenti (4%) che il datore di lavoro effettua presso il Fondo pensioni, senza necessità di esaminare il primo motivo di ricorso sul tenore della contrattazione collettiva, che, secondo la tesi del ricorrente, non derogherebbe al criterio generale di onnicomprensività della retribuzione ai fini del TFR ai sensi della L. n. 297 del 1982.

La natura previdenziale e non retributiva degli accantonamenti e quindi la loro "irriducibilità" a fungere da corrispettivo della prestazione lavorativa che ne meriti l’inclusione nelle indennità spettanti alla fine del rapporto, rende inutile esaminare anche le argomentazioni di cui al terzo e quarto motivo di ricorso, concernenti la regolamentazione del Fondo di previdenza integrativa, e quindi la distinzione tra conto personale e conto generale.

1. Recita l’art. 2120 cod. civ. in tema di indennità di anzianità, che, L. n. 297 del 1982, art. 5, è pur sempre in vigore per l’anzianità maturata prima del maggio 1982, a cui si aggiunge il TFR per il periodo successivo, che "L’ammontare dell’indennità è determinato… in base all’ultima retribuzione e in relazione alla categoria alla quale appartiene il prestatore di lavoro". L’art. 2121, precisa ancora che l’indennità deve essere computata "calcolando le provvigioni, i premi di produzione e la partecipazione agli utili o ai prodotti, ed ogni altro compenso di carattere continuativo con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

Pertanto la nozione di retribuzione delineata dal queste norme ("ultima retribuzione" e "compenso") presuppone che vi sia un effettivo passaggio di ricchezza dal datore di lavoro al lavoratore e che le somme erogate si trovino in nesso di corrispettività con la prestazione lavorativa; si deve quindi trattar di somme aventi carattere e funzione retributiva, e proprio

P.Q.M.

indennità vengono denominate come "retribuzione differita". 2. La indennità di anzianità e il TFR, devono quindi "rispecchiare" il trattamento economico "corrisposto" durante lo svolgimento del rapporto medesimo, avendo la funzione di essere d’ausilio al lavoratore nel periodo in cui, cessato il rapporto di lavoro, viene meno il diritto alla retribuzione che prima veniva percepita, sicchè sarebbe incongrua la inclusione di somme di cui durante lo svolgimento non si è mai goduto.

Ebbene, i versamenti effettuati dalla Banca a favore del Fondo, mai sono stati "corrisposti" ai dipendenti, nè dovevano esserlo, pena, ovviamente, la impossibilità di funzionamento del Fondo medesimo.

3. Trattandosi, ed è pacifico, di fondo di previdenza integrativa, i versamenti erano preordinati non certo all’immediato soddisfacimento del lavoratore, ma, proprio in coerenza con la loro funzione, sono stati, e dovevano essere, accantonati e non direttamente corrisposti, per garantire il trattamento integrativo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, o in caso di invalidità sopravvenuta, secondo le condizioni previste dal relativo statuto e con divieto di distrazione ai sensi dell’art. 2117 cod. civ..

Vero è infatti che ai diritti ed obblighi nascenti dal rapporto di lavoro accede, in questi casi, un ulteriore rapporto contrattuale, che obbliga il datore ai versamenti per garantire, in presenza delle condizioni prescritte, il conseguimento di una pensione integrativa di quella obbligatoria.

Questo ulteriore rapporto costituisce un indubbio beneficio per il lavoratore, il quale però non altera, nè modifica, nè si compenetra con i diritti ed obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, ed in particolare, non incide sulle modalità di erogazione delle indennità ricollegate alla fine del rapporto medesimo.

4. Il beneficio, che al lavoratore apporta il rapporto di previdenza integrativa, non è costituito dai "versamenti" effettuati dal datore, ma dalla pensione che con essi verrà conseguita.

La contribuzione infatti, data la funzione del Fondo, per sua natura, non può entrare nel patrimonio dei lavoratori interessati, i quali possono solo pretendere che venga versata al soggetto indicato nello Statuto. Il lavoratore non la riceve nè nel corso del rapporto, nè alla sua cessazione, essendo solo il destinatario di una aspettativa a trattamento pensionistico integrativo, che si concreterà esclusivamente al maturarsi di certi requisiti e condizioni.

Il rapporto di previdenza integrativa ha certamente come necessario presupposto l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, ma ha poi regole proprie, tra le quali quella essenziale è certamente l’obbligo del versamento, a carico del datore di una contribuzione, ed a favore non certo del lavoratore ma, necessariamente, a favore del soggetto onerato della prestazione integrativa.

Questo obbligo non può quindi "rifluire" sul rapporto di lavoro ed alterarne la fisionomia, perchè non è in nesso di corrispettività diretta con la prestazione lavorativa.

La prova evidente della autonomia tra rapporto di lavoro e previdenza complementare emerge considerando che, in caso di cessazione del rapporto senza diritto alla pensione integrativa, perchè non si sono verificati i requisiti prescritti, il dipendente nulla ha diritto di ricevere.

L’obbligazione che il datore assume con il sistema di previdenza integrativa, inoltre, non è "monetizzabile" direttamente nei confronti del lavoratore, a differenza di altri benefit, come il servizio mensa o il servizio trasporto che il datore può scegliere o di organizzare direttamente o garantire con il rimborso del relativo costo a mani del dipendente.

Ed ancora, mentre questi benefit vengono erogati durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, il trattamento integrativo, ossia la pensione di anzianità o di vecchiaia, o anche quella di invalidità, presuppone la cessazione del rapporto di lavoro.

La natura previdenziale e non retributiva vale, per le considerazioni sopra espresse, qualunque sia il soggetto destinatario della contribuzione, sia che questo abbia una personalità giuridica autonoma, sia che si tratti, come accadeva talvolta per i fondi preesistenti al D.Lgs. n. 124 del 1993, di una gestione separata nell’ambito dello stesso soggetto datore di lavoro.

5. Il carattere non retributivo dei versamenti effettuati dal datore per la previdenza integrativa è avvalorato dal regime previdenziale che li governa.

L’annosa vicenda è nota e si può riassume come segue: sull’obbligo (invero da molti contestato), previsto dalla L. 12 aprile 1969, n. 153, art. 12, di includere nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali anche i contributi versati dai datori di lavoro per trattamenti di previdenza integrativa, istituiti da contratti collettivi anche aziendali o da regolamenti, il legislatore intervenne con il D.L. n. 103 del 1991, art. 9 bis, introdotto in sede di conversione dalla L. n. 166 del 1991. 5.1. Con tale disposizione, definita di interpretazione autentica, si stabili: a) che l’art. 12 citato doveva essere interpretato nel senso che fossero escluse, dalla base imponibile dei contributi di previdenza e assistenza sociale, le contribuzioni e somme versate o accantonate per il finanziamento dei trattamenti integrativi previdenziali o assistenziali; b) che restavano salvi i versamenti effettuati anteriormente all’entrata in vigore della legge; c) che dal primo periodo di paga successivo all’entrata in vigore della nuova normativa, per le contribuzioni o le somme destinate al finanziamento dei trattamenti integrativi era dovuto, ad esclusivo carico dei datori di lavoro, un contributo di solidarietà del dieci per cento in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui erano iscritti i lavoratori.

5.2. Fu sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., comma 1, del citato del D.L. n. 103 del 1991, art. 9-bis, comma 1, secondo periodo, nella parte in cui disponeva che per i contributi versati anteriormente all’entrata in vigore di tale norma valesse il principio della soluti retentio in favore delle gestioni degli istituti ed enti previdenziali esercenti la previdenza e l’assistenza obbligatorie.

Con la sentenza n. 421 del 1995, la Corte Costituzionale, nel motivare la statuizione di accoglimento, individuò i principi costituzionali cui il legislatore avrebbe dovuto uniformarsi nel disciplinare la materia.

Il Giudice delle leggi definì la norma non di interpretazione autentica, bensì innovativa "con efficacia retroattiva" e rilevò che non era la retroattività a determinarne l’illegittimità, quanto piuttosto l’aver essa stabilito per gli inadempienti l’esonero totale dal versamento dei contributi senza alcuna "contropartita", in contrasto con il principio di razionalità-equità ( art. 3 Cost.) coordinato con il principio di solidarietà ( art. 2 Cost.) col quale deve integrarsi l’interpretazione dell’art. 38 Cost., comma 2. 5.3. Con tale pronuncia, chiarita dalla successiva sentenza n. 178/2000, la Corte ha affermato che, per rendere la normativa esaminata conforme alla Costituzione, sarebbe stata necessaria l’istituzione anche per il passato di una contropartita analoga al contributo di solidarietà, idonea a dare ragione dell’esonero dalla contribuzione in favore della previdenza obbligatoria. In ottemperanza alla suindicata decisione, i commi 193 e 194, art. 1, L. 23 dicembre 1996, n. 662, hanno nuovamente disciplinato la materia.

Con la prima delle citate disposizioni è stato riprodotto, privandolo della definizione di interpretazione autentica, il D.L. n. 103 del 1991, art. 9-bis, comma 1; con la seconda è stato istituito per il passato il richiesto contributo di solidarietà. 5.4. In conclusione la Corte Costituzionale ha affermato che il legislatore ha inserito la previdenza integrativa nel sistema dell’art. 38 Cost., per cui le contribuzioni degli imprenditori al finanziamento dei fondi non possono più definirsi "emolumenti retributivi con funzione previdenziale", ma sono strutturalmente contributi di natura previdenziale.

5.5.. Va così definitivamente stabilito che i versamenti effettuati dal datore ai fondi di previdenza complementare, quali che siano i lineamenti del Fondo – e quindi ciò vale anche per i fondi costituiti all’interno stesso del datore di lavoro, non aventi soggettività giuridica autonoma – non sono assoggettati a contribuzione Inps ma solo ad un contributo di solidarietà (valido a regime e riferito anche al passato ma solo per gli anni dal primo settembre 1985 al 30 giugno 1991), così escludendosi che questi abbiano natura retributiva.

Si badi poi che l’esonero dalla contribuzione AGO non vale solo per il periodo successivo all’entrata in vigore del D.L. n. 103 del 1991, ma anche anteriormente, fin dall’inizio della istituzione di detti fondi, stante il carattere retroattivo di questa disposizione. Quindi i predetti contributi hanno, ed hanno sempre avuto, natura previdenziale e non retributiva. onde è infondata la pretesa al loro inserimento nelle indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro.

Va ancora considerato che i versamenti effettuati dal datore alle forme pensionistiche complementari non concorrono neppure a formare il reddito da lavoro dipendente, ai sensi del D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3, comma 2, lett. a).

6. E’ pur vero che la giurisprudenza di questa Corte si era orientata in senso contrario, a partire dalla sentenza delle Sezioni unite n. 974/97 (seguita da numerose altre, cfr. da ultimo Cass. 13558/2001).

Con dette pronunzie si è fatto riferimento ad un’ampia nozione di retribuzione che consentirebbe di distinguere fra le erogazioni corrispettive in senso stretto, adeguate perciò inderogabilmente alla quantità e qualità di lavoro, e quelle con funzione previdenziale o assistenziale.

Ma la evoluzione della legislazione successiva, in specie appunto l’esonero dalla contribuzione ordinaria dei versamenti effettuati dal datore per la previdenza integrativa, esonero che vale anche per il passato stante il suo carattere retroattivo, convince della necessità di superare questo orientamento, considerato anche il rilievo sempre maggiore attribuito dal legislatore alle forme integrative di previdenza, che si considerano ormai rientrare nell’alveo dell’art. 38 Cost.. Detta evoluzione, attraverso le numerose norme emanate ( D.Lgs. n. 124 del 1993 e D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252) ha ormai marcato irreversibilmente la distinzione tra trattamenti retributivi e accreditamenti per la previdenza integrativa.

E d’altra parte sarebbe incongruo riconoscere natura retribuiva, tale quindi da determinarne la inclusione nel computo delle indennità spettanti alla fine del rapporto, a somme mai erogate durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, su cui non si versa la contribuzione previdenziale obbligatoria, e che non entrano neppure tra i redditi da lavoro dipendente ai fini fiscali.

7. Mette conto infine di segnalare la recente legislazione sul rapporto tra previdenza complementare e TFR, che si compendia ai commi 755 e 756 dell’articolo unico della Legge Finanziaria n. 296 del 2006. Si tratta delle disposizioni che prevedono il conferimento del TFR alla previdenza complementare: all’esito della parabola sopra illustrata non sono dunque i versamenti contributivi per la previdenza complementare che vengono inclusi nel TFR, ma è quest’ultimo che serve ad alimentare la previdenza complementare.

Ai sensi di questa norme le quote di TFR che matureranno dal primo gennaio 1997 verranno versate presso le forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Più precisamente ciò accadrà ove i lavoratori manifestino detta opzione, mentre, in mancanza di opzione, nelle aziende con meno di 50 addetti, il TFR maturando resterà come prima presso i datori di lavoro, mentre nelle aziende con almeno 50 addetti, le quote di TFR non destinate alle forme pensionistiche complementari, confluiranno nell’istituito "Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ.", che è un fondo a ripartizione, gestito dall’Inps per conto dello Stato.

8. In definitiva il ricorso va rigettato, enunciandosi il principio di diritto per cui "Le somme accantonate dal datore di lavoro per la previdenza complementare – quale che sia il soggetto tenuto alla erogazione dei trattamenti integrativi e quindi destinatario degli accantonamenti – non si computano nè nella indennità di anzianità (maturata fino al 31 maggio 1982) nè nel trattamento di fine rapporto".

Il mutamento di giurisprudenza induce alla compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, Sent., 12-01-2012, n. 9

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Svolgimento del processo

La signora B.G., proprietaria ad Ortisei di un appartamento con annesso un appezzamento di terreno pertinenziale, tavolarmente identificato p.m. 4 p.ed. 1941, impugna i provvedimenti, meglio specificati in epigrafe, relativi alla variante del piano urbanistico comunale che ha determinato il riconfinamento della zona residenziale di espansione C3 – Lusenberg 2, estromettendo l’area di proprietà della ricorrente dal piano di attuazione e declassandola a verde privato. Tale variante è stata adottata dal Consiglio comunale in relazione ad un lotto di proprietà di R. ed A.Z. classificato come verde agricolo, posto ad est della proprietà della ricorrente, su proposta delle stesse Z..

A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi:

1.Violazione degli articoli 7, 8, 10 e 13 della L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dell’articolo 19 della legge urbanistica provinciale n. 13 del 1997.

2. Eccesso di potere per falso presupposto di fatto. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Eccesso di potere per difetto di motivazione.

Si sono ritualmente costituiti il Comune di Ortisei e la Provincia autonoma di Bolzano chiedendo il rigetto del ricorso stante la sua infondatezza.

All’udienza in camera di consiglio dell’ 11 gennaio 2011, su concorde istanza delle parti, la trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata all’udienza di merito.

Alla pubblica udienza del 26.10.2011, in prossimità della quale le parti hanno prodotto memorie difensive, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Giova svolgere una breve premessa in fatto per meglio inquadrare la fattispecie all’esame.

Con deliberazione della Giunta provinciale del 15.12.2008 veniva approvato il piano urbanistico rielaborato del comune di Ortisei, nel quale, tra l’altro, era inserita una nuova zona residenziale di espansione "C3 – Lusenberg 2". Le signore Z., comproprietarie della p.f. 220/3 situata nella nuova zona di espansione Lusenberg, chiedevano al Comune, con lettera 20.4.2009, di provvedere al riconfinamento di detta zona d’espansione, estromettendo una striscia di terreno ad ovest, per evitare che "l’adiacente condominio" entri nella "divisione dei volumi derivanti dalla nuova zona di espansione" e di addivenire ad una permuta di terreni che permettesse loro di compensare la perdita di quel terreno, mantenendo la stessa dimensione di superficie necessaria per il piano di attuazione con la stessa percentuale di cubatura per l’edilizia agevolata.

La Giunta comunale, con Delib. 15 marzo 2010, approvava la planimetria elaborata dal tecnico incaricato dalle Z. ed uno schema di convenzione relativo principalmente alla permuta di terreni tra il Comune e le signore Z., le cui condizioni erano sottoposte alla condizione sospensiva di adozione da parte del Consiglio comunale e successiva approvazione da parte della Giunta provinciale delle modifiche al piano di zonizzazione. Seguiva la delibera del Consiglio comunale del 30.3.2010 con la quale veniva modificato il PUC di Ortisei con il riconfinamento della zona residenziale di espansione C3 – Lusenberg 2 e riclassificazione delle destinazioni urbanistiche delle aree interessate (per quel che qui interessa, trasformando la destinazione di zona di una porzione del terreno pertinenziale dell’immobile di proprietà della ricorrente da residenziale di espansione a verde privato), modificando in tal senso il piano di zonizzazione. Con delibera della Giunta provinciale di data 20.9.2010, pubblicata sul BUR del 9.11.2010, veniva approvata la predetta variante.

In data 21.12.2010 veniva notificato il ricorso all’esame.

Preliminarmente va esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata in memoria dalla Provincia autonoma di Bolzano, fondata sulla considerazione che le censure rivolte alla variante urbanistica sarebbero derivanti unicamente da attività posta in essere dal Comune e la successiva delibera della Giunta provinciale avrebbe costituito un atto dovuto. Osserva il Collegio come l’eccezione non possa trovare ingresso dato che l’approvazione di una variante al PUC, così come l’approvazione del piano stesso, costituisce un atto a formazione complessa, per cui la Provincia in qualità di parte del procedimento è fornita di legittimazione passiva ed è stata correttamente evocata nel presente giudizio.

Nel merito il ricorso è fondato per l’assorbente fondatezza del secondo motivo.

Con tale censura la signora G. lamenta eccesso di potere per falso presupposto di fatto, per illogicità manifesta, per disparità di trattamento e per difetto di motivazione.

A supporto e giustificazione della variante al PUC oggetto del presente giudizio si legge: "…Precisato che la richiesta di modifica al piano urbanistico risulta giustificata e nell’interesse pubblico e pertanto può essere sostenuta offrendo la possibilità di edificare in modo più appropriato"… Il riconfinamento con modifica della classificazione del terreno della G. da residenziale in verde privato, quindi, pur costituendo una variante puntuale relativa solo ad una zona circoscritta, non è supportato dalla purchè minima motivazione se non quella generica della sussistenza di un interesse pubblico, peraltro non specificato.

Questo Collegio ritiene, aderendo all’opinione prevalente nella giurisprudenza amministrativa, che il principio generale di non necessitá di motivazione analitica e specifica in materia di pianificazione urbanistica incontri una deroga nel caso in cui venga disposta una variante ad uno strumento urbanistico, limitata, come nel caso in esame, ad un unico determinato terreno: in tal caso, come nel caso in cui la variante incida su aspettative assistite da speciale tutela, si rende necessaria una "puntuale motivazione" (Cfr. TRGA Bolzano 28.2.2003, n. 67; 12.7.2005, n. 257; CdS, sez.IV, 28.12.2006, n. 8050; 21.8.2003, n. 4699 e 5.3.2008, n. 933).

La destinazione di una specifica striscia di terreno di proprietà del ricorrente a verde privato, terreno ricadente in una zona tutta ad uso residenziale di espansione, è priva urbanisticamente di qualsiasi criterio logico e sotto la dizione "riconfinamento" la variante declassa l’area da residenziale a verde privato.

La nuova destinazione urbanistica attribuita a parte del terreno della ricorrente si basa, inoltre, anche su di un errato presupposto di fatto.

Il verde privato, ai sensi dell’art. 17 della normativa del piano urbanistico comunale, viene così definito: "le aree sistemate a giardino o a parco, anche quelle parzialmente edificate, caratterizzate da una vegetazione pregiata, la quale costituisce un connotato particolarmente interessante dell’ambiente urbano, meritevole di essere conservato." Ebbene, da quanto si ricava dalle foto prodotte in giudizio, l’appezzamento di terreno in oggetto non riveste indubbiamente le caratteristiche necessarie per essere destinato a verde privato, classificazione atta a tutelare un parco od un giardino con particolari connotazioni di piante pregiate o quanto meno esteticamente gradevoli atte ad abbellire la zona in cui si trovano, che perde così la connotazione solo privatistica assurgendo a patrimonio collettivo che non deve essere sacrificato ad altri scopi.

Dopo tale modifica detta striscia di terreno e quella adiacente di un altro condomino sono gli unici terreni ad avere la destinazione a verde privato, operazione che appare assolutamente priva di una logica urbanistica, che in ogni caso, non è stata per nulla esplicitata.

Il tecnico incaricato dalle controinteressate dichiarava, nella domanda di riconfinamento della zona di espansione, inoltrata al sindaco ed alla Giunta comunale in data 20.4.2009 (cfr. doc. 1 di parte ricorrente), che la proposta era atta ad evitare "che l’adiacente condominio entri se pur in minima parte nella divisione dei volumi derivanti dalla nuova zona di espansione" e per compensare la perdita del terreno estromesso dei vicini, proponeva al Comune una modesta permuta con dei terreni dell’amministrazione. Ed invero da tale istanza, che sfocia nei provvedimenti impugnati, emerge a chiare lettere l’interesse delle controinteressate Z. ad estromettere il terreno in questione dall’attuazione del piano di espansione, con conseguente impossibilità della ricorrente di poter far valere i propri diritti, anche con riguardo alle altezze ed alle distanze degli edifici, ed al mantenimento della superficie del lotto necessaria per il piano di attuazione, proprio attraverso il declassamento a verde privato del terreno del vicino.

Tale quadro fattuale esclude l’interesse pubblico ed il sacrificio imposto al privato ricorrente a favore di un altro privato, e non della collettività, integra l’eccesso di potere come lamentato e concorre, unitamente agli elementi sopra esaminati, a determinare l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.

In conclusione, per quanto sin qui esposto, il ricorso va accolto e di conseguenza vanno annullate la delibera del Consiglio comunale di Ortisei del 30.3.2010 e la delibera della Giunta provinciale di Bolzano del 20.9.2010, in parte qua.

L’annullamento dell’atto complesso di approvazione della variante al piano urbanistico di Ortisei, per la parte relativa ai terreni oggetto del ricorso in esame, con riclassificazione della destinazione urbanistica delle aree interessate, determina la caducazione di tutti i provvedimenti conseguenti a quelli annullati.

Le spese del giudizio seguono, come di norma, la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. In considerazione della diversa posizione della Provincia rispetto al Comune nell’assunzione dei provvedimenti oggetto di gravame si ritiene che le spese di giudizio possano, però, essere compensate tra la ricorrente e la Provincia.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione autonoma di Bolzano,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla:

la delibera del Consiglio comunale di Ortisei n. 25 del 30.3.2010

la delibera della Giunta provinciale n. 1542 del 20.9.2010, per la parte che concerne l’approvazione della delibera del C.C. di Ortisei del 30.3.2010 relativa alla ridelimitazione della zona residenziale di espansione C3 – Lusenberg 2, con recepimento d’ufficio da parte del piano d’attuazione del confine tra le due zone.

Condanna il Comune di Ortisei e le controinteressate Z. (queste ultime in solido tra loro) a rimborsare alla ricorrente le spese del presente giudizio nella misura dell’importo di Euro 3000,00 (tremila/00) a carico di ciascuna delle suddette parti, oltre ad IVA, CNPA e spese generali nella misura del 12,50 % ed il Comune di Ortisei a rimborsarle il contributo unificato.

Spese compensate tra la ricorrente e la Provincia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente

Marina Rossi Dordi, Consigliere, Estensore

Hans Zelger, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-01-2013) 11-02-2013, n. 6777 Circostanze speciali Circolazione stradale colpa, Lesioni colpose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania, quale giudice di secondo grado in conseguenza di appello proposto avverso sentenza del Giudice di Pace di quella stessa città, confermava la condanna dell’imputato G.P.C. alla pena di Euro 800,00 di multa – per il reato di lesioni personali colpose, commesso, secondo la contestazione, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (in (OMISSIS)) in danno di L.V. il quale si trovava alla guida di un motociclo – ed alla sanzione accessoria; il Tribunale revocava le statuizioni civili prendendo atto di una sostanziale cessazione della materia del contendere anche per la mancata comparizione della parte civile e del responsabile civile pur ritualmente citati. Osservava il Tribunale che, per come emerso dall’acquisito compendio probatorio, il sinistro si era verificato con le seguenti modalità: l’imputato, alla guida di un’auto "Opel Astra", si era immesso nel flusso di traffico, provenendo da un’area dove si trovava in sosta, senza indossare gli occhiali il cui uso era per lui obbligatorio, omettendo di dare la dovuta precedenza al L. che sopraggiungeva da tergo, nella stessa direzione, così provocando la collisione tra i due veicoli; in conseguenza dell’urto, il L. era rovinato a terra riportando le lesioni descritte nel capo di imputazione; le fasi della dinamica dell’incidente così ricostruita erano state riferite dalla parte lesa ed avevano ricevuto conferma dalle deposizioni rese da testimoni e da talune ammissioni dello stesso imputato; la circostanza riferita da quest’ultimo, secondo cui gli occhiali sarebbero caduti dal viso a seguito dell’urto della testa contro il vetro del finestrino, era rimasta priva di qualsiasi riscontro non avendo l’imputato prodotto alcun certificato a dimostrazione dell’asserito urto del proprio volto contro il finestrino; non sussistevano dubbi circa l’attendibilità delle dichiarazioni della parte lesa, perchè lineari e coerenti, e corroborate dalle dichiarazioni di altri due testimoni – C. O. e A.S. – e dai rilievi fotografici dei verbalizzanti circa lo stato dei luoghi dove era avvenuto l’incidente, in base ai quali doveva escludersi che si trattasse di un normale crocevia come sostenuto dalla difesa dell’imputato; parimenti apparivano credibili le deposizioni dei due suindicati testimoni – sostanzialmente conformi alle dichiarazioni sottoscritte dagli stessi a suo tempo a richiesta del L. e rilasciate a quest’ultimo (per essere esibite alla compagnia di assicurazione ai fini risarcitori), prodotte dalla difesa (cfr. pag. 2 della sentenza) – non scalfite da marginali discrepanze riconducibili anche al tempo trascorso dal fatto; priva di fondamento appariva la tesi difensiva secondo cui non sarebbe stata contestata l’aggravante della violazione delle norme sulla circolazione stradale, essendo stata indicata nel capo di imputazione specificamente la disposizione di cui all’art. 590 c.p., comma 3 ed essendo stati precisati i relativi elementi costitutivi;

neppure poteva trovare accoglimento la richiesta di un ridimensionamento della pena e della sanzione accessoria tenuto conto della "quantità non modesta dei giorni di prognosi indicati dal medico del pronto soccorso" e del lungo periodo durante il quale la parte offesa aveva dovuto ricorrere alle cure dei medici per recuperare la funzionalità degli arti.

2. Avverso l’anzidetta sentenza ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo dei suoi difensori, con due autonomi atti di impugnazione, uno sottoscritto dall’avv. Girolamo Conti e l’altro a firma dell’avv. Eugenio Antonello De Luca: A) Ricorso avv. Conti – viene denunciato vizio motivazionale in ordine alla ritenuta colpevolezza dell’imputato, sull’asserito rilievo che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato le risultanze probatorie, con particolare riferimento alla ritenuta credibilità della parte offesa e dei testimoni, essendo emerse evidenti discrasie ed incertezze: è stata allegata al ricorso la fotocopia del verbale di udienza relativo alla deposizione del C. nonchè delle dichiarazioni sottoscritte dai testimoni C. ed A. e predisposte dal L., a supporto delle asserite discrasie – tra le dichiarazioni scritte e le deposizioni rese in dibattimento dai testi e dalla stessa parte lesa – che, secondo la prospettazione difensiva, rivelerebbero l’inattendibilità del L. e dei testimoni; si sostiene che sarebbe insussistente la contestata violazione dell’art. 145 C.d.S., comma 6, posto che l’auto del G. non si sarebbe immessa sulla strada da un’area di parcheggio bensì da una strada laterale posta alla destra secondo la direzione di marcia del L. e quindi con diritto di precedenza per il G.; si denuncia poi violazione di legge in ordine alla dosimetria della pena perchè calcolata con riferimento all’ipotesi di lesioni gravi di cui all’art. 590 cod. pen., comma 2 mentre avrebbe dovuto essere determinata secondo la più favorevole cornice edittale di cui all’art. 590 cod. pen., comma 1 – avuto riguardo all’entità delle lesioni riportate dalla parte lesa – non suscettibile dell’aggravio di pena previsto espressamente, in caso di violazione delle norme sulla circolazione stradale, solo per le ipotesi di cui all’art. 590 c.p., comma 2 (lesioni gravi e lesioni gravissime); Ricorso avv. Eugenio Antonello De Luca – si denuncia vizio di motivazione in ordine alla pena che sarebbe eccessiva in relazione all’entità del fatto ed alla personalità dell’imputato, nonchè relativamente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. E’ poi pervenuta documentazione trasmessa dall’avv. Eugenio Antonello De Luca attestante l’avvenuto risarcimento del danno a favore del L. e la rinuncia da parte di quest’ultimo "ad ogni azione in qualsiasi sede".

Motivi della decisione

3. Le doglianze concernenti l’affermazione di colpevolezza sono infondate per le ragioni di seguito indicate.

Il ricorrente ha invero prospettato censure tendenti ad accreditare una diversa ricostruzione della dinamica dell’incidente, in quanto tali non deducibili in sede di legittimità. Giova sottolineare, invero, che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espressa previsione normativa, risultare dal testo del provvedimento impugnato, o – a seguito della modifica apportata all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 – da "altri atti del procedimento specificamente indicati nei motivi di gravame"; il che vuoi dire – quanto al vizio di manifesta illogicità – per un verso, che il ricorrente deve dimostrare, con il ricorso, che l’iter argomentativo seguito dal giudice del merito è assolutamente carente sul piano logico e che, per altro verso, questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un’altra interpretazione o di un altro iter, quand’anche in tesi egualmente corretti sul piano logico: ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione, ancorchè munite di eguale crisma di logicità (cfr.: Sez. U, n. 30 del 27/09/1995 Cc. – dep. 14/12/1995 – Rv. 202903; Sez. Un., N.6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944; Sez. Un., ric. Spina, 24/11/1999, RV. 214793).

Con riguardo alla specifica materia della circolazione stradale, nella giurisprudenza di legittimità è stato altresì enunciato, e più volte ribadito, il principio secondo cui "la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia – valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente – è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione" (in tal senso, tra le tante, Sez. 4, N. 87/90, imp. Bianchesi, RV. 182960). Nella concreta fattispecie, la valutazione delle descritte risultanze processuali effettuata dal Tribunale, in secondo grado, non presenta alcuna connotazione di illogicità, e la sentenza risulta adeguatamente motivata, priva di sbavature argomentative, anche tenendo conto della conforme ed integrativa pronuncia di primo grado.

3.1 Il Tribunale ha congruamente dato conto della ritenuta credibilità dei testimoni, avendo indicato le specifiche ragioni di tale convincimento, seguendo un percorso motivazionale ancorato al compendio probatorio e supportato da deduzioni logiche; di tal che, l’impugnata sentenza appare del tutto in sintonia con l’indirizzo interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte in materia di valutazione delle prove testimoniali: "in tema di valutazione della prova testimoniale, il giudice, pur essendo indubbiamente tenuto a valutare criticamente, verificandone l’attendibilità, il contenuto della testimonianza, non è però certamente tenuto ad assumere come base del proprio convincimento l’ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso, salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere. In assenza, quindi, di siffatti elementi, il giudice deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità fra quello che il teste riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di prova di eguale valenza" (in termini, "ex plurimis", Sez. 4, n. 35984 del 10/10/2006 Ud. – dep. 27/10/2006 – Rv. 234830).

3.2 Per quel che riguarda la valenza probatoria attribuita alla deposizione della parte lesa, è solo il caso di ricordare quelli che sono i principi di diritto enunciati nella giurisprudenza di questa Corte, che anche in questa occasione si intende ribadire perchè pienamente condivisibili: "in tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e che non può essere rivalutata in sede di legittimità, a meno che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni" (Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008 Ud. – dep. 25/02/2008 – imp. Finazzo, Rv. 239342); "in tema di valutazione della prova testimoniale, a base del libero convincimento del giudice possono essere poste le dichiarazioni della parte offesa e quelle di un testimone legato da stretti vincoli di parentela con la medesima.

Ne consegue che la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità." (Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003 Ud. – dep. 23/05/2003 – imp. Assenza, Rv. 225232). Nel caso in esame il Tribunale ha evidentemente sottoposto le dichiarazioni della parte offesa ad attento vaglio critico essendosi così testualmente espresso in proposito; "Tali dichiarazioni hanno, nel loro complesso, superato positivamente il vaglio della attendibilità testimoniale, ancor più severo in considerazione della veste di parte civile costituita assunta dal L. in 1^ grado. Invero, oltre a risultare circostanziate, lineari e tra loro convergenti, esse hanno fornito una ricostruzione logica e verosimile degli avvenimenti" (pag. 1 della sentenza impugnata).

3.3 Neppure possono assumere rilievo, nella concreta fattispecie, le modifiche apportate dalla L. n. 46 del 2006 (cd. Legge Pecorella) all’art. 606 c.p.p..

A fronte dei motivi di ricorso formulati dal ricorrente, compito di questa Corte non è quello di ripetere l’esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l’incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito;

incompiutezza che derivi dal non aver tenuto presente, la Corte distrettuale, fatti decisivi, di rilievo dirompente dell’equilibrio della decisione impugnata.

Ciò posto, se la denuncia del ricorrente va letta alla stregua dei contenuti concettuali dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. n. 46 del 2006, occorre allora tener conto che:

1) la legge citata non ha normativamente riconosciuto il travisamento del fatto, anzi lo ha escluso: semmai, può parlarsi di "travisamento della prova", che, nel rinnovato indirizzo interpretativo di questa Corte, ha un duplice contenuto, con riguardo a motivazione del Giudice di merito: o difettosa per commissione o difettosa per omissione, a seconda che il Giudice di merito, cioè, incorra in una utilizzazione di un’informazione inesistente, ovvero in una omissione decisiva della valutazione di una prova (Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, Rv. 233460, P.M. in proc. Napoli). In sostanza, la riforma della L. n. 46 del 2006 ha introdotto un onere rafforzato dì specificità per il ricorrente in punto di denuncia del vizio di motivazione. Infatti, il nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) – nel far riferimento ad atti del processo che devono essere dal ricorrente "specificamente indicati" – detta una previsione aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella contenuta nell’art. 581 c.p.p., lett. c) (secondo cui i motivi di impugnazione devono contenere "l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"). Con la conseguenza che sussiste a carico del ricorrente – accanto all’onere di formulare motivi di impugnazione specifici e conformi alla previsione dell’art. 581 c.p.p. – anche un peculiare onere di inequivoca "individuazione" e di specifica "rappresentazione" degli atti processuali ritenuti rilevanti in relazione alla doglianza dedotta, onere da assolvere nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi, e cioè integrale esposizione e riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, precisa identificazione della collocazione dell’atto nel fascicolo del giudice et similia (cfr.

Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Rv. 233778, imp. Simonetti ed altri). In forza di tale principio (cosiddetta autosufficienza del ricorso) si impone, inoltre, che in ricorso vengano puntualmente ed adeguatamente illustrate le risultanze processuali considerate rilevanti e che dalla stessa esposizione del ricorso emerga effettivamente una manifesta illogicità del provvedimento, pena altrimenti l’impossibilità, per la Corte di Cassazione, di procedere all’esame diretto degli atti (in tal senso, "ex plurimis", Sez. 1 n. 16223 del 02/05/2006, Rv. 233781 imp. Scognamiglio): manifesta illogicità motivazionale assolutamente insussistente nel caso in esame, se si tiene conto delle argomentate risposte fornite dalle integrative pronunce di primo e secondo grado alle questioni poste dalla difesa dell’imputato. Ma v’è di più, posto che, sempre con riferimento alla portata delle innovazioni della L. n. 46 del 2006 relativamente allo specifico caso di ricorso per cassazione di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e), non è sufficiente: a) che gli atti del processo evocati con il ricorso siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e/o valutazioni del giudicante, o con la sua ricostruzione complessiva (e finale) dei fatti e delle responsabilità; b) nè che tali atti possano essere astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Occorre invece che gli "atti del processo", presi in considerazione per sostenere l’esistenza di un vizio della motivazione, siano "decisivi", ossia autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. In definitiva: la nuova formulazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 nella parte in cui consente la deduzione, in sede di legittimità, del vizio di motivazione sulla base, oltre che del "testo del provvedimento impugnato", anche di "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, per cui gli atti in questione non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati (non solo singolarmente, ma in relazione all’intero contesto probatorio), avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo comunque esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione (cui deve limitarsi la corte di cassazione) possa essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Rv. 233775, imp. Capri ed altri).

Tenendo conto di tutti i principi testè ricordati, deve dunque concludersi che, nel caso di specie, le argomentazioni poste a base delle censure appena esaminate, ed i documenti allegati al ricorso, non valgono a scalfire la congruenza logica del complesso motivazionale impugnato, alla quale il ricorrente ha inteso piuttosto sostituire una sua perplessa visione alternativa del fatto facendo riferimento all’art. 606 c.p.p., lett. e): pur asserendo di volere contestare l’omessa o errata ricostruzione di risultanze della prova dimostrativa, il ricorrente, in realtà, ha piuttosto richiesto a questa Corte un intervento in sovrapposizione argomentativa rispetto alla decisione impugnata, e ciò ai fini di una lettura della prova alternativa rispetto a quella, congrua e logica, fornita dalla Corte di merito. Le allegazioni difensive non valgono dunque a disarticolare l’apparato argomentativo delle integrative pronunce di primo e secondo grado (trattasi di doppia conforme): è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui, nel caso di doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (in termini, "ex plurimis", Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994 Ud. – dep. 23/04/1994 – Rv. 197497; conf. Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 Ud. – dep. 05/12/1997 – Rv. 209145).

4. Risulta invece fondato il motivo circa l’individuazione della forbice edittale della pena, dedotto con il ricorso dell’avv. Girolamo Conti, restando conseguentemente assorbite le argomentazioni sulla dosimetria della pena, e sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, svolte dall’avv. Eugenio Antonello De Luca.

Al G. è stato contestato il reato di lesioni personali colpose, con l’indicazione di lesioni "giudicate guaribili in 30 giorni", con l’aggravante della violazione delle norme sulla circolazione stradale: per tale reato l’imputato è stato condannato, non risultando dall’impugnata sentenza esservi stata una modificazione dell’imputazione. Ricorre dunque, nella fattispecie, l’ipotesi di cui all’art. 590 cod. pen., comma 1 in relazione alla quale non è prevista l’aggravante contemplata nel comma 3 dell’articolo stesso (stabilita esclusivamente per le ipotesi previste nel comma 2, vale a dire lesioni gravi e gravissime) che comporta un più severo trattamento sanzionatorio: detta aggravante deve essere pertanto esclusa.

I giudici di merito, ai fini della dosimetria della pena, avrebbero dunque dovuto tener conto della cornice edittale di cui all’art. 590 c.p., comma 1: in tal senso deve essere pertanto annullata l’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Catania, per nuovo esame sul punto, restando assorbite, come detto, le doglianze relative alla determinazione in concreto della pena ed alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Il ricorso va rigettato in ordine all’affermazione di colpevolezza.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la ritenuta aggravante ed il conseguente trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Catania. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2013


Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.