Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-06-2011, n. 14060 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’8 marzo 2005 la CTR del Lazio (sez. Latina) ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti della soc. Shop Discount in liq., confermando l’annullamento dell’avviso di rettifica notificato alla contribuente per IVA 1996.

Ha motivato la decisione ritenendo che: a) alla società contribuente era stato inviato un questionario non chiaro; b) le scritture contabili erano state precedentemente depositate presso l’Agenzia e la circostanza non era stata smentita; c) il ricarico del 17,10%, operato d’ufficio, era stato applicato dalla contribuente solo nel dicembre 1994 prima che, per ingenti perdite, la s.r.l. fosse messa in liquidazione e fossero dismessi i punti vendita; d) lo stesso Ufficio aveva potuto verificare la chiusura del punto vendita di Cassino, costituente anche la sede legale.

Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, l’Agenzia delle entrate; il liquidatore della società contribuente resiste con controricorso.
Motivi della decisione

01. Con l’unico motivo, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5) e violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 (art. 360 c.p.c., n. 3), l’Agenzia assume che immotivatamente la sentenza d’appello afferma che si sarebbe in presenza di una illegittima rettifica del volume d’affari, basata esclusivamente sul fatto che sarebbe stata applicata dalla ditta una percentuale di ricarico notevolmente inferiore rispetto a quella mediamente riscontrabile nei supermercati "discount". Sostiene la ricorrente che, riguardo al volume d’affari dichiarato, le vendite risultavano effettuate a prezzi inferiori ai costi dichiarati del venduto, il che di per sè legittimava il ricorso al metodo induttivo D.P.R. n. 633, ex art. 54, atteso che, risultata vuota la sede sociale, il sintetico questionario conoscitivo inviato alla società, con richiesta di esibizione delle scritture contabili, era stato eluso con una risposta meramente interlocutoria. Aggiunge, infine, che la percentuale di ricarico, applicato sull’ammontare del costo dei beni destinati alla rivendita, è stata sì del 17,10%, ma si trattava di quella praticata dalla parte nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 1994, peraltro inferiore quella mediamente praticata in analoghi esercizi.

02. A sua volta la controricorrente, in primo luogo, infondatamente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancata formulazione del quesito di cui all’art. 366bis, inserito nel c.p.c., con decorrenza dal 2 marzo 2006, dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6. La disciplina transitoria, dettata dall’art. 27, stabilisce infatti che tale disposizione si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. cit., cioè dopo il 2 marzo 2006, mentre la sentenza della CTR è stata pubblicata l’8 marzo 2005. 03. In secondo luogo, la controricorrente eccepisce l’inammissibilità del mezzo, atteso che la censura sollevata dall’Agenzia non tocca i rilievi all’operato dell’Ufficio formulati dai giudici d’appello. L’eccezione è fondata.

04. Il motivo di ricorso non coglie nel segno, atteso che esso non censura le reali "rationes decidendi" della sentenza impugnata. Nulla dice il ricorso riguardo alla denunciata "non chiarezza" del questionario inviato alla contribuente, alla circostanza del pregresso deposito delle scritture presso l’ufficio, al rilievo delle ingenti perdite con dismissione dei punti vendita, avvio della liquidazione societaria e negative ricadute sue ricavi. Si tratta dei passaggi argomentativi della sentenza d’appello, del tutto trascurati nella stesura del ricorso. Esso, del resto, mira esplicitamente a "una attenta rilettura della parte motiva dell’avviso dei rettifica" (rie. pag. 5), evidentemente inammissibile perchè si risolve in una sostanziale richiesta di riesame del merito mediante apprezzamento dei fatti differente da quello della sentenza impugnata (Cass. 5066/2007). Se si opinasse diversamente, il motivo di ricorso per cassazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, finirebbe per risolversi in una richiesta di sindacato del giudice di legittimità sulle valutazioni riservate al giudice di merito (Cass. 5274/2007).

05. Nè nel ragionamento del giudice d’appello, quale risulta dalla sentenza e come censurato dalla ricorrente, è riscontrabile alcuna obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento favorevole alla contribuente, nè consta che le ragioni poste a fondamento della decisione stesse risultino contrastanti e tali da non consentire l’individuazione della "ratio decidendi" (Cass. 15693/2004).

06. Inoltre, quanto alla denunciata violazione di legge ( D.P.R. n. 633, art. 54), il giudice d’appello, investito del giudizio sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, ha valutato gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio alla luce della prova indiziaria contraria offerta dalla contribuente, che ne era onerata ( art. 2697 c.c., comma 2). Si tratta di risultati impugnabili in cassazione non per il merito, ma solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono, come si è detto in precedenza.

07. Peraltro, siccome nel ricorso per cassazione è denunziata violazione e falsa applicazione della legge e non risultano indicate anche le argomentazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le medesime o con l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, il motivo è evidentemente inammissibile, in quanto non consente a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 12984/2006).

08. Infine, quanto al pure dedotto vizio di motivazione, è imprescindibile che si precisi – mediante integrale trascrizione nel ricorso delle risultanze dell’avviso di accertamento asseritamente decisive o insufficientemente o erroneamente valutate, in quanto per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la S.C. accesso agli atti del giudizio di merito (ult. cit.).

09. E’ necessario, infatti, che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso (correlato all’estraneità del giudizio di legittimità all’accertamento del fatto), indicando in maniera a- deguata la situazione fattuale della quale si chiede un’adeguata valutazione, diversa da quella compiuta dai giudici d’appello, asseritamente erronea (Cass. 9206/2000, 721/2001, 9777/2001).

10. Nella specie manca proprio quell’esposizione esauriente (Cass. 7825/2006), che sola consente la chiara e completa cognizione dei fatti (Sez. Un. 11663/2006 e 2602/2003). Nel contesto del ricorso non si rinvengono, invece, quegli elementi indispensabili per una precisa conoscenza (Cass. 3905/1987 e 13550/2004) della vicenda senza la necessità per questa Corte di ricorrere ad altre fonti ( art. 366 c.p.c.; Cass. 11563/2006).

11. Ne consegue che la parte ricorrente non ha assolto l’onere d’indicare specificamente il contenuto del documento impositivo erroneamente interpretato o giuridicamente mal valutato dai giudici di merito, non avendo provveduto alla sua trascrizione (almeno nei punti salienti), al fine di consentire a questa Corte il controllo della decisività della questione, e, quindi, del documento stesso, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, questa Corte, come si è detto, deve essere in grado di compiere sulla base del contenuto dell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative.

12. Il ricorso va, dunque, disatteso con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per onorario, oltre a rimb. forf., i.v.a. e c.a.p. secondo legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, Sent., 18-04-2011, n. 949 aiuti benefici

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Svolgimento del processo

Con istanza del 29 dicembre 2005, presentata all’Ispettorato provinciale dell’ Agricoltura di Messina, il ricorrente ha partecipato al Bando pubblico della Misura 4.06 " Investimenti aziendali per l’irrobustimento delle filiere agricole e zootecniche" P.O.R. 2000 – 2006 dell’ Assessorato dell’Agricoltura e Foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2005, n. 34.

Con provvedimento prot. 009740 del 25 giugno 2007, l’Ispettorato Provinciale di Messina ha escluso il ricorrente dalla graduatoria con la seguente motivazione: "pur avendo indicato i termini dell’istanza a suo tempo presentata, dall’esame degli atti presenti in Ufficio si è rilevato che l’istanza relativa al POP 94/99 Misura 8.5 non è stata documentata: la ditta non ha risposto alle richieste documenti n. 2004 del 01/08/2001 e n. 358/N del 22.01.2001".

Con raccomandata a.r. del 20 ottobre 2007 il ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana per l’annullamento di detto provvedimento dell’Ispettorato Provinciale di Messina del 25 giugno 2007, contestando la circostanza che egli non avrebbe riscontrato le richieste istruttorie formulate dall’I.P.A. di Messina con riferimento alla domanda POP 9499, atteso che tali richieste non gli sarebbero mai pervenute.

Con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 967 del 10 dicembre 2008 il ricorso straordinario proposto dal Sig. A. è stato dichiarato inammissibile in quanto proposto avverso atto non definitivo, ma al ricorrente è stato riconosciuto l’errore scusabile e gli è stato assegnato il termine di trenta giorni per l’eventuale proposizione del ricorso gerarchico.

Il ricorrente ha dunque proposto ricorso gerarchico avverso il provvedimento di esclusione dell’IPA di Messina del 25 giugno 2007.

Con provvedimento del 13 maggio 2009, prot. n. 45378, l’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, Dipartimento Interventi Infrastrutturali, Unità Operativa n. 34, ha confermato l’impugnato decreto di archiviazione ed ha rigettato il ricorso gerarchico presentato dal Sig. A., sull’assunto che il ricorrente avrebbe dichiarato l’esistenza di un requisito di partecipazione al bando 2005, Mis. 4.06, az. 4, senza avere certezza della positiva istruzione della domanda presentata all’IPA di Messina, ed afferente la misura 8.05 del POP 1994/99, e comunque sul rilievo che ai sensi dell’art. 18 del bando 2005, l’istanza doveva essere esclusa, non risultando convalidato il punteggio indicato dal ricorrente.

Invero, in sede di presentazione della domanda di ammissione al bando di concorso in argomento, il ricorrente si era autoattribuito il punteggio per il criterio F3, previsto "nel caso di imprenditori che non hanno usufruito di finanziamenti ai sensi della L.R. 13/86 e del POP 94/99 e del POR pur avendo a suo tempo, e ai sensi delle norme citate, presentato istanze regolarmente istruite ed in regola con la normativa vigente al momento della pubblicazione del presente del bando".

Il Sig. A. aveva, infatti, presentato istanza ai sensi del POP 94/99, Misura 8.5, in data 18 giugno 1997 presso l’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura dl Messina e per tale motivo aveva autodeterminato il punteggio connesso al punto F3, autocertificando di avere presentato la predetta istanza e che la stessa era stata regolarmente istruita ed in regola con la normativa vigente, pur non avendo fruito dei relativi finanziamenti per mancanza di fondi.

L’Amministrazione regionale, non avendo ora convalidato tale punteggio perché la domanda afferente al POP 94/99 fu all’epoca esclusa per carenza di documentazione, ha escluso il ricorrente dalla graduatoria relativa al bando 2005 per la Mis. 4.06, ai sensi dell’art. 18 del bando stesso.

Sostiene il ricorrente di non avere mai ricevuto le richieste istruttorie formulate dall’I.P.A. di Messina in riferimento alla precedente domanda di contributo relativa al POP 9499, e di esserne venuto a conoscenza solo dopo l’esclusione dalla graduatoria relativa all’attuale istanza di finanziamento, così che egli non poteva sapere, al momento dell’autocertificazione, che l’istanza afferente al POP 94/99 non era stata istruita per mancanza della documentazione allora richiesta, ritenendo piuttosto, in assoluta buona fede, che la sua istanza pregressa non fosse stata finanziata per carenza di fondi.

Il Sig. A. ha dunque impugnato il provvedimento del 13 maggio 2009, di rigetto del ricorso gerarchico, nonché il decreto di archiviazione del 2007 dell’IPA di Messina, ed il bando 2005 relativo alla Mis. 4.06 in parte qua, deducendo i seguenti motivi di diritto:

a) Illegittimità del provvedimento di esclusione dalla graduatoria della misura 4.06, azione 4, POR 20002006, per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Errore sui presupposti di fatto. Violazione e falsa applicazione del Bando relativo alla Misura 4.06 del P.O.R. Sicilia 20002006 – Azione 4, Investimenti Aziendali per l’irrobustimento delle filiere agricole e zootecniche. Violazione della l. n. 241 del 1990, come recepita in Sicilia dalla l.r. n. 10 del 1991.

b) Illegittimità del provvedimento di decisione del ricorso gerarchico 13 maggio 2009, prot. n. 45378, per illegittimità derivata dai vizi che inficiano il provvedimento IPA Messina 25 giugno 2007, prot. n. 9740, per difetto di istruttoria e di motivazione, per aggravamento del procedimento, per contraddittorietà ed ingiustizia manifeste. Omissione di pronuncia sull’impugnativa del Bando POR Sicilia 20002006, misura 4.06, azione 4, nella parte di interesse.

c) Illegittimità del provvedimento di decisione del ricorso gerarchico per violazione dell’art. 10bis, l. n. 241 del 1990, come recepita in Sicilia dalla l.r. n. 10 del 1991.

d) Illegittimità del provvedimento di decisione del ricorso gerarchico per incompetenza, violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 1199 del 1971. Violazione e falsa applicazione art. 7, l.r. n. 10 del 2000. Difetto di istruttoria. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato.

L’Amministrazione regionale, costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del giorno 10 marzo 2011 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

Ritiene il Collegio di dover preliminarmente esaminare la censura di incompetenza dell’organo che ha adottato la decisione sul ricorso gerarchico, dedotta con l’ultimo motivo di ricorso, atteso che, ove tale censura risultasse fondata, non potrebbe il Collegio esaminare le altre censure sostanziali, essendo consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui la decisione di accoglimento del ricorso fondata sul vizio di incompetenza comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.

Il motivo con cui si deduce l’incompetenza ha carattere prioritario e deve esaminarsi con precedenza sugli altri, poiché, una volta ritenuta incompetente l’autorità che ha emanato l’atto impugnato, la valutazione sui vizi sostanziali si risolverebbe in un giudizio meramente ipotetico sull’ulteriore attività amministrativa dell’organo competente (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 12 ottobre 2010, n. 7410; Idem, sez. IV, 12 dicembre 2006, n. 7271; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 10 dicembre 2010, n. 7498; anche questo TAR Catania, sez. IV, 14 marzo 2011, n. 598).

La censura di incompetenza è infondata, in quanto la decisione sul ricorso gerarchico risulta adottata dal Dirigente generale del Dipartimento Interventi strutturali dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, che è organo sovraordinato rispetto all’I.P.A. di Messina, che ha adottato il provvedimento di archiviazione oggetto del ricorso gerarchico.

Nel merito il ricorso è fondato.

In particolare, merita accoglimento la censura di violazione e falsa applicazione del bando 2005 relativo alla Misura 4.06 del P.O.R. Sicilia 20002006, dedotta con il primo motivo di ricorso, con la quale il ricorrente lamenta l’illegittimità del bando, ove interpretato nel senso che esso prescriva oneri di informazione a carico degli interessati su fatti e vicende la cui cognizione è già nella piena disponibilità dell’amministrazione procedente, ed alla cui mancata osservanza riconnetta, quale effetto sanzionatorio, l’esclusione dalla partecipazione alla selezione, derivandone, ulteriormente, un ingiustificabile aggravamento del procedimento.

Richiama il Collegio l’orientamento giurisprudenziale elaborato in materia di bandi di gara, ma applicabile analogicamente anche ai bandi di selezione per l’ammissione a finanziamenti pubblici, secondo il quale rientra nella discrezionalità della pubblica amministrazione la determinazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, a condizione che tali determinazioni non siano illogiche, arbitrarie, inutili o superflue e si rivelino invece rispettose del "principio di proporzionalità", il quale esige che ogni requisito individuato sia al tempo stesso necessario ed adeguato rispetto agli scopi perseguiti.

Nella scelta dei requisiti di partecipazione, dunque, il ricordato principio impone che l’amministrazione deve ricorrere a quei requisiti che comportino il minor aggravio del procedimento amministrativo, in ossequio al divieto di inutile aggravamento del procedimento di cui all’art. 1, comma 2, L. n. 241 del 1990.

Tanto premesso, e facendo applicazione dei superiori principi al caso di specie, ritiene il Collegio che l’amministrazione regionale abbia fatto erronea applicazione dell’art. 18 del bando 2005, in relazione all’onere posto a carico del ricorrente di autocertificare il punteggio a lui spettante.

Detto art. 18 stabilisce, tra l’altro, che "Saranno altresì escluse dalla graduatoria le istanze per le quali non verrà convalidato il punteggio e le priorità indicate dal richiedente".

Si osserva, tuttavia, che l’onere posto a carico dei concorrenti di autocertificare le circostanze da cui discende l’attribuzione di punteggio è posto dal bando in funzione di semplificazione del procedimento, come è dimostrato dalla circostanza che il bando consente l’autocertificazione ai fini dell’attribuzione del punteggio solo in relazione ai requisiti che ricadono nella sfera di controllo dell’Amministrazione stessa, mentre richiede l’allegazione della documentazione comprovante il punteggio per tutti gli altri requisiti, come si evince dall’esame dell’art. 12 del bando, che a tal fine specifica per ogni singolo criterio quale è la documentazione da allegare e quali i requisiti da autocertificare.

Ne consegue che quando la verifica dei requisiti trova il suo fondamento in atti che sono in possesso dell’amministrazione procedente, in quanto atti da essa stessa formati e conservati, costituisce un inutile aggravamento del procedimento imporre al privato interessato stringenti oneri di dimostrazione, di ricerca e di informazione su dati che sono nella disponibilità dell’amministrazione, e che pertanto quest’ultima può immediatamente verificare; e ciò tanto più quando, come nel caso di specie, si pone a carico del privato un maggiore onere di informazione, sanzionato con l’esclusione dalla graduatoria.

Nel caso di specie il ricorrente ha autocertificato il possesso del requisito di cui al criterio F3 dell’art. 12 sezione B) del bando, previsto "nel caso di imprenditori che non hanno usufruito di finanziamenti ai sensi della L.R. 13/86 e del POP 94/99 e del POR pur avendo a suo tempo, e ai sensi delle norme citate, presentato istanze regolarmente istruite ed in regola con la normativa vigente al momento della pubblicazione del presente del bando", avendo a suo tempo presentato istanza ai sensi del POP 94/99 presso l’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura di Messina.

L’Assessorato non ha dimostrato che il Sig. A. ricevette regolarmente le contestate richieste istruttorie del 2001 relative a quella pratica di contributo e, dunque, non ha provato che lo stesso fosse a conoscenza, nel momento in cui ha rilasciato l’autocertificazione, che la sua pregressa domanda di contributo era stata all’epoca esclusa per carenza di documentazione.

Non può l’amministrazione addossare al ricorrente oneri di informazione che appaiono ultronei rispetto al perseguimento dell’interesse pubblico ad evitare doppi finanziamenti.

Il ricorrente ha dichiarato ciò di cui era a conoscenza circa il possesso di un requisito effettivamente sussistente (istanza di finanziamento inerente al POP 94/99), e che l’amministrazione avrebbe potuto facilmente accertare; ora, benché, come afferma l’Assessorato, lo stesso non potesse avere assoluta certezza dell’avvenuta positiva istruttoria dell’istanza inerente al POP 94/99, non può tuttavia l’amministrazione penalizzare il ricorrente per non essersi lo stesso attivato al fine di informarsi con certezza circa il buon esito di quell’istruttoria, trattandosi di un onere che, in relazione alla nuova domanda di contributo, fuoriesce dai limiti della normale diligenza, considerato che si tratta di accertamento che rientra nella sfera di controllo del medesimo Assessorato.

Sicchè, in definitiva, concorda il Collegio con l’Amministrazione quando questa afferma che la circostanza che il ricorrente ignorasse l’esito negativo dell’istruttoria relativa all’istanza POP 94/99 non è "sufficiente a far sorgere un requisito inesistente ai termini di legge", tuttavia la sanzione dell’esclusione dall’odierna graduatoria è certamente sproporzionata nel caso di specie, in cui l’amministrazione, avendo conoscenza diretta e possibilità di verifica immediata del requisito contestato, può correggere il punteggio complessivamente indicato dal ricorrente, non tenendo conto del punteggio che lo stesso si è autoattribuito per il criterio F3.

L’Assessorato ha inoltre convalidato gli altri punteggi e priorità indicati dal ricorrente, di tal che anche sotto questo ulteriore profilo l’esclusione si rivela eccessiva.

Per le considerazioni fin qui espresse il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento dei provvedimenti n. 45378 del 13 maggio 2009 dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, Dipartimento Interventi Infrastrutturali, e n. 9740 del 25 giugno 2007 dell’ I.P.A. di Messina, e con obbligo a carico dell’amministrazione regionale di ricalcolare il punteggio spettante all’istanza del ricorrente ai fini dell’inserimento in graduatoria.

Le spese seguono la soccombenza si liquidano in Euro 2500,00, oltre accessori di legge e rimborso contributo unificato.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

Accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione.

Condanna l’Assessorato intimato alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, liquidate in Euro 2500,00, oltre accessori di legge e rimborso contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-01-2011) 05-05-2011, n. 17447 Giudizio abbreviato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte d’appello di Catania con sentenza in data 6 novembre 2009. confermava la sentenza pronunziata in data 5 ottobre 2005 con cui il GIP del Tribunale di Catania, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato L. alla pena di UN anno di reclusione ed Euro 2.000 di multa e G.P. alla pena di mesi OTTO di reclusione, quali responsabili – rispettivamente – del delitto di cessione di sostanze stupefacenti – ritenuta la speciale attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 – e di quello di favoreggiamento personale.

Ricorre per cassazione, tramite il difensore, D. lamentando il difetto e la contraddittorietà della motivazione. La Corte d’appello ha omesso di specificare le ragioni alla cui stregua ha ritenuto di giungere a quantificare la pena nella misura in concreto irrogata e di affermare la penale responsabilità dell’imputato per la cessione dello stupefacente al G. sol perchè costui, alla vista della P.G., tentò di occultare l’involucro, avendo peraltro negato di averlo ricevuto dal D..

Con distinto ricorso, il difensore di G. articola due ordini di censure per il vizio di erronea applicazione della legge penale e per quello di mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

La Corte d’appello ha inesattamente applicato la disposizione di legge che prevede il delitto di favoreggiamento personale ritenendo l’imputato responsabile di detto delitto perchè, interrogato dalla P.G. in veste di persona informata dei fatti, ebbe ad indicare un luogo diverso da quello in cui aveva effettivamente ricevuto la dose di cocaina. In realtà siffatta condotta non ha apportato alcun "aiuto ad eludere le investigazioni" a carico del D. attesochè le stesse avevano già raggiunto un grado di compiuto sviluppo sì da condurre alla cattura dello spacciatore.

Hanno poi i Giudici di secondo grado omesso di esplicitare le ragioni che li avevano indotti a determinare la pena in misura non prossima ai minimi edittali, limitandosi a far uso di mere clausole di stile.

Entrambi i ricorsi vanno giudicati inammissibili per manifesta infondatezza. I Giudici d’appello hanno puntualmente ed esaustivamente dato conto, nella motivazione della sentenza, contrariamente agli infondati assunti esposti nel gravame proposto nell’interesse del D., degli elementi di prova alla cui stregua hanno ritenuto – del tutto correttamente e legittimamente – di confermarne l’affermazione della penale responsabilità facendo chiaro riferimento a quanto caduto sotto la diretta percezione della P.G. operante. Ed invero, riferisce la Corte, che nell’annotazione del servizio di appostamento in data 7 ottobre 2003 (utilizzabile nell’ambito del rito abbreviato prescelto dal prevenuto) è detto che il D. venne veduto cedere un involucro (contenente una dose di cocaina) al G. che poi l’occultò. E tanto basta ovviamente a suffragio della fondatezza dell’accusa. Del pari esaustiva ed assolutamente condivisibile è la motivazione della sentenza impugnata in punto determinazione del trattamento sanzionatorio – attestatosi peraltro al minimo edittale previsto per la speciale attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 – denegato il riconoscimento al D., come pure al G., delle attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali, delle modalità esecutive dei reati commessi e del non positivo comportamento processuale. Quanto alla posizione del G., è assolutamente pacifico, come ritenuto dalla Corte d’appello, che integra gli estremi del delitto di favoreggiamento la condotta dell’imputato che, sentito dalla P.G. in veste di persona informata dei fatti, ebbe a riferire di aver acquistato la dose di cocaina da uno sconosciuto ed in luogo diverso, ciò avendo diretta incidenza sul potenziale sviamento delle investigazioni in corso, ovviamente a beneficio del D.. Trattandosi di reato di pericolo, a nulla rilevava che le indagini sul fatto fossero già state avviate; a che stadio di sviluppo si trovassero e che, in ipotesi, si fossero già concluse.

Come sopra osservato, con specifica e puntuale motivazione la Corte d’appello ha altresì ribadito la congruità del trattamento sanzionatorio applicato anche al G., in ossequio alla rilevante capacità a delinquere desumibile, ex art. 133 c.p., dai precedenti penali.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente:cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000, 00 per ciascuno.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 31-03-2011) 24-05-2011, n. 20502Infortuni sul lavoro colpa, Omicidio colposo nesso causale

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 21 ottobre 2005, il Tribunale di Mondovì assolveva, perchè il fatto non sussiste, S.A., "dirigente preposto per la normativa di sicurezza" della S.r.l. S.A.C.A.P. (Società Autotrasporti Carburanti e Altri Prodotti), dall’accusa di omicidio colposo, commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in (OMISSIS) in danno di P.I..

Quel giorno, P.I. stava percorrendo la strada provinciale n. (OMISSIS) in direzione di (OMISSIS) alla guida di un autoarticolato di proprietà della S.r.l GORTRASS, che trainava un semirimorchio a cisterna di proprietà della S.A.C.A.P..

Giunto in Comune di (OMISSIS), in un tratto di strada in discesa, il P.I., per cause imprecisate, aveva perso il controllo del veicolo e, alla velocità di 80 chilometri orari (rilevata dal disco del cronotachigrafo), aveva percorso circa 50 metri "in frenata" ed era "fuoriuscito sul lato destro della carreggiata", finendo la propria corsa, ribaltato, in una scarpata di oltre 70 metri dal piano viabile.

Si ipotizzava, pertanto, che il P. (che aveva, poco prima, effettuato due soste nel giro di pochi minuti) fosse stato colto da un malore, attribuibile alla circostanza che quel giorno era stato assegnato dal S., in contrasto con specifiche disposizioni aziendali, ad un doppio turno lavorativo.

Si addebitava, quindi, al S. di "non avere ottemperato alle procedure di sicurezza aziendale riguardanti i turni di lavoro degli autisti".

Il primo giudice non aveva comunque ritenuto fondata l’ipotesi accusatoria, assumendo che non poteva escludersi che l’evento lesivo fosse stato determinato da cause diverse da quella indicata in imputazione.

La Corte di appello di Torino, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava S.A. colpevole del reato ipotizzato e lo condannava, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante contestata, alla pena di mesi otto di reclusione, nonchè a risarcire il danno alla parte civile (rimessione delle parti, ai sensi dell’art. 539 c.p.p., davanti al giudice civile per la liquidazione) ed a pagare alla stessa, a titolo di provvisionale, immediatamente esecutiva, la somma di Euro 250.000,00 sul rilievo che i responsabili della S.A.C.A.P., pur avendo imposto limitazioni degli orari perchè consapevoli del rischio derivante dal sovraffaticamento e dall’"usura psico-fisica", consapevolmente violavano dette auto-limitazioni, richiedendo agli autisti faticosi doppi turni.

Nell’affrontare il problema del rapporto di causalità tra l’anzidetta condotta colposa e l’evento, la corte di merito precisava che i periti non avevano potuto sciogliere i dubbi in ordine "alle ragioni ultime della fuoriuscita di strada dell’autocisterna" essendo certo soltanto che il veicolo avesse raggiunto, in discesa, la velocità di 80 chilometri orari, "del tutto eccessiva in quella situazione", e che il P.I. avesse frenato per circa 50 metri, riuscendo soltanto ad effettuare una semicurva a sinistra (senza perdere il controllo del mezzo) ma non a ridurne la velocità.

Tuttavia – secondo la Corte – non poteva essere questa la sola causa determinatrice dell’evento.

Neppure il malore o il colpo di sonno potevano escludere la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta inosservante dell’imputato e l’evento. Anche a proposito del guasto all’impianto frenante o dei problemi di innesto delle marce poteva soltanto darsi spazio a congetture, inidonee a "recidere il nesso causale tra il colposo affidamento del veicolo al P. ed il suo decesso".

Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per mezzo del difensore, chiedendone l’annullamento sul rilievo che la Corte di appello aveva errato "nella ricostruzione del nesso causale, dando per accertati fatti assolutamente privi di qualsivoglia riscontro probatorio" e che pretese difficoltà di prova non potevano legittimare un’attenuazione del rigore nell’accertamento del nesso di causalità.

La Sezione 4^ di questa Corte accoglieva il ricorso ritenendo in particolare fondati i motivi del ricorso che censuravano l’affermata sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta colposa addebitata all’imputato e la morte di P.I..

Nell’occasione la Corte, dopo avere ribadito che la verifica della causalità dell’azione postula il ricorso al c.d. giudizio controfattuale, nel senso che:

a) l’azione umana è condizione necessaria dell’evento se, eliminata materialmente dal novero dei fatti realmente accaduti, l’evento non si sarebbe verificato;

b) l’azione umana "non è" condizione necessaria dell’evento se, eliminata materialmente mediante il medesimo procedimento, l’evento si sarebbe egualmente verificato; affermava che il problema della causalità penalmente rilevante non era stato adeguatamente affrontato dalla sentenza impugnata.

Si rilevava, infatti, che benchè le ragioni dell’accaduto potessero essere molteplici ed una sola di esse (la stanchezza, quindi il colpo di sonno o il malore) avrebbe potuto essere causalmente ricollegabile alla violazione addebitata all’imputato, la corte di merito si era mostrata appagata nell’affermare che la condotta addebitata al S., indubbiamente connotata da grave colpa, avesse comunque avuto un ruolo concausale e non potesse, in altre parole, non aver contribuito, almeno in parte, a cagionare l’evento. E si sottolineava anche che il richiamo alla nozione di concausa non può prestarsi ad aggirare le difficoltà probatorie sul punto della sussistenza del nesso causale.

La decisione impugnata veniva, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per rinnovare la valutazione degli elementi probatori alla luce dei principi affermati, avvertendo che se, all’esito del rinnovato ragionamento indiziario, non fosse risultata giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta dell’imputato era stata, nei termini sopra indicati, condizione necessaria dell’evento lesivo, la Corte territoriale avrebbe dovuto trame le inevitabili conseguenze, alla luce dell’insegnamento secondo cui l’incertezza, o comunque l’insufficienza, del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta dell’imputato rispetto ad altri possibili fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell’ipotesi prospettata dall’accusa e l’esito assolutorio del giudizio (v. Cass. S.U. 10 luglio 2002, Franzese).

In sede di rinvio la Corte di appello di Torino confermava la decisione del tribunale di Mondovì evidenziando come l’istruttoria avesse consentito tra l’altro di accertare che il numero di ore di guida era ancora inferiore al limite stabilito dalla normativa vigente; che vi erano state anche due soste ravvicinate del P.;

che le modalità di frenata non erano di univoca lettura; che non era possibile stabilire se le difficoltà di continuo controllo del mezzo erano legate a un fattore fisico del P. o a un fattore tecnico;

che non vi era stata perizia sul veicolo nè autopsia; che il veicolo sembrava munito di pneumatici in ottimo stato; che non erano emersi rilievi circa il non funzionamento del veicolo e dell’impianto frenante.

Si rilevava nell’occasione che il dato saliente era comunque che non si disponeva di accertamenti tecnici sul veicolo nè di perizia medica sulla vittima e dunque non si era in grado di stabilire con certezza; nel contesto di fatto già ricostituito dal tribunale la causa della condotta di guida del P. che aveva originato l’uscita del veicolo di strada e la morte del conducente.

E, dunque, non essendo le circostanze oggettive suscettibili di suffragare l’affermazione in termini di certezza della derivazione causale del sinistro da stanchezza e, in particolare, dalla violazione della regola cautelare contestata, l’imputato doveva essere assolto, potendo le cause del sinistro essere state molteplici.

Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione le parti civili P.T., F.C., P.G., P. S., M.V. asserendo che il giudice del rinvio avrebbe travisato le indicazioni fornite dalla Suprema Corte, omettendo di rispondere adeguatamente sui temi sollevati; che il P. era stato formalmente istruito e che, i casi erano due:

a) o il P., come seriamente ipotizzato dei periti e dai CT di parte aveva avuto momentaneo abbandono del mezzo per un malore o un colpo di sonno imputabile razionalmente ed oggettivamente alle 18 ore al giorno trascorse fuori casa a lavorare con impegno lavorativo costante nelle ultime settimane;

b) oppure che avesse tenuto in quel tratto di strada una velocità non consona ed avesse perso il controllo del mezzo. Era allora su questo specifico tema che avrebbe dovuto concentrarsi l’analisi del giudice di merito e non poteva confermarsi nè sostenersi, come fatto dal giudice di primo grado che il P. potesse essere deceduto anche per infarto e/o ictus ovvero per un’altra patologia contratto congenita, ovvero per un guasto del mezzo.

Il S., tramite il proprio difensore, ha replicato con memoria ex art. 121 c.p.p. evidenziando tra l’altro come rivalutando con estremo rigore ed attenzione le risultanze istruttorie processuali, si rilevava che tanto il malore quanto il colpo di sonno erano rimasti semplici ipotesi; che il giorno precedente al sinistro il P. non aveva nemmeno guidato e che correttamente la Suprema Corte aveva richiesto rigore nell’accertamento causale ed ha concluso che, non essendo possibile escludere con assoluta certezza processuale che altre cause potessero avere cagionato l’evento, non si poteva ritenere oltre ogni ragionevole dubbio che il decesso del P. fosse da ricondurre al comportamento tenuto dal S..
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

In realtà la corte di merito – in sede di rinvio – si è correttamente adeguata ai principi dettati all’atto dell’annullamento della prima decisione di appello.

Il problema era quello di verificare sul piano probatorio in sede di rinvio la sussistenza o meno di cause o concause decisive nel decesso della vittima riconducibili con certezza alle mansioni espletate per conto dell’azienda per la quale lavorava.

Ora i giudici di appello hanno riesaminato la questione escludendo, con argomentazioni corrette ed incensurabili sul piano logico, di poter risalire alla causa del decesso ritenendo non esservi prova in atti certa per attribuire il decesso del dipendente ad iniziativa censurabili sul piano colposo della ditta per la quale il P. stava lavorando.

E’ incensurabile sul piano logico, infatti, l’affermazione della Corte di appello di Torino che in sede di rinvio ha ritenuto insuperabile l’assenza di autopsia o di altra perizia medica sulla vittima nonchè di perizia sul mezzo per addivenire a certezze probatorie sulla eziologia dell’evento.

Ed è senz’altro convincente sul medesimo piano la considerazione secondo cui tali accertamenti si sarebbero resi a maggior ragione necessari in presenza di elementi privi di valenza accusatoria per il S. essendo emerso che il numero di ore di guida fosse in realtà ancora inferiore al limite stabilito dalla normativa vigente per effetto di due soste ravvicinate dell’automezzo; che le modalità di frenata non erano di univoca lettura; che il veicolo sembrava munito di pneumatici in ottimo stato e che nulla era emerso circa il cattivo funzionamento del veicolo o dell’impianto frenante.

Le parti civili, insistendo sulla astratta possibilità di ipotizzare comportamenti colposi della ditta mostrano quindi, di non tenere conto del rilievo centrale di questa A Corte all’atto dell’annullamento della precedente decisione e, cioè, della necessità di prova certa della sussistenza di eventuali profili di colpa.

Soprattutto, finiscono per sostanziarsi in una contestazione implicita e generica circa la necessità degli accertamenti peritali ritenuti indispensabili dalla corte di appello, laddove invece è notoriamente precluso in questa sede l’esame del merito della valutazione, nè vengono indicati elementi di valutazione decisivi indebitamente trascurati dai giudici di appello in sede di rinvio o accertamenti vanamente a questi ultimi sollecitati per colmare il vuoto probatorio.

Nei termini descritti il ricorso deve essere pertanto respinto, con conseguente condanna alle spese per le parti ricorrenti.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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