Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-03-2011) 07-06-2011, n. 22748 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

P.G. Dott. DE SANTIS F.: inammissibilità.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione V.G. quale persona offesa nel procedimento iscritto a carico di C.R. in ordine ai reati di tentata violenza privata, violazione di domicilio e ingiuria.

Oggetto della impugnazione è il decreto di archiviazione emesso "de plano" dal Gip di Palermo, il 14 maggio 2010, dopo avere riconosciuto come inammissibile la opposizione proposta dalla persona offesa avverso al richiesta di archiviazione del PM. Deduce:

1) la violazione del contraddittorio per avere il Gip omesso di disporre la discussione orale nel contraddittorio delle parti.

Il Gip, invero, aveva proceduto de plano nonostante la rituale opposizione della parte offesa, facendo leva sul criterio della completezza delle indagini e della assenza della indicazione di indagini suppletive della opposizione della persona offesa.

Avrebbe dovuto invece considerare che un simile criterio è stato ritenuto, dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 95 del 1997, non l’unico idoneo a presiedere alla decisione in esame. Ulteriore e valido criterio è quello della capacità dell’opponente di rappresentare una valutazione dei fatti diversa da quella posta a base della richiesta di archiviazione. E ciò in quanto è stato riconosciuto in capo all’opponente il "diritto all’ascolto";

2) la assenza di motivazione sulla infondatezza della notizia di reato. Il PG presso questa Corte ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

In data 8 marzo 2011 è pervenuta una memoria di replica del ricorrente.

Il ricorso è fondato.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato, proprio in ossequio ai rilievi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 1997 citata dal ricorrente, il condivisibile principio secondo cui nell’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa ai sensi dell’art. 410 cod. proc. pen., l’omessa indicazione delle investigazioni suppletive non ne determina automaticamente l’inammissibilità.

Infatti, la persona offesa qualora si trovi nella impossibilità di chiedere la prosecuzione delle indagini preliminari, può sempre far valere le ragioni volte a contrastare la richiesta di archiviazione, sulla base della facoltà, riconosciutale dall’art. 90 cod. proc. pen., di presentare memorie al giudice.

Nel caso in cui le sue argomentazioni risultino fondate e convincenti, il giudice dovrà fissare, a norma dell’art. 409 c.p.p., comma 2, l’udienza in camera di consiglio, così pervenendo ad un risultato analogo a quello previsto dalla specifica disciplina apprestata dall’art. 410 cod. proc. pen..

Resta fermo, tuttavia, l’uso del potere interdittivo da parte del giudice nei casi in cui verifichi l’infondatezza della notizia di reato. (Sez. 6, Sentenza n. 19039 del 14/01/2003 Cc. (dep. 23/04/2003) Rv. 225248). Massime precedenti Conformi: N. 5144 del 1998 Rv. 210060, N. 142 del 2000 Rv. 217416, N. 2792 del 2000 Rv.

220538, N. 2792 del 2000 Rv. 220538.

In conclusione, il dictum del giudice delle leggi, recepito dalla giurisprudenza di questa Corte, è nel senso di impedire che sia ritenuta in astratto inammissibile una opposizione a richiesta di archiviazione, sol perchè non fondata sulla indicazione di investigazioni suppletive: ciò che si verifica quando tali investigazioni siano invece complete o comunque non necessarie in relazione al titolo del reato (si fa riferimento nella sentenza del giudice delle leggi, a mò di esempio, al reato di diffamazione).

Infatti, afferma la Corte costituzionale che "l’opposizione motivata dalla incompletezza delle indagini del pubblico ministero non è l’unico strumento per contrastare la richiesta di archiviazione".

Il diritto al passaggio alla discussione camerale però non è assoluto nel caso descritto poichè sia la sentenza del giudice della L. n. 95 del 1997 che le decisioni della giurisprudenza di legittimità che l’hanno recepita indicano come condizione, per l’opponente, nel caso descritto, che le argomentazioni della persona offesa siano fondate e convincenti.

Hanno evidenziato i giudici della Corte costituzionale e della Cassazione che "nelle situazioni in cui le indagini siano state esaurientemente espletate, ovvero il titolo del reato o le concrete modalità di realizzazione del fatto rendano non necessaria alcuna indagine, la persona offesa può egualmente presentare atto di opposizione, indicando motivi volti a dimostrare la non infondatezza della notizia di reato. Ove le argomentazioni della persona offesa siano convincenti, il giudice deve comunque fissare l’udienza in camera di consiglio a norma dell’art. 409, comma 2, peraltro espressamente richiamato dall’art. 410 c.p.p., comma 3, così assicurando alla persona offesa la medesima tutela prevista in caso di opposizione volta a ottenere la prosecuzione delle indagini preliminari".

In altri termini, come bene sottolineato anche dalla Cassazione nella sentenza sopra citata, il rilievo che l’indicazione dell’investigazione suppletiva non è richiesta a pena di inammissibilità, non preclude l’uso del potere interdittivo nei casi in cui il giudice verifichi l’infondatezza della notizia di reato.

Nel caso di specie però, il detto potere interdittivo risulta non correttamente esercitato poichè il giudice non ha comunque motivato in alcun modo, se non ricorrendo ad una affermazione apodittica, in ordine alla presunta infondatezza della notizia di reato.

Risulta, in conclusione, che il mancato passaggio al contraddittorio col rito camerale non appare giustificato nè da una corretta rilevazione di inammissibilità della opposizione nè da una altrettanto completa enunciazione delle ragioni della infondatezza della notizia di reato.

Il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al giudice a quo perchè proceda attenendosi ai principi di diritto enunciati.
P.Q.M.

Annulla il decreto di archiviazione impugnato con rinvio al Gip del tribunale di Palermo per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 03-11-2011, n. 22728 Indennità di espropriazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La controversia verte sulla domanda proposta dal Condominio (OMISSIS) nei confronti della Fintecna – Finanziaria per i settori industriale e dei servizi s.p.a., per ottenere la liquidazione e il deposito delle indennità di asservimento e di diminuito godimento temporaneo ad esso dovute in forza delle leggi vigenti. La pretesa attrice si fonda sulla realizzazione, ad opera della convenuta e nell’ambito della realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica regolato dal titolo 8^ della L. n. 219 del 1981, di un viadotto che invade con il suo tracciato lo spazio aereo sovrastante la proprietà condominiale. In precedenza la Giunta per le Espropriazioni presso la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 23 del 2001, aveva liquidato a favore dell’attore, in relazione alla stessa opera, l’indennità di occupazione legittima, e aveva dichiarato in quella sede preclusa la liquidazione dell’indennità di asservimento per non essere stato ancora emesso il relativo decreto.

2. Con sentenza 21 maggio 2004 la Giunta speciale per le Espropriazioni adita, respinta l’eccezione di difetto di legittimazione della convenuta, per avere questa agito in forza dei poteri delegati dal Commissario straordinario a norma della L. n. 219 del 1981, artt. 80, 81 e 84, ha liquidato le indennità richieste.

3. Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorre la Fintecna – Finanziaria per i settori industriale e dei servizi s.p.a. per quattro motivi.

Resistono con controricorso il condominio, e il Comune di Napoli.

4. Con il primo motivo si censura sotto profili diversi – per vizi di motivazione e per violazione di norme di legge – l’affermazione, nell’impugnata sentenza, della legittimazione ad causam della Fintecna, che aveva agito quale delegata del commissario straordinario.

La società ricorrente ha poi depositato una memoria a norma dell’art. 378 c.p.c., con la quale espone che nel settembre del 2009 il Comune di Napoli avrebbe disposto la chiusura delle convenzioni stipulate con i concessionari ex L. n. 219 del 1981, e che con successivo provvedimento del febbraio 2010 avrebbe disposto la soppressione della parte del provvedimento precedente in cui si affermava che "la chiusura non preclude nè solleva i concessionari dall’espletamento di ogni residua attività di completamento delle procedure espropriative derivanti dalle convenzioni". Da queste premesse la ricorrente trae la conclusione che ora il solo comune può essere chiamato a rispondere delle pretese indennitarie avanzate dai privati.

4.1. Sebbene la questione dell’obbligo della concessionaria di rispondere, a norma della L. n. 219 del 1981, art. 81, comma 3, delle indennità dovute ai proprietari espropriati, sia stata già ripetutamente ed esaurientemente esaminata da questa corte anche a sezioni unite, il complesso dei motivi di ricorso sul punto, sollevando questioni eterogenee inerenti alla motivazione della sentenza impugnata e all’interpretazione delle norme di legge applicabili, richiede alcuni chiarimenti.

Occorre preliminarmente identificare il fondamento della costante giurisprudenza di questa corte, di cui si sollecita un cambiamento.

Sul punto è sufficiente richiamare quanto si afferma nella sentenza di queste sezioni unite, 20 marzo 2009 n. 6769. In essa si ha cura di precisare che il mero ricorso allo strumento della concessione traslativa, con l’attribuzione al concessionario affidatario dell’opera della titolarità di poteri espropriativi (che non comprendono peraltro quello di emettere il decreto di espropriazione, bensì solo quello di compiere i singoli atti del procedimento in luogo dell’ente espropriante: l’autorità amministrativa che emette il decreto, infatti, non è passivamente legittimata al giudizio in questione), non potrebbe trasferire ogni responsabilità al riguardo sul concedente, essendo necessario a tal fine che, in osservanza al principio di legalità dell’azione amministrativa, l’attribuzione all’affidatario di detti poteri e l’accollo da parte sua degli obblighi indennitari e risarcitori siano previsti da una legge che espressamente li autorizzi. Il fondamento legale dell’efficacia traslativa, nel caso delle concessioni rilasciate per l’esecuzione del programma straordinario di urbanizzazione nell’area metropolitana del Comune di Napoli, è stato individuato nella L. n. 219 del 1981, art. 81 (relativa al programma straordinario di urbanizzazione nell’area metropolitana del Comune di (OMISSIS)). Si è dunque affermato che è proprio questa disposizione ad aver autorizzato, in forza di una disciplina speciale e in parte derogatoria rispetto a quella sulle espropriazioni, il ricorso alla cessione traslativa.

Conseguentemente, la fonte della responsabilità esclusiva del concessionario e della sua legittimazione passiva, in relazione – per ciò che qui interessa – al pagamento delle indennità dovute in conseguenza di espropriazioni rituali, è stata individuata proprio nella menzionata norma di legge. Le considerazioni che precedono consentono di affermare due punti, che valgono da soli a ridurre considerevolmente l’area delle questioni in discussione.

In primo luogo, la responsabilità esclusiva del concessionario, nel caso di concessioni traslative, può avere il suo fondamento soltanto in una norma di legge, e ciò postula l’identificazione di questa norma, e la sua corretta interpretazione. L’una e l’altra danno luogo, tuttavia, a questioni di diritto, a proposito delle quali, per il ben noto e tradizionale insegnamento, non è configurabile una censura di vizio di motivazione della sentenza impugnata; e una tale questione, se proposta, deve essere dichiarata inammissibile.

In secondo luogo – ma si tratta solo di un corollario dello stesso principio – l’identificazione del responsabile del pagamento delle indennità di espropriazione nel concessionario pone, nelle ipotesi qui contemplate, una questione di legittimazione passiva al giudizio di determinazione dell’indennità, vale a dire, per riprendere formule tradizionali e largamente collaudate, di una condizione dell’azione, intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, sia essa favorevole o contraria, risolvendosi essa nella titolarità del potere o del dovere (a seconda che si tratti di legittimazione attiva o passiva) di promuovere o di subire un giudizio, indipendentemente dalla sussistenza e titolarità effettiva, attiva o passiva, del rapporto giuridico di diritto sostanziale dedotto in giudizio. E, diversamente dalla questione della titolarità passiva del rapporto, che implica indagini di fatto (nella specie, circa la coincidenza dei convenuto, esecutore dell’opera, con l’effettivo titolare di una concessione emessa a norma della L. n. 219 del 1981, art. 81) e decisioni di merito, le quali devono essere motivate sulla base degli elementi raccolti in corso di causa, la legittimazione passiva deve essere verìficata con riguardo alla sola formulazione della domanda, e al rapporto in essa istituito tra il convenuto (in questo caso, il titolare di una concessione L. n. 219 del 1981, ex art. 81) e la fattispecie dedotta quale causa petendi.

Occorre solo aggiungere che nella fattispecie non è controverso che l’odierna ricorrente fosse titolare di una concessione rilasciata a norma della L. n. 219 del 1981, art. 81, e che proprio in tale qualità sia stata citata a comparire con la domanda introduttiva del giudizio; con la conseguenza che l’unica questione prospettabile è una questione di legittimazione passiva in senso tecnico, la quale non richiede alcun accertamento di merito, e dunque neppure una motivazione in punto di fatto. Tutte le questioni sollevate sotto questo profilo nel ricorso sono inammissibili.

In particolare, non potrebbe incidere sulla legittimazione passiva della convenuta Fintecna il contenuto della convenzione da essa stipulata con l’amministrazione concedente, perchè essa non potrebbe derogare – con effetti nei confronti dei terzi a qualsiasi titolo interessati dalla realizzazione del programma straordinario, e specificamente dei proprietari espropriati – a norme di legge che stabiliscono con formule imperative il contenuto e gli effetti delle concessioni medesime.

Nè poi assume alcun rilievo l’affermazione che in corso di causa l’amministrazione concedente avrebbe disposto la cessazione delle convenzioni, o sarebbe succeduta nelle obbligazioni nei confronti dei proprietari espropriati, essendo ben noto che, nel caso in cui vi sia stato trasferimento a un terzo a titolo particolare del rapporto giuridico dedotto in causa, a norma dell’art. 111 c.p.c., (causa prosegue tra le parti originarie.

4.2.Infine, con riferimento alla questione dell’interpretazione della L. n. 219 del 1981, art. 81, comma 3, per il quale le opere sono affidate in concessione a mezzo di apposite convenzioni in deroga alle norme vigenti e formano oggetto della concessione tutte le operazioni necessarie per l’acquisizione delle aree occupate, ivi comprese le procedure di espropriazione e il pagamento delle indennità, si tratta di questione che è stata ripetutamente ed esaustìvamente affrontata dalle sezioni unite di questa corte (Sez. un. 26 febbraio 1999 n. 104; Sez. un. 6 luglio 2000 n. 466; Sez. un. 9 novembre 2000 n. 1156; Sez. un. 9 novembre 2000 n. 1157; Sez. un. 9 novembre 2000 n. 1159; Sez. un. n. 9 novembre 2000 n. 1160; Sez. un. 23 aprile 2001 n. 165; nonchè Sez. 1, 14 dicembre 2007 n. 26261), con argomenti che nel ricorso sono ignorati o insufficientemente considerati (ciò è da dire specificamente con riguardo alla differenza tra delegazione amministrativa, propria del diritto amministrativo, e concessione traslativa al privato di funzioni oggettivamente pubbliche), e sulle quali non v’è motivo di tornare.

Per questa parte il motivo è manifestamente infondato.

5. Con il secondo motivo si sostiene che la giunta speciale difetta di giurisdizione in materia di individuazione del soggetto legittimato passivamente ad causam, esulando dalla sua giurisdizione ogni domanda di rivalsa del concessionario nei confronti del concedente.

Il motivo è inammissibile. Nella causa presente, vertente sulla domanda del proprietario nei confronti del comune espropriante e della sua concessionaria, non è stata posta in discussione la giurisdizione della giunta speciale per le espropriazioni, e nella sentenza non vi è alcuna pronuncia sulla rivalsa del concessionario nei confronti del concedente.

6. Il terzo motivo contiene due distinte censure. Con la prima si denuncia l’esistenza di vizi di motivazione, e la violazione del giudicato di cui alla precedente sentenza della medesima giunta, n. 23 del 2001, nella quale erano stati accertati tutti gli elementi utili alla determinazione dell’indennità virtuale di asservimento, perchè l’impugnata sentenza ha proceduto a rideterminare in modo indipendente l’indennità in questione. Con la seconda si denuncia una violazione dell’art. 100 c.p.c. e la mancanza di motivazione in relazione alla liquidazione dell’indennità anche in relazione ad una porzione della superficie asservita che sarebbe di proprietà esclusiva del Demanio dello Stato, e non già in comproprietà con il condominio.

6.1. La prima censura è infondata. Il giudicato sulla determinazione dell’indennità di occupazione non si estende alle singole circostanze di fatto o ai relativi accertamenti che hanno condotto alla liquidazione della somma da depositare, come questa corte ha avuto altre volte occasione di chiarire diffusamente (cfr. Cass. 20 giugno 2008 n. 16816).

6.2. In ordine alla seconda censura è da osservare quanto segue.

Dall’impugnata sentenza risulta che l’asservimento definitivo a favore del comune di Napoli fu pronunciato, tra l’altro, sulla part. 192 di superficie totale di mq 9.000, per mq 410, dei quali mq 290 sono in ditta catastale Condominio di (OMISSIS), e mq 120 in ditta catastale Demanio dello Stato – Ramo Ferrovie.

Quest’accertamento di fatto non giustifica tuttavia l’applicazione, fatta nell’impugnata sentenza, del principio, elaborato dalla giurisprudenza con riguardo ad aree in proprietà indivisa, al qual riguardo s’è detto che, incidendo il decreto di espropriazione per pubblica utilità sull’oggetto ma non sulla natura del diritto espropriato e trasferendosi, pertanto, il diritto reale degli espropriati sulla somma di cui è previsto il deposito prima che sia emesso il decreto, laddove si versi nell’ipotesi di comproprietà indivisa del bene, per il carattere dell’unicità dell’indennità, la sua determinazione giudiziale giova ai comproprietari che non abbiano proposto opposizione, non ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario (da ultimo, ord. 24 marzo 2011 n. 6873). In mancanza di comunione tra il condominio e il demanio, manca il presupposto per l’applicazione del principio appena ricordato, e la determinazione dell’indennità di asservi-mento e di diminuito godimento doveva essere limitata alla proprietà del condominio.

7. Con il quarto motivo si denuncia la falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 46, nonchè l’incompetenza L. n. 219 del 1981, ex artt. 17 e 18, l’eccesso di potere e il difetto assoluto di motivazione per la liquidazione dell’indennità di diminuito godimento.

Anche questo motivo è infondato. Esso si basa sull’assunto che la L. n. 2359 del 1865, art. 46 farebbe esclusivo riferimento ai pregiudizi di carattere permanente, sull’implicito presupposto che laddove si parla di servitù il termine debba essere inteso esclusivamente nel significato di diritto reale costituito sul fondo servente, e non anche come temporaneo asservimento di fatto. La tesi non è condivisibile, salvo a supporre che per l’esecuzione di opere pubbliche la pubblica amministrazione avrebbe il potere di istituire di fatto delle servitù senza indennizzo, purchè le servitù medesime siano temporanee. Una tale interpretazione, qualora fosse l’unica consentita dal testo, presenterebbe profili di incostituzionalità per violazione dell’art. 42 Cost. non manifestamente infondati, che imporrebbero in ogni caso l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa corte, per la quale è sufficiente richiamare il precedente di Sez. un. 10 marzo 2008 n. 6273.

In conclusione il ricorso deve essere accolto limitatamente alla censura risultata fondata, e la causa deve essere rinviata – anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità – alla medesima giunta speciale, che nel decidere sul punto si uniformerà al seguente principio di diritto: nei giudizi per la determinazione delle indennità dovute per l’asservimento o il diminuito godimento della proprietà privata, l’accertamento giudiziale non si estende ai proprietari di aree diverse da quelle dei proprietari in causa, che non siano in comunione tra gli stessi ed altri soggetti.

P.Q.M.

La corte accoglie in parte il terzo motivo, e rigetta il ricorso nel resto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche ai fini delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d’appello di Napoli in altra composizione.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-05-2011) 07-07-2011, n. 26733 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo

Il Gip presso il Tribunale di Locri, con decreto del 14/6/2010, disponeva il sequestro preventivo del complesso aziendale e dei locali della società Ferro & Acciai Femia s.r.l. con sede in (OMISSIS), dei mezzi di trasporto della predetta società, di quelli della ditta individuale F.F., nonchè di una serie di mezzi di altre società, ritenendo sussistere il fumus del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti concernenti il traffico illecito organizzato di rifiuti, di una serie di reati di trasporto illecito di rifiuti D.L. n. 172 del 2008, ex art. 6, comma 1, lett. d), n. 2 convertito in L. n. 210 del 2008, nonchè del reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260.

Il Tribunale di Reggio Calabria, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di riesame avanzata nell’interesse di F.F., con ordinanza del 16/7/2010, ha confermato il decreto impugnato.

Propone ricorso per cassazione la difesa dell’indagato, con i seguenti motivi:

– insussistenza del fumus commissi delicti rilevata la inapplicabilità del D.L. n. 172 del 2008, art. 6, alla Regione Calabria, visto che la disciplina in detta disposizione dettata vede destinatami la Regione Campania, anche, perchè la emergenza calabrese è stata proclamata solo per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Quanto osservato fa cadere la astratta configurabilità della prima fattispecie delittuosa invocata a fondamento del provvedimento di sequestro.

– non può astrattamente configurarsi la sussistenza della ipotesi delittuosa di cui all’art. 416 c.p. in quanto l’associazione deve avere come scopo la commissione di più delitti, conseguentemente non intergra il reato de quo l’associarsi al fine di commettere un singolo delitto o una pluralità di contravvenzioni.

Sicchè non parrebbe possibile ravvisare il reato ex art. 416 c.p. nel caso in cui il sodalizio criminoso tra tre o più persone sia finalizzato alla commissione del solo reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, poichè quest’ultimo, pur assumendo una struttura complessa, integra un’unica fattispecie, in cui le più operazioni abusive assumono la natura di illeciti contravvenzionali.

– insussistenza del periculum in mora per difetto di rapporto di strumentala tra la ipotizzata attività illecita e i beni sui quali si pretende di apporre il vincolo cautelare, visto che nel sito di (OMISSIS) non si svolgeva alcuna attività illecita.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

La argomentazione, adottata a sostegno del mantenimento della misura cautelare reale, si palesa del tutto logica e corretta.

Il Tribunale rileva che dalle risultanze investigative, compendiate nelle informative in atti, redatte dai militari del Corpo Forestale dello Stato, emergono elementi evidenzianti un rilevante quadro indiziario a carico del F. e degli altri indagati, in relazione ad una attività di traffico illecito di rifiuti speciali, in particolare, di veicoli fuori uso e rifiuti ferrosi, facente capo alla Ferro & Acciai Femia s.r.l..

Le indagini hanno permesso di acquisire elementi confermati l’attività illecita de qua. in particolare:

che presso la Ferro & Acciai Femia s.r.l. veniva svolta una illecita attività diretta ufficialmente al recupero di una ingente quantità di rifiuti, quali rottami ferrosi, ma in realtà finalizzata allo smaltimento illecito di rifiuti, in quanto presso detta società non veniva posta in essere alcuna operazione finalizzata al recupero del rifiuto: che presso la medesima società venivano effettuati, in via continuativa, conferimenti di autoveicoli fuori uso e di materiale ferroso da soggetti sprovvisti di autorizzazione per la raccolta e il trasporto dei rifiuti; che presso la sede della ditta de qua veniva svolta attività abusiva di autodemolizione di veicoli fuori uso in difetto di autorizzazione del Commissario per l’Emergenza Ambientale di Catanzaro, attività che il F.F. è abilitato a svolgere, nella qualità di titolare della omonima impresa individuale, esclusivamente presso la sede operativa di tale ditta, sita in (OMISSIS).

Di poi, la Ferro & Acciai Femia, ufficialmente titolare di una autorizzazione in forma semplificata per attività di recupero rifiuti, senza sottoporre tali rifiuti a trattamento, procedeva alla mera raccolta dei rifiuti conferiti e al successivo invio ad ulteriori soggetti, tra cui lo stabilimento di Siderpotenza delle Ferriere Bord s.p.a.. legittimati ad acquisire solo materie prime secondarie e non rifiuti ferrosi, sostituendo il FIR con il documento di trasporto, cioè con il DDT. al fine di fare apparire i rifiuti ceduti materie prime secondarie.

Infine, è emerso che presso il piazzale della predetta società si effettuava illegalmente la attività di demolizione di veicoli fuori uso, con la produzione di certificati di rottamazione, emessi in modo tale da fare apparire che la stessa veniva svolta presso il sito operativo della ditta individuale di F.F. di (OMISSIS), ove tale attività è effettivamente autorizzata.

Gli elementi di fatto, al momento accertati dalla p.g. consentono, pertanto, di ritenere integrato il fumus dei reati ipotizzati.

La L. n. 210 del 2008, art. 6 configura i fatti previsti dal citato art. 256 quali delitti, ricollegando agli stessi fatti sanzioni più severe, nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, dichiarato ex lege n. 225 del 1992 (quale è quello in cui si colloca la condotta oggetto di contestazione, per effetto del D.M. 18 dicembre 2009, che ha prorogato per tutto il 2010, lo stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Calabria, già dichiarato per il precedente 2009 dal D.M. 18 dicembre 2008); per il citato disposto normativo non assume rilievo la natura dei rifiuti, ma la qualifica di essi, pericolosi o non pericolosi, per la individuazione della sanzione applicabile.

Quanto, in particolare alla eccepita insussistenza del fumus del reato di cui all’art. 416 c.p., a giusta ragione, il Tribunale evidenzia come le indagini abbiano permesso di constatare la esistenza di una complessa ed articolata organizzazione, con protagonisti, da un lato, un gruppo di soggetti impegnati nella attività di illecito smaltimento di rifiuti, anche pericolosi, dall’altro, diversi soggetti che si occupano della raccolta degli stessi rifiuti, ponendo in essere una serie di condotte criminose tendente all’illecito smaltimento di rifiuti a fini di profitto;

altrettanto, a giusta ragione, il decidente precisa che, al di là della configurabilità o meno della fattispecie associativa, la applicazione della misura cautelare risulta, comunque, giustificata in forza degli svariati reati fine contestati, la cui sussistenza è stata rivelata dall’esito delle indagini esperite.

Correttamente argomentata è la sussistenza del periculum in mora, in quanto il Tribunale considera che la libera disponibilità del complesso aziendale sottoposto a sequestro è in concreto suscettibile di agevolare la commissione di altri reati, consentendo la perpetrazione di ulteriori attività non autorizzate di trasporto, scarico e smaltimento di rifiuti speciali, con grave, ulteriore, compromissione del bene-interesse, tutelato dalla norma violata.

Peraltro, avendo la Ferro & Acciai Femia s.r.l. assunto un ruolo centrale nella organizzazione delle condotte illecite accertate, appare evidente la necessità di interrompere l’esercizio imprenditoriale per impedire il perpetrarsi di esse, considerato che non solo l’impresa in questione procedeva ad abusive attività di demolizione di veicoli e di smaltimento di rifiuti, raccolti e trasportati in difetto di titolo abilitativo. ma rappresentava il perno di un traffico illecito di rifiuti complesso, articolato e di vaste proporzioni, che con il sequestro si mira a reprimere.

Dal vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta la impugnata ordinanza appare palese la giustezza e la esaustività del discorso giustificativo sviluppato dal giudice di merito, che ha, in maniera assolutamente compiuta, assolto al dovere di specificare la ritenuta sussistenza dei presupposti necessari per la applicazione della misura cautelare reale, fornendo ampia giustificazione delle ragioni per le quali sia il complesso aziendale della Ferro & Acciai Femia s.r.l. con sede in (OMISSIS), che quello della ditta individuale F.F., con sede in (OMISSIS), dovessero essere sottoposte a sequestro, in quanto entrambi strumentali alla complessiva attività illecita posta in essere dal prevenuto e dagli altri coindagati.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-12-2011, n. 26843 Possesso animus possidendi

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Svolgimento del processo

Con citazione ritualmente notificata P.P. proponeva appello alla sentenza del Pretore di Fermo n. 345/1988 che, di fronte alla domanda di R.E. di individuazione del confine tra la sua proprietà e quella dell’appellante e la riconvenzionale di quest’ultimo che deduceva di aver acquistato per usucapione una porzione di terreno di circa 600 mq, posseduta unitamente al proprio padre dal 1957 e sempre coltivata, aveva respinto la riconvenzionale per mancanza dell’animus possidendi.

Nel giudizio di primo grado il R. aveva contestato la riconvenzionale affermando di aver acquistato il frustolo dagli eredi B. nel 1981 ed i danti causa, chiamati in giudizio, avevano affermato che, al momento della vendita. nessuna usucapione si era realizzata a favore del P., che possedeva dal 1965. Nel giudizio di appello il R. chiedeva il rigetto del gravame, B.S. aderiva alla richiesta deducendo che nel 1964 il P. aveva chiesto ad A.R., amministratore della proprietà, l’autorizzazione a coltivare il terreno, permesso accordato a mero titolo amichevole, non si costituivano B. U. nè a seguito della sua morte gli eredi, si costituiva B.E. che, tuttavia decedeva nel corso del giudizio senza che gli eredi proseguissero il giudizio riassunto nei loro confronti.

Il Tribunale di Fermo, con sentenza 587/2005, respingeva il gravame, compensando le spese, rilevando che l’animus detentionis che avevano il padre dell’appellante e quest’ultimo sull’immobile destinato a casello ferroviario non si estendeva necessariamente all’appezzamento contiguo al casello.

Il Collegio aveva ritenuto di dare accesso alla prova negata dal primo giudice ma le risultanze confermavano il permesso a coltivare il terreno che escludeva l’animus possidendi.

Ricorre P. con quattro motivi, resiste R., non svolgono difese le altre parti.

Motivi della decisione

Col primo motivo si denunziano contraddittoria motivazione e violazione dell’art. 1141 c.c. perchè sull’esistenza dell’animus possidendi opera la presunzione di legge. Col secondo motivo si lamenta omessa motivazione in relazione all’art. 116 c.p.c. e all’art. 2730 c.c. per avere il Tribunale disatteso le dichiarazioni confessorie dei B. contenute nella comparsa di risposta in primo grado, circa il possesso iniziato nel 1965.

Col terzo motivo si lamenta omessa motivazione in relazione all’art. 116 c.p.c. e art. 1144 c.c. per avere il Tribunale di Fermo fondato il suo giudizio sulla generica deposizione del teste Pi. circa il permesso a coltivare il terreno "ma non so a che titolo".

Col quarto motivo si lamenta omessa motivazione in relazione all’art. 116 c.p.c. e all’art. 1144 c.c. in ordine alla contraddittorietà delle difese dei B.. Le censure possono esaminarsi congiuntamente e respingersi. Per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n. 11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione delta cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994n. 10652).

Nè è denunciatale, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n. 4454), ove, come nel caso, sia congruamente logica e giuridicamente corretta.

In ogni caso, appare decisiva la circostanza, avvalorata dalla prova testimoniale, che l’iniziale detenzione di un altro bene è stata solo l’occasione per coltivare a seguito di permesso amichevole il terreno attiguo, il che non ha dato luogo, nel tempo, ad interversione del possesso.

Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).

In mancanza di prova positivo di un possesso ultraventennale e non potendosi trarre elementi favorevoli alla tesi del ricorrente dalla linea difensiva dei B., chiamati in causa, sostanzialmente, invece, a lui contraria, l’opzione probatoria compiuta dal Tribunale di Fermo in ordine alla valutazione delle testimonianze rimane insindacabile e logicamente corretta.

In definitiva, il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2200, di cui 2000, per onorari, oltre accessori.

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