Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-10-2011) 04-11-2011, n. 40024

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza, resa in data 22 novembre 2010, la Corte di Appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Treviso del 22.9.2005, con la quale K.Z. era stato condannato alla pena di anni 9 e mesi 8 di reclusione per il reato di cui all’art. 605 c.p., art. 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., n. 4, art. 609 septies c.p., comma 4, n. 4 e art. 609 octies c.p., in danno di G. V., ascritto al capo a), in esso assorbito il reato di cui al capo b), per il reato di cui all’art. 605 c.p., e art. 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., n. 4 e art. 609 septies c.p., comma 4, n. 4 in danno di A.L., ascritto al capo c), in esso assorbito il capo d), per il reato di cui agli artt. 605 e 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., n. 4 e art. 609 septies c.p., comma 4, n. 4 in danno di D.O. (capo c), unificati detti reati sotto il vincolo della continuazione.

La Corte territoriale, nel riepilogo dei fatti, ricordava che era stato l’isp. S., recatosi per un controllo presso l’Albergo (OMISSIS), ad apprendere dalla titolare B. C. che una ragazza ospitata in quell’esercizio, G. V., era stata vittima di un grave episodio di violenza. La ragazza, interpellata, si decideva a presentare denuncia, riferendo che, mentre si trovava nel luogo in cui esercitava la prostituzione, era stata avvicinata da un’auto con a bordo 3 individui, tra cui un ragazzo dai capelli biondi, e successivamente, dopo vari spostamenti, aveva subito ripetute violenze sessuali. Nel corso delle indagini venivano individuate altre due prostitute, vittime di analoga aggressione. O.D. e A.L., sentite in sede di incidente probatorio, confermavano di essere siate costrette a subire rapporti sessuali da parte di più soggetti. Tanto premesso e richiamata la motivazione della sentenza di primo grado, riteneva la Corte territoriale che i motivi di appello fossero destituiti di fondamento. Concordava con il Tribunale in ordine alla piena attendibilità delle dichiarazioni delle parti offese, sottolineando ulteriormente che non vi era alcun motivo per ritenere che, prostitute, clandestine sul territorio italiano, avessero potuto ordire un complotto nei confronti dell’imputato; in particolare non risultava che esse avessero avuto qualche vantaggio per le denunce presentate. Emergeva piuttosto, a confutazione della tesi del complotto, che esse si erano confidate in tempi diversi con I. D. sulle violenze subite.

Le dichiarazioni delle parti offese, peraltro, trovavano numerose conferme esterne, mentre la tesi difensiva dell’imputato (aveva frequentato assiduamente in precedenza le tre donne) era inverosimile e destituita di fondamento in quanto non spiegava perchè esse avrebbero dovuto accusarlo falsamente e non era certo confortata dai testi addotti, palesemente inattendibili.

2) Ricorre per cassazione K.Z., a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la manifesta carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Dopo aver premesso che il procedimento, iscritto inizialmente a carico di 6 persone, aveva visto come unico condannato il ricorrente, e ciò costituiva non una garanzia in ordine all’equilibrio valutativo del Giudice di primo grado (come ritenuto dalla Corte) ma piuttosto la conferma della grave incertezza del compendio probatorio, deduce che la Corte di Appello, con motivazione apodittica, senza esaminare tutte le incongruenze segnalate nei motivi di appello, ha confermato la sentenza di primo grado. La motivazione della sentenza impugnata risulta gravemente contraddittoria ed illogica in quanto,da un lato,, ritiene necessario un esame approfondito e rigoroso delle dichiarazioni delle parti offese e, dall’altro, non prende in alcuna considerazione le innumerevoli e gravi discrasie puntualmente segnalate, nella convinzione aprioristica della astratta sovrapponibilità dei tre racconti; nè considera che di tutte le lesioni lamentate non vi è documentazione alcuna; nè tanto meno tiene conto, ai fini della credibilità, delle svariate pendenze giudiziarie e dei precedenti penali delle tre dichiaranti.

Anche in relazione alla testimonianza di D.I. la Corte incorre in chiaro errore valutativo, non tenendo conto della inverosimiglianza della circostanza che dei lividi (riportati, secondo la G., due mesi prima in occasione dell’aggressione subita) potessero essere ancora visibili.

E’ indiscutibile che le tre parti offese si conoscessero tra di loro e ciò, se non costituisce prova di un possibile complotto,riscontra le dichiarazioni dei testi addotti dalla difesa ( V., R. e G.), liquidati come "testi di comodo", i quali hanno confermato che il K. in quel periodo si accompagnava con le tre donne. Tale circostanza, che mette in crisi l’attendibilità e genuinità delle dichiarazioni delle parti offese, non è presa in considerazione dalla Corte, che non tiene conto neppure della testimonianza (liquidata in sole tre righe) di P.S., teste della pubblica accusa, il quale ricorda di aver visto in due occasioni l’imputato in compagnia di due donne (una certamente riconosciuta in G.V.) in situazione di assoluta normalità.

Ulteriore contraddizione logica è rappresentata dal fatto che giudice, pur ritenendo inattendibili parti delle dichiarazioni della G., non ne trae le conseguenze in ordine alla non affidabilità complessiva della teste (viene citata, sul punto, un’unica massima della S.C. risalente al lontano 1998). Peraltro lo stesso criterio valutativo la Corte avrebbe dovuto applicare in relazione alla testimonianza di R.G., ritenuto complessivamente inattendibile per il solo fatto che il medesimo sarebbe risultato sconosciuto nelle strutture alberghiere e di ristorazione presso le quali aveva dichiarato di aver lavorato ed alloggiato.

Con il secondo motivo denuncia la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in riferimento agli artt. 191, 236 e 526 c.p., essendo state acquisite e poste a fondamento delle pronuncia di condanna documenti depositati dal P.M. e derivati da una indagine suppletiva, effettuata tra l’udienza preliminare e quella dibattimentale, avente ad oggetto non i fatti di causa ex art. 187 c.p.p., ma l’attendibilità del teste R.G. (tra l’altro tali documenti, comunque, non riguardano la teste V.). Nè la produzione di tale documentazione può essere ricondotta alla previsione di cui all’art. 236 c.p.p., comma 2, stante la tassativa elencazione contenuta nella norma medesima. Vi è stata quindi un’evidente e grave violazione degli artt. 191 e 526 c.p.p., avendo i Giudici fondato la propria deliberazione su prove inutilizzabili.

3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

3.1) E’ pacifico che, nell’ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, le due motivazioni si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione.

Allorchè, quindi, le due sentenze concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (cfr. ex multis Cass.sez. 1, n.8868 del 26.6.2000- Sangiorgi).

3.1.1) In relazione alla piena attendibilità delle dichiarazioni delle parti offese già il Tribunale aveva posto l’accento, in particolare, sulle condizioni di vita delle denuncianti e sulla "evidente e notoria debolezza e fragilità anche psicologica di chi, come le odierne persone, offese e testimoni, "lavora" per strada ed è soggetto alle aggressioni, agli insulti, alle minacce, ai pericoli ed alle insidie.. che giustificavano ampiamente l’originaria decisione di non sporgere nemmeno denuncia. E difatti, benchè sollecitata dalla B., con la quale si era confidata in ordine alla violenza subita la sera precedente, la G. si era astenuta dal denunciare i fatti di cui era stata vittima.

Significativo è, quindi, sotto il profilo della assoluta mancanza di accanimento accusatorio ed a maggior ragione di una sorta di complotto ordito in danno dell’imputato, siffatto iniziale comportamento ed ancor di più la genesi stessa del procedimento. Ad informare dell’accaduto l’isp. S. fu, infatti, la titolare dell’albergo. Soltanto allora la parte offesa si decise, sia pure dopo qualche esitazione, a presentare, non potendo evidentemente fare diversamente, essendo ormai i fatti a conoscenza dell’autorità di polizia) denuncia.

Sottolineava ancora il Tribunale che le parti offese non si erano sottratte all’esame, in sede di incidente probatorio, in contraddittorio delle parti, e che esse non si erano neppure costituite parte civile.

Aggiungeva infine il Tribunale che la versione dei fatti resa dalle parti offese risultava "coerente, logicamente giustificata, verosimile e priva di contraddizioni interne, in quanto il racconto si dipanava secondo una sequenza cronologica e soprattutto logica che è immune da evidenti e palesi inverosimiglianze..". Il Tribunale si preoccupava, poi, di delineare gli elementi esterni che confermavano e rafforzavano la piena attendibilità delle dichiarazioni delle parti offese. Attraverso gli accertamenti di polizia, lo svolgimento dei fatti e la loro collocazione nel territorio avevano trovato puntuale riscontro nella individuazione dei luoghi (abitazioni e loro caratteristiche, percorso compiuto). Era stata individuata poi l’autovettura utilizzata in tutti e tre gli episodi attraverso il numero di targa fornito dalle vittime (tra l’altro a comunicare tale targa era stata la D. che l’aveva appreso dalle ragazze). Dalle testimonianze della medesima D. e della B. emergeva altresì che, ben prima della formale presentazione della denuncia e quindi in epoca non sospetta, quando ancora non vi era stato alcun contatto tra di loro, i fatti erano stati raccontati negli stessi termini. Il che escludeva qualsiasi preordinazione o complotto.

Agli atti, infine, non vi era alcun elemento che potesse far ipotizzare accuse calunniose. Quanto alla riferibilità delle condotte al K., evidenziava il Tribunale che essa emergeva inequivocabilmente ed al di là di ogni ragionevole dubbio dal riconoscimento fotografico, e dalla sicura disponibilità dell’autovettura utilizzata (Nissan tg. (OMISSIS)).

In presenza di siffatto robusto apparato argomentativo della sentenza di primo grado, legittimamente, la Corte territoriale si è limitata a rinviare per relationem alla stessa, non mancando però di soffermarsi diffusamente sulle deduzioni più rilevanti contenute nei motivi di appello. In particolare ha esaminato la prospettata tesi difensiva del complotto, sottolineando che la stessa difesa non aveva saputo adombrare alcuna ragione specifica che lo potesse giustificare. Ha esaminato anche la ipotizzata, sia pure genericamente, volontà delle parti offese "di acquisire benemerenze verso la polizia ovvero di rendersi indispensabili ai fini di giustizia onde evitare la loro espulsione", confutandola con argomenti ineccepibili sotto il profilo fattuale e logico (pag.12 e 13 sent.).

La tesi del complotto era definitivamente esclusa dal fatto che la G. e la D. si erano rivolte in tempi diversi ed in modo indipendente alla D., mosse non da spirito di vendetta o volontà di denunciare gli autori della violenza, ma unicamente dalla comune, comprensibile preoccupazione di essere rimaste incinte non avendo i violentatori fatto uso di preservativo.

La Corte territoriale ha, quindi, fatto riferimento alla testimonianza della D., da un lato, per trame conferma in ordine alla piena attendibilità del racconto delle parti offese (riferito, già all’epoca, alla teste) e, dall’altro, per escludere l’ipotesi del concerto calunnioso. Non assume quindi particolare rilievo il riferimento ai lividi presenti sulla parte offesa e che pure furono notati dalla teste e che, comunque, potevano ancora essere, in qualche modo,visibili, sia pure a distanza di due mesi. Ha, infine, evidenziato la Corte che la tesi del complotto era clamorosamente smentita dallo stesso assunto difensivo (secondo cui l’imputato frequentava le tre prostitute portandole spesso in locali pubblici), risultando "…assurdo che le donne abbiano voluto colpire e, quindi, perdere quello che era per loro un ottimo cliente" (pag.15 sent.).

3.1.2) I Giudici di merito hanno quindi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, coerentemente applicato le regole di valutazione della testimonianza delle parti offese. E’ indubitabile che le dichiarazioni della persona offesa dal reato possano essere assunte quali fonti del convincimento senza necessità di riscontri esterni. Il giudice, tuttavia, non può sottrarsi ad un esame dell’attendibilità del dichiarante, che deve essere particolarmente rigoroso quando siano carenti dati oggettivi emergenti dagli atti, che confortino l’assunto accusatorio. E’ quindi necessario, stante l’interesse che ha la parte offesa verso l’esito del giudizio, vagliare le sue dichiarazioni con ogni cautela, compiendo un esame particolarmente rigoroso anche attraverso una conferma di altri elementi probatori.

E’ altrettanto pacifico che sia consentita una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa.

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato (e non solo, quindi, con la pronuncia della sez.6 n.7900 del 6.7.1998, Martello, indicata dal ricorrente) che "In tema di reati sessuali, è legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa e l’eventuale giudizio di inattendibilità, riferito ad alcune circostanze, non inficia la credibilità della altre parti del racconto, sempre che non esista un’interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato per le quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicità e le altre parti che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate, tenendo conto che tale interferenza si verifica solo quando tra una parte e le altre esiste un rapporto di causalità necessaria o quando l’una si imprescindibile antecedente logico dell’altra, e sempre che l’inattendibilità di alcune delle parti della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere per intero la stessa credibilità del dichiarante" (cfr.Cass.sez.3 n.40170 del 26.9.2006).

Anche in tema di chiamata in correità (in ordine alla quale i motivi di "sospetto" sono maggiori, tanto che il legislatore ha previsto che essa venga valutata unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità – art. 192 c.p.p., comma 3) gli approdi giurisprudenziali sono concordi nel ritenere che "la verifica dell’intrinseca attendibilità delle dichiarazioni può portare anche ad esiti differenziati, purchè la riconosciuta inattendibilità di alcune di esse non dipenda dall’accertata falsità delle medesime, giacchè in tal caso, il giudice è tenuto ad escludere la stessa generale credibilità soggettiva del dichiarante, a meno che non esista una provata ragione specifica che abbia indotto quest’ultimo a rendere quelle singole false propalazioni" (Cass. sez. 4 n. 12349 del 29.1.2008; conf Cass.sez.4 n.9450 del 24.1.2008; Cass.sez. 1, n.24466 del 17.3.2006).

La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi, ha dato conto delle ragioni che I1 inducevano a ritenere che la non credibilità di quanto riferito in relazione ai rapporti avuti in riva al fiume non incidesse minimamente sulla ritenuta piena attendibilità della G. (pag.19 e 20 sent..).

Ha infine escluso la Corte che la pregressa conoscenza delle parti offese potesse avere qualche incidenza (e non solo in relazione alla tesi del complotto). Ha infatti esaminato approfonditamente l’assunto dell’imputato in proposito e l’ha ritenuto assolutamente inverosimile (pag.16 sent.).

Come altrettanto inattendibili sono stati ritenuti i testi addotti a sostegno della tesi difensiva.

In relazione, poi, alle dichiarazioni del R., la Corte ha ritenuto utilizzabili ex art. 430 c.p.p. gli ulteriori accertamenti disposti dal P.M..

Ma anche a voler ritenere detti accertamenti inutilizzabili, non per questo verrebbe scardinata la motivazione della sentenza impugnata (c.d. prova di resistenza) sia in relazione al complessivo materiale probatorio che, come si è visto, depone univocamente per la responsabilità dell’imputato, sia in relazione alle stesse dichiarazioni del R.. Costui infatti è stato ritenuto inattendibile anche per altre ragioni (e quindi non solo per effetto degli accertamenti disposti dal P.M.). Ha infatti evidenziato la Corte che era assolutamente inverosimile che il teste "pur essendo disoccupato ed abitando a M., a metà settimana a suo dire andava a (OMISSIS) o a (OMISSIS) o a (OMISSIS) (si fermava in albergo, frequentava il bar dove incontrava l’imputato, andava anche con lui in discoteca con le ragazze" (pag.16 sent.). A ciò bisognava aggiungere che risultava sospetto l’immediato riconoscimento in foto delle parti offese, dal momento che G.R., proprietario del bar frequentato dall’imputato, non aveva effettuato siffatto riconoscimento. La Corte ha infine esaminato anche le dichiarazioni del P., ritenendo, con argomentazioni non illogiche, che esse non fossero di conforto alla tesi difensiva, ma piuttosto costituissero ulteriore riscontro alle accuse delle tre parti offese (pag.18 sent.). Tutta la motivazione della sentenza impugnata, come si è visto, è volta a dimostrare la piena attendibilità delle dichiarazioni delle parti offese e la insostenibilità della tesi difensiva del "complotto". Irrilevante è, pertanto, che non siano state prese in considerazione tutte le deduzioni difensive in proposito.

E’ assolutamente pacifico, infatti, che "Nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Cass.pen. Sez.4 n.1149 del 24.10.2005- Mirabili, v. anche Cass.sez.un.n.36757 del 2004 Rv.229688).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-10-2011) 22-11-2011, n. 42965

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 27/05/2010, la Corte di Appello di L’Aquila confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Chieti in data 18/12/2007 nella parte in cui R.N.B. e M. N. erano stati ritenuti responsabili del reato di ricettazione.

2. Avverso la suddetta sentenza, entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, con due separati ricorsi peraltro perfettamente sovrapponibili quanto al contenuto, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

1. Violazione dell’art. 648 c.p. per avere la Corte territoriale, con "una approssimativa valutazione nel merito delle circostanze di fatto nel loro concreto svolgimento", ritenuta provata l’illecita provenienza del carrello oggetto della pretesa ricettazione. Infatti, la Corte territoriale non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione la testimonianza del D.L. (acquirente del carrello da parte degli alienanti ricorrenti) secondo la quale l’acquisito era avvenuto nel (OMISSIS) e, quindi, ben prima del furto del medesimo avvenuto, secondo il denunciarne F., in data 16/04/1999. Era, quindi, evidente "l’inesistenza del reato presupposto in quanto dovrebbe o trattarsi di carrello diverso, oppure tale carrello risulterebbe non essere stato affatto sottratto". 2. violazione dell’art. 62 bis c.p. per avere la Corte territoriale negato la concessione delle attenuanti generiche in modo assolutamente insufficiente.

Motivi della decisione

1. Violazione dell’art. 648 c.p.: la censura è manifestamente infondata, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, entrambi i giudici di merito, con motivazione congrua ed aderente agli evidenziati elementi fattuali, hanno ritenuto che il furto era collocabile temporalmente, fra il (OMISSIS), mentre i ricorrenti vendettero il carrello in questione al D. L. nel (OMISSIS). Non è, quindi, ipotizzabile alcun travisamento del fatto. Del tutto generica, infine, la pretesa mancanza di prova sulla consapevolezza dell’effettiva provenienza delittuosa del carrello, avendo la Corte territoriale ritenuto, con motivazione congrua e, quindi, incensurabile in questa sede di legittimità, che l’elemento soggettivo era desumibile dalle dichiarazioni della parte offesa, dalla documentazione e dal comportamento dei prevenuti.

2. Violazione dell’art. 62 bis c.p.: anche la suddetta doglianza è manifestamente infondata in quanto la motivazione addotta dalla Corte territoriale ("non buona personalità dei prevenuti, attinti da plurimi e specifici precedenti") deve ritenersi congrua e logica avendo dato conto degli elementi scelti per la formulazione del giudizio globale (capacità a delinquere): di conseguenza, essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, il relativo esercizio si sottrae ad ogni censura di legittimità. 3. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara Inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 03-07-2012, n. 11073 Giurisdizione

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 416/2008 la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per le Marche – adita dal Procuratore regionale nei confronti della s.r.l. Bacalini e della s.r.l. OR.M.A. Group, con azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c. – dichiarò inefficace nei confronti della Regione Marche la vendita con cui la prima società aveva alienato all’altra un ramo di azienda: ritenne che l’atto fosse stato posto in essere per eludere le ragioni di credito della Regione, derivanti dalla responsabilità amministrativa, intanto affermata dallo stesso giudice contabile, nella quale era incorsa la s.r.l. Bacalini per l’indebita percezione di un contributo a fondo perduto.

Impugnata dalla s.r.l. OR.M.A. Group e dalla s.r.l. Bacalini, la decisione è stata confermata dalla terza sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti, che con sentenza n. 386/2011 ha rigettato il gravame, disattendendo tra l’altro l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dagli appellanti, che già era stata respinta dal primo giudice.

Contro tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione la s.r.l. Bacalini e la s.r.l. OR.M.A. Group, ognuna in base a un motivo. Il Procuratore generale presso la Corte di conti si è costituito con separati controricorsi.

Motivi della decisione

Con il motivo addotto a sostegno de suo ricorso la s.r.l. Bacalini deduce che la cognizione della controversia compete al giudice ordinario, davanti al quale, secondo la ricorrente, il pubblico ministero contabile è legittimato ad agire in revocatoria dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 174, il quale altrimenti contrasterebbe con gli artt. 25, 103 e 108 Cost., anche perchè assoggetterebbe alla giurisdizione della Corte dei conti le posizioni giuridiche soggettive di terzi estranei al rapporto di servizio con la pubblica amministrazione.

L’assunto non è fondato.

La disposizione richiamata dalla ricorrente – la quale stabilisce che "al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l’art. 26 del regolamento di procedura di cui al R.D. 13 agosto 1933, n. 1038 si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro 6, titolo 3, capo 5, del codice civile" – è già stata intesa da questa Corte regoiatrìce come attributiva delle cause come quella di cui si tratta alla giurisdizione contabile: v. Cass. s. u. 22 ottobre 2007 n. 22059, con la quale è stata anche ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale che pure in quella sede era stata prospettata.

Da questo indirizzo non vi sono ragioni per discostarsi – nè del resto ne è indicata alcuna nel ricorso, nel quale il suddetto precedente viene ignorato – stante la sua coerenza con la lettera e con lo scopo della norma da cui è stato tratto: essa è stata inserita nel corpo della disciplina dei giudizi di pertinenza della Corte dei conti; conferisce la legittimazione attiva al Procuratore regionale contabile, il quale è abilitato a svolgere le proprie funzioni unicamente davanti al giudice presso il quale è istituito;

è destinata a "realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali", di carattere accessorio e strumentale rispetto a quella apprestata mediante le azioni di responsabilità erariale; trova quindi la sua "copertura" nell’art. 103 Cost., nonostante il coinvolgimento di diritti di terzi, poichè attiene comunque alle "materie della contabilità pubblica" riservate alla giurisdizione della Corte dei conti.

Con il ricorso proposto dalla s.r.l. O.R.M.A. Group si sostiene che la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per le Marche ha superato i limiti esterni della giurisdizione contabile, poichè all’udienza del 22 gennaio 2008, pur se il procuratore della s.r.l.

Bacalini aveva dichiarato l’intervenuto fallimento della propria rappresentata, ha mancato di disporre l’interruzione de processo e ha poi pronunciato la propria sentenza il 20 novembre 2008, prima del passaggio in giudicato, sopravvenuto il 4 agosto 2009, di quella di revoca della dichiarazione di fallimento: la perdurante operatività della procedura concorsuale aveva comportato, a dire della ricorrente, il trasferimento della giurisdizione al giudice ordinario e della competenza al tribunale fallimentare, davanti al quale la Regione Marche avrebbe dovuto "insinuare" il proprio vantato credito e il curatore del fallimento proseguire o promuovere l’azione ex art. 2901 cod. civ..

Neppure questa tesi può essere accolta, sia perchè la giurisdizione che su un rapporto obbligatorio appartiene alla Corte dei conti permane anche nel caso di fallimento del debitore (Cass. s. u. 16 maggio 2008 n. 12371) sia perchè si tratterebbe comunque, in ipotesi, di un difetto di giurisdizione temporaneo, ormai cessato al momento della pronuncia della sentenza qui impugnata e inidoneo pertanto a comportarne la cassazione (Cass. s. u. 16 aprile 2009 n. 8999).

Le ulteriori doglianze formulate dalla s.r.l. O.R.M.A. Group, circa la "distorsione processuale" derivata dalla mancata dichiarazione di interruzione del processo, attengono semmai a errores in procedendo ininfluenti sulla giurisdizione, sicchè non possono avere ingresso in questa sede.

Rigettati pertanto i ricorsi, va dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti.

Non vi è da provvedere sulle spese di giudizio, stante il carattere di parte in senso soltanto formale del pubblico ministero contabile.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi; dichiara la giurisdizione della Corte dei conti.

Così deciso in Roma, il 24 aprile 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 18-01-2011, n. 366

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Svolgimento del processo

Con il proposto gravame l’odierna ricorrente ha impugnato la determinazione, in epigrafe indicata, con cui è stata depennata dalla graduatoria di coloro che avevano ottenuto l’abilitazione all’insegnamento nella scuola materna a seguito del superamento degli esami finali del corso riservato.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione di legge, art.2 O.M. n.153/1999. Eccesso di potere. Carenza di motivazione;

2) Violazione di legge artt.2, 4 e 6 della O.M. n.153/1999. Carenza di motivazione;

3) Incostituzionalità dell’art.6 O.M. n.153/1999.

Alla pubblica udienza del 15.12.2010 il gravame è stato assunto in decisione.

Motivi della decisione

Con il proposto gravame è stata impugnata la determinazione, in epigrafe indicata, con cui l’odierna ricorrente è stata depennata dalla graduatoria di coloro che avevano ottenuto l’abilitazione all’insegnamento nella scuola materna a seguito del superamento degli esami finali del corso riservato, per mancato versamento dei contributi previdenziali per l’anno scolastico 19941995.

Risultano fondate le doglianze prospettanti la violazione degli artt.2 e 6 dell’OM n.153/1999.

Al riguardo il Collegio, in linea con la giurisprudenza consolidata in materia (CS, sez.VI, n.5661/2007; n. 4101/2006; n.2902/2001), osserva che il mancato versamento dei contributi previdenziali, per un periodo corrispondente a quello (360 giorni), previsto come requisito di ammissione ai predetti esami, a norma del citato art. 2 dell’ordinanza ministeriale n. 153 del 15.6.1999, non può essere considerato "come presupposto per effetti diversi da quelli voluti dalla legge (ovvero, come presupposto non della possibile regolarizzazione della posizione contributiva obbligatoria, ma del denegato riconoscimento ad altri fini del servizio prestato, benchè documentabile in modo diverso).

Coerentemente al principio anzidetto, il più volte ricordato art. 2 O.M. n. 153/99 pone come requisito di ammissione solo il "servizio di effettivo insegnamento", essendo stata indetta una sessione riservata di esami di abilitazione, appunto, per coloro che fossero in possesso di una determinata esperienza didattica (senza alcun riferimento – come vorrebbe l’Amministrazione – ai "giorni contributivi")."

Ciò premesso il proposto gravame va accolto con conseguente annullamento della contestata determinazione.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8179 del 2001, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per gli effetti, annulla la gravata determinazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Domenico Lundini, Presidente FF

Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore

Cecilia Altavista, Consigliere
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