T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 13-09-2011, n. 1390 Aggiudicazione dei lavori Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visti gli atti di gara e le ragioni della disposta esclusione della ricorrente per mancanza di uno dei requisiti di carattere tecnicoorganizzativo (disponibilità di almeno un automezzo per il trasporto dei rifiuti);

atteso che la ricorrente ha espressamente dichiarato di non possedere la diretta disponibilità di alcun mezzo idoneo al servizio, tanto da preannunciare che, in caso di aggiudicazione, avrebbe affidato in subappalto tale segmento del servizio ad altra impresa;

ritenuto che tale dichiarazione evidenzi la carenza in capo alla ricorrente dei requisiti di partecipazione, non potendo la dichiarazione resa circa la possibilità di ricorrere al subappalto essere considerata equipollente alla dichiarazione con la quale un concorrente può, al fine di ovviare alla carenza di un requisito di partecipazione, fare ricorso al diverso istituto dell’avvalimento;

che, come sottolineato dalla giurisprudenza, il concetto di disponibilità deve essere inteso non in termini di "… mera possibilità dell’aggiudicatario di rivolgersi quale cliente al terzo per far svolgere ad esso i servizi in questione.

Una siffatta lettura priverebbe, in primo luogo, di senso utile il precetto, riducendolo a semplice richiamo della possibilità, che ogni operatore giuridico ha, di rivolgersi a soggetti terzi come cliente per l’espletamento dei servizi in parola. In secondo luogo, sul versante sistematico, si creerebbe uno iato illogico tra il caso di disponibilità in prima persona (o tramite soggetto controllato), da dimostrare documentando la proprietà, la locazione finanziaria o la locazione civilistica, ossia titoli che dimostrando la disponibilità immediata ed esclusiva del bene; e disponibilità mediante soggetti terzi (o semplicemente collegati), concretizzabile con forme che non garantiscono l’utilizzo esclusivo del bene e l’accesso diretto al medesimo e si sostanziano nella mera possibilità di ricevere le relative prestazioni come cliente di chi la reale disponibilità del bene. Si deve invece reputare che la normativa di gara consenta modalità molteplici di documentazione di un requisito che deve essere nella sua sostanza ultima identico, dato dalla disponibilità diretta ed esclusiva del bene senza la necessità dell’altrui intermediazione." (C.d.S., V, 3791/2009);

atteso che nel caso di specie risulta confermato che i mezzi sarebbero stati forniti direttamente dalla ditta terza e non dalla concorrente;

ritenuto che non sono state violate le garanzie di partecipazione e che non era necessario nell’ambito del procedimento cui ha preso parte la ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento conclusosi con l’esclusione dalla gara;

per detti motivi il ricorso è infondato e va respinto.

Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-01-2012, n. 787

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Svolgimento del processo

Con decreto depositato in data 2 luglio 2007 la Corte d’appello di Roma, pronunciando sulla domanda proposta da Pi.Ga. e da altri soggetti di indennizzo del pregiudizio di natura non patrimoniale, in conseguenza del superamento del termine di ragionevole durata di un procedimento relativo all’accertamento della propria qualifica, pendente davanti al TAR del Lazio, ritenuta non ragionevole la durata del procedimento nella misura di quattro anni, attribuiva a ciascuno dei richiedenti la somma di Euro 2000,00, con il favore delle spese.

1.2 – Per la cassazione di tale decreto i soggetti indicati in epigrafe propongono ricorso, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso l’Amministrazione.

Motivi della decisione

In entrambi i motivi di impugnazione, i ricorrenti denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, erronea e falsa applicazione di norme di diritto ( L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6, p. 1, CEDU e art. 1173 c.c.).

Deve preliminarmente rilevarsi come al ricorso in esame, avente ad oggetto un provvedimento emesso nel febbraio 2007, debbano applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006 sino al 4.7.2009), e in particolare l’art. 6 che ha introdotto l’art. 366 bis c.p.c.. Alla stregua di tal disposizioni – la cui peculiarità rispetto alla già esistente prescrizione della indicazione nei motivi di ricorso della violazione denunciata consiste nella imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto al fine del miglior esercizio della funzione nomofilattica – l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame. Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr. ex multis:

Cass. S.U. n. 20603/2007; Sez. 3 n. 16002/2007; n. 8897/2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

Il ricorso in esame non è conforme a tali disposizioni.

Infatti, l’illustrazione del primo motivo si conclude con la seguente esposizione del quesito di diritto: "Il Giudice del merito, chiamato alla liquidazione del danno subito dal cittadino italiano in caso di irragionevole durata del processo, può, in assenza di una chiara ed esauriente specifica ed analitica motivazione, discostarsi in misura notevole dai criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte europea?" Il secondo motivo viene così formulato: Vanno riconosciuti gli interessi sulla somma liquidata a titolo dì equa riparazione per superamento della ragionevole durata del processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, con decorrenza dalla data di proposizione del relativo ricorso?".

Trattasi all’evidenza di quesiti affatto generici, essendo privo di riferimenti al caso in esame, alla ratio decidendi del provvedimento impugnato ed alla diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nella specie, limitandosi a formulare mere ipotesi giuridiche sul piano astratto, la cui risposta, positiva o negativa, non sarebbe risolutiva.

La declaratoria di inammissibilità ne deriva dunque di necessità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 23-02-2012, n. 2702 Giurisdizione

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Svolgimento del processo

osserva quanto segue:

Con atto notificato il 28/1/2011, la IGEA, società cooperativa a r.l. ha proposto ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, chiedendone la cassazione con ogni consequenziale statuizione.

L’Istituto Regionale di Credito alla Cooperazione (d’ora in avanti IRCAC), la Presidenza e l’Assessorato per le attività produttive della Regione Siciliana hanno resistito con controricorso e la controversia è stata decisa all’esito della pubblica udienza del 7/2/2012.

Motivi della decisione

Dalla lettura della sentenza impugnata, del ricorso e dei controricorsi emerge pacificamente in fatto che dopo l’approvazione e la realizzazione di un primo progetto per la creazione di un consultorio medico, la cooperativa IGEA r.l. ha richiesto ed ottenuto l’erogazione di crediti d’esercizio sotto forma di mutuo agevolato da parte dell’IRCAC, presentando altresì due ulteriori progetti per l’ampliamento della struttura e l’acquisto di una TAC e di altre apparecchiature radiodiagnostiche.

L’Assessore alla Presidenza della Regione Siciliana ha approvato anche tali nuovi progetti, disponendo la concessione dei relativi contributi ed autorizzando l’IRCAC ad erogare dei mutui agevolati per colmare la differenza fra la spesa ammessa ed i predetti contributi.

Tali finanziamenti non sono stati, però, mai ricevuti dalla IGEA perchè l’IRCAC si è rifiutato di darvi corso senza la presentazione di una fideiussione da prestare sulla base di un modello da esso stesso predisposto.

La cooperativa si è a tal fine rivolta alla spa Fondiaria Assicurazioni ed alla spa Milano Assicurazioni senza, però, riuscire ad ottenere la garanzia pretesa dall’IRCAC, che ha pertanto continuato a trattenere le somme deliberate dall’Assessorato.

Con atto di citazione notificato nel novembre 1993, la IGEA lo ha allora citato davanti al Tribunale di Palermo per sentirlo condannare al risarcimento del danno in solido con la Presidenza e l’Assessorato alla cooperazione della Regione Sicilia, che pur essendo tenuti a sorvegliarlo, avevano invece omesso i dovuti interventi di vigilanza e controllo.

Costituitesi le parti convenute ed espletata CTU al fine di ricostruire l’esatto iter amministrativo della vicenda, il giudice adito ha rigettato la domanda proposta contro l’IRCAC, declinando la giurisdizione su quella avanzata nei confronti della Presidenza e dell’Assessorato.

La IGEA si è gravata alla Corte di appello, sostenendo in via pregiudiziale che la controversia rientrava integralmente nella giurisdizione dell’AGO e, nel merito, che gli unici legittimati ad accertare la meritevolezza dei progetti e la conseguente spettanza delle sovvenzioni erano gli organi regionali, che nella specie si erano pronunciati positivamente, precludendo così ogni diversa valutazione dell’IRCAC, il quale aveva ecceduto anche per quel che riguardava la garanzia, in quanto malgrado la legge tacesse completamente sul suo contenuto, l’aveva fissato in termini talmente gravosi da non poter essere accettati da nessuna compagnia assicurativa.

Gli appellati hanno contestato la fondatezza delle avverse censure e la Corte di appello ha innanzitutto rilevato che l’IRCAC era un istituto assimilabile ad una banca, che godendo di una propria autonomia nell’ambito delle operazioni di sua competenza, era tenuto a svolgerle secondo le norme di legge e quelle tecniche vigenti ne settore del credito alle imprese.

Nella fattispecie in esame, tali norme e regole imponevano di adottare le dovute cautele in quanto la cooperativa non era riuscita a rispettare i tempi di rientro dei precedenti finanziamenti, accumulando un debito di L. 450.000.000 che per la sua entità esigeva l’adozione di accorgimenti capaci di evitare il ripetersi di una situazione analoga e peggiore, ossia di ritrovarsi con la mancata restituzione di una somma notevolmente superiore a quella già in sofferenza.

Ciò posto ed aggiunto, altresì, che l’inosservanza dei predetti tempi di rientro non era in alcun modo riconducibile alla mancata erogazione delle nuove sovvenzioni, che avendo una loro specifica destinazione non avrebbero potuto essere utilizzate per l’estinzione del debito pregresso, la Corte di appello ha poi sottolineato che in una situazione del genere, l’IRCAC aveva cercato di "contemperare i criteri della buona gestione dei finanziamenti bancari con le esigenze e le aspettative della" IGEA, dichiarandosi pronto ad erogarle i contribuiti dietro la prestazione di una garanzia assicurativa che secondo quanto accertato dal consulente tecnico, non poteva ritenersi certo impossibile perchè già ottenuta da altre imprese per mutui similari.

Non essendovi perciò stata nessuna condotta colposa, ma solo un "corretto esercizio dell’attività creditizia" e dovendosi ribadire il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulle domande proposte nei confronti della Presidenza e dell’Assessorato della Regione Sicilia, la Corte di appello ha rigettato il gravame della cooperativa, condannandola alla refusione delle spese sostenute dalle controparti.

La IGEA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto il giudice a quo non si era sostanzialmente pronunciato sulle critiche mosse alla decisione di primo grado, perchè si era limitato ad osservare che le stesse non valevano a "confutare le considerazioni svolte nella sentenza impugnata, che trova(va)no un valido fondamento negli accertamenti espletati dal CTU".

Con il secondo motivo, la ricorrente ha invece dedotto il vizio di motivazione su punti decisivi, asserendo che la Corte di appello non aveva considerato che se da parte sua avesse ricevuto tempestivamente i finanziamenti, avrebbe potuto acquistare nuovi macchinari, incrementare il fatturato e rimborsare più facilmente il precedente mutuo, per la restituzione del quale non vi era stata, comunque, alcuna mora, dato che i termini di scadenza erano stati prorogati dallo stesso IRCAC che, pertanto, non avrebbe potuto richiederle alcuna garanzia che, oltretutto, in base ai relativi decreti avrebbe dovuto essere se del caso prestata dall’Assessorato e non da essa destinataria dei contributi (cui, peraltro, sarebbe stato impossibile farlo, date le condizioni poste che, contrariamente a quanto affermato dal CTU senza il conforto dei documenti agli atti, non erano mai state accettate da nessuna compagnia assicurativa).

Con il terzo motivo, la coop IGEA ha infine dedotto la violazione dei principi in materia di giurisdizione, sostenendo che anche la domanda proposta nei confronti della Presidenza e dell’Assessorato regionale rientrava nel novero di quelle devolute alla cognizione del giudice ordinario.

L’IRCAC, la Presidenza e l’Assessorato alle attività produttive della Regione Siciliana hanno depositato separati controricorsi con i quali hanno contestato la fondatezza delle avverse doglianze.

Ciò posto, osserva il Collegio che i primi due motivi, da trattare congiuntamente per via della loro intima connessione, sono infondati.

Non è infatti vero che il giudice a quo si sia disinteressato delle obiezioni svolte dalla IGEA nell’atto di appello, in quanto dopo aver ricordato che il punto centrale della questione risiedeva nello stabilire se l’IRCAC avesse o meno agito con colpa nel confronti della cooperativa, ha puntualmente affrontato il problema dei poteri dell’Istituto nei suoi rapporti con gli organi regionali, osservando al riguardo che l’appellato non poteva essere riguardato come un semplice depositario di denaro pubblico, ma come una vera banca dotata di propria autonomia e soggetta, pertanto, a precisi obblighi per la difesa non soltanto del suo patrimonio, ma anche di quello dell’ente per il quale fungeva da cassiere.

Così argomentando, la Corte di appello ha voluto sostanzialemte dire che l’IRCAC non era unicamente tenuto ad eseguire automaticamente quanto a suo tempo deliberato dall’organo regionale, ma doveva preoccuparsi di verificarne anche la perdurante fattibilità, controllando se per caso non fossero successivamente intervenuti dei mutamenti tali da sconsigliare l’operazione o, quanto meno, di circondarla di maggiori garanzie.

Da tale considerazione, in linea col diritto e la giurisprudenza (v.

Cons. Giust. Amm. per la Reg. Sicilia, sent. n. 746 del 2008), la Corte di appello ha tratto coerentemente la conseguenza che l’IRCAC aveva, nella specie, il potere ed anche il dovere di chiedere un’adeguata garanzia in quanto il fatto che la IGEA non fosse riuscita ad onorare le scadenze, rimanendo in arretrato di una cospicua somma, era sintomatico dell’esistenza di non trascurabili criticità che imponevano all’Istituto di cautelarsi al fine di tranquillizzare non tanto sè stesso (che già poteva contare sulla fideiussione della Regione), quanto quest’ultima e l’interesse collettivo, da essa perseguito, all’uso appropriato delle risorse pubbliche.

In considerazione di quanto sopra ed evidentemente ritenendo che il CTU fosse comunque riuscito, indipendentemente dai documenti agli atti, ad accertare che la polizza richiesta dall’IRCAC era già stata rilasciata a garanzia di altri mutui analoghi, ha rigettato la domanda nei confronti dell’Istituto di credito con una sentenza che in quanto immune da vizi logici e giuridici, non può essere sindacata da questa Corte che, com’è noto, non può sostituire una diversa ricostruzione o valutazione a quella compiuta dal giudice a quo, ma soltanto controllare se il medesimo abbia dato compiutamente conto del percorso decisionale seguito senza deviare dal relativo tracciato normativo.

I primi due motivi del ricorso vanno, pertanto, rigettati.

Il terzo motivo è, invece, fondato perchè nel momento in cui è stata introdotta la causa e, cioè, nel 1993, la domanda di risarcimento del danno da omesso controllo degli organi regionali poteva essere conosciuta soltanto dal giudice ordinario.

Su tale specifico punto, la sentenza impugnata dev’essere quindi cassata senza, però, bisogno di alcuna rimessione al Tribunale perchè una volta definitivamente negata ogni colpa dell’Istituto vigilato, va per ciò solo esclusa anche ogni responsabilità del vigilante.

La causa può essere di conseguenza decisa nel merito con il rigetto della pretesa risarcitoria della IGEA. Quest’ultima va infine condannata, come da dispositivo, al pagamento del 100% delle spese di lite sostenute dall’IRCAC. Vanno invece compensate le spese del presente giudizio e di quello di appello fra la ricorrente e la Presidenza e l’Assessorato della Regione Sicilia.

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE rigetta i primi due motivi del ricorso, dichiara la giurisdizione dell’AGO sulla domanda proposta dalla IGEA nei confronti degli organi regionali, accoglie il terzo motivo del ricorso, cassa sul punto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’anzidetta domanda, condannando l’IGEA al pagamento delle spese di lite in favore dell’IRCAC, liquidate in complessivi Euro 5.700,00, Euro 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Compensa per intero le spese del presente giudizio e di quello di appello fra la IGEA, la Presidenza e l’Assessorato per le attività produttive della Regione Siciliana.

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T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 16-11-2011, n. 917 Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso notificato il 28 settembre 2004 e depositato il successivo 5 ottobre, il sig. E.M. premesso:

– di avere presentato al Comune di Supino DIA n. 85 del 20.11.2003 per la realizzazione di un muretto di recinzione in c.a., in sostituzione della vecchia recinzione in paletti di legno, ferro e rete ubicata in via Privito;

– di avere ricevuto verbali di contestazione di irregolarità n. 22/03, 23/03 e 86/03;

– di avere presentato memorie difensive in ordine a tali contestazioni, a seguito delle quali l’Amministrazione, con nota 7.1.2004, "annullava i verbali nn. 86/03 e 23/03 mentre per il verbale 22/03 disponeva l’applicazione della sanzione pecuniaria di Euro 516,00";

tanto premesso, ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Comune di Supino, a seguito del rilievo tacheometrico della strada via Privito da cui risulta che la parte esterna del muro si trova ubicata sulla sede della strada comunale, ha ordinato la demolizione dei lavori realizzati in difformità della DIA n. 85 del 20.11.2003.

2) A sostegno del gravame, il ricorrente deduce:

I) Violazione dell’art. 7 L. 241/90.

L’ordinanza impugnata è stata emessa senza il previo avviso dell’avvio del procedimento.

II) Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione.

Il muro è stato realizzato dopo che il Comune aveva impartito le prescrizioni circa il posizionamento dello stesso, nel posto dove da tempo immemorabile esisteva già una recinzione costituita da paletti di legno.

III) Eccesso di potere per difetto dei presupposti.

L’ordinanza impugnata ordina la demolizione dei lavori realizzati in difformità della DIA, senza tuttavia spiegare quali siano tali difformità, considerato che il muro è stato realizzato conformemente alla DIA e alle prescrizioni impartite.

IV) Eccesso di potere per sviamento di potere.

L’ordinanza di demolizione è stata emessa solo nei confronti del manufatto del ricorrente nonostante la presenza di altre recinzioni sui terreni confinanti con la strada nel tratto vicino al muro in argomento.

3) Con ordinanza n. 760 del 25.10.2004, la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare.

4) Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2011, la causa è stata riservata per la decisione.

5) Il ricorso è fondato.

6) Osserva il Collegio che, l’Amministrazione, dopo avere contestato al ricorrente alcune irregolarità nella realizzazione del muretto in argomento e dopo avere ricevuto dal ricorrente alcune memorie difensive, con nota del 7.1.2004 ha formulato "l’esito istruttorio" sulle richieste da questi inoltrate, stabilendo l’accoglimento delle osservazioni in merito alla distanza dall’asse stradale e alla limitazione del campo visivo e il rigetto di quella sull’inizio dei lavori, con conseguente applicazione della sanzione di Euro 516,00.

7) A seguito di tale nota, quindi, si era creato in capo al ricorrente il legittimo affidamento che il contenzioso aperto sulla legittimità dei lavori effettuati con la DIA n. 85 del 20.11.2003 fosse concluso.

L’Amministrazione, invece, ha commissionato l’effettuazione di un rilievo tacheometrico della strada teso a verificare l’esatto confine della strada comunale.

8) Ciò premesso, ritiene il Collegio che con riferimento a questa nuova fase procedimentale e tenuto conto dell’affidamento del ricorrente generato dalla nota del 7.1.2004, l’Amministrazione avrebbe dovuto comunicare all’interessato l’avvio del procedimento di accertamento del confine del tratto stradale ove è stato elevato il muretto in argomento.

Accertamento, il cui esito negativo rappresenta il presupposto unico del provvedimento impugnato.

9) Detta omissione si riflette sulla legittimità del provvedimento impugnato che deve, quindi, essere annullato.

10) Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 1010/04, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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