Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-12-2011, n. 28918 Parti comuni dell’edificio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 1 5.4.1 992, B.E., quale proprietaria di un appartamento confinante con quello di D. R.A., assumeva che la stessa aveva ingrandito una piccola luce, sita sulle scale di pertinenza dell’immobile di essa attrice, trasformandola in una veduta; chiedeva, pertanto, la condanna della D.R. al ripristino della luce, munita di grata ed inferriata come per legge.

Si costituiva la convenuta contestando tale assunto sia sotto il profilo della legittimazione attiva che della qualificazione dell’opera come veduta.

Con sentenza in data 29.11.2001 il Tribunale di Sulmona rigettava la domanda.

Avverso tale decisione C.B. e C.V., quali eredi di B.E., proponevano appello cui resisteva l’appellata.

Con sentenza 30.11.2004 la Corte di appello dell’Aquila rigettava l’appello osservando che, correttamente,il primo giudice aveva affermato che l’attrice non aveva fornito la prova di essere proprietaria esclusiva della scala su cui si affacciava la finestra realizzata dalla convenuta e che dalla stessa documentazione prodotta dall’attrice era emerso che la scala, in realtà, era in proprietà comune con la convenuta; "Ciò era stato ammesso dalla B. nel telegramma da essa inviato alla convenuta e prodotto dalla medesima attrice, telegramma con il quale la prima diffidava la seconda dall’eseguire i lavori di ampliamento della finestra su scala condominiale". Aggiungeva la Corte territoriale che il gravame non poteva essere accolto "sotto il diverso profilo della lesione del diritto dell’attrice quale comproprietaria, posto che tale mutamento della domanda è in contrasto anche il vecchio che con il vecchio testo dell’art. 345 c.p.c.", integrando una domanda nuova, come tale, inammissibile in appello.

Tale decisione è impugnata con ricorso per cassazione da C. B. e C.V. sulla base di due motivi di ricorso.

Resiste con controricorso D.R.A..

Motivi della decisione

I ricorrenti deducono:

1) violazione, falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.;

contraddittorietà ed illogicità della motivazione riguardo alla causa pretendi ed al petitum dell’azione, nonchè in ordine all’istruttoria svolta, circa un punto decisivo della controversia;

evidenziando che, con l’atto di appello, avevano solo lamentato il difetto di prova in ordine alla proprietà esclusiva sulle scale da parte della D.R., sostenendo, "per mero scrupolo difensivo" che un eventuale diritto di comproprietà della controparte sui beni oggetto di causa, non avrebbe facultato la stessa a modificare il bene comune; tanto si desumeva dalla citazione di primo grado e dal tenore della comparsa di costituzione della D.R. che aveva eccepito la carenza di legittimazione attiva della B. in quanto proprietaria esclusiva di tutte le rampe di scale e dei pianerottoli";

in relazione a tali posizioni delle parti e, non avendo la D. R. contestato la C.T.U. di primo grado, laddove si rilevava che dai documenti e dalle ricerche non poteva desumersi la titolarità del diritto di proprietà esclusiva sulle scale e sul pianerottolo, sarebbe stato onere della D.R. provare il carattere esclusivo della sua proprietà soprattutto sulla seconda rampa di scale e sul secondo pianerottolo, mentre sull’attrice, che agiva in "negatoria servitutis", incombeva un onere probatorio, quanto al diritto di proprietà esclusiva sui beni oggetto di causa, fondato anche su semplici presunzioni quali il fatto che l’ingresso dell’abitazione della D.R. fosse posto al primo piano e che l’abitazione della B., era stata successivamente edificata, in adiacenza a quello esistente della D.R., per consentire l’accesso al piano di competenza, mediante una secondo rampa di scale ed un ulteriore pianerottolo).

La Corte di merito aveva omesso di motivare sulle prove e sulle presunzioni probatorie indicate dalle parti ed aveva, inoltre, erroneamente ravvisato la novità della domanda nel giudizio di appello, con riferimento anche ad un eventuale titolo di comproprietà dell’attrice; il primo giudice aveva, infatti, rigettato la domanda originaria avanzata dalla B., affermando che "l’accertata comunione della seconda rampa di scale fa venir meno l’obbligo in capo alla convenuta dell’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 901 c.c. in tema di luci, in quanto la predetta norma è ispirata alla esigenza di riservatezza della proprietà esclusiva limitrofa"; il thema decidendum era stato, quindi, ampliato dal primo giudice con riferimento alla comproprietà desunta dalla C.T.U.;

senza che fosse stata individuata la proprietà esclusiva;

2) violazione e falsa applicazione degli art. 949 c.c., e art. 1102 c.c.; contraddittorietà, illogicità ed omessa valutazione di prove presuntive e carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia;

il giudice di appello, nel ravvisare una ipotesi di domanda nuova ex art. 1102 c.c., aveva omesso di applicare l’art. 949 c.c., in ordine all’onere probatorie relativo all’actio negatoria servitutis, nel senso indicato nel motivo sub 1), interpretando in modo illogico e contraddittorio il thema decidendum, "allargato" apoditticamente dal primo giudice sulla base della C.T.U., in assenza di motivazione sulla legittimazione degli appellanti e sulla mancanza di prova relativa al diritto dominicale esclusivo della appellata. Il ricorso è infondato.

In ordine al primo motivo si osserva che l’actio negatoria servitutis, proposta da parte attrice in primo grado, comportava l’onere della stessa di provare, anche a mezzo di presunzioni, la proprietà o comproprietà con terzi estranei alla lite(Cass. n. 4803/92; n. 3835/85) del fondo che si asseriva essere libero da pesi, restando ininfluente il modo di acquisto della proprietà dedotto in giudizio, trattandosi di diritti autodeterminati. La sentenza impugnata, al riguardo, ha evidenziato che "dalla stessa documentazione prodotta dall’attrice è emerso che la scala, che nell’atto introduttivo del giudizio è definita come appartenente esclusivamente ad essa attrice, in realtà è in proprietà comune con la convenuta". Correttamente la Corte territoriale ha, poi, ravvisato una domanda nuova, rispetto all’aedo negatoria, in quella rivolta a negare l’uso della cosa comune, ex art. 1102 c.c., sulla base di un titolo di comproprietà, domanda inammissibile in appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c. Sul punto va ribadito che, secondo la giurisprudenza di questa Corte(Cass. n. 8717/97) la deduzione, per la prima volta in sede di gravame, di un titolo di acquisto diverso da quello inizialmente dedotto, ovvero della esistenza di un diritto di comproprietà, in luogo della piena proprietà originariamente vantata in primo grado, comporta, nella ipotesi, ricorrente nella specie, in cui tale diritto di comproprietà( della scala) venga riferito non già a terzi estranei, ma all’appellato, l’introduzione nel giudizio "di un tema di indagine completamente nuovo e perciò stesso inammissibile in sede di gravame". Nè può verificarsi che tale domanda sia stata già proposta in primo grado, difettando, sul punto, il requisito dell’autosufficienza del ricorso.

Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso che ripropone, sostanzialmente, il tema dell’onere probatorio nell’ambito della negatoria servitutis, già preso in esame in ordine alla precedente censura. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato. Consegue, secondo il criterio della soccombenza, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-06-2011) 16-09-2011, n. 34200 Bancarotta fraudolenta

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Svolgimento del processo

N.C. è stato condannato dal giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Ravenna alla pena di tre anni di reclusione per il reato di bancarotta documentale e di bancarotta per distrazione per aver tenuto i libri e le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio sociale e per aver distratto un’autovettura di proprietà della società fallita, di cui era stato prima amministratore formale e poi amministratore di fatto.

Contro la sentenza il N. ha proposto appello; la corte d’appello di Bologna con sentenza del 29 settembre 2009 ha confermato la sentenza di primo grado, modificandone solamente il regime sanzionatorio, previa concessione delle attenuanti generiche rifiutate in primo grado, che la corte ha ritenuto equivalenti all’aggravante di cui alla L. Fall., art. 219. Contro la pronuncia della corte d’appello propone ricorso per cassazione il N. evidenziando tre motivi:

1. carenza ed illogicità della motivazione circa la mancata assoluzione; sotto questo profilo il N. ritiene che la sentenza sia carente in ordine alla dichiarazione di responsabilità del ricorrente;

2. violazione di legge in ordine alla erronea applicazione della L. Fall., artt. 146, 216 e 223 e degli artt. 2475 e 2476 c.c.; secondo il ricorrente la violazione di legge consisterebbe nel ritenere che le disposizioni della L. Fall., art. 216 trovino applicazione anche nei confronti dell’amministratore di fatto. Lamenta, inoltre, il ricorrente che da nessun elemento emerso in sede processuale si possa evincere che l’imputato, dopo essersi spogliato della carica di amministratore, si occupasse ancora della gestione della società;

3. carenza di motivazione in ordine alla mancata riduzione di pena;

secondo il ricorrente risulta priva di fondamento l’argomentazione della corte a sostegno della mancata quantificazione della pena nel minimo edittale.

Per questi motivi il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza impugnata, con ogni ulteriore provvedimento.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato; i motivi di ricorso si riferiscono prevalentemente a questioni di merito od esprimono doglianze sulla motivazione che non sono condivisibili.

Va premesso, innanzitutto, che ci troviamo di fronte ad una doppia conforme e che in tema di sentenza penale di appello non sussiste mancanza o vizio della motivazione allorquando i giudici di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell’indagine svolta in primo grado, nonchè della corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del discorso del primo giudice.

E invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile, al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Cassazione penale, sez. 2, 15 maggio 2008, n. 19947).

Peraltro, si deve rilevare che la sentenza della corte d’appello di Bologna ha motivato in modo specifico ed adeguato le ragioni per cui il N. è stato ritenuto responsabile dei reati iscritti nonchè, quanto al secondo motivo di ricorso, anche i motivi per cui la corte ha attribuito al N. il ruolo di amministratore di fatto anche dopo la cessazione di ogni carica formale all’interno della società, con gli adeguati ed opportuni riferimenti probatori.

Quanto alla pretesa violazione di legge, per avere la corte ritenuto che l’amministratore di fatto rientri tra i destinatari della L. Fall., art. 216, la doglianza non merita di essere condivisa, poichè nei reati di bancarotta in ambito societario soggetto attivo può essere anche colui che svolga in via di mero fatto le funzioni di amministratore, poichè le fattispecie legali non introducono alcuna distinzione tra ruolo corrispondente a una carica formale e analoga funzione esercitata in via di fatto, (si veda, tra le molte, la sentenza di questa sezione del 27 novembre 2008, n. 7044). Deve essere poi richiamata quella stessa giurisprudenza indicata dal ricorrente, secondo cui ai fini della responsabilità penale del gestore di fatto l’individuazione degli elementi sintomatici della gestione e cogestione da parte di questa si traduce in un apprezzamento di fatto non censurabile in cassazione se, com’è avvenuto nel caso di specie, adeguatamente motivato.

Palesemente inammissibile è anche il terzo motivo di ricorso, poichè attiene ad una questione di merito e cioè ad un giudizio discrezionale riservato al giudice a quo e non sindacabile in cassazione se fornito di adeguata e logica motivazione; nel caso di specie va rilevato innanzitutto che una riduzione di pena vi è stata per effetto della concessione delle attenuanti generiche, tanto che la pena è passata da tre anni di reclusione ad anni due e mesi otto.

Inoltre, la corte d’appello di Bologna ha indicato i motivi per i quali non ha ritenuto di poter irrogare la pena nella misura minima e tali motivi sono esenti da vizi logici o di contraddizione per cui la valutazione del giudice di merito non è censurabile in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-09-2011) 03-10-2011, n. 35764 Determinazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Cassino, sezione distaccata di Sora, applicava ad L.A., a norma dell’art. 444 c.p.p., con le attenuanti generiche, la pena di giorni dieci di reclusione in ordine al reato di cui all’art. 341 bis c.p. (in (OMISSIS)).

2. Ricorre il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma denunciando la illegalità della pena inflitta, determinata in misura inferiore al limite minimo di legge, stabilito, per la reclusione, in giorni quindici.

3. Osserva la Corte che il ricorso è fondato, posto che, a norma dell’art. 23 c.p., la pena minima per la reclusione è di giorni quindici.

4. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Cassino per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cassino per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-03-2012, n. 5063 Responsabilità civile per ingiurie e diffamazione

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Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 26.5.2005 l’avvocato P. C. conveniva innanzi al Tribunale di Roma B.L. perchè, accertato il contenuto diffamatorio delle affermazioni rese dallo stesso durante la trasmissione televisiva (OMISSIS), in data (OMISSIS) (del seguente tenore: "vede, se gli italiani si meritano una strana commistione tra P. e Be….. sono due persone che a modo loro prendono per il culo tutti…uno da ex ministro dichiara di aver rubato…." e "è un paese dove un ex ministro dichiara di aver frodato 100 miliardi al fisco e non succede niente"), venisse condannato al risarcimento dei danni in suo favore.

In contumacia del convenuto, con sentenza n. 2951/2006, il Tribunale rigettava la domanda.

A seguito dell’appello del P., sempre in contumacia dell’appellato, la Corte d’Appello di Roma, con la decisione in esame depositata in data 26.4.2010, in riforma di quanto statuito in primo grado, condannava il B. al pagamento dei chiesti danni liquidati in Euro 10.000,00, affermando che "il fatto notorio posto a fondamento della decisione del Tribunale non poteva surrogare il deserto probatorio, in grado tale da escludere qualsiasi esimente per il B.. Le frasi utilizzate sono obiettivamente lesive della reputazione del P. perchè gratuite….".

Ricorrono per cassazione, in via principale, il B. con due motivi, illustrati da memoria, e, in via incidentale, il P. con un unico motivo.

Motivi della decisione

Ricorso principale.

Con il primo motivo si deduce "nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento in relazione a quanto previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 4, per essersi il giudizio stesso svolto in contumacia del convenuto, senza che allo stesso sia mai stato ritualmente notificato ex art. 137 c.p.c., e segg., nè l’atto introduttivo del giudizio in Tribunale nè, successivamente, l’atto di appello avanti al giudice del gravame".

Con il secondo motivo si deduce "violazione o falsa applicazione di norme di diritto in tema di pretesa diffamazione ex art. 595 c.p. e per insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5"; si afferma in particolare che "la Corte non ha tenuto in alcun conto che l’espressione ladro, successivamente corretta in evasore, non poteva recare offesa alla reputazione del P. avendo egli stesso in più occasioni pubblicamente e notoriamente ammesso nel corso di processi tenuti nei suoi confronti in qualità di imputato per gravi reati contro la Pubblica Amministrazione, di aver evaso le imposte dovute su compensi professionali a lui corrisposti".

Ricorso incidentale.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale si deduce "omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio", in relazione alla liquidazione equitativa del danno in questione in Euro 10.000.

Entrambi i ricorsi non meritano accoglimento.

Quanto al primo motivo si rileva: contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente in ordine alla dedotta nullità della notifica sia dell’atto introduttivo del primo grado che dell’atto di appello (in quanto avvenuta in località in cui non aveva la propria residenza), deve rilevarsi (sulla base delle risultanze processuali esaminabili da questa Corte di legittimità vertendosi, nel caso "di specie, in tema di violazione di norma processuale – sul punto, Cass. n. 13397/2007), che l’atto di appello è stato notificato al B., ex art. 140 c.p.c., in Roma mediante avviso di ricevimento della raccomandata ricevuto da persona qualificatasi come "addetto alla casa". Ne deriva che l’affermazione di controparte, fondata sul solo certificato storico di residenza non è idonea al superare la presunzione di notifica effettuata presso la dimora abituale, in quanto, al fine di dimostrare la nullità della notifica della citazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notifica.

Quanto poi alla ritenuta, dal ricorrente, nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, va osservato che il B. è risultato vittorioso in tale fase del processo con conseguente mancanza di interesse ad impugnare sul punto la relativa decisione.

Riguardo al secondo motivo del ricorso principale: a parte la considerazione che la censura in questione andava prospettata in relazione all’art. 115 c.p.c., comma 2, questa Corte ha già affermato (tra le altre, Cass. n. 23978/2007) che il ricorso al fatto notorio deroga al principio dispositivo (ed al relativo onere probatorio) sempre che la "notorietà" sia intesa in senso fortemente rigoroso e del tutto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile.

Nella vicenda in esame, fermo restando che l’accertamento sul punto spetta al giudice di merito, configurando una quaestio facti non ulteriormente censurabile nella presente sede di legittimità, è evidente (per quanto emerge dalla motivazione) che la Corte di merito non ha ritenuto validamente sussistente il fatto notorio e la connessa "esimente" dal punto di vista probatorio a favore del B..

Altresì infondato è l’unico motivo del ricorso incidentale.

Incensurabile in Cassazione è la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale e il ricorso a relativo criterio da parte del giudice di merito non richiede una analitica e specifica motivazione.

In relazione alla reciproca soccombenza sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sui ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

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