T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 08-06-2011, n. 5077 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che, con decreto ingiuntivo n. 287/2009 del 27 luglio 2009, il Tribunale di Tivoli – sez. distaccata di Palestrina ha ingiunto all’Amministrazione comunale di Bellegra di pagare al ricorrente la somma di euro 17.393,79 oltre interessi moratori ex D.lgs n. 231 del 2002 e le spese della procedura monitoria (ovvero euro 85,00 per spese, euro 490,00 per competenze ed euro 300,00 per onorari oltre IVA e CPA);

– che il predetto decreto, non opposto, è stato munito di formula esecutiva in data 21 dicembre 2009;

– che il decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge ha valore di cosa giudicata ai fini della proposizione del ricorso in ottemperanza di cui all’art. 37 l. TAR ed all’art. 27 n. 4), t.u. Cons. Stato (ora art. 112, comma 2, lett. c del D.lgs n. 104/2010);

– che, pertanto, non risultando eseguito il decreto ingiuntivo n. 287/2009, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, dichiarato l’obbligo del Comune di Bellegra di dare esecuzione al predetto provvedimento giurisdizionale versando al ricorrente la somma ivi indicata, oltre agli accessori, previa emanazione degli atti a tal fine necessari entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta;

– che se l’Amministrazione comunale di Bellegra non darà tempestiva esecuzione a quanto sopra ordinato entro il predetto termine di 60 giorni, si nomina, sin d’ora, quale commissario ad acta il Prefetto di Roma ovvero un funzionario dallo stesso delegato il quale, in sostituzione del Comune inadempiente e con spese a carico di quest’ultimo, provvederà ad emanare – nel rispetto del disposto di cui all’art. 159 del D.lgs n. 267 del 2000 – gli atti necessari per dare corretta e completa esecuzione al decreto ingiuntivo n. 287/2009;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:

a. ordina al Comune di Bellegra, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notificazione o di comunicazione della presente decisione, di dare esecuzione al decreto ingiuntivo n. 287/2009, provvedendo al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 17.393,79 oltre interessi moratori ex D.lgs n. 231 del 2002 e le spese della procedura monitoria (ovvero euro 85,00 per spese, euro 490,00 per competenze ed euro 300,00 per onorari oltre IVA e CPA);

b. nomina commissario ad acta il Prefetto di Roma ovvero un funzionario dallo stesso delegato affinché, in caso di ulteriore inottemperanza, provveda in funzione sostitutoria a quanto disposto sub a.;

c. fissa per l’eventuale attività del commissario ad acta il compenso di euro 500,00 (cinquecento/00), da porsi a carico del Comune di Bellegra;

d. condanna il Comune intimato al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A.

Contributo unificato di euro 250,00 a carico del Comune di Bellegra ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-03-2011) 21-06-2011, n. 24788 Ammissibilità e inammissibilità

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 04.11.2003 il Tribunale di Catania condannava C.A. e Ca.Ag. per il delitto di ricettazione, nella forma attenuata, avendo il primo acquistato ed il secondo venduto un certificato di assicurazione dell’autovettura ed il relativo contrassegno, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa.

1.1 Entrambi gli imputati proponevano appello ma la Corte d’appello di Catania confermava la sentenza di primo grado.

1.2 Avverso tale sentenza d’appello ricorrono gli imputati deducendo:

C.:

a) il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) perchè la motivazione è scarna e superficiale e manca ogni considerazione sul riconoscimento delle attenuanti generiche, chieste con l’appello.

Ca.:

b) La nullità del giudizio per inosservanza delle regole processuali stabilite a pena di nullità, perchè il decreto di citazione a giudizio sarebbe stato notificato in modo irregolare e pertanto la notifica deve essere considerata omessa; l’interrogatorio dell’imputato,inoltre, è stato acquisito quando già le parti avevano concluso; la motivazione della sentenza è comunque carente in punto di prove della responsabilità.

Motivi della decisione

2. Il primo motivo del ricorso C. è manifestamente infondato, per difetto di specificità, atteso che la censura è formulata in modo puramente assertivo, senza alcun collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati i capi o i punti oggetto di doglianza.

2.1 Le attenuanti generiche erano state chieste con l’appello ma in modo assolutamente generico,omettendo ogni motivazione della richiesta. Il motivo di appello,pertanto, era generico ai sensi del combinato disposto dall’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c, art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c e, perciò, inammissibile.

2.3 Il ricorso di C.A. deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2.4 Il primo motivo del ricorso di Ca.Ag. è manifestamente infondato. L’imputato eccepisce una questione formale di irritualità della notifica del decreto di citazione a giudizio, che sarebbe stata effettuata con raccomandata, quest’ultima inesitata. Risulta, invece, per tabulas, che la notificazione fu tentata, per ben due volte, al domicilio eletto dall’imputato, in via Plaga al n. 28, dall’ufficiale giudiziario ed entrambe le volte l’ufficiale giudiziario (e non il postino come erroneamente indicato in ricorso) attestò la notifica infruttuosa, con conseguente deposito alla casa comunale. Sempre per tabulas emerge che il P.M. produsse, all’udienza del 15.04.2003, il verbale di identificazione dell’imputato, ove lo stesso eleggeva domicilio in via Plaga n. 28. 2.5 Del tutto congruamente, pertanto, i giudici del merito hanno rigettato l’eccezione e il motivo di ricorso, riproposto negli stessi termini nonostante il motivato rigetto, in ragione dell’aspecificità, deve essere dichiarato inammissibile.

2.6 Inammissibili sono, anche, gli ulteriori motivi di ricorso:

quello relativo alla tardiva acquisizione del verbale di interrogatorio, che risulta, invece, acquisito con l’accordo delle parte senza alcuna violazione del contraddittorio e sul quale,pertanto, difetta l’interesse ad impugnare e quello relativo alla assenza di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato perchè, così formulato senza allegazioni, il motivo di impugnazione viola il principio di autosufficienza del ricorso, non essendo stati prodotti, con l’osservanza delle formalità necessarie, gli atti processuali su cui si fonda il motivo di impugnazione.

2.7 Il ricorso Ca. deve essere,pertanto, dichiarato inammissibile.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro ciascuno alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 12-07-2011, n. 4175 Stranieri

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. Il signor A. T., con atto notificato il 31 dicembre 2009 e depositato il 19 gennaio 2010, ha proposto appello, con istanza di sospensione, per la riforma della sentenza breve n. 3641 del 7 aprile 2009, depositata il 7 maggio 2009, con cui il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia – Milano – Sezione IV ha dichiarato irricevibile il ricorso avverso il decreto della Questura di Milano n. 4866 del 21 gennaio 2007, recante l’annullamento del permesso di soggiorno a seguito della pendenza, presso la Procura della Repubblica di Milano, di procedimento penale per aver prodotto falsa documentazione circa l’esistenza di rapporto di lavoro con la "M. S. soc. coop. a.r.l.", anch’essa coinvolta nel procedimento, per associazione a delinquere e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, utilizzata per ottenere il permesso stesso, e quindi per il venir meno della disponibilità di reddito derivante da fonti lecite.

1.2. Il T.A.R., ai fini della dichiarata irricevibilità del ricorso, ha ritenuto di non dover concedere la richiesta rimessione in termini, posto che le giustificazioni addotte non consentivano l’applicazione, nel caso di specie, dell’istituto dell’errore scusabile.

Le difficoltà addotte dall’interessato circa l’asserita scarsa comprensione della lingua italiana e la mancata traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta, nonché il reperimento di un difensore trovandosi fuori del territorio italiano, non sono state ritenute ragioni oggettive sufficienti per la configurazione dell’errore scusabile.

È stato precisato al riguardo che il signor A. T. si trovava in Italia dal 1992 con permesso di soggiorno, il provvedimento in questione era stato tradotto anche in lingua francese (assai conosciuta in Marocco) e che i moderni sistemi di comunicazione avrebbero agevolato la ricerca di un difensore.

2. L’interessato, con l’appello in epigrafe, ripropone i motivi a supporto della rimessione in termini, connessi sia alla mancata traduzione del provvedimento in lingua a lui conosciuta, attese le difficoltà di comprendere la lingua italiana scritta e la stessa lingua francese sia alla circostanza che il citato decreto venne notificato il 7 luglio 2008 unitamente al provvedimento di respingimento che ha comportato l’immediato reimbarco in Marocco, ove non è stato possibile reperire i documenti necessari, tutti conservati in Italia, e quindi apprestare la propria difesa.

Rinnova poi le censure di merito dedotte in primo grado, invocando l’articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 circa i sopravvenuti nuovi elementi consistenti nel reperimento di altro lavoro e quindi nell’ inserimento sociolavorativo ormai da molti anni.

Infine deduce nuovamente le violazioni degli articoli 7 e 10 bis della legge 241/1990, contestando l’irreperibilità asserita nel decreto questorile e la sussistenza di esigenze di celerità.

3. La Sezione VI del Consiglio, con ordinanza n. 700 del 9 febbraio 2010, depositata il 10 febbraio 2010, ha respinto l’appello cautelare, ritenuto che non risultava acquisita in atti documentazione adeguata per una rivalutazione del richiesto beneficio dell’errore scusabile.

4. Il Ministero dell’Interno, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito con mero atto formale datato 2 febbraio 2010 e depositato il 4 febbraio 2010, e all’udienza pubblica del 10 giugno 2011, presente l’Avvocatura e non comparsa la parte ricorrente, relatore il consigliere Stelo la causa è stata trattenuta in decisione.

5.1. Ciò premesso in fatto, l’appello è infondato e va respinto.

L’appellante invero si è limitato a riproporre motivi già dedotti in primo grado senza addurre elementi o circostanze tali da incidere la sentenza impugnata, che non si presta a dubbi o perplessità di sorta.

5.2. L’oggetto della controversia riguarda la sussistenza o meno di ragioni oggettive che giustifichino la concessione del beneficio dell’errore scusabile e quindi la riammissione in termini ai fini della tempestività del ricorso di primo grado notificato il 27 febbraio 2009 e cioè dopo vari mesi dalla consegna del decreto questorile (7 luglio 2008).

Le difficoltà prospettate dall’appellante (scarsa conoscenza della lingua e impossibilità di contattare un difensore perché all’estero), a ben vedere non si appalesano tali da impedire al momento (e cioè almeno fin dal 7 luglio 2008) l’attivazione, a sua tutela, delle iniziative necessarie sul piano della doverosa diligenza per contrastare tempestivamente e compiutamente i provvedimenti sanzionatori assunti dall’Amministrazione, sia per la ricerca del difensore sia per la migliore comprensione del francese, lingua di certo utilizzata proprio al fine di agevolare la lettura.

Ciò nello spirito dell’articolo 2, comma 6, del d.lsg. n. 286/1998, secondo cui, " ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall’interessato".

D’altra parte l’appellante ammette che la traduzione dell’atto in lingua conosciuta non costituisce un requisito di legittimità e sostiene l’incapacità di leggere l’italiano nonostante la lunga permanenza in Italia e il francese che, sia pure lingua ufficiale in Marocco, avrebbe una circolazione ristretta.

Prosegue con il forzoso rientro in Marocco a seguito di contestuale notifica del provvedimento di cui trattasi e del decreto di espulsione, con le conseguenti difficoltà di disporre dei documenti conservati in Italia, soggiungendo poi, sorvolando sulla grave vicenda in cui è stato coinvolto penalmente, che è stato assunto ancor prima dell’adozione del provvedimento stesso con altra ditta con rapporto ancora in corso, e che l’esecuzione della sentenza impugnata lo costringerebbe a lasciar e l’Italia e a cessare l’attività lavorativa.

5.3. Il signor T. quindi, come accennato nella citata ordinanza cautelare, non fornisce alcuna prova oggettiva, inequivocabile e probante per poter conseguire il beneficio dell’errore scusabile, bensì solo indicazioni generiche e tautologiche, anche confuse e contraddittorie.

Ne consegue la conferma della sentenza impugnata, con la dichiarazione di irricevibilità del ricorso proposto in primo grado, che, per valenza pregiudiziale, preclude l’esame degli altri profili qui riprodotti, non senza sottolineare la gravità dei reati ascritti, con la conseguente inesistenza del rapporto di lavoro oggetto del decreto del Questore, e la natura cautelare e urgente, che giustifica anche il ricorso agli articoli 21 octies e nonies della legge n. 241/1990 per quanto concerne le mancate comunicazioni e l’annullamento d’ufficio, del provvedimento di pubblica sicurezza quale quello di cui si discute, che per di più prevede la possibilità di ricorso gerarchico al Prefetto per le deduzioni anche di puro merito.

6. Per le considerazioni che precedono l’appello è infondato e va respinto, disponendo la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-02-2011) 21-07-2011, n. 29152

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Svolgimento del processo

1. – Il Tribunale di Teramo, con sentenza deliberata il 29 ottobre 2009, condannava C.V., cittadino di nazionalità albanese, alla pena di Euro 100,00 di ammenda, siccome colpevole del reato di cui all’art. 650 c.p., per non aver ottemperato all’invito di presentarsi il 25 febbraio 2008 presso la Questura di Teramo, per ragioni di giustizia, e segnatamente, come si legge nel capo d’imputazione "al fine di regolarizzare la sua posizione in Italia". 2. – Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, il C. personalmente, chiedendone l’annullamento per vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, ritenendo il ricorrente del tutto incongrua la sua condanna, avendo lo stesso giudice di prime cure dato atto, in sentenza, della circostanza che esso imputato, per il tramite del proprio difensore, aveva comunicato tempestivamente – mediante fax inviato il 14 febbraio e mediante lettera raccomandata ricevuta il 18 febbraio 2008 – la propria impossibilità di ottemperare all’Invito per gravi problemi di famiglia, con conseguente richiesta di fissazione di "altro appuntamento".

Tali circostanze, si deduce nel ricorso, avrebbero dovuto indurre il giudicante ad escludere la configurabilità del reato contestato, per insussistenza dell’elemento soggettivo, attesa la sua totale buona fede, confidando esso imputato, che a ragione del manifestato impedimento, gli sarebbe stato notificato un nuovo invito di presentazione in Questura in altro giorno.

Motivi della decisione

1. – L’impugnazione proposta dal C., nei termini meglio precisati in prosieguo, è fondata e merita quindi accoglimento.

Ed invero, a prescindere dalla fondatezza delle argomentazioni volte a dimostrare la configurabilità nel caso in esame di una ipotesi di buona fede – rilevante per escludere la sussistenza dell’elemento psicologico del reato, ove si consideri che in dottrina e giurisprudenza si ritiene, univocamente, che per l’integrazione del detto reato, si richiede pur sempre una forma di intenzionalità che deve presiedere l’omissione e che rende evidente che l’agente si sia reso conto di inosservare, senza giustificazione, l’ordine datogli – risulta preliminare ed assorbente il rilievo, per un verso, che nel caso in esame l’ordine di presentazione in Questura che si assume colpevolmente non osservato dal C., era stata emesso in vista dell’espulsione del cittadino straniero, e dall’altro, che lo straniero che non ottemperi all’invito a presentarsi presso un ufficio di P.S. ai fini dell’espulsione dal territorio nazionale – come questa Corte ha già avuto modo di precisare, con riferimento ad una fattispecie non dissimile – "non risponde del reato previsto dall’art. 650 c.p., in quanto l’ordine di allontanamento del Questore e la relativa sequenza procedimentale stabilita dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, non possono essere validamente surrogati da altri atti (in tal senso si veda Sez. 1, Sentenza n. 19154 dell’1/04/2009, dep. il 7/05/2009, Rv. 243692, imp. Szucz).

Alla stregua delle considerazioni che precedono s’impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

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