T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 26-01-2011, n. 232 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 31 maggio 1999 e depositato il 7 giugno successivo, la ricorrente ha impugnato sia, parzialmente, la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VI/40427 del 18 dicembre 1998, avente ad oggetto l’approvazione della Variante generale al Piano Regolatore del Comune di Pozzuolo Martesana, sia la deliberazione del Consiglio comunale del predetto Comune n. 9 del 15 marzo 1999, che ha recepito le modifiche d’ufficio apportate con il sopramenzionato provvedimento regionale.

Avverso i predetti atti vengono dedotte le censure di violazione, per omessa o falsa applicazione, dell’art. 2 della legge regionale n. 93 del 1980, di contraddittorietà della norma tecnica di attuazione, di sviamento di potere, di eccesso di potere per carenza di motivazione, per ingiustizia grave a manifesta e per disparità di trattamento, di violazione dell’art. 42 della Costituzione e di diritti costituzionalmente garantiti.

Si è costituito in giudizio il Comune di Pozzuolo Martesana, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive richieste, evidenziando, tra l’altro, che in data 20 maggio 2009 è entrato in vigore un nuovo Piano di governo del territorio, che ha modificato la classificazione della zona in cui è situato il terreno della ricorrente; il nuovo Piano non è stato impugnato.

Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2011, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, che hanno congiuntamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del merito della controversia, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. In esito alla dichiarazione congiunta dei difensori delle parti, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione dell’accordo intervenuto tra le parti costituite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-03-2011, n. 7439 Responsabilità civile

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Svolgimento del processo

C.M. conveniva davanti al tribunale di Teramo D. D.S. e la Norditalia Assicurazioni per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, conseguenti a sinistro stradale tra l’auto del D.D. ed il ciclomotore dell’attore.

Il tribunale rigettava la domanda.

La corte di appello di L’Aquila, adita dall’attore, con sentenza depositata il 22.9.2005 rigettava l’appello sul rilievo che andava affermata la responsabilità esclusiva dell’attore, che aveva invaso la corsia opposta, dove viaggiava il convenuto, e che non si era fermato allo stop. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’attore, che ha anche presentato memorie.

Resistono con rispettivi controricorsi sia D.D. che la Carige Assicurazioni s.p.a..
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere il giudice di appello ritenuta la nullità della sentenza di primo grado, pur in assenza della trascrizione delle conclusioni.

2. Il motivo è infondato.

Infatti la mancata trascrizione delle conclusioni delle parti non costituisce di per se motivo di nullità della sentenza occorrendo che a tal fine l’omissione abbia in concreto inciso sull’attività del giudice nel senso di avere determinato o una mancata pronuncia sulle domande o sulle eccezioni oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati (Cass. n. 12036/2000).

La sentenza impugnata ha rilevato correttamente che la sentenza di primo grado si è pronunziata su tutte le questioni prospettate con le conclusioni in tema di responsabilità dell’incidente, con la conseguenza che correttamente i giudici di appello hanno rilevato che era assorbita ogni ulteriore questione sulla congruità della somma richiesta come danno.

3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2054 c.c., nonchè il vizio di motivazione della sentenza in tema di ricostruzione di incidente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5.

Il ricorrente sostiene che la corte territoriale abbia erratamente valutato le risultanze processuali ed in ogni caso che non abbia tenuto conto della presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c. gravante anche sull’altro conducente fino a prova contraria.

4. Il motivo è infondato.

Come costantemente affermato da questa Corte, in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti si concretizza in un giudizio di mero fatto che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori giuridici (Case. 2/03/2004, n. 4186; Cass. 25/02/2004, n. 3803; Cass. 30/01/2004, n. 1758; Cass. 05/04/2003, n. 5375).

Nella fattispecie il giudice di appello ha ricostruito l’incidente stradale sulla base degli accertamenti effettuati dai C.C. nonchè delle deposizioni dei testi ed ha ritenuto che l’incidente si è verificato per colpa esclusiva dell’attore che non si era arrestato al segnale di stop ed aveva invaso la corsia opposta. Il segnale di "stop" pone a carico dei conducenti di autoveicoli l’obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand’anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli; ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui all’art. 2054 cod. civ., comma 2, avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità (cfr. Cass. n. 4055/2009).

L’incidente si è verificato ben all’interno della corsia di marcia del D.D. e non in quella dell’attore, il quale non si era arrestato al segnale di stop e non aveva dato la precedenza all’auto antagonista.

Trattasi di valutazione fattuale, che rientra negli esclusivi poteri del giudice di merito mentre la censura sul punto si risolve in una diversa lettura delle risultanze processuali, che non può essere effettuata da questa corte di legittimità. 5. Il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dai resistenti e liquidate per ciascuno in complessivi Euro 1200,00, di cui Euro 200,00, per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-05-2011, n. 9616

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e rigetto.
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 12.12.2005/26.4.2006 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza resa dal Tribunale di Roma il 23.9.2003, che dichiarava la nullità del termine apposto al contratto stipulato fra P.G. e le Poste Italiane per il periodo dall’1 dicembre 1999 al 29 febbraio 2000, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994, "per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane".

Osservava in sintesi la corte territoriale che, trattandosi di contratto stipulato successivamente al 30.4.1998, si doveva ritenere che gli accordi sindacali intervenuti successivamente all’accordo del 25.9.1997 non fossero meramente ricognitivi del perdurare delle esigenze legittimanti le assunzioni a tempo determinato, ma erano piuttosto volti a stabilire precisi limiti di scadenza all’autorizzazione alla stipulazione di contratti a tempo determinato, con la conseguenza che era inibito alle parti di autorizzare retroattivamente, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica, la stipulazione di contratti a termine non più legittimati per effetto della durata in precedenza stabilita.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane con un unico motivo. Resiste con controricorso, illustrato con memoria, P.G..
Motivi della decisione

Con un unico motivo la società ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione ( art. 360 c.p.c., n. 3) dell’art. 425 c.p.c. e dei criteri di ermeneutica contrattuale in relazione agli accordi collettivi intercorsi, nonchè vizio di motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5), deduce che il potere normativamente attribuito alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di assunzione a termine, in aggiunta a quelle già stabilite dall’ordinamento, poteva essere esercitato senza limiti di tempo, non prevedendosi alcun limite temporale al riguardo, con la conseguenza che agli accordi c.d. attuativi del contratto del 25.9.1997 non poteva che riconoscersi una funzione meramente ricognitiva della permanenza delle esigenze sottese alla necessità di stipulare ulteriori contratti a termine.

Il ricorso è inammissibile per mancanza dei quesiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c.. La sentenza impugnata è stata pubblicata, infatti, successivamente al 2 marzo 2006, e, quindi, risulta soggetta ratione temporis alla disposizione in esame, introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, la quale, come noto, è stata successivamente abrogata dalla Legge di riforma 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), con effetto a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi, tuttavia, dell’art. 58, comma 5 della medesima legge tale ultima disposizione si applica solo "alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, sia stato depositato successivamente all’entrata in vigore della legge" stessa. Ne deriva che nel periodo ricompreso fra l’introduzione dell’art. 366 bis c.p.c., e la sua abrogazione, risulta rilevante, ai fini della permanenza, in via transitoria, del precetto, la data di pubblicazione del provvedimento impugnato col ricorso per cassazione, che, ove anteriore al 4 luglio 2009, comporta l’obbligo per la parte ricorrente della formulazione del quesito di diritto, a pena di inammissibilità, rilevabile d’ufficio.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 27,00 per esborsi ed in Euro 2.500,00 per onorari di avvocato, oltre ad accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. Gianni Emilio Iacobelli.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 14-03-2011, n. 2243 contratti

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che la società ricorrente opera nel settore della distribuzione di bevande attraverso l’installazione di apparecchi distributori automatici da collocare presso i destinatari del servizio;

che nel settembre del 2002 la predetta società ha offerto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di installare (mediante cessione in comodato d’uso) e gestire presso gli uffici di Via Veneto 56/58 (Ministeri del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali), una serie di distributori automatici per l’erogazione di bevande ai dipendenti;

che con nota del dicembre 2002 la Presidenza del Consiglio ha accettato i termini dell’offerta;

che, pertanto, la ricorrente ha installato quattro distributori automatici per l’erogazione di bevande nella predetta sede di Via Veneto, per un periodo di tre anni;

che la Presidenza dl Consiglio ha precisato, in sede di conclusione del contratto, che le spese di installazione e di manutenzione degli apparecchi di distribuzione sarebbero state a totale carico della società ricorrente;

che però in data 7.9.2009 l’Agenzia del Demanio – Filiale del Lazio ha inopinatamente notificato alla ricorrente una intimazione di pagamento della somma di Euro.6.863,62 per l’utilizzo della porzione dell’immobile occupata dai quattro distributori automatici in questione;

che avverso tale intimazione la ricorrente ha proposto ricorso gerarchico alla Direzione Normativa dell’Agenzia del Demanio, deducendo che l’accordo non prevedeva che l’occupazione dello spazio per l’installazione dei distributori dovesse essere autonomamente "remunerata";

che con determinazione prot. 2010/5098/DNC del 5.2.2010, notificata mediante servizio postale l 15.3.2010, la competente Direzione dell’Agenzia del Demanio, ha respinto il ricorso gerarchico; ed ha conseguentemente adottato e notificato una seconda intimazione avente ad oggetto il pagamento dell’indennità di occupazione di spazi pubblici;

che con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato le predette determinazioni chiedendone l’annullamento con vittoria di spese;

che con il primo mezzo di gravame la ricorrente lamenta violazione, per falsa ed erronea applicazione, del DPR 296/2005 deducendo che tale norma non è applicabile alla fattispecie; e ciò in quanto l’attività condotta non si basa su un atto di concessione per occupazione o uso di spazi demaniali, ma su un accordo avente ad oggetto la prestazione di un servizio di fornitura mediante una modalità particolare (consistente nella concessione in comodato d’uso alla stessa Amministrazione dei distributori automatici);

che con il secondo mezzo di gravame la ricorrente lamenta altresì violazione dell’art.3 della l. 241 del 1990, ed eccesso di potere sotto vari profili, deducendo che la motivazione del provvedimento è incongrua;

ritenuto, in diritto:

che il ricorso meriti accoglimento per il primo, assorbente, motivo;

che, invero, l’accordo contrattuale non prevedeva affatto che occorresse pagare una indennità per l’occupazione degli spazi da destinare alla installazione dei distributori; e che in assenza di precise previsioni al riguardo era ovvio che gli spazi in questione dovessero essere occupati gratuitamente, posto che l’istallazione di apparecchi implica necessariamente l’utilizzazione di idonei spazi dove collocarli;

che, in ogni caso, è intuitivo (e perciostesso ovvio) che la concessione in comodato d’uso di una res destinata ad essere ubicata ed utilizzata presso i locali del comodatario comporti l’obbligo a carico di quest’ultimo di ubicarla e di conservarla in un luogo conveniente a ciò (da lui stesso) adibito;

che (alla luce dei canoni ermeneutici che impongono di interpretare il contratto in conformità alla originaria intenzione delle parti, ricavabile dal loro comportamento nel corso delle trattative; e di valorizzare, in caso di incertezza, il principio del massimo equilibrio fra le reciproche prestazioni la pretesa dell’Amministrazione si appalesa incongrua ed in stridente contrasto tanto con il contenuto letterale che con lo "spirito" dell’accordo intercorso con la ricorrente;

ritenuto, in conclusione, che il provvedimento vada annullato siccome illegittimo; e che sussistano giuste ragioni per condannare l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro.1500,00;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie; e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, nella misura indicata in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

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