Cass. civ. Sez. V, Sent., 07-10-2011, n. 20587 Fatture Sanzioni

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Svolgimento del processo

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Pesaro, ha confermato l’annullamento dell’atto di contestazione, notificato alla srl SUN RISE, della violazione integrata dalla mancata regolarizzazione, mediante emissione di autofattura nei termini di legge, e cioè quattro mesi più trenta giorni dal versamento del prezzo conseguente all’aggiudicazione di un immobile in (OMISSIS), una struttura alberghiera, venduto all’incanto nell’ambito di una procedura esecutiva svoltasi dinanzi al Tribunale di quella città. Il prezzo dell’immobile, aggiudicato il 20 giugno 2003, era stato versato il 20 luglio 2003 dalla srl SUN RISE, che aveva emesso autofattura il 12 febbraio 2004, anzichè entro il 20 dicembre 2003, vale a dire entro quattro mesi più′ trenta giorni, come previsto per il cessionario dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 8, lett. a).

Il giudice d’appello confermava la sentenza di primo grado per più motivi, rilevando anzitutto che, anche a voler ritenere fondata la tesi dell’ufficio finanziario, i termini per l’emissione di autofattura da parte dell’aggiudicatario "andrebbero rideterminati alla luce del previsto aumento di un sesto entro i 10 giorni dall’incanto, ai sensi dell’art. 584 c.p.c.", termine ulteriore del quale l’Agenzia delle entrate non aveva tenuto conto.

In secondo luogo occorreva tenere presente il momento in cui l’esecutato, cui incombeva l’onere di emettere la fattura, aveva avuto conoscenza dell’aggiudicazione o del decreto di trasferimento, nella specie dopo l’emissione del decreto di trasferimento, cene si evinceva dalla comunicazione dell’Associazione notai in Pesaro del 22 settembre 2003: "quindi, anche in questo caso, tenendo presente il momento in cui l’esecutato ha avuto notizia del trasferimento, e dei tempi previsti per l’emissione della fattura, vanno rideterminati i termini entro i quali l’aggiudicatario, in sostituzione dell’esecutato, avrebbe dovuto emettere autofattura".

Inoltre mentre il bando di vendita nessuna incombenza prevedeva in ordine all’IVA, il decreto di trasferimento, risalente al 17 settembre 2003, prescriveva l’onere per l’aggiudicataria di procedere all’autofatturazione "nei termini di legge, come da norma fiscale, nell’eventualità di mancato adempimento dia parte del debitore esecutato", "ragione per cui il termine non poteva decorrere prima che l’esecutato abbia avuto formale conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione dell’immobile".

Infine, l’Agenzia delle entrate, con lettera del 26 febbraio 2004, con riferimento all’avvenuta esibizione dell’autofattura, aveva comunicato di aver constatato la regolarità dell’operazione, restituendo copia della fattura ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 8, sicchè doveva "ragionevolmente ritenersi che l’intera operazione era stata ritenuta formalmente e sostanzialmente corretta; circostanza, questa, che si pone in evidente contrasto con l’odierna contestazione".

La società contribuente resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) del D.P.R. n. 633 del 1973, art. 6, commi 2, lett. a), e art. 6, e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3", l’amministrazione ricorrente censura la decisione deducendo che per il trasferimento del bene mediante decreto del giudice dell’esecuzione immobiliare, compreso fra le ipotesi di cessione di beni, per atto della pubblica autorità di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 2, lett. a), il momento di effettuazione dell’operazione, individuato nell’atto di pagamento del corrispettivo da tale ultima disposizione, e da cui decorrerebbe il termine per l’adempimento dell’obbligo di auto fatturazione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 8, lett. a), coinciderebbe, anche alla luce di quanto disposto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 4, con il versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario del bene ai sensi dell’art. 585 c.p.c., e ciò quantomeno nell’ipotesi in cui la scadenza del termine per l’adempimento sia posteriore alla data di conoscenza dell’emissione del decreto di trasferimento.

Con il secondo motivo si duole dell’insufficiente motivazione in ordine alla portata della restituzione della fattura da parte dell’ufficio, assumendo che la "attestazione di regolarità" cui si fa riferimento atterrebbe al contenuto intrinseco della fattura e non alla tempestività dell’adempimento. Qualora, comunque, da tale circostanza si fosse ritenuto sussistente un legittimo affidamento della contribuente per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10 osserva che tale attestazione sarebbe successiva allo spirare del termine per l’autofatturazione, e che, cene si evinceva dalla sua motivazione – trascritta in parte qua – dell’atto di contestazione impugnato, l’autofattura era stata restituita il 26 febbraio 2004 alla luce dei dati allora in possesso dell’ufficio, in quanto il decreto di trasferimento e la copia del bando di vendita erano stati acquisiti solo dopo l’istanza di rimborso del credito IVA derivante dalla contabilizzazione dell’autofattura.

Con il terzo motivo, denunciando vizio di motivazione, censura la sentenza per non aver considerato che, essendo il versamento del prezzo avvenuto il 20 luglio 2003, al momento del decreto di trasferimento, il 17 settembre 2003, la contribuente avrebbe avuto circa tre mesi di tempo per adempiere all’obbligo di fatturazione, il che varrebbe ad escludere le esimenti ex adverso invocate.

Il primo motivo del ricorso è fondato.

Il cessionario o il committente che abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge, o con emissione di fattura irregolare, da parte di chi vi era tenuto, a norma del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 8, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell’imposta, semprechè non provveda a regolarizzare l’operazione con le seguenti modalità: se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione, presentando all’ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, entro il trentesimo giorno successivo, un documento dal quale risultino le indicazioni prescritte dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21 relativo alla fatturazione delle operazioni.

In ordine alla fattispecie prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 41, comma 6, abrogato ed appunto sostituito dal D.Lgs. n. 471 del 1997, questa Corte, nel chiarire cetre: la previsione, accanto alla comminazione delle "pene pecuniarie previste dai primi tre commi", del "pagamento dell’imposta" a carico del cessionario costituisse una sanzione, ha avuto cura di chiarire che rimanevano ferme "le obbligazioni verso l’erario del cedente di beni o prestatore di servizi per l’imposta, le sanzioni a suo carico e le dichiarazioni annuali" (Orss. sez. un., 27 dicembre 2010, n. 26126; Cass., n. 5268 del 2005). Nella nuova formulazione della fattispecie sanzionatoria (del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8), è invero espressamente puntualizzato che il cessionario che non provveda a regolarizzare l’operazione è punito con sanzione amministrativa, "salva la responsabilità del cedente e del cessionario".

L’obbligo di regolarizzare l’operazione posto a carico del cessionario, in caso di mancata emissione della fattura da parte del cedente, è, in tale quadro, di natura diversa ed autonoma rispetto agli obblighi gravanti sul cedente; questa Corte ha chiarito, nel vigore della precedente disciplina, come "l’inosservanza dell’obbligo posto a carico del cessionario o del committente, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 41, comma 5, (applicabile "ratione temporis", poi abrogato dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 16 e sostituito con le disposizioni di cui all’art. 6, D.Lgs. medesimo), di regolarizzare l’operazione imponibile, posta in essere dal cedente o dal prestatore senza emissione di fattura o con fattura irregolare, configura un autonomo illecito emissivo – avente il duplice scopo di individuare l’autore della violazione dell’obbligo di fatturazione e di ottenere il pagamento dell’imposta dal soggetto tenuto comunque a corrisponderla in via di rivalsa -, e non trasforma il cessionario o committente in soggetto passivo del tributo, che resta il solo cedente o prestatore" (Cass. n. 10809 del 2002, n. 5868 del 2001).

A pena, di applicazione della sanzione, pertanto, il cessionario, qualora non riceva la fattura entro quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione, è in via autonoma tenuto alla regolarizzazione, vale a dire, nel caso considerato, all’emissione di autofattura "entro il trentesimo giorno successivo", come previsto al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 8, lett. a. E’ quindi erroneo considerare tale termine come "mobile", legandone la decorrenza, e condizionando l’obbligo del cessionario, a vicende o adempimenti del cedente che non si risolvano nel fatto che il cessionario stesso "non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione".

Quanto all’individuazione del dies a quo del termine di quattro mesi dalla "data di effettuazione dell’operazione", per le cessioni di beni per atto della pubblica amministrazione, quale è indubbiamente il caso di specie, l’operazione, secondo il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 2, lett. a), "si considera effettuata all’atto del pagamento del corrispettivo".

Nella vendita ad incanto in sede di esecuzione immobiliare il pagamento del corrispettivo non può che identificarsi nel versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario ("nel termine e nel modo fissati dall’ordinanza che dispone la vendita"), previsto dall’art. 585 c.p.c., comma 1: l’irrilevanza, ai fini dell’individuazione della decorrenza del termine di quattro mesi fissato dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 8, lett. a) di fatti e momenti successivi, come, nella specie, l’emissione del decreto di trasferimento o "l’ulteriore termine" (così la sentenza impugnata) per l’aumento del sesto di cui al l’art. 584 cod. proc. civ., trova ulteriore conferma nel disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 4e nello stesso sistema dell’imposizione sul valore aggiunto.

La disposizione da ultimo menzionata prevede che, se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, art. 1, commi 1, 2 e 3 o indipendentemente da essi, sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento.

Nella logica della disciplina dell’IVA, anche per la cessione di beni immobili quel che rileva è l’operazione "economica".

Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che "nell’ipotesi di cessione di immobili, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6, commi 1 e 4, il presupposto impositivo si verifica al momento del passaggio di proprietà degli stessi e, qualora il corrispettivo venga versato, in tutte o in parte, anteriormente al verificarsi di tale evento, l’operazione si considera effettuata alla data del pagamento, ma solo limitatamente all’importo pagato (Cass. n. 6887 del 2007); che "le cessioni" di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipula, ma se sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o del pagamento, per cui la imposta – che ha come dato di riferimento la "effettuazione" (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6) delle operazioni imponibili – è dovuta o perchè si è verificata la. "cessione" del bene immobile, essendosi proceduto alla "stipula", o perchè si è proceduto anteriormente alla stipula, alla emissione della fattura o perchè è stato pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo" (Cass. n. 10952 del 1994, n. 6010 del 1981, n. 14532 del 2000); che "la stipulazione del contratto preliminare di compravendita di un immobile, accompagnata dal versamento anticipato del corrispettivo, anche mediante accollo di un debito nei confronti di un terzo, è sufficiente a realizzare il presupposto dell’imposizione, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6, commi 1 e 4 nei limiti dell’importo fatturato o pagato" (Cass. n. 12192 del 2008).

Alla luce dei principi di diritto affermati, sarà compito del giudice del merito assegnare corretta valenza alla restituzione del documento "con l’attestazione della regolarizzazione e del pagamento", di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, u.c. valutato nella sentenza impugnata muovendo dall’erronea considerazione della tempestività e regolarità dell’autofatturazione.

Il motivo va pertanto in tali termini accolto, assorbito l’esame del secondo e del terzo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 23-06-2011, n. 1664

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente ha impugnato il decreto regionale, con cui veniva revocato il finanziamento, erogato in precedenza, per un intervento di edilizia convenzionata/agevolata, nel Comune di Tirano, a causa della mancata iscrizione della cooperativa all’Albo Nazionale delle Cooperative edilizie di abitazione.

Poiché la ricorrente, nel corso del giudizio, ha acquisito idonea certificazione di iscrizione, con efficacia retroattiva, la Regione ha revocato il provvedimento, con decreto n. 855 del 1 febbraio 2011.

La Regione ha depositato l’atto e le parti hanno chiesto, all’udienza, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.

Alla pubblica udienza del 19 maggio 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Il Collegio preso atto di quanto sopra, dichiara la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio, su accordo delle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 28-11-2011, n. 25173 Opera dell’ingegno

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Svolgimento del processo

La Editrice Novecento S.r.l. a conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la Casa di Goethe esponendo: che aveva incaricato il fotografo H.F. di realizzare un servizio fotografico sui luoghi visitati da Goethe in Sicilia nell’ambito di un progetto editoriale volto a riprodurre con immagini fotografiche attuali le tappe più suggestive dei viaggi in Sicilia di illustri letterati; che con accordo scritto del 3 agosto 1981 aveva convenuto con l’ H. di riservarsi i diritti editoriali di venti fotografie facenti parte del servizio; che aveva, poi, pubblicato il volume "Goethe in Sicilia Venti Fotografie di H.F." con le foto acquistate in esclusiva nel luglio 1998; che la Casa di Goethe aveva, senza autorizzazione, inserito nel catalogo in vendita dall’apertura della mostra " H.F. Goethe in Sicilia Fotografie" le foto dell’ H. ed il catalogo, inoltre, era accompagnato dai medesimi brani selezionati dall’attrice per la propria pubblicazione.

Chiedeva, quindi, la declaratoria di esclusiva proprietà delle foto di cui trattasi e la paternità dell’opera "Goethe in Sicilia Venti Fotografie di H.F.", la inibizione alla utilizzazione delle foto e la condanna della convenuta al risarcimento del danno.

Parte convenuta, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda allegandone l’infondatezza e chiamava in giudizio H.F., H.K. e H.L. per essere manlevata.

Si costituiva il solo H.F. che deduceva la propria estraneità ai fatti di causa.

Il Tribunale riconosceva la proprietà delle foto in questione in capo all’attrice in forza di contratto di edizione inibendo a parte convenuta l’ulteriore uso di dette foto. Riconosceva, inoltre, l’esistenza del plagio e condannava la convenuta al pagamento di Euro 20.000,00, oltre interessi dalla domanda, a titolo risarcitorio.

Avverso tale decisione, con atto notificato il 16/17 ottobre 2002, proponeva appello la Casa di Goethe chiedendo la riforma della decisione in suo favore con il rigetto delle domande.

Costituitasi l’appellata chiedeva il rigetto del gravame.

L’ H. non si costituiva ed il giudizio proseguiva nella sua contumacia.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza 3917/06: a) dichiarava inammissibile l’appello proposto contro H.F.; b) in parziale accoglimento dell’appello proposto contro la editrice Novecento S.r.l.: rigettava la domanda di inibizione dell’uso delle foto di cui trattasi nonchè quella di accertamento dell’esistenza di un plagio nel catalogo edito dalla società appellante; condannava l’appellante al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della minor somma di Euro 10.000,00 oltre interessi dalla presente decisione al soddisfo; c) compensava tra le parti costituite le spese del grado.

Avverso detta decisione ricorre per cassazione la Novecento editrice srl sulla base di tre motivi cui resiste con controricorso la Casa di Goethe che propone, altresì, ricorso incidentale articolato su due motivi cui resiste con controricorso la Novecento editrice srl.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente assume essersi verificato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado riguardo la nozione di originalità e qualificazione della idea della Novecento non essendo state dette statuizioni oggetto di gravame.

Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge in cui è incorsa la sentenza rispetto al significato di originalità e novità di cui alla legge sul diritto d’autore e deduce un vizio di motivazione in ordine alla pronuncia di esclusione del plagio.

Con il terzo motivo si duole della mancata concessione dell’inibitoria da parte della sentenza impugnata.

Con il primo motivo di ricorso incidentale la Casa di Goethe lamenta che erroneamente il giudice di appello non abbia dichiarato inammissibile per mancanza di specificità il primo motivo dell’appello della controparte.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per la quantificazione in Euro 10 mila del danno da corrispondere alla Novecento.

I due ricorsi vanno preliminarmente riuniti ex art. 335 c.p.c..

Il primo motivo del ricorso principale è infondato.

Invero la resistente ha contestato con l’atto di appello che i brani letterari dell’opera edita dalla Novecento non erano suscettibili di tutela come diritto d’autore ed ha, altresì, rilevato che quelli da essa riportati erano più ampi di quelli della ricorrente.

Tali doglianze implicitamente comportano una contestazione sulla originalità dell’opera in quanto con esse si vuole sostenere che l’opera della Novecento in realtà altro non era che la mera riproposizione di brani di autori già caduti in pubblico dominio senza che vi fosse stato alcun apporto creativo da parte dell’autore dell’opera fotografica.

Va comunque soggiunto che il carattere creativo e la novità dell’opera sono elementi costitutivi del diritto d’autore sull’opera dell’ingegno; ne consegue che, prima ancora di verificare se un’opera possa costituire plagio di un’altra, il giudice del merito deve verificare, anche d’ufficio, se quest’ultima abbia o meno i requisiti per beneficiare della protezione richiesta, e ciò sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità (Cass. 24594/05).

Nessun giudicato si è dunque formato sul punto.

Il secondo motivo ed il terzo motivo, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano fondati.

E’ infatti erronea l’affermazione della Corte d’appello secondo cui "l’idea del commento alle foto con brani del letterato di cui si illustra il viaggio non è di per sè tutelabile e la coincidenza dei luoghi ben può spiegare le parziali uguaglianze".

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la norma della L. n. 633 del 1941, ex art. 1, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art. 1 della Legge citata, di modo che un opera dell’ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perchè l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia.

(Cass. 5089/04). Va osservato a tale proposito che la creatività, nell’ambito di tali opere dell’ingegno, non è costituita dall’idea in sè, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che in quanto tale rileva per l’ottenimento della protezione.

In altri termini, a titolo di esempio, è ben possibile che opere pittoriche ritraggano lo stesso soggetto, ma le diverse modalità con cui questo viene ritratto rendono ciascuna opera frutto della creatività individuale di ciascun artista per cui ognuna è suscettibile di autonoma protezione.

Analogamente, è possibile che un opera si ispiri alla trama od al contenuto di altra opera, ma la diversa espressione con cui questa viene rappresentata fa escludere la contraffazione della prima.

Parimenti è possibile che un opera riprenda un particolare non significativo, secondario e minore di altra opera per trasformarlo ed inserirlo in un contesto del tutto diverso senza che in tal caso possa ritenersi sussistente alcuna contraffazione proprio perchè la diversità con cui l’idea viene espressa attribuisce la titolarità della creazione ad un diverso soggetto. Nel caso di specie, l’originalità del libro fotografico va valutata non in ragione dell’idea consistita nell’illustrare brani letterari del viaggio di Goethe in Italia con foto dei luoghi descritti dallo scrittore bensì nel modo in cui detta idea è stata sviluppata e, cioè, in base ai brani letterari scelti ed alle foto utilizzate ai fini della illustrazione dei luoghi nonchè nella scelta stessa dei luoghi.

In tale contesto è ben possibile la pubblicazione di opere diversissime tra loro, in ragione dei vari brani letterari che possono essere scelti, dei diversi luoghi presi in esame e delle differenti foto dei luoghi stessi, ciascuna delle quali, in ragione di tale diversità di elementi espressivi, avrà una propria autonoma originalità.

Al di là della erronea valutazione dei presupposti in base ai quali valutare l’originalità o meno dell’opera, la Corte d’appello ha comunque escluso l’esistenza del plagio osservando che la documentazione fotografica (ancorchè costituita dalle medesime foto) non era del tutto coincidente e che i brani di Goethe riportati nel testo non erano sempre uguali nelle due pubblicazioni e che la coincidenza dei luoghi illustrati poteva comunque spiegare le parziali uguaglianze.

Tale motivazione si base su un assunto erroneo in punto di diritto che è quello che sono sufficienti delle parziali diversità tra le opere per escludere il plagio o la contraffazione.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire sul punto che "si ha violazione dell’esclusiva non solo quando l’opera è copiata integralmente (riproduzione abusiva in senso stretto); ma anche quando si ha contraffazione dell’opera precedente, contraffazione la quale implica delle differenze oltre che delle somiglianze. Ora, quando si tratta di valutare se c’è o no contraffazione non è determinante, per negarla, l’esistenza di differenze di dettaglio:

ciò che conta è se i tratti essenziali che caratterizzano l’opera anteriore sono riconoscibili nell’opera successiva" (Cass. 7077/90).

L’elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione in quanto, mentre quest’ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell’opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione, la prima si caratterizza per un’elaborazione dell’opera originale con un riconoscibile apporto creativo. (Cass. 20925/05).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata non fornisce alcuna adeguata motivazione se le parziali difformità possano far escludere la contraffazione dell’opera.

La stessa si limita infatti ad affermare,anzitutto che "la coincidenza dei luoghi illustrati ben può spiegare le parziali uguaglianze", ma tale affermazione è palesemente illogica oltre che contraria al diritto poichè la coincidenza dei luoghi illustrati costituisce uno degli elementi della contraffazione e non già un dato casuale.

In secondo luogo, la motivazione rileva che il brano di Goethe che accompagna le foto non è sempre uguale nelle due pubblicazioni perchè in alcuni casi nel catalogo della Casa di Goethe è più ampio.

Tale motivazione non rende però adeguatamente conto del fatto se tale parziale differenza nei brani, fermo restando che le foto sono implicitamente riconosciute essere le stesse, possa dar luogo alla elaborazione di un opera creativamente autonoma e non dia quindi luogo a contraffazione mancando ogni valutazione circa la rilevanza della differenza.

I motivi vanno quindi accolti.

Il primo motivo di ricorso incidentale è inammissibile.

La Corte d’appello ha ritenuto inammissibile il primo motivo d’appello sul presupposto che lo stesso verteva su circostanze non contestate in primo grado (la rispondenza delle foto utilizzate a quelle oggetto del contratto) e la mancanza di specificità del motivo.

Il motivo in esame si incentra solo su tale seconda ratio e non anche sulla prima che di per sè appare idonea a sorreggere la decisione, onde l’eventuale accoglimento della censura sulla mancanza di specificità non potrebbe comunque portare all’accoglimento del motivo.

Il secondo motivo del ricorso incidentale resta assorbito.

La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio,anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione che dovrà attenersi ai criteri sovraindicati al fine di accertare la esistenza dell’originalità o meno nell’opera fotografica oggetto di causa e dovrà rivalutare se la parziale coincidenza dei testi e delle foto costituisce contraffazione o meno dell’opera edita dalla Novecento.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo ed il terzo; dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-07-2011) 22-07-2011, n. 29495 Impugnazioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 19/11/2010 il GIP del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da D.F.G. volta ad ottenere l’applicazione del beneficio dell’indulto alla pena irrogatagli con la sentenza 26/11/2009 (irr. il 15/10/2010) in relazione al reato di cui all’art. 416 c.p., commi 1 e 2 commesso, secondo quanto precisato nell’imputazione, "in data antecedente al luglio 2005 con condotta in atto". Il GIP ha rilevato che il reato per il quale il D.F. aveva riportato condanna aveva natura permanente e che esso si era protratto oltre il termine di efficacia del beneficio, sicchè quest’ultimo era inapplicabile.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condannato rilevando che l’associazione criminosa contestata al D. F. aveva avuto pacificamente termine al momento dell’arresto di costui, in tale data essendo state sequestrate tutte le attrezzature utilizzate per la fabbricazione delle monete false ed essendo da tale data il D.F. rimasto ininterrottamente in stato di custodia cautelare – in carcere ed agli arresti domiciliari – per i vari fatti ascrittigli.

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 672 c.p.p. e art. 667 c.p.p., comma 4 nel procedimento di esecuzione avente ad oggetto l’applicazione dell’amnistia o dell’indulto il Giudice dell’esecuzione procede senza formalità ed avverso il provvedimento reso gli interessati possono proporre opposizione davanti allo stesso Giudice.

In conformità a quanto disposto dall’art. 568 c.p.p., comma 5 qualificata l’impugnazione come "opposizione", deve dunque procedersi alla trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Napoli per l’esame e la decisione in merito.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come "opposizione" ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, dispone la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Napoli.

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