Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-07-2011) 05-08-2011, n. 31370 Sentenza penale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – G.G., per mezzo del suo difensore, ricorre per cassazione contro la sentenza del 19 novembre 2010 della Corte d’appello di Napoli che ha confermato la sua responsabilità per il reato di evasione, e deduce l’omessa motivazione su una specifica doglianza difensiva contenuta nell’impugnazione, riguardante l’avvenuta redazione della sentenza di primo grado su un modulo prestampato.

Inoltre, lamenta il vizio di motivazione sotto un differente profilo, riguardante il rinvio per relationem alle argomentazioni contenute nella prima decisione, da ritenere nulla per le ragioni sostenute nel primo motivo.

2. – Entrambi i motivi sono manifestamente infondati.

Deve ritenersi che la sentenza impugnata abbia ritenuto implicitamente destituito di fondamento il motivo d’appello con cui si deduceva la mancanza di motivazione per l’uso di un modulo prestampato, dal momento che ha rinviato per relationem alle argomentazioni della decisione di primo grado, in considerazione del fatto che il gravame non conteneva elementi di novità rispetto a quelli esaminati e disattesi dal Tribunale.

In ogni caso, deve ribadirsi un orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non può essere ritenuta priva di motivazione la sentenza redatta utilizzando un modello prestampato, nel quale siano contenuti gli elementi necessari ai fini della decisione, qualora sia desumibile che il giudice abbia, anche se sinteticamente, provveduto a valutare le risultanze sottoposte al suo esame e abbia pertanto dato ragione della sua decisione, soprattutto nel caso in cui la motivazione debba avere una struttura argomentativa semplice a causa del reato oggetto di accertamento.

Nella specie, si trattava di verificare l’avvenuto allontanamento dell’imputato dalla abitazione in cui si trovava agli arresti domiciliari, condotta integrante il reato di evasione e la sentenza, seppure in maniera contratta, ha dato conto di tale condotta.

3. – Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00, in considerazione delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-10-2011, n. 7700

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe i germani A.G. e A.U. hanno chiesto l’annullamento del giudizio di non idoneità alla permanenza in servizio nella qualità di Carabinieri effettivi in quanto per il primo "visus naturale non compatibile OD1/10OS3/10- astigmatismo ipermetrico in OS" e per il secondo "visus naturale non compatibile OS2/10astigmatismo ipermetrico in OS".

Con precedente sentenza parziale n. 1447/2011 questa Sezione ha respinto il ricorso per quanto riguarda la posizione del ricorrente A.U., mentre per quanto concerne la posizione del ricorrente A.G. disponeva l’acquisizione di idonea documentazione da parte del Ministero della Difesa assegnando il relativo termine e fissando per il prosieguo la pubblica udienza del 1 giugno 2011.

L’Amministrazione intimata, costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, ottemperava al disposto incombente istruttorio in data 28 maggio 2011, evidenziando come il giudizio di non idoneità formulato nei confronti del Sig. A.G. sia fondato sulla visita specialistica oculistica da cui si rileva un visus naturale in OD di 1/10 e in OS di 3/10 non compatibile con l’idoneità al concorso di cui è causa.

Alla luce di tale accertamento, che non appare scalfito dalle censure dedotte in ricorso nelle quali si sostiene unicamente che il ricorrente risulterebbe in possesso dei requisiti fisici richiesti dal bando, va ribadito come le valutazioni espresse dalle Commissioni mediche in sede di esame dei candidati costituiscono l’espressione di una ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità fisica dei soggetti interessati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico o un errore di fatto, che nella fattispecie in esame non si rinvengono.

Pertanto il ricorso va, definitivamente, respinto, mentre si rinvengono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio attesa la particolare natura della controversia.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 28-10-2011, n. 8289 Competenza e giurisdizione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che con il ricorso ritualmente notificato e depositato parte ricorrente impugna il decreto ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2011/2013, validità poi estesa all’anno 2014 dal d.m. n. 47 del 26.5.2011, nella parte di cui alla disposizione di cui all’art. 2 comma 3, in ordine al divieto di spostare i punteggi già attributi ai sensi della tabella A di valutazione relativa alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento da una graduatoria all’altra, ove sia esteso sino ad essere ricondotto al caso di opzione concessa al candidato, per una sola volta, su quale graduatoria imputare il "bonus" aggiuntivo di 30 punti del titolo abilitante;;

Visto il comma 1 dell’art. 60 c.p.a. il quale dispone che "in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione";

Considerato che il ricorso, sulla base del sottorichiamato orientamento giurisprudenziale (Cassazione e Consiglio di Stato) risulta inammissibile per difetto di giurisdizione;

Visto l’art. 74 c.p.a. che così dispone: "Nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata" e che, quanto alla motivazione essa può consistere, "se del caso a un precedente conforme";

Considerato che tali precedenti sono da individuarsi nella decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n11 del 4 luglio 2011 (che ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in subiecta materia anche alla luce dei dubbi evidenziali al riguardo dal giudice costituzionale con decisione n. 09 febbraio 2011, n.41) uniformatasi al recente orientamento del giudice della giurisdizione ex sentenza Cassazione Sezioni Unite civili n.22805 del 12 ottobre 2010;

Tenuto conto che la suindicata decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n11 del 4 luglio 2011 ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale surrichiamato ed ha avuto modo di ribadire in via definitiva che:

– "la questione sottoposta…. va decisa confermando la tesi della giurisdizione del giudice ordinario, per le ragioni…. fondate sulla base della situazione giuridica protetta, della natura della attività esercitata dall’amministrazione e della assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto: si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale…."

"Infatti, da un lato, si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico….; dall’altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo….".

Preso atto pertanto che nella materia di cui si controverte la Cassazione Sezioni Unite civili con sentenza n.22805 del 12 ottobre 2010 ha definitivamente chiarito che:;

"…..Non rientra, pertanto, nella giurisdizione amministrativa la controversia in esame che, avendo ad oggetto la possibilità, o meno, di modificare determinate graduatorie ad esaurimento mediante l’attribuzione ad alcuni docenti di punteggi aggiuntivi dagli stessi maturati ed agli stessi già riconosciuti in altre graduatorie ad esaurimento (relative ad altre classi di concorso), riguarda. in sostanza, l’accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria con precedenza rispetto ad altri docenti (cfr., in particolare, Casso S.U. 28 luglio 2009 n. 17466).

"Ciò perché l’assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell’atto di approvazione, colloca la fattispecie in esame al di fuori della materia concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a valutare la pretesa allo spostamento del punteggio aggiuntivo da una graduatoria all’altra, pretesa che ha ad oggetto, in sostanza, la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l’eventuale assunzione. Né la suddetta conclusione può mutare in relazione alla circostanza che il divieto di effettuare i.l suddetto spostamento è previsto da un Decreto Ministeriale. (D.M. g aprile 2009 n. 42) che, come è pacifico fra le parti, reca i criteri di massima concernenti l’integrazione e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente per il biennio 2009 – 2011. Si è infatti in presenza di un atto che, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l’assunzione, né potendo essere ascritto ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D.Lgs. n.1 65 del 2001, art. 2, comma 1),:non può che restare compreso tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato ( D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte alle quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all’art. 2907 c.c.

"In definitiva, in applicazione del principi già enunciati da queste Sezioni Unite con le decisioni sopra richiamate, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla base del seguente principio di diritto: In materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui all’art.1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e con riferimento alle controversie promosse per l’accertamento del diritto di modificare dette graduatorie ad esaurimento mediante l’attribuzione (previo spostamento da altra graduatoria) di punteggi aggiuntivi maturati da alcuni docenti ed agli stessi già riconosciuti in altre analoghe graduatorie, diritto negato dall’amministrazione in applicazione del divieto previsto da apposito Decreto Ministeriale (D.M. 8. aprile 2009 n. 42), la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione….".

Preso atto che dal richiamato orientamento giurisprudenziale emerge chiaramente che i D M disciplinanti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti ".. che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato…….. di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione".

Va quindi declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Alla dichiarazione di difetto di giurisdizione segue il rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione tenuto conto del disposto di cui all’art.11 secondo comma del c.p.a.ex D.Lgs. 272010 n. 104 che "fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda medesima entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che declina la giurisdizione".

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), decidendo il ricorso in epigrafe ai sensi degli artt. 60 e 74 del c.p.a. lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione con conservazione degli effetti sostanziali e processuali, secondo le modalità di cui in parte motiva ex art.11 secondo comma del c.p.a.ex D.Lgs. 272010 n. 104.

Compensa tra le parti le spese di lite.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-10-2011) 18-10-2011, n. 37689 Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 23.10.2009, il G.U.P. presso il Tribunale di Roma dichiarò F.S. responsabile dei reati di estorsione continuata (capo 1), incendio e danneggiamento seguito da incendio (capo 2), danneggiamento aggravato e continuato (capo 4), porto e detenzione illegale di armi (capo 6) ed estorsione (capo 7), aggravati ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 7 (in quanto sottoposto a misura di prevenzione), unificati sotto il vincolo della continuazione e – con la diminuente per il rito – lo condannò alla pena di anni 6 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, pena accessoria.

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame e la Corte d’appello di Roma, con sentenza in data 16.7.2010, in parziale riforma della decisione di primo grado, qualificata l’estorsione di cui al capo 7 nel reato di cui all’art. 611 cod. pen. concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, ridusse la pena ad anni 4 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo: 1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di estorsione in quanto l’imputato, insieme alla sua compagna N.S. e ad A.S. aveva avviato un’attività di macelleria, subendo atti di sabotaggio; rivoltosi alla Famas Carni S.a.s. di Sensi Danilo per acquistare carne, fu invitato da S. (già a conoscenza delle richieste) a rivolgersi a C.C. in quanto S. avrebbe stipulato con costui un contratto di esclusiva, mai esibito nè da S. nè da C.; sarebbe illogica la motivazione laddove ipotizza l’esistenza di un contratto anche orale; in difetto della titolarità di un diritto di esclusiva non potrebbe esservi rinuncia e ciò escluderebbe il reato di estorsione; mancherebbe l’elemento soggettivo del reato posto che F. si sarebbe considerato vittima del reato di cui all’art. 513 bis cod. pen.; peraltro il fatto che C.C. avesse costretto alla chiusura altri negozi chiarirebbe la genesi della vicenda ed escluderebbe la coartazione; non vi sarebbe stato alcun danno patrimoniale in capo a alla Casa Romanesca di Cristea Cosmin nè alla Famas Carni dal momento che la stessa denunzia chiarisce che non vi fu flessione nelle vendite di carne;

2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto di incendio, ascrivibile al solo A., confesso e già giudicato; la corresponsabilità di F. sarebbe stata ritenuta sulla base di una mera congettura.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, perchè propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.

La Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza del contratto di esclusiva in base alle dichiarazioni delle persone offese e passato in rassegna gli elementi dai quali ha desunto la minaccia. In relazione al danno questo è stato ravvisato nel mancato guadagno derivante dalla limitata disponibilità di carne suina. In relazione al concorso di F. con A. nel delitto di incendio (nella cui flagranza A. fu arrestato) la Corte d’appello ha motivato non solo richiamando il fatto che F. era il vero dominus della attività, ma che nel proferire minacce richiamò l’incendio.

In tale motivazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede.

Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass. Sez. 5A sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2A sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).

Del resto va ricordato che il vizio di motivazione implica o la carenza di motivazione o la sua manifesta illogicità.

Sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli enunciati che la compongono.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

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