Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-09-2012, n. 15266

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Svolgimento del processo
1. Con ricorso al Tribunale di Massa M.M.C. deduceva la nullità del termine apposto a due contratti di lavoro intercorsi con la s.p.a. xxx: il primo dal 18 – 6 – 1998 al 15 – 9 – 1998 ai sensi dell’art. 8 del ccnl 1994 e dei successivi accordi integrativi, per "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno – settembre", e il secondo dal 7 – 10 – 1998 al 31 – 1 – 1999 (successivamente prorogato fino al 27 maggio 1999) per "esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione degli assetti occupazionali in corso …", e chiedeva la declaratoria della esistenza di un rapporto a tempo indeterminato con la condanna della società alla sua riammissione in servizio e al risarcimento dei danno.
La società si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda di controparte.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Massa, con sentenza n. 552 del 2002, accoglieva il ricorso con riferimento al primo contratto dichiarando fa esistenza di un rapporto a tempo indeterminato e condannando la società a ripristinare il rapporto e a corrispondere le retribuzioni maturate.
2. La società proponeva appello avverso ia detta sentenza chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte.
La M. si costituiva resistendo al gravame e proponendo appello incidentale.
La Corte d’Appello di Genova, con sentenza depositata il 14 – 7 – 2004, rigettava l’appello della società, restando assorbito l’appello incidentale "attinente al secondo contratto." 3. Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. xxx proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La M. ha resistito con controricorso.
Questa corte (Cass. 23 giugno 2009 n. 14.677) ha accolto il ricorso affermando che l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva è del tutto autonoma rispetto alla previsione legale della possibilità di apporre il termine al contratto di lavoro per sostituire dipendenti assenti per ferie e ha interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, per la sostituzione di dipendenti che fruiscono delle ferie.
4. La corte d’appello di Torino, pronunciandosi in sede di rinvio a seguito della cassazione della precedente sentenza della corte d’appello di Genova, ha dichiarato, con sentenza del 23 – 25 giugno 2010, la illegittimità del termine apposto al (secondo) contratto di lavoro stipulato tra la società xxx S.p.A. e M.M. C. con decorrenza 7 ottobre 1998 e conseguentemente ha dichiarato costituito tra le parti un contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 7 ottobre 1998 con condanna della società a riammettere in servizio la dipendente e a corrisponderle le retribuzioni maturate a decorrere dal 26 maggio 2000, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
5. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la società con tre motivi.
Resiste con controricorso – tardivo e quindi inammissibile – la parte intimata.
La società ha anche depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il ricorso articolato in tre motivi la società ricorrente sostiene che la corte d’appello, interpretando erroneamente l’accordo del 25 settembre 1997 e successivi accordi attuativi tra cui quello del 2 luglio 1998 ha affermato che il termine apposto al secondo contratto di lavoro intercorso con la signora M. doveva ritenersi legittimo perchè il contratto era scaduto dopo il 31 dicembre 1998. Secondo la ricorrente l’interpretazione letterale e sistematica dell’accordo del 2 luglio 1998 fatta dalla corte territoriale era illogica, insufficiente e non rispettosa dei canoni ermeneutici legali.
La ricorrente poi richiama l’accordo sindacale successivo de 18 gennaio 2001 in cui le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro riconoscevano che il ricorso operato dalla società ai contratti a termine, anche per i periodi non coperti dalla loro preventiva autorizzazione, era stato determinato esclusivamente dalle esigenze contemplate dall’art. 8 C.C.N.L. 26 novembre 1994, così come modificato dall’accordo 25 settembre 1997. Quindi l’accordo del 18 gennaio 2001 aveva una funzione di chiarimento della volontà delle parti.
La ricorrente deduce ulteriormente che nell’accordo del 2 luglio 1998 la data del 31 dicembre 1998 costituiva il termine ultimo per stipulare contratti a tempo determinato e non già il termine entro il quale questi dovevano cessare. Infatti la addendum citato prevedeva;… Le assunzioni di cui trattasi avvengono in applicazione dell’accordo sottoscritto in data 25 settembre 1997, come successivamente integrato che si intende pertanto prorogato a tutto il 31 dicembre 1998. Tali dati testuali confermano la volontà delle parti sociali di collocare al 31 dicembre 1998 il termine per stipulare contratti a tempo determinato e non già un limite per la loro durata.
Da ultimo (con il terzo motivo) la ricorrente invoca l’applicabilità della disciplina sopravvenuta, ossia della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, sul trattamento indennitario nel caso di illegittima apposizione del termine.
2. I primi due motivi del ricorso – che possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.
Va premesso che tra le parti sono stati costituiti due rapporti di lavoro a tempo determinato, il secondo dei quali per il periodo dal 7 ottobre 1998 al 31 gennaio 1999 e, in ragione della proroga del termine, fino al 27 maggio 1999. Il contratto è stato stipulato ai sensi dell’art. 8 C.C.N.L. 26 novembre 1994 come integrato dall’accordo del 25 settembre 1997 per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione dell’attività aziendale.
La corte d’appello ha ritenuto l’illegittimità del termine perchè veniva a scadere il 31 gennaio 1999 e quindi dopo il 31 dicembre 1998. La corte d’appello – interpretando in particolare l’accordo 2 luglio 1998 (cosiddetto addendum all’art. 7 del contratto collettivo 26 novembre 1994), che prevedeva che le assunzioni a termine potevano avvenire in applicazione dell’accordo sottoscritto in data 25 settembre 1997 come successivamente integrato che si intendeva pertanto prorogato a tutto il 31 dicembre 1998 – ha ritenuto che tale ultimo termine (31 dicembre 1998) fosse riferibile alla durata e non già alla stipulazione dei contratti a termine. Ossia i contratti a tempo determinato potevano avere durata solo fino al 31 dicembre 1998.
In particolare, quindi, come questa Corte (ex plurimis, sentenza n. 24148 del 2011) ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1- 10-2007 n. 20608; Cass. 28-1-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n. 21062;
Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit).
In applicazione di tale principio, e così correggendosi in parte la motivazione dell’impugnata sentenza, va quindi confermata la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto de quo.
Quindi i primi due motivi del ricorso vanno rigettati.
4. E’ infondato anche il terzo motivo.
Non trova applicazione la disciplina sopravvenuta (L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5) essendosi sul punto formato il giudicato interno. Si legge infatti nella sentenza della corte d’appello che la condanna della società a corrispondere alla lavoratrice le retribuzioni con la decorrenza sopraindicata, come riconosciuto dal primo giudice, non è stata oggetto di impugnazione. Questa affermazione non risulta censurata con il ricorso per cassazione che pertanto deve ritenersi che sul punto si sia formato il giudicato interno.
5. Il ricorso va pertanto interamente rigettato.
Consegue la condanna della società al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione, tenendo conto della discussione in udienza pubblica ma non anche del controricorso perchè tardivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 30,00 (trenta/00) e in Euro 1500,00 (millecinquecento/00) per onorario d’avvocato ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-07-2010, n. 15798 LAVORO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con ricorso al Pretore, giudice del lavoro, di Roma, B.G. chiedeva la condanna della "New Team 79 di Renda Anna e C. s.n.c." al pagamento della somma di L. 108.958.640, oltre accessori, per differenze retributive maturate in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la predetta società dal 1 gennaio 1983 al 6 settembre 1995.

Con sentenza in data 22.6.1998 il Pretore adito, nella contumacia della convenuta, condannava la stessa al pagamento della somma di L. 91.154.950.

Avverso tale sentenza proponeva appello tardivo, ai sensi del secondo comma dell’art. 327 c.p.c., la società New Team 79, rilevando di avere appreso del giudizio conclusosi con la predetta sentenza pretorile solo a seguito della notifica da parte della B. di atto di precetto, stante la nullità dell’intero giudizio di primo grado per essere stata la notifica dell’atto introduttivo effettuata presso la sede della società a mani di persona che non era stata mai dipendente della stessa, e per essere inficiata da nullità anche la notifica del verbale ammissivo di interrogatorio formale effettuata presso la sede sociale quando l’attività della società era da tempo cessata, e quindi presso il domicilio dell’amministratore in luogo ove lo stesso non era più residente da tempo.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 13.7.2005, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la New Team 79 con due motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso l’intimata.

La stessa ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Col primo motivo di gravame la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2697 c.c., comma 1, art. 115 c.p.c., comma 1, artt. 244 e 245 c.p.c., nullità del procedimento, nonchè motivazione illogica e contraddittoria, difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia.

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto infondata la doglianza relativa alla nullità della notifica del ricorso introduttivo, ed erroneamente aveva ritenuto inammissibile per genericità la prova testimoniale dedotta da essa appellante, avendo per contro la stessa correttamente e compiutamente chiesto di provare che mai alcun rapporto aveva intrattenuto con la persona fisica che risultava aver ricevuto il plico postale contenente il ricorso introduttivo.

Col secondo motivo di gravame la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 2697 c.c., comma 1, e art. 2700 c.c., art. 115 c.p.c., comma 1, artt. 244 e 245 c.p.c., nullità del procedimento, difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia.

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto infondata la doglianza relativa alla nullità della notifica del verbale ammissivo di interrogatorio formale, ed erroneamente aveva ritenuto che l’annotazione "destinatario assente" apposta dall’ufficiale postale facesse fede sino a querela di falso, atteso che la fede privilegiata riguardava le dichiarazioni ricevute ed i fatti compiuti dal notificante o avvenuti in sua presenza, mentre la suddetta annotazione "destinatario assente" concerneva il risultato delle operazioni compiute ed il convincimento ricavatone dall’ufficiale postale. E pertanto erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto l’inammissibilità della prova testimoniale dedotta dalla società appellante ed erroneamente aveva escluso qualsiasi efficacia probatoria alla documentazione prodotta dalla stessa.

Nella memoria ex art. 378 c.p.c. l’intimata ha eccepito l’inammissibilità del proposto gravame sotto il profilo della omessa esposizione dei fatti e della carente indicazione delle ragioni di diritto poste a fondamento dello stesso.

Tale eccezione, la cui trattazione si appalesa preliminare rispetto alla trattazione del ricorso, non può trovare accoglimento.

Occorre in proposito evidenziare che il requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, fissato a pena d’inammissibilità dell’art. 366 c.p.c., n. 3, deve ritenersi soddisfatto allorchè dal contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo. E nel caso di specie nel contenuto del ricorso si rinvengono gli elementi essenziali ed indispensabili per una corretta comprensione dell’oggetto della controversia, in relazione alla quale la ricorrente lamenta la nullità della notifica del ricorso introduttivo e del verbale ammissivo dell’interrogatorio formale.

E parimenti sufficientemente specificati si appalesano i motivi di ricorso, avendo la società ricorrente compiutamente esplicitato le ragioni poste a fondamento delle dedotte nullità.

Posto ciò, osserva il Collegio che il primo motivo del ricorso è infondato.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, la ricezione di copia dell’atto da notificare da parte di persona qualificatasi come "dipendente" della società fa presumere, fino a prova contraria, che tale soggetto rivesta la qualità indicata nella relata, essendo sufficiente – ai fini della regolarità della notifica – che il consegnatario sia legato alla persona giuridica da un particolare rapporto, il quale, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa (dipendente), può risultare anche dall’incarico eventualmente provvisorio o precario, di ricevere gli atti (Cass. sez. 2^, 6.2.1998 n. 1202; Cass. sez. 1^, 14.1.1991 n. 293).

La prova della insussistenza di un rapporto siffatto deve essere, poi, fornita dalla società destinatala della notifica ed il relativo onere non è adempiuto con la sola dimostrazione dell’insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione tra consegnatario e società o ente destinatario della notifica, attesa l’accennata configurabilità di altri rapporti idonei a conferire la richiesta qualità (Cass. sez. 3^, 8.3.1988 n. 2346; Cass. 26.2.1985, n. 1677).

Pertanto correttamente nel caso di specie la Corte d’Appello, rilevato che la notifica era avvenuta presso la sede legale della società ed era stata effettuata a persona, indicata con cognome arabo, che si trovava nei locali della stessa (più esattamente, secondo la dichiarazione resa all’ufficiale postale e riportata nell’avviso di ricevimento, a persona qualificatasi come "dipendente della New Team"), ha ritenuto non ammissibile la prova tendente a dimostrare che nel periodo in questione nessuna persona di nazionalità estera, ed in particolare araba, avesse prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della New Team 79 in qualità di dipendente, o a qualsiasi altro titolo, anche di collaborazione, ben potendo la ricezione del plico da parte del soggetto risultare da altro incarico, anche provvisorio o precario, di ricevere le notificazioni per conto della società predetta.

Il suddetto motivo di gravame è pertanto infondato.

Non può trovare accoglimento neanche il secondo motivo di ricorso.

Ed invero in tema di impugnazioni, l’interesse alla proposizione del gravame – inteso quale manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo – deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dall’accertamento del vizio della pronuncia censurata; il ricorrente deve cioè fornire elementi idonei a far ritenere che la dedotta violazione della norma giuridica abbia spiegato una concreta influenza sull’esito del giudizio.

In applicazione di tali principi il ricorrente, che nel caso di specie lamenta la nullità della notificazione del verbale ammissivo dell’interrogatorio formale, avrebbe dovuto riportare in ricorso il contenuto del verbale suddetto, nonchè il contenuto della sentenza che aveva accolto la domanda di controparte, onde consentire a questa Corte, senza che la stessa debba procedere ad un (non dovuto) esame dei fascicoli (d’ufficio o di parte), di valutare l’esistenza dell’interesse a ricorrere, individuato – per come detto – nella concreta utilità derivante dall’accertamento del vizio denunciato, avuto riguardo alla concreta ed effettiva incidenza sulla pronuncia adottata della mancata presentazione dell’interessato a rendere il dedotto interrogatorio. Il motivo in questione, sotto tale profilo, deve ritenersi pertanto inammissibile.

Ritiene peraltro il Collegio di dover altresì evidenziare, pur rilevato il carattere assorbente dei precedenti rilievi, che il suddetto motivo si appalesa comunque infondato.

Ed invero la relazione dell’ufficiale notificante, come ogni altro atto pubblico formato da pubblico ufficiale (art. 2699 c.c.), fornisce prova piena, fino a querela di falso, di quanto avvenuto o compiuto in sua presenza e delle dichiarazioni ricevute (art. 2700 c.c.); e pertanto, nel caso in cui l’ufficiale giudiziario o l’agente postale attesti di non aver rinvenuto il destinatario della notifica nel luogo indicato dalla parte richiedente, l’attestazione del mancato (rinvenimento del destinatario e delle operazioni compiute è assistita da fede sino a querela di falso, mentre la stessa efficacia (non può riconoscersi alla circostanza che all’indirizzo indicato si trovasse la residenza anagrafica o il domicilio del destinatario ovvero la sede legale della società.

Il rilievo svolto sul punto da parte ricorrente è esatto ma in realtà si appalesa non conducente.

Infatti, se pure la suddetta circostanza – relativa alla effettività della residenza o della sede legale – è coperta da mera presunzione (Cass. sez. 3^, 26.7.2002 n. 11077; Cass. sez. 3^, 14.6.1999 n. 5884), che può essere superata con qualsiasi mezzo di prova da chi contesti la ritualità della notificazione, tale prova tuttavia non può essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui è stata tentata la notifica, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione; ed analogamente non può essere fornita dalla prova testimoniale avente contenuto analogo a quello delle risultanze anagrafiche.

Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale, rilevato il carattere non decisivo delle risultanze suddette, ha evidenziato che le stesse erano contraddette dalle risultanze della certificazione di pari valenza rilasciata dalla Camera di Commercio all’epoca della notifica le quali confermavano che in data 13.7.1998 la sede della società e la residenza del legale rappresentante erano proprio quelle presso cui erano state indirizzate le notifiche in parola.

Trattasi di indagine in fatto, il cui accertamento da parte del giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizi della relativa motivazione, che nel caso di specie si appalesa completa ed esaustiva.

Neanche sotto tale profilo il suddetto motivo di ricorso può pertanto trovare accoglimento.

Il proposto gravame va di conseguenza rigettato ed a tale pronuncia segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 12,00 oltre Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 469 del 2005, In tema di mancata approvazione degli Statuti delle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 18 maggio 2005 e depositato il 24 maggio 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, per violazione degli articoli 123, 117, primo comma, 127, 134, 136, 1, 3 e 48 della Costituzione, la legge della Regione Umbria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), chiedendone “la dichiarazione di illegittimità costituzionale”.

2. – Il ricorrente premette, in fatto, che la delibera statutaria della Regione Umbria è stata a suo tempo oggetto di ricorso governativo, ai sensi dell’art. 123, secondo comma, Cost., e che, con la sentenza n. 378 del 2004, depositata il 6 dicembre 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre 2004, questa Corte, respinte alcune censure e dichiarate inammissibili altre censure, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per quanto riguarda l’art. 66, commi 1, 2 e 3. Lo stesso 15 dicembre il testo della sentenza è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione unitamente ad un avviso nel quale si comunicava che l’art. 66 era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, con la precisazione che “il presente avviso costituisce pubblicità notizia ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 123, terzo comma, della Costituzione e dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16”.

Riferisce ancora il ricorrente che, in data 29 dicembre 2004, veniva pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione la “risoluzione” 10 dicembre 2004 del Consiglio regionale, con la quale il Consiglio prendeva atto di quanto affermato dalla Corte e invitava “il Presidente della Giunta regionale a promulgare lo Statuto nei tempi più rapidi possibili, una volta esaurita la fase della possibile richiesta di referendum, ed ovviamente dopo lo svolgimento dello stesso, ove richiesto”.

Infine, nel medesimo Bollettino Ufficiale del 18 aprile 2005 veniva pubblicata la legge impugnata, accompagnata dalla seguente formula: “Il Consiglio regionale ha approvato ai sensi dell’art. 123, secondo comma della Costituzione; il Governo ha promosso giudizio di legittimità costituzionale conclusosi con la sentenza della Corte costituzionale n. 378 del 29 novembre 2004; nessuna richiesta di referendum è stata presentata; il Presidente della Giunta regionale promulga …”.

3. – Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri denunzia, innanzi tutto, l’illegittimità costituzionale della legge regionale impugnata per violazione delle regole sul procedimento di approvazione degli statuti regionali previste dall’art. 123 della Costituzione. Ad avviso del ricorrente, infatti, qualunque dichiarazione di illegittimità costituzionale della delibera statutaria a seguito del ricorso governativo di cui al secondo comma del citato art. 123, anche se limitata solo ad alcune disposizioni, determinerebbe comunque la necessità di un nuovo esame da parte del Consiglio regionale al fine di definire compiutamente, attraverso le due deliberazioni successive, adottate ad intervallo non minore di due mesi, il testo dello statuto che si intenda definitivamente varare; testo che dovrebbe essere reso noto per la eventuale richiesta di referendum, da presentare entro tre mesi a decorrere dalla pubblicazione notiziale dell’esatto testo definitivo adottato.

Né, d’altra parte, si osserva nel ricorso, potrebbero mai ritenersi configurabili casi di non obbligatorietà di una nuova doppia deliberazione del Consiglio regionale o casi in cui non occorra una nuova pubblicazione del testo statutario modificato, e ciò per un duplice ordine di ragioni.

Da un primo punto di vista, in quanto le disposizioni statutarie formerebbero «un unico ed inscindibile contesto – particolarmente per quanto concerne il contenuto necessario dello statuto attinente alla forma di governo ed ai principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione – che deve ritenersi coordinato in un sistema in sé coerente», di modo che l’eliminazione ab extra anche di una sola norma imporrebbe una verifica circa la non alterazione dell’equilibrio voluto, tramite deliberazioni assunte con le maggioranze e secondo le speciali regole procedimentali fissate nell’art. 123 Cost.

La legge impugnata, peraltro, contrasterebbe con la disciplina costituzionale del procedimento statutario anche da un secondo punto di vista, poiché risulterebbe pregiudicata «l’esigenza di salvaguardia della garanzia costituzionale del libero esercizio del diritto pubblico soggettivo di richiedere il referendum popolare»; in particolare, il principio di chiarezza ed univocità del quesito referendario, di valenza generale ed assoluta, escluderebbe «la possibilità di ricavare il quesito referendario concernente un corpus normativo organico da interventi ortopedici o manipolatori del tessuto normativo, risultanti dalla combinazione di fonti diverse, suscettibili di compromettere la chiara comprensione dell’insieme di norme (e quindi del quesito) soggetto alla valutazione degli elettori» e non risultanti, invece, da una chiara e rinnovata volontà normativa del Consiglio regionale. Ciò arriverebbe a produrre una «palese compromissione della libertà del voto (art. 48 Cost.)» e la «vulnerazione del principio di effettività della sovranità popolare (art. 1 Cost.)».

Il ricorrente afferma altresì che i comportamenti degli organi della Regione Umbria avrebbero altresì violato alcune norme contenute nella legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modificazione dello statuto regionale).

Da ultimo, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva come la Regione Umbria, «dopo la risoluzione amministrativa 10 dicembre 2004 del Consiglio regionale, neppure approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti», avrebbe totalmente disatteso le indicazioni circa il modus procedendi fornite dal Consiglio di Stato, Sez. I, nel parere 12 gennaio 2005, n. 12054/04, reso su richiesta della Regione medesima, nel quale si concludeva per la necessità di dare corso ad un nuovo procedimento in «tutti i casi di modificazione del testo della legge statutaria».

Il ricorrente conclude, pertanto, per «l’illegittimità della promulgazione della legge statutaria de qua operata, in violazione dell’art. 123 e vulnerando il principio di legalità costituzionale espresso anche dall’art. 117, comma 1, Cost., prima del compimento del relativo iter procedimentale costituzionalmente stabilito», non essendo intervenute – dopo la sentenza n. 378 del 2004 di questa Corte – «né le conformi delibere successive a maggioranza assoluta del Consiglio regionale né la pubblicazione del testo definitivo dello statuto da proporre come oggetto dell’eventuale richiesta referendaria, con conseguente compromissione dei diritti politici degli elettori costituzionalmente garantiti (artt. 1, 48 e 123 Cost.) e violazione dei canoni fondamentali di coerenza e ragionevolezza (art. 3 Cost.)». Inoltre, dal momento che la suddetta promulgazione non avrebbe omesso l’art. 66 già dichiarato costituzionalmente illegittimo, sarebbe «configurabile anche una violazione del principio espresso dall’art. 136 Cost.».

4. – Con atto depositato il 17 giugno 2005 si è costituita in giudizio la Regione Umbria, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e infondato, rinviando a separata memoria l’illustrazione delle ragioni a sostegno della propria difesa.

5. – Con atto depositato il 28 giugno 2005 hanno spiegato intervento ad adiuvandum i sig.ri Claudio Abiuso, Marcello Teti e Mara Guidarelli, in proprio ed in qualità di promotori del referendum sullo statuto dell’Umbria, nonché di rappresentanti dell’apposito “Comitato per il referendum sullo Statuto regionale dell’Umbria”.

Gli intervenienti – richiamati i fatti che li hanno condotti a promuovere, con autonomo ricorso, conflitto di attribuzione ex art. 134 Cost. avverso l’atto di promulgazione della legge regionale n. 21 del 2005, nonché, per quanto occorra, avverso le modificazioni introdotte al quesito referendario e ai moduli per la richiesta di referendum ad opera dell’Ufficio di Presidenza e del Segretario generale del Consiglio regionale dell’Umbria con decisione del 14 dicembre 2004 – riconoscono che «la Costituzione non prevede espressamente la legittimazione ad intervenire di coloro che, elettori regionali, si dichiarano interessati a promuovere il referendum confermativo dello statuto regionale come previsto e garantito dall’art. 123 Cost.»; tuttavia, osservano che tale legittimazione all’intervento sarebbe, seppure eccezionalmente, da ritenersi implicita nel sistema costituzionale, in quanto – «diversamente opinando e racchiudendo il contraddittorio tra Governo e Regione Umbria» – «si escluderebbe dal contraddittorio processuale un soggetto interessato e costituzionalmente qualificato, quale l’esponenza del potere legislativo del popolo, che ha il diritto e l’interesse a promuovere la procedura referendaria confermativa della legge statutaria». In questo senso rileverebbe la giurisprudenza di questa Corte, la quale avrebbe da tempo riconosciuto, ai sottoscrittori della richiesta di un referendum abrogativo di legge nazionale, la titolarità, nell’ambito della procedura referendaria, di una funzione costituzionalmente rilevante e garantita, in quanto essi attivano la sovranità popolare nell’esercizio dei poteri referendari e concorrono con altri organi e poteri al realizzarsi della consultazione popolare (da ultimo, ordinanza n. 137 del 2000). Trattandosi, nel caso di specie, di una funzione riconosciuta dalla stessa Costituzione, all’art. 123, in guisa di diritto pubblico soggettivo perfetto costituito in capo agli elettori regionali promotori di una richiesta referendaria confermativa dello statuto regionale, solo alla Corte costituzionale dovrebbe spettare il potere di garantirne il corretto esercizio contro impedimenti operati da altri poteri.

6. – Quanto al merito, gli intervenienti sostengono, in primo luogo, la radicale illegittimità costituzionale del nuovo statuto della Regione Umbria per una serie di distinte ragioni.

Anzitutto, osservano, la promulgazione non avrebbe potuto in alcun modo ritenersi consentita dall’ordinamento e sarebbe comunque lesiva del diritto soggettivo dei promotori del referendum, in quanto avrebbe impedito irreparabilmente l’esercizio del diritto di raccogliere le firme nel periodo di tre mesi di cui all’art. 123 Cost. Ad avviso degli intervenienti, il termine per la raccolta delle firme non sarebbe neppure cominciato a decorrere, in quanto non sarebbe mai avvenuta la «pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale della nuova doppia e conforme deliberazione consiliare» a maggioranza assoluta, pubblicazione resasi necessaria a seguito della sentenza di questa Corte n. 378 del 2004 di parziale annullamento della delibera statutaria.

A sostegno di questa ricostruzione gli intervenienti richiamano il parere del Consiglio di Stato, n. 12054/04, il quale avrebbe chiarito che «qualunque dichiarazione di illegittimità e quindi qualunque modificazione, anche parziale e meramente cassatoria o eliminatoria, comporta l’impossibilità di utilizzare il periodo di tempo già trascorso e gli atti essenzialmente compiuti, e la necessità di dare inizio ad un nuovo procedimento, con conseguente decorso ab inizio del termine di tre mesi».

Ciò renderebbe evidente che l’oggetto del referendum confermativo non avrebbe potuto e non potrebbe essere, dopo la citata sentenza di questa Corte, il testo originario della deliberazione statutaria come modificato dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale, bensì solo quello risultante da una nuova e rinnovata manifestazione di volontà del Consiglio regionale, da esprimersi con una nuova duplice delibera ex art. 123 Cost.

Nell’atto di intervento si fa rilevare, inoltre, che non solo non ci sarebbe stata un nuova doppia delibera ma neppure una semplice. Tale infatti non potrebbe essere considerato l’atto di indirizzo politico adottato dal Consiglio regionale il 10 dicembre 2004, di mera “risoluzione” e “presa d’atto” delle notizie riferite dal Presidente della Giunta, approvato con la maggioranza semplice dei consiglieri e dunque con una maggioranza non idonea ad esprimere alcuna volontà consiliare statutaria.

Gli intervenienti affermano anche che la promulgazione non sarebbe stata comunque possibile durante il periodo di scioglimento del Consiglio regionale, in particolare poiché tale potere non avrebbe potuto essere considerato tra quelli relativi “agli affari di ordinaria amministrazione” spettanti alla Giunta e al suo Presidente. Su queste premesse, inoltre, la intervenuta modificazione in via amministrativa del quesito referendario non potrebbe che essere ritenuta illegittima, di talché – si conclude nell’atto di intervento – l’intero procedimento statutario non sarebbe ancora uscito dalla fase consiliare, non si sarebbe mai aperto il termine dei tre mesi per la richiesta di referendum confermativo e, soprattutto, non si sarebbe mai aperta la possibilità di esercizio del potere di promulgazione da parte del Presidente della Giunta regionale.

A giudizio degli intervenienti, infine, lo statuto della Regione Umbria non avrebbe potuto essere promulgato anche perché vi sarebbe un difetto di conformità, sotto molteplici profili, tra le due deliberazioni consiliari del 2 aprile e del 29 luglio 2004.

7. – Con ricorso notificato il 30 maggio 2005 e depositato il 1° giugno 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, per violazione degli articoli 123, 117, primo comma, 127, 134, 1, 3 e 48 della Costituzione, la legge della Regione Emilia-Romagna 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), chiedendone “la dichiarazione di illegittimità costituzionale”.

8. – Il ricorrente premette, in fatto, che la delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, è stata a suo tempo oggetto di ricorso governativo a questa Corte, ai sensi dell’art. 123, secondo comma, Cost., e che la sentenza n. 379 del 2004, depositata il 6 dicembre 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre 2004, respinte alcune censure e dichiarate inammissibili altre censure, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 2, terzo periodo, della citata delibera statutaria.

Rileva il ricorrente che nel Bollettino Ufficiale della Regione del 1° aprile 2005 è stata pubblicata la delibera statutaria, accompagnata dalla seguente formula: “Il Consiglio regionale ha approvato; nessuna richiesta di referendum è stata presentata; il Presidente della Giunta regionale promulga …”. Il ricorrente osserva, in primo luogo, che il testo della legge regionale pubblicato non coincide con quello originariamente deliberato, risultando omesso il terzo periodo del comma 2 dell’art. 45, dichiarato incostituzionale; in secondo luogo, che nello stesso Bollettino, in calce alla legge, sotto la dicitura “Lavori preparatori”, risulta la seguente testuale indicazione: “– presa d’atto della sentenza della Corte costituzionale n. 379 del 29-11-2004, con deliberazione del Consiglio regionale n. 638 del 18-1-05”.

9. – Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri denunzia l’illegittimità costituzionale della legge regionale impugnata per violazione delle regole sul procedimento di approvazione degli statuti regionali previste dall’art. 123 Cost. nonché per violazione degli artt. 117, primo comma, 134, 1, 3 e 48 Cost., con argomenti in tutto identici a quelli già fatti valere nel ricorso avverso la legge di adozione dello statuto della Regione Umbria, concludendo anche in questo caso per «l’illegittimità della promulgazione della legge statutaria de qua operata, in violazione dell’art. 123 e vulnerando il principio di legalità costituzionale espresso anche dall’art. 117, comma 1, Cost., prima del compimento del relativo iter procedimentale costituzionalmente stabilito», non essendo intervenute – dopo la sentenza n. 379 del 2004, con la quale questa Corte aveva accolto parzialmente il ricorso del Governo sulle disposizioni dello statuto regionale approvato in seconda deliberazione il 14 settembre 2004 – «né le conformi delibere successive a maggioranza assoluta del Consiglio regionale né, comunque, la pubblicazione del testo definitivo dello statuto da proporre come oggetto dell’eventuale richiesta referendaria, con conseguente compromissione dei diritti politici degli elettori costituzionalmente garantiti (artt. 1, 48 e 123 Cost.) e violazione dei canoni fondamentali di coerenza e ragionevolezza (art. 3 Cost.)».

Il ricorrente afferma anche che i comportamenti della Regione Emilia-Romagna si sarebbero posti in violazione di alcune norme contenute nella legge regionale 27 ottobre 2000, n. 29 (Disciplina del referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria ai sensi dell’art. 123 della Costituzione), dal momento che non ci si sarebbe potuti riferire ad un nuovo testo statutario consapevolmente e definitivamente adottato dal Consiglio regionale.

Da ultimo, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva come la Regione Emilia-Romagna, «con la risoluzione amministrativa 18 gennaio 2005 del Consiglio regionale, che non risulta neppure approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di presa d’atto della sentenza della Corte costituzionale», abbia totalmente ed inspiegabilmente disatteso le indicazioni circa il modus procedendi fornite dal Consiglio di Stato, Sez. I, nel parere 12 gennaio 2005, n. 12036/04, reso su richiesta della Regione medesima, nel quale si concludeva affermando che «l’approvazione di un testo privo della norma dichiarata non conforme a Costituzione richiede un procedimento integralmente nuovo».

10. – Con atto depositato il 21 giugno 2005 si è costituita in giudizio la Regione Emilia-Romagna, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e infondato, rinviando a separata memoria l’illustrazione delle ragioni a sostegno della propria difesa.

11. – In prossimità dell’udienza pubblica, la Regione Umbria ha depositato una memoria, argomentando circa la manifesta inammissibilità e, in subordine, l’infondatezza del ricorso, nonché circa l’inammissibilità e l’infondatezza dell’atto di intervento.

12. – Quanto all’inammissibilità del ricorso, la difesa regionale muove dalla duplice considerazione del carattere esclusivamente preventivo dell’impugnazione prevista dalla speciale disciplina dell’art. 123, secondo comma, Cost., il cui termine di trenta giorni decorrerebbe dalla pubblicazione notiziale della delibera statutaria (sentenza n. 304 del 2002 di questa Corte), e della inapplicabilità agli statuti regionali dell’impugnazione governativa prevista, in via generale, dall’art. 127 Cost. per le leggi regionali.

Nella specifica vicenda dell’approvazione del nuovo statuto della Regione Umbria, l’eventuale nuova impugnazione non avrebbe potuto che rivolgersi avverso la legge statutaria quale risultava dall’atto che costituiva «ad ogni effetto la seconda pubblicazione notiziale»; atto da rinvenirsi nella pubblicazione della sentenza di questa Corte n. 378 del 2004, avvenuta nel Bollettino Ufficiale della Regione del 15 dicembre 2004 unitamente alla comunicazione della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 66, con la esplicita precisazione che «il presente avviso costituisce pubblicità notizia ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 123, comma terzo, della Costituzione e della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16». Era dunque da tale data, ad avviso della Regione Umbria, «che decorrevano nuovamente i tre mesi per la richiesta di referendum e […] i trenta giorni per l’eventuale ulteriore impugnazione da parte del Governo».

Il ricorso – conclude la difesa regionale – dovrebbe pertanto essere dichiarato inammissibile per palese tardività in relazione all’art. 123, secondo comma, Cost., nonché per palese inammissibilità dell’impugnazione in relazione all’art. 127 Cost., dal momento che il Governo avrebbe dovuto «proporre un secondo ricorso preventivo ex art. 123 Cost., senza attendere la pubblicazione legale dello statuto per proporre un ricorso successivo in chiaro contrasto con le norme costituzionali che regolano le impugnazioni rispettive degli statuti e delle leggi regionali ordinarie».

13. – Quanto al merito del ricorso governativo, la Regione contesta la fondatezza delle tesi sostenute dal ricorrente e dal Consiglio di Stato in sede consultiva.

In primo luogo, sarebbe eccessiva ed erronea la tesi secondo la quale l’eliminazione anche di una sola norma imponga «di rivedere i nessi che legavano la norma elisa ad altre disposizioni suscettibili di essere incise nella loro valenza proprio dalla rimozione di essa». Questa tesi non terrebbe conto, infatti, della possibilità, che esiste per qualunque legge, che una delle norme che la compongono sia oggetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale in via incidentale o in via principale, con la conseguenza che «qualunque pronuncia di illegittimità costituzionale dovrebbe imporre come conseguenza la sospensione dell’efficacia dell’intera legge, in attesa che l’organo competente valuti se, senza la norma dichiarata incostituzionale, il resto è ancora meritevole di valere come legge».

Secondo la resistente, soltanto a questa Corte spetterebbe il potere di valutare se la norma dichiarata incostituzionale presenti connessioni essenziali con altre norme della stessa legge ed, in questo caso, la stessa Corte provvederebbe ad estendere la pronuncia di illegittimità anche a tali norme. Ciò, d’altronde, sarebbe accaduto proprio nel caso in questione con la sentenza n. 378 del 2004, la quale ha esteso la pronuncia di illegittimità costituzionale all’intero art. 66 dello statuto approvato dal Consiglio, pur se l’impugnazione ne coinvolgeva solo una parte.

Le censure formulate nel ricorso e ancor prima il parere del Consiglio di Stato, al contrario, confonderebbero due istituti diversi: il rinvio «come strumento di blocco del procedimento legislativo» ed il giudizio di legittimità costituzionale «come strumento rivolto ad eliminare preventivamente o successivamente le disposizioni costituzionalmente illegittime (e quelle indissolubilmente connesse), senza affatto porre in discussione l’entrata in vigore o la vigenza già acquisita delle parti rimanenti».

In definitiva, la Regione sostiene che, con riferimento al procedimento statutario, dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale di singole norme non vi sarebbe alcuna necessità di uno specifico intervento del Consiglio regionale per “riattivare” il procedimento, ma questo dovrebbe semplicemente continuare in relazione allo statuto, quale risulta dopo il giudizio della Corte costituzionale. Vi sarebbe, dunque, «non un potere ma precisamente un dovere di pubblicazione ai fini del referendum, e successivamente, una volta scaduto il termine per la richiesta o una volta superato il referendum, un dovere di promulgazione a carico del Presidente».

La difesa regionale osserva, inoltre, come il dibattito dottrinale non si sia incentrato sulla necessità di una nuova delibera legislativa per confermare lo statuto “mutilato”, ma sulla necessità di una nuova delibera legislativa o di un mero ordine del giorno per bloccare eventualmente la promulgazione dello statuto parzialmente annullato. Ciò tanto più in una circostanza quale quella del caso concreto, nella quale la declaratoria di illegittimità effettuata da questa Corte con la sentenza n. 378 del 2004 è risultata dovuta alla estraneità della disciplina delle incompatibilità dei consiglieri e degli assessori alla materia statutaria per incompetenza assoluta dello statuto a dettare una simile disciplina spettante, invece, alla legge regionale ordinaria, “nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica”.

Come ulteriore argomento a sostegno della non necessità della riapprovazione ex art. 123 Cost. dello statuto parzialmente annullato, la Regione richiama le previsioni contenute nelle leggi della Regione Lazio n. 8 del 2004, della Regione Emilia-Romagna n. 29 del 2000, della Regione Marche n. 28 del 2002, nonché della Provincia autonoma di Trento n. 13 del 2002, le quali stabiliscono espressamente – senza che il Governo abbia proposto censure al riguardo – che, a seguito di una sentenza di annullamento parziale, sia necessaria la riapprovazione ex art. 123 Cost. solo nel caso in cui il Consiglio intenda introdurre modifiche sostanziali al testo già approvato e oggetto del giudizio di costituzionalità.

Altra “conferma istituzionale” della ricostruzione prospettata, secondo la Regione, sarebbe rinvenibile nella pur discutibile prassi, adottata in Sicilia, della promulgazione parziale di leggi regionali oggetto di impugnazione statale.

La Regione conclude sul punto affermando l’erroneità della tesi che una dichiarazione di illegittimità parziale possa far venire meno, per le leggi statutarie, il dovere di riattivazione della procedura referendaria e, in seguito, di promulgazione a carico del Presidente; ciò, a maggior ragione, quando «non solo non sia stata annullata una norma riguardante un contenuto necessario dello statuto», ma sia stata annullata «una norma che non doveva essere contenuta nello statuto».

14. – Ad avviso della Regione Umbria, sarebbe infondata anche la censura concernente la lamentata violazione del diritto di chiedere il referendum.

Anzitutto, l’asserita mancanza dell’intero termine di tre mesi per la richiesta del referendum sarebbe del tutto infondata in fatto, dal momento che la Regione avrebbe considerato interrotto il termine dopo la sentenza n. 378 del 2004 di questa Corte, facendolo decorrere ex novo a seguito della pubblicazione avvenuta nel Bollettino Ufficiale del 15 dicembre 2004.

Quanto alla pubblicazione dello statuto, la Regione sottolinea di aver appunto pubblicato nel Bollettino Ufficiale la notizia della caducazione dell’art. 66 e che dunque il testo dello statuto era quello già a suo tempo pubblicato, con la soppressione del predetto art. 66, precisandosi anche che tale comunicazione valeva ai fini della richiesta di referendum. Nessuna incertezza poteva dunque sussistere circa il testo sul quale eventualmente chiedere il referendum.

D’altronde, fa osservare la resistente, non solo l’esercizio del diritto di richiedere il referendum era possibile, «ma tale diritto è stato addirittura esercitato concretamente e senza alcuna difficoltà»; il Bollettino Ufficiale del 22 dicembre documenterebbe, infatti, che già il giorno 16 dicembre coloro che intendevano promuovere il referendum avevano regolarmente ritirato 1.500 moduli per la raccolta delle firme, rendendo così evidente che la mancata raccolta delle firme o il mancato deposito di una richiesta di referendum non sarebbero in alcun modo addebitabili «a presunte incertezze sul testo su cui esso avrebbe dovuto svolgersi, né a difetti della relativa pubblicazione».

15. – La Regione Umbria contesta, infine, analiticamente la fondatezza delle diverse censure del Governo concernenti l’asserita violazione della legge regionale n. 16 del 2004.

Le censure, in ogni caso, dovrebbero ritenersi inammissibili, dal momento che si risolverebbero nella contestazione della violazione di una legge regionale ordinaria, senza che essa si traduca in violazione di norme costituzionali.

16. – Da ultimo, la difesa regionale rileva l’inammissibilità dell’atto di intervento in giudizio depositato dai sig.ri Abiuso, Teti e Guidarelli «in proprio ed in qualità di promotori del referendum sullo statuto dell’Umbria, nonché di rappresentanti dell’apposito Comitato per il referendum sullo statuto regionale dell’Umbria», nonché l’infondatezza dei motivi in esso svolti.

L’inammissibilità dell’intervento in quanto tale, ad avviso della Regione, discenderebbe anzitutto dalla evidente carenza di legittimazione di un Comitato promotore di referendum che lo stesso Comitato non avrebbe mai richiesto, non avendo provveduto a raccogliere le firme necessarie pur avendo regolarmente ritirato i relativi moduli. In secondo luogo, l’intervento sarebbe comunque tardivo per essere avvenuto oltre il termine previsto per la costituzione del resistente, termine che sarebbe scaduto il 17 giugno 2005. In terzo luogo, l’intervento di terzi nel giudizio di costituzionalità in via principale – e, in particolare, nel giudizio sugli statuti regionali – sarebbe comunque da escludere in base alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale «anche nel giudizio sulla speciale legge regionale disciplinata dall’articolo 123 della Costituzione, gli unici soggetti che possono essere parti sono la Regione, in quanto titolare della potestà normativa in contestazione, e lo Stato, indicato dalla Costituzione come unico possibile ricorrente».

Quanto alle singole censure formulate dagli intervenienti, la difesa regionale contesta anzitutto l’ammissibilità di quelle dalle quali deriverebbe un ampliamento dell’oggetto del giudizio rispetto al tema risultante dal ricorso del Governo, ampliamento che non sarebbe consentito neppure se l’intervento come tale fosse considerato ammissibile.

Per ciò che riguarda le censure coincidenti con quelle del Governo, la difesa regionale le ritiene nel merito infondate, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle in precedenza riferite.

La Regione si sofferma sul fatto che la promulgazione da parte del Presidente, in quanto atto dovuto, farebbe sì che «una legge possa e debba essere promulgata anche se il Consiglio regionale è sciolto».

In relazione alla modifica del quesito referendario, la difesa della Regione osserva che tale operazione non avrebbe affatto alterato la volontà legislativa consiliare, ma avrebbe solo adeguato formalmente il quesito alla sentenza di questa Corte, per esigenze di chiarezza e a tutela degli stessi interessati al referendum.

Sulla censura concernente il fatto che la delibera consiliare del 10 dicembre 2004 sia stata adottata a maggioranza semplice, la resistente ribadisce che, con tale determinazione, il Consiglio sarebbe intervenuto «solo per confermare al Presidente che non c’era necessità (e neppure possibilità) di rideliberare sul punto dell’incompatibilità e che, dunque, il Consiglio non intendeva riaprire il procedimento».

Quanto, infine, al merito delle presunte difformità tra la prima e la seconda delibera approvativa dello statuto, la Regione illustra puntualmente le ragioni per le quali le modifiche in questione implicherebbero «differenze meramente formali, prive di qualunque incidenza sul significato normativo, pienamente legittimate dall’art. 53 del regolamento interno del Consiglio».

17. – In prossimità dell’udienza hanno depositato una memoria anche i soggetti intervenienti in giudizio, insistendo per l’ammissibilità del loro intervento e per la fondatezza del ricorso governativo, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle in precedenza svolte.

18. – Anche la Regione Emilia-Romagna, in prossimità dell’udienza, ha depositato una memoria, sostenendo la manifesta inammissibilità e, in subordine, l’infondatezza del ricorso proposto dal Governo con argomentazioni in larga parte del tutto coincidenti con quelle fatte valere dalla Regione Umbria.

I soli profili di mancata coincidenza delle due memorie difensive risiedono nelle peculiari vicende di fatto che hanno caratterizzato il procedimento statutario della Regione Emilia-Romagna rispetto a quello della Regione Umbria e nella speciale disciplina dettata dalla legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 29 del 2000.

19. – Quanto al primo profilo, la difesa regionale fa presente che il termine per la richiesta di referendum avrebbe ricominciato a decorrere – in virtù dell’art. 11, comma 1, della legge regionale n. 29 del 2000 – il 15 dicembre 2004, data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza n. 379 del 2004. Tale sentenza è stata poi pubblicata anche nel Bollettino Ufficiale n. 173 del 21 dicembre 2004. Infine, prosegue la Regione, benché l’art. 11, comma 1, della citata legge regionale non lo imponesse, la delibera consiliare di “presa d’atto” della sentenza n. 379 del 2004 e lo stesso testo statutario privo dell’art. 45, comma 2, terzo periodo, dichiarato costituzionalmente illegittimo, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale del 15 febbraio 2005, «al fine di garantire la massima trasparenza in ogni fase del procedimento statutario (e ferma restando, ovviamente, la decorrenza del termine di tre mesi dal 15 dicembre 2004)».

Di qui, ad avviso della resistente, la palese inammissibilità del ricorso governativo, dal momento che «qualunque censura riguardante lo statuto avrebbe dovuto […] essere proposta, ex art. 123 Cost., al più tardi a seguito di tale ultima pubblicazione, dunque entro trenta giorni a partire dal 15 febbraio 2005».

Di qui, sempre secondo la difesa regionale, anche l’infondatezza della censura concernente l’asserita violazione del diritto di richiedere il referendum; con la pubblicazione della sentenza n. 379 del 2004 nella Gazzetta Ufficiale e poi nel Bollettino Ufficiale del 21 dicembre, si rendeva evidente «che il testo che poteva costituire oggetto di referendum era lo statuto precedentemente pubblicato senza la norma annullata dalla Corte. La pubblicazione della sentenza […] rendeva non solo conoscibile ma anche assolutamente certo il testo che avrebbe potuto, dopo la sentenza n. 379 del 2004, essere sottoposto a referendum». D’altronde, la ripubblicazione dell’intero testo dello statuto non era prevista dall’art. 11 della legge regionale n. 29 del 2000 ai fini della decorrenza del termine e dunque solo “per uno scrupolo di estrema chiarezza” sia la deliberazione consiliare di presa d’atto, che il testo dello statuto sarebbero stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale del 15 febbraio, “quando era ancora largamente aperto il termine per la richiesta di referendum”.

20. – La Regione Emilia-Romagna richiama poi, in modo specifico, i contenuti della legge regionale n. 29 del 2000 a sostegno della tesi circa la non necessità di riapprovare ex art. 123 Cost. lo statuto privo della norma dichiarata incostituzionale. L’art. 11, comma 5, di tale legge stabilisce che, «nel caso in cui la legge di revisione statutaria venga parzialmente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, il Consiglio regionale delibera sui provvedimenti consequenziali da adottare nella prima seduta successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte»; si prevede poi che, «qualora il Consiglio deliberi di apportare modifiche non derivanti da esigenze di mero coordinamento testuale o formale, la deliberazione legislativa di modifica si considera nuova legge, ed è quindi approvata e pubblicata secondo il procedimento di cui all’articolo 1» e che in questo caso «le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla deliberazione legislativa oggetto di modifica perdono ogni validità».

Considerate tali disposizioni, la Regione ritiene assolutamente chiara la conseguenza “che la necessità di dare corso ad un nuovo procedimento statutario c’è solo in caso di modifiche sostanziali, mentre, in caso di modifiche meramente formali e – a fortiori – qualora non serva alcuna modifica, il Consiglio può (e deve, in virtù della legge regionale n. 29 del 2000) adottare una delibera ordinaria”.

Il ricordato parere del Consiglio di Stato, ad avviso della Regione, avrebbe equivocato il senso della legge, chiedendosi se la modifica introdotta dalla sentenza costituzionale possa mai ritenersi “formale”; la legge in questione, invece, muoverebbe dalla acquisizione della soppressione della norma incostituzionale, mostrando così l’incongruenza del fatto che il Consiglio si domandi “se a seguito di ciò sia necessario o opportuno introdurre altre modifiche, di carattere sostanziale”. Proprio sulla base di tale equivoco sul significato della disciplina regionale, il Consiglio di Stato avrebbe erroneamente ritenuto, in definitiva, che essa costringesse il Consiglio a scegliere fra la rinnovazione della procedura ex art. 123 o l’“abbandono” della legge statutaria, addirittura finendo per assimilare la situazione conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale a quella prevista dall’art. 12 della legge regionale n. 29 del 2000 (che contempla il caso della abrogazione o modifica – da parte del Consiglio regionale – dello statuto già approvato, entro la scadenza del termine per la richiesta di referendum), dunque «arbitrariamente accostando un nuovo intervento legislativo statutario (che ovviamente deve essere compiuto attraverso la procedura statutaria) ai provvedimenti “consequenziali” ad un annullamento parziale dello statuto».

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato con distinti ricorsi, per violazione degli articoli 123, 117, primo comma, 127, 134, 136, 1, 3 e 48 della Costituzione, la legge della Regione Umbria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), e la legge della Regione Emilia-Romagna 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), chiedendone “la dichiarazione di illegittimità costituzionale”.

Entrambi i testi statutari sono stati oggetto di precedenti impugnative del Governo, ai sensi dell’art. 123, secondo comma, Cost., e le conseguenti sentenze di questa Corte n. 378 e n. 379 del 2004, accogliendo in minima parte le questioni di legittimità sollevate, hanno dichiarato la illegittimità costituzionale rispettivamente dell’art. 66, commi 1, 2 e 3, della delibera statutaria della Regione Umbria, e dell’art. 45, comma 2, terzo periodo, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, in quanto disciplinanti una materia che «sfugge alle determinazioni lasciate all’autonomia statutaria».

Entrambi i testi statutari non sono stati oggetto di riesame da parte dei rispettivi Consigli regionali tramite la procedura di cui all’art. 123, secondo comma, Cost., ma, dopo una fase di pubblicazione notiziale degli esiti del giudizio di costituzionalità e la riapertura dei termini per l’eventuale richiesta di referendum ai sensi dell’art. 123, terzo comma, Cost., sono stati promulgati dai Presidenti delle rispettive Regioni.

Il Governo ha impugnato le due leggi regionali di adozione degli statuti, negando che si possa, sulla base dell’art. 123 Cost., procedere alla promulgazione di una delibera statutaria dichiarata parzialmente illegittima da una sentenza di questa Corte senza procedere previamente al suo riesame e ad una nuova approvazione secondo la procedura di cui all’art. 123, secondo comma, Cost. L’asserita illegittimità della procedura di promulgazione seguita dalle Regioni avrebbe inoltre leso il diritto degli elettori regionali ad esercitare il potere di richiedere referendum popolare sul testo della deliberazione statutaria, secondo quanto previsto dall’art. 123, terzo comma, Cost.

2. – Sulla base di analoghe motivazioni, hanno presentato atto di intervento ad adiuvandum nel giudizio relativo alla legge n. 21 del 2005 della Regione Umbria i sig.ri Claudio Abiuso, Marcello Teti e Mara Guidarelli, in proprio ed in qualità di promotori del referendum sullo statuto dell’Umbria, nonché di rappresentanti dell’apposito “Comitato per il referendum sullo Statuto regionale dell’Umbria”.

3. – Considerata l’identità di materia, nonché la sostanziale analogia delle questioni prospettate, i giudizi possono essere riuniti per essere affrontati congiuntamente e decisi con unica sentenza.

4. – Con ordinanza letta nella pubblica udienza del 29 novembre 2005 e allegata alla presente sentenza, in conformità al costante orientamento di questa Corte, è stato dichiarato inammissibile l’intervento spiegato dai sig.ri Claudio Abiuso, Marcello Teti e Mara Guidarelli.

A differenza di quanto affermato dalla difesa regionale, l’atto di intervento è stato presentato in termini, conformemente a quanto disciplinato dal quarto comma dell’art. 4 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (testo da ultimo modificato dalla deliberazione 10 giugno 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2004, n. 151), ai sensi del quale il deposito deve avvenire «non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’atto introduttivo del giudizio». Peraltro, come questa Corte ha più volte affermato (si veda, da ultimo, la sentenza n. 383 del 2005), il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi promosso in via di azione è configurato come svolgentesi esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale. Ciò anche con specifico riferimento al giudizio previsto dall’art. 123, secondo comma, Cost. (cfr. sentenza n. 378 del 2004), disposizione nella quale si individua nel solo Governo il titolare della legittimazione soggettiva a ricorrere contro la deliberazione statutaria.

Quanto detto permette di prescindere dalla considerazione se nel caso specifico si sarebbero potuti ritenere sussistere i requisiti soggettivi degli intervenienti, in relazione alla necessità o meno dell’avvenuta raccolta delle sottoscrizioni indispensabili per la presentazione della richiesta referendaria.

5. – Entrambi i ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri sono inammissibili.

Essi, infatti, sono stati proposti non già nell’ambito del procedimento di controllo preventivo di cui all’art. 123, secondo comma, Cost., ma nell’esercizio del potere che l’art. 127, primo comma, Cost. riconosce al Governo di impugnare a posteriori le leggi regionali, quindi assumendo come termine iniziale di riferimento per l’esercizio dell’azione la data della pubblicazione della legge regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione interessata; ciò è del tutto evidente per entrambi i ricorsi, sia in quanto essi si riferiscono esplicitamente alle leggi n. 21 del 2005 della Regione Umbria e n. 13 del 2005 della Regione Emilia-Romagna, sia perché assumono come dies a quo per l’impugnativa la data di pubblicazione delle due leggi regionali nei rispettivi Bollettini Ufficiali, sia, infine, perché richiamano – fra i parametri costituzionali che si assumono violati – anche l’art. 127 Cost. Inoltre, uno dei ricorsi (quello rivolto contro la legge di adozione dello Statuto della Regione Emilia-Romagna) risulta, di fatto, notificato entro il termine di cui all’art. 127, primo comma, Cost.

Le due azioni promosse dal Governo contrastano con il sistema dei controlli sulle fonti primarie regionali quale attualmente configurato nel Titolo V della Parte II della Costituzione e, specificamente, con le previsioni contenute nell’art. 123, secondo comma, e nell’art. 127, primo comma, che individuano due ben distinte procedure di controllo, mediante ricorso diretto del Governo a questa Corte, per la legge che adotta lo statuto regionale e per tutte le altre leggi regionali. Come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire espressamente nella sentenza n. 304 del 2002, per gli statuti regionali continua ad esistere uno speciale controllo preventivo di legittimità costituzionale (in ragione dei rilevanti contenuti statutari e della posizione della fonte statutaria rispetto all’ordinamento della Regione), mentre per le ordinarie leggi regionali tale controllo è ormai successivo, dunque esperibile soltanto dopo la pubblicazione della legge nel Bollettino Ufficiale della Regione. Ciò implica, altresì, la rilevante differenza che viene ad assumere lo stesso significato del termine “pubblicazione” nelle due disposizioni: mentre per il ricorso del Governo volto ad attivare il controllo di legittimità costituzionale in via successiva sulle leggi regionali vale come termine a quo la data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del testo della legge previamente promulgata, per il ricorso preventivo nei confronti delle deliberazioni statutarie vale come termine a quo la pubblicazione notiziale della delibera statutaria non ancora promulgata (questa Corte ha infatti chiarito, sempre nella sentenza n. 304 del 2002, che sia “l’interpretazione testuale” che “l’architettura logica dell’art. 123 della Costituzione” inducono “a ritenere che il termine pubblicazione di cui ai commi secondo e terzo indichi forme di pubblicità notiziale”).

L’esplicita previsione di uno speciale e meno favorevole (perché preventivo) sistema di controllo sulla legge statutaria comporta che a questa legge, una volta promulgata e pubblicata nel Bollettino Ufficiale, non possa applicarsi anche il controllo successivo previsto per le altre leggi regionali dall’art. 127, primo comma, Cost. D’altra parte, è tutto il disegno costituzionale relativo alle forme di autonomia delle Regioni che, nel silenzio delle disposizioni costituzionali, si pone come ostacolo ad una estensione di forme di controllo tipiche di una fonte legislativa ad un’altra.

Peraltro, occorre considerare che il controllo preventivo di cui al secondo comma dell’art. 123 Cost. è senz’altro reiterabile (diversamente da quanto è sembrata asserire la difesa regionale), seppure solo a certe condizioni, così come nel passato, nel vigore del previgente art. 127 Cost., era ben nota la possibilità di una nuova impugnativa (per quanto limitata) da parte del Governo delle leggi regionali rideliberate dal Consiglio regionale dopo il primo rinvio governativo. Non può escludersi, infatti, che il testo della deliberazione statutaria, già sottoposto ad un primo scrutinio di questa Corte, venga successivamente modificato ad opera del Consiglio regionale e che questo nuovo testo susciti dubbi di legittimità costituzionale sul piano sostanziale in relazione alle nuove disposizioni, con la conseguente possibilità per il Governo di promuovere una nuova impugnazione limitatamente alle norme che non avrebbero potuto formare oggetto del precedente ricorso; analogamente, non può escludersi per il Governo la possibilità di presentare un nuovo ricorso facendo valere eventuali vizi formali relativi al procedimento di adozione dello statuto e successivi al primo giudizio di questa Corte. Anche in questi casi, tuttavia, il dies a quo per l’azione del Governo non potrebbe che essere costituito dalla data della necessaria pubblicazione notiziale, ad opera della Regione, dell’atto da cui risulti il testo statutario che la Regione intenda deliberato come definitivo.

In entrambi i casi di specie la suddetta seconda pubblicazione notiziale si è verificata.

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 15 dicembre 2004, n. 54, è stata pubblicata la sentenza n. 378 di questa Corte unitamente ad un avviso nel quale si comunicava l’avvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 66 della delibera statutaria, con la esplicita precisazione che «il presente avviso costituisce pubblicità notizia ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 123, comma terzo, della Costituzione e della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16». In ogni caso, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 29 dicembre 2004, n. 56, è stata anche pubblicata la deliberazione del Consiglio regionale 10 dicembre 2004, n. 430, con la quale – esplicitata la constatazione che lo statuto, «nel testo privato dalle disposizioni di cui all’art. 66 dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale», era da ritenersi “completo” e non avrebbe potuto «prevedere sul punto niente di diverso», si invitava «la Presidente della Giunta regionale a promulgare lo statuto nei tempi più rapidi possibili, una volta esaurita la fase della richiesta di referendum, ed ovviamente dopo lo svolgimento dello stesso, ove richiesto».

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 15 febbraio 2005, n. 24, è stata pubblicata la deliberazione del Consiglio regionale 18 gennaio 2005, n. 638, contenente la “presa d’atto” della sentenza di questa Corte n. 379 del 2004, con allegato il testo della delibera statutaria privato della disposizione di cui all’art. 45, comma 2, terzo periodo, dichiarata costituzionalmente illegittima.

È del tutto evidente che in entrambi i casi il Governo avrebbe potuto promuovere il ricorso di cui al secondo comma del medesimo art. 123, sollevando le questioni di legittimità costituzionale oggetto dei giudizi qui riuniti nel termine dei trenta giorni successivi alle suddette pubblicazioni notiziali, termine invece ampiamente scaduto al momento della proposizione dei due ricorsi avverso le leggi di adozione degli statuti in questione.

Va osservato, peraltro, che la tipicità dell’azione prevista dall’art. 123, secondo comma, Cost. e la conseguente inutilizzabilità del ricorso ex 127, primo comma, Cost., per le deliberazioni di adozione delle leggi statutarie non esclude – come asserito dall’Avvocatura generale dello Stato – che possa impugnarsi la promulgazione e la successiva vera e propria pubblicazione di un testo statutario in ipotesi incostituzionale per vizi non rilevabili tramite il procedimento di cui all’art. 123, secondo comma, Cost.; in simili casi (peraltro senza dubbio marginali) al Governo resta comunque la eventuale possibilità di utilizzare lo strumento del conflitto di attribuzione, analogamente a quanto nel passato si è ammesso per le ipotesi, in qualche misura analoghe, concernenti la asserita lesione dei poteri governativi relativi al controllo preventivo sulle leggi regionali ai sensi del previgente art. 127 Cost. (sentenza n. 40 del 1977).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Umbria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), e della legge della Regione Emilia-Romagna 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione agli articoli 123, 117, primo comma, 127, 134, 136, 1, 3 e 48 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2005.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-11-2010) 13-01-2011, n. 648 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa il 24/03/010, confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Milano, in data 11/06/09, appellata da A.F., imputata del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis, (come contestato in atti) e condannato alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed Euro 11.560,00 di multa;

L’interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare la ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva:

1. che non sussisteva la responsabilità penale dell’imputata, che era estranea alla detenzione e trasporto della sostanza stupefacente, occultata all’interno dell’autovettura condotta dal proprio convivente, M.M.;

2. che, comunque, la pena inflitta era eccessiva, non rapportata alla personalità della A. ed al suo ruolo del tutto marginale nella vicenda in esame.

Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 25/11/2010, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1^ grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha motivato in modo esauriente in ordine a tutti i punti determinanti della decisione.

Risulta accertato, invero, che A.F. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – deteneva (in concorso con il proprio convivente, M.M., mediante una condotta attiva di supporto a quest’ultimo) gr. 4149,40 di eroina, con principio attivo pari al 5,3%.

Ricorrevano, pertanto, senza ombra di dubbio, gli elementi costitutivi del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis, come contestato in atti alla ricorrente.

Le censure dedotte sul punto in esame sono generiche perchè meramente ripetitive di quanto esposto in sede di Appello; sono, altresì, infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito.

Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p..

Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez., Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1^ Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5^ Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5^ Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381.

Parimenti vanno disattese le doglianze inerenti al trattamento sanzionatorio. La Corte Territoriale ha congruamente motivato, evidenziando il dato ponderale particolarmente significativo (gr.

4149,40 di eroina, anche se con principio attivo del 5,3%) e la riduzione della pena per le già concesse attenuanti generiche, operata dal primo giudice in una misura prossima al massimo.

Trattasi di valutazioni di merito, immuni da errori di diritto, conformi ai parametri di cui all’art. 133 c.p..

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da A.F. con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.