Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-06-2011) 04-11-2011, n. 39762

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 2/2/2009 il Tribunale di Napoli condannava V.S. per il delitto di omicidio colposo in danno di E.A., commesso con violazione degli artt. 141 e 142 C.d.S. (acc. in Napoli il 26/8/2004/ore 16.00; decesso del 27/8/2004). All’imputato veniva addebitato che, alla guida della sua auto, percorrendo via (OMISSIS) in direzione piazza (OMISSIS), mantenendo una velocità di guida non prudenziale, investiva il pedone E., intento ad attraversare la strada percorsa dall’auto, da destra verso sinistra.

Con sentenza del 15/10/210 la Corte di Appello di Napoli confermava la pronuncia di condanna.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando:

2.1. il difetto di motivazione in ordine all’affermata penale responsabilità dell’imputato, basata su una perizia imprecisa e che non aveva accertato il superamento del limite di velocità dei 50 k/h, per cui la velocità elevata era stata dedotta semplicemente dalla percezione di un "forte boato";

2.2. la erronea applicazione dell’art. 62 c.p., n. 6 c.p. laddove la Corte di merito non aveva distinto l’ipotesi di riparazione del danno dal ravvedimento operoso, ritenendo nel primo idonea la riparazione avvenuta prima della chiusura del dibattimento, valutata anche la sua natura di circostanza oggettiva.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. In relazione alla prima doglianza, va osservato che la Corte di merito è giunta alla conferma della condanna sulla base delle seguenti considerazioni: – sebbene non fosse possibile determinare la precisa velocità di circolazione del veicolo condotto dall’imputato, essa non era stata prudenziale ed adeguata alle condizioni di tempo (ora pomeridiana) e di luogo (centro città), e ciò lo si desumeva dal fatto che l’investimento aveva determinato un "forte boato" che aveva attratto l’attenzione dei presenti;

– ad ulteriore riscontro della non prudenziale velocità di circolazione, vi era la circostanza che il corpo dell’ E. era stato caricato sul cofano della Panda del V. e trasportato per circa trenta metri;

– l’assenza di tracce di frenata deponevano, inoltre, per l’assoluta disattenzione nella guida da parte dell’imputato.

Orbene, le censure mosse dalla difesa alla sentenza sul punto, esprimono solo un dissenso rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.

3.2. Quanto alla doglianza relativa all’omesso riconoscimento della attenuante del risarcimento del danno, la corte distrettuale ha negato la sua applicazione in quanto non avvenuta prima del giudizio (dich. all’ud. del 9/6/2008, a fronte di un’apertura del dibattimento avvenuta il 17/3/2008) e peraltro attestata dalle sole dichiarazioni delle persone offese, senza alcuna produzione documentale. Sul punto va ricordato che, ai sensi dell’art. 62 c.p., n. 6, l’integrale risarcimento del danno deve intervenire "prima del giudizio": tale fase processuale è disciplinata dagli artt. 465 c.p.p. e ss., ed è stato, perciò, costantemente chiarito da questa Suprema Corte che tale risarcimento debba intervenire prima della apertura del dibattimento di primo grado, questo fungendo da limite temporale invalicabile per poter l’imputato beneficiare di tale attenuante (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 1528 del 17/12/2009 Ud. (dep. 14/01/2010), Iacchelli, Rv. 246303, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 41765 del 09/07/2009 Ud. (dep. 30/10/2009), De Matteo, Rv. 245167; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 9582 del 04/03/1991 Ud. (dep. 14/09/1991), Di Pierri, Rv. 188204).

Pertanto tale motivo di censura è manifestamente infondato. Per quanto detto il ricorso è inammissibile. Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-10-2011) 22-11-2011, n. 43060

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di sorveglianza di Venezia, con ordinanza del 7 settembre 2010, depositata il successivo 13 settembre, ha respinto la domanda di riabilitazione proposta da Z.A. in relazione a tre sentenze di condanna: la prima alla pena di mesi 6 di reclusione, emessa dalla Corte di appello di Venezia, in data 8/11/1994, per omicidio colposo commesso nel 1989; la seconda a giorni 30 di reclusione sostituiti con L. 750.000 di multa, emessa con decreto penale del 26 maggio 1995 dal Giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Padova, per omesso versamento di ritenute previdenziali, commesso nel 1993; la terza ad anni 1 di reclusione per bancarotta preferenziale e ricorso abusivo al credito, commessi nell’anno 1994, emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Treviso il 22 aprile 1997.

A ragione il Tribunale ha addotto la mancanza del solo requisito previsto dall’art. 179 cod. pen.,, comma 6, n. 2, per non avere lo Z. adempiuto le obbligazioni civili nascenti dal delitto di bancarotta, contestando la tesi del condannato, secondo cui il prelievo di lire 84.313.530 dalle casse dell’impresa Zamprogno S.p.A., a titolo di compensi dovuti agli amministratori, tra cui lo stesso Z.A. quale presidente del C.d.A., avvenuto poco prima della dichiarazione di fallimento, era giustificato dal fatto che la società era debitrice nei confronti degli stessi amministratori della maggiore somma di L. 104.700.000, sicchè nessun danno sarebbe stato arrecato agli altri creditori col detto prelevamento.

Ad avviso del Tribunale, invece, il soddisfacimento del credito degli amministratori nei riguardi dell’impresa non sarebbe dovuto avvenire con la suindicata compensazione, poichè, trattandosi di credito chirografario, avrebbe dovuto concorrere con tutti gli altri crediti verso la società, secondo la regola della parcondicio, e trovare soddisfacimento nei limiti della capienza fallimentare ovvero nella percentuale di circa il 10% come rappresentato dal curatore.

Ha aggiunto il Tribunale che, rispetto all’entità del danno non risarcito derivante dal reato, i documentati esigui versamenti di somme ad enti non profit, da parte dello Z., non erano idonei a far ritenere adempiuto l’obbligo risarcitorio.

2. Avverso la predetta ordinanza lo Z. ricorre personalmente a questa Corte e deduce due motivi.

2.1. Con il primo lamenta la violazione dell’art. 179 cod. pen., comma 6, n. 2, come interpretato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, non avendo il Tribunale considerato la sua impossibilità di adempiere, emergente, per tabulas, dal doppio fallimento subito (oltre a quello della Zamprogno Costruzioni S.p.A., anche il fallimento della Zafim s.n.c., come tale ed a titolo personale).

2.2. Con il secondo motivo denuncia la carenza di motivazione del provvedimento impugnato sulla sua impossibilità di adempiere, nonostante essa fosse stata allegata e documentata al Tribunale, che, su tale punto, decisivo ai fini della valutazione della fondatezza o meno della sua domanda, avrebbe omesso ogni esame.

3. Nelle more dell’odierna udienza il ricorrente ha depositato memoria nella quale insiste per l’accoglimento del gravame e rappresenta che analogo ricorso, proposto da Z.G., è stato già deciso da questa Corte con sentenza di annullamento n. 20560/2011 per ritenuto vizio della motivazione dell’ordinanza di rigetto – analoga a quella qui impugnata – della domanda di riabilitazione.

4. Nella sua requisitoria, depositata il 13 gennaio 2011, il Procuratore generale richiede il rigetto del ricorso, rilevando l’erroneità della tesi del ricorrente di avere arrecato un danno solo formale con il delitto di bancarotta preferenziale, avendo prelevato dall’attivo della società una somma inferiore (L. 84.313.530) a quella a lui dovuta (L. 104.700.000) come compenso per la prestata attività di amministratore, posto che, ad avviso del Pubblico Ministero, non è legittimo compensare un debito reale – la cifra destinata agli amministratori è rimasta sottratta all’attivo fallimentare – con un credito meramente teorico -destinato, ove inserito nel fallimento, ad essere soddisfatto come credito chirografario-. Aggiunge il Procuratore generale che l’impossibilità di adempiere l’obbligo risarcitorio è stata dedotta solo in questa sede dal ricorrente, cosicchè il Tribunale di sorveglianza non aveva alcun obbligo motivazionale al riguardo.

Motivi della decisione

5. Il ricorso, di cui i due motivi proposti convergono nella denuncia del mancato rilievo attribuito dal Tribunale di sorveglianza all’impossibilità del ricorrente di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato di bancarotta preferenziale, sotto il duplice profilo dell’inosservanza della legge penale e, segnatamente, dell’art. 179 cod. pen., comma 6, n. 2, e dell’omessa motivazione sul punto, è infondato.

Come emerge dal contenuto della domanda di riabilitazione, proposta da Z.A. al Tribunale di sorveglianza di Venezia in data 17 maggio 2010, e dalla coerente motivazione resa dall’adito Tribunale, l’istante non ebbe ad allegare nè a documentare la sua eventuale impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato, poichè fondò la sua richiesta di riabilitazione sulla tesi di non avere arrecato alcun danno ai creditori della Zamprogno S.p.A., prelevando dalle sue casse, in prossimità del fallimento, una somma inferiore al maggiore credito da lui vantato nei confronti della medesima società per l’attività di amministratore svolta nel suo interesse.

Nè l’impossibilità di adempiere può farsi discendere automaticamente dalla dichiarazione di fallimento del condannato nella qualità di socio di altra società di persone, la Zafim s.n.c., con riguardo alla quale, nella domanda di riabilitazione dello Z., non è precisata la data del dichiarato fallimento dell’impresa e dei soci personalmente, nè la data di chiusura del medesimo fallimento, posto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di condizioni per la riabilitazione, la dichiarazione di fallimento del condannato costituisce prova dell’impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato solo con riferimento al periodo di tempo immediatamente contiguo alla chiusura della procedura fallimentare (c.f.r., in termini, Sez. 1, n. 47124 del 12/11/2009, dep. 11/12/2009, Salvati, Rv. 245885).

Ne discende che non risulta violato, nell’ordinanza impugnata, alcun obbligo motivazionale e, neppure, consumata alcuna inosservanza di legge nella valutazione dei requisiti richiesti per decidere sulla domanda di riabilitazione, così come prospettata dal ricorrente in punto di assenza di danno risarcibile ai creditori della società fallita in conseguenza del reato di bancarotta preferenziale commesso.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, a nulla rilevando la precedente sentenza di annullamento di questa Corte pronunciata in un caso analogo, citata nella memoria del ricorrente, poichè essa attiene ad altro condannato, Z.G., per il medesimo reato di bancarotta, il quale, diversamente dall’attuale ricorrente, aveva allegato e documentato, nel procedimento di riabilitazione davanti al Tribunale di sorveglianza, la sua condizione di indigenza e la conseguente impossibilità di adempiere, senza che il giudice adito avesse motivato, al riguardo, il diniego della richiesta riabilitazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 13-01-2011, n. 110

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 19 febbraio 1997 e depositato il 4 marzo successivo la parte ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe ed agiva per la declaratoria del proprio diritto a conseguire le spettanze patrimoniali azionate. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

– di essere stato inquadrato, a seguito di riassetto delle carriere disposto con delibera del 26 novembre 1970, nella qualifica di capo divisione amministrativo;

– che l’amministrazione, con delibera n. 160 del 20 dicembre 1990, decideva di corrispondere gli arretrati dovuti a decorrere dal 1 luglio 1970, data di retroattività della decisione di inquadramento contenuta nella delibera di giunta n. 212 del 21 luglio 1988;

– che a seguito della delibera n. 160, gli venivano attribuite le spettanze, con pagamento avvenuto in data 31 gennaio 1991, senza che vi fossero compresi gli interessi e la rivalutazione monetaria;

– che l’amministrazione, neppure dopo espressa diffida notificata il 17 luglio 1996, provvedeva al pagamento del dovuto, respingendo l’istanza del ricorrente.

Ritenendo illegittimo il comportamento dell’Amministrazione, instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva la parte resistente, Comune di Napoli, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

In data 9 dicembre 2009 parte ricorrente presentava opposizione al decreto di perenzione emesso il 1\3 ottobre del 2009.

All’udienza odierna, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

1 In diritto va osservato che il ricorso non è fondato e va respinto atteso che il Tribunale ritiene di confermare il proprio precedente orientamento, espresso, tra le altre, con la sentenza n. 7441/06 di questa Sezione.

Risulta invero fondata l’eccezione di prescrizione del credito avanzata dal Comune resistente. Questi sottolinea come la fonte dell’obbligazione retributiva sia da rinvenirsi unicamente nella delibera di inquadramento, ossia la n. 212 del 21 luglio 1988, e che quindi al ricorrente non spetta la corresponsione di interessi e rivalutazione per il periodo antecedente a tale data. Per altro verso, il Comune sottolinea inoltre come le dette poste, qualora dovessero ritenersi dovute, sarebbero comunque prescritte, stante il decorso del termine quinquennale di cui all’art. 2948 c.c..

Entrambe le eccezioni sono fondate e meritano accoglimento.

2. In primo luogo, è pacifico in giurisprudenza che il diritto patrimoniale del pubblico dipendente può trovare fonte immediata nella legge ovvero in altro atto di natura normativa. Qualora il credito sorga dalla legge, la data di sua maturazione è quella della scadenza legalmente prevista, poiché in tale caso gli atti che l’amministrazione è tenuta eventualmente ad adottare sono di natura meramente ricognitiva o dichiarativa. Quando invece il diritto patrimoniale non trova origine nella legge, che semplicemente lo prevede, ma negli specifici provvedimenti amministrativi che lo conformano, è in questi che va rinvenuta la fonte dell’obbligazione retributiva. Pertanto nel primo caso l’eventuale adempimento eseguito con ritardo impone il pagamento in favore del dipendente degli oneri accessori costituiti dagli interessi legali e dalla rivalutazione monetaria, i quali decorrono dalla data di maturazione delle somme capitali, e quindi direttamente dalla legge. Invece, nel secondo caso, le previsioni della legge non hanno effetto automatico, ma sono subordinate all’adozione di provvedimenti costitutivi, con la conseguenza che questi fanno ritardare al momento della loro adozione il diritto alla corresponsione delle somme. Ciò comporta che il diritto al conseguimento degli oneri accessori può sorgere solo nel caso in cui il pagamento viene disposto con ritardo rispetto all’adozione dell’atto (da ultimo, Consiglio Stato, sez. IV, 29 ottobre 2002, n. 5909).

Per venire al caso di specie le pretese patrimoniali del ricorrente sono fondate unicamente dalla data dell’atto di inquadramento effettivo, operato con delibera di giunta n. 212 del 21 luglio 1988. Infatti, è da tale momento che vengono in essere tutti i momenti costitutivi del credito azionato (in riferimento proprio alla vicenda in esame e per l’affermazione che il diritto agli interessi ed alla rivalutazione monetaria delle somme dovute al pubblico dipendente decorre dalla data in cui vengono in essere tutti gli elementi costitutivi del credito retributivo, ossia dalla data di esecutività della deliberazione che ha riconosciuto al dipendente il nuovo status, vedi Consiglio Stato, sez. V, 30 ottobre 1995, n. 1516).

Pertanto, la pretesa azionata è del tutto infondata, se riferita al periodo antecedente al 21 luglio 1988.

3. Venendo al secondo profilo, ossia alla intervenuta prescrizione dei ratei se riferiti al momento successivo, va rilevato come correttamente il Comune abbia ritenuto esistente la prescrizione quinquennale, e non quella decennale voluta dal ricorrente.

La prescrizione quinquennale si applica per i crediti derivati dall’applicazione di specifiche disposizioni di legge, mentre la prescrizione decennale opera allorquando il credito del dipendente derivi da un provvedimento costitutivo dell’amministrazione, da adottarsi previo riconoscimento e determinazione quantitativa della sussistenza del diritto vantato (vedi Consiglio Stato, sez. VI, 13 maggio 2002, n. 2554). In maggiore dettaglio, deve riconoscersi, seguendo un orientamento giurisprudenziale univoco e consolidato (da ultimo, Consiglio Stato, Sez. VI, 28 febbraio 2000, n.1044; Consiglio Stato, Sez. V, 03 ottobre 2002, n. 5201), che la prescrizione ordinaria sia conseguenza di diritti retributivi che postulino, per la relativa determinazione quantitativa, l’esecuzione da parte dell’amministrazione di specifici accertamenti o l’adozione di atti presupposti (Cons. Stato, Sez. VI, 8 agosto 2000, n.4364).

I principi sopra enunciati vanno qui applicati, tenendo conto che la misura ed i presupposti costitutivi delle spettanze desiderate risultano puntualmente definiti a monte dell’intervento della stessa pubblica amministrazione. L’entità delle competenze non è legata ad alcuna ulteriore attività istruttoria o provvedimentale del Comune. Infatti, una volta operato l’inquadramento del dipendente nella nuova qualifica, le spettanze retributive sono sottratte all’ambito provvedimentale e ricondotte nella disciplina generale, di fonte legislativa o contrattuale che sia. Pertanto, in tali situazioni, si deve concludere per l’applicazione al diritto nella specie controverso del termine quinquennale di prescrizione e contestualmente negare la pretesa applicabilità del termine ordinario decennale, per la vista insussistenza dei presupposti stabiliti a quel fine dall’orientamento ricordato.

La vicenda va quindi ricondotta nell’ambito usuale, per cui la prescrizione delle competenze a carico dell’amministrazione, in favore dei pubblici dipendenti, è soggetta al termine generale di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c.; termine che inizia a decorrere dalla data di maturazione degli assegni, e si interrompe solo a seguito di un atto formale di costituzione in mora ovvero a seguito della proposizione di un ricorso (Consiglio Stato, sez. IV, 8 settembre 1995, n. 683). Il che implica che, nel caso in specie, va ritenuta prescritta la pretesa del ricorrente, quand’anche riferita all’ultimo rateo, atteso che la stessa è stata azionata in data 17 luglio 1996, a fronte di una maturazione intervenuta al più tardi in data 31 gennaio 1991.

4. La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere

Sergio Zeuli, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 19-01-2011, n. 391

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Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 7429 del 2010, il Ministero dell’economia e delle finanze – Comando generale della Guardia di finanza propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, n. 22879 del 6 luglio 2010 con la quale è stato accolto il ricorso proposto da A.B. per l’ottemperanza del giudicato scaturente dalla sentenza n. 112/2008, resa inter partes dalla Sezione il 9 gennaio 2008 ed integralmente confermata dal Consiglio di Stato, sez. IV, con decisione n. 2800 del 4 maggio 2009, relativamente alla mancata promozione del ricorrente a generale di divisione per l’anno 2004.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, l’originario ricorrente A.B., ufficiale generale in s.p.e. della Guardia di finanza, aveva premesso di essere stato preso in esame nella procedura d’avanzamento a scelta, per l’anno 2004, al grado di generale di divisione. In esito alla procedura de qua, il ricorrente fu sì dichiarato idoneo all’avanzamento, ma non fu iscritto nel quadro d" avanzamento al grado superiore, essendo stato collocato al posto n. 17ter della graduatoria finale (con punti 28,27/50), ossia in posizione non utile alla promozione. Sicché questi adì il T.A.R. con il ricorso n. 5803/2005 RG, articolato in un gravame introduttivo e nell’atto per motivi aggiunti depositato il 6 ottobre 2006, impugnando tale giudizio e deducendo vari profili di censura, anche con riguardo ai controinteressati Gentili e Caprino. Il T.A.R., con sentenza n. 112 del 9 gennaio 2008, accoglieva in parte detto ricorso, annullando per quanto di ragione il giudizio d’avanzamento, con salvezza dell’attività ulteriore della pubblica amministrazione. La sentenza n. 112/2008 è stata ritualmente appellata dalle amministrazioni soccombenti, ma il Consiglio di Stato, sez. IV, con decisione n. 2800 del 4 maggio 2009, l’ha integralmente confermata.

In sede di riemanazione conseguente al predetto giudicato, la pubblica amministrazione ha sottoposto nuovamente il ricorrente B. a valutazione ora per allora. Tuttavia, la Commissione superiore di avanzamento ha collocato lo stesso al posto n. 10bis della graduatoria definitiva, con punti 28,52/30, ancora in posizione non utile all’invocato avanzamento.

Dal che è sorto un ulteriore ricorso al T.A.R. da parte del generale B., al fine d’ottenere, stante la mancata attribuzione al ricorrente dell’utilità giuridica colà stabilita, la piena ed integrale ottemperanza del giudicato scaturente dalla sentenza della Sezione n. 112/2008.

Costituitosi il Ministero dell’economia e delle finanze – Comando generale della Guardia di finanza, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva fondate le doglianze, ritenendo che nella reiterazione del giudizio l’amministrazione non avesse correttamente dato seguito al giudicato.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia la legittimità del proprio comportamento, richiamando le regole e le attribuzioni spettanti alla parte pubblica in sede di valutazione degli ufficiali.

Nel giudizio di appello, si è costituito A.B., chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza del 28 settembre 2010, l’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza n. 4435/2010.

Alla pubblica udienza del 14 dicembre 2010, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

Motivi della decisione

1. – L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. – Con un unico motivo di diritto, concettualmente scindibile in due diverse fasi argomentative, la difesa erariale censura la sentenza gravata in relazione ai profili di merito, che saranno esaminati successivamente, ed in rapporto alla mancata corretta applicazione dei principi vigenti in tema di giudizio di ottemperanza relativo alle valutazioni di avanzamento degli ufficiali.

Sintetizzando il contenuto della memoria difensiva dell’Avvocatura, si afferma l’inammissibilità del ricorso in primo grado stanti le peculiarità dell’azione amministrativa, spettante alle commissioni di avanzamento. La difesa erariale rammenta come la formazione delle graduatorie e la consequenziale iscrizione nei quadri di avanzamento degli ufficiali siano il risultato di apprezzamenti di merito riservati in via esclusiva all’amministrazione militare e che tale natura rimane integra anche dopo l’intervento demolitorio giurisprudenziale, per cui la pretesa di conseguire l’avanzamento come conseguenza diretta della pronuncia del giudice amministrativo deve considerarsi un’illegittima limitazione della sfera di discrezionalità della pubblica amministrazione.

2.1. – La tesi dell’amministrazione, nella sua connotazione estrema, deve essere respinta.

Osserva la Sezione che gli ambiti di impiego del giudizio di ottemperanza nell’ambito dei giudizi di avanzamento dei militari possono agevolmente, e sinteticamente, essere ricostruiti sulla base delle norme positive e dell’applicazione fattane dalla giurisprudenza.

Nel concreto della fattispecie in scrutinio, l’azione di ottemperanza si muove all’interno di due binari concettuali, desumibili dalla legge.

In primo luogo, vi è da considerare l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al disposto giurisprudenziale, secondo un principio ora icasticamente definito dall’art. 112 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, relativo al processo amministrativo, che recita: "I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti". Non vi è quindi alcun dubbio che la decisione giurisdizionale debba essere portata ad esecuzione, e non solo in relazione all’effetto demolitorio, conseguente all’annullamento e quindi all’eliminazione dell’atto dal mondo giuridico, ma anche e soprattutto in rapporto all’effetto conformativo, ossia avendo riguardo alle ragioni che hanno portato il giudice amministrativo a ritenere non conforme a legge il comportamento della pubblica amministrazione.

In secondo luogo, vi sono le attribuzioni spettanti all’amministrazione militare, anche queste evincibili dalla disciplina positiva, ed in particolar modo dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell’ordinamento militare", che all’art. 1090, espressamente denominato "Giudizi annullati in sede di tutela amministrativa o giurisdizionale" (ed in questo ripetitivo del precedente art. 40 del D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490) dispone che l’esecuzione delle sentenze deve avvenire tramite il rinnovo del giudizio, operato dagli stessi organi competenti.

Tra questi due limiti si colloca l’area di operatività del giudizio di ottemperanza, la cui funzione è quella di consentire il soddisfacimento della pretesa della parte, già riconosciuta in sede di annullamento, evitando l’insorgere di prassi elusive in fatto della decisione giurisdizionale e nel contempo rispettando le attribuzioni riservate per legge agli organi dell’amministrazione.

Occorre peraltro soffermarsi sul contenuto di tali attribuzioni. La circostanza che le stesse siano chiaramente riservate dalla legge alla stessa amministrazione militare non consente di sostenere che queste siano identiche nei due diversi momenti procedimentali, ossia quello dell’originaria valutazione del militare in avanzamento e quello della successiva rinnovazione del giudizio. Tra le due fasi, interviene, infatti, la pronuncia del giudice che è idonea non solo a conformare il successivo operato, ma anche direttamente ad incidere sui poteri della pubblica amministrazione. La riprova di tale rilevanza è desumibile dallo stesso comma 4 dell’art. 1090 del Codice dell’ordinamento militare, sopra citato, che prevede che "Se il titolo dell’annullamento contiene elementi tali da rendere automatica l’iscrizione in quadro del ricorrente, non è necessario procedere a una nuova valutazione". In questa situazione, il rinnovo del giudizio in senso favorevole diviene addirittura non solo automatico, ma determina altresì uno spostamento di competenza, in quanto gli adempimenti per la promozione non sono più svolti dagli organi ordinariamente attributari, ma direttamente dal Ministro che agisce d’ufficio.

In buona sostanza, se è vero che, quanto meno dal punto di vista statistico, all’esito del giudizio amministrativo rimangono comunque in capo all’amministrazione notevoli poteri, sussumibili nel concetto della discrezionalità, per dare esecuzione al decisum, e che normalmente da una decisione di accoglimento delle censure proposte avverso un giudizio di avanzamento non scaturisce un titolo che consenta ex se di conseguire la richiesta promozione, è altresì vero che la legge stessa considera la possibilità che la sentenza del giudice amministrativo contenga "elementi tali da rendere automatica l’iscrizione in quadro del ricorrente". È quindi proprio dalla legge che emerge la possibilità che la sentenza conformi in modo tanto stringente il successivo operato della pubblica amministrazione da rendere di fatto automatiche le attività successive, attribuendo addirittura ad altro organo le attribuzioni per la sua esecuzione e quindi implicitamente ritenendo venuta meno la stessa discrezionalità valutativa per l’esecuzione del disposto giurisdizionale.

Le osservazioni appena svolte impongono quindi di considerare la censura dell’appellante, per la sua eccessiva considerazione delle attribuzioni degli organi di valutazione della pubblica amministrazione, inaccoglibile. L’inammissibilità dell’azione in ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza demolitoria del giudizio di avanzamento va, infatti, dichiarata nei casi in cui il ricorrente pretenda di conseguire, tramite l’esecuzione, un risultato diverso ed ulteriore rispetto a quello attribuitogli dalla sentenza di annullamento (ed è ciò che si è verificato in relazione ai numerosi precedenti giurisprudenziali citati nella memoria della difesa erariale). Al contrario, il giudizio deve essere considerato ammissibile non solo nei casi, statisticamente eccezionali, in cui la sentenza contenga i significativi elementi a cui fa riferimento il comma 4 dell’art. 1090 del Codice dell’ordinamento militare, ma anche qualora la successiva riedizione dell’attività amministrativa, operata tramite gli organi ordinariamente competenti, non si sia conformata alla decisione, nei limiti in cui questa motiva le ragioni dell’annullamento della precedente valutazione.

La censura va quindi respinta.

3. – Con la seconda fase argomentativa dell’unico motivo di diritto, l’amministrazione lamenta l’erroneità della sentenza, nella parte in cui ritiene che l’operato della commissione di avanzamento abbia sostanzialmente eluso il dettato giurisprudenziale. Deduce invece la difesa erariale che la nuova valutazione dell’attuale appellato si sia svolta rispettando da un lato i contenuti della sentenza ottemperanda, dall’altro le attribuzioni spettanti alla stessa pubblica amministrazione.

3.1. – La censura non può essere condivisa.

Premesso che la valutazione in sede di appello sulla sentenza ottemperanda, data da questa Sezione con decisione n. 2800 del 4 maggio 2009, è di sostanziale adesione a quanto deciso dal primo giudice (la decisione, infatti, nota "l’esattezza dei rilievi svolti dal T.A.R. in merito ai giudizi di rendimento, qualità morali, titoli preferenziali e qualità professionali"), la disamina dell’operato della commissione di avanzamento deve essere condotta facendo riferimento alle statuizioni contenute nel provvedimento del giudice di primo grado.

Nell’evocata sentenza del T.A.R. Lazio n. 112 del 2008 si leggono affermazioni molto puntuali in relazione ai singoli criteri di valutazione.

In merito all’andamento di carriera dell’appellato B., si legge come "… a parità di linea evolutiva nel raggiungimento dell’eccellenza anche se riferiti a periodi differenti nel tempo ma non nell’andamento delle rispettive carriere, i predetti controinteressati non mostrino elementi di spicco rispetto al ricorrente".

In merito alle risultanze emergenti dalla documentazione caratteristica di tutte le parti, la superiorità degli originari controinteressati risultava "… smentita proprio dal contenuto della relazione sul gen. B., da cui emergono, in un contesto operativo più sommesso ma ictu oculi non meno rilevante per le funzioni del Corpo, qualità e capacità di comando non inferiori a quelle dei di lui colleghi. Sicché v’è un sicuro indizio, preciso e concordante nei fatti e nei giudizi, d’effettiva sottovalutazione dell’operato del gen. B., del quale le Amministrazioni resistenti tendono a far risaltare…, ed in modo puntiforme, i soli aspetti meno significativi della di lui carriera, con ciò pervenendo al medesimo nocivo risultato, che esse tendono a stigmatizzare contro il ricorso in epigrafe, d’un giudizio negativo quale sommatoria di tante differenti vicende esaminate partitamente…".

In merito poi alla rilevanza dei corsi frequentati dalle parti, la sentenza sottolineava come il B. fu nominato "… docente… nei medesimi Corsi ed in quelli di PT per capitani, con ciò dimostrando attitudini e qualità di cultura tali da esser chiamato ad insegnare in quel medesimo contesto formativo che non l’ha visto discente. Sicché non solo la preferenza ex lege accordata al predetto titolo non può, in base ad un criterio di razionale proporzionalità e di congruenza che fonda la discrezionalità tecnica, esser considerata sic et simpliciter, ma va valutata, secondo un giudizio d’equa e bilanciata compensazione, con i predetti incarichi di docenza e con il superamento del Corso di Alta formazione presso la Scuola di perfezionamento delle Forze di Polizia (secondo, per ferma giurisprudenza, solo al Corso sup. PT). Per quanto il Corso di Alta formazione non fondi di per sé solo un’automatica pretesa alla promozione al grado superiore, essendo solo un titolo per l’avanzamento in carriera, esso in una con le docenze presso il Corso superiore di PT determina una situazione d’evidente parità con i controinteressati sul punto e non implica alcuna legittima situazione deteriore in capo al ricorrente. Dette vicende furono già apprezzate in sede di promozione al grado di generale di brigata, con un esito d’evidente poziorità del ricorrente rispetto agli altri due ufficiali…".

Parimenti, analoghi rilievi sono stati svolti in rapporto al conseguimento di ricompense d’ordine morale, dove si sottolineava come il B. avesse ottenuto, lungo l’arco della sua carriera fino alla data di chiusura dei libretti ed in relazione agli incarichi espletati, ricompense per numero e qualità armonicamente distribuite nel tempo e nei servizi.

Ancora in merito agli incarichi ricoperti dall’attuale appellato, il T.A.R. ebbe modo di affermare la "…non assoluta preminenza degli incarichi dei controinteressati presso il Comando generale o gli organi di governo…", in considerazione del fatto che "… tanto l’uno, quanto l’altro sono stati occupati in detti uffici per una frazione oggettivamente lunga della loro carriera, sì da non esser comparabile con l’attività operativa e territoriale del ricorrente…".

Conclusivamente, la sentenza ottemperanda conteneva precise indicazioni all’amministrazione sulle modalità con cui procedere alla nuova valutazione dell’originario ricorrente, evidenziando le erroneità dei giudizi espressi nella prima sede. In concreto, i poteri della pubblica amministrazione venivano pesantemente e legittimamente conformati dal giudizio, atteso che lo stesso aveva ritenuto carente la valutazione sotto molteplici profili.

A fronte di un tale portato, non può non notarsi come, in sede di esecuzione, la nuova valutazione operata dalla commissione superiore di avanzamento, svolta nella stessa situazione di fatto e di diritto, trattandosi d’un giudizio da rendere nel 2010 in relazione all’avanzamento per l’anno 2004, si è limitata ad utilizzare "aggettivi superlativi nelle schede di ciascun Commissario nei confronti del ricorrente e di aumentargli il punteggio, come se la sentenza ottemperanda le avesse imposto soltanto siffatte correzioni", come correttamente notato dal T.A.R.. In sostanza, la commissione non ha provveduto ad una rivalutazione dei candidati, procedendo ad una nuova ponderazione delle rispettive posizioni, ma ha unicamente rivalutato i titoli attribuiti all’ufficiale ricorrente, di fatto mettendo in ombra il contenuto conformativo della sentenza e reiterando in fatto il giudizio già precedentemente annullato.

Tali ragioni impongono di considerare corretta la valutazione operata dal T.A.R., respingendo anche la seconda parte delle censure proposte dall’amministrazione e confermando integralmente la sentenza gravata.

4. – L’appello va quindi respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l’appello n. 7429 del 2010;

2. Condanna il Ministero dell’economia e delle finanze – Comando generale della Guardia di finanza a rifondere a A.B. le spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro. 4.000,00 (euro quattromila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – con la partecipazione dei signori:

Armando Pozzi, Presidente FF

Vito Poli, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere

Vito Carella, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore


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