Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 30-03-2011, n. 279 Controinteressati al ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto del 28 settembre 1978, l’Assessore regionale ai Beni Culturali sottoponeva a vincolo paesaggistico la zona Contrada (…) nel territorio del Comune di San Gregorio di Catania.

Con istanza del 22 settembre 1999, le Cooperative edilizie "Az Verde", "Daniela", "Linea", "Male", "Vittoria 2" e "Papillon" chiedevano alla Soprintendenza ai Beni Culturali il prescritto nulla osta per la realizzazione di un programma costruttivo nella zona.

Con provvedimento n. 2228/I/99 del 22 novembre 2000, la Soprintendenza negava il nulla osta.

Con istanza del 28 marzo 2000 le stesse Cooperative presentavano un nuovo progetto che otteneva il nulla osta condizionato della Soprintendenza, con nota del 24 maggio 2000.

La signora Vi.Pa.De.To., proprietaria di una villa limitrofa all’area interessata dal programma costruttivo, impugnava il citato nulla osta.

Con sentenza n. 178/2001, il T.A.R. respingeva il ricorso.

Successivamente, il programma costruttivo era deliberato e approvato anche a seguito del parere favorevole della Provincia e veniva rilasciata la relativa concessione edilizia.

In data 16 maggio 2002, il Commissario ad acta emanava la deliberazione n. 1 con la quale riadottava il PRGC.

La signora Pa.De.To. e la Legambiente – Comitato regionale siciliano impugnavano le delibere di adozione e approvazione del programma costruttivo, il parere favorevole della Provincia, la concessione edilizia, le delibere di adozione e di approvazione del PRGC.

Il T.A.R. disponeva l’espletamento di una consulenza tecnica di ufficio volta ad accertare la presenza (attuale o pregressa) di un bosco e la profondità della fascia di rispetto di cui all’art. 10 della legge regionale n. 16 del 1996.

Avverso l’atto di riadozione del PRGC le ricorrenti proponevano un secondo ricorso.

Con la sentenza di cui in epigrafe il T.A.R. accoglieva i ricorsi, osservando:

1) – Il Consiglio comunale di San Gregorio, con deliberazione del 27 marzo 2002 n. 25, aveva rigettato l’istanza allora presentata dalle cooperative qui appellanti, ritenendo il nuovo insediamento incompatibile con il fabbisogno biennale di edilizia pubblica di cui all’art. 5, comma 8, della legge regionale 28 gennaio 1986 n. 1. Il T.A.R. aveva accolto la domanda di sospensiva e il C.G.A. aveva confermato l’ordinanza, ai fini di una riconsiderazione complessiva dei programmi costruttivi sottoposti al Comune anche alla luce delle doglianze in ricorso. L’Amministrazione, tuttavia, aveva adottato il programma costruttivo impugnato dalla signora Pa.De.To. senza procedere a tale rivalutazione. Dall’esame della deliberazione di adozione del programma costruttivo adottata dal Commissario ad acta il T.A.R. desumeva la violazione dei limiti previsti dall’art. 16, comma terzo, della legge regionale n. 71 del 1978, osservando, altresì, che la situazione fattuale avrebbe dovuto essere riconsiderata con cadenza biennale, il che, nella specie, non era accaduto.

2) – Fondato appariva al T.A.R. anche il quarto motivo di censura, atteso che la ricorrente aveva presentato un esposto nel quale aveva denunciato la presenza di un bosco e, quindi, l’assoluta inedificabilità di gran parte dell’area. Continuava il T.A.R., accogliendo le conclusioni della CTU in merito all’esistenza del bosco e, quindi, alla violazione della legge regionale n. 16 del 1996.

3) – Infine il T.A.R riteneva. fondato anche il ricorso avverso l’atto di riadozione del PRGC e di approvazione dello stesso. Osservava, anche in tal senso, che era provata l’esistenza del bosco e, quindi era illegittima la destinazione a zona C3, edilizia residenziale pubblica.

Avverso la summenzionata sentenza hanno proposto appello le cooperative citate in epigrafe, nonché appello incidentale, il Comune di San Gregorio di Catania.

Si sono costituiti in giudizio la Provincia regionale di Catania e l’Assessorato regionale territorio ed ambiente.

Resistono al ricorso le parti appellate.

Con ordinanza 31 luglio 2008, il Collegio ha disposto la nomina di consulente tecnico d’ufficio nella persona del dott. agr. Ca.Ba. al quale richiedeva "una valutazione tecnica circa la natura della vegetazione presente nella zona in questione e l’esistenza in data odierna o precedentemente, di una formazione giuridicamente definibile come bosco, nonché la conseguente estensione dell’area di rispetto".
Motivi della decisione

1) Va disatteso il primo motivo di appello proposto dalle ricorrenti società cooperative, col quale si sostiene l’inammissibilità dei ricorsi di primo grado perché non notificati al Commissario ad acta.

Come già osservato da questo Consiglio (cfr., sentenza 28 gennaio 2003, n. 38), posto che la qualità di controinteressato al ricorso giurisdizionale deriva dal riconoscimento di un interesse al mantenimento della situazione esistente, che è proprio di colui che, coinvolto negli effetti di un provvedimento amministrativo, abbia acquisito una posizione giuridica qualificata alla sua conservazione, il commissario straordinario nominato dalla Regione per l’adozione di taluni atti di competenza di un Ente locale minore non può essere considerato controinteressato in senso tecnico sia rispetto all’impugnazione del provvedimento di sua nomina, che rispetto ai provvedimenti da lui adottati, in quanto egli non è titolare di alcun vantaggio diretto come conseguenza dell’uno e degli altri.

2) Per contro, risulta fondato il secondo motivo di appello con il quale si deduce la carenza di legittimazione attiva di Legambiente perché l’atto non è diretto alla tutela ambientale, ma attiene alla materia urbanistica.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è attestata da tempo nel riconoscere la legittimazione delle associazioni ambientalistiche a far valere in giudizio interessi diffusi in materia lato sensu ambientale, sulla scorta o del concreto collegamento con un dato territorio, tale da "rendere localizzabile" l’interesse esponenziale (A.P. 19 ottobre 1979, n. 24), ovvero di situazioni soggettive riconosciute normativamente nell’ambito di procedimenti amministrativi (Sez. VI, 16 maggio 1983, n. 353).

In tale contesto, il combinato disposto degli artt. 13 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (che conferisce la detta legittimazione ad agire nella materia ambientale alle associazioni ambientalistiche riconosciute con decreto del Ministero dell’Ambiente) deve essere inteso come attributivo di una legittimazione eccezionale – in quanto essa, oltre a prescindere dai precitati criteri individuati dalla giurisprudenza, deroga all’ordinario processo di giuridicizzazione degli interessi di fatto in interessi legittimi – che va peraltro delimitata in relazione alla qualificazione dell’interesse sostanziale fornita dalle norme di legge (cfr. Sez. IV, 28 febbraio 1992, n. 223 e, di recente, Sez. VI, 19 giugno 2008, n. 3073).

In altri termini, l’interesse sostanziale in materia ambientale si radica in capo alle associazioni ambientalistiche riconosciute – determinando la legittimazione ad agire – nella misura in cui l’interesse ambientale assume rilevanza giuridica in forza della previsione normativa; e poiché il detto interesse viene identificato da un particolare tipo di norme aventi valenza organizzativa (istituzione del Ministero dell’Ambiente), l’interesse all’ambiente assume qualificazione normativa con riferimento e nei limiti tracciati positivamente dalla legge n. 349/86, ovvero da altre fonti legislative intese a identificare beni ambientali in senso giuridico: a tale estensione oggettiva dell’interesse va necessariamente rapportata la sua titolarità – cioè la legittimazione ad agire – in capo alle Associazioni ambientalistiche, intesa, tuttavia, come "legittimazione eccezionale" (in termini, di recente, Sez. VI, n. 3073 del 2008, cit.).

Dalla rilevata stretta correlazione tra estensione oggettiva dell’interesse all’ambiente e ambito di legittimazione discendono altresì i limiti di proponibilità delle censure; non è, quindi configurabile la proposizione di motivi aventi una diretta valenza urbanistico-edilizia, e che solo in via strumentale – e cioè, per effetto del conseguito annullamento – ed indiretta, e non in ragione della violazione dell’assetto normativo di tutela dell’ambiente, possano determinare un effetto utile (anche) ai fini della tutela dei valori ambientali.

Nella specie, la zona è classificata come C3 – edilizia residenziale pubblica – e non sembra, quindi, che possa avere pregio ambientale.

In ogni caso, ove pure potesse prescindersi dal suesposto rilievo, l’Associazione Legambiente sarebbe priva di legittimazione.

Infatti, la legittimazione ad intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi, prevista dall’art. 18 della legge n. 349/1986, spetta alla sola associazione ambientalistica nazionale – destinataria del decreto di individuazione di cui all’art. 13 della legge citata – e non alle sue strutture territoriali, le quali non possono ritenersi munite di autonoma legittimazione neppure per l’impugnazione di un provvedimento a efficacia territoriale limitata (cfr., di recente, C.d.S., Sez. VI, 9 marzo 2010, n. 1403).

3) Parimenti fondato è l’ulteriore motivo di appello relativo al dimensionamento del programma costruttivo.

Nella sentenza appellata si è sostenuto che il programma costruttivo previsto dall’art. 25 della legge regionale n. 22/1996 deve essere dimensionato secondo un fabbisogno biennale, assimilato così a quello previsto in via ordinaria dall’art. 4 della legge regionale n. 86/1981.

Tale assunto non può essere condiviso.

Come esposto da questo Consiglio nel parere 23 giugno 1984, n. 80, il programma costruttivo previsto dall’art. 4 della legge regionale n. 86/1981 costituisce un vero e proprio strumento urbanistico che, in alternativa al piano di zona, risolve in maniera coordinata e globale il problema del fabbisogno abitativo, sia pure per un biennio.

Da tale disciplina ordinaria si discosta la previsione contenuta nell’art. 2 della medesima legge regionale n. 86/1981, a mente del quale "…limitatamente all’utilizzazione dei finanziamenti assegnati per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata e convenzionata – agevolata, i Comuni che, seppure obbligati a dotarsi di piani di zona o programmi costruttivi, ne siano ancora privi e non dispongano di sufficienti aree all’interno degli stessi, sono tenuti a approvare i programmi costruttivi di cui all’art. 5 della L.R. 28 gennaio 1986, n. 1".

Per tali programmi costruttivi non opera il fabbisogno biennale o decennale, come se si trattasse di strumenti ordinari, ma, ai fini del loro dimensionamento, occorre solo tener conto del finanziamento assegnato, fermo restando, comunque, l’obbligo di rispettare il limite massimo del 70% del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa.

4) Il giudice di primo grado ha ritenuto, altresì, illegittimo il decreto di approvazione del programma costruttivo per violazione dell’art. 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e successive modificazioni, il quale ha disposto che "Sono vietate nuove costruzioni all’interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di 50 metri dal limite esterno dei medesimi".

Detto giudice ha osservato che "fino al giugno 1999, nell’area impegnata dall’intervento costruttivo era presente una rigogliosa vegetazione di piante adulte, tipiche della macchia mediterranea in formazione stabile, querce e bagolari in particolar modo, con superficie superiore all’ettaro e copertura superiore al 50%, tale da essere qualificata come bosco ai sensi della legge regionale n. 16 del 1996" e che "successivamente a tale data, all’interno di una fascia ampia circa 50 metri, sono stati abbattuti mediante motosega decine di esemplari di querce e bagolari adulti, creando una zona di vuoto così da spezzare in due tronconi l’area boscata".

Il T.A.R. ha, quindi, richiamato la relazione di verificazione dalla quale si evincono le predette circostanze di fatto e gli elementi dai quali è possibile pervenire alla conclusione che la superficie del bosco ammontava a mq. 13.941, includendovi il bosco esistente e quello distrutto.

Le appellanti hanno diffusamente contestato gli accertamenti contenuti nella summenzionata relazione tecnica.

Il motivo di appello è fondato alla stregua degli accertamenti contenuti nella relazione tecnica che è stata disposta da questo Consiglio con ordinanza n. 559 del 2009.

Dopo avere attentamente esaminato lo stato dei luoghi, il CTU è giunto alla seguente conclusione: "…la presenza di una superficie che segue il tracciato di un muro a secco, ancor oggi esistente, con copertura di essenze forestali (del genere quercus e bagolaro) superiore al 50% in una piccola isola di circa 3.500 mq. (a margini delle particelle 1078, 1310 e 1309 del foglio di mappa 3 del Comune di San Gregorio di Catania) e con esemplari sparsi e sporadici nel resto del tracciato non può essere ascritta alle superfici boschive. Inoltre, se si volesse tener conto delle ulteriori superfici sulle quali insiste vegetazione apparentemente costituita da essenze forestali (rari elementi di roverella e bagolaro oltre qualche carrubbo e alloro e olivastro) e se anche la superficie complessiva dovesse superare i 10.000 mq. prescritti al comma dell’art. 4 della L. n. 16/1996 la stessa non manterrebbe il secondo requisito previsto dallo stesso comma dello stesso articolo in quanto il rapporto di copertura, in una visione d’insieme sarebbe di gran lunga inferiore al 50%.

5) La fondatezza dei suesposti motivi di appello consente di non esaminare le ulteriori doglianze che vanno, pertanto, dichiarate assorbite.

In conclusione, per le suesposte considerazioni, sia l’appello delle Cooperative edilizie che quello del Comune di San Gregorio di Catania devono essere accolti e, in riforma della sentenza appellata, i ricorsi proposti in primo grado vanno dichiarati inammissibili nella parte concernente l’impugnativa di Legambiente, Comitato regionale siciliano, e per il resto respinti.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente sentenza.

Circa le spese e gli altri oneri di giudizio, si ravvisano giustificati motivi per compensarli tra le parti.

Le spese della consulenza tecnica d’ufficio sono poste a carico degli appellati e sono liquidati nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie gli appelli proposti dalle Cooperative edilizie indicate in epigrafe e dal Comune di San Gregorio di Catania e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara in parte inammissibile e in parte respinge i ricorsi proposti in primo grado da Legambiente, Comitato regionale siciliano, e da Pa.De.To.Vi.

Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del giudizio.

Condanna gli appellati al pagamento a favore del consulente tecnico d’ufficio, dr. agr. Ca.Ba., delle spese e competenze che liquida complessivamente in Euro 3.000,00 (tremila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 14 ottobre 2010, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto D’Agostino, Guido Salemi, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 30 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, Sent., 19-04-2011, n. 374 Rapporto di pubblico impiego

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ecificato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente, unitamente ad altri, ha partecipato alla procedura di mobilità indetta dall’Amministrazione intimata, ai sensi dell’articolo 30 del D. Lgs 165 del 2001, per la copertura di un posto di agente di polizia municipale (cat C9 a tempo pieno).

Ha impugnato gli atti in epigrafe indicati deducendone l’illegittimità sotto numerosi profili.

Si sono costituiti in giudizio l’Amministrazione intimata ed il controinteressato che hanno contro dedotto alle avverse doglianze ed eccepito il difetto di giurisdizione del G.A..

La causa è stata trattenuta in decisione avendo il Collegio avvisato le parti di una possibile decisione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’ art. 60 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

2. Va preliminarmente rilevato che la procedura di mobilità in contestazione è stata indetta ai sensi dell’articolo 30 del D. Lgs 165 del 2001 il quale, nel testo riformulato recentemente, per effetto della novella di cui all’art. 49 del decreto legislativo n. 150 del 2000, prevede che "Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire".

La procedura di mobilità è stata espletata per la copertura di un posto del medesimo profilo professionale e non determina alcuna progressione di carriera, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.

3. Ciò premesso, in linea di diritto è fondata ed assorbente l’eccezione di difetto di giurisdizione ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, sollevata dalla difesa di parte intimata con la propria memoria scritta e su cui si è sviluppato il contraddittorio anche in sede di discussione orale.

La Suprema Corte regolatrice ha precisato (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez.Un., 9 settembre 2010, n. 19251) che, in generale, in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative al pubblico impiego contrattualizzato, solo le procedure selettive di tipo concorsuale per l’attribuzione a dipendenti della P.A. di qualifica superiore, che comportino il passaggio da un’area ad un’altra, hanno una connotazione peculiare e diversa, assimilabile alle "procedure concorsuali per l’assunzione", e valgono a radicare, ed ampliare, la fattispecie eccettuata attribuita alla giurisdizione del giudice amministrativo di cui al comma 4 dell’art. 63 del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

Fuori da questa ipotesi, non operando detta eccezione, conseguentemente, si riespande la regola del primo comma della medesima disposizione, che dispone in generale la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto il lavoro pubblico privatizzato.

4. Pertanto, per quanto precede, le procedure di mobilità volontaria che comportino una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro e non già la costituzione di un nuovo rapporto mediante procedura selettiva concorsuale, come quella in contestazione nel presente giudizio, non rientrano nella residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al comma 4 dell’art. 63 citato D.lgs., ma in quella generale del giudice ordinario di cui al primo comma del medesimo art. 63.

5. In conclusione va, pertanto, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario (T.A.R. Abruzzo L’Aquila, sez. I, 21 marzo 2011, n. 144; Consiglio di stato, sez. V, 25 novembre 2010, n. 8234) presso il quale il giudizio dovrà essere riassunto entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione, salvi gli effetti sostanziali e processuali in virtù del principio della traslatio judici, secondo quanto statuito dall’articolo 11, comma 2°, del c.p.a..

6. Le spese possono essere compensate atteso che il testo normativo vigente di cui al citato art. 30 è stato recentemente modificato, sussistendo in precedenza un contrasto interpretativo in materia.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Emilia Romagna (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario come indicato in motivazione.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 09-05-2011, n. 242 U. S. L.

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, con il presente ricorso, si chiede sostanzialmente il riconoscimento, anche nei confronti delle puericultrici, del diritto all’indennità di cui all’articolo 49 comma 5 del d.p.r. n.384 del 1990, secondo cui "Al personale infermieristico di posizione funzionale corrispondente al V, VI e VII livello retributivo, operante nelle terapie intensive, subintensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi, compete un’indennità giornaliera, per le giornate di effettivo servizio prestate, pari a L. 8.000 giornaliere".

Considerato che, sul punto, esiste ormai consolidata giurisprudenza, che il Collegio condivide, secondo cui, attraverso l’attribuzione delle indennità di cui all’articolo 49 del d.P.R. n. 384 del 1990, si è inteso valorizzare l’attività del personale infermieristico in considerazione della specificità delle mansioni svolte; e pertanto le previste indennità non possano avere a riferimento se non il personale specificamente individuato nello stesso, con carattere di tassatività (T.A.R. Napoli 5 febbraio 2008 n. 532).

Rilevato che ciò esclude che le previsioni possano estendersi ad altro personale, sia pure appartenente ad una qualifica funzionale di pari livello, ma con posizioni e profili professionali differenti (Consiglio di Stato 23 aprile 2004 n. 2396); ed in particolare la pretesa equiparazione tra puericultrici ed infermieri non può comunque valere per l’applicazione del citato articolo 49, il quale, nel disciplinare le varie indennità, individua con precisione le singole qualifiche, nominando espressamente le vigilatrici d’infanzia per le indennità che ad esse intende attribuire (T.A.R. Roma 4 giugno 2007 n. 5102).

Ritenuto, pertanto, il ricorso in epigrafe manifestamente infondato.

Considerato, infine, che le spese possono essere compensate, in ragione dell’oggetto e della natura della controversia.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-09-2011, n. 19711 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di Genova, con la sentenza n. 143, depositata il 21 febbraio 2006, rigettava l’impugnazione proposta da L. S., nei confronti di Telecon spa, avverso la sentenza n. 2911 del 12 novembre 2003 del Tribunale di Genova.

2. Il L. aveva adito il Tribunale genovese chiedendo la condanna della suddetta società, subentrata nel rapporto di lavoro alla SIRM, al pagamento delle retribuzioni maturate nei periodi a terra fra un imbarco e l’altro quale ufficiale radiotelegrafista, dal 5 maggio 1997 all’8 luglio 1998, durante il quale avrebbe dovuto essere inserito nei ruoli organici della SIRM e fruire, quindi, del trattamento economico previsto per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Il giudice di primo grado, in primo luogo, respingeva l’eccezione di prescrizione proposta da Telecom spa, in quanto non era configurabile un rapporto di lavoro marittimo al quale applicare l’art. 373 c.n..

In secondo luogo, affermava che la normativa applicabile ratione temporis, per le società concessionarie degli impianti e dell’esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi (SIRM poi Telecom) prevedeva due forme di collaborazione lavorativa per gli ufficiali radiotelegrafisti (c.d. marconisti):

una quali dipendenti della società a tempo indeterminato (personale di ruolo);

l’altra mediante iscrizione in un apposito elenco, che prevedeva singoli contratti di arruolamento con l’armatore che faceva richiesta dell’ufficiale.

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento il tribunale rigettava la domanda deducendo che, da un lato, il L. non aveva provato la fonte giuridica del vantato diritto ad essere iscritto nel ruolo organico della società concessionaria; dall’altro che di fatto la prestazione lavorativa fosse stata prestata in via continuativa alle dipendenze della società concessionaria anche nei periodi di pausa a terra.

3. La Corte d’Appello rigettava l’appello del L., ritenendo esenti da vizi le suddette argomentazioni del Tribunale.

4. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre L.S. prospettando 4 motivi di impugnazione.

5. Resiste con controricorso Telecom Italia spa.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso L.S. deduce quale vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, il non aver tenuto conto, da parte dei giudici di primo e secondo grado, delle risultanze di un atto pubblico (il libretto di navigazione), in relazione al D.M. 1 ottobre 1947 e al D.P.R. 12 ottobre 1982, n. 899. Deduce il ricorrente che la S1RM in origine aveva un proprio ruolo e fuori ruolo degli ufficiali radiotelegrafisti che potevano essere imbarcati solo sulle navi da carico (tutte) e sulle navi passeggeri private, escluse, quindi, le navi della flotta pubblica-Finmare.

Tuttavia nel 1986 rimaneva un solo ufficiale di ruolo, mentre per il resto vi erano ufficiali non di ruolo che sostituivano il personale di ruolo della SIRM che non esisteva più. Esso ricorrente, aveva prestato la sua opera ininterrottamente dal 17 marzo 1983 sulle navi passeggeri Finmare, contro il divieto di legge. Quindi, non era corretta l’affermazione della sentenza che egli sarebbe stato imbarcato quasi sempre su navi da carico dell’armamento privato. Tale circostanza non era stata oggetto di contestazione solo in quanto ciò era smentito dal libretto di navigazione.

2. Con il secondo motivo di impugnazione è prospettato il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per non aver valutato la possibilità che l’ufficiale radiotelegrafista fosse dipendente SIRM in tutti i suoi aspetti, compreso l’arruolamento con i diversi armatori, su navi diverse, per motivi funzionali e tecnico-giuridici.

Ad avviso del ricorrente l’attività svolta dalle concessionarie (SIRM, Telecom) non è mera attività di collocamento, in ragione del divieto ex art. 125 c.n., ma costituisce attività di arruolamento che si instaura direttamente tra l’ufficiale radiotelegrafista e le concessionarie. L’ufficiale radiotelegrafista verrebbe arruolato da ogni singolo armatore per ogni imbarco, per motivi tecnico giuridici, ma contemporaneamente sarebbe stabilmente dipendete SIRM. 3. Con il terzo motivo di impugnazione è prospettata la violazione di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Deduce parte ricorrente che la SIRM (e poi la Telecom), era concessionaria dell’impianto e dell’esercizio della stazione RT di bordo, percepiva il ricavato ed esercitava il potere disciplinare sull’ufficiale radiotelegrafista. Detto ufficiale teneva a bordo la cassa del traffico RT e allo sbarco la consegnava alla SIRM, senza percepire alcun compenso, La SIRM predisponeva l’imbarco successivo, riceveva dall’ufficiale il ricavato e gli esiti dell’imbarco e dal Comandante le note caratteristiche e disciplinari dell’ufficiale RT. Poichè esso ricorrente ha prestato la propria opera sin dal 17 marzo 1983 su navi passeggeri della flotta pubblica (Finmare) – in violazione del divieto di cui al D.M. 1 ottobre 1947 che prevedeva solo l’imbarco degli ufficiali radiotelegrafisti in ruolo organico della SIRM – aveva diritto ad esser ammesso nel Ruolo organico a partire dal marzo 1983 e a godere del relativo trattamento economico.

4. Con l’ultimo motivo di ricorso è dedotto il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3. Ad avviso del L., non era tardiva la propria prospettazione della sussistenza di appalto di mano d’opera intervenuta nella discussione orale, come ritenuto nei due gradi di giudizio, in quanto trattasi di argomentazioni di diritto da valutare in relazione a circostanze di fatto già acquisite.

5. I primi tre motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati.

In sostanza assume il ricorrente che avrebbe errato il giudice d’appello nella lettura del dato normativo e nella valutazione dei fatti di causa, ponendo alla base della decisione una motivazione viziata, in quanto esso ricorrente aveva prestato servizio su navi passeggeri della flotta pubblica e la SIRM avrebbe posto in essere un’attività non di collocamento (peraltro vietata dall’art. 125 del c.n.), ma di arruolamento diretto.

6. E’ opportuno, in via preliminare, operare una breve ricognizione del quadro normativo di riferimento.

Il D.P.R. 19 ottobre 1982, n. 899, avente ad oggetto l’approvazione della convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la società italiana radiomarittima (SIRM) per la concessione, non in esclusiva, della impianto e dell’esercizio di stazioni radioelettriche di bordo, che richiama, all’art. 22, richiama la precedente convenzione approvata con il D.M. 1 ottobre 1947, come successivamente integrato e modificato, al fine della regolazione dei rapporti intercorsi tra le suddette parti dal 7 ottobre 1980 fino all’entrata in vigore del medesimo D.P.R..

Pertanto, nella fattispecie in esame, che investe un arco temporale collocato dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 899 del 1982, è tale fonte normativa che assume precipuo rilievo, fonte in ordine alla quale il L. assume la violazione di legge.

L’art. 1 precisa le classi di navi per le quali era affidata la concessione in questione:

navi da carico, ivi comprese le navi da salvataggio e quelle ad uso privato;

navi da passeggeri;

navi da diporto;

imbarcazioni da diporto superiori a 25 tonnellata di stazza lorda;

imbarcazioni da diporto inferiori a 25 tonnellate di stazza lorda adibite alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa, nonchè abilitate alla navigazione entro le sei miglia dalla coste che effettuino traffico di corrispondenza pubblica; navi di pesca superiori a 300 tonnellate di stazza lorda.

Il successivo art. 3, comma 1, lett. d), stabiliva, tra l’altro, quale condizione per l’espletamento del servizio, il disporre, per il regolare svolgimento del servizio radioelettrico di bordo, del personale radiotelegrafista munito di regolare certificato di abilitazione nonchè di tutti gli altri requisiti prescritti dalla legge.

L’art. 13 prevedeva, quindi, che, quando nel ruolo della società non fosse disponibile personale radiotelegrafista, l’armatore o la società avrebbero potuto assumere detto personale tra i radiotelegrafisti inseriti in apposito elenco ove sarebbero stati inseriti gli operatori in possesso dei necessari requisiti.

Le disposizioni sopra richiamate, dunque, prevedevano che il concessionario dovesse disporre di personale radiotelegrafista, ma senza richiedere il necessario inserimento in ruolo dello stesso e senza indicare, quindi, il numero minimo degli operatori così inquadrati, tanto che, in caso di indisponibilità di tale personale, l’ufficiale radiotelegrafista poteva essere assunto dall’armatore o dalla società concessionaria con il limite della scelta tra gli iscritti in apposito albo.

7. Quindi, il citato D.P.R. n. 899 del 1982, accanto ed in alternativa a rapporti di lavoro a tempo indeterminato instauratisi tra la concessionaria e il radiotelegrafista, con l’inquadramento in ruolo di quest’ultimo (fattispecie che, ragionevolmente, poteva soddisfare il requisito della possibilità di disporre del personale radiotelegrafista), consentiva che il rapporto di lavoro potesse essere costituito anche per il singolo imbarco e anche direttamente in capo all’armatore – ferma, comunque, una necessaria, legittima interlocuzione con la società concessionaria, estranea, quindi, alla fattispecie di cui all’art. 125 cod. nav. (norma abrogata dal D.P.R. 18 aprile 2006, n. 131) – arruolando il personale iscritto nell’ apposito elenco realizzato proprio per tale finalità, secondo quanto previsto dal suddetto D.P.R..

Si tratta, pertanto di una peculiare disciplina, che risponde ad esigenze specifiche del settore e dell’attività in questione, volta a regolare una fase anteriore e prodromica alla stipulazione del contratto di arruolamento marittimo che poteva intervenire tra il radiotelegrafista e l’armatore.

8. Così ripercorso il contenuto normativo del suddetto D.P.R., ritiene la Corte che la sentenza appellata sia esente dai vizi dedotti dal ricorrenti.

Correttamente e con motivazione congrua, la Corte genovese ha ritenuto che non era rinvenibile alcuna disposizione che contemplasse l’obbligo per la società concessionaria di mantenere un determinato livello di personale radiotelegrafista in organico, di sostituire il personale in quiescenza o per altro motivo cessato dal ruolo con quello iscritto nell’elenco di cui sopra. Pertanto, non vi era alcun diritto al riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La Corte d’Appello, con argomentazioni ugualmente esente da vizi, ha poi ritenuto irrilevante ai fini della domanda del L., la classe della nave sulla quale avveniva l’imbarco, poichè eventuali violazioni in tal senso, non potevano comportare la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la SIRM, poi Telecom, in mancanza di previsioni normative che contemplino tale conseguenza legale.

Infine con motivazione logica, congrua, che da conto di un corretto iter argomentativo, la Corte d’Appello ha ritenuto che non si fossero verificate le condizioni per ritenere che il L. aveva prestato continuativamente la propria attività alle dipendenze di SIRM- Telecom, con assoggettamento al potere direttivo e disciplinare di tali società, che avrebbero disposto delle sue prestazioni lavorative controllandone lo svolgimento.

Come più volte affermato da questa Corte (ex multis, Cass. n. 6288 del 2011), infatti, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si configura soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, vizio che non è certamente riscontrabile allorchè il giudice di merito, come nel caso di esame, abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato diversi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte, peraltro, in ragione della disciplina di settore.

Nella specie, infatti, la Corte genovese, ha ripercorso lo schema legale, sopra delineato, alla luce dell’istruttoria svolta, rilevando come su richiesta dell’armatore la SIRM contattava il radiotelegrafista per verificarne la disponibilità all’imbarco, se lo stesso accettava il contratto di arruolamento veniva concluso con l’armatore che provvedeva alla retribuzione. Il giudice d’appello ha, altresì, ritenuto ininfluenti sia la circostanza che il comandante redigesse un rapporto informativo sull’opera prestata dal radiotelegrafista, sia la circostanza che quest’ultimo fosse tenuto alla consegna della cassa relativa alle operazioni di radiotelegrafia compiute. Con argomentazione logica e congruente la Corte d’Appello ha affermato che ciò rispondesse, da un lato, alla necessità di una verifica delle condizioni di idoneità alla conservazione nell’albo, dall’altro alla caratteristica delle prestazioni rese in autonomia con mandato a gestire patrimonio di altri.

9. Anche il quarto motivo d’impugnazione non può essere accolto.

Il giudice d’appello ha affermato che "nè è possibile invocare la normativa sul divieto di interposizione di mano d’opera, avendo il primo giudice rilevato la tardività di tale prospettazione (compiuta solo in discussione orale), motivazione che non ha formato oggetto di specifica censura da parte dell’appellante".

Il L. nell’impugnare tale statuizione deduce che "aveva esposto- tra gli altri motivi – che possa configurarsi anche un appalto di mano d’opera, che il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi hanno disatteso".

Nessuna deduzione è svolta in ordine alla ritenuta mancata impugnazione in appello e dunque in ordine alla formazione del giudicato su tale capo della pronuncia della Corte genovese, limitandosi il ricorrente ad affermare, che così come in sede di discussione orale possono introdursi nuove argomentazioni giuridiche, per gli stessi motivi "resta valida la domanda nel giudizio di appello, poichè trattasi di argomentazioni giuridiche, fermo restando i fatti e le circostanze già dedotte".

Il suddetto motivo d’impugnazione è pertanto inammissibile in quanto generico e lesivo del principio di autosufficienza del ricorso, in quanto non sono riportate le parti salienti del ricorso in appello sul punto.

10. Pertanto il ricorso deve essere rigettato.

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 30,00 per esborsi, oltre Euro 2.000,00 per onorari, spese generali, I.V.A. e C.P.A..

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