Cass. civ. Sez. II, Sent., 03-03-2011, n. 5130

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con atto di citazione notificato il 18 settembre 1997, la s.a.s.

C C di D i & C., ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona la s.p.a. R B Legnago e – premesso di avere intrattenuto con quest’ultima rapporto di agenzia commerciale con deposito e successivamente di agenzia e distribuzione a far tempo dal 1 gennaio 1988 sino al 29 febbraio 1996, data in cui il rapporto era cessato a seguito di disdetta inviata dalla preponente il 6 dicembre 1995 – ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di L. 240.221.584 (per le spettanze del rapporto di agenzia) oltre a L. 591.244.650 (quale risarcimento del danno da responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale), domandando: (a) anche a norma dell’art. 1751 cod. civ., comma 4, il risarcimento del danno conseguito alla imprevista risoluzione del rapporto, in relazione alle ingenti spese sostenute per il potenziamento dell’attività di vendita della Riello, con conseguente mancato ammortamento dei costi; (b) l’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 cod. civ., corrisposta invece nella minor misura di cui all’A.E.C. c.d. "ponte" del 20 ottobre 1992; (c) l’indennità di mancato preavviso, dovuta per mesi sei o almeno mesi quattro e data invece per soli mesi due; (d) l’indennità di maneggio denaro per l’attività di esazione svolta e non compensata; (e) varie altre spettanze, indicate in dettaglio, maturate in dipendenza del rapporto.

Si è costituita la convenuta, resistendo alla domanda attrice.

Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 1905 in data 10 ottobre 2000, ha respinto la domanda.

2. – La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2164 resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 29 dicembre 2004, ha respinto l’appello della s.a.s. CC, condannandola al rimborso delle spese processuali sostenute dall’appellata s.p.a. RBL – R B Legnano, poi s.p.a. R, liquidate in euro 21.396,28, di cui Euro 2.510 per diritti ed Euro 15.800 per onorari.

2.1. – La Corte territoriale ha ritenuto documentalmente provato: che il contratto di agenzia, stipulato tra la s.p.a. Riello e la s.a.s.

Calor Clima in data 1 gennaio 1988, è cessato il 31 dicembre 1992, con liquidazione delle spettanze di fine rapporto; che C C è stata posta in liquidazione a far data dal 22 dicembre 1992; che tra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1993, nella zona precedentemente affidata a Calor Clima, ha operato la s.a.s. Air Calor; che tale contratto è cessato in data 31 dicembre 1993, a seguito di disdetta della stessa Air Calor, cui sono state regolarmente corrisposte le indennità di fine rapporto; che solo a far data dal 1 gennaio 1994, dopo un’interruzione di oltre un anno, R e C C avviarono nuovi ed autonomi rapporti contrattuali, rispettivamente di agenzia e distribuzione di assistenza tecnica, cessati il 29 febbraio ed il 31 marzo 1996 a seguito delle lettere di disdetta inviate da Riello.

La Corte d’appello:

– ha escluso l’unicità dei rapporti intercorsi nel tempo tra i diversi soggetti avvicendatisi;

– ha disatteso la tesi secondo cui nella specie si sarebbe verificata una duplice cessione di azienda, da C C a A C prima e da quest’ultima a CC poi;

– ha negato che l’appellante sia legittimata a reclamare alcunchè in relazione al contratto di agenzia intercorso con R nel periodo dal 1988 al 1992, essendo detto rapporto cessato nel 1992 con liquidazione delle indennità di fine rapporto, accettate senza contestazione o riserva alcuna, in assenza di reclami successivi alla risoluzione del contratto;

– ha ritenuto infondata la tesi secondo cui a C C sarebbe spettato un preavviso di sei o di quattro mesi;

– ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in favore dell’appellante delle voci di indennità da essa reclamate.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la s.a.s.

Calor Clima ha proposto ricorso, con atto avviato alla notifica il 1 giugno 2005, sulla base di sei motivi.

L’intimata s.p.a. Riello ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha depositato una memoria illustrativa in prossimità dell’udienza.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo, relativo all’indennità sostitutiva del preavviso, la ricorrente denuncia violazione o erronea applicazione dell’art. 1750 cod. civ., art. 8 dell’accordo economico di categoria 20 giugno 1956 e 9 dell’accordo economico di categoria del 16 novembre 1988, nonchè violazione o erronea applicazione dell’art. 1362 cod. civ., e segg., in punto di interpretazione del contratto e motivazione contraddittoria. Ad avviso della ricorrente, avrebbe errato la Corte d’appello a ritenere che l’espressione "termini di legge", contenuta nell’art. 15 del contratto, debba intendersi come rinvio alla sola normativa codicistica anzichè anche a quella collettiva, prevedente nella specie l’indennità sostitutiva del preavviso in mesi quattro (cosi l’art. 8 dell’accordo del 1956) o in mesi sei (secondo l’art. 9 dell’accordo del 1988).

1.1. – Il motivo è inammissibile.

L’inapplicabilità degli accordi economici di categoria in materia di preavviso, ed il conseguente rigetto della pretesa di CC, sono stati argomentati dalla Corte di Venezia sulla base di due rationes decidendi, ciascuna sufficiente a sostenere l’adottata statuizione: (a) in primo luogo, in relazione alla circostanza che "l’art. 15 del contratto di agenzia e distribuzione … fa espresso riferimento ai termini di legge e come tali possono considerarsi unicamente quelli previsti dall’art. 1750 cod. civ."; (b) in secondo luogo, in considerazione del fatto che "le norme contenute negli accordi economici collettivi, sia del 1956 che del 1988, sono decadute a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1750 così come novellato dal D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, che ha disciplinato in maniera diversa e compiuta l’istituto del preavviso in materia di agenzia, uniformandosi al dettato della direttiva CEE n. 653 del 1986".

Questa seconda ratio decidendi, concernente la perdita di efficacia in parte qua degli accordi per effetto della novellazione dell’art. 1750 cod. civ., non è stata adeguatamente censurata dalla ricorrente.

Vero è che la ricorrente sostiene che " l’art. 1750 cod. civ. faculti, espressamente le parti (evidentemente in sede di contrattazione collettiva) a concordare ter-mini di preavviso di maggior durata", ma nessuna critica, specifica e circostanziata, è stata mossa all’argomentazione in diritto della Corte d’appello, secondo cui la novellazione dell’art. 1750 cod. civ. avrebbe comportato la caducazione della corrispondente parte degli accordi di categoria del 1956 e del 1988. Tutta la sostanza della censura ruota intorno alla critica dell’altra ratio decidendi, deducendosi che vi sarebbe nel testo della pronuncia impugnata una "lettura forzata" del testo contrattuale, posto che l’espressione "termini di legge", utilizzata nell’art. 15 del contratto, dovrebbe intendersi come rinvio anche alla normativa collettiva.

Trova pertanto applicazione, per condurre all’inammissibilità del motivo, il principio – costante nella giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Sez. 3^, 20 novembre 2009, n. 24540) – secondo cui ove la decisione impugnata sia fondata su una pluralità di ragioni, tra di loro distinte e tutte autonomamente sufficienti a sorreggerla sul piano logico-giuridico, è necessario, affinchè si giunga alla cassazione della pronuncia, che il ricorso si rivolga contro ciascuna di esse, in quanto, in caso contrario, le ragioni non censurate sortirebbero l’effetto di mantenere ferma la decisione basata su di esse.

2. – Con il secondo mezzo, concernente l’indennità in caso di cessazione del rapporto, la ricorrente prospetta violazione o erronea applicazione dell’art. 1751 cod. civ., e dell’accordo economico collettivo del 30 ottobre 1992, nonchè motivazione erronea o contraddittoria, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5.

La Corte lagunare avrebbe eluso il problema della sussistenza dei requisiti per l’applicabilità dell’indennità meritocratica, prevista dall’art. 1751 cod. civ., nel testo novellato dal D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, in attuazione della direttiva comunitaria n. 86/653/CEE, statuendo l’inapplicabilità dell’art. 1751 cod. civ., a favore degli accordi economici collettivi, ritenendo questi ultimi, in astratto, più favorevoli all’agente. La Corte territoriale avrebbe, per un verso, privilegiato gli accordi collettivi, laddove il contratto di agenzia fa rinvio, con l’art. 18, alle indennità di legge; per l’altro verso, avrebbe erroneamente affermato che l’attrice non aveva provato i presupposti dell’istituto (l’aumento del fatturato e la permanenza di un vantaggio patrimoniale in capo alla preponente), senza considerare che, prima della novella di cui al D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65, il requisito dell’incremento degli affari o dei clienti con vantaggio della mandante era previsto in via alternativa a quello della rispondenza ad equità dell’indennità medesima. E nella specie proprio la durata venticinquennale del rapporto, la peculiarità dello stesso, la molteplicità di prestazioni richieste da Riello, l’obbligo imposto all’agente di dotarsi di una organizzazione per sopperire alle esigenze della distribuzione costituivano circostanze documentate che avrebbero dovuto imporre il riconoscimento dell’indennità. 2.1. – Il motivo è infondato.

2.1.1. – Va preliminarmente osservato che coglie nel segno la censura della ricorrente, là dove si appunta contro la ratio decidendi che ha ritenuto inapplicabile l’art. 1751 cod. civ. per essere la disciplina dell’indennità di fine rapporto prevista dall’accordo collettivo di settore del 1992 "normativa in astratto più favorevole all’agente".

Così decidendo, la Corte territoriale non ha fatto applicazione del principio secondo cui ai fini della quantificazione dell’indennità di fine rapporto dovuta all’agente in caso di cessazione del rapporto di agenzia, l’art. 1751 cod. civ., nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 303 del 1991, art. 4, attuativo della direttiva 86/653/CEE sul coordinamento del diritto degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti – per la parte in cui prevede che le disposizioni ivi fissate in materia di indennità di fine rapporto sono inderogabili a svantaggio dell’agente (comma 6) – si interpreta nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all’agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, siccome la prevista inderogabilità a svantaggio dell’agente comporta che l’importo determinato dal giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, anche collettive. Tale conclusione, cui si perviene in forza dell’interpretazione degli artt. 17 e 19 della direttiva 86/653 data dalla Corte di giustizia (sentenza 23 marzo 2006, in causa C-465/04), non impone il calcolo dell’indennità in maniera analitica, mediante la stima delle ulteriori provvigioni che l’agente avrebbe presumibilmente percepito negli anni successivi alla risoluzione del rapporto, in quanto per detto art. 17 gli Stati membri godono di un potere discrezionale di fissare metodi di calcolo diversi, di carattere anche sintetico, in modo da valorizzare il criterio dell’equità, che tenga conto delle circostanze del caso concreto ed in particolare delle provvigioni perse dall’agente (Cass., Sez. lav., 3 ottobre 2006, n. 21301; Cass., Sez. lav., 23 aprile 2007, n. 9538; Cass., Sez. lav., 24 luglio 2007, n. 16347; Cass., Sez. lav., 19 febbraio 2008, n. 4056; Cass., Sez. lav., 22 settembre 2008, n. 23966). In questa materia, infatti, il compito del giudice del merito è di verificare se – fermi i limiti posti dall’art. 1751 cod. civ., comma 3 – l’indennità determinata secondo l’accordo collettivo del 1992, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, delle provvigioni che l’agente perde, sia equa e compensativa del particolare merito dimostrato, dovendosi, in difetto, riconoscere la differenza necessaria per ricondurla ad equità (Cass., Sez. lav., 19 febbraio 2008, n. 4056, cit.).

2.1.2. – Sennonchè, fermo quanto sopra, e corretta, di conseguenza, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., l’erronea motivazione in diritto in parte qua, occorre rilevare che la sentenza impugnata si fonda, sul punto in discussione, su un’altra ratio decidendo, sufficiente a sostenere la decisione impugnata.

Invero, confermando la statuizione del primo giudice, la Corte territoriale ha affermato che CC non ha dato la prova della sussistenza delle condizioni alle quali l’art. 1751 cod. civ. (quand’anche applicabile) subordina la spettanza dell’indennità. Ha ritenuto che spetta all’agente provare "se e in che misura l’indennità gli sia dovuta: prova che l’appellante non ha invece in alcun modo fornito".

Ora, non si può seguire la ricorrente quando sostiene che la Corte di Venezia – affermando che Calor Clima ha "omesso di provare la sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 1751 cod. civ. … per il riconoscimento dell’indennità" – non avrebbe considerato che, nel rapporto di agenzia, il diritto all’indennità di scioglimento del contratto – nella disciplina, ratione temporis applicabile, successiva alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 303 del 1991 ed anteriore alla riformulazione ad opera del D.Lgs. n. 65 del 1999 – era subordinato alla presenza non di entrambe le condizioni previste dal comma 1 (permanenza, per il preponente, di sostanziali vantaggi derivanti dall’attività di promozione degli affari compiuta dall’agente e rispondenza ad equità dell’attribuzione all’agente dell’indennità, in considerazione delle circostanze del caso concreto e, in particolare, delle provvigioni da lui perse), essendo sufficiente, all’epoca, il ricorrere di almeno una delle due condizioni, e quindi anche il solo criterio dell’equità.

Infatti, non v’è alcuna traccia, nella sentenza impugnata, che lasci intendere che la Corte d’appello abbia avuto presente ed applicato il testo novellato (nel 1999) dell’art. 1751 cod. civ., anzichè quello anteriore (dopo la modifica del 1991), ponendo a carico dell’agente la prova della ricorrenza di entrambe le condizioni.

La Corte d’appello si è posta, più semplicemente, sul terreno della prova, giungendo a ritenere non dimostrata alcuna delle condizioni richieste dalla legge.

Solo se avesse ritenuto raggiunta la prova di una delle condizioni, ma non dell’altra, la Corte si sarebbe interrogata sulla sufficienza o meno dell’uno o dell’altro requisito previsto dagli alinea di cui si compone dell’art. 1751 cod. civ., comma 1.

Ora, sotto questo profilo, che concerne l’esclusione in fatto delle condizioni di legge, il ricorrente muove una doglianza generica – e non rispettosa del canone dell’autosufficienza – all’accertamento compiuto, con logico e motivato apprezzamento, dalla Corte territoriale.

Per un verso, infatti, il motivo di limita a far rinvio – nel tentativo di ritenere dimostrata almeno una delle due condizioni all’epoca richieste in via alternativa – alle "specifiche deduzioni" "sugli incrementi di affari e di clientela" contenute nella citazione intro-duttiva, ovvero, ancora, "alla produzione offerta e" a "quella stessa versata in atti dalla convenuta", richiamando gli "idonei capitoli di prova rivolti sia a dimostrare l’incremento degli affari sia il pregiudizio subito dall’agente-distributore-assistente tecnico in conseguenza della cessazione del rapporto durato venticinque anni".

Per l’altro verso – a sostegno della ricorrenza del requisito dell’equità – si fa leva, in particolare, sulla durata venticinquennale del rapporto, quando la Corte del merito, data la diversità dei rapporti intercorsi nel tempo, ha escluso qualsiasi rilevanza nella presente controversia a quelli tra Riello e Calor Clima nel periodo precedente al 1994.

Ciò stando, il motivo finisce per risolversi, anche là dove denuncia il vizio di violazione o falsa applicazione di legge, nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito, e non tiene conto del fatto che il sindacato di legittimità ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, è limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esaustiva motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l’iter argomentativo seguito nella sentenza impugnata (Cass., Sez. lav., 23 dicembre 2009, n. 27162).

2.1.3. – Poichè la ratio decidendi relativa alla mancata prova delle condizioni richieste dall’art. 1751 cod. civ., resiste alle censure della ricorrente, il motivo è, nel suo complesso, infondato.

3. – Con il terzo motivo (violazione o errata applicazione dell’art. 2558 cod. civ., e, conseguentemente, per quanto di ragione, dell’art. 1751 cod, civ., comma 4, in relazione all’art. 360 cod. civ., nn. 3 e 5) ci si duole che la Corte territoriale, al riguardo della affermata unicità del rapporto venticinquennale e della sussistenza da parte dell’ agente di una successione nei contratti di agenzia ex art. 2558 cod. civ., abbia erroneamente affermato la novità della domanda in appello. Ad avviso della ricorrente, la dedotta unicità del rapporto rilevava sotto il profilo delle legittime aspettative di Calor Clima, ai fini della domanda risarcitoria di cui all’art. 1751 cod. civ., comma 4, stante l’affidamento determinato in capo a CC e al C. dai comportamenti, contrattuali e non, della Riello.

Sul punto – deduce la ricorrente – erano stati offerti documentazione significativa e capitoli di prova pienamente confacenti ingiustamente respinti.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale non ha dato seguito alla deduzione dell’appellante del duplice trasferimento di azienda (da CC ad AC e da AC a CC) – introdotta per avvalorare la tesi della durata venticinquennale del rapporto – "sia perchè formulata per la prima volta in appello", "sia perchè sfornita della necessaria prova scritta, richiesta dall’art. 2556 cod. civ.".

Il motivo omette di censurare questa seconda ratio decidendi, limitandosi a criticare "la novità della domanda in appello".

Occorre, pertanto, fare applicazione del principio enunciato retro, sub 1.1. 4.- Con il quarto mezzo (sulla indennità di maneggio denaro:

violazione dell’art. 6, comma 3, AEC 16 novembre 1988 e dell’art. 2041 cod. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5,) la ricorrente fatto rinvio "ai documenti di cui ai nn. 53 e 54 della cospicua documentazione attorea e a quanto dedotto in appello in ordine alla mancata contestazione da parte di Riello della entità dell’incassato pari a L. 1.414.000.000" – deduce che, proprio perchè l’attività di incasso non era oggetto di espressa pattuizione iniziale, essendo stata poi di fatto svolta con continuità da CC per incarico di Riello, all’agente spettava il compenso reclamato. Il compenso spettava comunque ai sensi dell’art. 2041 cod. civ.: infatti, l’attività di riscossione non costituisce obbligo generale dell’agente, cosicchè tale attività, ove venga da lui espletata, consente alla mandante di sottrarsi al relativo onere, e cioè dal destinare a ciò propri dipendenti o collaboratori, così realizzando un ingiustificato arricchimento.

4.1. – Il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale ha escluso che a CC spettasse la provvigione separata per maneggio denaro, mancando i presupposti richiesti dall’accordo economico collettivo, sia perchè l’agente non aveva la responsabilità per gli eventuali errori contabili, sia perchè la riscossione riguardava il recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non erano state rispettate le scadenze di pagamento.

Ora, per un verso la ricorrente – al fine di contestare le conclusioni alle quali è pervenuta, con logico e motivato apprezzamento, la Corte territoriale – fa generico riferimento "ai documenti di cui ai nn. 53 e 54 della cospicua documentazione attorea e a quanto dedotto in appello in ordine alla mancata contestazione da parte di Riello della entità dell’incassato pari a L. 1.414.000.000", senza trascrivere specificamente – come era necessario in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – il contenuto delle risultanze di cui si lamenta l’omesso esame.

Per l’altro verso, la ricorrente rivendica per la prima volta la spettanza dell’indennità di maneggio denaro, se non in virtù del titolo contrattuale, in base ai principi dell’indebito arricchimento, ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., così inammissibilmente proponendosi una questione di diritto nuova, il cui esame presupporrebbe l’accertamento di nuovi elementi di fatto rispetto a quelli già acquisiti alla materia del contendere.

5. – Il quinto motivo (violazione degli artt. 115 e 166 cod. proc. civ.; mancata ammissione dei mezzi di prova; motivazione erronea;

art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5) lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto, quanto ai mezzi di prova orale per interrogatorio e per testi, la irrilevanza dei capitoli e, quanto alla c.t.u., la genericità della stessa e la inammissibile finalità probatoria della stessa. Ad avviso della ricorrente, tutti i capitoli di prova orale erano utili e rilevanti perchè intesi a provare la continuità del rapporto e la successione nello stesso di vari soggetti, tutti facenti riferimento al C., attraverso la prefigurazione di società di persone, nonchè i comportamenti contrattuali delle parti e quelli lesivi di R. Inoltre, non corrisponderebbe a verità che la c.t.u. fosse esplorativa o rivolta inammissibilmente a fini probatori.

5.1. – Il motivo è infondato, per la parte in cui non è inammissibile.

La censura non riporta in modo specifico i capitoli di prova sui quali avrebbero dovuto vertere le prove per interrogatorio e per testi richieste al giudice del merito.

Esente da censure è poi la dichiarazione di inammissibilità della c.t.u., posto che la relativa richiesta – come da correttamente conto la Corte territoriale – è stata formulata in termini generici (al fine di quantificare il dovuto) ed esclusivamente per supplire all’onere probatorio incombente alla parte.

6. – L’ultimo motivo è relativo alla condanna alle spese. La sentenza sarebbe errata "quanto alla cospicua condanna alle spese adottata con integrale e letterale applicazione della nota spese proposta da parte appellata e accompagnata da una motivazione sanzionatoria espressasi con l’addebito palesemente indispettivo all’appellante di aver disquisito in termini ridondanti". Avrebbe errato la Corte territoriale a liquidare i diritti procuratori con riferimento alla tariffa forense entrata in vigore il 2 giugno 2004 facendo applicazione dello scaglione di valore da Euro 258.300,01 a Euro 516.500,00: essa poteva trovare applicazione solo a far tempo della precisazione delle conclusioni, avvenuta il 12 luglio 2004, mentre le prestazioni procuratorie precedenti dovevano soggiacere alla tariffa del 1995. Cosicchè sarebbe errata la liquidazione delle seguenti voci contenute nella nota spese che la Corte ha fatto proprie: "posizione a archivio euro 129, disamina 35, esame atto di appello 71, autentica firma 71, redazione comparsa di costituzione 142, collazione 258, costituzione in giudizio 35, formazione fascicolo 35, esame ordinanza 35, partecipazione udienze 195". 6.1. – Il motivo è infondato, per la parte in cui non è inammissibile.

In primo luogo la condanna alle spese è avvenuta nel rispetto del principio di soccombenza.

Quanto alla censura in ordine al quantum delle spese, essa è svolta in modo generico.

Innanzitutto, non si specifica quale sarebbe il diverso scaglione di valore che la Corte d’appello avrebbe dovuto considerare.

In secondo luogo, non riportandosi specificamente il testo della nota spese presentata dal difensore della controparte nel giudizio di appello, non risulta – dal solo raffronto del testo del ricorso e della sentenza impugnata – se, come sostenuto dalla ricorrente, la Corte territoriale abbia effettivamente liquidato pedissequamente l’importo dei diritti reclamati nella nota, facendo applicazione della più recente tariffa professionale.

In terzo luogo, la doglianza non indica neppure quale sarebbe il diverso importo spettante per le voci dedotte in relazione alla tariffa ratione temporis applicabile.

7. – Il ricorso è rigettato.

La correzione della motivazione in diritto della sentenza impugnata, nei sensi di quanto indicato al punto 2.1.1., giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-11-2010) 18-02-2011, n. 6199

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Svolgimento del processo

M.D. è stato ritenuto responsabile dal Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Palermo, a seguito di giudizio abbreviato, del delitto (capo A) di partecipazione all’associazione mafiosa armata denominata Cosa Nostra unitamente, fra gli altri, a L.P.S.G., reggente della provincia mafiosa di Palermo, LO.PI.Sa., D.M. G., reggente della famiglia mafiosa di Cinisi, P. G., reggente della famiglia mafiosa di Carini, in particolare per aver contribuito alle attività della predetta associazione favorendo la latitanza di L.P.S., LO.PI. S. e P.G., fornendo loro un luogo ove trascorrerla per vari anni, per l’affiliazione alla famiglia di Cinisi, da cui veniva stipendiato; per i suoi rapporti con vari uomini d’onore, anche di qualifica apicale, fra cui i L.P. da cui aveva ricevuto denaro per reinvestirlo.

I coniugi T.A. e C.A. sono stati ritenuti responsabili, in concorso di attenuanti generiche del delitto (capo B) di procurata inosservanza di pena e favoreggiamento aggravato in concorso, aggravati ex D.L. n. 152 del 1991, art. 7, avendo, su richiesta di M.D., aiutato per almeno tre anni L. P.S.G. e LO.PI.Sa., nonchè per nove mesi P.G., ad eludere le investigazioni dell’autorità ed a sottrarsi all’esecuzione dei provvedimenti restrittivi cautelari e definitivi emessi a loro carico, fornendo aiuto, assistenza ed ospitalità in vari immobili di loro pertinenza.

La Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del primo giudice, con la sentenza di cui all’epigrafe nei confronti della quale i prevenuti ricorrono per Cassazione.

Il ricorso del M. deduce, con unico articolato motivo, la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. B) ed E) in relazione agli artt. 416 bis, 378 e 390 c.p., artt. 192 e 530 c.p.p., art. 111 Cost..

La sentenza della Corte territoriale amplificherebbe le carenze ed i vizi della prima decisione causa di una lettura dei fatti di rilievo sganciata dalle caratteristiche del quadro probatorio. Non corretta sarebbe stata la delimitazione della condotta "partecipativa" al sodalizio mafioso e, la qualificazione del rapporto tra la predetta condotta partecipativa e la condotta "favoreggiatrice".

Il M. sarebbe soggetto legato solo da rapporti personali di amicizia con il L.P. e i giudici del merito male avrebbero valutato le dichiarazioni del collaboratore P. e dei coniugi T. – C. dalle quali non poteva trarsi un quadro nè di affiliazione, nè di collaborazione organica del prevenuto con l’associazione, dovendosi al più valutare la sua azione, esauritasi nella presentazione dei L.P. ai coniugi che avevano loro in seguito fornito rifugio ed un’abitazione sicura, quale condotta favoreggiatrice, per la quale, peraltro, non si potrebbe configurare l’aggravante ex L. n. 152 del 1991, art. 7.

La Corte di merito avrebbe poi travisato le risultanze processuali attribuendo, a seguito di una lettura arbitraria, un contenuto fuorviante ai pizzini sequestrati, laddove aveva ritenuto che il soggetto indicato con il soprannome di (OMISSIS) si dovesse necessariamente individuare nel M., potendosi riferire anche ad una diversa persona (tal Pi.), solo a dare la corretta lettura dei documenti in sequestro; nè essendosi adeguatamente considerato come i soggetti dell’età e con il medesimo nome del prevenuto fossero almeno due, nella località di (OMISSIS), e come, quindi, non si potesse riferire a lui un’indicazione, riguardante certo M.D. di (OMISSIS), del L.P. in una lettera diretta a P.B.; preconcetto stravolgimento della realtà storica che si tradurrebbe con immediatezza in termini di travisamento dei fatti e delle prove.

Il ricorso di T. e C. si articola su tre motivi.

Con il primo deduce violazione di legge per essere stata ritenuta l’aggravante di cui alla L. n. 152 del 1991, art. 7, non avendo essi avuto contezza della natura delle persone che aveva presentato loro M. se non con almeno un anno e mezzo di ritardo e poi essendo sempre stati sottoposti alle prepotenze di costoro, così da non potersi configurare una volontaria agevolazione dell’associazione.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per non essere stato ritenuto che la C. aveva agito in stato di necessità, in quanto costretta dal marito ad accogliere in casa quelle persone senza essersi potuta ribellare. Con il terzo motivo si lamenta l’eccessività del trattamento sanzionatorio.
Motivi della decisione

Inammissibile è il ricorso del M..

La Corte territoriale in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte ha fatto corretta applicazione del principio dell’irrilevanza, ai fini della penale responsabilità per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, della formale affiliazione alla consorteria e/o dell’accertamento della peculiare intraneità alla cosca, non avendo alcun particolare significato la gerarchia interna al gruppo criminale, nè la differenza tra soggetto formalmente affiliato e soggetto vicino al gruppo criminale, sostanziandosi la partecipazione associativa unicamente nell’affectio societatis e nella stabile messa a disposizione della propria opera per i fini dell’organizzazione mafiosa.

Tanto stabilito, la Corte di merito ha ricomposto, in maniera congrua e logicamente coerente, il quadro probatorio a carico del prevenuto, formato da più elementi dichiarativi specifici, e fra di loro riscontratisi, provenienti dai collaboratori di giustizia, PA.Sa. e P.G., e dai coimputati, C.A. e T.A., tutti omogenei nei toni e concordi nel tratteggiare il modo operativo del prevenuto, individuandone il rilevantissimo contributo causale in favore dell’associazione nei termini descritti nella relativa rubrica. Ha rammentato, il giudice d’appello, come la qualificazione del M. come uomo legato ai corleonesi risalisse alle dichiarazioni del 1993 del PA. ed ha rilevato che, pur essendo mancata all’epoca una sufficiente precisazione del quadro accusatorio, il valore di tali dichiarazioni – sintomatiche di una prolungata appartenenza, nel tempo, del prevenuto all’associazione – si manifestava evidente nel loro connettersi a quelle del collaboratore P., particolarmente significative perchè provenienti da persona che era a diretto contatto con i vertici dell’organizzazione e che aveva trascorso alcuni mesi di latitanza assieme ai L. P., proprio nell’abitazione messa a loro disposizione dai T., su indiscusso intervento M..

Ed il P. aveva tratteggiato la figura del M. come quella di soggetto da lungo tempo vicino a L.P.S., del quale aveva aiutato in più occasioni la latitanza e, unitamente al quale, aveva partecipato a gravissimi fatti di sangue.

A tali dichiarazioni si aggiungevano, secondo i giudici del merito, quelle dei coniugi C. – T., che proprio da M. erano stati convinti a mettere a disposizione la propria casa per accogliere, prima, i L.P., padre e figlio, e poi P. durante la loro latitanza. E il ricorso, che da atto della particolare attendibilità delle affermazioni del P., finisce, in primo luogo, per travisarne il senso, sul ruolo del prevenuto, quando sostiene che nelle sue propalazioni il collaboratore avrebbe affermato che M. (testualmente dal ricorso) non aveva nulla a che fare con l’associazione mafioso non essendo mai stato un loro sodale affiliato: "non è mai stato un uomo d’onore". Il ricorrente trae, in modo manifestamente infondato, la conclusione dell’estraneità all’associazione dal mero fatto, peraltro pacifico, che non era mai avvenuta una sua formale affiliazione al sodalizio, omettendo di considerare che le affermazioni di P. evidenziavano tutti gli elementi che indicavano il prevenuto come pronto a mettere a disposizione della consorteria la propria attività, con ciò integrando quella partecipazione all’associazione che comporta penale responsabilità indipendentemente, come s’è visto sopra, dalla formale affiliazione del soggetto.

Il ricorso poi, nell’esaminare il contenuto delle dichiarazioni acquisite agli atti, si riduce ad una riproposizione di argomenti difensivi adeguatamente presi in esame e confutati dalla sentenza impugnata e svolge considerazioni di fatto (tendenti a minimizzare ed a circoscrivere ad un rapporto di natura esclusivamente personale quello fra il prevenuto e L.P.) insuscettibili di valutazione in questa sede, perchè non è consentito alla Corte di Cassazione di ripercorrere l’iter cognitivo e valutativo del giudice, dovendo esser limitato il controllo di legittimità a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e non abbia trascurato elementi in astratto decisivi, sia compatibile con il senso comune e la giustificazione della decisione, data come valida la premessa in fatto, sia logica: sia insomma esauriente e plausibile.

E, come rilevato sopra, i giudici del merito hanno adeguatamente valutato i contributi dichiarativi (sulla cui attendibilità neppure il ricorrente avanza censure) e li hanno ricollegati alle decisive emergenze documentali provenienti dai pizzini trovati ai L.P. e da una lettera trovata a PR.Be. al momento dell’arresto.

La Corte di merito si è fatta carico di affrontare tutte le questioni proposte dal prevenuto, sul valore probatorio di quei pizzini, individuando con motivazione del tutto logica nel M. il soggetto chiamato col soprannome di (OMISSIS) – nel senso di persona carica di debiti che non si preoccupa di restituire quanto deve, ma tende, al contrario, a farsi dare ancora denaro senza avere intenzione di restituirlo – (anche in base alle pacificamente attendibili affermazioni di P. sui rapporti economici fra L. P. e M., destinatario di somme rilevanti a lui affidate dai primi, e non restituite) così da inquadrare, sulla scorta di quel documento, la figura del prevenuto, indicato quale destinatario di somme della famiglia mafiosa di Cinisi, come soggetto avente un sicuro ruolo nell’ambito della predetta consorteria, essendo impensabile che L.P.S. prestasse tanto denaro ad un estraneo al proprio gruppo di riferimento. Come detto, la Corte territoriale, sulle doglianze dell’appellante (peraltro riproposte in questa sede) circa la sua individuazione nei pizzini come il (OMISSIS), quando, secondo uno dei documenti, vi sarebbe stato altro soggetto (certo Pi.) chiamato con quel soprannome, ha esaminato con precisione il documento ed ha fornito del suo contenuto una spiegazione che si basa sul suo tenore letterale – l’evidenza esteriore del documento – mettendo l’accento, in modo del tutto logico, e conforme al susseguirsi dei segni grafici, su quelle caratteristiche che portano ad una certa interpretazione del contenuto, piuttosto che ad un’altra.

Nel ricorso, pur affermandosi l’esistenza di un vizio di contraddizione della motivazione rispetto ai dati acquisiti, e cioè di "travisamento della prova", non v’è argomento che non si ponga invece come censura sul significato e sulla interpretazione di tali elementi. Non si lamenta un’omissione di esame del contenuto, quanto piuttosto che quel contenuto dovrebbe essere interpretato in modo diverso e si manifesta come inammissibile in quanto l’unico "travisamento" prospettabile in questa sede, per effetto della novella che ha modificato l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dovrebbe concernere il significante, non il significato.

Parimenti inammissibili le doglianze relative all’interpretazione data dalla Corte di merito alle emergenze dell’altro documento, ritenuto ulteriore significativa conferma delle acquisizioni dichiarative sul ruolo del M. all’interno della consorteria.

Si tratta della lettera, sequestrata al momento dell’arresto a PR.Sa., indirizzatagli da L.P., in cui lo si ragguagliava in merito all’incendio di una automobile, che interessava una cognata del PR., e si segnalava come le informazioni relative fossero state ottenute da parte di un certo M.D. di (OMISSIS) che aveva fatto da intermediario e aveva riferito ogni cosa. Con ciò, secondo la Corte territoriale, qualificandosi, il ruolo di M. come non marginale nell’ambito dell’organizzazione mafiosa, posto che fungeva da intermediario verso un personaggio come L.P., per la soluzione di questioni che stavano a cuore allo stesso PR..

Il ricorso ripropone, quanto al valore probatorio del documento, le questioni sottoposte al giudice d’appello alle quali la Corte territoriale ha dato una risposta adeguata e priva di incongruenze logiche. A fronte del rilievo documentato che in territorio di Cinisi esisteva anche un altro M.D. coetaneo del prevenuto e, per di più, parente di PR., la Corte d’appello ha evidenziato che proprio il testo della lettera escludeva che la stessa si riferisse, non al prevenuto, ma al suo omonimo, posto che, se il riferimento al M. di (OMISSIS) avesse riguardato un soggetto diverso, ed imparentato col PR., non avrebbe avuto alcun senso che L.P., nello scrivere proprio a P., chiamasse quella persona "un certo M.D. di (OMISSIS)", come se il destinatario non dovesse conoscere un parente, mentre plausibilmente poteva non conoscere l’attuale ricorrente.

La Corte di merito, quindi, evidenziati, come visto, tutti i contributi probatori secondo cui per un lungo periodo di tempo M. aveva collaborato con l’associazione criminale, ha posto, conclusivamente, l’accento sull’aver egli procurato, per oltre tre anni, ad un capo conclamato dell’associazione, ed a suo figlio, del pari appartenente alla mafia, ricercato da tempo immemorabile e frattanto assurto ai più alti vertici dell’intera Cosa Nostra, una casa d’abitazione dove rifugiarsi nella latitanza e dove ricevere altri associati e tenere riunioni, ed ha qualificato la complessiva attività del prevenuto come partecipazione all’associazione mafiosa, e non come favoreggiamento.

E tali valutazioni sono in linea con i principi elaborati dalla consolidata giurisprudenza al proposito, (Sez. 6, sent. n. 40966 dell’8/10/2008, Rv. 241701, ric.: Pillari; Sez. 6 sent. n. 2533 del 26/11/2009, Rv. 245703, ric.: Gariffo e altri) secondo cui l’organica e sistematica interazione del soggetto con gli associati, anche per garantire loro (e per L.P. era avvenuto anche altra occasione precedente) sicurezza dalle indagini e ricerche di polizia, ne qualifica l’azione come partecipazione all’associazione mafiosa – distinguendosi in ciò dal favoreggiamento, qualificato dall’episodicità dell’aiuto ad un associato – tanto più se la collaborazione ha comportato la cura sotto il profilo logistico della latitanza di un capo del sodalizio, cui venga assicurata al contempo in maniera stabile la possibilità di mantenere i contatti con gli altri associati e di continuare a dirigere l’organizzazione, condotta significativa della volontà di agevolare non solo il soggetto latitante ma l’intera associazione.

Il ricorso, con la riproposizione delle medesime questioni oggetto dell’appello, sulla prova dell’appartenenza del prevenuto alla consorteria, e sull’esclusione dell’ipotesi minore di favoreggiamento, per di più non aggravato ex D.L. n. 152 del 1991, art. 7, affrontate ed adeguatamente risolte, come sopra rilevato, dalla Corte di merito, si manifesta in tutta la sua evidente infondatezza che lo rende inammissibile.

Inammissibili sono anche le doglianze avanzate nei ricorsi per T. e C.. Con riguardo al lamentato difetto di motivazione circa il ricorrere dell’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, conv. in L. n. 203 del 1991, osserva il Collegio che la Corte territoriale ha evidenziato gli elementi che l’avevano portata a ritenere che i due imputati avessero lasciato nella disponibilità dei L.P. la loro abitazione, per consentire loro di nascondersi alle ricerche della polizia, nella consapevolezza che stavano dando un decisivo aiuto a due noti capi mafia, ed i ricorsi, ripercorrendo in linea di fatto gli avvenimenti, propongono una ricostruzione alternativa sulla loro consapevolezza della situazione che si era determinata e sulla natura del contributo che essi davano alla latitanza dei due, durante circa tre anni, che non sono consentiti nella sede di legittimità.

E’ innanzitutto manifestamente infondata l’argomentazione secondo cui per potere considerare sussistente l’aggravante speciale sarebbe necessario individuare, e non sarebbe stato individuato, anche un qualche collegamento tra i T. e l’associazione mafiosa, così da potersi concludere che la condotta di costoro fosse diretta, oggettivamente, ad agevolare l’attività non solo del singolo ma anche del sodalizio criminoso.

E’ agevole al proposito osservare come l’esistenza di un concreto collegamento con l’associazione mafiosa potrebbe configurare un concorso esterno, mai contestato ai prevenuti, mentre per il ricorrere dell’aggravante è sufficiente la consapevolezza di aiutare la latitanza di uno o più soggetti inseriti nella consorteria e che una tale situazione si pone come oggettivo aiuto all’attività dell’associazione.

E, nel caso, risulta dalle sentenze di merito che la latitanza dei L.P. era organizzata all’interno dell’abitazione dei due imputati in modo tale che i due capi mafia potessero ricevere visite di loro sodali ed organizzare incontri in cui venivano decise strategie criminali, con l’avvertenza di tenere il volume del televisore alto, per impedire ai coniugi T. di ascoltare i loro colloqui.

E questo era un oggettivo ausilio all’attività della consorteria criminale, perchè non solo veniva protetta e garantita la latitanza dei suoi capi, ma anche era garantita la possibilità di ulteriori sviluppi dell’attività dell’associazione, senza l’ostacolo rappresentato dalla latitanza dei vertici. E che si tenessero riunioni tra personaggi di spicco dell’associazione era noto ai due imputati che, quanto meno dal momento in cui avevano saputo chi erano esattamente le due persone loro presentate da M. e di che caratura criminale fossero, erano perfettamente consapevoli che il loro aiuto, protrattosi per anni anche in seguito, agevolava l’associazione nei suoi massimi livelli.

Al proposito, se è vero che secondo la giurisprudenza di questa Corte, rammentata dai ricorrenti, il fatto di favorire la latitanza di un personaggio di vertice di un’associazione mafiosa non determina, in ragione esclusivamente dell’importanza di questi all’interno dell’associazione e del predominio esercitato dal sodalizio sul territorio, la sussistenza dell’aggravante di avere commesso il favoreggiamento avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso, è altrettanto vero che (cfr. Sez. 5, sent. n. 41063 del 24/6/2009, Rv. 245386, ric: Celiento e altri) l’aggravante ricorre qualora la condotta favoreggiatrice sia posta in essere a vantaggio di un esponente di spicco di un’associazione di tipo mafioso, in quanto l’aiuto fornito al capo si concretizzi nell’agevolazione per dirigere da latitante l’associazione, che finisce per concretizzare un aiuto all’associazione la cui operatività sarebbe compromessa dal suo arresto, mentre, sotto il profilo soggettivo, non può revocarsi in dubbio l’intenzione dell’agente di favorire anche l’associazione allorchè risulti che abbia prestato consapevolmente aiuto al capomafia (conf. ASN 200443443, Rv. 229786). La sentenza impugnata ha esattamente rilevato come l’ausilio fornito ai latitanti – peraltro susseguitisi nel tempo e che avevano trovato i due, che lucravano, e l’hanno fatto per tre anni, su tale disponibilità, sempre pronti ad accoglierli anche quando si allontanavano dal quel rifugio per non brevi periodi di tempo – avesse caratteristiche tali, di sicurezza e continuità garantite dal comportamento dei due, che aveva finito per diventare un punto di riferimento importante per la vita dell’associazione. E la motivazione della Corte che appare, nel valutare la circostanza sotto il profilo oggettivo e soggettivo, del tutto logica e consequenziale, sfugge alle critiche dei ricorrenti, che propongono una lettura alternativa delle emergenze processuali sul loro atteggiamento soggettivo, che richiederebbe a questa Corte una rivalutazione delle risultanze processuali non consentita in questa sede.

Del pari inammissibile, perchè propone una lettura alternativa delle risultanze processuali è il secondo motivo di ricorso sul mancato riconoscimento a favore della C. dell’esimente dello stato di necessità, per essersi dovuta adeguare alle pretese del marito T.. Ha osservato la Corte di merito che anche la C. era del tutto al corrente dei fatti, per sue stesse reiterate ammissioni, avendo avuto, poco dopo l’inizio della coabitazione, l’esatta percezione della reale identità dei suoi ospiti, ed aveva in ogni caso continuato per anni a riverirli, accudirli, custodirli, nè era configurabile una situazione in cui le occorresse agire per salvare se stessa o altri da un danno grave alla persona, attuale e inevitabile.

Al proposito ha rilevato la Corte territoriale che difettava, quanto meno, il requisito dell’inevitabilità del danno grave, dal momento che, nel corso degli oltre tre anni durante i quali era durata la condotta favoreggiativa di stampo mafioso, la C., in particolare, non era apparsa subire passivamente le scelte del marito e, al contrario, era del tutto autonoma nel determinarsi e libera, avendo larga facoltà di movimento, dedicandosi alla preparazione dei pasti ed u-scendo in continuazione a far la spesa con esclusione quindi di ogni costrizione e, come il marito, nelle condizioni di denunciare la situazione e far cessare l’occupazione della sua casa.

E si tratta di motivazione del tutto congrua e priva di vizi di logica consequenzialità, a cui il ricorso contrappone una non consentita rivalutazione alternativa delle risultanze processuali.

Inammissibile perchè risolventesi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, è infine il terzo motivo dei ricorsi T. – C., concernente la misura della pena, giacchè la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente valorizzato la gravità dei fatti, anche per il loro perdurare nel tempo, elemento sicuramente rilevante ex art. 133 c.p.. Nè i ricorrenti indicano elementi, non considerati in positivo, decisivi ai fini di una diversa valutazione.

All’inammissibilità dei ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00, per ognuno.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 01-03-2011, n. 1879 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

in data 26/9/09 il Sig. C.M. ha presentato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione la domanda di emersione del lavoro irregolare ai sensi della L. 102/09 a favore del ricorrente;

Visto il ricorso avverso il silenzio rifiuto proposto dal cittadino extracomunitario beneficiario della domanda di emersione, nel quale viene dedotta la censura di violazione dell’art. 2 della L. 241/90, in quanto l’Amministrazione non avrebbe ancora concluso il procedimento nonostante sia passato oltre un anno dalla data di presentazione della domanda di emersione;

Vista la relazione difensiva dell’Amministrazione, nella quale viene prospettata l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione del cittadino straniero, configurandosi la procedura di emersione come procedimento attivabile solo ad istanza del datore di lavoro, nel quale il cittadino extracomunitario non sarebbe titolare di alcun interesse procedimentale, ma del solo interesse sostanziale alla regolarizzazione;

Visto l’art. 1 ter comma 1 della L. 102/09;

Ritenuta fondata l’eccezione, in quanto la procedura di emersione risulta effettivamente attivabile soltanto su istanza del datore di lavoro, unico soggetto con il quale lo S.U.I. intrattiene rapporti, sia per la richiesta di integrazioni documentali, sia per ogni altro tipo di comunicazione, come il preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. 241/90, e tenuto altresì conto che la stipulazione del contratto di soggiorno (in caso di esito positivo dell’istruttoria) dipende esclusivamente dal datore di lavoro, tant’è vero che la rinuncia all’istanza di emersione comporta l’archiviazione della pratica;

Ritenuto, pertanto, che l’unico interlocutore dell’Amministrazione nel procedimento di emersione è il datore di lavoro mentre il cittadino extracomunitario beneficia del del provvedimento conclusivo favorevole senza peraltro subire un pregiudizio apprezzabile dal ritardo nella definizione della pratica, potendo nelle more della definizione della procedura continuare a svolgere il proprio lavoro e non essendo passibile di espulsione dal territorio nazionale;

Ritenuto, quindi, che sussiste la legittimazione ad impugnare il silenzio rifiuto soltanto per il datore di lavoro;

Ritenuto comunque, per mera completezza di esame,,che nel caso di specie non si ravvisa neppure la colpevole inerzia dell’Amministrazione intimata, essendo questa in attesa del parere di competenza della Questura – comunque sollecitato (vedi all. 1 alla nota ministeriale) e non potendo, in assenza della pronuncia dell’autorità competente ad accertare la sussistenza dei prerequisiti prescritti – in primis quello dell’incensuratezza sotto il profilo penale – procedere alla concessione del beneficio in esame; ritardo che pertanto non è imputabile all’Amministrazione evocata in giudizio, dipendendo esclusivamente dalla Questura, che si trova a fronteggiare un oneroso carico di lavoro (50.000 domande) con pochi mezzi (40 operatori) e i motivi del ritardo di questa appaiono essere tutt’altro che pretestuosi, essendo il rallentamento dei relativi procedimenti dovuto al sequestro, da parte della polizia giudiziaria, dei fascicoli per accertamenti di natura penale;

Ritenuto, pertanto di dover dichiarare inammissibile il ricorso in epigrafe;

Ritenuto, quanto alle spese di lite, che sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 31-05-2011, n. 12073 Contratti collettivi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 28 – 30.3.2007 la Corte d’Appello di Caltanissetta rigettò l’impugnazione proposta da L.M. nei confronti del Comune di Caltanissetta, suo datore di lavoro, avverso la pronuncia di prime cure reiettiva della domanda volta al conseguimento del compenso per il lavoro svolto nell’ambito del progetto obiettivo per l’individuazione dei contribuenti evasori ICI e Tarsu per gli anni d’imposta 1993 e 1994. A sostegno del decisum la Corte territoriale osservò che:

– in base a quanto disposto dall’art. 33, u.c., CCNL Comparto Regioni – Autonomie locali del 6.4.1995, l’avvenuto raggiungimento dell’obiettivo di cui al progetto era affidato esclusivamente all’organo interno di controllo (il Collegio dei Sindaci Revisori) o al Nucleo di valutazione, restando precluso all’Autorità Giudiziaria sostituirsi a tali organi amministrativi al fine di accertare il concreto raggiungimento dell’obiettivo in assenza di decisioni formali del Comune;

a tal fine nessun valore poteva essere attribuito alle certificazione del raggiungimento degli obiettivi rilasciate il 14.4.2000 e il 6.9.2000 rispettivamente dal Capo Ufficio Tributi e dal Segretario Generale;

– dall’esame degli atti appariva evidente che verosimilmente non si era verificato il raggiungimento degli obiettivi, sia per il mancato inventario dei beni comunali, sia soprattutto per il rilievo della non corretta attività connessa ad alcuni avvisi di liquidazione, riferibili agli anni 1993 e 1994, effettuato dal Collegio dei Revisori in sede di parere per il bilancio di previsione per il 2001, circostanza che risultava ulteriormente confermata dalla Delib.

Giunta n. 379 del 2000, con la quale era stata affidata ad una ditta privata la notifica degli accertamenti lei e lo svolgimento di un’attività finalizzata alla creazione di un’anagrafe tributaria ai fini dell’emissione degli avvisi di liquidazione per ici evasa, senza che elementi decisivi in senso contrario potessero essere tratti dalla dichiarazione testimoniale richiamata dalla parte appellante;

– non poteva trovare accoglimento la domanda subordinata di pagamento del lavoro straordinario svolto, trattandosi di istituto avente diverse connotazioni giuridiche, nel cui ambito non era automaticamente sussumibile l’attività lavorativa svolta in quello del progetto obiettivo.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale L. M. ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi.

L’intimato Comune di Caltanissetta ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.
Motivi della decisione

1. Osserva preliminarmente il Collegio che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, l’improcedibilità del ricorso per cassazione a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non può conseguire al mancato deposito del contratto collettivo di diritto pubblico, ancorchè la decisione della controversia dipenda direttamente dall’esame e dall’interpretazione delle relative clausole, atteso che, in considerazione del peculiare procedimento formativo, del regime di pubblicità, della sottoposizione a controllo contabile della compatibilità economica dei costi previsti, l’esigenza di certezza e di conoscenza da parte del giudice era già assolta, in maniera autonoma, mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8, sicchè la successiva previsione, introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, deve essere riferita ai contratti collettivi di diritto comune (cfr, Cass., SU, nn. 23329/2009; 21558/2009); non è quindi ostativa alla procedibilità del ricorso l’omessa produzione dei CCNL di diritto pubblico sulle cui interpretazione il ricorso medesimo si fonda.

2. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale aveva fondato la propria decisione motivandola ai sensi dell’art. 33, comma 2, CCNL del 1995, laddove con l’atto introduttivo del giudizio il riconoscimento del compenso era stato richiesto per l’attività espletata in applicazione del CCNL 1998 – 2001. 2.1 La Corte territoriale ha pronunciato in ordine alla domanda svolta, sicchè l’applicazione ai fini del decidere del CCNL del 1995 potrebbe semmai impingere nella violazione della normativa contrattuale applicabile, ma non già in quella del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato; la doglianza, prima ancora che infondata per le ragioni testè espresse, presenta peraltro evidenti profili di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo stati ivi trascritti i termini con i quali, nel ricorso introduttivo del giudizio e, in prosieguo, nel ricorso d’appello, sarebbe stata invocata, secondo l’assunto, l’applicazione del CCNL 1998-2001. 3. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione di norme di legge e di contratto collettivo nazionale (CCNL dei 6.4.1995 con riferimento agli artt. 2, 15, 17, 18 CCNL 1.4.1999 e all’art. 6 CCNL 31.3.1999; art. 1362 c.c. e segg.), deducendo che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 33, u.c., CCNL del 6.7.1995, nel mentre avrebbero dovuto trovare applicazione gli artt. 15, 17 e 18 CCNL 1.4.1999 e l’art. 6 CCNL 31.3.1999, quest’ultimo avendo demandato la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti al dirigente;

correttamente, pertanto, il Nucleo di valutazione, con nota del 30.6.1999, aveva demandato al dirigente la valutazione circa il raggiungimento totale o parziale degli obiettivi; e tale valutazione di raggiungimento dell’obiettivo richiesto dal progetto risultava dall’attestazione in data 14.4.2000 del funzionario responsabile del Reparto finanze – Ufficio tributi e dalla successiva certificazione in data 6.9.2000 a firma del medesimo funzionario e del Segretario Generale.

Con il terzo motivo, deducendo vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, parte ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto decisivo al fine della prova del raggiungimento degli obiettivi il mancato giudizio del nucleo di valutazione, nonostante le ridette certificazioni del funzionario responsabile dell’Ufficio tributi e del Segretario Generale e benchè la realizzazione dell’attività progettuale fosse risultata anche dalla prova testimoniale assunta e dalla documentazione allegata, essendo altresì emerso che il riordino dell’inventario non formava oggetto dell’attività di progetto e dovendo ritenersi il parere del Collegio dei Revisori afferente ad attività estranee alle finalità del progetto medesimo.

Con il quarto motivo, deducendo ulteriormente vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, parte ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia omesso l’esame della documentazione prodotta, con riferimento alle ricordate note del Nucleo di valutazione, del funzionario responsabile dell’Ufficio tributi e del Segretario Generale.

I motivi, tra loro collegati, vanno esaminati congiuntamente.

3.1 Al riguardo deve rilevarsi l’inammissibilità del terzo e del quarto motivo per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla presente controversia.

In base alla norma suddetta, infatti, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Secondo l’orientamento di questa Corte, la censura concernente l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007). Nel caso che ne occupa, sia con il terzo che con il quarto motivo di ricorso sono stati denunciati vizi di motivazione ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ma entrambi tali motivi sono privi del momento di sintesi diretto a circoscrivere i limiti delle censure inerenti ai lamentati vizi motivazionali.

3.2 Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi che, secondo l’art. 2 CCNL Comparto Regioni – Enti Locali del 5.7.1995, detto contratto concerneva il periodo 1 gennaio 1994 – 31 dicembre 1997 per la parte normativa ed era valido dal 1 gennaio 1994 fino al 31 dicembre 1995 per la parte economica (comma 1); il successivo comma 4 prevedeva poi il tacito rinnovo contrattuale alla scadenza, salva disdetta, e che, in caso di disdetta, le disposizioni contrattuali sarebbero rimaste in vigore fino a quando non fossero state sostituite dal successivo contratto collettivo.

A sua volta il CCNL Comparto Regioni – Enti Locali per il periodo 1998 – 2001, stipulato il 1 ".4.1999, aveva previsto, salva diversa prescrizione, che gli effetti giuridici decorressero dal giorno successivo alla data di stipulazione (art. 2, comma 2).

Ne consegue che, essendosi pacificamente attuata l’approvazione del progetto in epoca anteriore al 1 aprile 1999, lo stesso, nel suo momento genetico, venne ad essere disciplinato dall’art. 33 CCNL del 1995 (Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi).

3.3 Deve tuttavia esaminarsi se fosse ancora applicabile, al fine della valutazione dei risultati raggiunti, propedeutica alla liquidazione finale del compenso e non ancora conclusasi nel corso del 1999 (le certificazioni richiamate dalla parte ricorrente ed asseritamente idonee allo scopo risalendo al 2000), il disposto del quarto comma di tale articolo, secondo cui i risultati raggiunti, per ciascuna amministrazione, in termini di maggiore produttività e di miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, mediante l’impiego del fondo di cui al presente articolo, sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del competente servizio per il controllo interno o del nucleo di valutazione di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 20. L’attività di monitoraggio si conclude con un rapporto da trasmettere all’A.RA.N.".

Deve ritenersi la soluzione negativa, alla luce delle modifiche normative (di legge e contrattuali collettive) medio tempore intervenute.

Va infatti considerato che:

a) Il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 20 come sostituito dal D.Lgs. n. 470 del 1993, art. 6 (prevedente, al comma 2, che "Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo"), è stato abrogato (salvo il comma 8, che non rileva nella presente causa) dal D.Lgs. n. 286 del 1999, art. 10, comma 2, (di Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 11);

b) il CCNL Comparto Regioni ed Autonomie locali personale non dirigente – Revisione del sistema di classificazione professionale, del 31.3.1999, aveva previsto, all’art. 6 (Sistema di valutazione) che "In ogni ente sono adottate metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica di cui al presente contratto; la valutazione è di competenza dei dirigenti, si effettua a cadenza periodica ed è tempestivamente comunicata al dipendente, in base ai criteri definiti ai sensi dell’art. 16, comma 2";

c) la suddetta previsione collettiva era stata espressamente richiamata dall’art. 17 (Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività), comma 2, lett. a) CCNL Comparto Regioni e Autonomie locali 1998 – 2001, secondo cui "…le risorse di cui all’art. 15 sono utilizzate per: a) erogare compensi diretti a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all’impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dai sistema permanente di valutazione di cui all’art. 6 del CCNL del 31.3.99;

…". Risulta dunque sostanzialmente coerente con le suddette previsioni collettive la decisione del Nucleo di valutazione del giugno 1999 di demandare la responsabilità della liquidazione dei progetti ai singoli dirigenti, anche per ciò che concerne la responsabilità della dichiarazione del raggiungimento totale o parziale degli obiettivi.

3.4 Tale essendo il quadro normativo di riferimento, deve tuttavia rilevarsi che la sentenza impugnata afferma espressamente la circostanza che tanto il Capo Ufficio tributi che il Segretario Generale erano privi di qualunque potere di valutazione, sia alla stregua della normativa contrattuale che della successiva delega;

affermazione da leggersi per di più in relazione all’individuazione, operata dal primo Giudice, nel Dirigente del Settore Finanze del soggetto delegato a compiere l’attività del Nucleo di valutazione (e che, in concreto, aveva rifiutato di rilasciare la certificazione di raggiungimento degli obiettivi).

Tale affermazione, implicante un accertamento fattuale, non è stata validamente censurata dalla parte ricorrente, che, apoditticamente, si limita a sostenere l’idoneità allo scopo delle certificazioni rese dal Funzionario responsabile dell’Ufficio tributi e dal Segretario Generale.

Ne consegue il rigetto anche del motivo all’esame, previa parziale correzione in diritto, nei termini anzidetti, della motivazione della sentenza impugnata.

4. Con il quinto motivo parte ricorrente denuncia nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi sul motivo d’appello inteso al riconoscimento del diritto al pagamento dell’attività svolta ai sensi degli artt. 3 e 36 Cost. e dell’art. 2126 c.c., essendosi limitata a ritenere, erroneamente, che la richiesta non fosse sussumibile nella categoria del lavoro straordinario.

4.1 I motivo è inammissibile per violazione dei principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo stato ivi trascritto l’esatto contenuto dello specifico motivo di gravame in ordine al quale la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi.

5. In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 49,00 oltre ad Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.