T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 14-09-2011, n. 7237 Indennità varie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 13 settembre 2000 e depositato tempestivamente avanti al TAR della Sardegna, poi riassunto avanti a questo TAR a seguito dell’istanza per il regolamento di competenza del TAR adito proposta dalla difesa erariale, il ricorrente chiede l’accertamento del suo diritto alla percezione del compenso previsto nell’Ordinanza del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile n. 688/FPC del 21 febbraio 1986 per il servizio speciale prestato presso il Nucleo Elicotteri dei Vigili del Fuoco di AlgheroSassari (v. nota correzione errore materiale 6.12.2000), durante la campagna antincendi 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 e la condanna dell’Amministrazione intimata alla corresponsione delle somme dovute oltre a interessi e rivalutazione monetaria.

Deduce i seguenti motivi:

1) Eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti.

2) Violazione dei principi di uguaglianza, giusta retribuzione e buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione. Violazione degli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate che hanno dedotto l’infondatezza delle censure sollevate e chiesto, in via conclusiva, il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica in Camera di Consiglio del 26 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Dopo aver precisato di aver prestato servizio speciale nella qualità di elicotterista addetto al Nucleo Elicotteri del Comando dei Vigili del Fuoco nelle campagne anticendi dal 1994 al 1998, il ricorrente chiede il riconoscimento del suo diritto alla corresponsione dei compensi per l’attività svolta, che ritiene dovuti in applicazione dell’Ordinanza del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile n. 688/FPC del 21 febbraio 1986.

Con il primo motivo di gravame deduce l’eccesso di potere tra più atti atteso che la Direzione Generale della Protezione Civile avrebbe richiesto, in varie occasioni, i prospetti riepilogativi delle missioni effettuate dal personale impiegato nella campagna antincendi salvo, poi, escludere il diritto a tale compenso.

La nota, nella quale si dava per scontata la spettanza delle somme pretese, sarebbe stata trasmessa dalla predetta Direzione Generale, con i dati richiesti, al Dipartimento della Protezione Civile e al Ministero della Difesa per la corresponsione del dovuto.

Stesso tenore sarebbe rilevabile dalla nota 18 agosto 1998 della Direzione generale della predetta Protezione Civile.

Soltanto nel 2000, sorprendentemente, la predetta Direzione Generale avrebbe lasciato intendere che vi erano dubbi sulla spettanza delle somme pretese e avrebbe declinato la sua competenza al riguardo.

Con il secondo motivo il ricorrente contesta i profili di illegittimità costituzionale dell’interpretazione resa dalla resistente andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione.

Preliminarmente, il Collegio osserva che l’azione proposta dal ricorrente è un’azione di accertamento del diritto alla corresponsione di un compenso dovuto in applicazione di specifiche norme vigenti nel periodo interessato rispetto al quale non sussistono margini di apprezzamento discrezionale da parte dell’Amministrazione resistente che è tenuta a pagare una volta accertato il debito.

Ne consegue che il comportamento tenuto da quest’ultima si presenta, eventualmente, come criticabile, se indicativo di incertezze e incoerenze per l’attività svolta peraltro legate alle complesse vicende che hanno segnato la Protezione Civile e il suo collocamento nell’ambito del Governo, ma non rivelatore di illegittimità atteso che ciò che rileva, in ipotesi del genere, è la sussistenza o meno dell’obbligo e non le eventuali e contraddittorie richieste di documentazione rivolte all’interessato.

Nel caso in esame, trattato unitamente ad altri simili nell’odierna Camera di Consiglio (Faddai Giulio, r. 19242/2000) vengono in rilievo tre profili: uno relativo alla vigenza della fonte generatrice del debito; l’altro relativo al tipo della prestazione resa e l’ultimo riguardante l’effettiva prestazione.

Quanto al primo dei profili appena enunciati il Collegio rileva che l’Ordinanza del Ministero Protezione Civile n. 688/FPC del 21.2.1986, con la quale è stato previsto il riconoscimento di una specifica indennità ai piloti che avessero effettuato un numero minimo di missioni in operazioni di spegnimento di incendi boschivi con elicotteri dotati di benna, risulta vigente nel periodo interessato, secondo quanto affermato da copiosa giurisprudenza, al riguardo. Giurisprudenza che il Collegio ritiene perfettamente applicabile alla fattispecie in esame (cfr., in particolare, Consiglio Stato, sez. IV, 18 settembre 2007, n. 4857 Cons. St.; n. 2647/2009; Cons. St., sez. VI, 3228/2008; v. anche TAR Sardegna n. 474/1998).

E’ stato, infatti, chiarito che l’avvenuta abrogazione tacita della citata Ordinanza, per effetto della legge 24 febbraio 1992, n. 225, del decreto legge 20 novembre 1997, n. 464, della legge 18 giugno 2002, n. 118 e dell’ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile 24 luglio 2002, n. 3231, e, quindi, l’insussistenza della fonte normativa del diritto azionato in questa sede, non corrisponde ad una corretta esegesi.

Nell’esaminare le due norme successive nel tempo non sussiste, infatti, quell’insanabile contrasto tra le due discipline che, solo consente, in mancanza di un’espressa previsione abrogativa, di ritenere superata la prima delle due disposizioni vigenti.

L’abrogazione tacita dell’Ordinanza in questione (desumibile, in buona sostanza, soltanto dall’omessa previsione del beneficio preteso) non sarebbe sussistente atteso che la nuova normativa si occupa della disciplina dell’attività della protezione civile o, più specificamente, dell’organizzazione dei servizi di contrasto agli incendi boschivi, e non esprime alcun contrasto insanabile con la normativa precedente.

"L’effetto dell’abrogazione tacita di una disposizione normativa esige che tra quest’ultima e quella successiva sia ravvisabile un rapporto di assoluta incompatibilità (Cons. Stato, IV, 23 marzo 2004, n. 1509), esclusivamente configurabile nell’ipotesi in cui la seconda regoli la medesima situazione disciplinata dalla prima in modo che il nuovo regime e quello previgente non possano coesistere – in quanto non armonizzabili tra di loro – a causa della radicale difformità degli elementi essenziali delle regolamentazioni recate dalle due previsioni.

Come già statuito dal Consiglio di Stato (CdS IV, 30 marzo 2000, n. 1833) tra la previsione originaria, che contemplava l’indennità antincendio, e le citate disposizioni successive non è dato, infatti, ravvisare quella relazione logica di insanabile incompatibilità che, sola, permette di configurare l’effetto dell’abrogazione implicita, posto che la sola omissione della previsione di quel beneficio nella sopravvenuta disciplina dei servizi della Protezione Civile e, più specificamente, di quelli di lotta agli incendi non rivela, di per sé, quella radicale difformità ed inconciliabilità delle regolamentazioni normative che condiziona il riconoscimento dell’asserito effetto abrogativo (Cons. Stato, IV, 29 dicembre 2005, n. 7565).

Il riordino organizzativo della Protezione Civile e la diversa distribuzione delle competenze amministrative relative ai servizi di contrasto agli incendi non sono stati ritenuti, in alcun modo incompatibili, secondo il rigoroso parametro valutativo prima illustrato, con la persistente operatività dell’indennità antincendio, sicché, in difetto del predetto vincolo di inconciliabilità logica, deve escludersi l’avvenuta abrogazione tacita dell’ordinanza n. 688 del 1986, con la conseguenza che la stessa deve intendersi tuttora vigente." (CdS, sez. VI, 3228/2008)

Precisato che l’Ordinanza di cui si chiede l’applicazione risulta vigente relativamente all’epoca interessata, deve ora accertarsi se le somme spettano soltanto a coloro che sono stati effettivamente impiegati in attività di spegnimento e comunque non spettano agli appartenenti al Corpo dei Vigili del fuoco in considerazione dei loro compiti di istituto secondo quanto indicato nella legge n. 47 del 1974.

In relazione a tale circostanza, quella secondo cui il compenso de quo non spetterebbe al ricorrente perché vigile del fuoco e quindi in ragione della natura istituzionale dell’attività svolta, sulla base di quanto espressamente previsto dalla legge n. 47 del 1975 che (articolo 7) nel titolo II relativo alla "Difesa e ricostituzione del patrimonio forestale" attribuisce il compito di spegnimento degli incendi alla "collaborazione dei vigili del fuoco " il Collegio precisa quanto segue.

La legge appena menzionata ha attribuito al Ministero dell’Agricoltura e foreste (ora delle Politiche Agricole e forestali) il compito di spegnimento degli incendi che per quanto riguarda, in particolare, le attività a terra risulta affidato al Corpo Forestale dello Stato e, in via di collaborazione, ai Vigili del fuoco.

A partire dall’anno 1986, con l’approvazione dell’ Ordinanza n. 688 di cui è stata riaffermata la vigenza dalla giurisprudenza amministrativa citata, il Ministero del Coordinamento della protezione Civile, nel frattempo istituito (DL. n° 57 del 27 febbraio 1982 convertito nella legge n. 187 dello stesso anno) ha previsto la possibilità di compensare gli equipaggi impegnati in attività di soccorso aereo per lo spegnimento degli incendi boschivi, nei termini espressamente richiamati dal ricorrentIl compito al quale si fa riferimento è pertanto quello di spegnimento aereo degli incendi boschivi, non il generico compito ancora affidato anche al Ministero suddetto delle Politiche Agricole.

Con la legge n. 225 del 24 febbraio 1992, è nato, infine, il Servizio Nazionale della Protezione Civile, il quale ha previsto (art. 6) che costituiscono componenti del Servizio nazionale della protezione civile e che provvedono alle attività di protezione civile "secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici……….." e che tra le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile viene indicato "il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile"

Motore organizzativo dell’attività area per lo spegnimento degli incendi, infine, è, fin dal 1982, il Comitato Operativo Aereo Unificato, Centro di comando e controllo di tutti i mezzi aerei resi disponibili per l’attività di protezione civile, che pianifica e coordina le attività di volo, sia in ambito nazionale che internazionale, anche con il concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Alla luce di tale quadro di competenze e di attività deve allora rilevarsi che l’appartenenza al Corpo dei Vigili del fuoco non è ragione di esclusione dal compenso per cui è causa dovendosi, soltanto, accertare se risulta provato l’effettivo svolgimento dell’attività per la quale si rivendicano le somme e, in particolare, se tale attività è stata prestata in base a quanto stabilito dall’ufficio incaricato del Servizio in sede nazionale di coordinare gli interventi reputati necessari per lo spegnimento degli incendi, vale a dire il COAU.

Ebbene dalla lettura della documentazione versata in atti dal ricorrente non sembra che la pretesa avanzata in questa sede dal medesimo ricorrente possa ritenersi fondata.

Assumono un rilievo decisivo al fine della definizione della vicenda in esame i documenti prodotti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e già acquisiti ai fascicoli di causa di identico tenore e relativi agli stessi anni, proposti dal signor Perri e dal signor Foddai Giulio introitati all’odierna Camera di Consiglio.

Risulta da questi (all.3) che il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) ha dichiarato i mezzi aerei utilizzati per spegnere gli incendi nel 1994, e le tabelle di dislocazione dei mezzi aerei antincendi per le campagne antincendi boschivi 1995, 1996, 1997 e 1998. E l’impiego di mezzi dei Vigili del Fuoco per conto del COAU risulta soltanto per gli anni 1998 e 2000.

Risulta, altresì, che tale situazione è stata espressamente resa nota dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri all’Ufficio Affari Generali Documentazione e Volontariato- Servizio contenzioso della medesima Presidenza prot. EME/4623/A.008 dell’8 febbraio 2000 laddove si precisa per gli anni dal 1994 al 1997 "non risulta alcuna partecipazione degli equipaggi di volo del C.N. VV.F. al dispositivo aereo coordinato dal COAU per la lotta agli incendi boschivi"

Ne consegue che mancando un impiego dei velivoli dei VVF, disposto dall’organo deputato ad operare il coordinamento delle attività antincendio di competenza della Protezione Civile (il COAU) deve concludersi che la pretesa del ricorrente si rivela, relativamente a tali anni, infondata.

E tale conclusione non viene scalfita dalla sentenza istruttoria n. 462 del 1998, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha acquisito i documenti tesi ad accertare la vigenza dell’Ordinanza 688/FPC del 21.2.1986 e le ore di volo per spegnimento di incendi effettuate nel 1992 e 1993 atteso che, relativamente alla prima, si tratta di questione chiarita alla luce della giurisprudenza richiamata, mentre, relativamente alla seconda, essa si riferisce a un periodo che è estraneo all’odierna richiesta.

Il ricorso alla luce delle argomentazioni svolte, deve essere, pertanto, respinto.

Le spese di lite, in considerazione della peculiarità della vicenda esaminata, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sede di Roma – Sezione I ter

Respinge il ricorso proposto dal signor C.M..

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-01-2012, n. 946

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Va rilevato in fatto:

1.1. che D.L.P. ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza n. 3869 del 2.10.08 della Corte di appello di Roma, con cui è stato parzialmente accolto l’appello della di lui ex moglie M.B. contro la sentenza che pronunciava sull’opposizione da lui dispiegata al precetto intimatogli dalla seconda ed in particolare è stata riconosciuta dovuta dal D.L. una ulteriore somma e negata la spettanza al medesimo della metà dell’indennizzo assicurativo per il perimento di un natante intestato a società di cui entrambi erano stati soci;

1.2. che il ricorso è notificato in data 12-19 novembre 2009 e che la M. non deposita controricorso: sicchè, all’esito dell’udienza pubblica del 21.12.11, per la quale il ricorrente ha prodotto memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., il Collegio ha deciso, raccomandando una motivazione semplificata.

2. Va considerato in diritto:

2.1. che il ricorrente sviluppa due motivi:

2.1.1. con un primo – rubricato "violazione e falsa applicazione di norme di diritto e carenza di motivazione" – egli ribadisce la tesi della novità di una non meglio indicata eccezione sollevata dalla M. ed erroneamente qualificata dalla corte territoriale come mera difesa; ma non conclude con alcun quesito di diritto o momento di sintesi o riepilogo;

2.1.2. con un secondo – rubricato "omesso esame con conseguente contraddittoria motivazione di un fatto controverso, decisivo per il giudizio" – egli contesta l’esclusione della sua legittimazione ad agire in ripetizione, accennando a documenti ed al loro contenuto – ma non conclude con alcun momento di sintesi o riepilogo;

2.2. che il ricorso è tardivo: esso è notificato non prima del 12 novembre 2009 e quindi in data di gran lunga successiva al termine ordinario di impugnazione, non soggetto – per giurisprudenza consolidata (per tutte e solo quanto all’anno in corso: Cass. 6 aprile 2011, n. 7854; Cass. 14 ottobre 2011, n. 21292) – alla sospensione feriale, che nella specie ha iniziato il suo decorso con la pubblicazione della gravata sentenza il 2.10.08;

2.3. che comunque mancano, a corredo dei motivi di ricorso, i quesiti di diritto – per i motivi di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. – o i momenti di sintesi o riepilogo – per i motivi di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. – previsti dall’art. 366 bis cod. proc. civ.: tale norma, che si applica alla fattispecie, in cui il ricorso ha ad oggetto una sentenza pubblicata tra il 2.3.06 ed il 4.7.09, è stata introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, applicabile – in virtù dell’art. 27, comma 2 del medesimo decreto – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58, comma 5, della medesima legge.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, per non avere qui svolto gli intimati alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 24-02-2012, n. 2819 Imposta reddito persone giuridiche

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Svolgimento del processo

La s. coop. a r.l. Trasporti Roma in liquidazione propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, rigettandone l’appello, ha confermato, per quanto ancora rileva, la legittimità dell’avviso di accertamento ai fini dell’IRPEG e dell’ILOR per l’anno 1993, con il quale venivano contestati omessi ricavi in relazione a fatture riferite ad operazioni considerate inesistenti.

Il giudice d’appello ha anzitutto ritenuto motivato l’atto impositivo, contenendo esso "gli elementi sufficienti e necessari per definire l’oggetto della controversia e porre il contribuente in condizione di difendersi, a nulla rilevando che l’Ufficio abbia fatto proprie le risultanze degli accertamenti della Guardia di finanza, atteso che sarebbe ovviamente superfluo motivare in modo specifico l’adesione a dette risultanze".

Quanto al merito dell’accertamento, ha rilevato come "l’inesistenza delle operazioni appare desumibile da presunzioni gravi, precise e concordanti, quali: a) la descrizione estremamente generica, nelle fatture delle operazioni compiute, per quanto riguarda natura, qualità e quantità dei servizi resi; b) l’assenza, nelle fatture, di richiami a contratti o ordini ricevuti dalle imprese committenti;

c) la mancanza, anche per operazioni di notevole consistenza, di una documentazione che dia ragione delle persone che avrebbero prestato la propria opera e delle circostanze in cui i servizi sarebbero stati resi".

L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività nella presente sede, limitandosi a partecipare alla discussione.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la società contribuente, denunciando "violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, e degli artt. 2697, 2700 e 2729 cod. civ. Insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)", censura la sentenza per aver ritenuto motivato l’avviso laddove il rinvio da questo operato al verbale di constatazione redatto nei confronti della contribuente non sarebbe univoco, ma articolato su un duplice livello, perchè a sua volta il verbale di constatazione rinvierebbe all’esito dei controlli incrociati eseguiti nei confronti di presunti clienti, alla documentazione derivante da altra attività ispettiva non portante alcuna presunzione certa, sicchè l’avviso sarebbe motivato con una sorta di doppio rinvio per relationem.

Con il secondo motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, e degli artt. 2697, 2700 e 2729 cod. civ.. Insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)", lamenta che la ricostruzione compiuta nel verbale di constatazione sia "entrata nel merito della questione, nella parte in diritto della vicenda, formulando ragioni e valutazioni giuridiche non consentite", e che "i verificatori siano giunti a conclusioni esorbitanti dalle finalità specifiche dei poteri ispettivi". Le "valutazioni" dei verbalizzanti non potrebbero ritenersi coperte dall’efficacia probatoria privilegiata ex art. 2700 cod. civ., sicchè l’ufficio non avrebbe potuto recepire acriticamente una serie di elementi all’evidenza puramente indiziar, rendendo incomprensibili le ragioni che hanno portato i giudici di secondo grado a ravvisare in tali elementi la base incontestabile onde legittimare gli avvisi.

Con il terzo motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41, comma 2, e dell’art. 2729 cod. civ.. Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)", censura come gravemente erronea la sentenza per aver legittimato i recuperi a tassazione sulla base di una generica doppia percentuale di redditività del 10% e del 15%, laddove non sarebbe possibile prendere una semplice media e traslarla acriticamente nell’ambito di una singola impresa senza il preventivo confronto con dati oggettivi, pena l’inattendibilità della media stessa. L’amministrazione sarebbe tenuta ad avvalorare la propria pretesa mediante riscontri precisi e dettagliati.

I primi due motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

Nell’atto amministrativo finale di imposizione tributaria, infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la motivazione "per relationem", con rinvio anche pedissequo alle conclusioni contenute in un atto istruttorio, nella specie il verbale di constatazione della Guardia di Finanza, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Cass. n. 21119 del 2011, n. 2907 del 2010, n. 10205 del 2003); il semplice richiamo agli elementi risultanti dai verbali della polizia tributaria, in particolare, non può considerarsi privo della necessaria autonoma valutazione di tali elementi da parte dell’Ufficio, dovendosi piuttosto ritenere implicitamente condivisa la valutazione di rilevanza espressa nei verbali richiamati (Cass. n. 8183 del 2011).

Nell’adempimento dei suoi compiti, in forza del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, l’amministrazione può invitare "ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi".

Ma la società ricorrente neppure indica nella specie gli "altri atti", da essa non conosciuti, che sarebbero stati richiamati e la cui allegazione sarebbe stata necessaria ad integrare la motivazione dell’atto di accertamento (cfr., nel vigore del più rigoroso regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, non applicabile alla specie razione terrporis, Cass. n. 26683 del 2009).

Il terzo motivo è inammissibile.

Per quel che attiene, infatti, alla lamentata violazione o falsa applicazione delle norme contenute nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, comma 2, la censura non coglie nel segno, in quanto la sentenza impugnata non tocca affatto il punto costituito dalla determinazione complessiva del reddito del contribuente da parte dell’ufficio, sicchè non incorre nel vizio denunciato.

Segnatamente, poi, la decisione non tocca il tema della percentuale dì redditività, sicchè la censura di omessa pronuncia non è idoneamente formulata, atteso che non vengono indicati e riportati i rilievi sul punto, formulati nei gradi di merito, che si assume essere stati illegittimamente ignorati dal giudice d’appello.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Si ravvisano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 17-11-2011, n. 2768 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Sig. R. ha presentato, alla Prefettura di Milano, in data 30.9.2009, domanda di emersione per regolarizzare la posizione lavorativa del ricorrente.

A fronte del silenzio della Prefettura, veniva notificato dapprima atto di diffida e quindi il presente ricorso, finalizzato ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia della Prefettura di Milano sulla domanda di emersione sopra indicata.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 3 novembre 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Il ricorso merita accoglimento, visto che risulta pacificamente provata la presentazione dell’istanza di emersione, senza che il Ministero dell’Interno abbia provveduto sulla stessa nel termine di legge cui all’art. 2, comma 3°, della legge 241/1990 (infatti, in mancanza di una norma specifica sulla durata del procedimento contenuta nell’art.1ter sopra citato, deve ritenersi applicabile la norma generale di "chiusura" di cui all’art. 2 della legge 241/1990).

L’Avvocatura dello Stato si è poi limitata ad una difesa di mero stile, senza nulla addurre in ordine alla eventuale conclusione del procedimento.

Per effetto dell’accoglimento del gravame, il Ministero dell’Interno dovrà provvedere sulla domanda della ricorrente, adottando un provvedimento esplicito, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Il Collegio ravvisa motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.