Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-10-2011) 07-11-2011, n. 40061

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 29/9/2010, la Corte di appello di Napoli, confermava la sentenza del Tribunale di Avellino, in data 12/5/2009, che aveva condannato R.G. alla pena di anni 5, mesi 6 e gg. 20 di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa per i reati di rapina aggravata e sequestro di persone in concorso.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti, ed equa la pena inflitta.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce che la sentenza impugnata è totalmente priva di motivazione.

Al riguardo si duole che la Corte territoriale si sia limitata a ritrascrivere ovvero a richiamare per relationem la motivazione della sentenza di primo grado, senza effettuare alcuna disanima della documentazione prodotta dalla difesa e degli elementi probatori richiamati nei motivi di gravame (perizia medico-legale del dr. F. e CTP del dr. T.). Osserva inoltre che nel fascicolo d’ufficio non risultano presenti nè gli elaborati peritali, nè risulta trascritto il verbale dell’udienza del 12/5/2009 nel corso del quale in perito dr. F. fu a lungo sentito a chiarimenti dal Tribunale. Pertanto eccepisce che la decisione è viziata dalla mancata lettura di tali atti di cui la Corte non ha rilevato neppure l’assenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio per cassazione e comunque manifestamente inammissibili.

In punto di diritto occorre rilevare che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Pertanto, il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest’ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4827 del 28/V1994 (ud. 18=1994) Rv. 198613, Lo Parco; Sez. 6, Sentenza n. 11421 del 25/13/1995 (ud. 29/9/1995), Rv. 203073, Baldini). Inoltre, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ritiene che non possano giustificare l’annullamento minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero potuto dar luogo ad una diversa decisione, semprechè tali elementi non siano muniti di un chiaro e inequivocabile carattere di decisività e non risultino, di per sè, obiettivamente e intrinsecamente idonei a determinare una diversa decisione. In argomento, si è spiegato che non costituisce vizio della motivazione qualsiasi omissione concernente l’analisi di determinati elementi probatori, in quanto la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell’impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest’ultimo caso, implicitamente confutati. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3751 del 23/3/200 (ud. 15/2/2000), RV. 215722, Re Carlo; Sez. 5, Sentenza n. 3980 del 15/10/2003 (Ud. 23/9/2003) Rv.

226230, Fabrizi; Sez. 5, Sentenza n. 7572 del 11/6/1999 (ud.

22/4/1999) Rv. 213643, Maffeis).

Le posizioni della giurisprudenza di legittimità rivelano, dunque, che non è considerata automatica causa di annullamento la motivazione incompleta ne1 quella implicita quando l’apparato logico relativo agli elementi probatori ritenuti rilevanti costituisca diretta ed inequivoca confutazione degli elementi non menzionati, a meno che questi presentino determinante efficienza e concludenza probatoria, tanto da giustificare, di per sè, una differente ricostruzione del fatto e da ribaltare gli esiti della valutazione delle prove.

In applicazione di tali principi, può osservarsi che la sentenza di secondo grado recepisce in modo critico e valutativo la sentenza di primo grado, correttamente limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di valutazione critica da parte della difesa, omettendo, in modo del tutto legittimo in applicazione dei principi sopra enunciati, di esaminare quelle doglianze degli atti di appello che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice.

Per quanto riguarda, poi, l’eccepito vizio derivante dalla mancata lettura di specifici atti non presenti nel fascicolo d’ufficio (la perizia del dr. F. e la Consulenza di parte del dr. T.), di cui la Corte ha dovuto necessariamente tenere conto nello sviluppo della motivazione, va rilevato che la censura non è ammissibile in quanto si riferisce a fatti successivi alla decisione della Corte d’appello, pronunziata in data 29/09/2010 e persino al deposito della sentenza, avvenuto in data 13/10/2010. Infatti il certificato della Cancelleria che attesta la mancanza di tali atti reca la data del 15/11/2010. Il fatto che la Corte d’appello non abbia rilevato la mancanza di tali atti dal fascicolo d’ufficio, lascia presumere che gli stessi siano andati smarriti successivamente alla decisione.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-07-2011) 22-11-2011, n. 43266 Aggravanti comuni danno rilevante

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 27.4.2010, emessa a seguito di impugnazione della procura della Repubblica, la Corte d’Appello di Catanzaro, ha confermato la sentenza 15.5.08 del Tribunale di Cosenza, con la quale era stato dichiarato non doversi procedere, nei confronti di P.D.E., in ordine al reato ex artt. 582 e 585, in relazione all’art. 576 c.p., n. 1, art. 61 c.p., n. 2, in danno di M.F., perchè esclusa l’aggravante, il reato è estinto per remissione di querela.

La procura generale ha presenta ricorso per violazione di legge, in riferimento all’art. 576 c.p., n. 1, e per vizio di motivazione.

La Corte d’Appello ha escluso un legame tra l’aggressione portata al M. e il credito vantato dalla figlia dell’imputato, e conseguentemente l’aggravante del nesso teleologico con il reato di esercizio abusivo delle proprie ragioni.

Secondo il ricorrente, la successione dei fatti dimostra che unico motivo della condotta dell’imputato è stata la richiesta di denaro per il vantato credito e che conseguentemente sussiste la contestata aggravante della connessione teleologica con il reato ex art. 393 c.p..

Il ricorso non merita accoglimento in quanto la ricostruzione dei fatti e la conferme valutazione compiute dai giudici di merito non integrano alcuna violane di legge, nè sono inficiate da alcuna incongruenza logica.

Il dato storico pacificamente sussistente (la spinata del M. ad opera del P.) è stato razionalmente valutato, per la sua entità e per le circostanze di tempo e di luogo, collegato al rapporto finanziario tra i protagonisti della vicenda. Il gesto del P. non è stato però ritenuto finalizzato alla commissione del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in quanto oggettivamente inidoneo a far conseguire al creditore il pagamento che, fino ad allora, non era riuscito ad ottenere con le richieste proprie e della figlia.

Coerentemente con questa ricostruzione e valutazione del fatto, la sentenza ha confermato l’argomentazione del primo giudice, secondo cui il P., di fronte all’immodificabile inadempimento del M., ha imboccato la strada della punizione fisica del debitore.

Questi ha inizialmente reagito con la richiesta dell’intervento punito dello Stato, ma vi ha poi rinunciato con la remissione di querela.

Il ricorso va quindi rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-11-2011) 14-12-2011, n. 46278

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Avellino, con sentenza in data 13/12/2005, dichiarava D.C.E.E. colpevole di falso e truffa per aver dichiarato, nella dichiarazione auto – certificativa, un reddito familiare inferiore a quello effettivo, ottenendo indebitamente prestazioni sanitarie gratuite e condannata, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena di mesi quattro di reclusione e Euro 200 di multa, con i doppi benefici di legge.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 11/2/2010, in riforma della sentenza appellata dell’imputata, la assolveva perchè il fatto non costituisce reato per la mancanza dell’elemento soggettivo del reato. Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli lamentando l’erronea applicazione della legge penale ritenendo trattarsi non di un errore di fatto, quale causa di esclusione dell’elemento soggettivo del reato, ma di errore di diritto, dovendo essere vagliato sotto il profilo della scusabilità o evitabilità dell’errore, ai sensi dell’art. 5 c.p..
Il difensore produceva memoria difensiva illustrativa volta a puntualizzare i motivi di ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.
La Corte territoriale ha rilevato, con motivazione non illogica, che la D.C., nel dichiarare il proprio reddito, non essendo pratica in materia fiscale, aveva dichiarato solo quello personale e non quello familiare, non considerando il reddito del proprio figlio convivente, di circa quarantanni, prossimo a sposarsi che non contribuiva alle esigenze del nucleo familiare, ritenendo mancare, sotto il profilo dell’errore nella dichiarazione, l’elemento soggettivo, cioè il dolo nel rendere false dichiarazioni, avendo peraltro indicato correttamente nella stessa dichiarazione il proprio reddito personale costituito da una pensione al minimo, pur risultando dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza un reddito pari a zero.
Non viene quindi prospettata dai giudici di merito, in via principale, alcuno errore di diritto.
La Corte di merito ha ritenuto mancare la consapevolezza, da parte della D.C., di occultare il reddito del figlio al fine di trarre in inganno il destinatario della dichiarazione medesima e di conseguire illecitamente il beneficio dell’esenzione del pagamento del ticket sanitario, ritenendo, in via prioritaria, mancare l’elemento psicologico del reato, prospettando, solamente in via subordinata, un possibile errore, peraltro di fatto, dell’imputata.
Tale valutazione non è illogica, mentre le argomentazioni del ricorrente Procuratore Generale ipotizzano una diversa ricostruzione dei fatti, inammissibile nel ricorso per Cassazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 19-01-2011, n. 57

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Svolgimento del processo

Con deliberazione n. 78 del 2000 il Consorzio A.S.I. di Gela ha revocato l’assegnazione del lotto di quella zona industriale, già assegnato al sig. Ia. con deliberazione n. 76 del 1981.

La revoca è stata motivata in riferimento alla omessa presentazione del progetto dell’opificio da realizzare da parte del sig. Ia. e al disinteresse da questi dimostrato per la costruzione dello stabilimento.

L’atto di revoca è stato impugnato avanti al T.A.R. Palermo dall’assegnatario il quale ne ha chiesto l’annullamento deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento nonché difetto di motivazione.

Si è costituito in resistenza il Consorzio il quale ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito Tribunale, ritenuta espressamente la sua giurisdizione sulla controversia, ha respinto nel merito il gravame, giudicando provato il disinteresse dell’assegnatario per la effettiva realizzazione del progettato stabilimento industriale.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi all’esame dal soccombente il quale ne ha chiesto l’integrale riforma, tornando a dedurre le doglianze già infruttuosamente versate nel giudizio di primo grado.

Si è costituito il Consorzio A.S.I. il quale domanda il rigetto dell’appello, eccependone peraltro l’irricevibilità per tardività della relativa notifica e l’improcedibilità in quanto con successivo provvedimento non impugnato la revoca è stata reiterata per ragioni diverse da quelle che hanno originato il primo provvedimento negativo.

Il ricorrente ha depositato memoria, contestando la fondatezza dell’eccezione di tardività.

Nell’udienza del 23 settembre 2010 l’appello è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

L’eccezione di irricevibilità dell’appello, dedotta dalla resistente Amministrazione, va disattesa.

In fatto risulta dagli atti che l’appellante, rispettando il termine annuale, ha tentato la notifica dell’appello al procuratore costituito per il Consorzio nel giudizio di primo grado, nel domicilio eletto e risultante dall’epigrafe della sentenza impugnata.

La notifica non è andata a buon fine, avendo l’avvocato del Consorzio mutato la sede del proprio studio legale.

Esperite le opportune ricerche, l’appellante ha notificato l’appello al nuovo indirizzo, quando però il termine annuale era ormai decorso.

Come è noto l’art. 330 cod. proc. civ. prescrive che la impugnazione avverso una sentenza non notificata deve essere notificata presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nel precedente grado di giudizio.

In passato la interpretazione di tali disposizioni ha dato luogo ad un contrasto nella giurisprudenza della Suprema Corte, con riferimento all’ipotesi – qui verificatasi – di un trasferimento dello studio del procuratore costituito non comunicato alla controparte.

Secondo un primo e maggioritario indirizzo, i termini per l’impugnazione delle sentenze sono perentori, e decorrono per il solo fatto oggettivo del trascorrere del tempo, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge; ne consegue che non produce alcun effetto il tentativo di notifica dell’atto di impugnazione effettuato nei termini presso il procuratore costituito ma non andato a buon fine per trasferimento del domicilio del destinatario dell’atto, restando a carico dello istante il rischio che le nuove modalità notificatorie non consentano in concreto di rispettare il termine, e non spiegando alcuna rilevanza nel caso concreto la sentenza n. 477 del 2002 della Corte cost., che riguarda la diversa ipotesi di ritardo sulla notificazione imputabile non al notificante, bensì all’ufficiale giudiziario o all’ufficiale postale (ad es. Cass. sez. lavoro n. 18350 del 2003).

Secondo altro e minoritario indirizzo invece, la notificazione all’indirizzo del procuratore trasferito, in difetto di idonea e inequivoca comunicazione dell’avvenuto trasferimento, costituisce adempimento da parte dell’appellante dell’onere su di lui gravante ai sensi dell’art. 330 c.p.c., non perfezionandosi la notificazione nei confronti del destinatario dell’atto per fatto non imputabile al notificante. Essa, pertanto, impedisce ogni decadenza e ne consente la rinnovazione (Cass. I sez. civile n. 9907 del 2008).

Da ultimo tale contrasto sembra composto dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 3960 del 2009 secondo la quale l’impugnazione presso il procuratore costituito e/o domiciliatario della parte, per soddisfare gli oneri imposti dall’art. 330, c.p.c., va effettuata nel domicilio da lui eletto nel giudizio, se esercente l’ufficio in un circondario diverso da quello di assegnazione, o, altrimenti, nel suo domicilio effettivo, previo riscontro dell’albo professionale.

Solo nel caso di esito negativo della notifica non imputabile al notificante (ad es. per la mancata od intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio all’ordine professionale o per il ritardo della sua annotazione, ovvero per la morte del procuratore ed in tutte le altre ipotesi nelle quali l’ufficiale giudiziario, nonostante la corretta indicazione del domicilio, non abbia completato la notifica e ne abbia attestato l’esito negativo per un fatto appunto non imputabile al richiedente) il procedimento notificatorio può essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi termini, mediante istanza al giudice "ad quem" di fissazione di un termine perentorio per completare la notifica, depositata contestualmente all’attestazione dell’omessa notifica (SS.UU. n. 3960 del 2009).

Da tale impostazione si distacca la giurisprudenza amministrativa, il cui indirizzo interpretativo assolutamente maggioritario afferma che in difetto di rituale comunicazione della modifica dell’indirizzo intervenuta nel corso del giudizio, la notifica al domicilio del procuratore eletto per il giudizio di primo grado, anche se non andata a buon fine per trasferimento dello stesso, impedisce la decadenza dall’impugnazione per decorrenza del relativo termine, purché venga rinnovata nel nuovo domicilio del procuratore (VI Sez. n. 5690 del 2007).

In tale prospettiva del resto la stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che la parte soccombente in primo grado non ha l’onere di effettuare accertamenti sul reale domicilio del procuratore domiciliatario della controparte cui intenda notificare il ricorso in appello, atteso che ai sensi dell’art. 330 Cod. proc. civ. non rileva di per sé la variazione della sede dello studio del difensore, in quanto se manca la sua rituale comunicazione alla controparte continua ad avere rilievo processuale la formale elezione di domicilio effettuata nel corso del giudizio e disciplinata dall’art. 330 cit., salva l’applicazione dell’art. 141 Cod. proc. civ. (A.p. n. 13 del 1999).

Tale orientamento è condiviso dal Collegio e trova oggi autorevole avallo normativo nell’art. 93 comma 2 del codice del processo amministrativo, il quale ammette espressamente il completamento o rinnovo della notificazione che abbia avuto esito negativo per trasferimento del domiciliatario: l’appello è dunque tempestivo.

Anche l’eccezione di improcedibilità dell’appello o, meglio, del ricorso originario per sopravvenuto difetto di interesse (dedotta dal Consorzio perchè la revoca dell’assegnazione è stata reiterata dopo quattro anni con atto inoppugnato) va disattesa, poichè l’eventuale accoglimento dell’impugnazione proposta avverso il provvedimento originario potrebbe comunque avere rilievo per l’assegnatario nell’ottica risarcitoria.

Nel merito l’appello non è però fondato.

Come risulta dalle premesse, il Tribunale ha ritenuto immune da censure il rilievo – posto dal Consorzio a supporto della delibera di revoca dell’assegnazione – inerente la sopravvenuta carenza di interesse dell’assegnatario alla effettiva realizzazione e gestione sul lotto assegnatogli dell’impianto industriale originariamente progettato.

Oppone al riguardo l’assegnatario che in realtà la incompleta realizzazione dell’impianto è dovuta a colpa del Consorzio, il quale non ha approvato il progetto presentatogli e comunque non ha mai provveduto alla stipula dell’atto definitivo di vendita del lotto.

In tale contesto di riferimento, la parziale utilizzazione del lotto si giustifica poi in ragione delle fluttuazioni del mercato edilizio locale e della conseguente ridotta domanda dei beni strumentali (cementi, materiali da costruzione etc.) che l’impianto è in grado di produrre.

La tesi dell’appellante non può essere condivisa.

Infatti tutta la documentazione acquisita nel fascicolo di primo grado comprova che il sig. Ia. – anche ad ammettere che abbia inizialmente avviato l’attività industriale di produzione di conglomerati cementizi – sicuramente non ha più esercitato tale attività a far tempo dal 1992.

Tanto dimostra in primo luogo la relazione in data 13 marzo 1992 del C.T.U. nominato dal Tribunale civile di Gela, nella quale si rileva che lo stato di conservazione delle opere esistenti nel lotto era scadente in quanto in parte inutilizzate e non più soggette a manutenzione ordinaria e straordinaria, con diffuso decadimento degli impianti causato dal naturale invecchiamento e dal non uso degli stessi a causa della riduzione dell’attività dell’impresa che non utilizzava più alcuni mezzi e parte dei fabbricati.

A ciò si deve aggiungere che, come rilevato dal T.A.R., lo stesso assegnatario ha dichiarato nel 1994 alla Guardia di Finanza di non esercitare più la propria attività dal mese di novembre 1992 per mancanza di commesse e di non avere avuto nel 1993 alcun operaio alle dipendenze.

Del resto nella memoria versata in vista dell’udienza di discussione avanti al T.A.R. il Consorzio ha affermato, senza essere smentito, che l’inesistenza di ogni attività produttiva trovava conferma nelle dichiarazioni presentate dall’assegnatario ai fini I.V.A.

Infine per un verso è provato che già nel 1988 l’interessato aveva promesso con una scrittura privata di vendere il lotto in questione ad altra società; per l’altro è sintomaticamente risultato da un sopralluogo del Consorzio nel 2004 che l’assegnatario non svolge più alcuna attività nel lotto stesso, avendolo posto a disposizione – senza essere autorizzato – di un consorzio di autotrasportatori.

Non può quindi ragionevolmente sostenersi che le difficoltà incontrate dall’assegnatario nell’impianto della attività industriale progettata abbiano avuto carattere transitorio, in quanto il materiale probatorio ora richiamato comprova in modo non equivoco che la detta attività non si è mai stabilizzata e soprattutto è stata da tempo definitivamente dismessa.

Tanto chiarito, deve ricordarsi che l’art. 23 della legge regionale n. 1 del 1984 dispone che gli atti di vendita dei lotti assegnati devono prevedere l’impegno dell’impresa acquirente a mantenere la destinazione dell’insediamento all’attività di produzione industriale.

Ai sensi della normativa ora richiamata, il mancato rispetto di tale impegno (oltre che dei termini per la stipula del contratto definitivo) costituisce condizione risolutiva da inserirsi nel contratto, al verificarsi della quale consegue naturalmente la revoca dell’assegnazione con delibera del Consiglio direttivo dell’A.S.I.

Alla stregua della normativa applicabile, dunque, lo sfruttamento industriale dell’immobile costituisce presupposto indispensabile per l’assegnazione e la conservazione del relativo lotto.

Di talché, avendo il sig. Ia. dimostrato in modo concludente col proprio comportamento di non essere in grado di espletare effettivamente l’attività progettata, la revoca dell’assegnazione costituisce il frutto di un legittimo esercizio del potere affidato al Consorzio in vista del recupero del lotto e della sua riassegnazione a favore di nuove iniziative produttive.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l’appello va quindi respinto.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese e gli onorari di questo grado del giudizio seguono come per legge la soccombenza e sono liquidati forfettariamente nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento in favore del Consorzio A.S.I. di Gela della somma di Euro 5.000,00 oltre accessori di legge per spese e onorari di questo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 23 settembre 2010 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, estensore, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 19 gennaio 2011.

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