Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-10-2011, n. 20819 Decisioni delle Commissioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.S. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di La Spezia il geometra P.G. chiedendone la condanna a depositare presso il Collegio dei geometri della Provincia di La Spezia (onde consentire la taratura) le due fatture che le aveva inviato e la documentazione inerente all’attività svolta) per due pratiche di condono edilizio per le quali il P. le aveva richiesto il pagamento; chiedeva, inoltre, la condanna del P. al risarcimento dei danni derivanti dall’omesso adempimento.

Con sentenza in data 19/2/2002 il Tribunale di La Spezia rigettava la domanda attrice rilevando:

– che nessun interesse poteva vantare la D. al deposito, da parte del professionista, delle notule per la taratura;

– che sul professionista non grava alcun obbligo di presentare la parcella al proprio Ordine professionale per la taratura;

– che l’attrice non poteva pretendere di imporre al professionista di tarare la parcelle e, infine, che il danno lamentato era insussistente e non provato.

La D. proponeva appello opponendo:

– che aveva interesse a conoscere la quantificazione degli onorari da parte dell’Ordine professionale;

– che sussisteva un obbligo del professionista di depositare la parcella e la necessaria documentazione presso il proprio Ordine e al fine della taratura;

– che l’obbligo scaturiva dai doveri di correttezza e buona fede, dalla deontologia professionale e dalla L. n. 144 del 1949, art. 4.

La Corte di Appello di Genova con sentenza del 10/5/2005 rigettava l’appello rilevando:

– che correttamente il primo giudice aveva escluso la sussistenza di una qualsiasi previsione normativa che imponesse al professionista di far tarare la parcella e che, correlativamente, la D. non aveva alcun diritto di imporre al professionista tale adempimento;

– che la L. n. 144 del 1948, art. 4, prevede la possibilità, anche per il cliente, di ottenere la taratura della notula, ma che l’obbligo di taratura a carico del professionista non poteva derivare da tale norma che, pur riconoscendo il diritto del cliente (nei confronti dell’Ordine) alla taratura della parcella, non impone al professionista agli adempimenti rivolti alla taratura;

– che l’attrice, ove avesse avuto un interesse alla determinazione del proprio debito verso il professionista, avrebbe potuto proporre domanda di accertamento (nella specie non proposta);

– che non sussistendo l’illiceità del comportamento del professionista, non sussisteva neppure il diritto della D. al risarcimento del danno.

La D. ricorre per Cassazione sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso P.G. che ha, inoltre, depositato memoria.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 2233 e/o 2225 e 1176 c.c., nonchè della L. n. 144 del 1949, art. 4, sostenendo che quest’ultima norma attribuisce anche al cliente il diritto di vedersi tarata la parcella del professionista e che il P., non depositando la documentazione al Collegio dei geometri e non inviandole neppure la documentazione dell’attività svolta, aveva impedito l’esercizio di tale diritto.

2. Dall’esposizione in fatto riportata in ricorso e dal contenuto della decisione di appello si desume che l’addebito che era mosso al professionista era di non avere richiesto al proprio Ordine la taratura delle due parcelle e di non avere provveduto agli adempimenti necessari; ne discende che la censura alla sentenza della Corte di Appello (perchè non avrebbe riconosciuto la violazione degli obblighi gravanti su professionista) è inammissibile in quanto fondata su argomento di fatto del tutto nuovo: mentre nelle fasi di merito si era discusso dell’obbligo di professionista di far tarare la propria parcella (obbligo correttamente ritenuto inesistente) con la presente censura inammissibilmente, si assume che, essendo riconosciuto il diritto del cliente di chiedere all’Ordine la taratura della parcella, il professionista avrebbe violato l’obbligo di mettere a disposizione del cliente la documentazione necessaria per la taratura così spostando il tema di indagine dall’obbligo di taratura da parte del professionista all’obbligo del professionista di documentare al cliente l’attività svolta, questione che non risulta trattata nelle fasi di merito; sotto altro, profilo, occorre osservare che (come ha anche rilevato il giudice di appello) alla facoltà del committente di richiedere al Consiglio del Collegio la taratura della parcella, non corrisponde un obbligo del professionista di fornire al Consiglio la documentazione necessaria (salva la sua. eventuale responsabilità per le spese rese successivamente necessarie per la sua inerzia; come sopra riferito, non è stata invece sollevata, nelle fasi di merito, la questione relativa all’obbligo del professionista di fornire al cliente (e non al consiglio del collegio) la documentazione dell’opera prestata.

3. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 1176 c.c., perchè il giudice di appello non avrebbe valutato come contrario ai doveri di diligenza il comportamento del professionista che si sarebbe anche impegnato a depositare la documentazione richiesta e a consentire la taratura.

4. La censura è inammissibile in ordine all’assunzione, da parte del professionista, di un impegno formale al deposito della documentazione presso il Collegio dei Geometri perchè la questione non risulta sollevata nelle fasi di merito.

Per il resto, la censura di violazione dell’art. 1176 c.c., è parimenti inammissibile perchè si limita ad una esposizione di massime di giurisprudenza senza indicare per quale motivo sarebbe stata violata la predetta norma, fermo restando che, essendosi ritenuto che non gravava sul professionista alcun dovere di chiedere al proprio Ordine la taratura della parcella e di depositare presso l’Ordine la documentazione, la mancata richiesta e il mancato adempimento delle attività accessorie per la taratura non possono essere addebitati a titolo di negligenza.

5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, ma tenuto conto delle peculiarità e della novità del caso concreto, possono compensarsi le spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di questo giudizio di Cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-06-2011) 22-06-2011, n. 25008

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – G.V. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale di Bologna, datata 7.2.2011, di conferma del pregresso provvedimento, in data 13.1.2011, della corte di appello della stessa città che rigettava la di lui istanza di sostituzione della misura carceraria della custodia cautelare in atto con quella degli arresti domiciliari, sottolineando che l’istanza era stata rigettata con la precedente ordinanza del 24.8.2010 e che comunque le esigenze di prevenzione speciale, collegate alla condanna in grado di appello di anni sei per i delitti di rapina pluriaggravata e sequestro di persona, non erano venute meno anche a fronte delle circostanze dedotte dalla difesa dell’imputato: buona condotta carceraria, grave malattia dei genitori anziani, espiazione di oltre metà della pena.

2 – Il ricorso è inammissibile, perchè le ragioni del ricorso sono le stesse già rappresentate al tribunale e da questi confutate con argomentazioni per nulla riprese e sottoposte a critica dalla difesa.

A tacere poi che sulle ragioni poste a sostegno dell’istanza di sostituzione della misura custodiale più grave in altra mitior è intervenuto il giudicato cautelare con la pregressa ordinanza in data 24.8.2010 della stessa corte di appello di Bologna.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n.. 186/2000; n.69/1964) – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. C.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 12-07-2011, n. 6252 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

Visto l’esito della disposta verificazione, dalla quale risulta che la visita oculistica non evidenzia alterazioni della mobilità oculare né diplopia; e che l’officiata Commissione presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza in Roma ha ritenuto che la condizione attuale del ricorrente sia compatibile con l’idoneità;

Considerato pertanto che il ricorso in epigrafe risulta da accogliere;

Considerato che le spese di giudizio, ivi comprese quelle del compenso spettante al soggetto verificatore, seguono la soccombenza ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 91 del codice di procedura civile;

Ritenuto, nello specifico:

– che le spese di giudizio da parte vittoriosa possano liquidarsi in Euro 1500,00;

– che per la liquidazione delle spese relative al compenso spettante al soggetto verificatore il Collegio possa delegare il proprio Presidente, il quale disporrà ai sensi dell’articolo 66, comma 4, del codice del processo amministrativo su istanza, specificamente documentata, del soggetto verificatore (cui la presente sentenza verrà comunicata a cura della Segreteria) e applicando le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall’organismo verificatore.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso in epigrafe.

Per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese di giudizio, e dispone in proposito quanto indicato in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Incarica la Segreteria di comunicare il presente provvedimento al Centro di reclutamento della Guardia di finanza in Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 30-07-2011, n. 4536

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la stessa parte ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con il ricorso di primo grado proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, l’odierno appellante signor M. H. S. A., cittadino egiziano, ha impugnato il provvedimento emesso, in data 29 luglio 2010, della Prefettura di Brescia, di revoca del beneficio di legge già concesso sulla base della istanza di emersione da lavoro irregolare, ex art. 1ter della legge n. 102/2009, presentata a suo favore dal datore di lavoro. Il provvedimento è motivato sul presupposto dell’esistenza a carico del ricorrente di pregiudizi penali ostativi, per il reato di violazione all’ordine di espulsione previsto dall’art. 14, comma 5ter, del D.lgs. n. 286/1998.

2. Avverso la sentenza di reiezione pronunciata dal T.A.R. di Brescia, il predetto signor M. H. S. A. ha proposto appello, lamentando la non riconducibilità del reato previsto dall’art. 14, comma 5ter, cit. ai reati previsti dagli articoli 380 e 381 c.p.p., in relazione ai quali l’art. 1ter della menzionata legge n. 102/2009 espressamente esclude la possibilità di regolarizzazione; si osserva, in particolare, che ogni altra interpretazione sarebbe in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, in quanto metterebbe sullo stesso piano condotte del tutto diverse sul piano della pericolosità sociale. La non ostatività del reato ex art. 14, comma 5ter cit. viene altresì dedotta dalla medesima legge n.102/2009, che disciplina la procedura di emersione, ove prevede che, sino alla conclusione del procedimento, siano sospesi tutti i procedimenti amministrativi e penali relativi a violazioni delle norme sull’ingresso ed il soggiorno sul territorio nazionale per le persone interessate alle procedure di emersione, nel corso del loro svolgimento. Si segnala infine la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato in Adunanza plenaria che ha risolto la questione anche in ordine all’applicazione del principio tempus regit actum.

3. L’appello è fondato e deve essere accolto, alla stregua dei seguenti, risolutivi, principi di diritto e precedenti giurisprudenziali conformi:

– la questione giuridica della riconducibilità o meno ai reati previsti dagli articoli 380 e 381 c.p.p. del delitto di violazione dell’ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, previsto dall’art. 14, comma 5ter, del D.lgs. n. 286/1998, deve ormai ritenersi del tutto priva di rilevanza, dal momento che l’applicazione della norma da ultimo indicata è oggi preclusa dagli artt. 15 e 16 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008 n. 2008/115/CE, le cui disposizioni risultano sufficientemente precise ed incondizionate e dunque come tali suscettibili di immediata applicazione negli Stati membri una volta che è decorso il termine del 24 dicembre 2010 fissato per il suo recepimento senza che il legislatore italiano abbia a ciò provveduto. Tale direttiva infatti "deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro…. che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo" (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 28 aprile 2011 in causa C61/11 PPU);

– di conseguenza, per effetto dell’entrata in vigore della indicata Direttiva si è determinata l’abolizione del reato previsto dall’art. 14, comma 5ter, del D.lgs. n. 286 del 1998, che, a norma dell’art. 2, comma 2, c.p., ha effetto retroattivo, facendo cessare l’esecuzione della condanna ed i relativi effetti penali (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 7 e n. 8 del 10 maggio 2011; Sezione III, n. 2845/2011);

– il provvedimento amministrativo oggetto del presente giudizio – adottato sul presupposto di una condanna per un fatto che ormai non è più previsto come reato – non può ritenersi insensibile, in quanto tuttora sub iudice, al mutamento della normativa di riferimento. Perciò, non potendo più la condanna penale a suo tempo riportata dal lavoratore – per il reato di cui all’art. 14, comma 5ter, cit. – essere considerata ostativa all’accoglimento della istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro a suo favore e al conseguente rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, l’impugnato provvedimento di rigetto deve ritenersi illegittimo per insussistenza dei presupposti sui quali l’Amministrazione ha fondato la propria determinazione negativa e detta istanza, pertanto, deve essere dalla stessa Amministrazione nuovamente esaminata conformandosi alle statuizioni della presente sentenza (Cons. St., III, n. 2845/2011).

4. In definitiva l’appello va accolto, con conseguente accoglimento, in riforma dell’impugnata sentenza, del ricorso di primo grado.

5. La novità della questione consente di compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso presentato in primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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