Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 28830 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso alla Corte d’appello di Napoli, P.C. proponeva domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio in materia di impiego pubblico, instaurato dinanzi al TAR Campania nel gennaio 1992, non ancora definito in primo grado al momento del deposito del ricorso nel settembre 2007.

La Corte d’appello rigettava la domanda, ritenendo nella specie di poter escludere la presunzione di pregiudizio non patrimoniale normalmente conseguente al protrarsi del giudizio oltre la durata ragionevole, sulla scorta di alcune circostanze particolari, individuate: a) nella omessa presentazione dell’istanza prevista dalla L. n. 205 del 2000, art. 9, comma 2, a seguito del superamento del decennio dalla instaurazione del giudizio presupposto, senza che la parte abbia specificato e dimostrato il proprio perdurante interesse alla decisione; b) nella prosecuzione di tale condotta inerte per circa sedici anni; c) nella presumibile consapevolezza circa la infondatezza della pretesa azionata, unitamente ad altri numerosissimi dipendenti, in quel giudizio amministrativo, in quanto contraria all’univoco e consolidato orientamento giurisprudenziale.

2. Avverso tale decreto, depositato il 3 luglio 2008, P.C. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 20 aprile 2009, formulando cinque motivi. Resiste con controricorso l’Amministrazione intimata.

3. Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

4. Con il primo motivo si denunzia violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6.1 C.E.D.U., artt. 24 e 111 Cost. e art. 2697 cod. civ.: la sofferenza ed il disagio sono presenti ove il processo si protragga oltre il limite di durata ragionevole, salve le ipotesi di abuso del processo, che devono essere eccepite e provate dalla parte resistente, laddove nel caso in esame questa aveva implicitamente riconosciuto la fondatezza del ricorso sull’an debeatur. Sotto quest’ultimo profilo, quindi, si denunzia anche la violazione dell’art. 112 c.p.c., con la conseguente nullità del decreto impugnato. Il terzo motivo torna a denunciare la violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6.1 C.E.D.U., artt. 24 e 111 Cost., insieme con l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della statuizione relativa alla mancanza di pregiudizio non patrimoniale nella specie:

la Corte di merito ha violato la presunzione adottata dalla Corte europea e da questa Corte di legittimità, superandola con una mera petizione di principio, priva di riscontro, circa la consapevolezza della infondatezza della domanda. Sotto altro profilo, il secondo motivo denunzia, da un lato, la violazione e mancata applicazione dell’art. 2, art. 6.1 C.E.D.U., artt. 24 e 111 Cost. (la Corte di merito ha dato prevalenza, nell’ambito del giudizio sulla ragionevole durata del giudizio presupposto, al solo comportamento della parte, trascurando del tutto gli altri criteri di legge), dall’altro la violazione e mancata applicazione della L. n. 1034 del 1971, art. 23, R.D. n. 642 del 1907, art. 51, L. n. 205 del 2000, art. 9 (non essendo provata la ricezione da parte del ricorrente dell’avviso di perenzione del processo, dalla quale decorrevano sei mesi per il deposito della nuova istanza di fissazione udienza); in ogni caso, si evidenzia – con riguardo alla prima violazione – la sussistenza del dovere dello Stato di pronunciare sulla domanda giudiziale, a prescindere dal deposito di istanza sollecitatoria. Con il quarto motivo si deduce il vizio di motivazione sulla rilevanza decisiva attribuita alla inerzia del ricorrente ai fini della esclusione del diritto, e non piuttosto della quantificazione dell’indennizzo; con il quinto, si censura la condanna alle spese in violazione dell’art. 91 c.p.c., avendo l’Amministrazione vittoriosa richiesto nei propri scritti difensivi la compensazione tra le parti.

5. Tali doglianze, da esaminare congiuntamente attesa la stretta connessione, sono fondate, nei limiti delle considerazioni che seguono.

6. Se infatti privo di fondamento è l’assunto secondo cui la Corte di merito avrebbe violato i limiti della cognizione ad essa attribuita (la valutazione in ordine alla eventuale ricorrenza, nel caso in esame, di circostanze particolari dalle quali evincere la insussistenza del pregiudizio non patrimoniale normalmente conseguente alla durata irragionevole del giudizio presupposto rientra nel giudizio relativo alla domanda di equa riparazione, da compiersi sulla base delle risultanze in atti senza necessità di una specifica eccezione di parte), fondata è invece la critica in ordine alla statuizione in concreto adottata dalla Corte stessa relativamente alla insussistenza nella specie di un pregiudizio da indennizzare. Statuizione che si palesa priva di adeguata motivazione. 6.1 In primo luogo, la nuova istanza di fissazione di udienza, che a norma della L. n. 205 del 2000, art. 9, comma 2, il ricorrente in un giudizio amministrativo deve depositare entro sei mesi dall’avviso di perenzione che la cancelleria deve notificargli al decorso di dieci anni dalla instaurazione del giudizio, assolve – al pari della prima istanza di fissazione, prevista dalla L. n. 1034 del 1971, art. 23 – ad una funzione distinta da quella della c.d. istanza sollecitatoria o di prelievo prevista dal R.D. n. 642 del 1907, art. 51, comma 2: quest’ultima ha infatti la finalità di accelerare il processo mediante il riscontro del persistente interesse del ricorrente, laddove la finalità della nuova istanza di fissazione è quella di impedire la perenzione del giudizio (cfr.

Cass. n. 25572/2010). Ne deriva che la mancanza della nuova istanza di fissazione di udienza prevista dall’art. 9, richiamato può, ove ne ricorrano i presupposti indicati dalla norma, giustificare la dichiarazione di perenzione da parte del giudice amministrativo, non già costituire motivo per escludere il diritto della parte ad un’equa riparazione per la durata irragionevole del giudizio stesso;

il che, del resto, vale anche (relativamente ai giudizi amministrativi iniziati prima della entrata in vigore della legge n. 133/2008) per la mancanza della istanza di prelievo, che, per consolidato orientamento di questa Suprema Corte a seguito della nota S.U. n. 28507/2005, può assumere rilevanza solo ai fini dell’apprezzamento della entità del lamentato pregiudizio non patrimoniale, non già per escluderlo (cfr. ex multis Cass. n. 28428/2008; n. 25518/2010).

6.2 Parimenti inidonee a giustificare il rigetto della domanda di equa riparazione debbono ritenersi, alla luce dell’orientamento consolidato di questa Corte di legittimità (cfr. ex multis Cass. n. 9337/2008; n. 15064/2006; n. 19204/2005; n. 3410/2003), tanto l’essere stata la lite promossa unitamente a numerosissime altre persone, quanto la esistenza di un orientamento giurisprudenziale di segno contrario a quello propugnato nell’atto introduttivo. Nè all’una nè all’altra circostanza può invero attribuirsi rilevanza ai fini della esclusione della sofferenza morale per l’eccessivo protrarsi del processo, che, quale conseguenza normale di tale irragionevole durata, non può, senza incorrere in contraddizione, essere disconosciuta alla parte la cui pretesa giudiziale viene respinta (o in generale che subisce un esito sfavorevole del giudizio) , salvi i casi nei quali questa abbia posto in essere un vero e proprio abuso del processo, configurabile allorquando risulti che abbia promosso una lite temeraria o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire, con tattiche processuali di varia natura, il perfezionamento della fattispecie di cui alla L. n. 89 del 2001. La ricorrenza nel caso in esame di una siffatta fattispecie di abuso non risulta neppure specificamente evidenziata nel decreto impugnato, che tantomeno ne ha indicato gli elementi di riscontro. L’accoglimento del ricorso segue dunque di necessità, restando assorbiti gli altri motivi di doglianza.

7. Il provvedimento impugnato è pertanto cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli che, in diversa composizione, si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati, provvedendo anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini indicati in motivazione;

cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-06-2011) 16-09-2011, n. 34251 Associazione per delinquere Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza dell’8 luglio 2010 la Corte d’appello di Milano confermava l’affermazione di colpevolezza dichiarata dal giudice di primo grado all’esito di giudizio abbreviato nei confronti di:

– I.M., per i delitti previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 74, commi 1 e 6, riducendo la pena ad anni otto di reclusione ed Euro 40.000 di multa;

– L.O., per il delitto continuato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e condannato alla pena di anni quattro e mesi dieci di reclusione ed Euro 22.000 di multa.

Contro la sentenza entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.

2.1 I.M. denuncia:

1. erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 nonchè contraddittorietà e illogicità della motivazione, censurando: che l’esistenza del reato associativo sarebbe stata desunta dalla mera conclusione di plurime e frequenti compravendite di stupefacenti; che sarebbe stata illogicamente configurata un’associazione composta da quattro soggetti, tutti – eccetto uno ( A.J.) – qualificati come capi od organizzatori; che sarebbe illogico ritenere che F. e A. lavorassero per il ricorrente, quando ai medesimi veniva riconosciuto un compenso pari alla differenza di prezzo tra l’acquisto e la rivendita dello stupefacente; che l’attribuzione al ricorrente del ruolo di approvvigionatore dello stupefacente sarebbe in contraddizione con la riconosciuta responsabilità per due soli episodi di spaccio aventi per oggetto hashish e marijuana;

2. contraddittorietà della motivazione sul ruolo di capo dell’organizzazione, perchè la sentenza avrebbe desunto tale ruolo dagli ordini impartiti ai subordinati di versargli le somme riscosse, quando invece un "vero" promotore si sarebbe attivato per destinare il denaro riscosso alla "cassa comune". 2.2 Il ricorso di I. è privo di fondamento.

La sentenza impugnata, dall’esame delle conversazioni ambientali intercettate, ha tratto la prova che nella (OMISSIS) operava un’organizzazione criminosa dedita al traffico di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e marijuana) diretta da I.M. e composta dal di lui fratello M., dal nipote F.G. e dall’albanese A.J., i quali ultimi, nel ruolo di ubbidienti gregari (ad essi è stato contestato e ritenuto il reato di associazione previsto dal secondo comma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, e non quello – come erroneamente sostiene il ricorrente – di cui al comma 1), provvedevano a consegnare ora personalmente ora per mezzo di determinati "galoppini" ( L. e C.) le sostanze stupefacenti e a riscuotere il relativo prezzo. Gli associati si riunivano pressochè quotidianamente nell’abitazione di F. dove I.M., che curava personalmente gli acquisti dello stupefacente, impartiva gli ordini per le consegne e il prezzo da esigere, stabilendo quale parte dell’incasso doveva essere rimessa a lui e quale spettava invece come compenso ai sodali.

La sentenza impugnata, conformandosi alle indicazioni fornite dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, ha correttamente dedotto l’esistenza del reato associativo da una serie di elementi fattuali, rappresentati dalle modalità esecutive dei reati-scopo, dalla loro ripetizione, dai contatti assidui tra gli autori, dall’uniformità delle condotte protratte per un tempo apprezzabile, elementi tutti dimostrativi che i soggetti operanti erano legati da uno stabile vincolo associativo in vista della realizzazione di un comune programma criminoso.

Nell’ambito di tale associazione il ricorrente I.M. rivestiva il ruolo di capo e organizzatore, posto che – come illustra la sentenza impugnata attraverso l’esame delle numerose conversazioni intercettate – egli impartiva gli ordini agli altri associati per le vendite dello stupefacente e la riscossione del prezzo, stabilendo la ripartizione dei profitti dell’illecito traffico.

Pertanto la sentenza ha fornito una logica e corretta giustificazione delle ragioni dell’affermazione di responsabilità e le pretese illogicità e contraddittorietà lamentate dalla difesa non hanno alcuna consistenza e trovano comunque adeguata confutazione nella motivazione stesa dal giudice d’appello.

Il ricorso deve dunque essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3.1 L.O. denuncia:

1. mancanza di motivazione sul motivo d’appello concernente il capo 8 dell’imputazione, in cui sosteneva che la sostanza stupefacente detenuta nell’abitazione del coimputato G.A. "non poteva assolutamente ritenersi di esclusiva appartenenza" dello stesso ricorrente;

2. violazione della legge penale e mancanza di motivazione in ordine al diniego dell’attenuante del fatto di lieve entità e alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale.

3.2 Il ricorso di L. è infondato.

In ordine al primo motivo, si rileva che il capo d’imputazione numero 8 contesta al ricorrente la detenzione dello stupefacente in concorso con G.A. e che la sentenza impugnata non ha affatto modificato l’impostazione accusatoria.

In ordine al secondo motivo, si osserva che i giudici di merito hanno correttamente escluso il riconoscimento dell’attenuante invocata, sottolineando – in aderenza ai parametri indicati dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, – che il fatto non poteva essere ritenuto di lieve entità, sia per la qualità della sostanza venduta (la cocaina sequestrata il 21.5.2008 conteneva una percentuale di principio attivo superiore al 90%) sia per la quantità (nella conversazione dell’11.5.2008 il ricorrente afferma di essere in possesso di un kilo di sostanza identificabile in hashsish e di essere pronto a cederla un etto per volta).

Infondata è infine la doglianza sull’entità della pena inflitta, che, determinata in misura prossima al minimo edittale e lievemente aumentata per la continuazione, è stata discrezionalmente ritenuta dal giudice di merito adeguata alla gravità del fatto e alla personalità del reo.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-06-2011) 03-10-2011, n. 35807 Risarcimento in forma specifica

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Svolgimento del processo

– 1 – M.G., medico in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale civile di Acireale, propone ricorso, per il tramite del difensore, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania, del 23 giugno 2010, che ha confermato la sentenza del tribunale della stessa città, sezione distaccata di Acireale, del 14 marzo 2006, che ne ha affermato la responsabilità per il delitto di lesioni personali colpose, commesso in pregiudizio di P.C., e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia nonchè al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, in favore della costituita parte civile.

Secondo l’accusa, condivisa dai giudici del merito, l’imputato, nell’eseguire sul P. un intervento di steccatura metallica in relazione ad una frattura a rima obliqua alla prima falange del quarto dito della mano sinistra, per colpa, costituita in negligenza, imprudenza ed imperizia, in particolare, nell’aver trattato la frattura unicamente con una steccatura invece che con un intervento di osteosintesi, ha cagionato al paziente lesioni personali consistite nella ritardata guarigione (sette giorni) e nella introrotazione e nell’accorciamento di circa tre millimetri della falange, con parziale limitazione funzionale dell’articolazione interfalangea;

-2- Avverso detta sentenza ricorre, dunque, il M., che deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove la corte territoriale non ha considerato che l’esecuzione di un trattamento terapeutico diverso da quello che la frattura avrebbe richiesto è stato determinato dall’errore del radiologo, che aveva refertato una frattura "completa" della falange, invece che una frattura "completa ed instabile", che avrebbe comportato un trattamento in osteosintesi. La corte territoriale avrebbe sottovalutato l’imperizia del radiologo e non avrebbe considerato che per protocollo ospedaliere i medici ricevono dal reparto radiologia solo i referti, non anche le lastre, di guisa che l’imputato, non avendo direttamente esaminato la lastra, ha fatto legittimo affidamento al referto; nè vi era ragione alcuna, secondo il ricorrente, per ritenere lacunoso lo stesso referto, che aveva descritto la frattura come "completa", non essendo tenuto egli a sindacare l’operato "specialistico" del collega. Proprio con riguardo al principio dell’affidamento, invocato dall’imputato, il giudice del gravame non avrebbe sostanzialmente interloquito in alcun modo, essendosi limitato a richiamare una massima giurisprudenziale.

Motivi della decisione

-1- Il ricorso è manifestamente infondato, essendo inesistenti i vizi dedotti.

In realtà, il giudice del gravame, nel rispetto della normative di riferimento e dei principi affermati da questa Corte in materia di colpa medica, in piena sintonia con gli elementi probatori acquisiti, richiamando la consulenza tecnica collegiale disposta dal PM -non contestata dall’imputato-, premesso che il referto trasmesso dal reparto di radiologia era certamente incompleto, avendo detto documento fatto riferimento ad una frattura "completa", senza alcun’altra specificazione, pur necessaria ai fini delle scelte terapeutiche (nella sentenza impugnata è stato rilevato che nella loro relazione i consulenti avevano chiarito che "a secondo della rima di frattura, le fratture complete si distinguono in trasversali, longitudinali, oblique o a becco di flauto e spiroidi" e che quelle "a rima trasversale obliqua", come quella occorsa al P., vanno affrontate con trattamento chirurgico di osteosintesi), tanto premesso, dunque, detto giudice ha rilevato specifici profili di colpa nella condotta dell’imputato, da un lato, per essere lo stesso intervenuto personalmente laddove, accertata l’esistenza della frattura, egli avrebbe dovuto inviare il paziente presso il reparto ortopedia dell’ospedale, ovvero chiedere una consulenza ortopedica, dall’altro, per essere intervenuto senza essersi curato di ovviare all’incompletezza del referto attraverso una specifica richiesta al radiologo di chiarimenti, ovvero la diretta visione delle lastre.

L’evidente incompletezza del referto, che non ha specificato a quale tipo di frattura "completa" apparteneva quella patita dal P., pur ad altri imputabile, nulla toghe alla responsabilità dell’imputato al quale, secondo il coerente argomentare della corte territoriale, spettava in quanto responsabile della salute del paziente che gli si era affidato, di accertare, prima di decidere quale intervento eseguire, la reale natura della lesione, proprio al fine di stabilire quale fosse il più corretto approccio terapeutico. L’avere omesso tale doveroso ed indispensabile approfondimento, hanno giustamente sostenuto i giudici del merito, costituisce chiaro profilo di colpa a carico del sanitario, reo, in sostanza, di avere errato nella diagnosi della malattia a causa dell’approccio superficiale ed imperito alla patologia di cui il paziente era affetto.

Deduzioni, dunque, quelle del giudice del gravame, certamente corrette e legittime, a fronte delle quali il ricorrente si è limitato a richiamare il referto del radiologo ed a ripetere che a quest’ultimo doveva attribuirsi l’errore diagnostico, senza confrontarsi concretamente con le argomentazioni poste dal giudice del merito a fondamento della contestata decisione, con ciò avendo finito con il conferire al ricorso proposto il carattere della genericità.

L’accertata esistenza di profili di colpa, d’altra parte, come bene ha sostenuto la corte territoriale, rende certamente non invocabile il principio di affidamento, in relazione al quale questa Corte ha ripetutamente avuto modo di affermare che esso può essere invocato nei casi in cui chi si affida sia esente da responsabilità, non anche in quelli in cui colui che si affida sia in colpa per avere agito in violazione di norme precauzionali o per avere omesso determinate condotte, come certamente è avvenuto, per le ragioni sopra esposte, nel caso di specie.

-2- Alla manifesta infondatezza dei motivi proposti consegue declaratoria d’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in Euro 1 000,00, nonchè alla rifusione, in favore della costituita parte civile, delle spese di questo giudizio che si liquidano in complessivi 2.500,00 Euro, oltre iva, epa e spese generali nelle misure di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende nonchè alla rifusione, in favore della costituita parte civile, delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 2.500,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nelle misure di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-03-2012, n. 5116 Licenziamento disciplinare Sanzioni disciplinari

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 260 del 29/5/2008 il Tribunale di Pistoia, accoglieva il ricorso di B.D., dichiarando l’invalidità del licenziamento intimatole dalla società Unicoop Firenze, datrice di lavoro e, conseguentemente, condannando quest’ultima alla reintegra nel posto di lavoro ed al risarcimento danni ex art. 18 Stat. Lav.. In particolare il Tribunale di Pistoia ha ritenuto l’illegittimità del licenziamento, in quanto adottato in violazione delle disposizioni collettive previste in materia di contestazione degli addebiti e licenziamenti disciplinari.

Contestualmente disponeva con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la trattazione della domanda riconvenzionale introdotta dalla datrice di lavoro, per ottenere la restituzione di Euro 100,00 la cui appropriazione indebita era stata addebitata alla B..

2. Appellava la decisione la Unicoop, concludendo per la riforma della sentenza con integrale rigetto del ricorso.

Resisteva nel grado la B., per il rigetto dell’impugnazione con conferma della sentenza reclamata e riproponendo tutte le eccezioni di merito formulate nel primo grado.

Con sentenza del 20 – 27 novembre 2009 la corte d’appello di Firenze rigettava l’appello e condannava la società al pagamento delle spese del grado.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la società con quattro motivi. Resiste con controricorso la parte intimata che ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per il mancato deposito del testo integrale del contratto collettivo.

La società ricorrente ha depositato memoria, eccependo tra l’altro l’inammissibilità del controricorso.

Motivi della decisione

1. il ricorso è articolato in quattro motivi.

Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti accordi collettivi di lavoro in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 7 e all’art. 194 del contratto collettivo nazionale di categoria.

Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata in relazione agli artt. 414 e 420 c.p.c. Deduce la società ricorrente che il motivo della tardività del licenziamento non era stato formulato nel ricorso introduttivo del giudizio.

Con il terzo motivo la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 nonchè dell’art. 137 c.c. e dell’art. 194 del contratto collettivo di categoria. In particolare la società deduce la mancata esecuzione del contratto secondo buona fede.

Con il quarto motivo la società censura la sentenza impugnata per insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio.

2. Preliminarmente va rigettato l’eccezione di inammissibilità del controricorso atteso che la delega dell’intimata ai suoi difensori risulta regolarmente sottoscritta da quest’ultimi, mentre la mancanza di data specifica non è rilevante trattandosi di delega a margine di atto tempestivamente notificato e depositato.

3. Il ricorso – i cui quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente – è fondato.

4. Innanzitutto va respinta l’eccezione di improcedibilità per mancata produzione del testo integrale del contratto collettivo, atteso che lo stesso è stato ritualmente e tempestivamente depositato come risulta al n. 5 della nota di deposito del 6 dicembre 2010. Priva di rilievo è invece la circostanza che la ricorrente non abbia trascritto anche nel ricorso l’elenco degli atti poi indicati nella nota di deposito. Inoltre la ricorrente ha anche depositato il fascicolo di parte del giudizio di merito che contiene un’ulteriore copia integrale del contratto collettivo in questione.

Sussiste quindi la condizione di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., perchè abbia ingresso la censura di violazione dell’art. 194 del C.C.N.L. 2 luglio 2004, per i dipendenti di imprese della distribuzione cooperativa, rinnovato con l’accordo sindacale del 25 luglio 2008, la cui interpretazione è rilevante ai fini dell’esito della presente controversia.

5. Va premesso che la L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7 prevede in particolare, come garanzie procedimentali per il lavoratore incolpato di addebito disciplinare, che il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa (comma 2) e che i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa (comma 5).

Ferme restando queste garanzie procedimentali, la contrattazione collettiva può modularle in termini di maggior favore per il lavoratore incolpato prevedendo, come nella specie, anche un termine per l’adozione del provvedimento disciplinare; ossia uno spatium deliberandi massimo fissato in una misura ben precisa – che va a schermare il canone (meno preciso) della tempestività dell’adozione del provvedimento disciplinare – perchè il datore di lavoro possa valutare le eventuali giustificazioni addotte dal lavoratore incolpato; giustificazioni che, in ragione delle menzionate garanzia di fonte legale, il lavoratore può comunicare per iscritto nel suddetto termine di cinque giorni dalla contestazione dell’addebito ovvero può anche illustrare verbalmente chiedendo l’audizione di cui al cit. art. 7, comma 2.

A questo proposito questa corte (Cass., sez. lav., 22 marzo 2010, n. 6845) ha affermato – e qui si ribadisce – che il datore di lavoro che intenda adottare una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente non può omettere l’audizione del lavoratore incolpato che ne abbia fatto espressa ed inequivocabile richiesta contestualmente alla comunicazione – nel termine di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7 – di giustificazioni scritte, anche se queste appaiano già di per sè ampie ed esaustive (cfr. anche Cass., sez. lav., 26 ottobre 2010, n. 21899).

In tale evenienza però la valutazione della tempestività dell’irrogazione della sanzione disciplinare non ha più come momento di riferimento iniziale il suddetto termine di cinque giorni, ma l’audizione (o il giorno fissato per la audizione) del lavoratore incolpato. E solo dopo l’audizione del lavoratore – comunque a partire dal giorno fissato per l’audizione del lavoratore – che il datore di lavoro può procedere a valutare le eventuali giustificazioni addotte dal lavoratore incolpato e quindi può determinarsi se adottare, o no, il provvedimento disciplinare.

Pertanto il periodo di tempo tra il termine previsto dal cit. art. 7, comma 5 perchè il lavoratore possa comunicare le proprie giustificazioni e la data eventualmente fissata per l’audizione richiesta dal lavoratore stesso al fine di illustrare le proprie giustificazioni è neutro e quindi non rileva nel senso che non è computabile ai fini della tempestività del provvedimento disciplinare.

Questa connessione – e la relativa incidenza sulla tempestività del provvedimento disciplinare – tra la garanzia del cit. art. 7, comma 2 (facoltà di comunicare le giustificazioni nel termine di cinque giorni dalla contestazione dell’addebito) e quella del comma 2 della medesima disposizione (facoltà del lavoratore di chiedere di essere sentito dal datore di lavoro) giova anche ai fini dell’interpretazione della normativa collettiva che in ipotesi tali garanzie abbia ampliato o meglio specificato.

Ed è il caso dell’art. 194 del contratto collettivo citato che al comma 5 prevede: l’eventuale adozione del provvedimento disciplinare di cui alla L. n. 300, art. 7 – statuto dei lavoratori – dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento entro 21 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni.

Tale disposizione contrattuale collettiva pertanto pone un criterio molto puntuale per valutare la tempestività dell’adozione del provvedimento disciplinare; il datore di lavoro ha uno spatium deliberandi di 21 giorni che decorrono dalla scadenza del termine (di cinque giorni ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 5) che ha il lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni. Così facendo, la disposizione contrattuale, nel suo dato testuale, non considera l’ipotesi in cui le controdeduzioni del lavoratore siano illustrate (eventualmente anche) in sede di audizione orale, richiesta dal lavoratore ed accordata dal datore di lavoro. Si tratta però di una garanzia di fonte legale (quella dell’audizione orale) che ex lege si innesta nella disposizione contrattuale e ne impone un’interpretazione non strettamente letterale (ossia limitata alla sola ipotesi delle controdeduzioni comunicate per iscritto).

Deve quindi accedersi ad una interpretazione sistematica di tale disposizione, coordinata con le garanzie procedimentali previste dal cit. art. 7, commi 2 e 5 nel senso che, allorchè il lavoratore chieda di essere sentito per illustrare verbalmente le sue giustificazioni, il termine contrattuale suddetto di 21 giorni, accordato al datore di lavoro per valutare se adottare, o no, il provvedimento disciplinare, decorre dalla audizione ovvero dal giorno fissato per l’audizione stessa.

Tale interpretazione sistematica si giova anche della argomentazione a contrario. In vero l’interpretazione letterale della clausola contrattuale porterebbe a un risultato che potrebbe essere contraddittorio rispetto alla finalità di garanzia chiaramente perseguita dalla disposizione stessa. Ove infatti l’audizione del lavoratore fosse fissata per una data successiva alla scadenza del termine suddetto di 21 giorni, se ritenuto in ogni caso decorrente dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per presentare le sue controdeduzioni (cinque giorni), il datore di lavoro dovrebbe determinarsi se adottare, o no, il provvedimento disciplinare prima ancora di sentire il lavoratore incolpato.

Nè l’ulteriore previsione, contenuta nell’art. 194, comma 2 di una proroga del termine suddetto per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni, induce a dubitare dell’interpretazione sistematica accolta, giacchè la proroga implica pur sempre che il datore di lavoro abbia già conosciuto – o abbia potuto conoscere – le controdeduzioni, scritte o eventualmente anche orali, del lavoratore incolpato.

In conclusione va privilegiata l’indicata interpretazione sistematica dell’art. 194, comma 5, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro, che va così enunciata ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1: ove il lavoratore abbia chiesto di essere sentito a discolpa, il termine di 21 giorni assegnato al datore di lavoro per l’adozione del provvedimento disciplinare, secondo il disposto dal cit. art. 194, comma 5 decorre dalla audizione del lavoratore ovvero dal giorno fissato per la sua audizione.

Ciò comporta l’accoglimento del ricorso, che tale interpretazione ha fondatamente sostenuto, e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, che invece ha accolto un’interpretazione strettamente letterale della citata clausola contrattuale avendo ritenuto che, anche in caso di richiesta di audizione, il termine suddetto di 21 giorni decorra, sempre e comunque, dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per presentare le sue controdeduzioni.

6. Il ricorso va quindi accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese alla corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

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