Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-06-2011) 16-09-2011, n. 34248

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in parziale accoglimento dell’appello dell’imputata F.N. avverso la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ravenna che, all’esito di giudizio abbreviato, l’aveva condannata per il reato di peculato d’uso, riduceva la pena inflittale, previa concessione dell’attenuante di cui all’art. 323- bis cod. pen., a mesi quattro di reclusione, disponendone, L. n. 689 del 1981, ex art. 53, la conversione nella corrispondente pena pecuniaria.

La F., dirigente capo del Servizio Tributi del Comune di Ravenna, era accusata di essersi appropriata in più occasioni nella seconda metà del 2004 dell’autovettura di ufficio, usandola per finalità personali e private.

I Giudici dell’appello ritenevano priva di riscontro la tesi difensiva, secondo cui l’utilizzo privato avrebbe coinciso con l’espletamento di sopraluoghi per ragioni di ufficio, ravvisando nella condotta contestata il reato di peculato d’uso, perchè lesiva della funzionalità della Pubblica Amministrazione e produttiva di danni, ancorchè esigui, consistiti nell’usura del mezzo e nel consumo di carburante.

La Corte di merito evidenziava che, sulla base di servizi di pedinamento di polizia giudiziaria, era risultato che l’uso dell’auto in più occasioni non aveva coinciso con alcun servizio di ufficio e che la stessa autovettura era stata più volte notata in sosta nel cortile dell’abitazione estiva dell’imputata anche in ore notturne, a conferma dell’uso privato dell’auto comunale. Quanto all’elemento soggettivo, la Corte di appello escludeva che l’imputata fosse incorsa in errore sull’utilizzo dell’autovettura, atteso che la stessa era stata richiamata ufficialmente dal superiore diretto e, in caso di dubbio, avrebbe comunque cercato di informarsi meglio.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte riconosceva, in considerazione dell’esiguità del danno economico, la sola attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen., poichè quella parimenti invocata di cui all’art. 62 c.p., comma 1, n. 4, si risolveva in una mera duplicazione della prima.

2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il difensore dell’imputata, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

– la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in ordine all’accertamento della penale responsabilità dell’imputata, che risulterebbe fondata sulla testimonianza priva di attendibilità del superiore gerarchico di quest’ultima, posto che costui o non ricordava i fatti o non ne era a conoscenza. Al contrario non sarebbero stati apprezzati elementi di rilevo a favore della tesi difensiva, quali il fatto che costei effettuava, per carenza di personale, personalmente tutti sopraluoghi esterni e si recava in ufficio anche nel fine settimana per disattivare il sistema informatico;

– la inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 314 cod. pen. e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi qualificanti il reato di peculato, in quanto la sentenza impugnata non avrebbe speso alcuna motivazione sull’apprezzabile lesione patrimoniale, derivante dall’uso illecito dell’autovettura;

– l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 62 c.p., comma 1, n. 4, non essendo condivisibile l’assunto, secondo cui detta circostanza non può concorrere con quella di cui all’art. 323-bis cod. pen., avendo le stesse ad oggetto valutazioni diverse: la prima la lievità del danno, la seconda la tenuità del fatto.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e pertanto non merita accoglimento.

2. Il primo motivo è palesemente infondato, in quanto la ricorrente reitera pedissequamente un motivo di gravame, non confrontandosi con la risposta fornita dalla Corte di appello, che ha fondato il ragionamento probatorio – "a prescindere dalle dichiarazioni" rese da S. (pag. 12) – sugli esiti delle indagini di p.g., che avevano dimostrato incontrovertibilmente l’utilizzo da parte della F. per finalità esclusivamente private dell’auto comunale.

Tali esiti venivano essi stessi a smentire – non contraddetti da altre risultanze processuali – la tesi difensiva circa le "ragioni di ufficio" che avrebbero giustificato il trattenimento anche in ore notturne della stessa presso la sua abitazione.

Quanto all’elemento psicologico, una volta accertato l’uso per finalità private dell’automobile, è del tutto irrilevante, per escludere il dolo, la circostanza dell’esistenza di una prassi diffusa nel Comune circa un uso promiscuo o comunque disinvolto delle autovetture di servizio, tale da rendere necessaria l’emanazione di una apposita circolare per dettare le precise regole per il loro corretto utilizzo, posto che deve ritenersi che si sia trattato di prassi contra legem e in aperta contraddizione con quella che sembra essere stata l’interpretazione che gli stessi vertici amministrativi davano del problema. In ogni caso, il pubblico dipendente deve astenersi dal porre in essere comportamenti di incerta rilevanza e deve acquisire dai competenti organi amministrativi le necessarie informazioni ed assicurazioni circa la legittimità dell’attività svolta, in modo da adempiere a quell’onere informativo che potrebbe rendere scusabile l’errore sulla legge penale (Sez. 6, n. 35813 del 21/06/2007, Bensì, Rv. 237767).

3. Del tutto infondato è anche il secondo motivo, in quanto la Corte di merito ha dato puntuale e corretta risposta ad analoga censura sollevata in sede di appello, circa l’offensività della condotta, evidenziando che la stessa, per consistenza e durata, aveva compromesso la funzionalità della pubblica amministrazione, determinando un danno alla P.A., ancorchè esiguo, ma comunque "apprezzabile" in termini di usura del mezzo e di consumo di carburante, non connesso ad esigenze di ufficio.

4. E’ infondato anche l’ultimo motivo riguardante la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., comma 1, n. 4.

La speciale attenuante prevista dall’art. 323-bis cod. pen. per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato presenti una gravità contenuta nella sua globalità, dovendosi allo scopo considerare ogni caratteristica della condotta, dell’atteggiamento soggettivo dell’agente e dell’evento da questi determinato.

Nel caso in esame, la Corte di merito ha ritenuto il fatto globalmente di minima entità, in considerazione dell’esiguità del danno economico cagionato.

Orbene, quando, come nella specie, il danno patrimoniale sia stato tenuto presente nel giudizio sulla particolare tenuità del fatto che caratterizza l’ipotesi attenuata speciale, va affermato il principio di diritto che deve escludersi che l’attenuante di aver cagionato alla persona offesa del reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall’art. 62 c.p., comma 1, n. 4, sia compatibile con l’ipotesi attenuata speciale, e ciò perchè il medesimo elemento non può essere tenuto due volte in favorevole considerazione. In tal caso, pertanto, l’attenuante prevista dall’art. 62 deve ritenersi assorbita nella ipotesi specifica prevista dall’art. 323-bis cod. pen..

In tal senso, tra l’altro, si sono già pronunciate le Sezioni unite di questa Corte con riferimento all’analoga attenuante speciale del fatto di "particolare tenuità" prevista in tema di ricettazione (Sez. U n. 13330 del 26/04/1989, Beggio, Rv. 182221; Sez. U n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, in motivazione).

5. Sulla base delle ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-05-2011) 03-10-2011, n. 35727

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Svolgimento del processo

B.L., propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte d’Appello di Brescia confermava quella del Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio in data 6/2/2006 che aveva condannato l’imputato alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 527 c.p., contestato perchè, viaggiando sull’Intercity 641 Milano-Venezia, seduto di fronte a C. B.C., dopo aver infilato la mano all’interno dei pantaloni di cui aveva slacciato la cintura e bottoni, si masturbava.

Si eccepisce in questa sede:

1) la contraddittorietà ed illogicità della motivazione evidenziandosi che, come già sottolineato nei motivi di appello, le dichiarazioni rese dalla persona offesa non sono dotate dei criteri di precisione e coerenza e che il racconto della donna si appalesa sostanzialmente inverosimile.

2) La contraddittorietà ed illogicità della motivazione in merito alla valutazione del comportamento dell’imputato;

3) Mancata derubricazione nel reato di cui all’art. 726 cod. pen..

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Sui primi due motivi la corte di merito ha già correttamente risposto. I rilievi del ricorrente poggiano sulla contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa che nel corso dell’esame testimoniale ha modificato la propria versione sulla mano utilizzata per l’atto di masturbazione ed ha tra l’altro affermato di avere notato che l’imputato aveva i pantaloni slacciati, laddove nella relazione di Polizia del 14 febbraio 2004, aveva riferito di non aver visto gli organi genitali dell’imputato ma di avere visto un movimento "inequivocabile"; e sul rilievo che tale versione è comunque inconciliabile con l’affermazione resa al difensore dalla p.o. di essersi soffermata solo per pochissimi istanti a guardare cosa stava succedendo e di essersi immediatamente alzata per uscire dallo scompartimento. Soprattutto si fa rilevare che il Prof. B. aveva sulle ginocchia il proprio cappotto e che, quindi, qualsiasi cosa avesse visto la persona offesa non poteva essere "inequivocabile". Si aggiunge, inoltre, che la corte di merito non avrebbe poi considerato nè la personalità dell’imputato, nè il comportamento assolutamente tranquillo tenuto da quest’ultimo, rimasto a fare telefonate senza darsi alla fuga, nè della logica apprensione della donna derivante dal fatto di trovarsi a viaggiare da sola, di sera, su un treno. In realtà già il primo giudice aveva rilevato come non solo le dichiarazioni della ragazza fossero attendibili e coerenti ma, soprattutto, il disinteresse della stessa a rendere dichiarazioni calunniose e la stranezza del comportamento dell’imputato che, in nessuna ragione aveva di chiudere le tendine, senza neanche chiederne il permesso alla persona offesa, visto che volevo leggere un libro. La corte d’appello ritorna sulla questione, a sua volta indicando le ragioni per le quali ritiene secondario in particolare della mano richiamato in premessa, logicamente ritenendo la circostanza giustificabile con la rapidità dello svolgimento dei fatti ed il naturale turbamento della ragazza che aveva subito cercato di allontanarsi dallo scompartimento. Ritorna inoltre la corte di merito anche sul particolare della chiusura delle tendine dello scompartimento da parte dell’imputato – già ritenuto indicativo dal giudice di prime cure di intenti non leciti -, logicamente rilevando che essendo avvenuto il viaggio alle 21 della sera, in un giorno di febbraio, e non risultando il convoglio particolarmente affollato, non vi sarebbe stata una ragione di chiudere accuratamente la porta e le tendine dello scompartimento se non per nascondere la condotta contestata.

Ciò posto è agevole rilevare che la motivazione si sottrae a censure sotto il profilo della logicità e della coerenza della valutazione probatoria. Nè appare censurabile sotto il profilo della mancata considerazione degli elementi offerti dalla difesa avendo la corte di merito risposto sul punto ed essendo ancora una volta esente da censure sul piano logico l’affermazione della corte di merito secondo cui la buona condotta dell’imputato e la circostanza che lo stesso sia soggetto stimato, non può assumere alcuna influenza sulla ricostruzione dei fatti nè sulla responsabilità per l’accaduto.

In relazione all’ultimo motivo di ricorso la sentenza di appello correttamente individua i criteri distintivi tra il reato di cui all’art. 527 quelle di cui all’art. 726 del codice nella manifestazione di concupiscenza e/o libido piuttosto che di scostumatezza o scompostezza. Ciò posto la circostanza dedotta nel motivo di ricorso secondo cui la ragazza avrebbe visto una scena per pochi istanti non contraddice la sul piano logico un atteggiamento di concupiscenza. Nè l’impianto motivazionale offre spunto per ritenere maggiormente coerente il riconoscimento del meno grave reato di cui all’art. 726 cod. pen..

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-04-2012, n. 5235 Conciliazione in sede sindacale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Poste italiane spa chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Firenze, pubblicata il 1 ottobre 2009, che riformando la sentenza di primo grado, dichiarò che tra R.P. e Poste italiane spa era intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1 luglio 2002.

La R. ha depositato controricorso.

In seguito però le parti hanno conciliato la controversia, anche in ordine al regolamento delle spese, depositando il relativo verbale nella cancelleria di questa Corte.

La conciliazione comporta l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, con compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 07-12-2011, n. 1711

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento cat.A12/2011/Immig./2^ Sez./db del 23.3.2011 con cui il Questore della Provincia di Brescia gli aveva negato la conversione del permesso di soggiorno da motivi di minore età a motivi di lavoro subordinato.

L’amministrazione motivava la decisione impugnata sostenendo che la normativa introdotta con la l. 94/2009 precludeva al ricorrente di ottenere il permesso di soggiorno ex art. 32 d.lgs. 286/98, in quanto questi, minore non accompagnato e sottoposto a tutela con provvedimento del Tribunale di Brescia del 5.11.2009 con affidamento al fratello D.A., non possedeva il requisito legalmente richiesto di aver seguito per due anni un corso d’integrazione sociale e civile. Inoltre l’interessato al compimento della maggiore età si trovava sul territorio nazionale da meno di tre anni.

A sostegno del gravame il ricorrente deduceva:

Violazione di legge ed eccesso di potere in quanto l’art.32 D.Lgs 286/98, anche nella accezione prevista dalla legge n.94/2009, doveva essere applicata soltanto nei confronti di minori non accompagnati e non nei confronti dei minori che, ancorchè entrati in Italia clandestinamente e quindi non accompagnati, erano tuttavia affidati o sottoposti a tutela ai sensi della legge 184/1983, come nel caso di specie, in quanto parificati ai minori accompagnati.

Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato che deduceva l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Con ordinanza n.379 del 24.4.2011 questa Sezione respingeva la domanda di misure cautelari.

Viceversa, con ordinanza n.2295 del 27.5.2011 la III Sez. del Consiglio di stato accoglieva l’istanza.

Alla odierna udienza pubblica il ricorso è stato trattenuto per la decisione nel merito.

Ad avviso del Collegio il ricorso si rivela chiaramente infondato.

Infatti, il ricorrente, nato il 27.1.1993 è entrato in Italia nel settembre 2010 ed ha richiesto in data 26.1.2011 il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro per conversione del permesso di soggiorno per minore età, cioè a dire il giorno prima del compimento, in data 27.1.2011, del 18° anno di età.

Come si vede, tutto il quadro della situazione in cui versa il ricorrente si colloca in epoca successiva alla data di entrata in vigore -8 agosto 2009- della legge 15.7.2009, n. 94, il cui art.1, comma 22, lett.v, ha dettato condizioni più restrittive per la conversione del permesso di soggiorno anche nei confronti dei minori extracomunitari non accompagnati, affidati o sottoposti a tutela od a qualsiasi tipo di affidamento (cfr. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro potrà essere concesso esclusivamente allorquando lo straniero, affidato o sottoposto a tutela, sia stato inserito in un programma di integrazione sociale e civile per un periodo di tempo non inferiore a due anni e che al compimento del 18 anno di età si trovi sul territorio nazionale da almeno tre anni.

E’ noto che la novella è stata dettata al fine di arginare il fenomeno degli extracomunitari che entrano in Italia al compimento ravvicinato del 18° anno di età, subito sottoposti a generico ed il più delle volte ad incontrollato affidamento, nonchè accreditati di un provvisorio permesso di soggiorno per minore età in quanto non espellibili e che subito dopo, al compimento della maggiore età, invocano un per messo di lavoro per conversione, eludendo in tal modo il sistema dei flussi.

Nel caso di specie appare seriamente difficile condividere l’assunto invocato dal ricorrente secondo cui la novella non avrebbe mutato alcunchè rispetto la norma originaria ex art.32 del DPR 286/98. Se così fosse saremmo di fronte ad una sorta di ultrattività della norma più favorevole alle varie situazioni, ultrattività, che, però, non trova alcuna base né nella norma medesima né nella costituzione.

Ogni procedimento amministrativo, infatti, deve essere retto dalle norme vigenti nel momento in cui esso si svolge. Nel caso in questione il procedimento amministrativo per il rilascio del titolo di soggiorno ex art. 32 t.u. è stato aperto, da un soggetto entrato in Italia successivamente all’entrata in vigore della legge n.98/2009, con una domanda anch’essa presentata successivamente alla entrata in vigore della legge, è si è svolto quindi interamente sotto il vigore delle nuove norme, concludendosi con un provvedimento del 8.4.2011.

Di qui l’infondatezza del ricorso, anche alla luce della stessa giurisprudenza del Cons. di Stato (cfr. Sezione Terza n.5807 del 29.10.2011) che ammette l’impossibilità "di applicazione dell’indirizzo interpretativo riguardante il regime applicabile alle persone già presenti nel territorio nazionale al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina" (in tal senso cfr anche Cons. St. III, n.3987/2011 del 4.7.2011).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Le spese possono essere compensate sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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