Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in parziale accoglimento dell’appello dell’imputata F.N. avverso la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ravenna che, all’esito di giudizio abbreviato, l’aveva condannata per il reato di peculato d’uso, riduceva la pena inflittale, previa concessione dell’attenuante di cui all’art. 323- bis cod. pen., a mesi quattro di reclusione, disponendone, L. n. 689 del 1981, ex art. 53, la conversione nella corrispondente pena pecuniaria.
La F., dirigente capo del Servizio Tributi del Comune di Ravenna, era accusata di essersi appropriata in più occasioni nella seconda metà del 2004 dell’autovettura di ufficio, usandola per finalità personali e private.
I Giudici dell’appello ritenevano priva di riscontro la tesi difensiva, secondo cui l’utilizzo privato avrebbe coinciso con l’espletamento di sopraluoghi per ragioni di ufficio, ravvisando nella condotta contestata il reato di peculato d’uso, perchè lesiva della funzionalità della Pubblica Amministrazione e produttiva di danni, ancorchè esigui, consistiti nell’usura del mezzo e nel consumo di carburante.
La Corte di merito evidenziava che, sulla base di servizi di pedinamento di polizia giudiziaria, era risultato che l’uso dell’auto in più occasioni non aveva coinciso con alcun servizio di ufficio e che la stessa autovettura era stata più volte notata in sosta nel cortile dell’abitazione estiva dell’imputata anche in ore notturne, a conferma dell’uso privato dell’auto comunale. Quanto all’elemento soggettivo, la Corte di appello escludeva che l’imputata fosse incorsa in errore sull’utilizzo dell’autovettura, atteso che la stessa era stata richiamata ufficialmente dal superiore diretto e, in caso di dubbio, avrebbe comunque cercato di informarsi meglio.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte riconosceva, in considerazione dell’esiguità del danno economico, la sola attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen., poichè quella parimenti invocata di cui all’art. 62 c.p., comma 1, n. 4, si risolveva in una mera duplicazione della prima.
2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il difensore dell’imputata, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
– la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in ordine all’accertamento della penale responsabilità dell’imputata, che risulterebbe fondata sulla testimonianza priva di attendibilità del superiore gerarchico di quest’ultima, posto che costui o non ricordava i fatti o non ne era a conoscenza. Al contrario non sarebbero stati apprezzati elementi di rilevo a favore della tesi difensiva, quali il fatto che costei effettuava, per carenza di personale, personalmente tutti sopraluoghi esterni e si recava in ufficio anche nel fine settimana per disattivare il sistema informatico;
– la inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 314 cod. pen. e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi qualificanti il reato di peculato, in quanto la sentenza impugnata non avrebbe speso alcuna motivazione sull’apprezzabile lesione patrimoniale, derivante dall’uso illecito dell’autovettura;
– l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 62 c.p., comma 1, n. 4, non essendo condivisibile l’assunto, secondo cui detta circostanza non può concorrere con quella di cui all’art. 323-bis cod. pen., avendo le stesse ad oggetto valutazioni diverse: la prima la lievità del danno, la seconda la tenuità del fatto.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato e pertanto non merita accoglimento.
2. Il primo motivo è palesemente infondato, in quanto la ricorrente reitera pedissequamente un motivo di gravame, non confrontandosi con la risposta fornita dalla Corte di appello, che ha fondato il ragionamento probatorio – "a prescindere dalle dichiarazioni" rese da S. (pag. 12) – sugli esiti delle indagini di p.g., che avevano dimostrato incontrovertibilmente l’utilizzo da parte della F. per finalità esclusivamente private dell’auto comunale.
Tali esiti venivano essi stessi a smentire – non contraddetti da altre risultanze processuali – la tesi difensiva circa le "ragioni di ufficio" che avrebbero giustificato il trattenimento anche in ore notturne della stessa presso la sua abitazione.
Quanto all’elemento psicologico, una volta accertato l’uso per finalità private dell’automobile, è del tutto irrilevante, per escludere il dolo, la circostanza dell’esistenza di una prassi diffusa nel Comune circa un uso promiscuo o comunque disinvolto delle autovetture di servizio, tale da rendere necessaria l’emanazione di una apposita circolare per dettare le precise regole per il loro corretto utilizzo, posto che deve ritenersi che si sia trattato di prassi contra legem e in aperta contraddizione con quella che sembra essere stata l’interpretazione che gli stessi vertici amministrativi davano del problema. In ogni caso, il pubblico dipendente deve astenersi dal porre in essere comportamenti di incerta rilevanza e deve acquisire dai competenti organi amministrativi le necessarie informazioni ed assicurazioni circa la legittimità dell’attività svolta, in modo da adempiere a quell’onere informativo che potrebbe rendere scusabile l’errore sulla legge penale (Sez. 6, n. 35813 del 21/06/2007, Bensì, Rv. 237767).
3. Del tutto infondato è anche il secondo motivo, in quanto la Corte di merito ha dato puntuale e corretta risposta ad analoga censura sollevata in sede di appello, circa l’offensività della condotta, evidenziando che la stessa, per consistenza e durata, aveva compromesso la funzionalità della pubblica amministrazione, determinando un danno alla P.A., ancorchè esiguo, ma comunque "apprezzabile" in termini di usura del mezzo e di consumo di carburante, non connesso ad esigenze di ufficio.
4. E’ infondato anche l’ultimo motivo riguardante la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., comma 1, n. 4.
La speciale attenuante prevista dall’art. 323-bis cod. pen. per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato presenti una gravità contenuta nella sua globalità, dovendosi allo scopo considerare ogni caratteristica della condotta, dell’atteggiamento soggettivo dell’agente e dell’evento da questi determinato.
Nel caso in esame, la Corte di merito ha ritenuto il fatto globalmente di minima entità, in considerazione dell’esiguità del danno economico cagionato.
Orbene, quando, come nella specie, il danno patrimoniale sia stato tenuto presente nel giudizio sulla particolare tenuità del fatto che caratterizza l’ipotesi attenuata speciale, va affermato il principio di diritto che deve escludersi che l’attenuante di aver cagionato alla persona offesa del reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall’art. 62 c.p., comma 1, n. 4, sia compatibile con l’ipotesi attenuata speciale, e ciò perchè il medesimo elemento non può essere tenuto due volte in favorevole considerazione. In tal caso, pertanto, l’attenuante prevista dall’art. 62 deve ritenersi assorbita nella ipotesi specifica prevista dall’art. 323-bis cod. pen..
In tal senso, tra l’altro, si sono già pronunciate le Sezioni unite di questa Corte con riferimento all’analoga attenuante speciale del fatto di "particolare tenuità" prevista in tema di ricettazione (Sez. U n. 13330 del 26/04/1989, Beggio, Rv. 182221; Sez. U n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, in motivazione).
5. Sulla base delle ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011
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