Cons. Stato Sez. VI, Sent., 28-12-2011, n. 6879 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La società originaria ricorrente e odierna appellante A. B. s.r.l., con delibera condominiale del 27 giugno 1986, era stata autorizzata alla demolizione del muro divisorio perimetrale fra la p.ed. 37 C.C. Merano (Condominio Galilei sito nel centro storico della città di Merano), nella quale la medesima era titolare di alcune porzioni materiali, e l’adiacente p.ed.35/1 di proprietà esclusiva della stessa ricorrente.

Sulla base di tale autorizzazione, A. B. s.r.l. otteneva concessione edilizia per la ristrutturazione delle parti comuni e di proprietà esclusiva, per adibire i locali ad attività di commercio (libreria e cartoleria), senza che tale concessione venisse impugnata.

I lavori comportavano l’abbattimento delle scale interne della p.ed.35/1 e la costruzione di un ascensore unitamente alla demolizione del muro perimetrale dell’edificio condominiale, con integrazione delle particelle 35/1 e 37 in un unico spazio di vendita.

2. La delibera condominiale veniva impugnata successivamente da uno dei comproprietari della p.ed. 37, W. R., dinanzi al Tribunale ordinario di Bolzano che, accogliendo la domanda, con sentenza n. 34 del 2001 (confermata in appello) ne disponeva l’annullamento e condannava il condominio Galilei e A. B. s.r.l., in solido tra loro, alla ricostruzione del muro divisorio perimetrale dell’edificio condominiale tra le pp.ed. 35/1 e 37, nello stato anteriore alla sua demolizione.

3. Successivamente, con ricorso del 7 novembre 2001, il signor W. agiva dinanzi al Tribunale di Bolzano, Sezione distaccata di Merano, ai sensi dell’articolo 612 c.p.c., per la determinazione delle modalità di esecuzione della sentenza. Nell’ambito di tale giudizio, il consulente tecnico di ufficio incaricato ing. U. M. elaborava un progetto, nel quale si rifaceva "a tutti gli adempimenti amministrativi necessari per ottenere la concessione edilizia e le altre autorizzazioni eventualmente necessarie", chiedendo, su tale base, il rilascio della concessione edilizia.

Su tale progetto si esprimeva in modo negativo la commissione edilizia comunale in data 3 novembre 2004, per contrasto con le norme urbanistiche in materia di sicurezza, di accesso, di igiene e sanità. Nonostante ulteriore parere negativo della commissione edilizia del 12 gennaio 2005, il Vicesindaco, con atto n. 33 del 31 gennaio 2005, approvava il progetto presentato e rilasciava la concessione edilizia, con la precisazione "che a seguito della presente concessione A. B. s.r.l. dovrà eseguire le opere di adeguamento necessarie per la concreta utilizzazione dei locali della p.ed. come negozio, pena la revoca, per detti locali, del permesso d’uso".

4. Con ricorso dinanzi al Tr.g.a., Sezione di Bolzano, A. B. s.r.l. impugnava tale concessione, lamentando vizi di violazione di legge e eccesso di potere sotto vari profili.

5. Con la sentenza n. 205 del 2006 di cui in epigrafe, l’adito T.r.g.a. rigettava (a spese interamente compensate tra le parti) il ricorso proposto da A. B. s.r.l. avverso il menzionato titolo edilizio, sulla base del rilievo che la concessione era stata correttamente rilasciata, in quanto atto dovuto avente ad oggetto esclusivamente la ricostruzione del muro "che non altera di per sé la destinazione d’uso precedente" (v. così, testualmente, l’impugnata sentenza).

6. Avverso tale sentenza interponeva appello A. B. s.r.l., affidato ad un unico complesso motivo rubricato "Motivazione travisata ed erronea della sentenza del T.R.G.A. di Bolzano per travisamento dei fatti e mancanza di istruttoria; erronea disapplicazione dell’art. 5 del regolamento edilizio del Comune di Merano nonché dell’art. 75, comma 3, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 (legge urbanistica provinciale); difetto di motivazione". L’appellante assumeva, in particolare, che la sentenza civile azionata in sede esecutiva mai aveva imposto l’adeguamento alla normativa urbanistica ora prescritto dalla concessione edilizia, ma si era limitata a disporre la ricostruzione del muro perimetrale divisorio, sicché l’imposizione contenuta nella concessione edilizia esulava dall’ambito oggettivo del titolo esecutivo e la concessione non sarebbe potuta essere rilasciata, in quanto l’esecuzione dell’opera avrebbe comportato il contrasto della destinazione d’uso alle prescrizioni urbanistiche, determinando implicitamente il venir meno dell’attuale destinazione d’uso.

L’appellante chiedeva dunque, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso in primo grado con vittoria di spese.

7. Si costituiva l’appellato W. R. (originario controinteressato) con comparsa di costituzione del 26 luglio 2006, contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto con rifusione di spese. Proponeva, altresì, appello incidentale avverso la statuizione di compensazione delle spese di causa, adottata in contrasto col criterio della soccombenza.

8. Sebbene ritualmente evocati in giudizio, il Comune di Merano e il consulente tecnico d’ufficio ing. U. M. omettevano di costituirsi.

9. Con ordinanza n. 4252/2006 del 29 agosto 2006 veniva accolta l’istanza di sospensiva proposta dall’appellante, sull’esclusivo rilievo della sussistenza del danno grave e irreparabile.

10. Dopo che la causa con decisione n. 5754 del 2008 era stata dichiarata interrotta per la morte del controinteressato W. R., dichiarata dal difensore, la stessa veniva ritualmente riassunta dagli eredi con atto depositato il 3 aprile 2009.

11. Indi la causa all’odierna udienza pubblica è stata trattenuta in decisione.

12. Premesso che l’appello incidentale deve dichiararsi inammissibile per omessa rituale notifica dell’atto alle controparti (rispettivamente per carenza di prova della rituale notifica), si osserva che l’appello principale proposto da A. B. s.r.l. è infondato.

Deve condividersi l’assunto dei primi giudici, secondo cui la statuizione della sentenza civile azionata in sede esecutiva ha ad oggetto esclusivamente l’obbligo di ricostruire il muro perimetrale dell’edificio condominiale, come peraltro precisato dal giudice dell’esecuzione nell’ordinanza 14 marzo 2004 di conferimento dell’incarico al c.t.u. ing. U. M., la quale, per quanto qui interessa, testualmente recita: "(…) ritenuto che la sentenza n. 34/2001 del Tribunale di Bolzano che ha condannato il Condominio Galilei n. 4 e la A. B. s.r.l., in solido tra loro, "alla ricostruzione del muro divisorio perimetrale dell’edificio condominiale tra le pp.ed. 37 e 35/1, nello stato anteriore alla sua demolizione" va quindi interpretata nel senso di limitare l’ordine di ripristino alla parte del muro divisorio perimetrale già esistente sulla p.ed. 37; (…) dispone (…) – di redigere un progetto per l’esatta ricostruzione del predetto muro; – di procedere a tutti gli adempimenti amministrativi necessari per ottenere la concessione edilizia e le altre autorizzazioni eventualmente necessarie; (…)".

A fronte di siffatti limiti oggettivi dell’ordine giudiziale da attuare in sede esecutiva, il rilascio della concessione da parte dell’amministrazione comunale costituiva atto dovuto, che trova(va) la sua unica ed esaustiva fonte legittimante nel dictum giudiziale da eseguire per ripristinare lo stato di fatto anteriore all’atto lesivo dei diritti dei condomini sulla cosa comune, posto in essere da A. s.r.l. e costituito dalla demolizione del muro sulla base di una delibera condominiale illegittima, annullata (rectius, dichiarata nulla, stante la natura del vizio) in sede giudiziale, poiché non adottata all’unanimità sebbene l’apertura nel muro comune a vantaggio di altro immobile non di proprietà condominiale implicasse l’asservimento della parte comune a vantaggio di altro fondo e dunque esigesse la delibera unanime dell’assemblea totalitaria (v. la sentenza n. 128/2002 della Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, confermativa della sentenza n. 34/2001 del Tribunale di Bolzano e a sua volta confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 6078/2006, in atti).

Il venir meno, in conseguenza della ricostruzione del muro (autorizzata dall’impugnata concessione edilizia rilasciata nell’ambito del processo esecutivo), dell’attuale destinazione d’uso "negozio" – poiché per effetto della ricostruzione del muro divisorio i locali diverrebbero inidonei a tale uso per il mancato rispetto delle norme di prevenzione incendi e delle norme sulle barriere architettoniche e per l’assenza di un accesso idoneo in seguito all’abbattimento di una scala, con la conseguenza che il piano interrato e il primo piano della p.ed. 35/1 rimarrebbero collegati al piano terra esclusivamente tramite un ascensore -, lungi dal costituire ostacolo al rilascio della concessione edilizia, rappresenta un mero effetto indiretto del ripristino della situazione qua ante alterata dalla condotta illecita della stessa appellante, lesiva del diritto dei condomini sulla parte comune costituita dal muro perimetrale. Detto effetto indiretto e mediato, scaturente dalla ricostruzione del muro, è imputabile all’esclusiva sfera di responsabilità dell’odierna appellante, la quale, con l’esecuzione dell’opera illegittima (demolizione del muro perimetrale condominiale) e delle opere consequenziali (tra cui l’eliminazione di una scala), ha essa stessa creato la situazione d’incompatibilità tra destinazione d’uso e ripristino del muro illegittimamente abbattuto, ora dalla medesima invocata quale ostacolo al rilascio della concessione, dovendosi per contro aver riguardo, quale omogeneo parametro di raffronto, alla situazione esistente prima dell’esecuzione dell’opera illegittima (demolizione del muro) e delle opere consequenziali (tra cui l’eliminazione di una scala) su iniziativa della stessa appellante.

La considerazione contenuta nella partemotiva del titolo edilizio – che in parte qua testualmente recita: "tenuto invece conto del parere dell’ufficiale sanitario, per cui il negozio "B", in quanto privo di WC per disabili, non rispetta la normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche, e di conseguenza precisato che a seguito della presente concessione l’A. s.r.l. dovrà eseguire le opere di adeguamento necessarie per la concreta utilizzazione dei locali della p.ed. come negozio, pena la revoca, per detti locali, del permesso d’uso" -, specificamente censurata dall’odierna appellante sotto il profilo del vizio di eccesso di potere, costituisce una semplice evidenziazione degli effetti indiretti conseguenti alla ricostruzione del muro e non entra a far parte del contenuto precettivoautoritativo della concessione, limitata all’opera di ricostruzione del muro, di per sé legittima sotto un profilo urbanistico e costituente atto dovuto di esecuzione della sentenza civile.

Sono, conclusivamente, destituite di fondamento le censure di violazione della normativa urbanistica in materia di cambiamento di destinazione d’uso (art. 75, comma 3, l. urb. prov. e art. 5 n. 5) reg. ed. com.) e di eccesso di potere, dedotte dall’odierna appellante, talché s’impone la conferma dell’impugnata sentenza.

13. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del presente grado vanno poste a carico dell’appellante principale (con la precisazione che l’appello incidentale – inammissibile – non ha ingenerato un aggravio dell’attività difensiva della controparte, con conseguente mancata incidenza sulla regolazione delle spese).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, respinge l’appello principale, dichiara inammissibile l’appello incidentale e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; condanna l’appellante principale A. B. s.r.l. a rifondere agli appellati costituiti in giudizio (eredi W.) le spese del presente grado, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 4.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-10-2011) 14-12-2011, n. 46352

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Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 6 maggio del 2010, confermava quella resa dal tribunale di Savona il 29 ottobre del 2009, con cui L.T.D. e Lo.Lu. erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia, quali responsabili dei seguenti reati A) del reato p. e p. dall’art. 110 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b) perchè, in concorso fra loro, L.D. quale committente e costruttore, LO.Lu. quale direttore dei lavori, al piano seminterrato del fabbricato sito a (OMISSIS) eseguivano, in assenza del prescritto permesso di costruire, la chiusura di un porticato sito lungo i lati sud ed ovest mediante l’installazione di serramenti in alluminio, così creando un nuovo volume edilizio con destinazione d’uso d’ingresso/soggiorno, avente una superficie di circa 20 mq ed un’altezza interna di circa 2,20 mt, intervento non conforme alle prescrizioni della normativa urbanistica vigente; fatto accertato in (OMISSIS), lavori in corso al momento dell’accertamento.

Il solo Lo. del delitto di cui all’art. 481 c.p., perchè, nell’esercizio della sua professione di geometra attestava falsamente nel "certificato di collaudo finale", presentato il 20 febbraio 2006, che i lavori di ristrutturazione edilizia dell’immobile sito a (OMISSIS) erano conformi ai progetti depositati nel Comune di Pietra Ligure, fatto non corrispondente al vero in quanto era stato eseguito anche il maggior volume, descritto al capo A), non previsto nei progetti depositati in Comune e non conforme alla normativa urbanistica vigente; in (OMISSIS).

Secondo la ricostruzione della vicenda contenuta nella sentenza impugnata il 30 maggio del 2005 si era proceduto al controllo del fabbricato sito in (OMISSIS) e si era constato che i lavori erano in corso nonostante che la DIA a suo tempo presentata, per opere interne, fosse stata sospesa per richiesta di integrazioni. L.T.D. risultava essere il committente ed il costruttore mentre il Lo. figurava come direttore dei lavori.

A seguito di un successivo controllo effettuato il 17 gennaio del 2006 emerse che al piano terra si era proceduto alla chiusura del porticato per ricavare un vano abitabile in assenza del titolo abilitativo.

Il Lo. si era difeso sostenendo che al momento dell’attestazione della conformità delle opere al progetto, redatta il 21 febbraio del 2006, gli infissi non erano ancora stati apposti. A sostegno del proprio assunto aveva prodotto in primo grado una dichiarazione del L.T. che lo scagionava. Quest’ultimo a sua volta si era difeso sostenendo che il porticato era stato chiuso per eliminare barriere architettoniche, eliminazione resasi necessaria per le condizioni di salute della moglie, la quale, avendo difficoltà di deambulazione, non poteva accedere al piano superiore dell’abitazione.

Le giustificazioni dei prevenuti sono state disattese prima dal tribunale e successivamente dalla corte.

Ricorrono per cassazione i due imputati per mezzo del comune difensore deducendo:

1) la violazione dei criteri di valutazione delle prove di cui all’art. 192 c.p.p. sotto vari profili:

a) per avere i giudici del merito omesso di apprezzare la dichiarazione del L.T. che scagionava il L.;

b) per avere i giudici del merito omesso di sospendere il processo a seguito della presentazione del ricorso al tribunale amministrativo avverso il diniego della sanatoria;

c) per avere omesso di apprezzare le deposizioni dei testimoni dell’accusa, i quali avevano fornito un contributo essenziale per la difesa del Lo.:

2) mancanza di motivazione in ordine ai rilievi mossi con l’atto d’appello nel quale si era sottolineato che il L.T. aveva scagionato il Lo. affermando che gli infissi erano stati apposti dopo la redazione dell’attestazione di conformità dell’opera al progetto.
Motivi della decisione

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perchè strettamente connessi essendo entrambi relativi alla valutazione delle prove, sono inammissibili, perchè sotto l’apparente deduzione di vizi di legittimità in realtà si censura l’apprezzamento delle prove da parte dei giudici del merito, la cui motivazione non presenta alcun errore giuridico o incoerenza.

I giudici del merito, avendo ritenuto con una valutazione di fatto incensurabile in questa sede, che gli infissi erano stati apposti prima dell’attestazione di conformità al progetto presentata dal Lo., hanno ovviamente disatteso l’assunto del L.T. che aveva scagionato il direttore dei lavori.

L’affermazione della responsabilità di quest’ultimo si fonda sull’esame delle fotografie e sulle deposizioni dei verbalizzanti ed in modo particolare sul sopralluogo del 17 gennaio del 2006, allorchè già si era notata la porta d’ingresso con la relativa maniglia e la struttura in cartongesso.

Per quanto concerne il L.T. i giudici del merito hanno evidenziato l’insussistenza dello stato di necessità invocato dal prevenuto. In proposito la Corte ha anzitutto osservato che la situazione della moglie del L.T. configurava una condizione cronica e risalente nel tempo e, quindi, non v’era un’impellente emergenza. Ha poi rilevato che nell’impugnazione si era enunciata in maniera confusa la necessità della donna nel senso che non era chiaro se lo stato di necessità fosse dipeso dall’impossibilità materiale della donna di accesso al piano superiore o da altra causa Se fosse dipeso dall’impossibilità o difficoltà di accedere al piano superiore, il problema poteva essere superato con la creazione di un montascale. In ogni caso secondo la Corte non era stata indicata l’inevitabilità del pericolo che, peraltro, ove consistito nell’impossibilità di accedere al piano superiore, era obiettivamente insussistente, in quanto la situazione,come già detto, poteva essere superata tramite un montascale che rappresenta un idoneo strumento per il superamento delle barriere architettoniche senza la necessità di violare la legge.

L’inammissibilità del ricorso per la manifesta infondatezza dei motivi impedisce di dichiarare la prescrizione della contravvenzione maturata dopo la sentenza impugnata secondo l’orientamento delle Sezioni unite di questa Corte espresso con la sentenza n 22 del 2000,De Luca.

Dall’inammissibilità del ricorso discende l’obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro 1000,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa dei ricorrenti nella determinazione della causa d’inammissibilità, secondo l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.186 del 2000.
P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 616 c.p.p..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-07-2012, n. 13193

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Svolgimento del processo
Il Tribunale di Massa il 15 agosto 2007 rigettava la domanda proposta dalla s.r.l. X nei confronti di V.L. e B.G. tendente ad ottenere il risarcimento dei danni per asserito illegittimo comportamento colposo posto in essere dai convenuti, a causa di iniziative contro di essa intraprese da un numeroso gruppo di condomini in sede di assemblea condominiale e concretatesi con denunce per illeciti edilizi, che erano state archiviate.
Lamentava la società che aveva subito un danno per la propalazione di notizie false, che le avrebbero procurato un danno all’attività economica e che quantificava in L. 1.200.000.000.
Il Tribunale, inoltre, accoglieva in parte la riconvenzionale dispiegata dal convenuto V. e condannava la società a risarcire i danni allo stesso che liquidava in Euro 20.000, oltre interessi dalla decisione al saldo.
Su appello principale della società e incidentale dell’appellato V. la Corte di appello di Genova il 31 maggio 2008 accoglieva in parte l’appello principale e condannava la B. a restituire quanto versatole dalla X s.r.l. a titolo di spese legali di primo grado e il V. a restituire quanto a lui versato in virtù della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, compensando per la metà tra il V. e la B. le spese del grado.
Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la B., affidandosi a quattro motivi.
Nessuna attività difensiva risulta svolta dalla intimata società.
All’udienza del 25 maggio 2011 il Collegio disponeva per la integrazione del contraddittorio nei confronti del V., appellato e appellante incidentale.
L’incombente risulta espletato il 29 giugno 2001 La ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1.-Con il primo motivo (art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione agli artt. 161, 346, 100 c.p.c.) la ricorrente lamenta che l’appellante società con il primo motivo del gravame si sarebbe limitata esclusivamente ad argomentare e concludere per la declaratoria di nullità della sentenza senza proporre alcuna domanda risarcitoria a suo tempo formulata e disattesa dal Tribunale, per cui questo motivo avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.
Al riguardo, va detto che trattasi di censura inammissibile per difetto di interesse, perchè nessun interesse concretamente è stato leso dalla mancanza di declaratoria di inammissibilità di quel motivo, una volta che il giudice dell’appello lo ha comunque respinto.
2.-Con il secondo motivo (art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’art. 342 c.p.c.), ulteriormente illustrato nella memoria la ricorrente lamenta che il giudice dell’appello, in difetto di specifica doglianza, avrebbe riformato il regolamento delle spese in primo grado, sebbene la richiesta, a suo avviso, fosse stata formulata esclusivamente e direttamente quasi "a sorpresa" nelle conclusioni dell’atto di appello.
La censura, così intesa, merita accoglimento.
Risulta, infatti, dagli atti del processo che la sentenza di primo grado conteneva due statuizioni: una relativa al rigetto della domanda della società nei confronti del condomino (con la condanna della società alle spese a favore del condominio e, quindi, della B.); la seconda relativa alla riconvenzionale dispiegata dal V..
Entrambe le statuizioni sono state gravate di appello con un primo motivo comune sia al V. che alla B..
L’appello quanto alla posizione della B. è stato respinto.
Di conseguenza il giudice dell’appello non avrebbe potuto condannare la B. alla restituzione delle spese di lite di primo grado a lei corrisposte a seguito della esecuzione della sentenza di primo grado.
Resta, in tal modo, assorbito il terzo motivo (art. 360 c.p.c., n. 5 – manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione circa il fatto controverso, costituito dal regolamento delle spese inerenti al giudizio di primo grado).
3.- Ne consegue che anche il quarto motivo, relativo al regolamento della spese di secondo grado (manifesta illogicità della motivazione sul fatto controverso delle spese inerenti al giudizio di appello), va accolto.
Pertanto, la sentenza impugnata, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ex art. 384 c.p.c., va cassata senza rinvio per il capo della stessa che ordina la restituzione delle spese legali liquidate nella sentenza di primo grado" oltre interessi dalla data del pagamento alla data di restituzione e per il capo che compensa per la metà le spese del giudizio di appello tra la B. e il V..
Stante la totale soccombenza della società nei confronti della B. la Corte, decidendo nel merito, anche in accoglimento del quarto motivo, liquida a favore della B. le spese del giudizio di appello, determinandole nella somma di Euro 404,36 per spese, 4238,12 per diritti, 5670,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e epa e ponendole a carico dell’intimata società, la quale va condannata anche alle spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano, come da dispositivo.
Dette spese vanno riconosciute al procuratore della B., che se ne è dichiarato antistatario (v. 5 memoria).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, nei sensi di cui in motivazione e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di appello determinandole nella somma di Euro 404,36 per spese, 4238,12 per diritti, 5670,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa, ponendole a carico dell’intimata società.
Condanna l’intimata società al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, 06-07-2010, n. 4323 ELEZIONI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La sentenza appellata, pronunciata in forma semplificata, ha respinto il ricorso proposto dagli attuali appellanti per l’annullamento del verbale n. 53 del 28 febbraio 2010 della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Grottaglie, avente per oggetto il provvedimento di non ammissione della lista denominata "Alleati per Monteiasi – P.M. Sindaco" presentata per la elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Monteiasi.

Gli appellanti ripropongono le censure articolate in primo grado, criticando analiticamente la pronuncia impugnata.

L’amministrazione resiste al gravame.

In sede di esame della domanda cautelare, il ricorso in appello, previo rituale avviso alle parti, è stato trattenuto in decisione.

Gli appellanti, ricorrenti in primo grado, sono candidati, rispettivamente, alla carica di Sindaco e a quella di Consigliere comunale della lista denominata "Alleati per Monteiasi – P.M. Sindaco", presentata per le elezioni amministrative concernenti il comune di Monteiasi.

Il giorno ultimo della presentazione delle liste, alle ore 9,30, i delegati hanno presentato presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Monteiasi, la lista con tutti gli altri allegati, contenente n. 136 sottoscrizioni di elettori del comune.

Con verbale n. 51 del 27 febbraio 2010, la Sottocommissione elettorale adottava un provvedimento interlocutorio, invitando i presentatori della lista a fornire gli opportuni chiarimenti in ordine alla riscontrata "eccedenza" di 16 firme rispetto al limite massimo di 120 sottoscrizioni, previsto dalla normativa vigente, in relazione al numero degli elettori del comune.

Successivamente, gli interessati depositavano l’atto di "rinuncia", corredato dalla autentica delle sottoscrizioni effettuata da un funzionario del Comune, di n. 16 dei 136 sottoscrittori della lista.

La Sottocommissione, con verbale n. 53 del 28 febbraio 2010, stabiliva di non ammettere la lista alla competizione elettorale, ravvisando la violazione dell’art. 3 della legge n. 81/1993, come modificato dalla legge n. 120/1999, secondo il quale "La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al Consiglio Comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco deve essere sottoscritta… da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei Comuni con popolazione (all’ultimo censimento) compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti".

In primo grado, gli appellanti hanno prospettato due censure: "1. Errore di fatto. Eccesso di potere per errata presupposizione. Difetto di motivazione. Illogicità manifesta. 2. Questione di legittimità costituzionale".

Il TAR ha respinto il ricorso, svolgendo la seguente motivazione.

"1. In primo luogo, si ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, lett. a) D.P.R. 570/1960 per asserito contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost., con riferimento a quanto prescritto sempre dall’art. 30 cit. alla lett. e).

Le due fattispecie non possono essere equiparate, perché mentre il potere attribuito alla Commissione, nella previsione della lett. e), di ridurre le liste "che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito", ha un carattere sanzionatorio, che si estrinseca nell’eliminazione dei candidati eccedenti il numero legale, l’eventuale ammissione di un potere identico, nell’ipotesi prevista dalla lett. a), per il quale la Commissione deve effettuare una "verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto degli elettori, eliminando quelle che non lo sono", determinerebbe non già l’esercizio di un potere corretivosanzionatorio bensì di un potere correttivo meramente favorevole alla lista.

Si deve ritenere pertanto che non esiste un’irragionevolezza nelle differenti previsioni contenute nell’art. 30 cit.

2. Nel merito il ricorso è infondato.

L’art. 30 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 è una norma completa che stabilisce le regole alle quali ci si deve attenere al momento della presentazione delle candidature, e questo al fine di garantire una situazione di perfetta parità tra i contendenti nel rispetto sia del diritto di elettorato attivo che di quello passivo.

Il legislatore, nel dettare queste regole, ha sancito i poteri della Commissione elettorale, individuando analiticamente le ipotesi in cui questa può intervenire invitando i delegati a correggere eventuali manchevolezze, e quelle in cui, il mancato rispetto della regola dettata, comporta l’eliminazione della lista senza possibilità per la Commissione di intervenire.

La lett. a), dell’articolo in questione, sancisce una regola che rientra all’interno di questa ultima ipotesi, determinando l’esclusione della lista qualora la candidatura non sia sottoscritta dal numero prescritto di elettori. E questo vale, sia nel caso in cui il numero sia inferiore al minimo, sia quando, come nell’ipotesi in esame, le sottoscrizioni siano superiori al numero massimo previsto dall’art. 3 L. 25 marzo 1993 n. 81.

La ragionevolezza di questa regola, sancita dall’art. 30, sta poi nella previsione contenuta nell’art. 3 citato, che prevede un numero minimo e un numero massimo di sottoscrizioni, graduato in base alla popolazione, limite lasciato alla discrezionalità prudenziale dei sottoscrittori stessi.

In estrema sintesi, questo Collegio ritiene che l’art. 30 D.P.R. 570/1960 sancisce una regola rigida la cui ragionevolezza è garantita dall’elasticità della previsione di un numero minimo e massimo di sottoscrittori e tale soluzione normativa è stata considerata non contrastante con i principi costituzionali (v. Corte cost., 4 marzo 1992, n. 83).

In conclusione, il ricorso deve essere respinto perché l’art. 30, lett. a) cit., a prescindere dall’individuazione della sua ratio (diversamente percepita in sede di approvazione della legge e in sede di verifica di costituzionalità), nel dettare una regola insuscettibile di modificazione, stabilisce che la commissione deve procedere all’eliminazione della lista qualora, come nel caso in esame, questa sia sottoscritta da un numero di elettori superiore al massimo prescritto, non essendo ammissibile, in questo caso, una mera regolarizzazione attraverso la rinuncia di parte dei sottoscrittori.

D’altra parte, particolarmente pericoloso per la correttezza e certezza del procedimento elettorale sarebbe ammettere la rinuncia da parte dei sottoscrittori successivamente alla presentazione della lista. Basterebbe, infatti, che un gruppo di sottoscrittori venisse convinto alla rinuncia (o questa fosse in pectore già al momento della sottoscrizione) per portare ex post all’eliminazione irreparabile di una lista."

L’appello è infondato.

Gli appellanti sostengono, anzitutto, che la rinuncia di 16 degli originari 136 sottoscrittori avrebbe dovuto essere attentamente valutata dalla Sottocommissione, perché intervenuta prima della decisione definitiva in ordine all’ammissione della lista.

Pertanto, risulterebbe contraddittorio l’atteggiamento della Sottocommissione, la quale, dapprima, con la risoluzione interlocutoria del 27 febbraio 2010 aveva invitato gli interessati a fornire nuovi elementi di valutazione, consentendo, implicitamente, l’eliminazione di ogni possibile violazione riferibile all’eccesso di sottoscrizioni, mentre, successivamente, aveva ritenuto di non valutare le nuove circostanze di fatto emerse dall’istruttoria.

Secondo gli appellanti, poi, l’intervenuta rinuncia, precedente la determinazione finale sull’ammissione della lista, eliderebbe, in radice, ogni possibile rischio riguardante il paventato pericolo di un illegittimo "impegno preelettorale", collegato alla ratio della disposizione legislativa (descritta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 83/1992), che fissa il limite massimo delle firme consentite per la presentazione di una lista.

Gli appellanti prospettano poi l’illegittimità costituzionale, per irragionevolezza, dell’articolo 30 del D.P.R. n. 570/1960, nella parte in cui, per un verso, consente alla Commissione di ammettere liste che presentano un numero di candidati esorbitanti il massimo consentito, riducendo quelli in eccesso, attraverso la cancellazione degli ultimi nomi, mentre, per altro verso, non ammette lo stesso potere riduttivo per il caso di eccesso di sottoscrizioni.

I due motivi non meritano condivisione.

La decisione interlocutoria della Sottocommissione, adottata in conformità alle disposizioni che regolano i procedimenti diretti alla ammissione delle candidature, era chiaramente finalizzata alla acquisizione di elementi istruttori e di valutazione in ordine alla prospettata irregolarità della presentazione della lista. Non ha determinato, evidentemente, alcuna riapertura dei termini per sanare violazioni già irreversibilmente consumate nella fase precedente la scadenza del termine per la presentazione delle liste.

Pertanto, non vi è alcuna contraddizione fra la decisione interlocutoria e quella definitiva di ricusazione della lista.

Quanto alla prospettata questione di legittimità costituzionale, è sufficiente osservare che la situazione di fatto consistente nell’eventuale "eccesso di candidati" non sembra presentare la stessa rilevanza derivante dalla presentazione di un numero di sottoscrittori più elevato di quello consentito.

D’altro canto, la Corte costituzionale ha già sottolineato la ragionevolezza della previsione legislativa in esame, individuandone la finalità nella esigenza di garantire il genuino svolgimento della competizione elettorale, eliminando, in radice, il possibile condizionamento sull’elettorato derivante dalla presenza di ampie adesioni a talune candidature.

In linea di fatto, questo rischio di condizionamento dell’elettorato non risulta altrettanto apprezzabile quando sia superato il numero massimo delle candidature. È certamente vero che l’adesione ad una lista manifesta, per il soggetto candidato, un impegno "più forte" della semplice presentazione, come evidenziato dalla difesa degli appellanti.

Tuttavia, l’effetto di condizionamento sull’elettorato provocato dalla eccedenza rispetto ai limiti legislativi si può manifestare con maggiore evidenza proprio con riferimento al numero, di gran lunga più elevato, in termini assoluti, dei presentatori della lista.

È evidente, infatti, che una lista composta, per ipotesi, dal doppio dei candidati consentiti non verrebbe mai percepita dall’elettorato come altrettanto radicata e forte rispetto ad una lista presentata da un numero di sottoscrittori significativamente superiore al limite stabilito dalla legge.

Pertanto, la prospettata questione di legittimità costituzionale deve ritenersi manifestamente infondata.

In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.

Le spese del grado possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, sezione Quinta, respinge l’appello, compensando le spese;

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2010 con l’intervento dei Signori:

Stefano Baccarini, Presidente

Marco Lipari, Consigliere, Estensore

Aldo Scola, Consigliere

Nicola Russo, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.