T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 13-01-2011, n. 18

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente ha presentato il 5 maggio 1999 istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità "turbe depressive ansiose reattive".

La CMO di Torino con verbale del 9.1.2001 riteneva la patologia "disturbo delirante, tipo di persecuzione di grado moderato a decorso cronico" non dipendente da causa di servizio (fattori individuali e costituzionali) e non stabilizzata.

La Commissione medica di II^ istanza della regione militare Nord (Padova), con verbale del 14/11/2002, ha riconosciuto invece che l’infermità fosse dipendente da causa di servizio. In particolare tale Commissione riteneva che:

"Come ribadito dalla giurisprudenza, in tema di causalità di servizio, la sussistenza del nesso causale o concausale efficiente e determinante tra l’infermità ed il servizio stesso vanno condotti non alla stregua di un concetto assoluto bensì relazionato alle effettive concrete possibilità di resistenza psicofisica del soggetto di fronte a particolari stimoli esterni. Nella fattispecie risulta che il dipendente negli anni immediatamente precedenti l’insorgenza dell’infermità lamentata ha prestato servizio al carcere palermitano dell’Ucciardone, in ambiente particolarmente ostile e caratterizzato da rapporti molto tesi con i detenuti. Per altro alla luce della negatività anamnestica per patologie psichiatriche, escludendo un carattere di endogeno costituzionale della stessa per l’aspetto reattivo della sintomatologia psichiatrica, escludendo anche fatti estranei al servizio non documentati in atti, questa CM II^ istanza, in discordanza con quanto sancito dalla CMO, giudica l’infermità di cui al giudizio diagnostico SI DIPENDENTE da causa di servizio".

Tale provvedimento medico legale venne fatto proprio dal ministero della giustizia il 23/4/2004.

Con una prima domanda del 23/1/2003 il ricorrente formulava la richiesta di equo indennizzo per "disturbo delirante cronico di tipo persecutorio a carattere moderato".

Con nota del 6 novembre 2003 del dirigente ministeriale competente veniva comunicato il mancato accoglimento, in quanto l’infermità non risultava stabilizzata (come da verbale della CMO di Torino del 9/1/2001).

Con nuova domanda del 27/30 aprile 2004 il ricorrente chiedeva di essere sottoposto ai prescritti accertamenti sanitari per ottenere una classificazione tabellare della menomazione dell’integrità fisica.

La Commissione Medica Ospedaliera di Cagliari, con verbale del 1/9/2005, ha giudicato la menomazione "disturbo delirante in fase di compenso" ascrivibile alla tabella A5^ categoria annessa al d.p.r. 30/12/1981 n. 834 (data di stabilizzazione 30/4/2004).

Con successiva istanza del 6 dicembre 2005 il ricorrente ha chiesto la liquidazione dell’ "equo indennizzo" per l’infermità "disturbo delirante cronico di tipo persecutorio a carattere moderato ".

Il Comitato di Verifica per le cause di servizio, con proprio parere del 27 dicembre 2007, ha invece negato che l’infermità possa riconoscersi dipendente da fatti di servizio.

Con decreto del 7 agosto 2009 il Direttore Generale del Ministero ha quindi respinto la richiesta di concessione dell’equo indennizzo formulata il 6/12/2005.

Con ricorso consegnato per la notifica il 23 dicembre 2009 il ricorrente ha impugnato il diniego e gli atti endoprocedimentali in epigrafe indicati, formulando le seguenti censure:

eccesso di potere per evidenti vizi logici – contraddittorietà con i precedenti accertamenti medici effettuati dalla stessa amministrazione (contrasto con i pareri medici resi dalle Commissioni mediche di Padova e di Cagliari, che invece hanno riconosciuto la sussistenza del "nesso causale" tra l’infermità ed il servizio svolto, in particolare in considerazione del periodo prestato presso il carcere dell’Ucciardone di Palermo) – omessa sufficiente motivazione per sostenere la decisione di segno negativo ai fini dell’equo indennizzo – illegittimità del parere reso dal Comitato di verifica, nel dicembre 2007, il quale ha ritenuto, contrariamente alle informazioni emergenti dagli atti, che non sarebbero state documentate "situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo" – omessa considerazione e verifica della documentazione d’ufficio – insufficiente valutazione della documentazione in atti ed evidente difetto di motivazione.

Con il ricorso è stata formulata, inoltre, richiesta di "accertamento del diritto" al riconoscimento della causa di servizio ed all’equo indennizzo, con nomina, eventualmente, di CTU al fine di confermare la sussistenza del nesso di "derivazione causale" tra la patologia riscontrata ed il servizio lavorativo prestato dal ricorrente.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso; in ogni caso l’Avvocatura ha chiesto il rigetto della domanda "di accertamento" del diritto, in quanto, in materia di riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, il dipendente pubblico non è titolare di una posizione di "diritto soggettivo" ma solo di "interesse legittimo", in relazione alla quale non sono ammesse azioni dichiarative, di accertamento o di condanna.

All’udienza del 9 dicembre 2010 il ricorso è stato spedito in decisione.
Motivi della decisione

I) DOMANDA IMPUGNATORIA.

Il ricorrente ha svolto l’attività di agente penitenziario fin dal 1993 (senza manifestazioni di patologie psichiche) ed è stato posto in congedo -come agente- per riforma, il 28/3/2001; svolge servizio nella Casa circondariale di Isili come collaboratore "B2".

Sostiene in ricorso di essersi trovato ad affrontare un periodo lavorativo molto difficile nell’estate 1997, quando fu inviato in missione, come agente penitenziario, presso il carcere palermitano dell’Ucciardone. La circostanza è stata riconosciuta ed attestata anche dalla Commissione medica di seconda istanza di Padova nel novembre 2002 (la missione iniziata nel maggio del 1997 è proseguita fino all’ 1.10.1997).

In particolare risulta dagli atti depositati che le Commissioni Mediche di Padova (in seconda istanza, il 14 novembre 2002) e di Cagliari (CMO dell’ 1 settembre 2005) hanno riconosciuto la sussistenza del nesso causale tra la delicata patologia ("disturbo delirante cronico di tipo persecutorio a carattere moderato""disturbo delirante in fase di compenso") ed il servizio svolto come agente di p.p., indicando -specificamente- nel servizio prestato presso il carcere di Palermo un "ambiente particolarmente ostile e caratterizzato da rapporti molto tesi con i detenuti", escludendo espressamente la sussistenza di "un carattere endogeno costituzionale della malattia" (cfr. motivazioni del giudizio medicolegale di Padova, in seconda istanza, ed in riforma al giudizio precedentemente espresso dalla CMO di Torino il 9 gennaio 2001, che invece negava la sussistenza della dipendenza da causa di servizio).

Per contro il Comitato di verifica, nell’espressione del proprio parere tecnicogiuridico di "sintesi" (il 27/12/2007), ai fini della concessione dell’equo indennizzo, ha disconosciuto la sussistenza della dipendenza da fatti di servizio con la seguente motivazione:

"in quanto trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neurovegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta. Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio, idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l’infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante".

Il Collegio ritiene che il Comitato per la Verifica delle cause di servizio, nell’analizzare la situazione personale e di servizio, non abbia adeguatamente valutato gli elementi fattuali che hanno determinato -quale fattore scatenante- il disturbo sofferto dal ricorrente.

Dall’esame degli atti emerge che l’esperienza palermitana ha realmente iniziato a menomare la salute del ricorrente per il disagio ambientale ivi riscontrato, a causa dei rapporti che si sono sviluppati con i detenuti, con la nascita di forti preoccupazioni personali (telefonate anonime, minacce, ritorsioni,…).

La Questura di Palermo segnalava al Ministero dell’Interno e di Grazia e Giustizia (con nota del settembre 1998), da fonte confidenziale, che comportamenti vessatori assunti nei confronti di detenuti da parte di agenti di p.p. provenienti da istituti di pena della Sardegna avrebbero suscitato "propositi di vendetta" (cfr. doc. n. 16).

Risulta che il ricorrente abbia prestato servizio in sezioni ove erano detenuti soggetti sottoposti al 41 bis. In particolare è emerso che alcuni agenti (tra cui il F.) sono stati coinvolti in fatti che hanno scatenato peculiari e rilevanti tensioni emotive per gli addetti al controllo delle sezioni, fatti che hanno reso necessario (per il ricorrente) l’allontanamento da quel settore, con assegnazione alle sezioni detentive "a regime ordinario" ("curando che lo stesso non abbia per nessun motivo contatti con detenuti sottoposti alle limitazioni di cui all’articolo 41 bis O.P" -cfr. la disposizione del 5 febbraio 1999 del Direttore della casa circondariale di Cuneo, in riferimento "a quanto comunicato al gruppo operativo mobile dalla questura di Palermo"; cfr. doc. n. 30).

Anche una particolare attenzione, diretta alla protezione della sua famiglia, emerge dagli atti; in particolare dalla nota del prefetto di Nuoro del 30 marzo 1999 da cui risulta che "il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha esaminato la problematica concernente la sicurezza dei familiari dell’agente scelto di polizia penitenziaria V. F.. Al riguardo è stato disposto l’inserimento dell’abitazione dei predetti tra gli "obiettivi sensibili" che verranno vigilati nel contesto del piano di controllo coordinato del territorio, da parte della stazione carabinieri di Gergei" (cfr. doc. n. 21).

Tali "elementi oggettivi" non risulta che siano stati tenuti in adeguata considerazione da parte del Comitato, che si è espresso con opposta valutazione (negativa), semplicemente rimettendo, sbrigativamente, alla sfera meramente soggettiva (qualificandola "personalità predisposta") la delicata patologia del ricorrente.

Al fine di descrivere in modo approfondito l’eziologia e lo sviluppo della patologia sono state depositate in giudizio 2 consulenze mediche di parte (redatte il 28.12.2000 e il 14.7.2005 dal dott. Stefano Scano, Psichiatra -docc. n. 23 e n. 24), oltre a svariati "certificati psichiatrici" (del 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, doc. 25). Nell’insieme si rileva un "disturbo d’ansia con umore depresso, disturbi del sonno, incubi, a partire dal 1999, con comparsa di ideazione paranoide a tematiche persecutorie; con riconoscimento di una situazione di "discreto compenso"". La patologia viene identificata come "disturbo delirante, Tipo di persecuzione, di grado moderato", caratterizzato da ansia, rabbia, risentimento. Inoltre, per quel che qui interessa, il tema delirante viene riconosciuto come "riguardante direttamente il contesto lavorativo" (cfr. pag. 18 della relazione medica del 2005). L’insorgenza dei primi disturbi psichici viene individuata nell’estate del 1997, in corrispondenza dell’ "episodio responsabile" (esperienza nel carcere palermitano) per la lamentata difficoltà nella gestione dei rapporti con i detenuti. Tale servizio in missione è stato riconosciuto scatenante la patologia (sia dal consulente di parte che dalle Commissioni mediche di Padova e di Cagliari).

La situazione medica presentò, poi, una fase di "stasi" nel corso del 1998 (in quanto il ricorrente, in seguito all’incidente stradale subìto nel dicembre 1997, usufruì di diversi mesi di convalescenza, giovandosi di un lungo allontanamento dall’ambiente di lavoro); ma a partire dal 1999 le problematiche si sono riacutizzate, con lievitazione dei sentimenti di angoscia e delle sensazioni di minaccia, con ansia paranoide e ideazione persecutoria, ed ancora maturazione di sentimenti di rabbia e di risentimento.

I fatti e la patologia erano stati valutati positivamente ai fini del riconoscimento della "causa di servizio" anche dalle Commissioni mediche di Padova e di Cagliari (nel 2002 e nel 2005).

Per contro la correlazione e la sussistenza del nesso di causalità non è stato riconosciuto ai fini del procedimento dell’equo indennizzo.

In questa sede però non risulta che siano stati adeguatamente valutati, dal Comitato, tutti i fatti oggettivamente rilevanti.

L’art. 11 rubricato "Pareri del Comitato" del DPR 29 ottobre 2001, n. 461 " Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonchè per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie." stabilisce che:

"1. Il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato, nel giorno fissato dal Presidente, sentito il relatore, si pronuncia sulla dipendenza dell’infermità o lesione da causa di servizio con parere da comunicare entro quindici giorni all’amministrazione.

3. Il parere è motivato ed è firmato dal Presidente e dal Segretario.

4. Entro venti giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato può richiedere supplementi di accertamenti sanitari alla Commissione medica prevista dall’articolo 6 o ad una delle Commissioni di cui all’articolo 9, scelta in modo da assicurare la diversità dell’organismo rispetto a quello che ha reso la prima diagnosi; la visita medica è effettuata nel rispetto dei termini e delle procedure di cui ai predetti articoli. Salvi i casi di impossibilità di ulteriore corso del procedimento ai sensi dell’articolo 6, commi 8 e 11, il verbale della visita medica è trasmesso direttamente al Comitato entro quindici giorni; il Comitato si pronuncia ai sensi del comma 2 entro trenta giorni dalla ricezione del verbale."

Il Comitato di Verifica per le cause di servizio (corrispondente all’ex C.P.P.O.) è dunque l’unico organo competente, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 461/ 2001, ad esprimere un "giudizio conclusivo" circa il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, in sede di liquidazione dell’equo indennizzo.

Ma avendo questa peculiare funzione di elemento consultivo decisorio (per tutti gli aspetti sia medici che giuridici) deve essere un parere ancor più analitico, specie se si considera che l’autorità decidente, in presenza di pareri medico – legali di segno opposto sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta e sofferta dal pubblico dipendente, non ha l’ obbligo di indicare le ragioni in favore della scelta compiuta dal Comitato di Verifica, atteso che il d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 attribuisce a detto organo competenza esclusiva nella materia de qua e, anzi, impone all’organo di amministrazione attiva di conformarsi al parere reso dal Comitato e di assumerlo come motivazione dell’adottando provvedimento (sia esso di accoglimento che di rigetto).

La fase di espressione del parere del Comitato è dunque essenziale e ancor più delicata: nelle sue valutazioni debbono trovare riscontro tutti gli elementi caratterizzanti la fattispecie, in particolare tutti i fattori scatenanti e oggettivamente riscontrabili negli atti e nei documenti.

Il Collegio ritiene che il Comitato, nell’esprimere il proprio giudizio tecnicogiuridico, non abbia adeguatamente analizzato e valutato, con la dovuta attenzione ed approfondimento, in particolare l’esperienza maturata in missione (nel carcere di Palermo, come agente di p.p.), nel corso del 1997. Tale servizio ha duramente provato il ricorrente, scatenando un sentimento di ansia e di preoccupazione patologica. Da ciò sono derivati forti timori sia per la propria persona, che per la propria famiglia (composta dal coniuge e da figli piccoli, residenti in Gergei, prov. di Nuoro) -come risulta dal verbale di dichiarazioni rese dall’agente F. il 5.2.1999, doc. n. 17, presso la Casa circondariale di Cuneo, ove il ricorrente era stato convocato per il radiogramma della Questura di Palermo del 8.9.1998.

Il servizio reso in missione presso un carcere particolarmente difficile -Ucciardone di Palermo- (non così fino ad allora era stata l’esperienza presso gli altri carceri di Mamone e di Cuneo, sedi di servizio) è divenuto, nel caso esaminato, elemento scatenante la patologia sofferta.

Disconoscere tale profilo di causalità/concausalità determinante significa negare apoditticamente che un servizio reso in condizioni oggettivamente particolarmente difficili e stressanti (specie sotto il profilo psicologico) possa assumere un ruolo essenziale nel verificarsi della patologia ansiosa/delirante.

E tali elementi fattuali erano oggettivamente riscontrabili dalla documentazione in atti, contrariamente a quanto affermato dal Comitato, che invece ha ritenuto -nel passaggio della motivazione- "non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio, idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo".

Sotto il profilo motivazionale il parere del Comitato risulta quindi carente ed inidoneo, non avendo valutato elementi e profili che invece appaiono essenziali nell’eziologia e nella creazione del rapporto di causalità determinante.

In materia il Consiglio di Stato, sez. IV, 16 ottobre 2009 n. 6352, ha affermato che:

"L’uso di formule generiche e, per alcuni versi, stereotipe per dare atto di adempimenti istruttori e valutazioni impedisce di verificare se effettivamente è tenuta in considerazione tutta la documentazione di ufficio presentata. In sostanza, costituisce obbligo del Comitato per la verifica delle cause di servizio dare contezza specifica di aver esaminato i documenti prodotti, attraverso una loro puntuale indicazione, ed esternare, in caso di contrasto di pareri, la motivazione puntuale che dia conto del percorso logico seguito dal predetto Comitato e delle considerazioni tecniche per le quali la patologia accertata non ha alcuna incidenza favorevole ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio."

Inoltre, come la Commissione medica di 2^ istanza ha espressamente considerato, non si può approcciare a questa delicata patologia in senso assoluto, ma è necessario rapportarsi con concetti di resistenza psicofisica individuali.

Il ricorso, per la parte impugnatoria, è quindi fondato, con annullamento del disposto rigetto e del presupposto parere espresso dal Comitato di Verifica.

II) DOMANDA DI ACCERTAMENTO.

Per quanto attiene, invece, la domanda di accertamento del diritto si riporta la recente massima del Consiglio di Stato, sez. IV, 06 maggio 2010, n. 2619:

"I giudizi resi dagli organi medicolegali sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata dal pubblico dipendente sono connotati da discrezionalità tecnica, sicché il sindacato esperibile su di essi dal giudice amministrativo deve intendersi limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti; si tratta quindi di limite che permette al giudice amministrativo una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, vale a dire sulla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, ma l’accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, che sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, costituisce tipicamente esercizio di attività di merito tecnico riservato al Comitato di verifica per le cause di servizio." (v. anche: Consiglio Stato, sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2099).

Analogamente CS 6352/2009: "Il sindacato giurisdizionale sui giudizi espressi in relazione a domande di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di patologie contratte da pubblici dipendenti in costanza di servizio e/o di riconoscimento dell’equo indennizzo è ammesso esclusivamente nelle ipotesi in cui emergano dall’atto contestato evidenti vizi logici, desumibili dalla sua motivazione, in ragione dei quali si evidenzi l’inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l’Amministrazione; segue da ciò che il giudice della legittimità non può impingere nel merito, specialmente se tecnico, di valutazioni che competono esclusivamente all’Amministrazione, né tanto meno sostituire la valutazione di merito dell’Amministrazione con una propria determinazione di merito di segno opposto, che direttamente conceda il beneficio richiesto dall’interessato."

La domanda di accertamento del diritto va quindi respinta.

Il procedimento dovrà dunque essere rinnovato ed il Comitato per la verifica è tenuto a riesaminare la situazione del ricorrente alla luce di tutti i fatti evidenziati in motivazione ed emergenti dalla documentazione in atti, con nuova adozione del provvedimento finale.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, limitatamente alla domanda impugnatoria, con conseguente annullamento degli atti impugnati (diniego e correlato parere negativo del Comitato).

Condanna l’Amministrazione al pagamento di euro 2.000 (duemila) per spese di giudizio, oltre iva e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Grazia Flaim, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-01-2013) 03-04-2013, n. 15308

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
Con ordinanza del 06/04/2012, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l’istanza del G.F.A. (indagato per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso – denominata "ndrangheta" e nella sua articolazione territoriale "X" -, detenzione illegale di armi e munizioni, tentata estorsione aggravata continuata, attribuzione fittizia della titolarità della ditta "S & C. s.n.c." al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e resistenza a P.U.; tutti i reati – ad esclusione del primo – aggravati, tra l’altro, dalla L. n. 203 del 1991, art. 7) di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Avverso il provvedimento di cui sopra l’imputato propose appello, ma il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, con ordinanza del 16/07/2012, la respinse.
Ricorrono per cassazione gli Avvocati Gi. B. A. e S. I. deducendo il difetto di motivazione e la sua manifesta irrazionalità per omessa considerazione dei risultati della C.T. medica che certificava un aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente; carenza motivazionale in ordine alle condizioni di salute della moglie dell’indagato madre di una bambina di 5 anni; il non aver considerato che l’aggravamento della malattia del ricorrente unitamente alla malattia della moglie potessero costituire quegli elementi nuovi che potevano incidere sulla valutazione globale del quadro delle esigenze cautelari.
La difesa del ricorrente conclude, quindi, per l’annullamento dell’impugnata ordinanza.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, perchè propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia -come nel caso di specie – compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4 sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5 sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2 sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).
Inoltre il ricorso è inammissibile anche per violazione dell’art. 591 c.p.p., lett. c) in relazione all’art. 581 c.p.p., lett. c), perchè le doglianze (sono le stesse affrontate dal Tribunale) sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Infatti il Tribunale – richiamando anche l’ordinanza impugnata – ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, sottolineato tutte le ragioni per le quali rigetta la richiesta. In particolare per quanto riguarda la salute dell’indagato evidenzia: tutti gli accertamenti medico legali disposti; perchè ritiene condivisibili le conclusioni del Collegio Peritale contenute nella relazione del 27.03.2012 (si vedano le pagine 5 e 6 dell’impugnata ordinanza); perchè quanto esposto dal C.T. della difesa (relazione del dott. T. datata 10.06.2012) non inficia le conclusioni del Collegio Peritale (si veda pag. 6 dell’impugnata ordinanza). Per quanto riguarda le condizioni di salute della moglie del ricorrente, il Tribunale esclude – con motivazione incensurabile in questa sede – che siano tali da impedirle di assistere la figlia e che pertanto non può trovare applicazione nel caso di specie la disciplina prevista dall’art. 275 c.p.p., comma 4, (si veda pag. 6 dell’impugnata ordinanza). Pertanto è evidente la manifesta infondatezza della doglianza relativa al fatto che il Tribunale non avrebbe considerato che l’aggravamento della malattia del ricorrente unitamente alla malattia della moglie potessero costituire quegli elementi nuovi che potevano incidere sulla valutazione globale del quadro delle esigenze cautelari.
In realtà – come si è sopra evidenziato – il Tribunale ha correttamente preso in considerazione tutti gli elementi relativi alle condizioni di salute del ricorrente e della moglie, ma ha escluso che potessero portare all’accoglimento dell’istanza del G..
Per quanto riguarda il decorso del tempo il Tribunale correttamente richiama il principio più volte affermato da questa Suprema Corte secondo il quale in tema di misure cautelari personali, l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall’osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare (si veda: Sez. 5, Ordinanza n. 16425 del 02/02/2010 Cc. – dep. 27/04/2010 – Rv. 246868; Sez. 2, Sentenza n. 21424 del 20/04/2011 Cc. – dep. 27/05/2011 – Rv. 250253). Si parla quindi del decorso del tempo di esecuzione della misura e non del tempo trascorso dalla commissione del reato. Quanto sopra evidenziato rivela chiaramente perchè non incida sull’odierno giudizio il generico richiamo – effettuato nel ricorso -al principio di questa Suprema Corte secondo il quale in tema di misure cautelari, il riferimento in ordine al "tempo trascorso dalla commissione del reato" di cui all’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacchè ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari (fattispecie di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in relazione a fatti commessi più di tre anni prima; Sez. U, Sentenza n. 40538 del 24/09/2009 Cc. – dep. 20/10/2009 – Rv. 244377). Infatti, la valutazione di cui sopra – come detto – è stata già effettuata dal G.I.P. al momento dell’emissione del provvedimento restrittivo e dai vari giudici che si sono, eventualmente, occupati della questione nel procedimento del riesame. E’ appena il caso di rilevare che il "tempo trascorso dalla commissione del reato" deve essere oggetto di valutazione, a norma dell’art. 292 c.p.p., comma 1, lett. c), da parte del giudice che emette l’ordinanza di custodia cautelare; analoga valutazione non è richiesta dall’art. 299 c.p.p. ai fini della revoca o sostituzione della misura (Sez. 2, Sentenza n. 47416 del 30/11/2011 Cc. – dep. 21/12/2011 – Rv. 252050; Sez. 2, Sentenza n. 47416 del 30/11/2011 Cc. – dep. 21/12/2011 – Rv. 252050).
Infine, si deve rilevare che il Tribunale ha confermato la decisione del G.I.P. prendendo in considerazione tutte le doglianze della difesa, rigettate con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria.
A fronte di ciò, come si è già detto, il ricorrente contrappone solo generiche contestazioni. In proposito questa Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante:
Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 – dep. 11.10.2004 – rv 230634).
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, 06-07-2010, n. 4307 BELLEZZE NATURALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con provvedimento 15 aprile 2009 n. 20 il Comune di Somma Vesuviana ha autorizzato il signor A.P. a realizzare un deposito agricolo di circa 47 mq., con una altezza di tre metri su un lotto di mq. 1.428, ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.

La competente Soprintendenza, con decreto del 28 maggio 2009 ha annullato il nulla osta paesaggistico ritenendolo viziato da eccesso di potere e violazione di legge, in base alle seguenti considerazioni:

a) l’area è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.m. 26 ottobre 1961;

b) con precedente nota 11 marzo 2003 n. 2542 la Soprintendenza aveva segnalato all’Amministrazione comunale la necessità di individuare un lotto minimo per mantenere integra la valenza paesaggistica dell’agro vesuviano;

c) ad avviso della Soprintendenza "considerata l’esiguità del fondo e vista la nota dell’11.3.2003 prot. n. 2542, con la quale si segnalava…la necessità di individuare un lotto minimo per mantenere integra la valenza paesaggistica dell’agro vesuviano…preso atto della consistenza edilizia, le opere contribuirebbero alla perdita dei valori tipici del paesaggio agrario…"

Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo che la Sovrintendenza avesse esorbitato dai suoi poteri sostituendo una propria valutazione di merito a quella della Amministrazione comunale.

Appella l’Amministrazione statale; resiste la parte privata, riproponendo anche i motivi assorbiti con la sentenza impugnata.

Motivi della decisione

1. L’appello può essere deciso con sentenza in forma semplificata, atteso che il contraddittorio è integro, sono stati rispettati i termini a difesa della fase cautelare e l’istruttoria è completa.

2. Il Tar ha ritenuto fondata e assorbente la censura con cui si lamentava lo sconfinamento da parte dell’Amministrazione statale in un non consentito sindacato di merito, attesa l’assenza di norme che prescrivono un’estensione minima del lotto al fine dell’edificazione.

2.1. Parte appellante sostiene che non vi sarebbe stato sconfinamento nel merito, avendo la Soprintendenza ricordato al Comune l’esistenza di una propria precedente prescrizione in ordine alla necessità di definire un lotto minimo, per conservare il paesaggio integro in un’area a forte tasso di urbanizzazione.

2.2. La censura è fondata.

Pur considerato che nell’area oggetto dell’intervento per cui è processo non sono vigenti norme urbanistico – edilizie o di piano paesaggistico che prescrivano un lotto minimo come condizione dell’edificazione, che nessuna norma richiede un lotto minimo di 5.000 metri quadrati, e che la nota n. 2542/2003 richiamata nel provvedimento di annullamento, si limitava a invitare il Comune a individuare un lotto minimo, ma non poteva avere portata vincolante in assenza di puntuale base normativa, il Collegio giudica che il provvedimento di annullamento è sostanzialmente fondato sulla mancata considerazione da parte del provvedimento comunale di un aspetto, che non poteva essere trascurato nella valutazione di compatibilità paesaggistica in quella particolare zona e per la specifica area in questione.

L’aspetto, la cui mancata considerazione, secondo questo giudice, ha determinato l’illegittimità del provvedimento controllato e quindi la doverosità dell’annullamento è quello concernente l’estensione del lotto edificando e il rapporto fra tale estensione e la cubatura realizzanda in relazione al vincolo. Nel caso in esame l’indice di fabbricabilità (0,10mc/mq) sarebbe stato rispettato, in quanto i 141 mc realizzandi rappresentavano circa la massima cubatura consentita dalle norme urbanistiche, ma ciò non era sufficiente, in quanto, secondo questo giudice, il vincolo paesaggistico richiedeva una valutazione ulteriore circa la compatibilità dell’estensione del lotto con l’edificazione; diversamente si potrebbe ritenere che su ogni 100 mq inedificati in quella zona, soggetta a vincolo paesaggistico, si potrebbero sempre edificare 10 mc.

Pertanto, secondo il Collegio, la Soprintendenza con l’atto di annullamento impugnato non ha effettuato uno sconfinamento in valutazioni di merito non consentite, ma ha svolto in modo appropriato il controllo di legittimità ad essa attribuito dalla norma di cui all’art. 159, comma 3, d.lgs. n. 42/2004.

3. Le censure non esaminate dal primo giudice e riproposte dalla parte appellata sono infondate.

Infatti la comunicazione di cui al comma 2 del menzionato art. 159 tiene luogo dell’avviso di avvio del procedimento di cui all’art. 7, l. n. 241/1990.

4. Con altra censura si sostiene che il Sovrintendente avrebbe omesso di comunicare alla parte il "preavviso" di provvedimento negativo (in applicazione dell’art. 10bis, l. n. 241/1990). Il Collegio non ritiene applicabile tale disposizione al procedimento di controllo in questione, per la natura del procedimento stesso (controllo di legittimità su atto di altra autorità), la cui conclusione è un provvedimento vincolato da adottarsi entro un termine di decadenza. La disposizione di cui all’art. 10bis richiamata è applicabile, invece, a procedimenti ad istanza di parte in cui l’esercizio del potere non è sottoposto a termini di decadenza.

5. Consegue l’accoglimento dell’appello e il rigetto dell’originario ricorso.

Ricorrono i presupposti di legge per la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio

P.Q.M.

IL Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto innanzi al TAR.

Spese compensate

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2010 con l’intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente, Estensore

Paolo Buonvino, Consigliere

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Domenico Cafini, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza n. 155 SENTENZA 20 – 28 aprile 2011 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 19 del 4-5-2011

Sentenza nel giudizio di legittimita’ costituzionale della legge della Regione Puglia 2 agosto 2010 n. 10 (Attuazione dei programmi comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 6-12 ottobre 2010, depositato in cancelleria il 12 ottobre 2010 ed iscritto al n. 108 del registro ricorsi 2010. Visto l’atto di costituzione, fuori termine, della Regione Puglia; Udito nell’udienza pubblica del 5 aprile 2011 il Giudice relatore Sabino Cassese; Udito l’avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimita’ costituzionale della legge della Regione Puglia 2 agosto 2010, n. 10 (Attuazione dei programmi comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione), per violazione dei seguenti parametri costituzionali: art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 14, commi 19 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’ economica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in relazione agli artt. 1, 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); artt. 3 e 97 della Costituzione. 2. – La legge censurata contiene un unico articolo, composto di tre commi. Il comma 1 prevede che «al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi stabiliti e degli obblighi assunti con l’Unione europea, la Regione Puglia continua ad avvalersi, sino alla scadenza inizialmente stabilita o successivamente prorogata, degli incarichi dirigenziali a termine e dei contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa nonche’ dei contratti di servizio stipulati o comunque utilizzati per attuare i programmi comunitari ovvero i programmi finanziati su fondi statali a destinazione vincolata». Il comma 2 stabilisce che «la Regione Puglia continua altresi’ ad avvalersi, sino alla scadenza inizialmente stabilita o successivamente prorogata, dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nell’ambito delle procedure di stabilizzazione di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2008)». Infine, il comma 3 dispone che «resta ferma per la Regione Puglia l’applicazione dell’articolo 76, comma 4, della legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria)». 3. – Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la legge censurata – in particolare le disposizioni contenute nei primi due commi dell’art. 1 – si porrebbe in contrasto con diversi parametri costituzionali. 3.1. – In primo luogo, il ricorrente lamenta la violazione di principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica contenuti nell’art. 14 del decreto-legge n. 78 del 2010. Il Presidente del Consiglio dei ministri richiama l’art. 14, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, in base al quale, nei casi previsti dal precedente comma 19, e cioe’ nei casi di mancato rispetto del patto di stabilita’ interno nell’esercizio finanziario 2009, «i conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all’amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonche’ i contratti di cui all’articolo 76, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonche’ da enti, agenzie, aziende, societa’ e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati al comma 3, sono revocati di diritto». Ai sensi di tale disposizione statale, secondo il ricorrente, essendo stato accertato da parte del Ministro dell’economia e delle finanze che la Regione Puglia non ha rispettato il patto di stabilita’ interno, risulterebbero revocati di diritto «gli incarichi dirigenziali e i contratti di lavoro che la legge impugnata ha inteso invece salvaguardare». Il contrasto con la disposizione statale richiamata determinerebbe pertanto l’illegittimita’ costituzionale della legge regionale censurata. Ne’, secondo il ricorrente, puo’ essere sufficiente ad evitare il denunciato vizio di incostituzionalita’ la circostanza che la legge censurata abbia fatto salve le disposizioni dell’art. 76, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, atteso che tali norme riguardano il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale, mentre quelle che risultano nel caso di specie trasgredite prevedono la revoca di diritto di rapporti pendenti. 3.2. – In secondo luogo, il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia la lesione della potesta’ legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, in relazione all’asserito contrasto fra la legge regionale censurata rispetto alle disposizioni di cui agli artt. 1, 7, comma 6, e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001. Tali censure poggiano su una interpretazione delle disposizioni impugnate in base alla quale queste ultime, nel prevedere la prosecuzione dei rapporti di lavoro (subordinato o autonomo) «sino alla scadenza inizialmente stabilita o successivamente prorogata», non determinerebbero soltanto «la conservazione dei rapporti in essere fino alla loro naturale scadenza», originariamente fissata o successivamente prorogata, ma avrebbero «anche e soprattutto […] l’intento di precostituire le condizioni normative per disporre successive proroghe dei rapporti attualmente pendenti». Alla luce di tale interpretazione, il ricorrente ritiene, innanzitutto, che i commi 1 e 2 dell’art. 1 della legge censurata, nella parte in cui consentono la proroga di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, si pongano in contrasto con l’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, le cui disposizioni sarebbero espressione della potesta’ legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e, ai sensi dell’art. 1 del medesimo decreto, costituirebbero norme generali cui le Regioni a statuto ordinario devono attenersi, tenendo conto della peculiarita’ dei rispettivi ordinamenti. La difesa statale infatti osserva che, in base all’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, le amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale solo «per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali», mentre la legge regionale censurata «non indica le ragioni straordinarie che possono giustificare il ricorso a lavoratori dipendenti a tempo determinato», facendo anzi riferimento «a funzioni e compiti che rientrano nell’ambito dell’attivita’ ordinaria di istituto, e «concede la possibilita’ di ulteriori proroghe dei termini vigenti, in contrasto con il carattere della temporaneita’ dei rapporti di lavoro in esame». In sostanza – conclude la difesa erariale – la legge regionale impugnata «tende a conservare indefinitamente la vigenza dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato per far fronte alle normali esigenze operative dell’ente, cosi’ violando le vincolanti disposizioni di carattere generale stabilite dal citato art. 36 del d.lgs. n. 165del 2001». Il Presidente del Consiglio dei ministri deduce, inoltre, che il primo comma dell’art. 1 della legge regionale impugnata, nella parte in cui dispone la proroga di rapporti di lavoro autonomo a tempo determinato, si porrebbe in contrasto con l’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, anch’esso espressione della potesta’ esclusiva statale in materia di ordinamento civile. Il ricorrente osserva che, in base all’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, le amministrazioni possono conferire incarichi di lavoro autonomo solo per esigenze cui esse non possono far fronte con personale in servizio e in presenza dei seguenti presupposti di legittimita’: l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita’ dell’amministrazione conferente; l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilita’ oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Al contrario, ad avviso della difesa statale, la disciplina regionale censurata «prevede la conservazione e/o la proroga di siffatti rapporti di lavoro autonomo» in mancanza dei presupposti legittimanti indicati dalla disciplina statale. La proroga sarebbe infatti disposta: «per il solo fatto della loro attuale pendenza; per lo svolgimento di ordinarie funzioni di istituto; senza alcuna verifica dell’obiettiva impossibilita’ di far fronte ad esse con il personale di ruolo; senza il rispetto degli specifici limiti temporali imposti dalla loro natura eccezionale. Da cio’ conseguirebbe, secondo il ricorrente, «l’incostituzionalita’ della norma, non essendo concesso alle Regioni derogare alle norme di principio stabilite dalla legislazione statale nella materia». 3.3. – In terzo luogo, il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta la violazione dell’art. 97 Cost., affermando, da un lato, che la disciplina regionale censurata «mantiene in vita i rapporti di lavoro precario esistenti senza preoccuparsi di verificare se essi siano stati costituiti nel rispetto delle regole di selezione concorsuale stabiliti dalla suddetta norma costituzionale» e, dall’altro lato, che «il continuativo ricorso a personale non di ruolo nuoce al buon andamento della pubblica amministrazione, che postula invece l’utilizzazione di personale dotato dei necessari requisiti di preparazione, di esperienza e di professionalita’, verificati attraverso una regolare procedura concorsuale […]». 3.4. – Infine, ad avviso della difesa statale, la legge regionale censurata si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto consentirebbe «alle categorie di lavoratori prese in considerazione di proseguire e/o di prolungare il loro rapporto di lavoro con la Regione Puglia, a differenza di quanto avviene in identiche condizioni per le stesse categorie di lavoratori in servizio presso le altre Regioni, che sono assoggettati al rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti […] dagli artt. 7, comma 6, e 36, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonche’ – nei casi di avvenuta violazione del patto di stabilita’ – alla revoca di diritto dei propri rapporti». 4. – In data 23 novembre 2010, la Regione Puglia ha depositato, tardivamente, il proprio atto di costituzione. 5. – In prossimita’ dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria illustrativa, eccependo la tardivita’ dell’atto di costituzione della Regione Puglia e ribadendo, nel merito, tutte le censure formulate con il ricorso introduttivo. Considerato in diritto 1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimita’ costituzionale della legge della Regione Puglia 2 agosto 2010, n. 10 (Attuazione dei programmi comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione), per violazione dei seguenti parametri costituzionali: art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 14, commi 19 e 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’ economica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in relazione agli artt. 1, 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); artt. 3 e 97 della Costituzione. Il ricorrente ritiene, innanzitutto, che la disciplina censurata violi i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica contenuti nell’art. 14, commi 19 e 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, in base ai quali, essendo stato accertato che la Regione Puglia non ha rispettato il patto di stabilita’ interno, risulterebbero revocati di diritto «gli incarichi dirigenziali e i contratti di lavoro che la legge impugnata ha inteso invece salvaguardare». In secondo luogo, il Presidente del Consiglio dei ministri deduce la violazione di disposizioni statali che sono espressione della potesta’ esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, dal momento che la legge impugnata consentirebbe di disporre la proroga di rapporti di lavoro subordinato e autonomo a tempo determinato, in mancanza dei requisiti e dei presupposti legittimanti che sono a tale scopo rispettivamente previsti dall’art. 36 e dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001. Infine, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 97 Cost., in quanto la disciplina regionale censurata manterrebbe in vita rapporti di lavoro precario senza concorso, nonche’ dell’art. 3 Cost., in quanto tale disciplina consentirebbe alla Regione Puglia di stipulare o prorogare contratti di lavoro a tempo determinato a condizioni diverse da quelle che si applicano in altre regioni. 2. – La questione e’ fondata. 2.1. – Le Regioni e gli enti locali, come e’ noto, sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, assunti in sede europea per garantire il rispetto del Patto di stabilita’ e crescita. A tal fine, questi enti sono assoggettati alle regole del cosiddetto «Patto di stabilita’ interno», che, da un lato, indicano «limiti complessivi di spesa» e, dall’altro lato, prevedono «sanzioni volte ad assicurar[n]e il rispetto». Simili sanzioni operano «nei confronti degli enti che abbiano superato i predetti limiti» e, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica» (sentenze n. 289 e n. 190 del 2008, n. 412 e n. 169 del 2007 e n. 4 del 2004). Le sanzioni a carico delle Regioni che non abbiano rispettato il patto di stabilita’ interno per il 2009 sono previste dall’art. 77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ferme restando tali disposizioni, l’art. 14, comma 19, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha previsto ulteriori sanzioni, tra cui, in particolare, quelle indicate dai due commi successivi del medesimo articolo. Il comma 20 prevede l’annullamento d’ufficio degli «atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali e’ stata assunta le decisione di violare il patto di stabilita’ interno». Il comma 21 dispone invece la revoca di diritto di incarichi dirigenziali ad esterni e di contratti di lavoro (subordinato o autonomo) a tempo determinato, stipulati a seguito degli atti di cui al precedente comma 20, cioe’ a seguito di atti adottati in violazione del patto di stabilita’ interno. Piu’ in particolare, il comma 21 dispone quanto segue: «I conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all’amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonche’ i contratti di cui all’articolo 76, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonche’ da enti, agenzie, aziende, societa’ e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto. Il titolare dell’incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto». 2.2. – La disciplina regionale censurata si pone in palese contrasto con i principi di coordinamento finanziario fissati dalle disposizioni legislative statali sopra richiamate. Non vi e’ dubbio, innanzitutto, che le sanzioni previste dalla legislazione statale si applichino alla Regione Puglia, dal momento che quest’ultima, come emerge dalla sua stessa certificazione inviata al Ministero dell’economia e delle finanze, non ha rispettato il patto di stabilita’ interno. E’ evidente, in secondo luogo, che la legge impugnata ha inteso neutralizzare tali sanzioni, prevedendo che la Regione Puglia continui ad avvalersi, sino alla scadenza inizialmente stabilita o successivamente prorogata, di incarichi dirigenziali a termine, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e contratti di lavoro autonomo, nonostante il fatto che l’art. 14, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010 stabilisca che tali contratti siano revocati di diritto. Va pertanto dichiarata l’illegittimita’ costituzionale della legge regionale censurata, atteso che essa si pone in aperto contrasto con principi di coordinamento della finanza pubblica fissati dal legislatore statale. Ne’ puo’ ritenersi che la sopravvenuta abrogazione di tale disciplina, intervenuta con la legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Abrogazione della legge regionale 2 agosto 2010, n. 10 – Attuazione dei programmi comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione), possa determinare la cessazione della materia del contendere, dal momento che la legge censurata, disponendo la continuazione dei rapporti esistenti, ha trovato applicazione per quasi otto mesi, fino al momento della sua abrogazione, intervenuta cinque giorni prima dell’udienza pubblica in cui e’ stata discussa la presente questione. 3. – Restano assorbiti gli altri profili di censura.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimita’ costituzionale della legge della
Regione Puglia 2 agosto 2010, n. 10 (Attuazione dei programmi
comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione).
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2011.

Il Presidente: Maddalena

Il redattore: Cassese

Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 28 aprile 2011.

Il cancelliere: Melatti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.