T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 13-01-2011, n. 260 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Dirpubblica ha proposto ricorso per l’annullamento della delibera del Comitato di gestione dell’Agenzia delle Entrate, indicata in epigrafe, con la quale è stato modificato l’art. 24 del regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, consentendo il conferimento, fino al 31 dicembre 2010, di incarichi dirigenziali in favore di funzionari non in possesso della qualifica dirigenziale.

Il gravame è affidato alle seguenti censure di diritto:

) Violazione e falsa applicazione dell’art. 52, commi 2, 4 e 5, del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165; violazione e falsa applicazione delle norme in materia di assegnazione allo svolgimento di mansioni superiori; violazione e falsa applicazione dell’allegato A) del CCNL Comparto Agenzie Fiscali, sottoscritto il 28 maggio 2004 sulla reggenza degli uffici e il riconoscimento del trattamento economico dirigenziale; carenza dei presupposti, eccesso di potere e sviamento.

Si contesta, in sostanza, la possibilità per l’Agenzia di conferire incarichi dirigenziali a funzionari non in possesso della qualifica relativa, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, senza indicazione del termine di durata e senza che l’ente abbia provveduto a bandire le procedure concorsuali per l’accesso alla qualifica dirigenziale.

) Violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 27 e 28 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e degli artt. 60 e 71 del d. lgs. 30 luglio 1999 n. 300; violazione e falsa applicazione dei principi in materia di conferimento di incarichi dirigenziali e dei principi in materia di reggenza degli uffici dirigenziali; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.; violazione del principio per cui l’accesso alla qualifica dirigenziale avviene a seguiti di concorso pubblico; eccesso di potere e sviamento.

L’Agenzia, con la modifica normativa impugnata, avrebbe oltrepassato i limiti alla propria autonomia regolamentare, violando i principi fondamentali per l’accesso alla qualifica dirigenziale.

Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate ed ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire dell’associazione ricorrente e per carenza di interesse; nel merito ha rilevato l’infondatezza del ricorso.

Alla pubblica udienza del giorno 24 novembre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente il Collegio ritiene di dovere prendere in esame le eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dalla difesa erariale.

Assume la resistente che Dirpubblica non avrebbe dichiarato a tutela di quale interesse, compreso nelle finalità statutarie, sarebbe stata finalizzata l’azione, non emergendo dunque chiaramente un interesse specifico del sindacato leso dal provvedimento impugnato; e che, dal contenuto del ricorso, sembrerebbe emergere una finalizzazione dell’azione alla tutela dell’interesse di una categoria di associati – i dirigenti – in contrapposizione all’interesse di un altro gruppo di associati, i funzionari non in possesso di qualifica dirigenziale ai quali venga conferito incarico dirigenziale.

Il ricorso sarebbe quindi inammissibile, dovendo un’associazione sindacale agire in giudizio a tutela di interessi riferibili per statuto all’associazione in quanto tale; interessi collettivi, quindi, riferibili indistintamente a tutti gli associati, non potendo invece sposare la tutela di interessi di alcuni degli associati in contrasto con quelli di altri.

La tesi, sebbene argomentata anche con riferimento ad uno specifico precedente giurisprudenziale (sentenza del Consiglio di Stato, sezione quarta, del 16 luglio 2010 n. 4600, secondo la quale il contrasto anche solo potenziale tra gli interessi degli associati a Dirpubblica può incidere negativamente sulla legittimazione processuale del sindacato), non è condivisa dal Collegio.

La legittimazione al ricorso di associazioni rappresentative di categorie di lavoratori si fonda, infatti, sul presupposto della rappresentatività di un interesse collettivo riferibile in maniera generica ed indistinta a tutti gli appartenenti al gruppo o alla categoria rappresentata; interesse di cui l’ente esponenziale assume la titolarità, in base allo statuto, ai soli fini della legittimazione processuale, considerato che il nostro ordinamento processuale è costruito intorno alla tutela di interessi di titolarità individuale.

L’interesse collettivo, per definizione adespota, e riferito indistintamente a tutti gli appartenenti ad un gruppo o a una collettività, si assimila dunque all’interesse individuale soltanto al fine del radicamento della legittimazione processuale in capo ad un soggetto o ente esponenziale, senza per ciò perdere la sua natura originaria di interesse superindividuale, sintesi degli interessi individuali che in esso trovano composizione unitaria e compendio, assumendo una dimensione ontologica nuova e differente.

In seno all’interesse collettivo, dunque, è possibile discernere interessi soggettivamente riferibile a singoli componenti o a determinate parti del gruppo di riferimento soltanto in via descrittiva; mentre sul piano della sua effettiva dimensione ontologica l’interesse mantiene una natura unitaria, caratterizzandosi in termini di inscindibilità e diffusività indistinta su un piano superindividuale.

Per tale sua caratterizzazione ontologica esso è destinato ad essere tutelato soltanto da parte di soggetti superindividuali, esponenziali e rappresentativi del gruppo, che ne assumano l’obiettivo di salvaguardia a livello statutario; e la legittimazione ad agire dell’associazione rappresentativa o dell’ente esponenziale si atteggia come originaria ed esclusiva, ovvero non soltanto indipendente ed autonoma rispetto a quella dei singoli, ma anche riservata esclusivamente all’associazione o all’ente in relazione ai suoi scopi statutari.

La natura unitaria ed inscindibile dell’interesse collettivo sussiste a prescindere dal fatto che gli interessi riferibili in modo diffuso al gruppo o alla categoria di cui l’associazione è esponenziale assumano carattere omogeneo, potendo l’interesse collettivo, sempre sul piano meramente descrittivo, risultare dalla sintesi di interessi anche disomogenei sul piano individuale; cosicchè la possibile disomogeneità degli interessi dei singoli componenti il gruppo o la categoria rappresentata non può incidere sulla legittimazione ad agire dell’associazione rappresentativa o dell’ente esponenziale a tutela dell’interesse collettivo oggettivato e tipizzato all’atto della individuazione della finalità statutarie del soggetto rappresentativo.

Per tali ragioni l’orientamento, secondo cui sarebbe esclusa la legittimazione ad agire dell’ente esponenziale allorchè gli interessi degli iscritti o degli appartenenti al gruppo o alla categoria rappresentata non siano omogenei ed univocamente conformi all’interesse superindividuale alla cui tutela l’associazione è preposta per statuto, non può essere condiviso, considerato che l’eventuale differenziazione degli interessi resta individuabile in modo meramente descrittivo a livello individuale, ma non assume una dimensione ontologica reale e autonoma, stemperandosi in seno al diverso, ed unitario, interesse collettivo.

In concreto, del resto, è evidente come l’interesse collettivo emerga dalla composizione e dalla sintesi degli interessi individuali quale risulta dal confronto dialettico all’interno degli organi collegiali e dall’applicazione del principio della maggioranza; senza quindi che sia poi possibile immaginare la riemersione di posizioni di interesse minoritarie in seno alle dinamiche di gruppo e la conseguente paralisi di iniziative di competenza degli organismi rappresentativi in nome di un ipotetico conflitto di interessi che non tenga conto della già intervenuta composizione dei contrasti alla stregua dei meccanismi e delle regole democratiche.

Alla luce delle superiori considerazioni va quindi disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso.

La ricorrente Associazione infatti ha inteso esercitare la legittimazione ad agire, connessa ai propri obiettivi statutari, a tutela, come esplicitato negli scritti difensivi, dell’interesse della categoria alla copertura mediante concorso pubblico delle posizioni dirigenziali; interesse che la stessa Associazione ha inteso riferire non soltanto ai dirigenti (in ragione del deprezzamento del rilievo della qualifica dirigenziale implicato dall’impugnata delibera) ma anche agli stessi funzionari non in possesso della qualifica di dirigente (in ragione delle conseguenze negative implicate dall’esercizio eventualmente illegittimo di mansioni superiori o in base ad un titolo precario).

A fronte di siffatte valutazioni di merito, rimesse all’apprezzamento proprio del soggetto rappresentativo della categoria, non potrebbe il Giudice, in base ad un proprio diverso apprezzamento del piano degli interessi, pervenire ad una pronuncia di inammissibilità dell’azione per difetto della legittimazione ad agire o dell’interesse all’impugnazione.

Per tutte queste ragioni le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa erariale vanno disattese.

Ciò premesso, considerato però che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 ottobre 2010 è stato indetto bando di concorso per il conferimento di 175 posti di dirigente di seconda fascia, prima di procedere alla definizione del merito del giudizio, e anche al fine di apprezzare la persistenza dell’interesse all’annullamento dell’atto impugnato, il Collegio ritiene necessario acquisire dall’Amministrazione resistente chiarimenti in ordine al numero complessivo dei posti di dirigente ulteriormente vacanti rispetto a quelli messi a concorso, e da coprire eventualmente mediante conferimento di incarichi a funzionari privi della qualifica dirigenziale, in applicazione della delibera oggetto di gravame.

All’uopo assegna all’Agenzia delle Entrate, per l’adempimento, il termine di giorni trenta a decorrere dalla data di notificazione o comunicazione della presente decisione e rinvia la causa, per l’ulteriore trattazione, alla pubblica udienza del giorno 25 maggio 2011.

P.Q.M.

non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigettate le questioni preliminari di inammissibilità del ricorso come proposte, ordina all’Agenzia delle Entrate di rendere in giudizio i chiarimenti indicati in parte motiva entro il termine di giorni trenta a decorrere dalla data di notificazione o comunicazione della presente decisione e rinvia la causa, per l’ulteriore trattazione, alla pubblica udienza del giorno 25 maggio 2011.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-03-2011, n. 5254 Assemblea dei condomini

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato P.G. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il condominio di via (OMISSIS) chiedendo dichiararsi la nullità delle delibere di cui alle assemblee condominiali deL 12 dicembre 1995, del 5 febbraio 1996, del 1 ottobre 1996 e del 10 dicembre 1996 (in quanto celebratesi senza la convocazione di alcuni condomini e con l’ammissione di persone estranee al condominio) nonchè l’annullabilità delle delibere dell’assemblea del 10 dicembre 1996 relative all’approvazione del rendiconto 1996 e alla nomina dell’amministratore.

Nella costituzione del convenuto condominio, il tribunale adito, con sentenza depositata il 20 maggio 2000, rigettava tutte le domande proposte nell’interesse del P.G..

A seguito di appello ritualmente interposto dallo stesso P. G. avverso la suddetta sentenza di primo grado, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 5257 del 2004 (depositata il 10 dicembre 2004) rigettava il gravame e condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado.

Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il P.G., articolato in sette motivi, avverso il quale, costituendosi in questa fase, ha proposto controricorso l’intimato condominio. Rilevandosi la sussistenza delle condizioni previste dal previgente art. 375 c.p.c., il ricorso veniva avviato per la sua definizione nelle forme del procedimento camerale, con acquisizione del parere del P.M. e la fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per l’11 gennaio 2011, in ordine alla quale si provvedeva ritualmente agli adempimenti prescritti dall’art. 377 c.p.c..
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo – avanzato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – il ricorrente ha prospettato l’omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonchè la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 183, 347, 166, 112, 115 e 132 c.p.c..

1.1. Il motivo è inammissibile. Premesso che il ricorso non contiene, nella parte introduttiva, una sufficiente esposizione sommaria dei fatti della causa (in relazione al disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), essendosi limitato il ricorrente a fare un generico riferimento all’impugnativa di cinque delibere assembleari condominiali (senza indicarne i rispettivi oggetti e le puntuali modalità di deliberazione), con il riportato motivo egli assume l’illegittimità della sentenza impugnata sul presupposto che, malgrado il condominio di v. (OMISSIS) (ora controricorrente) si fosse costituito soltanto all’udienza di precisazione delle conclusioni, producendo solo in quella udienza il fascicolo di parte del giudizio di primo grado, la Corte di appello di Roma aveva tenuto conto dei documenti allegati a tale fascicolo, per la cui produzione era maturata la decadenza processuale a carico dello stesso condominio.

Orbene, il motivo così come formulato deve considerarsi inammissibile per omessa osservanza del principio di specificità (in ordine all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4) oltre che del principio di autosufficienza, non avendo il ricorrente provveduto ad indicare quali documenti la Corte territoriale avrebbe valutato illegittimamente, in quali passaggi della sentenza sarebbero stati presi in considerazione, mancando, anche, di evidenziare da quali elementi sarebbe risultato possibile desumere la decisività della considerazione di tali documenti ai fini della risoluzione della controversia. In tal modo, il P. non si è attenuto ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo i quali il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od illegittimamente preso in considerazione dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della legittimità e della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la Corte di cassazione deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative. Peraltro il contestuale dedotto vizio di omessa pronuncia correlato all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deve ritenersi anch’esso inammissibile poichè – in ossequio alla giurisprudenza pacifica di questa Corte (v. Cass. 4 giugno 2007, n. 12952, e Cass. 17 dicembre 2009, n. 26598) – la deduzione in sede di legittimità della violazione dell’art. 112 c.p.c. deve essere fatta valere non come vizio di violazione di legge, ricollegabile all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, bensì come doglianza esclusivamente riferibile allo stesso art. 2, n. 4.

Con il secondo motivo (formulato in virtù dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) il ricorrente ha denunciato l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, unitamente alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., commi 2 e 4, artt. 112, 113, 117 e 132 c.p.c., con riferimento al mancato esame da parte del giudice di appello del primo motivo di gravame, nel quale si era contestata la rilevanza data dal giudice di prima istanza alle dichiarazioni rese dal medesimo ricorrente in sede di interrogatorio libero.

2.1. Anche questo motivo è inammissibile perchè assolutamente generico, non risultando riportato il contenuto delle suddette dichiarazioni, nè evidenziata la rilevanza delle stesse in funzione della loro eventuale decisività. Ad ogni modo il motivo è, comunque, infondato avendo la Corte territoriale preso in considerazione i chiarimenti operati in primo grado dal P. e ritenendo, peraltro, l’inidoneità degli stessi (relativi alla supposta mancata convocazione alle assemblee condominiali di alcuni condomini) ad incidere sull’esito della controversia, dal momento che il vizio prospettato avrebbe, semmai, potuto determinare l’annullabilità delle delibere (ma non la loro nullità), che imponeva all’avente interesse l’obbligo di impugnarle entro il termine decadenziale di trenta giorni, di cui all’art. 1137 c.c., comma 3, (come statuito anche dalle S.U. con la sentenza 7 marzo 2005, n. 4806), pacificamente disatteso dal P. nella controversia in questione (con riguardo a tutte le delibere assembleari indicate), come accertato in fatto e statuito nel merito dalla Corte capitolina.

3. Con il terzo motivo (anch’esso riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) il ricorrente ha dedotto l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, congiuntamente alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 66 disp. att. c.c., artt. 1136 e 1137 c.c., artt. 112, 113, 115, 116, 132, 180, 183 e 345 c.p.c..

Con questo motivo il P. ripropone la doglianza relativa all’assunta omessa considerazione della circostanza inerente la mancata convocazione di alcuni condomini che aveva inciso sulla validità delle delibere.

3.1. Il motivo è manifestamente infondato avendo – come già sottolineato con riferimento al secondo motivo – la Corte territoriale, invero, esaminato il motivo sottopostole, rilevando, correttamente (anche alla luce della richiamata sentenza delle SU. n. 4806 del 2005), che la circostanza addotta era, in concreto, irrilevante non avendo il P. provveduto ad impugnare le delibere assunte come viziate nel precisato termine di decadenza, ricadendosi in una ipotesi di annullabilità delle delibere stesse e non di nullità. 4. Con il quarto motivo (sempre formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) il ricorrente ha assunto l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in uno alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 112, 113, 115, 116 e 132 c.p.c., in relazione alla supposta erroneità della valutazione compiuta dalla Corte di appello sulla spettanza dell’onere in capo allo stesso P. della prova relativa all’individuazione dei condomini che non avevano ricevuto rituale comunicazione dell’avviso di convocazione delle assemblee condominiali alle quali si riferiva l’azione esperita.

4.1. Anche questo motivo è destituito di fondamento. Infatti, pur essendo esatto (secondo la giurisprudenza di questa Corte: v. Cass. 19 novembre 1992, n. 12379; Cass. 25 marzo 1999, n. 2837, e, da ultimo, Cass. 13 novembre 2009, n. 24132) il dedotto assunto secondo il quale – qualora il condomino agisca per far valere l’invalidità di una delibera assembleare – incombe sul condomino convenuto l’onere di provare che tutti i condomini siano stati tempestivamente avvisati della convocazione (quale presupposto per la regolare costituzione dell’assemblea), la violazione della regola di ripartizione dell’onere probatorio non si profila idonea a condurre, nella specie, ad alcun risultato utile per il ricorrente, posto che l’esame della doglianza già dedotta in sede di merito doveva considerarsi (come correttamente rilevato dalla Corte territoriale) comunque precluso e, quindi, superato dall’intervenuta decadenza dal diritto di impugnazione delle delibere assembleari da qualificarsi come meramente annullabili e non nulle (come già precedentemente evidenziato).

5. Con il quinto motivo (prospettato con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), il ricorrente ha dedotto l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa un punto decisivo della controversia, nonchè la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 841 del 1973, art. 6, artt. 1117 e segg., 1136 e 2372 c.c., artt. 112, 113, 115, 116 e 132 c.p.c., avuto riguardo alla supposta illegittima partecipazione alle relative assemblee di soggetti non legittimati o non regolarmente delegati, con conseguente incidenza anche sul "quorum" costitutivo e deliberativo delle assemblee medesime, che non poteva ritenersi raggiunto.

5.1. Anche questo motivo – oltre all’indicato profilo assorbente dell’intervenuta decadenza a carico del P. – si prospetta infondato, sia perchè, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l’onere probatorio relativo alla dimostrazione degli eventuali vizi inerenti alla formazione della volontà delle assemblee condominiali spettava al condomino istante (v. le citate Cass. 19 novembre 1992, n. 12379, e Cass. 25 marzo 1999, n. 2837), sia perchè, in ogni caso, con riguardo al dedotto vizio motivazionale, la Corte di appello ha adeguatamente valutato le risultanze processuali e, con motivazione logica e sufficiente (e, perciò, insindacabile in questa sede), ha attestato di aver riscontrato l’esattezza di quanto già constatato dal giudice di prime cure sulla ritualità della partecipazione alle assemblee dei condomini contestati, rilevando, con riguardo al solo B. (partecipante all’assemblea del 15 febbraio 1996), che, pur difettando di apposito titolo, la sua presenza era rimasta irrilevante non potendo incidere sul "quorum" costitutivo. Si deve, inoltre, osservare che anche la deduzione relativa alla forma delle deleghe risulta specificamente e congruamente valutata dalla Corte territoriale, nel mentre si prospettava come tema nuovo quello relativo al numero delle deleghe rilasciabili e all’assunta illegittimità del conferimento di deleghe in favore dell’amministratore, sul quale non era stato accettato il contraddittorio e, quindi, da ritenersi inammissibilmente proposto in appello ed altrettanto inammissibilmente reiterato nella presente sede di legittimità. Oltretutto, bisogna sottolineare – anche in virtù del relativo onere probatorio incombente sul P. – che il ricorso risulta, con riferimento pure a questo motivo, proposto in violazione dei principi di autosufficienza e specificità, non risultando indicato in quale modo la presenza di soggetti non legittimati avrebbe inficiato la validità delle delibere assembleari sotto il profilo della violazione dei prescritti "quorum". 6. Con il sesto motivo – anch’esso riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – il ricorrente ha denunciato l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, congiuntamente alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, art. 1137 c.c., comma 2, e degli artt. 112, 113 e 132 c.p.c., lamentando la mancata censura nella sentenza impugnata in ordine all’approvazione del consuntivo prima della scadenza dell’anno di gestione, avvenuta all’assemblea del 10 dicembre 1996. 6.1. Il motivo è inammissibile perchè – così come prospettato – non rispetta i richiamati principi di autosufficienza e di specificità non risultando specificato a quale consuntivo il P. intendesse riferirsi e relativamente a quale esatto periodo esso era stato approvato. Deve, peraltro, rilevarsi, in ogni caso, l’infondatezza del motivo stesso, poichè (v., sul punto, Cass. 20 aprile 1994, n. 3747), per il disposto degli artt. 1135 e 1137 c.c., la deliberazione dell’assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell’amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine stabilito dall’art. 1137 c.c., comma 3 non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di mera legittimità, restando esclusa una diversa forma di invalidazione ex art. 1418 c.c., non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell’impugnazione della delibera, da considerarsi, perciò, annullabile e dal cui diritto di impugnazione il ricorrente doveva, come accertato dalla Corte territoriale, considerarsi decaduto.

7. Con il settimo ed ultimo motivo (ancora proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1. nn. 3 e 5) il ricorrente ha dedotto l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, nonchè la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4. e delle norme della Tariffa professionale forense ( D.M. n. 127 del 2004; D.M. n. 585 del 1994 e norma di conversione monetaria di cui al D.Lgs. n. 213 del 1998, art. 4 in relazione alle L. n. 794 del 1942 e L. n. 1051 del 1957) in riferimento agli artt. 111 e 24 Cost..

9.1. Anche questo motivo è inammissibile, dal momento che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., tra le più recenti, Cass. 26 giugno 2007, n. 14744, e Cass. 19 giugno 2009, n. 14455), in tema di controllo della legittimità della pronuncia di condanna alle spese del giudizio, deve qualificarsi, appunto, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione (come quello prospettato nella fattispecie) che si limiti alla generica denuncia dell’avvenuta violazione del principio di inderogabilità di una o più tariffe professionali o dell’avvenuto riconoscimento di spese che si asserisce non spettanti, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari e dei diritti di procuratore che si ritengono in concreto violate, nonchè le singole spese asseritamente riconosciute e sostenute come non dovute.

10. In definitiva, il ricorso deve essere totalmente respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-10-2010) 18-02-2011, n. 6175

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- La Corte di Appello di Ancona, in riforma della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di A.I. in ordine ai reati di ingiuria e diffamazione in danno di O.D. perchè estinti per prescrizione.

2. La A. ricorre avverso la predetta sentenza limitatamente alle statuizioni civili, deducendo che il giudice di Appello aveva adottato una motivazione apparente, facendo riferimento ai testi, indicati nominativamente, senza prendere in esame le loro dichiarazioni e le censure di essa appellante, circa la inattendibilità dei testi.

3.-Il ricorso è manifestamente infondato.

Le censure riguardano esclusivamente la valutazione della prova che, invece, è logica, in quanto il giudice del merito ha fatto riferimento dalle dichiarazioni dei testi sentiti per confermare la deposizione della parte offesa che aveva riferito che la A., madre della moglie separata, in più occasione, aveva inveito conto l’ O. profferendo parole quali "disgraziato, delinquente, cretino, ladro e maniaco", pacificamente lesive dell’onore e del decoro e che la stessa A., trovandosi nella sala di attesa di uno studio medico, aveva definito l’ O. "maniaco e depravato".

La ricorrente, inoltre, non evidenzia quali dichiarazioni dei testi e per quale motivo e in quale parte non sarebbero credibili, così che la censura manca di specificità.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità". (Corte Cost. 186/2000).
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-02-2011) 04-03-2011, n. 8802 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Gip presso il Tribunale di Messina, con ordinanza del 26/5/2010, disponeva l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di B.R., indagato per reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Il Tribunale del riesame di Messina, chiamato a pronunciarsi sulla istanza ex art. 309 c.p.p., avanzata nell’interesse del prevenuto, con ordinanza del 21/6/2010, ha confermato la misura restrittiva in atto.

Propone ricorso per cassazione il B. a mezzo del proprio difensore, con i seguenti motivi:

– violazione e/o erronea applicazione dell’art. 273 c.p.p. in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, non ravvisandosi elementi acclaranti la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente;

– violazione e/o erronea applicazione dell’art. 274 c.p.p. in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, rilevato che il Tribunale ha omesso di motivare adeguatamente in ordine alla permanenza delle esigenze cautelari, nonostante il lungo tempo trascorso tra il periodo dei reati contestati e la applicazione della misura restrittiva, nonchè in merito al nuovo stile di vita adottato dal B..
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Il ricorso è infondato e va rigettato.

La argomentazione motivazionale, sviluppata nella impugnata ordinanza, si palesa del tutto logica e le censure avanzate in impugnazione denunciano la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in particolare, tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso tra i fatti contestati al prevenuto e l’attuale stile di vita, condotto dallo stesso.

Orbene, rilevasi che, in relazione al primo motivo di ricorso, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del B., nella ordinanza del Tribunale di Messina vengono richiamate le innumerevoli intercettazioni telefoniche, sulle quali il decidente ha fondato il proprio convincimento della sussistenza dei gravi indizi, argomentando in maniera compiuta ed esaustiva. Del pari, sulla sussistenza delle esigenze cautelari il discorso sviluppato dal Tribunale si palesa esente da vizi ed in perfetta assonanza con il dettato di cui all’art. 274 c.p.p., valutando, in correlato, il tempo trascorso dalla commissione dell’illecito e la pericolosità sociale del prevenuto, nonchè la possibile reiterazione dei reati della stessa specie da parte del B..

Il decidente, sul punto, ritiene che il mantenimento della più grave misura è imposto dalla evidente emergenza di esigenze di cautela, correlate al rischio di reiterazione criminosa, richiamando le allarmanti modalità adoperate dal prevenuto nell’approcciare il mercato degli stupefacenti locali, inserendosi lo stesso a pieno titolo nel turpe commercio, con carattere di stabilità e di frequenza, nel contesto temporale interessato dalla attività di indagine, peraltro, rappresentando il B. uno stabile punto di riferimento per una pluralità di tossicodipendenti, potendo fruire di canali di approvvigionamento di sostanza stupefacente, elemento quest’ultimo per cui, a giusta ragione, il giudice di merito ha ritenuto il B. inserito in circuiti criminali di sicuro rilievo. Ad avviso del Tribunale la risalenza degli episodi accertati non consente di ritenere scemate le esigenze di cautela sociale, a fronte della allarmante propensione al crimine del prevenuto.

Si ritiene opportuno osservare che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. 15/12/08, n. 46124).

Inoltre, l’ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive degli indagati, per cui è inibito di procedere all’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta la applicazione della misura cautelare e del Tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità e perciò circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro di carattere negativo, il cui possesso rende l’atto insindacabile: la esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; l’assenza nel testo della esposizione di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (ex plurimis Cass. 24/10/96, n. 2050).

Nel caso in esame detti due requisiti si palesano, con netta evidenza, ravvisabili. per cui le censure in ricorso avanzate devono considerarsi prive di fondamento.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.