Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 07-07-2010, n. 16109 PREVIDENZA SOCIALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso del 14.7.2000 C.B. proponeva opposizione all’ordinanza ingiunzione notificata il 20.6.2000 con la quale l’Inps gli aveva intimato il pagamento di L. 2.701.000 a titolo di sanzione amministrativa per omissione contributiva. Con successivo ricorso dei 15.01.2001 il sig. C. proponeva opposizione alla cartella esattoriale notificata il 10.01.2001 con la quale la Equitalia Get s.p.a., concessionaria per la riscossione, gli aveva intimato di pagare all’INPS la somma di L. 75.924.067 per contributi dovuti nel periodo febbraio 1994/febbraio 1996. Entrambi i provvedimenti impugnati facevano riferimento ad un verbale dell’Ispettorato del Lavoro ed al rapporto di lavoro subordinato del sig. G.D., utilizzato come manovale nell’impresa edile dell’opponente.

Il Tribunale di Pisa, riuniti i ricorsi, respingeva le opposizioni. L’appello proposto dal C. veniva respinto dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza depositata il 20.01.2009. Avverso quest’ultima sentenza il C. ha proposto ricorso con due motivi con i quali ha denunciato: 1) violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 6 e della L. n. 212 del 2000, art. 7 e difetto di motivazione, poichè gli atti impugnati, e in particolare la cartella esattoriale, non contenevano i dati indispensabili per l’identificazione del verbale ispettivo sul quale erano fondati, nè la data di notifica del medesimo; 2) violazione degli artt. 246, 116 c.p.c. e art. 2730 c.c., poichè il giudice di merito ha fondato il suo convincimento sulla deposizione testimoniale di G.D. che era incapace a deporre per avere un interesse che giustificava la sua partecipazione al giudizio.

Equitalia Cerit s.p.a. ha resistito con controricorso, che peraltro non risulta notificato alla controparte, sicchè non può ritenersi utile per la costituzione in giudizio. L’inps ha depositato procura. Il ricorrente ha presentato memoria.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto al primo motivo di ricorso, si osserva che le norme invocate dal ricorrente (L. n. 212 del 2000, art. 7 (c.d. statuto del contribuente), D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 6 e D.M. n. 321 del 1999) attengono al procedimento di riscossione delle imposte dirette e non sono direttamente applicabili all’ordinario processo di cognizione originato dall’opposizione alla cartella esattoriale per il pagamento di contributi previdenziali. Infatti solo nel procedimento amministrativo di riscossione delle imposte dirette la notifica dell’avviso di accertamento delle maggiori imposte pretese dall’erario costituisce atto presupposto all’iscrizione a ruolo ed alla successiva emissione della cartella esattoriale. Nel procedimento di verifica dei crediti contributivi il verbale ispettivo (se ispezione vi è stata) è normalmente sottoscritto dal datore di lavoro controllato e non deve essere necessariamente notificato successivamente. Nè il ricorrente può lamentare di aver subito una violazione dei diritti di difesa; la Corte territoriale ha correttamente rilevato che il C. non poteva avere dubbi sulla inerenza dei due provvedimenti impugnati al rapporto di lavoro subordinato svolto dal sig. G.D., motivo per cui i suoi diritti di difesa non sono stati affatto limitati dal generico riferimento al verbale ispettivo contenuto nella motivazione degli atti impugnati.

Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato. La decisione della Corte fiorentina non è meritevole di censura per il solo fatto di essere basata sulla deposizione testimoniale del G.D., che ha confermato in giudizio le dichiarazioni a suo tempo rese all’ispettore del lavoro. Non risulta dal ricorso, nè è stato dedotto, infatti, che il C. abbia fatto tempestivamente opposizione alla richiesta dell’Inps di sentire il Gaetano come teste, sicchè la censura qui sollevata di incapacità del teste a deporre è tardiva ed inammissibile.

Per le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, poichè gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ., sez. Unite 28-11-2005, n. 25032 PROCEDIMENTO CIVILE – DIFENSORI – MANDATO ALLE LITI – AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE – Certificazione dell’autografia della sottoscrizione della parte

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Svolgimento del processo

Il Consorzio del Pertusillo, appaltatore dei lavori inerenti alla realizzazione di un acquedotto in Puglia, ha promosso giudizio arbitrale nei confronti della Grassetto Costruzioni s.p.a., subappaltatrice, per ottenere il rimborso della somma di lire 389.947.720, che assumeva di avere indebitamente versato alla convenuta a titolo di interessi per il ritardato pagamento di corrispettivi contrattuali.

Il Collegio arbitrale, con lodo sottoscritto in Roma il 5 marzo 1996, ha accolto la domanda.

La Grassetto Costruzioni ha impugnato il lodo per nullità, ai sensi dell’art. 829 c.p.c., dinanzi alla Corte d’appello di Roma.

Con sentenza del 14-24 maggio 2001, notificata l’8 agosto successivo, la Corte d’appello:

– ha pregiudizialmente rilevato e dichiarato la contumacia del Consorzio nel giudizio d’impugnazione del lodo, considerando che la procura al difensore, rilasciata dal legale rappresentante del Consorzio stesso in calce alla comparsa di costituzione e risposta, era nulla, in assenza di certificazione da parte del difensore dell’autenticità della firma del conferente, e che a tale omissione non si era posto rimedio in una successiva udienza alla quale la causa era stata rinviata proprio per provvedere al riguardo;

– ha conseguenzialmente escluso l’esaminabilità delle deduzioni, delle eccezioni e dell’impugnazione incidentale proposte dal Consorzio con detta comparsa;

– ha accolto il primo motivo dell’impugnazione della società Grassetto ed ha dichiarato la nullità della pronuncia arbitrale, ai sensi dell’art. 829, primo comma, n. 8, c.p.c., nonché l’inammissibilità della domanda di ripetizione avanzata dal Consorzio dinanzi agli Arbitri, osservando che la debenza della predetta somma, per il ritardato pagamento dei corrispettivi del subappalto, era stata acclarata con un precedente lodo reso nel 1994 e divenuto definitivo.

Il Consorzio, con ricorso notificato il 2 novembre 2001, ha chiesto la cassazione dell’indicata sentenza, formulando sette censure.

I primi sei motivi del ricorso, con la denuncia di violazione degli artt. 83, 125, 156, 157, 158, 164, 166, 168, 169, 171, 182, 183 e 112 c.p.c., nonché degli artt. 73 e 74 disp. att. c.p.c., ed inoltre di carenza della motivazione, sono rivolti a contestare l’affermazione della nullità della procura alla lite rilasciata dal Consorzio per il giudizio davanti alla Corte d’appello.

Con detti motivi si sostiene che la mancanza di autenticazione della firma del conferente la procura non determina nullità, quantomeno se vi sia la sottoscrizione del difensore sull’atto nel quale la procura stessa è inserita; che comunque l’eventuale nullità non è rilevabile d’ufficio, in difetto di tempestiva contestazione della controparte (contestazione nella specie formulata solo tre anni dopo l’inizio della causa), e senza un preventivo invito alla regolarizzazione; che in ogni caso l’invalidità della procura non autorizzava la dichiarazione di contumacia del Consorzio e non consentiva di decidere sull’impugnazione per nullità prescindendo dalle sue deduzioni ed istanze.

Con il settimo motivo del ricorso, proposto in via subordinata, si critica la sentenza della Corte d’appello nella parte in cui ha accolto l’impugnazione per nullità della società Grassetto; tale accoglimento, ad avviso del ricorrente, incorre in violazione degli artt. 112 ed 829, comma 1, n. 8, c.p.c., in quanto il precedente giudizio arbitrale ed il lodo che lo aveva concluso non avevano coinvolto il quesito della spettanza o meno della somma versata a titolo di interessi dal Consorzio e successivamente chiesta in restituzione.

La Grassetto Costruzioni ha replicato con controricorso.

Il ricorso è stato assegnato alla Sezione seconda, la quale, con ordinanza del 15 ottobre 2004-21 gennaio 2005, ha rimesso gli atti al Primo presidente, ravvisando la presenza di divergenti soluzioni nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla pregiudiziale questione sollevata dal Consorzio con i primi sei motivi.

Per la composizione del contrasto sono state investite queste Sezioni unite.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Il contrasto giurisprudenziale, sul quale si deve prendere posizione, riguarda il caso in cui la procura speciale alla lite, con sottoscrizione della parte non seguita da apposita attestazione di autenticità del difensore, sia collocata in calce od a margine di un atto del processo che sia firmato (e debba essere firmato) dal difensore medesimo.

Tale caso, come si è detto, si è verificato nella concreta vicenda.

Rimane cosi estranea al tema del dibattito la problematica circa gli effetti dell’omissione della certificazione nella distinta ipotesi in cui la procura sia scritta in calce od a margine di un documento privo della firma del difensore nominato, come la copia di un provvedimento del giudice o di un atto processuale proveniente dall’avversario.

Secondo il prevalente orientamento di questa Corte, espresso anche a Sezioni unite (ma con decisioni non adottate nella sede di cui all’art. 374, comma 2, c.p.c.), la mancata certificazione da parte del difensore dell’autografia della sottoscrizione della procura alla lite, rilasciata in calce od a margine ai sensi dell’art. 83, terzo comma, c.p.c., implica non nullità, ma mera irregolarità della procura stessa, superata dalla costituzione in giudizio del procuratore nominato, salvo che la controparte contesti, formulando pertinenti ragioni ed allegando specifiche prove, l’autenticità di detta sottoscrizione (Cass., s.u., 6 maggio 1996, n. 4191; 17 dicembre 1998, n. 12625; 8 luglio 2003, n. 10732; e, fra le numerose sentenze delle sezioni semplici, Cass. 9 maggio 1962, n. 930; 8 giugno 1963, n. 1535; 18 giugno 1965, n. 1282; 3 maggio 1986, n. 3009; 25 ottobre 1988, n. 5773; 24 settembre 1997, n. 9391; 22 ottobre 1998, n. 10494; 26 maggio 2000, n. 6959; 10 ottobre 2000, n. 13468; 11 ottobre 2001, n. 12411; 25 febbraio 2002, n. 2741).

L’orientamento, formatosi con riferimento per lo più al mandato speciale per la proposizione del ricorso per cassazione o del controricorso, si fonda essenzialmente sul duplice rilievo che l’omissione dell’indicato adempimento non è sanzionata con un’espressa previsione di nullità, necessaria a norma dell’art. 156, comma 1, c.p.c. per pronunciare la nullità medesima in dipendenza dell’inosservanza di forme, ed inoltre non comporta il difetto di un requisito indispensabile affinché l’atto raggiunga il suo scopo, ai sensi ed agli effetti del secondo comma di detto art. 156, dovendosi reputare realizzato tale scopo con la costituzione in giudizio della parte per il tramite di un difensore che sia stato effettivamente nominato e che sia inoltre abilitato all’esercizio dell’attività professionale davanti all’autorità giudiziaria adita.

Soluzione opposta, sempre con riguardo alla procura in calce od a margine del ricorso per cassazione o del controricorso, è stata adottata da Cass., s.u., 19 dicembre 1989, n. 5664, e, successivamente, da Cass. 8 maggio 1995, n. 5000; 4 agosto 1997, n. 7184; 20 gennaio 1999, n. 497; 1° dicembre 2000, n. 15369; 12 giugno 2002, n. 8389; e 10 luglio 2002, n. 10030.

Con dette sentenze si è ritenuto che la mancanza della certificazione dell’autografia della firma del mandante, ad opera del difensore incaricato e munito dello ius postulandi, al pari della provenienza della certificazione stessa da un difensore non abilitato, determina la nullità della procura, con l’inammissibilità del ricorso o del controricorso in base ad essa proposti, per effetto della divergenza dell’atto dal modello legale di cui all’art. 365 c.p.c. e della carenza di un requisito indispensabile al fine della configurabilità di mandato con data anteriore alla notificazione; si è aggiunto che l’invalidità non è emendata dalla presenza in calce al ricorso od al controricorso della firma dell’avvocato iscritto nell’albo speciale, cui sia stato affidato l’incarico difensivo con la procura priva della certificazione (ovvero, in ipotesi di mandato a più avvocati, di quello iscritto in detto albo), trattandosi di situazione che non tocca la persistenza di quei vizi.

In una posizione intermedia si colloca l’indirizzo che, pur partendo dall’esplicita od implicita premessa dell’esigenza a pena di nullità della certificazione del difensore, nega rilevanza all’assenza di essa subito dopo la sottoscrizione del conferente la procura, e reputa equipollente l’apposizione della firma del difensore sull’atto contenente anche la firma della parte, facendo leva sull’unitarietà del documento, del quale la procura ex art. 83, comma 3, c.p.c. configura un elemento inscindibile, e valorizzando la compresenza nel documento stesso tanto della firma della parte rappresentata quanto della firma del difensore come dato idoneo ad esprimere inequivocamente la volontà della prima di conferire il mandato e la volontà del secondo di attestare l’effettività dell’incarico e l’autenticità della sua sottoscrizione (Cass. 20 luglio 1971, n. 2346; 20 maggio 1991, n. 5683; 2 ottobre 1996, n. 8620).

Il contrasto di giurisprudenza deve essere definito con l’affermazione del seguente principio.

L’art. 83, comma 3, c.p.c., che richiede per la procura speciale alla lite conferita in calce od a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore dell’autografia della sottoscrizione del conferente, è osservato sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come "per autentica" o "vera"), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce.

Il principio, che si armonizza con l’evoluzione giurisprudenziale di recente segnata dalla sentenza di queste Sezioni unite 7 marzo 2005, n. 4810, resa in sede di composizione del contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità sul quesito degli effetti dell’illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, discende dalle considerazioni appresso svolte.

Preliminarmente va osservato che la certificazione in discorso è richiesta dall’art. 83, comma 3, c.p.c. senza distinzioni in relazione al tipo di atto al quale la procura acceda, nonché a prescindere dal tipo di procedimento in cui si ponga la necessità della procura, o dalla fase o grado in cui esso si trovi, ed anche indipendentemente dalla posizione attiva o passiva che la parte assuma con quell’atto.

Da tale notazione, ed in difetto di norme speciali che disciplinino diversamente i requisiti della procura alla lite e gli effetti della loro carenza con riferimento al singolo atto o procedimento, deriva che la questione in esame deve essere affrontata e definita esclusivamente sulla base del coordinamento dell’art. 83 c.p.c. con i canoni generali fissati dal codice di rito in ordine alla validità degli atti processuali, senza alcuna possibilità di introdurre soluzioni differenziate, in relazione ai riflessi che l’invalidità della procura, ove debba essere affermata in applicazione di quei canoni generali, provochi sull’atto del quale faccia parte o sul procedimento nel quale l’atto stesso si inserisca.

In altre parole, le conseguenze che la legge processuale fissa, in caso d’invalidità della procura, a seconda che essa sia inerente alla citazione od al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, alla citazione od al ricorso introduttivo del giudizio d’impugnazione, od a similari atti d’impulso, ovvero agli atti di costituzione od intervento nel giudizio di primo grado o d’impugnazione da altri promosso, non forniscono utili argomenti per stabilire se la carenza della certificazione determini o meno detta invalidità.

Sempre in via preliminare, si rileva che la scelta fra le due soluzioni alternative, quella cioè dell’irrilevanza del difetto della certificazione del difensore e quella della nullità della procura per effetto di tale carenza, deve essere orientata da valutazioni esclusivamente inerenti alla natura, alla consistenza ed alla funzione della formalità in discussione, mentre non deve risentire dell’atteggiamento difensivo della controparte nella singola vicenda (cui invece assegna influenza l’indirizzo giurisprudenziale sopra menzionato come prevalente).

La posizione assunta nel processo dall’avversario non può tradurre in nullità un vizio che intrinsecamente rimanga sul piano dell’irregolarità non invalidante, come, correlativamente, non potrebbe degradare a livello di mera irregolarità una situazione d’invalidità; tale posizione sarebbe conferente solo se si ravvisasse nullità, e la si qualificasse come nullità relativa, dato che questa non è rilevabile d’ufficio ed è opponibile esclusivamente dall’interessato nel modo e nel termine di cui all’art. 157, comma 2, c.p.c.

Alla luce di queste premesse generali, l’affermazione del principio dinanzi riportato discende essenzialmente dall’analisi delle finalità dell’adempimento in esame.

La certificazione della sottoscrizione del conferente la procura non è autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell’art. 2703 c.c. dal notaio o da un altro pubblico ufficiale all’uopo autorizzato, ed usualmente viene definita come autenticazione minore, avendo soltanto la funzione di attestare l’appartenenza della sottoscrizione ad una determinata persona, previamente identificata o personalmente conosciuta, a prescindere da ogni accertamento circa la legittimazione, i poteri, la capacità e la volontà manifestata dal sottoscrittore.

La suddetta funzione non richiede la vicinanza cartolare della firma della parte e della firma del difensore, né l’interposizione fra l’una e l’altra di diciture solenni o formule sacramentali recanti un’esplicita attestazione di appartenenza della sottoscrizione del mandato al soggetto che dichiara di conferirlo, ed è pienamente realizzata anche quando il difensore, a chiusura del documento dichiaratamente redatto in nome e per conto di quel soggetto sulla scorta della procura in esso incorporata, apponga la propria firma.

Tale firma, infatti, esprimendo da parte del difensore assunzione della paternità dell’atto in tutte le sue componenti, inclusa la procura in calce od a margine (che ne è elemento non separabile), non può non integrare un’attestazione inequivoca, ancorché indiretta, tanto della sussistenza e dell’effettività del mandato, quanto dell’autenticità della sottoscrizione, vale a dire della sua provenienza dal soggetto (identificato o comunque conosciuto) che si dichiara conferente, trattandosi di presupposti per il corretto espletamento dell’incarico ricevuto.

La qualità, la competenza e la responsabilità professionale del difensore non sono logicamente conciliabili con una redazione dello scritto processuale, in espressa rappresentanza della persona che nel corpo di esso ha rilasciato la procura, senza l’implicita certificazione di detta autenticità, tenendosi conto che l’art. 83, comma 3, c.p.c., per l’esercizio del particolare potere certificatorio attribuito all’avvocato deputato alla difesa, non esige enunciazioni predeterminate o specifiche, e che inoltre tale esercizio è insito nell’utilizzazione per il compimento di quell’atto della procura in calce od a margine.

L’esigere una seconda firma del difensore, appositamente collocata in sequela dopo la firma del mandato da parte del soggetto rappresentato, non risponderebbe ad alcun apprezzabile scopo, e sarebbe del tutto ultroneo, dato che la rilevata unitarietà dell’atto e la non scindibilità della procura dal documento che la contiene ostano alla possibilità di riferire la firma del difensore ad una sola porzione del documento stesso, con esclusione di quella in cui si trova la procura.

La soluzione non può mutare nel caso della procura in calce, solo perché il relativo testo e la firma del soggetto che la conferisce seguono la firma del difensore.

Anche la procura in calce, espressamente indicata all’interno dell’atto processuale quale titolo in forza del quale il difensore opera in rappresentanza del cliente, è componente e parte integrante del relativo documento, unitariamente inteso, e non configura un elemento separato ed aggiunto, di modo che non si sottrae al valore certificatorio della firma, con la quale il difensore fa proprio l’atto nella sua globalità.

In conclusione, la certificazione dell’autografia della sottoscrizione del conferente il mandato alla lite, richiesta dall’art. 83, comma 3, c.p.c., è assicurata, sia per la procura a margine che per la procura in calce, dall’unica firma con la quale il difensore, avvalendosi della procura, dà paternità all’atto processuale.

La piena assimilazione di quest’ultima situazione, rispetto a quella in cui la procura in calce od a margine sia dotata di autonoma certificazione, ed il conseguenziale riconoscimento dell’osservanza della predetta norma in entrambe le ipotesi portano ad escludere la configurabilità di violazione di legge, sia pure in termini di mera irregolarità non invalidante, e così rendono non pertinente ogni questione sulla consistenza della violazione (ove sussistente) e sulla sua superabilità in base all’attività processuale svolta dal difensore nominato.

Tale assimilazione, inoltre, necessariamente opera anche sul piano dell’individuazione degli strumenti occorrenti per contestare l’autenticità della sottoscrizione del mandato alla lite.

A fronte della certificazione di autografa, espressa dal difensore esplicitamente con separata firma od implicitamente con la firma dell’atto recante la procura a margine od in calce, l’assunto dell’allografia della sottoscrizione certificata non può affidarsi a semplici controdeduzioni, e richiede l’esperimento della querela di falso, vertendosi nell’uno e nell’altro caso in tema di confutazione di un attestato effettuato dal difensore nell’espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dall’art. 83, comma 3, c.p.c. (v. Cass. 8 maggio 1967, n. 913; 9 novembre 1970, n. 2292; 8 aprile 1989, n. 1690; 20 giugno 1996, n. 5711; 27 gennaio 1999, n. 715; 15 febbraio 2000, n. 1705; 2 novembre 2004, n. 21054; cfr. anche Cass., s.u., 22 novembre 1994, n. 9869).

L’applicazione nella presente controversia del principio dinanzi enunciato infirma la sentenza impugnata, la quale ha dichiarato la nullità della procura rilasciata dal Consorzio per mancanza di certificazione dell’autenticità della firma del suo legale rappresentante, trascurando che tale procura è stata apposta in calce all’atto di costituzione e risposta, redatto e sottoscritto dal difensore incaricato, con specifico richiamo della procura stessa.

Ne discende l’accoglimento, per quanto di ragione, dei primi sei motivi del ricorso, con la cassazione della pronuncia denunciata e con l’assorbimento del settimo motivo, dato che la Corte d’appello, dopo aver affermato la contumacia del Consorzio, ha dichiaratamente statuito a prescindere dalle deduzioni ed eccezioni, nonché dall’impugnazione incidentale avanzata dal Consorzio stesso (senza peraltro menzionarne il contenuto), e che, quindi, il mancato esame delle tesi ed istanze avanzate nella precedente sede dall’odierno ricorrente vizia in toto la sentenza impugnata, per l’astratta attitudine di quelle tesi ed istanze, ove vagliate, a determinare una diversa decisione (astratta attitudine del resto non contestata dalla Grassetto con il controricorso).

Al fine di emendare l’evidenziata lacuna, attraverso un riesame che tenga conto delle contrapposte posizioni difensive, la causa deve proseguire in sede di rinvio.

Al Giudice di rinvio, da designarsi in altra Sezione della stessa Corte d’appello di Roma, si affida anche la decisione sulle spese di questa fase processuale.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni unite, accoglie per quanto di ragione i primi sei motivi del ricorso, con assorbimento del settimo motivo, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-02-2011, n. 2984 Licenziamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 13.7.2000 G.M. esponeva: a) di avere lavorato alle dipendenze della Meccanica Fuorni s.n.c. dal gennaio 1987 al 19.1.2000 con la qualifica di apprendista fino al febbraio 1988 e, successivamente, con inquadramento nel livello 5 e poi nel livello 4, con mansioni di addetto al tornio ed alla fresa;

b) di avere osservato l’orario di lavoro 16,30 – 21,00 dal gennaio 1987 al marzo 1988 per 6 giorni a settimana e, dall’aprile 1988 al 19.1.2000, l’orario 8,00 – 13 e 14,30 – 19,00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8,00 alle ore 13,00 nella giornata del sabato sino al luglio 1999, ad eccezione del periodo maggio 1992 – luglio 1993, quando aveva assolto gli obblighi di leva; C) di non avere percepito una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, non essendogli stati erogati i compensi a titolo di 13^ e 14^ mensilità, di lavoro straordinario, di retribuzione relativa al gennaio 2000, di indennità sostitutiva delle ferie non godute e di trattamento di fine rapporto; d) di essere stato licenziato in data 19.1.2000 verbalmente e senza motivazione.

Chiedeva, pertanto, che il Giudice adito dichiarasse il licenziamento nullo e/o illegittimo e/o inefficace con conseguente condanna della parte datoriale al pagamento delle retribuzioni non corrisposte dalla data del recesso, oltre accessori come per legge, ed al risarcimento dei danni da liquidarsi equitativamente. Chiedeva, altresì, che la società convenuta venisse condannata, in applicazione dell’art. dell’art. 2099 c.c. e delle disposizioni del CCNL del settore e per i titoli dedotti, al pagamento della complessiva somma di L. 109.817.306, oltre accessori come per legge.

La Meccanica Fuorni di D’Amato e Bilotti s.n.c. si costituiva contestando la domanda con articolate argomentazioni. Assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti ed espletata ctu contabile, con sentenza in data 1.12.2004, il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno accoglieva il ricorso ed ordinava la riassunzione del lavoratore entro tre giorni ovvero, in mancanza, condannava la società convenuta al risarcimento dei danni nella misura di quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori.

Condannava, altresì, la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di L. 109.817.306 per i titoli azionati, oltre accessori come per legge, detratta la somma di L. 7 milioni già assegnata a titolo di provvisionale.

Avverso tale decisione proponeva appello la società, cui resisteva il G..

Con sentenza dell’8 febbraio-7 marzo 2006, l’adita Corte di Appello di Salerno, in parziale accoglimento del gravame, riduceva, sulla base della espletata istruttoria e della ctu, ad Euro 18.914,00 la somma spettante al lavoratore, a titolo di differenze paga, ratei 13A mensilità e ferie non godute, permessi e preavviso, da cui andava tuttavia detratta quella di Euro 3.615,00, assegnata in via provvisionale, oltre accessori; confermava nel resto la decisione del primo Giudice.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre G.M. con due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste la Meccanica s.n.c., con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso G.M., denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c. e art. 437 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e con riferimento a documenti prodotti solo in grado d’appello, lamenta che la Corte di merito abbia preso in considerazioni i libri paga e matricola tardivamente prodotti in secondo grado, sulla cui base si era irritualmente proceduto alla determinazione del trattamento economico, di gran lunga peggiorativo rispetto alle determinazioni del Giudice di primo grado. A sostegno della propria tesi il ricorrente richiama la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8203/2005, nella quale è stato affermato che i documenti precostituiti sottostanno alle stesse preclusioni delle altre prove ed anche per essi vige, quindi, divieto di produzione in grado di appello. Tuttavia, come lo stesso ricorrente riporta, la stessa decisione richiamata nonchè quella n. 8202 dello stesso anno, emessa sempre dalle SS.UU. – sulla quale la Corte d’Appello giustifica la propria decisione di ammettere la documentazione in quanto emanata in materia di lavoro – ha soggiunto come la preoccupazione di addivenire a soluzioni distanti dalla realtà fattuale, non sempre esternata (ma di certo costantemente sottesa all’opinione in esame), venga in buona misura ammortizzata dall’attribuzione al giudice d’appello di incisivi poteri d’ufficio in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova ove essi siano "indispensabili ai fini della decisione della causa" (art. 437 c.p.c., comma 2), contemperandosi, in tal modo, il principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento.

Nella specie, il Giudice d’appello ha giustificato il suo operato, richiamando detta giurisprudenza e puntualizzando che rientrava nei suoi poteri ufficiosi l’acquisizione della documentazione che chiaramente si riferiva "a circostanze dibattute dalle parti nel contraddittorio sviluppatosi in prime cure", in modo da coprire la lacuna, per il periodo non documentato dalle busta paga quietanzate, dall’esame dei libri paga prodotti dalla società appellante.

Il motivo va, quindi, rigettato.

Analoga sorte è riservata al secondo motivo con cui il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c. e art. 437 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e con riferimento a documenti prodotti solo in secondo grado, lamenta che la Corte d’Appello abbia preso in considerazioni documenti irritualmente ammessi d’ufficio dal Giudice ed in particolare il certificato di iscrizione scolastica, da cui si è fatto dipendere la determinazione dell’orario di lavoro.

Anche questo motivo è privo di fondamento.

Va in proposito rilevato che il certificato scolastico non è stato l’elemento su cui la Corte d’Appello ha fondato la propria valutazione sull’orario di lavoro osservato dal ricorrente. Sono solo le testimonianze dei sig. R., D.D., S. e V., ampiamente riportate nella decisione impugnata (pagg. 8-9), il cui libero appezzamento è incensurabile in Cassazione, ad aver fondato la convinzione del Giudicante "che vi fosse prova convincente che il ricorrente, nel periodo di frequenza scolastica ha lavorato per 4 ore al giorno e per il restante periodo, non oltre 40 ore settimanali spalmate in 5 giorni".

Inoltre, anche sul punto deve rilevarsi incongrua l’argomentazione del ricorrente, secondo la quale il documento non doveva essere acquisito perchè nessuna delle parti vi aveva fatto riferimento, attenendo l’indispensabilità all’accertamento delle circostanze emerse nel contraddittorio. Infatti – come puntualizzato dalla resistente nelle sue difese -, non solo, fin dalla memoria difensiva di primo grado, la società aveva contestato tutte le deduzioni avversarie, sostenendosi che era stata indicata "una prestazione mensile superiore a quella effettivamente effettuata … ed in base a presupposti di fatto non corrispondenti al reale svolgimento del rapporto" (pag. 4 della memoria difensiva in I grado), ma lo stesso ricorrente, nel libero interrogatorio, aveva affermato che nel corso del rapporto aveva conseguito "il titolo di "congegnatore meccanico" presso l’istituto F. Troni di (OMISSIS) a seguito di corso triennale".

Per quanto precede, il ricorso va rigettato, non ravvisandosi nella impugnata pronuncia la presenza delle lamentate violazioni di legge.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 35,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 27-01-2011, n. 758 Scuole e personale di sostegno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Visto il comma 1 dell’art. 60 c.p.a. il quale dispone che "in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione";

Visto l’art. 74 c.p.a. che così dispone: "Nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata";

Dato atto che risultano soddisfatte le condizioni processuali di cui al precitato art. 60 in ordine alla possibilità di definire il giudizio cautelare con sentenza in forma semplificata;

Considerato che nel caso all’esame il collegio ravvisa la manifesta fondatezza del ricorso sulla base delle indicazioni e principi già espressi da questa Sezione con sentenza n.3287/2010 con a quale è stato ribadito che:

"- l’art. 38, comma 3, Cost., disponendo che "gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale", dà concretezza ai principi generalissimi che, in relazione ai "diritti inviolabili dell’uomo", esprime l’art. 2 Cost. e, in relazione alla "pari dignità sociale", esprime l’art. 3 Cost., quando esige che il principio di eguaglianza sia modulato in funzione anche delle "condizioni personali";

"- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 215 del 1987, ha affermato che "la partecipazione del disabile al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato"; dal che il dovere dello Stato ( art. 38, comma 4, Cost.) di rendere concretamente fruibile il diritto all’istruzione attraverso "misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti di istruzione";

"- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha espressamente riconosciuto al disabile (art. 12) il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione dalla scuola materna all’università, prevedendo che la fruibilità di tale diritto sia assicurata, tra l’altro, con il ricorso a personale docente specializzato di sostegno,

"- che, prendendo atto della circostanza che, accanto a forme più lievi, esistono forme di disabilità particolarmente gravi, la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunnidocenti stabilito in via generale (art. 40, comma 1);

"- che l’art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aveva inciso sulle norme da ultimo ricordate fissando rigidamente un limite al numero degli insegnanti di sostegno e sopprimendo radicalmente la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato altri insegnanti, in deroga al rapporto docentialunni pur se in presenza di disabilità particolarmente gravi;

"- che tali norme della legge n. 244 del 2007, tuttavia, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 26 febbraio in quanto contrastanti con il "quadro normativo internazionale (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n, 18), costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza di questa Corte a protezione dei disabili".

"- che nell’ora citata sentenza la Corte ha osservato che "la scelta… di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato" incide sul nucleo indefettibile di garanzie costituente il limite invalicabile all’intervento normativo discrezionale del legislatore, in quanto "detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto all’istruzione del disabile grave"; "la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno appresta una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità….(e) non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua"…";

– che, nella specie, alla luce del riferito quadro normativo nel quale si iscrive la vicenda all’esame, non potrebbe dubitarsi dell’illegittimità del provvedimento impugnato con il quale, nonostante l’handicap del minore sia qualificato grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, l’Amministrazione dichiara l’impossibilità di garantirgli assistenza di sostegno per un numero di ore pari almeno ad un’intera cattedra;

– che l’esiguità dell’organico, infatti, non potrebbe pregiudicare il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave, essendo tenuta l’Istituzione Scolastica a provvedere a soddisfarle – in deroga al rapporto docentialunni ordinario – attraverso contratti a tempo determinato con insegnanti di sostegno; come prevedeva già la legge n. 449 del 1997 con norma che, in parte qua, non è suscettibile di modifica da patte del legislatore ordinario e che sancisce un ineludibile dovere da parte e dell’amministrazione scolastica;

– che il recente art.. 9, comma 15, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ha confermato che il limite dei docenti di sostengo ("pari a quello in attività di servizio d’insegnamento nell’ organico di fatto dell’ a.s. 2009/2010") fa "salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104": e cioè proprio in relazione alla fattispecie del presente giudizio;

Considerato che merita piena adesione la prospettazione giuridica svolta in ricorso;

Ritenuto di dover fare applicazione dell’art. 34, lett. c), c.p.a., il quale prevede che, "in caso di accoglimento del ricorso, il giudice, nei limiti della domanda… condanna (l’amministrazione)… all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio";

Ritenuto pertanto di disporre che le amministrazioni scolastiche avviino e perfezionino con ogni tempestività, in base alla previsione di cui al precitato art. 9 del decreto legge 78/2010 che contempla la possibilità di procedere ad assunzione in deroga su posti di sostegno, le iniziative necessarie per assicurare l’adeguata integrazione dell’organico del personale di cui trattasi in relazione al concreto fabbisogno della Istituzione scolastica.

Ritenuto che concorrono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti di spese di giudizio e onorari di causa.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., lo accoglie nei sensi e agli effetti di cui in motivazione, disponendo la tempestiva adozione dei provvedimenti quivi indicati.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.