Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-01-2011) 21-04-2011, n. 16010

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Milano ha dichiarato Z.M. responsabile del reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 1, lett. a), così qualificata l’originaria imputazione, e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato lamenta il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all’accertamento sintomatico del ritenuto reato.

Con ulteriore memoria la difesa ha sollecitato il proscioglimento dell’imputato per non essere il fatto più previsto come reato.
Motivi della decisione

Rileva la Corte che l’ipotesi di reato per la quale Z.M. è stato ritenuto responsabile è quella di cui all’art. 186 C.d.S., comma 1, lett. a) (guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8), fattispecie che è stata depenalizzata ai sensi della L. 30 luglio 2010, n. 120, art. 33, comma 4.

L’intervenuta "abolitio criminis" (nel senso della intervenuta trasformazione dell’illecito penale in illecito amministrativo) comporta che deve essere emesso un provvedimento giurisdizionale di proscioglimento perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato, provvedimento che può essere emesso da questa Corte, essendo lo "ius superveniens" applicabile di ufficio anche in Cassazione (v. sez. 5, 15.2000 n. 769 rv 215996) e deponendo in tal senso evidenti ragioni di economia processuale.

Non ritiene il Collegio di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa, in considerazione del principio di legalità – irretroattività operante sia per gli illeciti penali ( art. 2 c.p.), sia per gli illeciti amministrativi ( L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1 richiamata dall’art. 194 C.d.S.), e non rinvenendosi nella L. n. 120 del 2010 una apposita previsione che imponga la trasmissione e che possa far ritenere derogato il suddetto principio di irretroattività (v. Sez. Un. 16.3.1994 n. 739 rv 197698).
P.Q.M.

1. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-04-2011) 09-05-2011, n. 18027

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Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli confermava il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che in data 23.2.2010 aveva dichiarato U.V. delinquente abituale ai sensi dell’art. 103 c.p. e gli aveva applicato la misura di sicurezza della casa di lavoro per la durata, minima, di due anni.

2. Ricorre U.V. a mezzo del difensore, avvocato Antonio Abet, e chiede l’annullamento del provvedimento denunziando:

2.1. violazione della legge processuale perchè erroneamente il Tribunale aveva rigettato l’eccezione di nullità del giudizio celebrato dinanzi al Magistrato di sorveglianza con la presenza di difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, in sostituzione del difensore di fiducia impedito per concomitante impegno professionale; erroneamente, in particolare, i giudici di merito avevano affermato che le disposizioni in tema di legittimo impedimento del difensore non potevano trovare applicazione nel procedimento camerale dinnanzi alla magistratura di sorveglianza, nonostante fosse in questo richiesta la presenza necessaria del difensore;

2.2. violazione di legge sostanziale e difetti della motivazione, perchè i magistrati di sorveglianza avevano posto a base della decisione solo informazioni generiche che si riferivano a un’accusa di partecipazione ad associazione mafiosa sino al 2000, dalla quale il ricorrente era stato assolto; precedenti penali remoti, risalenti al 2005; una condanna non definitiva del 2009 la cui valutazione ai fini del giudizio di pericolosità era impedito dal principio di non colpevolezza;

nessun elemento attuale e concreto dimostrava di contro la perdurante pericolosità del ricorrente, nè la valutazione di abitualità a delinquere poteva fondarsi soltanto sulle condanne, senza considerazione alcuna di aspetti diversi e ulteriori riconducibili ai parametri dell’art. 133 c.p..
Motivi della decisione

1. Le doglianze in rito – relative all’omesso rinvio del giudizio di primo grado (celebrato davanti al magistrato di sorveglianza) nonostante il prospettato impedimento, per altro impegno professionale, del difensore – sono infondate sulla base dei principi affermati da S.U., n. 31461 del 27/06/2006, Passamani.

Occupandosi nello specifico proprio della questione concernente l’applicabilità del disposto dell’art. 420-ter c.p.p. al procedimento di sorveglianza, le Sezioni Unite hanno affermato che, nonostante la presenza del difensore sia qui prevista come necessaria, il legittimo impedimento del difensore non può costituire causa di rinvio soccorrendo invece, in tale ipotesi, la regola dettata dall’art. 97 c.p.p., comma 4. E poichè non risultano argomenti diversi da quelli prospettati ed esaminati dalle Sezioni Unite, il Collegio non può che prestare ossequio a tale decisione.

2. Le ulteriori censure, sono in realtà afferenti al merito adeguatamente valutato e sono inammissibili.

Il Tribunale di sorveglianza ha richiamato a fondamento della sua decisione: da un lato le numerose condanne per delitti gravi (tra l’altro concernenti tre rapine e tre distinte violazioni in materia di armi, l’ultima del 2007); dall’altro la pendenza di un procedimento per partecipazione ad associazione mafiosa sino al 2009;

le informative che evidenziavano l’assidua frequentazione con pregiudicati e la perdurante assenza di attività lavorativa lecita, segnalando il ricorrente come adepto al clan dei casalesi. Atteso il contesto, i precedenti penali sono stati dunque correttamente valorizzati ai fini della dichiarazione di delinquenza abituale e dell’applicazione della misura di sicurezza.

Il ricorso, d’altronde, contesta soltanto, e genericamente, la gravità dei reati per i quali è intervenuta condanna e la esistenza di un quadro indiziario, in relazione all’ipotesi di associazione di stampo mafioso, grave e idoneo a fondare una prognosi di perdurante e qualificata pericolosità pur in pendenza del relativo giudizio. In particolare, l’affermazione difensiva che i precedenti erano tutti risalenti nel tempo e non significativi, e che le informative erano generiche e riferite a un’accusa di partecipazione ad associazione mafiosa sino al 2000 per la quale era intervenuta assoluzione, si pone in non spiegato contrasto: da un lato con le diverse puntuali indicazioni del provvedimento impugnato circa la tipologia e le date dei reati per i quali v’era stata condanna definitiva; dall’altro, con l’affermata esistenza di ulteriori procedimenti per condotte di associazione di stampo mafioso perduranti sino al 2009 e l’attestata continua frequentazione di pregiudicati. Ignora quindi il ricorso l’elemento di indubbia e significativa valenza, anche alla luce dei criteri dell’art. 133 c.p., costituito dalla riferita assenza di attività lavorativa lecita.

3. Conclusivamente il ricorso non può nel suo complesso che essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-09-2011, n. 19820 Contravvenzione

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Svolgimento del processo

1. – Il Giudice di pace di Stilo, con sentenza depositata il 23 ottobre 2006, ha accolto l’opposizione proposta, L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 22 da F.G. avverso il verbale di accertamento e contestazione di infrazione della Polizia municipale di Stignano in data 23 settembre 2005, avente ad oggetto la violazione dell’art. 142 C.d.S., commi 1 e 8. A fondamento della opposizione, il F. aveva dedotto la violazione dell’art. 200 C.d.S. per mancata contestazione immediata dell’infrazione;

l’inidoneità tecnica, per mancata taratura, della strumentazione di accertamento; la carenza di potere degli agenti accertatori.

2. – Questa decisione è stata confermata dal Tribunale di Locri – Sezione staccata di Siderno, il quale, con sentenza depositata in data 2 ottobre 2008, ha rigettato l’appello del Comune.

2.1. – Il Tribunale, premesso che, nel caso di specie, la violazione del limite di velocità era stata accertata a mezzo velomatic 512 e che non vi era stata contestazione immediata, ha rilevato che il quadro normativo conseguente alla entrata in vigore del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, esclude la sussistenza di un’arbitraria facoltà per l’amministrazione di precostituirsi un’ipotesi di deroga al principio di contestazione immediata della violazione, essendo al contrario predeterminati sia i casi che le sedi stradali interessate dall’utilizzazione degli strumenti elettronici di rilevazione della velocità. Nella specie, la violazione era stata accertata in un tratto di strada extraurbana secondaria non ricompresa tra quelle per le quali il prefetto aveva accertato l’esistenza di obiettive circostanze che legittimano l’impiego di apparecchiature a distanza.

Il Tribunale, pur dando atto che l’apparecchiatura utilizzata risultava dal verbale di accertamento omologata con decreto del Ministero dei lavori pubblici del 27 novembre 1989, ha rilevato altresì che il Comune, nei due gradi di giudizio, non aveva prodotto il certificato di omologazione del velomatic in concreto utilizzato, sicchè questo non poteva ritenersi una valida fonte di prova della violazione dell’art. 142 C.d.S.. Il Tribunale ha affermato inoltre l’incompetenza della polizia municipale in quanto ente proprietario della strada sulla quale era avvenuto l’accertamento era l’ANAS. 3. – Per la cassazione della sentenza del Tribunale il Comune di Stignano ha proposto ricorso, sulla base di cinque motivi.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

4. – Il ricorso è stato in un primo tempo avviato alla trattazione in camera di consiglio, sulla base di relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ. indi, con ordinanza interlocutoria n. 3253 del 2011, ne è stato disposto il rinvio all’udienza pubblica, essendosi ravvisata l’esigenza di approfondire la questione della competenza della polizia municipale in ordine alla elevazione del verbale di contestazione su strada statale ricadente nel territorio comunale.

Il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa in prossimità dell’udienza.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo, il Comune deduce violazione e falsa applicazione del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4 nonchè violazione degli artt. 142, 200 e 201 C.d.S., affermando che la disposizione del citato D.L., art. 4 non preclude la possibilità per gli agenti di polizia di procedere a rilevazione delle violazioni del limite di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche tutte le volte in cui, non rientrando la strada tra quelle espressamente previste dalla citata disposizione e non essendo la strada stessa inclusa dal prefetto nell’elenco delle strade in cui possono essere utilizzate dette apparecchiature, queste siano utilizzate direttamente dagli agenti stessi, i quali devono procedere a contestazione immediata salvo il caso in cui ciò non sia possibile ai sensi dell’art. 201 del codice della strada e dell’art. 384 reg. esec.; evenienza, questa, che si era verificata nel caso di specie, essendosi dato atto nel verbale di contestazione che non era stato possibile procedere a contestazione immediata dell’infrazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 201 C.d.S., comma 1-bis, lett. c), e dell’art. 384 reg. att.. Il Comune formula il seguente quesito di diritto: Dica la Corte Suprema che gli agenti di polizia in servizio sulle strade per le quali non è applicabile la speciale disciplina di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4 convertito in L. n. 168 del 2002 (per l’assenza del decreto prefettizio ex art. 4, comma 2, cit.) possono parimenti procedere al rilevamento della velocità tenuta dai conducenti gli autoveicoli a mezzo apparecchiature elettroniche (autovelox) dagli stessi (agenti) direttamente gestite (se pur con l’obbligo della immediata contestazione della velocità vietata, salvo però le eccezioni espressamente previste dall’art. 201 dello stesso codice ed esemplificate dall’art. 384 del suo regolamento di attuazione).

1.1. – Il motivo è fondato, trovando applicazione il principio reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui il disposto del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1 convertito, con modificazioni, nella L. n. 168 del 2002, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4 – che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d’intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori, per le autostrade e per le strade extraurbane principali – evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S. (limiti di velocità e sorpasso), tra l’altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale si esclude tout court l’obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201 C.d.S., comma 1-bis, (Cass., Sez. 2^, 10 gennaio 2008, n. 376; Cass., Sez. 2^, 29 gennaio 2008, n. 1889).

2. – Con il secondo motivo, il Comune deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 e degli artt. 142, 200 e 201 C.d.S., in relazione all’art. 384 reg. esec. e att. C.d.S., sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nel non considerare che l’art. 201 C.d.S. e l’art. 384 reg. C.d.S. devono trovare applicazione anche dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 121, art. 4 per il caso di violazioni accertate direttamente dagli agenti di polizia con l’ausilio di apparecchiature elettroniche su strade non comprese nel decreto prefettizio adottato in applicazione del citato D.L., art. 4, comma 2. Il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: Dica la Corte Suprema che nel caso di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo autovelox (art. 142 C.d.S.), da parte degli agenti di polizia che direttamente gestiscono l’apparecchiatura elettronica, è consentita la contestazione differita dell’infrazione quando si verificano le situazioni di impossibilità contemplate dall’art. 201 C.d.S., comma 1 bis (lett. e); e ciò pur con l’obbligo della specificazione a verbale delle ostative ragioni, che se riconducibili a quelle tipizzate dall’art. 384 reg. C.d.S. (lett. e) del regolamento divengono insindacabili.

2.1. – Anche questo motivo è fondato, in forza del principio per cui in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto mediante apparecchiature di controllo (autovelox), l’indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni, tra quelle indicate dall’art. 384 reg. esec. di detto codice, che rendono ammissibile la contestazione differita dell’infrazione (nella specie, art. 384 reg. esec. C.d.S., lett. e, concernente l’ipotesi in cui l’accertamento avvenga a mezzo di appositi apparecchi di rilevazione che permettono "la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto di rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari") rende Ipso facto legittimi il verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento da parte del giudice di merito, cui è inibito il sindacato sulle scelte organizzative dell’Amministrazione (v. , tra le più recenti, Cass., Sez. 1^, 15 novembre 2006, n. 24355; Cass., Sez. 2^, 18 aprile 2007, n. 9308; Cass., Sez. 2^, 10 luglio 2008, n. 19032).

3. – Con il terzo motivo, il Comune di Stignano denuncia violazione dell’art. 142 C.d.S. e violazione e falsa applicazione dell’art. 345 reg. esec. C.d.S. nonchè del D.M. Lavori Pubblici 27 novembre 1989, n. 2971. Ai fini della sussistenza del requisito della omologazione dell’apparecchiatura elettronica utilizzata per la rilevazione della velocità e la contestazione dell’infrazione – osserva il ricorrente – ciò che rileva è che il modello di apparecchiatura sia omologato e non anche la singola specifica apparecchiatura in concreto usata.

Nel caso di specie, lo stesso verbale di accertamento dava atto dell’esistenza di un decreto ministeriale di omologazione del tipo di apparecchiatura utilizzata; e tanto sarebbe stato sufficiente per poter utilizzare come fonte di prova della velocità, le risultanze della rilevazione della quale si dava atto nel verbale. Il Comune formula il seguente quesito di diritto: Dica la Corte Suprema che non è necessario che ogni esemplare di strumento elettronico rilevatore della velocità (art. 345 C.d.S., comma 2, regolamento del codice della strada) – prima dell’uso da parte degli organi di polizia – sia sottoposto ad omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, essendo sufficiente che sia stato preventivamente omologato il tipo di strumento usato.

3.1. – Il motivo è fondato, avendo la Corte di cassazione chiarito:

che la necessità di omologazione dell’apparecchiatura di rilevazione automatica, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dall’art. 345, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345, comma 2, così come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 197 secondo cui non ciascun esemplare ma le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (Cass., Sez. 2, 15 dicembre 2008, n. 29333); che il termine di validità dell’omologazione da parte dei competenti organi ministeriali attiene non ad un arco di tempo durante il quale l’apparecchiatura può essere validamente utilizzata ed oltre il quale tale utilizzazione non è più legittima – dacchè tale operatività, una volta omologato il modello, dipende soltanto dalla permanente funzionalità della singola apparecchiatura – ma ad un arco di tempo durante il quale le apparecchiature di quel modello possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore (Cass., Sez. 2^, 15 dicembre 2008, n. 29333, cit.; Cass., Sez. 2^, 26 aprile 2007, n. 9950); che in tema di rilevazione dell’inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, nè il codice della strada (art. 142 C.d.S., comma 6) nè il relativo regolamento di esecuzione ( D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345) prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacchè, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia ex art. 142 C.d.S. (Cass., Sez. 2^, 15 dicembre 2008, n. 29333).

4. – Con il quarto motivo di ricorso, il Comune deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta mancanza del certificato di omologazione dell’apparecchiatura utilizzata pur in presenza dell’attestazione, contenuta nel verbale di accertamento, dell’intervenuta omologazione del tipo di apparecchiatura in concreto usata, e ciò nonostante che il Tribunale abbia fatto riferimento a Cass., Sez. 2^, 19 novembre 2007, n. 23978, che aveva affermato la piena efficacia probatoria degli strumenti elettronici sino a che non venga dimostrato il malfunzionamento.

4.1. – Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente.

5. – Con il quinto motivo, il Comune deduce violazione dell’art. 12 C.d.S., comma 1, lett. e), della L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 5 e della L. n. 689 del 1981, art. 13. Poichè l’accertamento della violazione, come emergeva dalla stessa sentenza impugnata, era avvenuto nel tratto della SS n. (OMISSIS) ricadente nel territorio del Comune di Stignano, sussisteva la competenza della polizia municipale. In proposito, il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: Dica la Corte Suprema di Cassazione che gli agenti di polizia municipale, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all’intero territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio.

5.1. – Dalla sentenza impugnata emerge che la violazione è stata accertata sul tratto della SS n. (OMISSIS) ricadente nel territorio del Comune di Stignano.

Si tratta di stabilire se la polizia municipale avesse la competenza all’accertamento delle violazioni commesse su detto tratto di strada.

Al quesito deve darsi risposta positiva.

Gli organi di polizia municipale, nel territorio di competenza, sono abilitati a compiere legittimamente la loro attività di accertamento istituzionale nell’ambito dell’espletamento dei servizi di polizia stradale, senza che abbia rilievo la circostanza relativa alla tipologia della strada che attraversa lo stesso, e quindi ben possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice della strada anche quando il tracciato su cui si verifica l’infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato.

In proposito va osservato quanto segue.

A norma della L. n. 689 del 1981, art. 13, comma 3, "all’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria".

L’art. 57 cod. proc. pen. indica fra gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria "le guardie dei comuni", con competenza "nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza".

Secondo la L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 3 (recante la legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale), il "personale che svolge servizio di polizia municipale", nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, ha funzioni di polizia stradale (comma 1, lett. b), in correlazione con quanto stabilito dal codice della strada vigente, dovendosi ritenere rinvio formale e non recettizio quello contenuto in tale norma al C.d.S. del 1959.

In base al disposto della L. n. 65 del 1986, art. 3 gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano le loro funzioni istituzionali "nel territorio di competenza".

Questa disciplina generale, che identifica l’ambito territoriale di competenza della polizia municipale con il territorio comunale, e che caratterizza la polizia locale per la dimensione territoriale comunale di esercizio delle funzioni (Corte cost., sentenza n. 740 del 1988), trova un puntuale riscontro nell’art. 12 C.d.S., che al comma 1, lett. e), attribuisce l’espletamento dei servizi di polizia stradale "ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza", ed è richiamata dall’art. 22 reg. esec. C.d.S. del 1992, il quale dispone, al comma 3, che "i servizi di polizia stradale sono espletati dagli appartenenti alle amministrazioni di cui all’art. 12 C.d.S., commi 1 e 2, in relazione agli ordinamenti ed ai regolamenti interni delle stesse".

L’art. 11 C.d.S., comma 3 che in materia di servizi di polizia stradale (inclusi la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale) li demanda al Ministro dell’interno, con la sola salvezza delle attribuzioni dei Comuni per quanto riguarda i centri abitati, non attiene alla delimitazione della competenza della polizia municipale in materia di servizi di polizia stradale, ma alla direzione e predisposizione dei relativi servizi, come è fatto palese dall’ultima parte del comma, che riserva in ogni caso al Ministero il coordinamento dei servizi.

Gli agenti ed ufficiali di polizia municipale, pertanto, in conformità della regola generale stabilita dalla L. n. 689 del 1981, art. 13 in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza e- stesa all’intero territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio, anche, quindi, su strade statali al di fuori del centro abitato. Ne deriva che, una volta stabilito che gli ufficiali e gli agenti della polizia municipale hanno tale potere nell’ambito dell’intero territorio comunale, gli accertamenti di violazioni del codice della strada da essi compiuti in tale territorio debbono ritenersi per ciò stesso legittimi sotto il profilo della competenza dell’organo accertatore, restando l’organizzazione, la direzione e il coordinamento del servizio elementi esterni all’accertamento, ininfluente su detta competenza.

In questo senso il Collegio, nell’accogliere la censura, intende dare continuità all’indirizzo costante di questa Corte, espresso da Sez. 1^, 1 marzo 2002, n. 3019, Sez. 2^, 11 luglio 2006, n. 15688, Sez. 1^, 19 ottobre 2006, n. 22366, e da ultimo ribadito da Sez. 2^, 28 aprile 2011, n. 9497 e n. 9498. 6. – Pertanto il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’opposizione originaria.

Parte opponente, in applicazione del principio della soccombenza, deve essere condannata al pagamento, in favore del Comune, delle spese dell’intero giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta, l’originaria opposizione. Condanna l’opponente al pagamento delle spese dell’intero giudizio, che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in Euro 450,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro 150,00 per diritti ed Euro 250,00 per onorari; per il giudizio di appello, in Euro 550,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro 100,00 per diritti ed Euro 400,00 per onorari;

per il giudizio di legittimità, in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge per tutti i gradi del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-10-2011, n. 20736 Opposizione al valore di stima dei beni espropriati

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2007.
Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 27 settembre 2004, la Corte d’Appello di Potenza ha accolto l’opposizione alla stima proposta da C. L. nei confronti del Comune di Rapolla, determinando in Euro 6.776,58 l’indennità dovuta per l’espropriazione dì un suolo di proprietà dell’attrice della superficie di mq. 655, ed in Euro 371,32 l’indennità dovuta per l’occupazione legittima del medesimo suolo, nonchè in Euro 2.731.32 l’indennità dovuta per l’occupazione legittima di un altro suolo della superficie di mq. 660. e dichiarando improponibile la domanda di determinazione dell’indennità dovuta per l’espropriazione di quest’ultimo suolo.

Premesso che l’occupazione della seconda area, autorizzata con decreto del 1 febbraio 1982, non era stata seguita dall’espropriazione, mentre la prima area, occupata in virtù di decreto emesso il 21 gennaio 1988, era stata espropriata con decreto del 26 aprile 1989, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ha ritenuto edificabili entrambi i suoli, ed ha quindi liquidato l’indennità di espropriazione secondo i criteri di cui al D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis convertito in L. 8 agosto 1992, n. 359, e l’indennità di occupazione in misura pari agl’interessi legali sulla somma così determinata, assumendo come valore di mercato dei suoli l’importo di L. 40.000 al mq.

A tal fine, ha disatteso la valutazione compiuta dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio, il quale aveva escluso la possibilità di far ricorso al metodo sintetico-comparativo, in considerazione della disomogeneità ed inattendibilità dei valori risultanti dagli atti di vendita esaminati, osservando che da tali atti poteva comunque desumersi una quotazione media di L. 21.000 al mq. ed escludendo pertanto la possibilità di adottare il metodo analitico-deduttivo.

Ha peraltro ritenuto che. poichè il prezzo dichiarato negli atti di vendita è solitamente inferiore a quello effettivo, per evidenti ragioni fiscali, il predetto valore dovesse essere corretto ed integrato tenendo conto da un lato della banda di oscillazione dei prezzi accertali, compresa tra L. 11.900 e L. 28/30.000 al mq. dall’altro del valore delle aree desumibile dal costo di trasformazione, pari a L. 67.000 al mq.

2. – Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione, articolato in due motivi, L.B. e L.G., in qualità di eredi della C., deceduta nel corso del giudizio.

Il Comune resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., della L. 23 giugno 1865, n. 2359 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, della L. 22 ottobre 1971, n. 865 e del D.L. n. 333 del 1992, art. 5-bis nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, osservando che la Corte d’Appello si è discostata dalle risultanze della c.t.u. e delle consulenze di parte, senza motivare adeguatamente e senza disporre la rinnovazione delle indagini. Nella valutazione delle aree, essa ha infatti adottato un metodo empirico misto, ispirato a criteri equitativi non applicabili in tema di determinazione dell’indennità di espropriazione, omettendo di motivarne compiutamente la scelta e trascurando i dati risultanti dagli accertamenti compiuti dall’Agenzia delle Entrate, nonchè le variazioni dei prezzi di vendila dovute alle diverse caratteristiche degli immobili presi in considerazione.

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di valutare o ha valutato insufficientemente le risultanze processuali, discostandosi in particolare dalla relazione del c.t.u., il quale aveva determinato il valore delle aree sia con il metodo sintetico-comparativo che con quello analitico- deduttivo.

3. – – Le censure sono infondate.

Com’è noto, le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice, il quale, ove intenda discettarsene, non è tenuto a disporre la rinnovazione delle indagini, purchè proceda ad una valutazione critica dell’operato del consulente, ancorata alle risultanze processuali nonchè congruamente e logicamente motivata, indicando in particolare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatoria i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici in base ai quali ha ritenuto di dover addivenire ad una decisione contrastante con il parere del c.t.u. (cfr. Cass., Sez. 1. 3 marzo 2011, n. 5148; 17 dicembre 2010, n. 25569; Cass., Sez. lav. 3 agosto 2004. n. 14849;

Cass, Sez. 3 26 settembre 2006, n. 20820; con specifico riferimento all’opposizione alla stima. Cass. Sez. 1, 15 marzo 2001, n. 3748).

Tale onere di motivazione nella specie risulta adeguatamente adempiuto, avendo la Corte d’Appello dato ampiamente conto delle ragioni per cui ha ritenuto di dover disattendere le conclusioni del c.t.u.. nonchè degli elementi in base ai quali è pervenuta all’individuazione del valore venale del fondo espropriato. Essa infatti, ha ritenuto che i dati emersi dalle indagini di mercato svolte dal consulente non risultassero disomogenei ed inattendibili, come affermato da quest’ultimo, al punto da escludere la possibilità del ricorso al metodo sintetico-comparativo. e li ha pertanto utilizzati, con le rettifiche rese opportune dal carattere prudenziale della stima, confrontando poi il valore ottenuto con quello di trasformazione calcolato dal c.t.u. sulla base del metodo analitico-ricostruttivo, e giungendo per tale via ad un valore intermedio da essa ritenuto sostanzialmente adeguato alle quotazioni effettive di mercato.

Il ricorrente contesta lo stesso presupposto che ha indotto la Corte territoriale a disattendere le conclusioni del c.t.u., sostenendo che i prezzi di mercato individuati da quest’ultimo non costituivano dati utili ai fini della stima, in quanto si riferivano ad immobili aventi caratteristiche non omogenee e non confrontabili con quelle dei fondi occupati. La censura è tuttavia inammissibile, per tale profilo, non essendo corredata dalla trascrizione dei passi della relazione di consulenza dai quali si evincerebbero le predette caratteristiche, la cui indicazione risulta indispensabile, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai fini della deduzione del vizio di motivazione in ordine alla sentenza che abbia disatteso le risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti, non essendo altrimenti possibile alcun controllo in ordine alla decisività degli clementi non valutati ed alla fondatezza delle critiche sollevate (cfr. Cass., Sez. 3, 18 aprile 2007, n. 9245: 30 agosto 2004, n. 17369; Cass., Sez. lav. 9 gennaio 2006. n. 79).

Il ricorrente, inoltre, censura l’apprezzamento emergente dalla sentenza impugnata sia sotto il profilo metodologico che sotto quello contenutistico, negando da un lato la validità scientifica del criterio misto adottato per la valutazione dei fondi, ed invocando dall’altro il prezzo di mercato, a lui più favorevole, emergente da un accertamento di valore effettuato dall’Agenzia delle Entrate e segnalato dal c.t.u. la Corte d’Appello ha tuttavia rilevato che l’accertamento in questione si riferiva ad atti di compravendita successivi di ben undici anni all’emissione del decreto di espropriazione – ed ha correttamente escluso che i relativi valori potessero essere tenuti in conto ai fini della stima, precisando che quest’ultima doveva essere effettuata con riferimento all’epoca della conclusione della vicenda ablatoria.

Non può condividersi, in proposito, l’affermazione del ricorrente, secondo cui il predetto valore avrebbe potuto essere adeguato ai prezzi correnti all’epoca dell’espropriazione mediante l’applicazione degli indici di rivalutazione monetaria: questi ultimi, infatti, riflettendo le variazioni dei prezzi al consumo, non sono in grado di esprimere l’andamento del mercato immobiliare, il cui accertamento richiede specifiche indagini di settore, risentendo di variabili macroeconomiche diverse dalla fluttuazione della moneta nel tempo, anche se a questa parzialmente legate, e di condizioni microeconomiche dettate dallo sviluppo edilizio di una determinata zona, che sono completamente avulse dal valore della moneta (cfr.

Cass. Sez. 1. 22 novembre 2006, n. 24857; 13 aprile 2006, n. 8706; 25 ottobre 2000. n. 14031).

Quanto alla scelta del metodo da seguire ai fini della valutazione, si osserva che per effetto del venir meno del rilievo preminente dell’edificabilità di fatto, utilizzata fino all’entrata in vigore del D.L. n. 333 del 1992 quale nozione idonea ad esprimere il valore di un determinato terreno in relazione alle possibilità di sfruttamento edilizio connesse alla sua localizzazione, indipendentemente dalle indicazioni emergenti dallo strumento urbanistico, non è più possibile stabilire una gerarchia tra i criteri di stima, restando affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito la scelta tra i diversi metodi suggeriti dalla migliore scienza ed esperienza in materia estimativa, nei limiti segnati da dovere di adottare un metodo improntato a criteri di effettività e di motivare adeguatamente la decisione (cfr. Cass. Sez. 1, 19 gennaio 2007. n. 1161; 7 marzo 2006. n. 4885; 15 febbraio 2005, n. 3034). Non è quindi di per sè censurabile la scelta di adottare il metodo sintetico-comparativo anzichè quello analitico- ricostruttivo ovvero di combinare i due metodi, mettendo a confronto, come è accaduto nella specie, il valore ricavato dall’individuazione dei prezzi correnti per immobili aventi caratteristiche analoghe a quello che costituisce oggetto della stima con quello risultante dalla differenza tra il valore dell’edificato ed il costo di costruzione determinati in relazione alle caratteristiche specifiche dell’area ed alla sua qualificazione urbanistica, comprensiva dell’entità volumetrica esprimibile dalla superficie a disposizione.

4. – Nel corso del giudizio, è peraltro intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 2007. con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dei primi due commi del D.L. n. 333 del 1992, art. 5-bis per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, in quanto l’importo liquidato ai sensi delle predette disposizioni, oscillante nella pratica tra il 50 ed il 30 per cento de valore di mercato del bene ed ulteriormente ridotto per effetto dell’imposizione fiscale, risultava privo di un ragionevole legame con il valore venale del bene, e quindi inidoneo ad assicurare anche quel serio ristoro richiesto dalla giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, praticamente vanificando l’oggetto del diritto di proprietà.

Ai sensi della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 3 la dichiarazione d’illegittimità costituzionale delle predette disposizioni ne esclude l’applicabilità con effetto retroattivo, con l’unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito, potendosi legittimamente considerare esauriti, peraltro, i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato o si sia verificato un altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero si siano verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d’incostituzionalità (cfr. Cass., Sez. 3 20 aprile 2010. n. 9329: 19 luglio 2005. n. 1 5200; Cass., Sez. 1. 18 luglio 2006. n. 16450).

La predetta sentenza spiega pertanto efficacia anche in riferimento ai giudizi, come quello in esame, pendenti alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, rendendo inapplicabili i criteri di liquidazione dell’indennità previsti per l’espropriazione delle aree edificabili dalle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime, con la conseguente reviviscenza del criterio del valore venale di cui alla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 40. A tale criterio fa peraltro riferimento anche il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37 nel testo modificato proprio a seguito della dichiarazione d’incostituzionalità dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, il quale non è tuttavia applicabile nella specie, riguardando, ai sensi dell’art. 57 del medesimo D.P.R., come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 307, le sole procedure espropriativi per le quali la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta successivamente al 30 giugno 2003, nonchè, ai sensi del art. 2 cit., comma 90 gli altri procedimenti espropriativi in corso, ma non anche i giudizi, come quello in esame, relativi a procedimenti già conclusi (cfr. Cass. Sez. 1. 8 maggio 2008. n. 11480; 28 novembre 2008, n. 28431; 14 dicembre 2007, n. 26275).

5. – In applicazione dello jus superveniens. la sentenza impugnata va pertanto cassata, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con la determinazione dell’indennità di espropriazione in misura pari al valore di mercato del fondo espropriato, così come accertato nella sentenza impugnata, e delle indennità di occupazione in misura pari agl’interessi legali sul medesimo importo e su quello corrispondente al valore di mercato dell’area occupata e non espropriata.

6. – L’accoglimento del ricorso per effetto della sopravvenuta modifica del quadro normativo giustifica la dichiarazione di parziale compensazione delle spese del giudizio di merito, che per il residuo vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come dal dispositivo, nonchè la dichiarazione dell’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, determina in Euro 13.531.17 l’indennità di espropriazione ed in Euro 741,43 ed Euro 5.453,78 le indennità di occupazione: condanna il Comune di Rapolla al pagamento in favore di L.B. e L.G. della metà delle spese del giudizio di merito, che si liquidano per la frazione in complessivi Euro 3.438,96 ivi compresi Euro 2.000,00 per onorari. Euro 900,00 per diritti ed Euro 538,96 per esborsi, dichiarando interamente compensate tra le parti le residue spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di legittimità.

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