Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-06-2011, n. 3854 Forze armate

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Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 6747 del 2010, il Ministero dell’economia e delle finanze – Comando generale della Guardia di finanza propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, n. 5033 del 30 marzo 2010 con la quale è stato accolto il ricorso proposto da D. M. per l’annullamento della determina del Comando Generale della Guardia di Finanza del 20.01.2010 di esclusione del ricorrente dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 147 allievi finanzieri del contingente ordinario della Guardia di Finanza per l’anno 2009, poiché non in possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lettera g) del bando, nonché della proposta di esclusione, della determinazione in data 17 giugno 2009.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva premesso di aver partecipato al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 147 allievi finanzieri del contingente ordinario della Guardia di Finanza per l’anno 2009, risultandone escluso perchè non in possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lettera g) del bando. In particolare, gli veniva contestato un episodio, risalente al 15 agosto 1999, quando era stato segnalato dalla compagnia carabinieri di Pozzuoli per illecita detenzione di sostanza stupefacente presumibilmente di tipo hashish.

Avverso il provvedimento esclusivo, proponeva ricorso al T.A.R., evidenziando l’illegittimità dell’azione amministrativa che non aveva considerato la minima rilevanza del fatto.

Costituitosi il Ministero dell’economia e delle finanze – Comando generale della Guardia di finanza, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva fondate le doglianze, facendo riferimento alla giurisprudenza consolidata di questo Consiglio in merito alla valutazione della gravità del fatto imputato.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenziava la correttezza del comportamento dell’amministrazione, in relazione alle peculiarità delle funzioni del Corpo della Guardia di finanza.

Nel giudizio di appello, si costituiva D. M., chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza del 31 agosto 2010, l’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza n. 3980/2010.

Alla pubblica udienza del 29 marzo 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

Motivi della decisione

1. – L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. – Con l’unico motivo di diritto, l’amministrazione appellante evidenzia come la condotta censurata in sede concorsuale, consistente nell’aver fatto uso di stupefacenti, sia stata correttamente posta a fondamento della decisione di esclusione, essendo idonea ad escludere integri nel caso in specie. In particolare, viene contestato che il fatto attribuito all’appellato potesse essere considerato come momento episodico, in ragione dell’assunzione anche saltuaria di sostanza stupefacente come elemento sufficiente a considerare integrata la ragione di esclusione dal concorso.

2.1. – La doglianza non è condivisibile.

La giurisprudenza della Sezione ha evidenziato, con continuità di orientamenti, come l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, qualora il fatto abbia avuto caratteri di unicità e si connoti di altri elementi che siano idonei a farne escludere la reiterazione, non possa essere ex se elemento escludente per la partecipazione ai concorsi nelle forze armate.

In particolare, tracciando un quadro dei fatti dai quali l’amministrazione può trarre una valutazione della rilevanza della fattispecie, si è affermato che un singolo e isolato episodio di assunzione di sostanza stupefacente, avvenuto in giovanissima età e risalente nel tempo, non può essere ragionevolmente assunto come indice rivelatore di mancanza delle qualità morali che si richiedono agli aspiranti all’arruolamento nei corpi armati e di polizia dello Stato (Consiglio di Stato, sez. IV, 31 marzo 2009, n. 1897), così che tale singola circostanza non può essere posta a fondamento del giudizio di non possesso della condotta incensurabile da parte di soggetto candidato all’arruolamento nelle Forze armate (Consiglio di Stato, sez. IV, 16 aprile 2010, n. 2173).

Nel caso in esame, poi, il candidato ha evidenziato altri elementi aggiuntivi a dimostrazione della reale unicità del fatto, quali lo svolgimento del periodo triennale di ferma quale volontario delle forze armate.

Si tratta quindi di un complesso di circostanze che escludono che il mero richiamo al precedente episodio effettivamente accertato comporti in sé la prova dell’esistenza di fatti ostativi alla partecipazione alla procedura concorsuale. Pertanto, sotto tale profilo di carenza motivazionale, deve essere ritenuta del tutto corretta la valutazione operata dal giudice di prime cure, la cui decisione va integralmente confermata.

3. – L’appello va quindi respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l’appello n. 6747 del 2010;

2. Condanna il Ministero dell’economia e delle finanze – Comando generale della Guardia di finanza a rifondere a D. M. le spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro. 3.000,00 (euro tremila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-11-2011, n. 25076 Personale non docente

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La parte ricorrente chiede l’annullamento della sentenza di appello che ha negato il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. pubblica istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, del comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con gli artt. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Il caso in esame deve quindi essere deciso in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, la quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio. Il collegio ha deliberato che la presente sentenza venisse redatta con motivazione semplificata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-12-2011, n. 27173 Contenzioso tributario

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Svolgimento del processo

B.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR del Veneto depositata il 31/08/2007 che aveva, rigettando l’appello della medesima, confermato la sentenza della CTP di Vicenza che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento del Comune di Marostica per il recupero dell’ICI per l’anno 2002 per un terreno ritenuto edificabile anzichè agricolo quale dichiarato.

La ricorrente pone a fondamento del ricorso otto motivi (indicati quali capitoli) fondati sulla violazione di legge e vizio motivazionale, corredati da quesiti. Il Comune non ha resistito. La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Motivi della decisione

Col primo motivo la contribuente deduce "nullità della sentenza per carenza de requisiti minimi" proponendo il seguente quesito che si trascrive testualmente: "la sentenza odiernamente opposta cade anch’essa nel difetto di carenza dei requisiti minimi eccepiti per la sentenza appellata, sì da essere viziata da nullità (violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 + art. 132 c.p.c., comma 4, art. 277 c.p.c., comma 1 + art. 118 disp. att. c.p.c. + art. 111 Cost. a seguito della Legge Cost. 23 novembre 1999, art. 2 che inserisce i principi del giusto processo dell’art. 111 Cost.) per assoluta carenza dei motivi e delle fonti di convincimento per rendere palese l’iter logico giuridico posto a fondamento della sentenza?" Il motivo è inammissibile in quanto il quesito fa astratto riferimento a disposizioni normative senza alcun preciso e concreto aggancio al caso concreto e ha la caratteristica dell’autoreferenzialità, in quanto contiene in sè la risposta.

Anche l’esame del motivo non consente la individuazione dei requisiti minimi della cui carenza si duole la ricorrente. Invero il motivo manca di autosufficienza circa la deduzione della "eccezione" il cui esame sarebbe stato pretermesso e le ragioni di appello, non trascritte nè indicate con precisione.

Col secondo motivo deduce "illegittimità della tassazione come area edificabile perchè soggetta a piano attuativo (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2 bis), corredandolo del seguente quesito (con eliminazione, per sobrietà espositiva, dei triplici punti interrogativi che li corredano): "la rigida applicazione della L. n. 211 del 200 in tema di norme d’interpretazione consente o meno che la semplice locuzione utilizzata dal legislatore" un’area è da considerarsi possa acquisire un significato così dirompente da provocare effetti negativi per i contribuenti? – sussiste l’incostituzionalità D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2 per violazione dell’art. 111 Cost. che presuppone una posizione di parità delle parti nel processo posto che l’Amministrazione Finanziaria ha avuto il privilegio di rivestire il doppio ruolo di legislatore e parte in causa in cui tuttavia ha sempre l’obbligo di essere imparziale ex art. 97 Cost. anch’esso violato? sussiste violazione dell’art. 53 Cost., atteso che l’ICI è un’imposta su un valore parametrato per le aree edificabili sul valore venale in comune commercio che si realizza solo nell’utilizzo patrimoniale del bene?" A ritenerli quesiti autonomi, gli ultimi due sono palesemente immotivati non essendovi alcuna illustrazione nel corpo del motivo.

Per quanto concerne il primo quesito le SS.UU. di questa Corte (n. 25506/06) hanno ritenuto che, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che ha fornito l’interpretazione autentica del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l’edificabilità di un’area, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi; che l’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, senza che assumano alcun rilievo eventuali vicende successive incidenti sulla sua edificabilità, quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento urbanistico, in quanto la valutazione del bene deve essere compiuta in riferimento al momento del suo trasferimento, che costituisce il fatto imponibile, avente carattere istantaneo.

Nè sussiste la lamentata retroattività della norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 203 del 2005 come convertito dalla L. n. 248 del 2005, e pertanto il dedotto contrasto con lo Statuto del contribuente, in quanto a parte il rilievo che lo Statuto non vieta le norme interpretative ma da un monito al legislatore di farne uso limitato ai casi eccezionali, deve comunque osservarsi che con la legge retroattiva si estende al passato una norma prima non esistente mentre con la legge interpretativa si rende certa una interpretazione già esistente ma controversa, e ciò sin dall’entrata in vigore della norma interpretata.

Deve comunque osservarsi che questa Corte (Cass. n. 8254/2009) ha già osservato che, in ordine all’eventuale contrasto con la L. n. 212 del 2000, "la norma di legge ordinaria che, in deroga alla L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 2, e successivamente alla L. n. 212 stessa, prescriva adempimenti anteriori a 60 giorni l’entrata in vigore della stessa legge (tale la L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a), è pienamente efficace, nonostante il divieto di deroga implicita alle norme della L. n. 212, previsto dall’art. 1 della stessa legge, per la medesima forza delle due norme nel sistema delle fonti, e in nessun caso può essere disapplicata".

Osserva ancora la Corte " che le norme della L. n. 212 del 2000 (c.d.

Statuto del contribuente), che sono state emanate "in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost." e "costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario" (art. 1), oltre ad essere in alcuni casi idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell’amministrazione finanziaria (v., ad es., l’art. 7, in tema di motivazione degli atti impositivi), costituiscono altresì, in quanto espressione di principi già immanenti nell’ordinamento, criteri guida per il giudice, in sede di applicazione ed interpretazione delle norme tributarie (anche anteriormente vigenti), per risolvere eventuali dubbi ermeneutici (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 17576 del 2002, 7080 del 2004, 9407 del 2005). Tuttavia, le norme stesse non hanno, nella gerarchia delle fonti, rango superiore alla legge ordinaria (tant’è che ne è ammessa la modifica o la deroga, purchè espressa e non ad opera di leggi speciali: art. 1), con la conseguenza che una norma legislativa che si ponga in contrasto con esse, senza che ricorrano le dette condizioni, come non può, per ciò solo, essere oggetto di questione di legittimità costituzionale (non potendo le disposizioni dello Statuto fungere direttamente da norme parametro di costituzionalità: cfr., proprio con riferimento all’art. 3 cit., Corte cost., ord. n. 180 del 2007), così non può, ovviamente, essere suscettibile di disapplicazione. "Nel caso sottoposto alla Corte si esaminava il caso della norma di legge ordinaria che, in deroga alla L. 212 del 2000, art. 3, comma 2, e successivamente alla L. n. 212 stessa, prescriveva adempimenti anteriori a 60 giorni l’entrata in vigore della stessa legge (tale la L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a).

Pur definendo la ricorrente acritica la tesi delle SS.UU. sopra indicata, la stessa non adduce alcuna ragione che possa porre in discussione il principio, di immediata percezione e di comune condivisione, che la qualifica di un’area quale edificabile fa immediatamente lievitare il valore,che è alla base sostanziale della pronunzia.

Il motivo è, pertanto, in parte inammissibile e in parte infondato.

Con il terzo motivo deduce "decisione extra petitum (violazione dell’art. 112 c.p.c.) rispetto all’eccepito . . corredato del seguente quesito: "per quanto esposto ai punti a)+ b)sono state violate le norme di cui in rubrica?" Il motivo è inammissibile per inammissibilità del quesito. Questa Corte (Cass. n. 7197/2009) ha affermato che "il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una "regula iuris" suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia"), mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. 3441/2008, 2697/2008). Pertanto, la relativa censura (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) "deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), costituente una parte del motivo che si presenti, a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità".

Col quarto motivo deduce omessa considerazione/valutazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal titolare dell’azienda agricola, B.I., circa l’uso agricolo del fondo.

Il motivo è palesemente infondato in quanto alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non può attribuirsi l’invocata efficacia di prova della verità del contenuto della dichiarazione.

Se trattasi di una dichiarazione di parte, nel nostro ordinamento giuridico, essa ha valore di prova solo ove contenga affermazioni contrarie alla parte (confessione) non essendo invece ammesse altre forme (quali dichiarazioni giurate) con le quali la parte intendesse ottenere esiti probatori favorevoli. La normativa amministrativa in tema di dichiarazioni sostitutive ha la funzione di velocizzare l’attività amministrativa, esimendo la parte dal produrre un originale documento o una certificazione pubblica, ma sempre con riserva di produzione all’esito del procedimento o di accertamento d’ufficio, senza con ciò influire sull’efficacia probatoria della dichiarazione di parte. Questa corte, in caso analogo, ha osservato che "pur dovendosi infatti riconoscere che l’atto notorio prodotto dalla contribuente a riprova della propria asserita attività "artigianale" – formato, tra l’altro, dopo l’instaurazione della causa – non poteva assumere dignità di prova – a fronte di una differente certificazione amministrativa (in quanto la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini dell’osservanza dell’onere di cui all’art. 2697 c.c. da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi: Cass. 5321/2006;26937/2006)".

Continua ancora la Corte che la dichiarazione di notorietà prodotta dal contribuente può dunque costituire indizio valutabile in relazione agli altri elementi acquisiti soprattutto in caso di non contestazione da parte dell’Ufficio.

Nel caso in esame in cui si tratta di dichiarazione di un terzo (tale B.I., titolare dell’azienda agricola, di cui la ricorrente dichiara di essere collaboratrice familiare) la contribuente non può invocare una sovra ordinazione probatoria di tale dichiarazione alla certificazione Inps del 24/01/2005, soggette entrambe alla valutazione del giudice con giudizio di fatto insindacabile in cassazione se non per vizio motivazionale, censura in questa sede non proposta.

Orbene nel caso in esame la CTR ha effettuato una valutazione completa di tutti gli elementi acquisiti, mentre il motivo e i quesiti deducono violazione di legge in ordine al valore probatorio di tali documenti e non un vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Col quinto motivo deduce" (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2 bis), per avere il giudice negato la continuazione.

Il motivo è del tutto non autosufficiente non trascrivendo o riportando con sufficiente determinazione i provvedimenti impugnati nelle parti in cui applicavano le sanzioni.

Col sesto motivo deduce omessa motivazione sulla disapplicazione delle sanzioni corredato dei seguenti quesiti: "per l’omessa motivazione viola il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 3 + art. 132 c.p.c., comma 4, art. 277 c.p.c.? – è legittima la disapplicazione della sanzione ex art.6 D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 6?".

I quesiti sono inammissibili per il mancato aggancio alla fattispecie concreta; il motivo si appalesa nuovo, risultando dal contesto della sentenza e comunque non essendo il ricorso autosufficiente sul punto, che l’unica doglianza sulle sanzioni era quella della continuazione e non della inapplicabilità delle sanzioni.

Col settimo motivo deduce la "incompetenza del consiglio Comunale nella determinazione aliquote ICI".

Il motivo è del tutto non autosufficiente non trascrivendo il contenuto il contenuto dell’atto impugnato o indicandolo con precisione.

Questa Corte ha, invero, ripetutamente osservato (Cass. n. 2005/23093; Cass. n. 2004/22648) che "allorquando siano sollevate censure che comportino l’esame di un regolamento comunale, è necessario, a pena di inammissibilità, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che le norme del regolamento di cui è contestata la legittimità siano integralmente trascritte o allegate, al fine di porre la Corte di cassazione in condizione di apprezzare la rilevanza e la fondatezza delle censure, senza dover ricorrere all’esame degli atti o ad ulteriori indagini, ciò che a tale giudice è precluso, e non operando il principio iura novit curia con riguardo alle norme giuridiche secondarie che, quali quelle censurate, siano applicative e non integrative di norme legislative".

Coll’ottavo motivo intestato "stima e quantificazione superficie edificabile" propone il seguente quesito: "per quanto sopra sono violati il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 + art. 132, comma 4, + art. 118 disp. att. cod. proc. civ. + art. 111 Cost. a seguito della Legge Cost. 23 novembre 1999, n. 2, che inserisce i principi del giusto processo nell’art. 111 Cost.?".

Il motivo è inammissibile; la valutazione è un giudizio di fatto e il superiori quesiti certo non contengono il momento di sintesi della questione(di fatto) controversa come richiesto da costante giurisprudenza di questa Corte sopra citata.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Non si provvede sulle spese non essendosi il Comune difeso.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-04-2011) 05-08-2011, n. 31315 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza resa ex art. 444 c.p.p., il Tribunale di Livorno in composizione monocratica ha applicato a M.P. la pena concordata tra le parti a fronte del reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) commesso il (OMISSIS) e ha applicato di ufficio la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per anni due. M.P. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. Parte ricorrente denunzia:

erroneità del dispositivo di sentenza per avere la sentenza determinato una rata della pena convertita, erroneamente conteggiata su un totale virtuale di Euro 4560,00 invece che sul totale effettivo di Euro 6.560,00 erronea ed illogica determinazione della sanzione accessoria rispetto alla pena principale.

All’udienza camerale del 21/4/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Questa Corte rileva:

il primo motivo di censura deve essere rigettato posto che l’errore denunciato è stato oggetto di correzione ad opera dello stesso Tribunale senza aggiungere che il ricorrente non era fin da prima della correzione titolare di interesse a muovere una così fatta doglianza; anche il secondo motivo di censura deve essere rigettato.

Esclusa la esistenza di una simmetria automaticamente operante tra dosimetria della pena applicata e misura temporale della sospensione applicata come sanzione amministrativa accessoria, si deve osservare che la irrogazione di una sospensione di patente per una durata di tempo prossima a quella minima prevista dalla legge applicabile al caso per ragione di tempo, non abbisogna di specifica motivazione, dislocandosi quella misura minima in una fascia di applicazione che esclude in sè ogni arbitrarietà e ogni sproporzione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.