Cass. civ., sez. V 07-11-2005, n. 21564 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI – IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO- ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. – ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE – MODALITA’ DI ESECUZIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Guardia di Finanza di Chioggia, nel corso di un accesso effettuato in data 3 febbraio 1993, a fini di verifica fiscale, nel domicilio di B.G.C. (accesso autorizzato in pari data dal Procuratore della Repubblica di Venezia), rinveniva della documentazione recante annotazioni relative ad importi corrisposti da terzi per lavori effettuati da un’impresa edile (la Edil Bosco) facente capo a B.L. – coniuge del B. – ed a pagamenti effettuati a favore dei dipendenti della stessa impresa.

All’esito, l’Ufficio Iva di Venezia notificava alla predetta B. tre avvisi di rettifica delle dichiarazioni Iva, relativi agli anni 1990, 1991 e 1992, recuperando, a fronte delle operazioni commerciali ritenute non fatturate, una maggiore Iva per complessive Lire 51.791.000, oltre sanzioni ed accessori.

I ricorsi della contribuente avverso tali atti impositivi, dopo essere stati riuniti, venivano rigettati dalla Commissione Tributaria di primo grado di Venezia con decisione n. 31/04/95.

L’appello della B. avverso tale decisione veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto con sentenza n. 45/25/99, depositata il 25 giugno 1999.

La Commissione Tributaria Regionale riteneva illegittimi gli avvisi di rettifica per illegittima acquisizione di elementi di prova, in quanto l’accesso al domicilio della B. era avvenuto in mancanza della necessaria autorizzazione del PM e quindi in violazione dell’art. 52 d.P.R. 633/1972; mentre la facoltà riconosciuta all’Ufficio dall’art. 55 d.P.R. cit. di procedere ad accertamento induttivo sulla base di notizie comunque raccolte presuppone pur sempre la legittima acquisizione di tali notizie.

Ricorrono congiuntamente per cassazione l’Amministrazione delle Finanze e l’Ufficio delle Entrate di Chioggia, con un articolato mezzo di doglianza.

La contribuente intimata non si è costituita.

Motivi della decisione

I ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 52 d.P.R. 633/1972 nonché motivazione insufficiente, contraddittoria ed illogica sui punti decisivi della controversia.

I Giudici di appello avrebbero per un verso riconosciuto legittimo l’accesso nel domicilio del B. in quanto autorizzato dal PM e, per altro verso, contraddittoriamente affermato l’assenza di tale autorizzazione per l’accesso nel domicilio della B., pur essendo del tutto pacifico che si trattava dell’unico domicilio di coniugi conviventi.

Inoltre, i detti Giudici non avrebbero considerato che gli avvisi di rettifica nei confronti della B. (basati sulla documentazione riconducibile alla impresa della B. stessa, rinvenuta nel corso dell’accesso domiciliare) erano del tutto legittimi poiché l’autorizzazione del PM necessita al fine di rimuovere il limite costituzionale alla inviolabilità del domicilio e non esplica invece alcun effetto in ordine al potere di accertamento tributario dell’Ufficio, successivo all’accesso domiciliare.

Le doglianze sono fondate.

Al riguardo – in materia d’Iva così come d’imposte sui redditi – deve senz’altro convenirsi che gli avvisi di rettifica e di accertamento motivati con riferimento a dati acquisiti dall’amministrazione finanziaria a seguito di accesso nell’abitazione del contribuente non autorizzato o illegittimamente autorizzato dal Procuratore della Repubblica sono invalidi ed insuscettibili di produrre effetti: non essendo consentito che attività compiute in dispregio del diritto alla inviolabilità del domicilio – garantito dall’art. 14, comma primo, della Costituzione – vengano poste a fondamento di atti impositivi, emessi a carico di coloro che tali illegittime attività abbiano dovuto subire (Cass. 15230/2001; Cass. 19690/2004).

Tuttavia, una volta che il provvedimento di autorizzazione all’accesso domiciliare sia stato emesso (nella specie, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, ai sensi dell’art. 52 d.P.R. 633/1972) allo scopo di acquisire, in tale domicilio, documentazione fiscale relativa ad un determinato soggetto, deve ritenersi consentito all’Autorità procedente di acquisire anche ulteriori documenti, di pertinenza di soggettivi diversi, pur se non menzionati nel provvedimento di autorizzazione all’accesso.

Ciò, in quanto la ratio ispiratrice dell’art. 52 cit. risiede, all’evidenza, nella esigenza di tutelare il diritto del soggetto nei cui confronti l’accesso viene richiesto (e poi autorizzato) e non certo quello di garantire una sorta di immunità dalle indagini in favore di terzi: siano essi conviventi o meno con l’interessato (Cass. 153/1996; Cass. 2775/2001).

Alla stregua dei rilievi che precedono, appare evidente l’erroneità della sentenza di secondo grado, per avere affermato l’illegittimità dell’avviso di accertamento sul (solo) rilievo della mancanza di autorizzazione all’accesso nel domicilio della B.: laddove, come si è prima posto in evidenza, l’accesso nel luogo di abitazione del B. (ove la documentazione fiscalmente rilevante, concernente l’impresa della B. stessa, è stata rinvenuta) era stato invece regolarmente autorizzato dal PM competente.

Il ricorso deve essere dunque accolto.

Conseguentemente, va cassata la sentenza impugnata: con rinvio – stante la necessità, ai fini del decidere, di ulteriori accertamenti in fatto, preclusi in questa fase, di legittimità – ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 01-12-2010) 14-01-2011, n. 753

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ordinanza 17 marzo 2010, il Giudice della esecuzione del Tribunale di Latina disponeva, a sensi dell’art. 656 cod. proc. pen., comma 10, la sospensione dell’ordine di esecuzione n. 64/2010 (con conseguente prosecuzione degli arresti domiciliari) emesso nei confronti di A.G.; costui era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione – per i reati previsti dagli artt. 81, 609 bis, 628, 582 cod. pen. – di cui aveva già scontato anni due, mesi sei e giorni ventitre.

Per l’annullamento della ordinanza, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo violazione di legge e rilevando che il titolo di un reato (art. 609 bis cod. pen.) non consentiva l’applicazione dell’art. 656 cod. proc. pen., comma 10.

La censura è meritevole di accoglimento.

Secondo la disciplina vigente prima della L. n. 38 del 2006, tra i delitti ostativi alla sospensione delle pene detentive brevi (individuati dall’art. 656 cod. proc. pen. con rinvio all’art. 4 bis dello ordinamento penitenziario) non erano inclusi i reati di violenza sessuale commessi al di fuori del vincolo associativo.

Dopo l’entrata in vigore della L. n. 38 del 2006 (che ha modificato il citato art. 4 bis) nel catalogo dei delitti che non precludono la sospensione in esame sono annoverati quelli di violenza sessuale previsti dagli artt. 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies cod. pen.. La novazione legislativa, in quanto attiene solo alle modalità di esecuzione della pena, non ha natura di norma penale e non soggiace al principio di retroattività stabilito dall’art. 2 cod. pen. e dell’art. 25 Cost., comma 2 (Sezioni Unite sentenza n. 245 61/2006).

Nè è applicabile il principio della scindibilità del cumulo dei delitti uniti con il vincolo della continuazione perchè la residua pena da scontare non è riferibile esclusivamente a reati non compresi nell’art. 4 bis dello ordinamento penitenziario.

Per le esposte considerazioni, la Corte annulla senza rinvio la impugnata ordinanza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-03-2011, n. 5238 Appello

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Svolgimento del processo

La sentenza di cui si domanda la cassazione dichiara l’improcedibilità dell’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 12647 del 2005. depositata il 1 marzo 2006, che ha accolto l’impugnativa del licenziamento di M.M., disponendone la reintegrazione con tutte le conseguenze di cui alla L. n. 108 del 1990, art. 1.

Secondo la Corte di appello di Napoli nel caso di specie deve essere applicato l’art. 348 c.p.c., comma 2 che stabilisce che l’appello è dichiarato improcedibile se l’appellante, pur costituito in giudizio, non compaia nè alla prima udienza nè a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione.

Il ricorso dell’INPS domanda la cassazione della sentenza per un motivo; resiste con controricorso M.M..

In prossimità dell’udienza M.M. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.. nella quale ha ribadito le argomentazioni esposte in precedenza.
Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo di ricorso si denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 181, 309, 348, 359 e 437 cod. proc. civ..

Il ricorrente sostiene che la Corte di appello di Napoli anzichè dichiarare l’appello improcedibile avrebbe dovuto ordinare la cancellazione della causa dal ruolo ovvero decidere l’impugnazione nel merito, in quanto all’udienza del 19 aprile 2007 (alla quale la causa era stata rinviata dalla precedente udienza del 18 gennaio 2007) nessuna delle parti è comparsa.

L’INPS osserva, in particolare, che, da quando (a partire da Cass. SU 25 maggio 1993. n. 5839) questa Corte ha stabilito l’applicabilità anche nel rito del lavoro della disciplina dell’inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile per il giudizio di primo grado e per quello di appello che si svolgono con il rito ordinario, si è anche affermato il principio secondo cui ove tale inattività si verifichi nell’udienza prevista dal l’art. 437 cod. proc. civ. deve farsi riferimento, rispettivamente, all’art. 181 (richiamato nel giudizio di secondo grado dal successivo art. 359) e all’ art. 348 cod. proc. civ., a seconda che nell’udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente solo l’appellato. In tutte e due le ipotesi è da escludere l’immediata decisione della causa, che deve invece essere rinviata ad una nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi dell’indicato difetto di comparizione comporta, nella prima ipotesi, la cancellazione della causa dal ruolo e, nella seconda, la dichiarazione d’improcedibilità dell’impugnazione (ex plurimis: Cass. 5 maggio 2001, n. 6334, Cass. 22 agosto 2003. n. 12358).

In ossequio a tale orientamento nel caso di specie, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuta disporre la cancellazione della causa dal ruolo.

D’altra parte, la possibilità di dichiarare l’improcedibilità dell’appello sarebbe da escludere anche se si volesse seguire l’orientamento minoritario in base al quale nel rito del lavoro la mancata comparizione delle parti all’udienza di discussione della causa non osta alla decisione nel merito dell’impugnazione (Cass. 19 maggio 2003, n. 7837).

2.- Il ricorso non è fondato.

Va sottolineato, in primo luogo, che nel giudizio di appello di cui si tratta si sono avute: a) la fissazione di una prima udienza di discussione (preceduta da regolare comunicazione) per il 19 ottobre 2006 e in essa il solo appellante non è comparso; b) quindi è stata fissata un’altra udienza per il 18 gennaio 2007. nella quale è comparso solo l’appellato e l’assenza dell’appellante è risultata giustificata dalla mancata comunicazione da parte della cancelleria;

c) conseguentemente, è stata fissata l’udienza del 19 aprile 2007. regolarmente comunicata a entrambe le parti; d) in quest’ultima udienza, non essendo comparso nessuno, la Corte d’appello di Napoli ha emesso la sentenza impugnata.

Ora, premesso che l’orientamento considerato minoritario dal ricorrente in realtà è rimasto del tutto isolato, per quel che riguarda l’indirizzo maggioritario, il principio che può ormai dirsi essere assurto al rango di "diritto vivente" è quello secondo cui la disciplina dell’inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile per il rito ordinario, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie assoggettate al rito del lavoro, non ostandovi la specialità di tale rito, nè i principi cui esso si ispira (vedi, da ultimo, da Cass. 9 marzo 2009. n. 5643).

Da questo principio si trae la conclusione della necessità: a) di disporre la cancellazione della causa dal ruolo nell’ipotesi di mancata comparizione di entrambe le parti (ritualmente convocate) sia all’udienza di discussione sia alla successiva udienza di rinvio; b) di dichiarare l’improcedibilità dell’impugnazione ove alla prima udienza sia presente solo l’appellato e anche all’udienza di rinvio l’appellante non sia presente.

A questo indirizzo, dal quale non vi è motivo di discostarsi, se ne è affiancato un altro secondo cui. come si desume anche dal testo dell’art. 348 cod. proc. civ., le cause di improcedibilità dell’appello si collegano sempre a comportamenti colpevoli dell’appellante, cioè a condotte a lui imputabili sotto il profilo dell’inerzia o dell’imprudenza, (vedi, per tutte. Cass. 25 luglio 2006, n. 16938 e nello stesso senso Cass. 19 luglio 2010. n. 16821), senza che assuma rilievo, di per sè il comportamento dell’appellato.

Del resto, è l’appellante l’unico soggetto destinatario e fruitore delle disposizioni dettate dall’art. 348 cod. proc. civ., escludenti ogni decadenza a suo danno per l’ipotesi di mancata comparizione all’udienza di discussione, attraverso la facoltà di essere posto in condizione di comparire all’udienza successiva a quella disertata (Cass. 5 maggio 2001, n. 6326; Cass. 6 marzo 2007. n. 5125; Cass. 28 marzo 2007, n. 7586).

Tali disposizioni, però, non attribuiscono all’appellante il diritto di impedire, non comparendo, la decisione del gravame nel merito o anche solo in rito, così adottando un comportamento che da luogo ad una irragionevole dilatazione dei tempi del processo, in contrasto sia con la rutto di accelerazione dell’attività processuale ispiratrice della sostituzione dell’art. 348 medesimo operata dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 54 (Cass. 31 maggio 2005, n. 11594). sia con il principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost..

Nè va omesso di considerare che, viceversa, è pacifico che l’applicazione degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. e la conseguente emissione di un provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo presuppongono la mancata comparizione di entrambe le parti sia alla prima udienza sia a quella successiva alla quale la causa sia stata rinviata, sul presupposto che tale comportamento costituisca una tipica manifestazione di disinteresse alla prosecuzione del processo (vedi, per tutte, Cass. 24 febbraio 1982, n. 1169 e Cass. 25 maggio 2005, n. 11014).

3.- Da quanto si è detto si desume che la Corte di appello di Napoli ha fatto corretta applicazione della normativa processuale, come interpretata da questa Corte (nello stesso senso, per un caso analogo: Cass. 5 maggio 2001, n. 6326 cit.). Infatti, nel giudizio in oggetto, si è riscontrata la ripetuta inerzia del solo appellante (assente sia all’udienza di discussione originaria sia a quella di rinvio ritualmente comunicatagli), mentre l’appellato, ancorchè assente all’udienza del 19 aprile 2007, era stato tuttavia presente all’originaria udienza di discussione, oltre che all’intermedia udienza interlocutoria del 18 gennaio 2007 di cui l’appellante non ha avuto comunicazione.

4.- In sintesi il ricorso va respinto e il ricorrente va condannato alle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 10,00, oltre a Euro 2000 per onorario, oltre a IVA, CPA e spese generali.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-02-2011) 21-02-2011, n. 6254 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 5 ottobre 2009, la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma, in composizione monocratica, con la quale G.A. e M.R. erano stati condannati per il reato di cui all’art. 517 c.p. in concorso, per aver posto in vendita e venduto, in più occasioni, opere dell’ingegno di F.E. e L.G. recanti segni distintivi e le iniziali dei predetti apposti falsamente e, comunque, atti a trarre in inganno gli acquirenti sulla provenienza del prodotto, oltre al risarcimento in favore della parti civili costituite.

Avverso tale decisione entrambi i condannati proponevano ricorso per cassazione.

In particolare, G.A. deduceva, con un primo motivo di ricorso, l’intervenuta prescrizione del reato ritenendo spirato il termine massimo di sette anni e mezzo.

Con il secondo motivo di ricorso lamentava la errata interpretazione e applicazione dell’art. 517 c.p. ed il vizio di motivazione, osservando che la decisione impugnata era illogica laddove considerava che idoneo a trarre in inganno l’acquirente doveva considerarsi anche l’oggetto disegnato da soggetto del tutto sconosciuto al pubblico; che l’art. 517 c.p. tutela gli acquirenti e non anche i produttori delle cose poste in vendita e che sul punto la sentenza impugnata difettava di motivazione.

Con il terzo motivo di ricorso denunciava la nullità delle sentenze di merito per violazione dell’art. 521 c.p.p., comma 2 e la manifesta illogicità della motivazione, asserendo di essere stata chiamata a rispondere di un fatto diverso da quello per il quale era stata poi condannata in quanto l’imputazione riguardava l’apposizione di segni distintivi ed iniziali sui prodotti commercializzati e l’attitudine degli stessi a trarre in inganno il compratore sulla provenienza francese, mentre la sentenza si riferiva al nome dei designer.

Con il quarto motivo di ricorso deduceva la nullità delle sentenze di merito per omessa notifica dell’avviso di fissazione udienza ad uno dei difensori nominati che, tuttavia, la Corte territoriale aveva ritenuto sanata accedendo ad un indirizzo giurisprudenziale ritenuto minoritario, cosicchè la questione andrebbe rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte per la soluzione del contrasto.

Anche M.R. deduceva, con un primo motivo di ricorso, la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all’art. 552 c.p.p., comma 3, art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 c.p.p. e la conseguente nullità "dell’intero rapporto processuale e della sentenza" a suo carico per l’omessa notifica al codifensore del decreto di citazione a giudizio e degli atti successivi, affermando che i giudici dell’appello avrebbero erroneamente applicato la giurisprudenza richiamata, non utilizzabile nella fattispecie.

Con il secondo motivo di ricorso deduceva violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all’art. 42 c.p., comma 2, artt. 43 e 517 c.p., osservando che le opere riprodotte non erano facilmente individuabili come riconducibili a particolari autori e che i giudici del merito avevano erroneamente avvicinato la figura del designer a quella dell’artista, considerando essenziale, per l’applicazione della norma utilizzata, non tanto la riconoscibilità dell’opera nel momento della sua realizzazione, quanto il possibile, futuro apprezzamento da parte del pubblico.

Aggiungeva che, proprio tali caratteristiche delle opere non potevano indurre a ritenere che le stesse, sconosciute al grande pubblico, fossero invece conosciute da lui, semplice artigiano fonditore, tanto più che le stesse risultavano prive di segni distintivi o marchi direttamente riconducibili agli autori.

Entrambi insistevano, pertanto, per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
Motivi della decisione

Entrambi i ricorsi sono infondati.

Va in primo luogo rilevato che il reato contestato non è prescritto, contrariamente a quanto affermato nel primo motivo di ricorso dalla difesa della G..

I fatti sono stati accertati fino alla data del 20 dicembre 2001.

Durante il processo risultano rinvii del dibattimento dal 18 maggio 2009 al 5 ottobre 2009, dall’8 novembre 2004 al 27 settembre 2005 e dal 6 dicembre 2007 al 31 gennaio 2008 a richiesta del difensore e dal 18 gennaio 2006 al 20 aprile 2006 per astensione del difensore dalle udienze.

Il termine massimo non risulta pertanto spirato.

Altrettanto destituita di fondamento è l’eccezione di nullità conseguente alla omessa notifica al codifensore sollevata da entrambi i ricorrenti.

Correttamente i giudici del gravame hanno ritenuto che la deduzione non fosse tempestiva e che la nullità dovesse ritenersi ormai sanata.

E’ sufficiente rammentare, a tale proposito, che le Sezioni Unite Penali di questa Corte (SS. UU. n. 39060, 8 ottobre 2009) hanno recentemente affrontato la questione, affermando che dall’omesso avviso dell’udienza a uno dei due difensori fiduciari dell’imputato deriva una nullità a regime intermedio, la quale resta sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera del difensore comparso, anche se nominato d’ufficio in sostituzione di quello di fiducia regolarmente avvisato e assente, pur quando l’imputato non sia presente.

Ciò in quanto è onere del difensore presente procedere alla verifica dell’avviso all’altro difensore fiduciario e del motivo della sua mancata comparizione, eventualmente interpellando il giudice.

La richiamata decisione specifica, in motivazione, che "…la combinazione tra assenza volontaria dell’imputato e l’inerzia del difensore da luogo alla sanatoria della nullità… il codice prospetta la "nozione di parte" nell’art. 182 c.p.p., comma 2, nel senso che essa è rappresentata dal soggetto necessario a costituirla per il compimento di ciascun atto del processo.

A tal fine è sufficiente la presenza di un solo difensore tra due di fiducia dell’imputato non comparso, o un sostituto dello stesso difensore.

La parte costituita dal solo difensore presente ha l’onere di eccepire la nullità a regime intermedio, per mancato avviso all’altro difensore di fiducia assente.

E qualora non eccepisca la nullità, la sanatoria non può ritenersi condizionata dal rilievo che solo l’imputato presente può rinunciare all’assistenza dell’altro difensore da lui nominato".

Ciò posto, deve osservarsi che la decisione impugnata appare immune da censure anche per quanto riguarda l’applicabilità, nella fattispecie, dell’art. 517 c.p., contestata da entrambi i ricorrenti.

Va preliminarmente osservato, a tale proposito, che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo definito l’ambito di operatività della disposizione penale richiamata.

In particolare, si è avuto modo di precisare che, per la configurabilità del reato, non sono richiesti la registrazione o il riconoscimento di un marchio nè, tantomeno, la sua effettiva contraffazione o la concreta induzione in errore dell’acquirente sul prodotto acquistato, essendo sufficiente la mera attitudine a trarre in inganno il consumatore sulle caratteristiche essenziali del prodotto (Sez. 3^, n. 23819, 9 giugno 2009 ed altre prec. conf.) e che il bene giuridico oggetto di tutela non è l’interesse dei consumatori o quello degli altri produttori, ma quello generale attinente all’ordine economico, tanto che la messa in vendita o in circolazione di prodotti con segni mendaci determina, di per sè, una lesione effettiva e non meramente potenziale della lealtà degli scambi commerciali (Sez. 3^, n. 2003 15 gennaio 2008).

Tali principi trovano peraltro riscontro nella collocazione del reato nel Codice Penale tra i delitti contro l’industria e commercio, diversamente da quelli di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni ( art. 473 c.p.) e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi ( art. 474 c.p.) inseriti tra i delitti contro la fede pubblica.

Ciò posto, deve rilevarsi che certamente il reato in questione può configurarsi anche con riferimento ai prodotti individuabili, come nella fattispecie, in "oggetti di design".

E’ noto, infatti, che con tale denominazione sono comunemente individuati manufatti, prodotti anche in serie, il cui elemento caratterizzante si può dire individuato, principalmente, nel particolare profilo estetico, nelle singolari caratteristiche funzionali o di progettazione ovvero dalle particolari metodologie di lavorazione e produzione applicate.

Rientrano, senz’altro, in tale tipologia, gli oggetti di arredamento appositamente creati da un determinato autore, ancorchè conosciuto nell’ambito di un limitato settore quale, nella fattispecie, quello dell’arredamento.

Tale caratteristica qualificante non solo era presente nel caso posto all’attenzione della Corte territoriale, ma risultava accresciuta dalla presenza dagli specifici elementi distintivi, non solo stilistici, indicati dai giudici dell’appello, quali la numerazione del singolo manufatto prodotto in serie limitata o la sigla con le iniziali dell’autore, elemento, quest’ultimo, che maggiormente può rendere distinguibile l’opera anche per la tipologia del carattere utilizzato e la sua particolare collocazione sull’oggetto.

La peculiarità degli oggetti viene peraltro correttamente individuata dalla Corte d’Appello nella circostanza che alcuni tra gli oggetti realizzati dai ricorrenti, già venduti, sono stati riconosciuti dopo la pubblicazione, su una nota rivista di arredamento, di alcune fotografie che li riproducevano indicandoli in didascalia con il solo riferimento al nome dell’autore.

In conclusione, deve quindi affermarsi il principio secondo il quale gli oggetti cosiddetti di "design", la cui produzione si contraddistingue per la stretta correlazione tra aspetti prettamente industriali e sensibilità artistica dell’autore che ne determinano la originalità e la riconoscibilità da parte dei consumatori, ancorchè interessati ad uno specifico ambito commerciale, traggono da tale peculiarità il loro segno distintivo che ne consente l’esatta individuazione e, conseguentemente, garantisce la loro originalità e la provenienza da un determinato produttore.

Esclusa la dedotta violazione di legge, deve rilevarsi che la sentenza impugnata non presenta neppure quei profili di illogicità della motivazione lamentata da entrambi i ricorrenti.

La Corte territoriale ha fornito infatti ampia e dettagliata risposta a tutte le doglianze degli appellanti attraverso una analisi complessiva dell’intero quadro probatorio acquisito del tutto coerente e priva di cedimenti logici.

In particolare, non solo la motivazione appare del tutto esauriente con riferimento alle ragioni per le quali si è ritenuto correttamente riconosciuta, dal giudice di prime cure, la configurabilità del delitto contemplato dall’art. 517 c.p., ma anche con riferimento alle deduzioni riprodotte nel secondo motivo di ricorso della G., la quale ha sostenuto di essere stata condannata per un fatto diverso da quello contestato.

Giustamente la Corte d’Appello ha, infatti, richiamato l’inequivocabile contenuto del capo di imputazione ed i riferimenti in esso contenuti, dalla semplice rassegna dei quali si desumeva l’infondatezza del motivo di appello.

Alle stesse conclusioni deve giungersi, infine, in ordine alle deduzioni del M..

Anche in questo caso i giudici dell’appello hanno esaurientemente indicato i motivi per i quali lo stesso doveva ritenersi responsabile a titolo di concorso nel reato e non poteva ritenersi sussistente la dedotta buona fede stante la presenza, sugli oggetti sequestrati presso la sua fonderia, di caratteristiche che li rendevano sicuramente riconoscibili per lo stile particolare e per la presenza di sigle e numeri di serie.

Entrambi i ricorsi devono pertanto essere rigettati con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

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