Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso notificato il 30 novembre 2006, e depositato il successivo 4 dicembre, il signor G.F. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
"Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 37 e 39 della legge n. 308/04. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del dlgs. 269/03 convertito in L. n. 326/03. Eccesso di potere per difetto di presupposto, travisamento dei fatti, contraddittorietà, difetto di istruttoria, arbitrio, ingiustizia manifesta, carenza di motivazione".
"Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 37 e 39 della legge n. 308/04. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del dlgs. 269/03 convertito in L. n. 326/03 sotto ulteriore profilo. Eccesso di potere per difetto di presupposto, travisamento dei fatti, contraddittorietà, difetto di istruttoria, arbitrio, ingiustizia manifesta, carenza di motivazione".
"Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/90 recepita con L.R. 10/91. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria".
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’amministrazione regionale intimata.
Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 22 febbraio 2011.
Il presente giudizio ha ad oggetto il provvedimento di rigetto della richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica di opere abusivamente realizzate.
Preliminarmente osserva il collegio come i motivi di gravame tendono a sollecitare un sindacato sul merito della motivazione addotta dall’amministrazione a sostegno del rigetto.
La giurisprudenza viceversa afferma l’impossibilità di chiedere un sindacato giurisdizionale sul potere di valutazione tecnica in sede di rilascio di provvedimento paesistico, finalizzato a sostituire la scelta dell’amministrazione con quella – apodittica, nel caso in esame – della parte interessata, in punto di ottimale inserimento dell’opera nel contesto di riferimento.
In argomento è appena il caso di rilevare, avuto riguardo alla natura del potere esercitato da tale amministrazione nel provvedimento in esame, che, come ribadito in giurisprudenza (Consiglio di Stato, VI, 3684/2003, cit.), "Il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione deve pur sempre essere circoscritto nell’ambito di vizi di legittimità, non potendo sfociare nella pura e semplice sostituzione della scelta tecnica operata dall’amministrazione – se plausibile, corretta e tecnicamente accettabile – con la scelta tecnica del giudice (C. Stato, VI, 3 maggio 2002, n.2334; C. Stato, VI, 23 aprile 2002, n.2199; C. Stato, VI, 11 dicembre 2001, n.6217)".
Ciò non tanto perché debba ritenersi sussistente una riserva di valutazione tecnica in capo alla pubblica amministrazione, preclusiva anche del sindacato giurisdizionale (opzione ormai anacronistica, e comunque superata normativamente dalla possibilità per il giudice amministrativo di avere accesso diretto al fatto a seguito dell’introduzione della consulenza tecnica d’ufficio nel processo amministrativo); quanto, piuttosto, per la più pertinente considerazione (Consiglio di Stato, VI, 1° ottobre 2002, n. 5156) che, allorché si sia in presenza di una "valutazione complessa in funzione dell’applicazione di concetti giuridici indeterminati, (….) il sindacato del giudice amministrativo in proposito è di tipo "debole", che, cioè, non consente un potere sostitutivo del giudice tale da sovrapporre la propria valutazione tecnica opinabile od il proprio modello logico di attuazione del concetto indeterminato all’operato dell’Autorità. Nei confronti di questa, il giudice deve, invero, verificare direttamente i fatti posti a fondamento dei provvedimenti ed esercitare un sindacato di legittimità sull’individuazione del parametro normativo e sul raffronto con i fatti accertati. In tale ambito il giudice può, come è stato precisato, censurare le valutazioni tecniche, (compreso il giudizio tecnico finale) che attraverso un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza, appaiano inattendibili (Cons. Stato, Sez.VI, n.2199 del 2002, cit.)".
Il richiamato indirizzo giurisprudenziale è stato quindi successivamente ribadito (Consiglio di Stato, sezione VI, decisione 2 marzo 2004, n. 926), con l’importante precisazione che un simile modello di controllo giurisdizionale, al di là delle qualificazioni meramente lessicali (come sindacato di tipo "forte" o di tipo "debole"), è conforme ad un modello comune, di livello comunitario, tale da garantire l’effettività della tutela giurisdizionale in relazione, però, alla specificità delle singole controversie.
Avuto riguardo alle superiori premesse, osserva il collegio che le opere in questione, in quanto abusivamente realizzate e non sanate, risultano prive di titolo abilitativo anche dal punto di vista urbanistico.
A fronte di tale dato di fondo, la Soprintendenza ha dato una analitica e specifica motivazione dei singoli profili di contrasto fra dette opere ed i valori di tutela paesaggistica fissati nel D.A. n. 1371 dell’11 giugno 1985, ancorata – come accennato – a valutazioni tecnicodiscrezionali plausibilmente e congruamente argomentate.
Ne consegue che il provvedimento resiste alle censure proposte.
La relazione tecnica prodotta a sostegno del ricorso svolge considerazioni del tutto soggettive, quale quella della pretesa non incidenza sul carico urbanistico (che è nozione ancorata a precisi parametri di natura obiettiva), ed allega opinioni contrarie a quelle espresse in sede di motivazione del provvedimento impugnato, senza peraltro mai porre in evidenza reali profili di irragionevolezza o di illogicità di quest’ultimo.
Il ricorso dev’essere pertanto respinto in quanto infondato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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