Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-02-2011) 04-03-2011, n. 8738 Ricorso

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 5 agosto 2010, il Tribunale di Napoli, 11^ sezione feriale, confermava l’ordinanza del GIP del Tribunale di Torre Annunziata, con la quale era stata rigettata l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti di C.E. perchè gravemente indiziato di gestire la compravendita di veicoli rubati con carattere di continuità nonostante la denuncia per precedente episodio di ricettazione, sicchè unica misura idonea risultava quella in atto.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – erronea applicazione della legge penale; – erronea valutazione di elementi essenziali per la presunta personalità negativa nonostante l’incensuratezza; – inesistenza dei presupposti di legittimità del fermo perchè operato sul presupposto di inesistente pericolo di fuga, non potendo lo stesso essere desunto dal fatto di essersi allontanato alla vista dei Carabinieri.
Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso con il quale si denuncia inesistenza dei presupposti di legittimità del fermo è inammissibile, perchè dedotto tardivamente in sede di impugnazione di provvedimento del tribunale che, quale giudice dell’appello ex art. 310 c.p.p., ha confermato il provvedimento del GIP recettivo dell’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare.

Ed invero tale doglianza avrebbe dovuto essere proposta con ricorso contro l’ordinanza di convalida del fermo, a norma dell’art. 391 c.p.p., comma 4. 2. Anche gli altri motivi di ricorso sono dedotti in maniera inammissibile, perchè il titolo del reato di ricettazione consente la pronuncia del provvedimento che dispone la misura cautelare della custodia in carcere, stante il disposto di cui all’art. 280 c.p.p., comma 2 e perchè la gravità indiziaria è contestata in maniera generica, perchè in violazione dell’art. 581 c.p.p., lett. c), che impone che ogni richiesta sia giustificata dall’indicazione specifica delle ragioni di diritto (e degli elementi in fatto) a sostegno della richiesta stessa, violazione sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere in conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, che in ragione dei motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-05-2011, n. 11988 Accertamento Imposta reddito persone giuridiche, Redditi d’impresa

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Svolgimento del processo

Con avvisi notificati il 21 agosto 2001 l’agenzia delle entrate rettificava il reddito dichiarato dalla soc. TREND per il 1998 ai fini IVA e IRPEG sulla scorta di una verifica fiscale conclusasi il 30 novembre 2000. L’ufficio finanziario, in base al saldo di cassa negativo di L. 50.375.292 e ai finanziamenti infruttiferi dei soci per L. 360.000.000, recuperava a tassazione maggiori ricavi non contabilizzati per L. 410.375.292.

I ricorsi della società contribuente, riuniti dalla commissione tributaria provinciale di Verona, erano accolti; tale decisione, appellata dall’agenzia, era rigettata dalla commissione tributaria regionale di Venezia, sezione staccata di Verona, con sentenza del 20 settembre 2005.

I giudici d’appello hanno motivato la loro decisione ritenendo che il recupero operato del saldo negativo di cassa come importi non contabilizzati fosse privo di ogni logica, in quanto i rilievi inerenti la movimentazione del conto cassa o si esaurivano nell’ambito puramente finanziario senza alcun riflesso sulla determinazione dei ricavi, oppure incidevano sulla gestione economica e, in tale ipotesi, l’ufficio avrebbe dovuto fornire dimostrativa del rapporto tra la movimentazione del conto cassa e gli ulteriori ricavi accertati.

Quanto al recupero di ricavi non contabilizzati riferibili ai finanziamenti infruttiferi dei soci, i giudici d’appello hanno osservato che detti versamenti trovavano regolare contropartita nel conto cassa e non sussistevano elementi di prova per contestarne la legittimità. Hanno aggiunto, in proposito, che le indagini bancarie tese a dimostrare l’impossibilità economica dei soci ed effettuare i finanziamenti non erano esaustive e non potevano escludere che i versamenti fossero stati operati utilizzando riserve liquide. Infine, i ricavi accertati induttivamente dall’ufficio portavano a percentuali di ricarico assolutamente inattendibili perchè molto superiori a volte quelle indicate come congrue e coerenti per settori omogenei.

Con atto del 6-13 novembre 2006, l’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo; la società contribuente non si è costituita.
Motivi della decisione

01. Con l’unico motivo l’agenzia ricorrente formula, nei confronti della sentenza impugnata, due censure: a) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, dell’art. 2423 c.c., comma 2, artt. 2424, 2697, 2727 e 2729 c.c.; b) insufficienza e illogicità della motivazione su punto decisivo della controversia.

02. Sostiene che i giudici d’appello hanno erroneamente ritenuto che la realtà aziendale fosse sostanzialmente divisa in due settori separati e impermeabili: l’amministrazione finanziaria e la gestione economica. Invece tutte le movimentazioni finanziarie riportate nel conto cassa sono il riflesso delle gestione economica aziendale, sicchè, se il mastro di cassa presenta un saldo negativo, vuoi dire che dalla cassa è uscito più denaro di quanto ne sia entrato, il che è possibile solo se non siano stati registrati tutti gli incassi e dunque tutti i ricavi e costituisce riprova di ricavi non dichiarati pari allo scoperto di cassa.

03. Inoltre, l’onere della prova s’inverte dovendo la società contribuente offrire prove contrarie merce la dimostrazione di ulteriori componenti positive del reddito, a titolo di prestiti e/o conferimenti, corrispondenti al suddetto saldo di cassa e di provenienza diversa rispetto ai ricavi contabilizzati.

04. Il motivo è fondato.

05. La dottrina ragionieristica e, con essa, la giurisprudenza di questa Corte hanno chiarito che, siccome la chiusura "in rosso" di un conto di cassa significa, senza possibilità di dubbio, che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degl’introiti registrati, non si può fare a meno di ravvisare, senza alcuna forzatura logica, l’esistenza di altri ricavi, non registrati, in misura almeno pari al disavanzo.

06. Si deve conseguentemente ritenere che una chiusura di cassa con segno negativo oltre a rappresentare, sotto il profilo formale, un’anomalia contabile, denota sostanzialmente l’omessa contabilizzazione di un’attività (almeno) equivalente al disavanzo (Cassazione civile, sez. trib., n. 27585 del 2008 e n. 24509 del 2009).

07. La sentenza d’appello, pertanto, va censurata sul punto impugnato, perchè contiene un vizio logico quando, pur riconoscendo l’anomalia, considera ingiustificata la conclusione dell’occultamento di ricavi.

08. Inoltre, la decisione di secondo grado non rende conto delle ragioni addotte dal fisco nel processo verbale di verifica per accreditare la propria tesi (inattendibilità di magazzino, sommarietà e correzioni degli inventari, costi del venduto incongruenti, assenza di prestiti e/o conferimenti, etc.), limitandosi ad annotare che il saldo negativo si esaurirebbe "nell’ambito puramente finanziario della contabilità", senza ulteriori specificazioni, necessarie per superare la presunzione ex actis di maggiori guadagni e i principi contabili di veridicità e chiarezza dei bilanci societari ( artt. 2423 e 2424 c.c.).

09. Infine, va osservato che – in contrasto col riparto degli oneri probatori regolato dal regime di presunzioni del D.P.R. n. 633, art. 54, comma 2, e del D.P.R. n. 600, art. 39, comma 2, – i giudici d’appello affermano che "l’ufficio avrebbe dovuto fornire prova per dimostrare il rapporto tra la movimentazione del conto cassa e gli ulteriori ricavi in stretta relazione accertati". 10. Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso e previa cassazione della sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata ad altra sezione della commissione tributaria regionale competente, che rinnoverà il giudizio uniformandosi ai principi sopra esposti e così in sintesi enunciati:

11. "In tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa ai fini Irpeg e Iva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un’anomalia contabile, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo". 12. Il giudice di rinvio regolerà fra le parti anche l’onere delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della sez. staccata di Verona della commissione tributaria regionale di Venezia.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 30-03-2011, n. 2774

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Viene impugnato il Decreto in data 26 gennaio 1999 del Direttore amministrativo della Università degli Studi "La Sapienza" di Roma concernente diniego di riconoscimento della dipendenza da c.s. della infermità "emiparesi spastica di s. e lieve afasia in esito ad ictus cerebri con vascolopatia cerebrale ipertensiva"

Rappresenta l’istante il quale sino alla data della cessazione dal servizio (29.2.1996), ha espletato le funzioni di responsabile della Segreteria Studenti della facoltà di Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" dopo aver prestato in precedenza servizio presso la Segreteria Studenti della facoltà di Scienze Politiche:

a) che il 6.3.1996, pochi giorni dopo il suo collocamento a riposo veniva colpito da ictus cerebrale e che in occasione di ricoveri in Ospedale e successive dimissioni gli veniva diagnosticata la infermità "ictus cerebrale con emisindrome motoria destra. Grave sclerosi carotidea bilaterale. Ipertensione arteriosa. Cardiopatia sclerotica. Dislipidemia".

b) che sottoposto ad accertamenti sanitari da parte della Commissione Medica Ospedaliera del Centro Militare di Medicina Legale di Roma veniva espresso il parere che il servizio particolarmente gravoso e stressante aveva costituito ruolo quantomeno concausale nella insorgenza o nel rapido aggravamento della infermità.

c) che, al contrario il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ha ritenuto non dipendente da fatti di servizio la infermità "de quo", trattandosi di forma di danno cerebrale, su base vascolare ad insorgenza improvvisa, legata a predisposizione costituzionale del soggetto, sulla insorgenza della quale gli eventi del servizio prestato non possono assurgere a valore di causa o concausa efficiente e determinante.

d) che da ultimo con il provvedimento impugnato, l’Amministrazione di cui era dipendente ha rigettato, in recezione del parere negativo del C.P.P.O., la sua domanda di riconoscimento di causa di servizio della infermità in questione.

Deduce a motivi di gravame "Violazione e falsa interpretazione del D.P.R. 10.1.1957 n. 3 e del D.P.R. 3.5.1957 n. 686. Eccesso di potere per difetto di motivazione, errore di fatto e falsità nei presupposti. Contraddittorietà in termini poiché la Università degli Studi di Roma si è limitata, senza alcuna valutazione critica ed obiettiva, a conformarsi al parere non vincolante del C.P.P.O., disattendendo, senza fornire al riguardo alcuna confutazione, il diverso parere formulato dalla C.M.O. di Roma.

Ritiene non considerato della stessa Amministrazione di appartenenza l’orientamento della scienza medico legale e della giurisprudenza amministrativa sulla incidenza del c.d. "stress" nel determinismo etiopatogenico delle infermità cardiovascolari soprattutto su un soggetto iperteso e affetto da disturbi cardiopatici e perciò particolarmente predisposto. Quanto al servizio svolto come responsabile della segreteria studenti della facoltà di Economia e Commercio, con circa 24.000 studenti iscritti viene dall’istante evidenziata la sottoposizione a situazioni di particolare tensione dovuta alle note condizioni di conflittualità fra studenti e docenti e a gravi carenze di organico di personale.

Il contraddittorio è stato istituto nei confronti della Università degli Studi "La Sapienza" di Roma costituitasi in giudizio tramite l’Avvocatura Generale dello Stato.

Tanto premesso anche per quanto concerne la integrazione del contraddittorio, va rilevato che la impugnativa proposta con il presente ricorso ha ad oggetto il provvedimento con il quale il direttore Amministrativo della Università degli Studi "La Sapienza" di Roma (di cui il ricorrente era dipendente appartenente al personale delle Segreterie delle Facoltà) ha negato la dipendenza da causa di servizio di una infermità dallo stesso contratta.

Tale provvedimento è stato adottato con il decreto emesso in data 26/1/1999 dallo stesso Direttore amministrativo.

Appare ovvio che trattasi di questione insorta successivamente alla data del 30/6/1998 che, come noto, segna il limite diacronico stabilito dal legislatore per il riparto della giurisdizione tra il giudice amministrativo e il giudice ordinario con riferimento alle vertenze relative al periodo dal rapporto di lavoro anteriore al 30/6/1998 o successivo.

Già l’art. 45 – comma 17 – del D.Lg.vo n. 80 del 31/3/1998 (attualmente non più in vigore) aveva sancito la attribuzione alla autorità giudiziaria ordinaria, per quanto concerne i rapporti di lavoro di pubblici dipendenti, per le "questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30/6/1998".

Tale espressione sia pure nella sua atecnica significanza, designa comunque la rilevanza della insorgenza della questione successivamente al 30/6/1998 perché si radichi la competenza del giudice ordinario.

Attualmente la disposizione di cui all’art. 63 del D.Lg.vo n. 165/2001 che devolve al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 – comma 2 – stesso D.Lg.vo (tra cui rientra anche la resistente Università degli Studi per il rapporto di lavoro del personale non docente) lascia alla giurisdizione del giudice amministrativo esclusivamente le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni mentre anche il comma 7 dell’art. 69 (Norme transitorie) dello stesso D.Lg.vo n. 165/2001 reitera la attribuzione al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, delle controversie di cui all’art. 63 (stesso decreto) relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 2008.

In conclusione va declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla presente controversia vertente su questione insorta nel periodo di lavoro successivo al 30/6/1998 con conseguente devoluzione della stessa al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro presso il quale il giudizio dovrà essere proseguito previa riassunzione entro il termine di gg. 90 (novanta) decorrenti dalla comunicazione a cura della Segreteria della presente sentenza e con salvezza, in applicazione delle regole sulla "translatio iudicii", degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

Si dispone la compensazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio sussistendo ragioni che la giustificano;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al ricorso indicato in epigrafe con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda e con obbligo di riassunzione del giudizio dinanzi al giudice del lavoro ed entro i termini in motivazione indicati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 19-04-2011, n. 767 Amministrazione pubblica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 30 novembre 2006, e depositato il successivo 4 dicembre, il signor G.F. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:

"Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 37 e 39 della legge n. 308/04. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del dlgs. 269/03 convertito in L. n. 326/03. Eccesso di potere per difetto di presupposto, travisamento dei fatti, contraddittorietà, difetto di istruttoria, arbitrio, ingiustizia manifesta, carenza di motivazione".

"Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 37 e 39 della legge n. 308/04. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del dlgs. 269/03 convertito in L. n. 326/03 sotto ulteriore profilo. Eccesso di potere per difetto di presupposto, travisamento dei fatti, contraddittorietà, difetto di istruttoria, arbitrio, ingiustizia manifesta, carenza di motivazione".

"Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/90 recepita con L.R. 10/91. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria".

Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’amministrazione regionale intimata.

Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 22 febbraio 2011.

Il presente giudizio ha ad oggetto il provvedimento di rigetto della richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica di opere abusivamente realizzate.

Preliminarmente osserva il collegio come i motivi di gravame tendono a sollecitare un sindacato sul merito della motivazione addotta dall’amministrazione a sostegno del rigetto.

La giurisprudenza viceversa afferma l’impossibilità di chiedere un sindacato giurisdizionale sul potere di valutazione tecnica in sede di rilascio di provvedimento paesistico, finalizzato a sostituire la scelta dell’amministrazione con quella – apodittica, nel caso in esame – della parte interessata, in punto di ottimale inserimento dell’opera nel contesto di riferimento.

In argomento è appena il caso di rilevare, avuto riguardo alla natura del potere esercitato da tale amministrazione nel provvedimento in esame, che, come ribadito in giurisprudenza (Consiglio di Stato, VI, 3684/2003, cit.), "Il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione deve pur sempre essere circoscritto nell’ambito di vizi di legittimità, non potendo sfociare nella pura e semplice sostituzione della scelta tecnica operata dall’amministrazione – se plausibile, corretta e tecnicamente accettabile – con la scelta tecnica del giudice (C. Stato, VI, 3 maggio 2002, n.2334; C. Stato, VI, 23 aprile 2002, n.2199; C. Stato, VI, 11 dicembre 2001, n.6217)".

Ciò non tanto perché debba ritenersi sussistente una riserva di valutazione tecnica in capo alla pubblica amministrazione, preclusiva anche del sindacato giurisdizionale (opzione ormai anacronistica, e comunque superata normativamente dalla possibilità per il giudice amministrativo di avere accesso diretto al fatto a seguito dell’introduzione della consulenza tecnica d’ufficio nel processo amministrativo); quanto, piuttosto, per la più pertinente considerazione (Consiglio di Stato, VI, 1° ottobre 2002, n. 5156) che, allorché si sia in presenza di una "valutazione complessa in funzione dell’applicazione di concetti giuridici indeterminati, (….) il sindacato del giudice amministrativo in proposito è di tipo "debole", che, cioè, non consente un potere sostitutivo del giudice tale da sovrapporre la propria valutazione tecnica opinabile od il proprio modello logico di attuazione del concetto indeterminato all’operato dell’Autorità. Nei confronti di questa, il giudice deve, invero, verificare direttamente i fatti posti a fondamento dei provvedimenti ed esercitare un sindacato di legittimità sull’individuazione del parametro normativo e sul raffronto con i fatti accertati. In tale ambito il giudice può, come è stato precisato, censurare le valutazioni tecniche, (compreso il giudizio tecnico finale) che attraverso un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza, appaiano inattendibili (Cons. Stato, Sez.VI, n.2199 del 2002, cit.)".

Il richiamato indirizzo giurisprudenziale è stato quindi successivamente ribadito (Consiglio di Stato, sezione VI, decisione 2 marzo 2004, n. 926), con l’importante precisazione che un simile modello di controllo giurisdizionale, al di là delle qualificazioni meramente lessicali (come sindacato di tipo "forte" o di tipo "debole"), è conforme ad un modello comune, di livello comunitario, tale da garantire l’effettività della tutela giurisdizionale in relazione, però, alla specificità delle singole controversie.

Avuto riguardo alle superiori premesse, osserva il collegio che le opere in questione, in quanto abusivamente realizzate e non sanate, risultano prive di titolo abilitativo anche dal punto di vista urbanistico.

A fronte di tale dato di fondo, la Soprintendenza ha dato una analitica e specifica motivazione dei singoli profili di contrasto fra dette opere ed i valori di tutela paesaggistica fissati nel D.A. n. 1371 dell’11 giugno 1985, ancorata – come accennato – a valutazioni tecnicodiscrezionali plausibilmente e congruamente argomentate.

Ne consegue che il provvedimento resiste alle censure proposte.

La relazione tecnica prodotta a sostegno del ricorso svolge considerazioni del tutto soggettive, quale quella della pretesa non incidenza sul carico urbanistico (che è nozione ancorata a precisi parametri di natura obiettiva), ed allega opinioni contrarie a quelle espresse in sede di motivazione del provvedimento impugnato, senza peraltro mai porre in evidenza reali profili di irragionevolezza o di illogicità di quest’ultimo.

Il ricorso dev’essere pertanto respinto in quanto infondato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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