Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-02-2012, n. 3045 Retribuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza dell’1 dicembre 2009 la Corte d’Appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trento del 12 novembre 2009 ha rigettato la domanda di S.G. intesa ad ottenere la condanna della CARON s.r.l. al pagamento del compenso fisso provvisionale relativamente ai mesi di ottobre e novembre 2002 e al periodo 15 giugno 2002 – 31 luglio 2002, compenso riconosciuto con la sentenza di primo grado che ha accertato l’esistenza tra le parti di un rapporto contrattuale di procacciamento d’affari per il quale era previsto un fisso mensile non condizionato alla conclusione di contratti di vendita. La Corte territoriale ha motivato tale sentenza di riforma interpretando una dichiarazione scritta unilaterale del S. quale accordo abdicativo in relazione ai suddetti periodi per i quali il giudice di primo grado ha riconosciuto il compenso fisso provvisionale in questione. In particolare la Corte trentina ha considerato le espressioni "scontando totalmente il periodo dal 15 giugno 2002 al 30 luglio 2002" e "risolvere questo periodo con un compenso pari a due mesi fatturati come provvigioni di gennaio e febbraio 2003" contenute nella dichiarazione scritta del S., quale abbuono del S. stesso per il periodo 15 giugno – 30 luglio 2002, e quale riconoscimento di risoluzione per tutto il periodo dal settembre 2002 al febbraio 2003 menzionato in precedenti lettere, e quindi anche per i mesi di ottobre e novembre 2002.

Il S. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la CARON s.r.l..

Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta violazione di legge con riferimento agli artt. 1324 e 1362 cod. civ., per violazione delle regole ermeneutiche interpretative in relazione all’atto unilaterale rappresentato dalla lettera dell’11 ottobre 2003 indirizzata dal S. alla CARON s.r.l..

Con il secondo motivo si deduce contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rappresentato da vizi logici espressi nella motivazione volta a suffragare la natura abdicativa dei diritti del ricorrente che esprimerebbe la lettera dell’11 ottobre 2003.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente riferendosi entrambi all’interpretazione letterale di un atto. Come ha ripetutamente affermato questa Corte di legittimità, in tema di interpretazione del contratto, a cui va assimilata qualsiasi dichiarazione negoziale anche unilaterale, e che costituisce operazione riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione, ai fini della ricerca della intenzione del dichiarante, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, il cui rilievo dev’essere verificato alla luce dell’intero contesto del documento, sicchè le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell’art. 1363 cod. civ., e dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato. Nel caso in esame, la Corte territoriale, non solo ha proceduto ad una interpretazione logica e sintatticamente corretta della dichiarazione in questione, ma ha provveduto ad un riscontro con preciso riferimento a fatti successivi, quali la mancata successiva emissione di fatture da parte del ricorrente per i periodi in questione. Inoltre la stessa Corte d’Appello ha pure considerato la logicità della dichiarazione in questione, con riferimento alla dichiarazione del medesimo S. secondo cui non aveva lavorato compiutamente nei mesi da settembre a dicembre 2002 e gennaio 2003.

La Corte d’Appello ha dunque verificato la logicità dell’interpretazione da lei accolta. La doglianza del ricorrente è pertanto infondata, non potendosi ritenere idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso;

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 50,00, oltre onorari liquidati in Euro 2.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A.. e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 18-11-2011, n. 6074 Controinteressati al ricorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto n. 199/PM del 30 gennaio 1998 le signore L. S. ed Elvezia Angelelli, proprietarie degli immobili siti nel Comune di Nardò (Lecce), frazione di S. Maria al Bagno, alla Via Emanuele Filiberto (Lungomare) nn. 136 e 134, venivano autorizzate ad installare a propria cura e spese due cartelli, all’inizio e alla fine della strada anonima inerpicantesi in salita tra i loro due immobili, con la dicitura "strada privata e divieto di accesso per i non residenti".

In seguito, tuttavia, con atto n. 640 dell’11.01.1999 emesso dal dirigente f.f. della locale polizia municipale su sollecitazione di corrispondenti istanze del 20.05.98 e del 2.10.1998 da parte del sig. M. M., e senza esperire particolari accertamenti istruttori, l’atto autorizzatorio veniva modificato, nel senso di consentire nel cartello esclusivamente la dicitura "strada privata", senza l’ulteriore scritta "divieto di accesso esclusi i residenti", che avrebbe dovuto essere quindi eliminata. Ciò sul rilievo che la strada in questione, pur mai acquisita al patrimonio del Comune, né formalmente destinata ad uso pubblico, sarebbe stata comunque adoperata da coloro le cui proprietà si trovavano a monte della medesima strada per collegarsi con Via E. Filiberto.

Avverso la riforma dell’atto la sig.ra S. proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il suo ricorso trovava accoglimento con decreto del Presidente della Repubblica del 12.02.2002 dietro conforme parere del Consiglio di Stato, a sua volta reso sulla scorta di un’istruttoria con sopralluogo del Provveditorato alle Opere Pubbliche della Puglia.

Avverso il decreto presidenziale di annullamento dell’atto municipale dell’11/1/1999 insorgeva il sig. M., con ricorso notificato il 9, 11 e 12 novembre 2002 al TAR per la Puglia.

Del decreto veniva chiesto l’annullamento per i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione dell’articolo 4 del D. P. R. n. 1199/71 e del principio del contraddittorio: il ricorrente deduceva l’illegittimità del decreto presidenziale in quanto il relativo ricorso straordinario non gli era stato notificato, ai sensi del terzo comma dell’art. 10 del d.lgs. 24 novembre 1971 n. 1199, benché egli rivestisse al riguardo la qualità di soggetto controinteressato.

2) Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e difetto di istruttoria: le circostanze fattuali sulle quali poggiava il provvedimento impugnato non avrebbero trovato riscontro nella realtà, dal momento che la strada in questione sarebbe stata idonea al pubblico transito e percorribile sia da parte dei pedoni, sia, per un certo tratto, anche da parte degli autoveicoli; ed essa avrebbe rappresentato un comodo passaggio per coloro (come, secondo quanto avrebbe ritenuto il T.A.R., lo stesso ricorrente) che avevano la possibilità, per suo tramite, di accedere alle rispettive proprietà collocate a monte.

Si costituivano in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il Comune di Nardò e la sig.ra S., resistendo all’impugnativa.

Il TAR adito con la sentenza n. 2566/2004 in epigrafe accoglieva il ricorso.

La decisione riconosceva in capo al sig. M. veste di controinteressato. Di conseguenza, ai fini della valida presentazione del ricorso straordinario ne sarebbe stata necessaria la notificazione anche nei suoi confronti, ai sensi degli artt. 4 e 10 del d.P.R. n. 1199/71, con le forme previste per i ricorsi giurisdizionali.

Il Tribunale, non fermandosi a tale rilievo, estendeva inoltre il proprio sindacato anche al merito della controversia, ritenendo, contrariamente a quanto era stato accertato in sede giustiziale, che l’atto comunale ivi a suo tempo impugnato non fosse illegittimo.

Queste le considerazioni svolte in proposito dal Giudice salentino.

"…il provvedimento di modifica dell’atto autorizzatorio n. 199/PM del Comune di Nardò, limitandone la portata all’installazione di un cartello recante la dicitura di "strada privata", risulta sorretto da motivazione congrua ed adeguata rispetto agli accertati elementi fattuali. Ed, infatti, al di là delle questioni relative alla proprietà della strada e del suo assoggettamento ad uso pubblico, assume rilievo decisivo la constatazione operata dal Comune di Nardò secondo cui la stessa viene usata come collegamento con via E. Filiberto da parte di coloro le cui proprietà si trovano a monte della strada medesima. Si tratta di una circostanza in fatto che non presenta i denunciati profili di perplessità o di travisamento nei suoi presupposti valutativi: da un lato, infatti, una siffatta utilizzazione della strada, oltre a corrispondere ad oggettive esigenze evidenziate dall’odierno ricorrente, non si presenta manifestamente incompatibile con lo stato dei luoghi; per altro verso, gli accertamenti istruttori compiuti in sede di ricorso straordinario e le stesse controdeduzioni del Comune di Nardò non indicano una radicale ed assoluta inidoneità della strada a tale forma di impiego, limitandosi a segnalare una difficoltà di accesso in considerazione sia dell’ubicazione e delle caratteristiche dello stradone, sia della sua struttura e della sua collocazione in salita. Alla stregua di ciò, la contestazione del provvedimento sopra indicato, basato proprio sull’eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l’A.C. per sviamento, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, inidonea istruttoria e perplessità, risulta priva di fondamento."

Contro la sentenza del TAR per la Puglia la sig.ra S. proponeva quindi il presente appello, a sostegno del quale articolava quattro motivi d’impugnazione e cinque ulteriori mezzi dedotti in via subordinata.

L’appellante contestava, in particolare, tanto la qualità di controinteressato dell’originario ricorrente, quanto le valutazioni espresse dal primo Giudice sul merito della causa già definita in sede straordinaria, allegando che la decisione appellata si basava sull’erronea supposizione che la proprietà del M. fosse ubicata a monte della strada in contestazione, e che per tale ragione egli se ne avvalesse come collegamento con via E. Filiberto.

L’appellante puntualizzava, inoltre: che la strada in questione, ripida e pericolosa, si sviluppava in senso perpendicolare al lungomare Via Filiberto, per una lunghezza totale di circa 50 metri; che su di essa si fronteggiavano le sole proprietà di essa appellante (con un garage) e della sig.ra Angelelli (con un cancello); che la strada era percorribile solo fino all’altezza del garage S. (posto circa a due terzi della salita), giacché nel punto più alto esistevano pendenze, sassi e punte di scogli che rendevano pericoloso il transito dei pedoni, ed ancor di più quello veicolare; che la pericolosità del suo tratto superiore era stata avvalorata dall’istruttoria condotta dal Provveditorato alle Opere Pubbliche della Puglia, che, dinanzi ad un piano stradale sterrato e dissestato in forte pendenza, aveva concluso per l’opportunità, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, di interdire fisicamente l’accesso alla strada ai non residenti mediante sistemi fissi (tipo catena o cancello); che occorreva anche evitare che la parte più bassa della strada si tramutasse di fatto, specie d’estate, in un parcheggio, e ne venisse così ostacolato l’uso del garage e del cancello delle due proprietarie istanti; che il M. non poteva vantare alcun particolare collegamento con la strada, utilizzata da sempre unicamente dalle signore S. e Angelelli, poiché egli abitava in una delle villette del Lungomare e non risiedeva, quindi, né in un immobile prospiciente la strada privata, né nell’edificio ubicato a monte; quanto a quest’ultimo, che lo stesso era collegato al lungomare da una apposita e comoda strada asfaltata, onde i suoi proprietari non utilizzavano (né del resto avrebbero potuto farlo) lo stradone; infine, che l’autorizzazione originariamente assentita limitava solo l’accesso veicolare, e non anche quello pedonale.

L’appellante eccepiva, altresì, la carenza di interesse del M., facendo notare come, posto che i provvedimenti in questione non mettevano in discussione l’accesso pedonale, ma solo quello veicolare, rispetto a quest’ultimo lo stesso M. aveva ammesso che la strada era percorribile soltanto per un certo tratto.

Si costituivano in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, senza svolgere argomentazioni difensive, ed il Comune di Nardò, che depositava una memoria adesiva alle tesi e conclusioni dell’appellante.

Con ordinanza n. 2902 del 22 giugno 2004 la domanda cautelare dell’appellante veniva accolta, sulla base della seguente motivazione: "Ritenuto che ad un primo esame il ricorso appare fondato sia con riferimento alla dubbia qualificazione di controinteressato attribuibile all’appellato sia con riferimento agli aspetti procedurali".

Con successiva memoria l’appellante illustrava ulteriormente le proprie tesi, insistendo per l’accoglimento dell’impugnativa.

Alla pubblica udienza del 4 novembre 2011 l’appello è stato trattenuto in decisione.

L’appello è fondato.

1 Ai fini di causa è dirimente verificare se il M. rivestisse effettivamente veste di controinteressato.

Giova allora ricordare le considerazioni che hanno condotto il Tribunale a dare risposta affermativa al quesito: "il tenore letterale dell’atto impugnato in sede di ricorso straordinario, il significativo ruolo promozionale e partecipativo assunto dall’odierno ricorrente all’interno del relativo procedimento ed, infine, la titolarità in capo allo stesso di una pretesa sostanziale differenziata e qualificata al corretto esercizio della funzione amministrativa in esame ed immediatamente incisa dall’atto in questione depongono, senz’altro, nel senso della sua riconduzione nel novero dei soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell’atto impugnato, con conseguente assegnazione del ruolo di controinteressato, in quanto in posizione tendente alla conservazione dell’atto impugnato e di portatore di un interesse contrario rispetto a quello posto a fondamento della richiesta di annullamento avanzata con il ricorso straordinario."

Il Tribunale muoveva, quindi, dalla premessa che il Comune si fosse determinato a modificare la precedente autorizzazione (e consentire l’installazione di un cartello recante la sola dicitura di "strada privata") in quanto tale strada, che pure non risultava acquisita al patrimonio comunale, né assoggettata ad uso pubblico, sarebbe stata usata come collegamento con via E. Filiberto da parte di coloro (come, in tesi, il M.) le cui proprietà si trovano a monte della strada medesima.

Il TAR, dunque, ha deciso sul presupposto che il M. abitasse in un immobile a monte, servito dalla strada in discorso, e fosse quindi in qualche modo pregiudicato dai cartelli in discussione.

Tale presupposto, tuttavia, è errato.

In primo grado l’originario ricorrente si era in realtà limitato: nel proprio ricorso, non senza ambiguità, ad affermare che la strada "rappresenta un comodo passaggio per chi, come il sig. M., ha la possibilità, tramite essa, di accedere alle rispettive proprietà collocate a monte della stessa" (pagg. 78); nel prosieguo del giudizio, con la memoria del 9/3/1994, lungi dal fornire elementi più precisi, a riferire soltanto, in modo del tutto generico, di avere percorso, in precedenza, "comodamente la suddetta strada per raggiungere la propria abitazione, ubicata nelle vicinanze".

Il fatto è che lo stato dei luoghi avrebbe richiesto da parte sua una ben maggiore puntualità di allegazioni e di elementi di prova, atteso il suo essere residente sul Lungomare, al civico 126 della Via Filiberto, e stante il fatto che l’attuale appellante, in precedenza, nel proprio ricorso straordinario (accolto) aveva già dedotto: che non era esatto che lo stradone fosse utilizzato dagli abitanti a monte, usando essi altra strada, precisamente indicata; e che il M., che non abitava affatto nella parte più alta della collina, agiva mosso solo da risentimenti personali.

D’altra parte, l’appellato, nelle proprie due istanze che avrebbero indotto alla modifica dell’iniziale autorizzazione, non aveva delineato alcun proprio specifico interesse personale, bensì dava mostra di volersi adoperare a difesa della mera -asserita- fruizione pubblica della strada, dichiarando che questa era "stata sempre aperta ed ininterrottamente utilizzata in modo pacifico ed indisturbato per il pubblico transito di persone e mezzi, particolarmente nel periodo estivo" (istanza del 20/5/1998).

Né poteva valeva a fargli guadagnare la qualità di controinteressato il mero fatto dell’avere inoltrato le suddette istanze.

Secondo un consolidato insegnamento della giurisprudenza, infatti, i soggetti che presentano un esposto alla P.A. per influire sull’esercizio del potere amministrativo non assumono, solo per questo, la qualità di controinteressati, in quanto l’esposto si atteggia soltanto come notizia per l’Amministrazione, la quale poi attiva i poteri che l’ordinamento le attribuisce. Essi, pertanto, non sono destinatari necessari della notifica del ricorso contro il provvedimento conclusivo del relativo procedimento (C.d.S., IV, 15 novembre 2004, n. 7417; V, 9 ottobre 2002, n. 5411; anche più recentemente, ribadisce a fini simili la necessità che il denunciante sia portatore di un interesse particolare e differenziato VI, 16 febbraio 2011, n. 986).

E la stessa impostazione vale anche per gli atti di denuncia, che consistono nell’esposizione e segnalazione alla P.A., da parte di un privato, di una situazione dalla quale non emerge una specifica pretesa al compimento dell’atto, ma nella quale è comunque legittimo e opportuno un intervento dell’autorità. Anche la denuncia, di per sé, non manifesta un interesse qualificato, ma un interesse semplice alla legittimità e convenienza dell’azione amministrativa, con la conseguenza che neanche il denunciante in quanto tale riveste la qualifica di controinteressato (V, 24 dicembre 2001, n. 6389).

Nel processo amministrativo, invero, la qualità di controinteressato in senso tecnico deve essere riconosciuta a coloro che, oltre ad essere nominativamente indicati nel provvedimento stesso o comunque agevolmente individuabili in base ad esso (c.d. elemento formale) (V, 1° dicembre 1999, n. 2032; 9 ottobre 2002, n. 5411), si presentino come portatori di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell’atto (in quanto questo di norma attribuisce loro in via diretta, appunto, una situazione giuridica di vantaggio), interesse che deve essere di natura eguale e contraria a quello del ricorrente (c.d. elemento sostanziale), non essendo qualificabili, invece, come controinteressati i soggetti la cui posizione sia incisa solo in modo indiretto e riflesso, e tantomeno coloro i quali non possano subire alcuna sorta di pregiudizio.

Per converso, a sostegno della rivendicazione del titolo di contraddittore necessario da parte dell’originario ricorrente esisterebbero solo degli indici puramente formali, quali l’essere stato l’atto modificativo assunto proprio su sollecitazione del M., ed il fatto che l’atto medesimo menzioni tale circostanza citando anche il suo nome e sia stato comunicato anche a lui (ricorso di primo grado, pag. 5; memoria del 9 marzo 2004).

Da qui l’impossibilità di accreditare il M. come controinteressato, e dunque l’insussistenza del vizio in procedendo che la sentenza appellata aveva ascritto all’impugnato d.P.R. 12/2/2002 di decisione del ricorso straordinario.

2 Per completezza, infine, si può qui aggiungere, sul merito, quanto segue.

L’assunto del M. che la strada sarebbe percorribile anche nel suo tratto più alto riceve smentita dalle precise conclusioni del Provveditorato alle Opere Pubbliche (confermate dall’Ispettorato generale del Ministero), mai contraddette sul piano tecnico e corroborate, oltretutto, dalla univoca condotta processuale del Comune.

L’Ente locale sin dal primo stadio del presente contenzioso ha preso difatti posizione in favore del ripristino dell’originario tenore dell’autorizzazione del 1998. In occasione delle controdeduzioni al ricorso straordinario, più ampiamente, l’Amministrazione ha del resto precisato: che mai la strada aveva avuto alcuna manutenzione da parte pubblica, né segnaletica od illuminazione comunale; che essa non risultava destinata a pubblico transito, né oggettivamente esistevano gli elementi per una simile destinazione; che lungo la strada non esistevano altri accessi privati oltre al garage della S. e al cancello della Angelelli, e che la stessa non costituiva via di comunicazione.

E l’indicata convergenza di elementi istruttori, che era stata posta in chiara luce nel parere del Consiglio di Stato, Sezione II, del 27/6/2001, favorevole all’accoglimento del ricorso straordinario della S., è stata in seguito posta nel nulla dalla sentenza appellata senza poter disporre di alcuna nuova risultanza istruttoria.

Donde la necessità di una integrale riforma della pronuncia in epigrafe.

3 In conclusione, per le ragioni esposte l’appello deve trovare accoglimento, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di legittimazione e di interesse.

Sussistono, tuttavia, motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie, e per l’effetto, in riforma dell’impugnata decisione, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-07-2011) 07-11-2011, n. 40096 Formule di proscioglimento il reato è estinto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.R. ricorre avverso la sentenza dell’11 febbraio 2010, con cui il Tribunale Monocratico di Lecce-Galatina aveva confermato la condanna pronunciata suo carico da quel giudice di pace per il reato di minacce in danno di D.G.G., padre della consorte da cui si era separato.

Deduce il ricorrente la nullità della sentenza per la violazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, avendo il Tribunale ritenuto che l’offerta risarcitoria che aveva effettuato prima dell’udienza del giudice di pace, non aveva i requisiti di legge, non essendo stata seguita dal concreto versamento della somma dovuta.

Deduce inoltre l’inutilizzabilità della documentazione prodotta dal P.M. dopo che era stata rigettata l’istanza di estinzione del processo, dalla quale poteva evincersi come ci fosse tra l’imputato e la moglie un vivace contenzioso ancora pendente.

Il ricorso è destituito di fondamento, atteso che gli effetti estintivi della condotta riparatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, comma 1, conseguono all’effettivo pagamento della somma offerta, ed alla valutazione della sua congruità, in relazione alle esigenze di riparazione e prevenzione che la norma espressamente persegue.

Nel caso di specie la somma non è stata in concreto corrisposta, ma solo offerta, ed il giudice ha motivatamente ritenuto che fosse tale da pacificare le parti: mancavano pertanto entrambi i presupposti che la norma postula.

Bene pertanto il Tribunale ha ritenuto corrette le valutazioni del giudice di pace, che, preso atto dell’inidoneità dell’offerta e del fallimento del tentativo di conciliazione, aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione in favore della parte civile delle sue spese di costituzione e difesa relative al presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.100,00= per onorari, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-11-2011) 24-11-2011, n. 43323 Giudizio d’appello sentenza d’appello

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 30 settembre 2010, confermava la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, in data 2/10/2008, appellata da P. A., dichiarato colpevole di appropriazione indebita di merce, nella qualità di depositario della società Reno De Medici s.p.a. e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione e Euro 600 di multa, pena sospesa, oltre al risarcimento dei danni a favore della parte civile.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo i seguenti motivi:

a) nullità della sentenza per omessa notifica all’imputato, non comparso in udienza, davanti alla Corte di appello, dell’avviso di udienza nel domicilio dichiarato in via (OMISSIS), notificato invece, ai sensi dell’art. 161 c.p.p. presso il difensore, a mani del portiere, senza l’adempimento delle prescritte formalità previste in tale ipotesi;

b) violazione di legge in cui è incorso il GIP che non si è limitato a inviare al PM la formulazione coatta dell’imputazione ma l’ha egli stesso determinata, in violazione del principio di separazione delle funzioni giurisdizionali sancito dalla Costituzione, dal codice penale e dal combinato disposto ex artt. 405 e 409 c.p.p.;

c) violazione di legge in ordine alla penale responsabilità dell’imputato fondata su dichiarazioni testimoniali che avrebbero dovuto essere dichiarate inutilizzabili, facendo riferimento alla conoscenza di date e circostanze relative ad altri soggetti non escussi nel processo e non essendovi prova certa che la comunicazione dell’ordine di "stop" delle vendite sia stata effettivamente conosciuto dall’imputato, stante la chiara intenzione di assolvere ai suoi oneri di mandatario, senza potersi configurare alcune interversione del possesso. Riteneva quindi mancare il dolo specifico del reato, non avendo venduto le merci per se ma quale mandatario della querelante società che alla fine dell’anno 2004 ha venduto la merce alla società querelata, ritenendo trattarsi di insolvenza dai risvolti esclusivamente civilistici;

d) vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena che non risulta essere corrispondente alla gravità del reato, dovendosi contenere la pena entro il limite di mesi due, riconoscendosi la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche;

e) estinzione del reato per prescrizione.

Motivi della decisione

1) In ordine logico va esaminato, preliminarmente, l’ultimo motivo di ricorso relativo alla estinzione del reato per prescrizione, peraltro solo genericamente richiesta.

Preliminarmente, si deve osservare che nella presente fattispecie, decisa con sentenza del 2/10/2008, si applicano – ex L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 393 del 23/11/2006 – le nuove regole sulla prescrizione, comunque, più favorevoli all’imputato.

Il termine prescrizionale, per il reato di appropriazione indebita è di anni sette, mesi sei (anni sei + 1/4% per l’interruzione), non ancora decorso dall’epoca del commesso reato (dicembre 2004), indipendentemente da eventuali cause di sospensione.

2) Anche gli altri motivi di ricorso sono infondati.

Con riferimento al primo motivo va osservato che nel caso di domicilio dichiarato, la notificazione del decreto di citazione in giudizio con consegna di copia al difensore di fiducia, invece che presso il domicilio dichiarato dall’imputato, da luogo ad una nullità a regime intermedio dal momento che la notificazione presso il difensore, salvo che risultino elementi di fatto contrari, non è inidonea a determinare, in ragione del rapporto fiduciario, la conoscenza effettiva del procedimento da parte dell’imputato (Sez. 2, Sentenza n. 45990 del 07/11/2007 Ud. (dep. 07/12/2007) Rv. 238509).

Ne consegue che si è in presenza non certo di una omissione della notifica o situazione ad essa equiparata, con conseguente impossibilità di configurazione di nullità assoluta e insanabile.

Si è in presenza piuttosto, di una nullità di ordine generale che è rimasta sanata per avere, il difensore presente nelle udienze del 28/9/2010 e 30/9/2010 , omesso di eccepire alcunchè dinanzi ai giudici di appello. Va infatti rilevato che, secondo quanto prevede l’art. 182 c.p.p., comma 2, "quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo"; sicchè, non essendo stata effettuata, nel giudizio di appello, dal difensore di fiducia del ricorrente, è rimasta indeducibile in questa fase del giudizio (Cass., sez. 1^, 6 aprile 2000, Nardi, m. 216198, Cass., sez. 5^, 12 maggio 2004, Pastore m. 229520).

Il ricorrente, non specifica, inoltre, se questa presunta irregolarità abbia di fatto impedito la conoscenza effettiva dell’atto di citazione. Infatti, "l’imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non può limitarsi a denunciare la inosservanza della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell’atto e indicare gli specifici elementi che consentano l’esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice" (Cass. Sez. Un. rv 229541). Tale motivo è, quindi, infondato.

3) Anche il secondo motivo, già disatteso dalla Corte territoriale, è infondato. Il GIP, ai sensi dell’art. 409 c.p.p., comma 5 se non accoglie la richiesta di archiviazione prospettata dal PM, ordina allo stesso di formulare l’imputazione e quest’ultimo è vincolato dalla ricostruzione del fatto ed alla qualificazione giuridica operata dal GIP. Non da luogo ad alcuna nullità indicare da parte del GIP al PM una "ipotesi di contestazione" che venga condivisa dal PM che la faccia propria, valendo quale formulazione dell’imputazione da parte dello stesso.

4) Il terzo motivo di ricorso propone censure di merito ad una decisione logicamente motivata anche "per relationem".

In proposito si deve osservare che in tema di motivazione della sentenza di appello, è consentita quella "per relationem", con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano (come nel caso di specie) elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dallo stesso: il giudice del gravame non è infatti tenuto a riesaminare una questione formulata genericamente nei motivi di appello che sia stata già risolta dal giudice di primo grado con argomentazioni corrette ed immuni da vizi logici (Sez. 6, Sentenza n. 31080 del 14/06/2004 Cc. – dep. 15/07/2004 – Rv. 229299;

Sez. 2, Sentenza n. 16716 del 11/02/2005 Ud. – dep. 16/05/2006 – Rv.

234409).

La Corte territoriale ha ritenuto che il comportamento del ricorrente configuri una ipotesi di appropriazione indebita di merce (cartoni e cartoncini) in danno della società Reno De Medici s.p.a, sulla base della condotta descritta in modo concorde dei testi G.M. e R.M.. Le censure proposte dal ricorrente, pur investendo formalmente la motivazione del provvedimento impugnato o la conformità dello stesso ai presupposti giuridici che lo giustificano, in realtà si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Tali censure sono pertanto improponibili, perchè superano i limiti cognitivi di questa Suprema Corte, che, quale giudice di legittimità, deve far riferimento solo all’eventuale mancanza della motivazione o alla sua illogicità o contraddittorietà. (Si vedano fra le tante: C SU 12/12/1994, De Lorenzo, CED 199391; C 6^ 15/05/2003, P., GD 2003, n 45,93).

5) Infondato è anche il motivo di ricorso con il quale la difesa del P. lamenta una carenza di motivazione della Corte territoriale sulla richiesta e non concessa prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti e sulla diminuzione della pena irrogata in primo grado. Infatti la Corte di appello ha evidenziato i vari elementi di cui all’art. 133 c.p., già evidenziati dal Tribunale, che l’hanno indotta a confermare la pena irrogata dai primi giudici.

Sul punto questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che in tema di circostanze del reato, con riferimento alla globalità del giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti ed aggravanti, previsto dall’art. 69 cod. pen., tale giudizio può ritenersi adeguatamente motivato se il giudice pone in risalto una sola delle circostanze suscettibili di valutazione di prevalenza o di equivalenza rispetto alle altre circostanze, per dimostrare la ragione del proprio convincimento;

infatti, il giudice non è tenuto a specificare analiticamente le singole circostanze e ad indicare le rispettive ragioni che lo hanno indotto a formulare il giudizio di comparazione. (Sez. 2, Sentenza n. 9387 del 15/06/2000 Ud. – dep. 02/09/2000 – Rv. 216924; Sez. 6, Sentenza n. 41362 del 09/11/2006 Ud. – dep. 18/12/2006 – Rv. 235433).

Lo stesso discorso vale, naturalmente, per l’individuazione, da parte del Giudice, della pena da irrogare. La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra, infatti, nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 c.p. (Sez 4, sentenza nr. 41702 del 20/09/2004 Ud – dep. 26/10/2004 – Rv. 230278).

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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