Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-04-2011) 08-07-2011, n. 26830 Misure cautelari

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Svolgimento del processo

1. Con decreto del 10 dicembre 2009 la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da M.B. avverso il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 20 novembre 2007, che aveva applicato allo stesso la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre.

La Corte motivava la decisione rilevando:

– la sussistenza a carico del proposto di consistenti indizi di appartenenza all’organizzazione camorristica, denominata clan dei casalesi, dominante sull’intera provincia di (OMISSIS) – la cui esistenza era stata accertata in via definitiva con le pronunce giudiziali, indicate dal Tribunale, che ne avevano riconosciuto l’attività -, rappresentati dagli elementi di fatto descritti dal G.u.p. del Tribunale di Napoli nella sentenza del 16 ottobre 2006, che aveva condannato il predetto ad anni sei di reclusione ed Euro tremila di multa per il delitto di estorsione in concorso, commesso, in danno dell’imprenditore P.C., avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare l’attività del clan dei casalesi, e con la sua definitività aveva reso incontestabile la vicinanza del proposto al clan; dalle emergenze del controllo del medesimo, avvenuto il 5 luglio 2000 presso l’abitazione della famiglia di C.R., all’epoca latitante; dalle precedenti condanne dallo stesso subite e dalle sue numerose frequentazioni con pregiudicati;

– l’attualità della pericolosità, necessariamente implicita nell’appartenenza del proposto al sodalizio criminoso, senza che fossero emersi elementi dai quali poter ragionevolmente desumere che l’appartenenza fosse venuta meno.

2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione personalmente M.B., che ne chiede l’annullamento sulla base di tre motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione alla L. n. 575 del 1965, rilevando l’omissione di adeguata analisi degli eventuali elementi concreti, desumibili dagli atti del procedimento, in ordine al carattere attuale della sua pericolosità sociale, la cui sussistenza, da valutarsi anche nei confronti di soggetto condannato per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p., è stata desunta dalla sola sua intervenuta condanna per il reato di estorsione, aggravato dalla L. n. 203 del 1991, art. 7. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la carenza e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di una sua pericolosità attuale, affermata sulla base della ritenuta sua appartenenza ad una societas sceleris senza motivare in merito agli elementi indiziari utilizzati per ritenere attuali i suoi contatti con gli ambienti criminali e senza valutare adeguatamente il dato determinante della quiescenza del rapporto associativo conseguente alla lunga detenzione da esso ricorrente sofferta.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione della durata della misura imposta, affermata con il ricorso a formule di stile e con il rilievo dell’elevatissimo grado di pericolosità sociale emergente dalla sua personalità, senza valutare adeguatamente e fornire idonea motivazione in ordine alla risalenza nel tempo dei fatti oggetto delle sentenze di condanna.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Occorre premettere che, la L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11, recante "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza (e per la pubblica moralità)", limita alla sola violazione di legge il ricorso contro il decreto della corte d’appello in materia di misure di prevenzione.

Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, confortato anche da intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 321 del 2004), in tema di misure di prevenzione non è, pertanto, deducibile il vizio di manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ma solo quello di mancanza di motivazione, qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice di appello dalla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10. Alla mancanza di motivazione è, peraltro, equiparata l’ipotesi in cui la motivazione risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, o sia assolutamente inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. 5, n. 7891 del 25/01/2002, dep. 27/02/2002, Zagaria, Rv. 221770; Sez. 6, n. 28837 del 26/06/2002, dep. 26/07/2002, Paggiarin, Rv. 222754; Sez. 6, n. 34021 del 23/05/2003, dep. 08/08/2003, Largo, Rv. 226331; Sez. 6, n. 15107 del 17/12/2003, dep. 30/03/2004, Criaco, Rv. 229305; Sez. 6, n. 35044 del 08/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277; Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, dep. 24/05/2010, Palermo, Rv. 247514).

3. Tanto premesso in ordine all’ambito del controllo riservato a questa Corte rispetto ai motivi di ricorso formulati dalla difesa, si osserva che il provvedimento impugnato ha correttamente e compiutamente argomentato sulle condizioni richieste per l’applicazione della misura di prevenzione, rappresentate dalla pericolosità del proposto per la pubblica sicurezza in base a presupposti di fatto oggettivamente verificabili e dall’attualità della sua pericolosità, valutate nel quadro di principi normativi esattamente interpretati ed applicati.

3.1. Quanto al primo motivo, con il quale il ricorrente, senza contestare la valutazione espressa in sede di merito con riguardo alla sua appartenenza all’organizzazione camorristica, censura la legittimità della ritenuta attualità della sua pericolosità, per difetto di adeguata analisi degli "eventuali elementi concreti" desumibili dagli atti, deve ribadirsi il principio costantemente affermato da questa Corte, correttamente applicato in sede di merito, alla stregua del quale, ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, una volta che detta appartenenza risulti adeguatamente dimostrata, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità. Tale pericolosità potrebbe, infatti, essere esclusa solo nel caso di recesso dell’interessato dall’associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall’adesione o dalla concreta partecipazione ad attività associative (tra le altre, Sez. 1, n. 5760 del 20/11/1998, dep. 08/02/1999, Iorio e altri, Rv. 212443; Sez. 6, n. 950 del 22/03/1999, dep. 06/07/1999, Riela L. e altri, Rv. 214505; Sez. 1, n. 28428 del 08/02/2002, dep. 23/07/2002, Manno e altro, Rv. 221738; Sez. 6, n. 114 del 23/11/2004, dep. 05/01/2005, Camarda e altri, Rv. 231448;

Sez. 6, n. 499 del 21/11/2008, dep. 09/01/2009, Conversano, Rv.

242379), nè generici riferimenti, come nella specie, a probabili, e non specificate, emergenze processuali.

3.2. Il secondo motivo è diretto a censurare il vizio di motivazione, sotto il profilo della carenza e illogicità, mediante un sindacato non consentito sul contenuto delle argomentazioni logicamente articolate e giuridicamente coerenti contenute nel provvedimento impugnato con riguardo all’attualità della pericolosità, e soltanto non condivise dal ricorrente, che propone un’alternativa lettura della incidenza sull’attualità della pericolosità dello stato detentivo, viceversa inidoneo, autonomamente considerato, a escludere la pericolosità sociale.

3.3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, con il quale il ricorrente afferma mancante la motivazione in ordine alla quantificazione della durata della misura imposta, avendo la Corte del tutto legittimamente ritenuto l’adeguatezza della misura e della sua durata alla personalità e alla capacità criminogena del M., e attenendo le deduzioni difensive sulla risalenza dei fatti oggetto delle sentenze di condanna ad aspetti di merito, incidenti sulla tenuta logica della motivazione, non valutabili, nè prima ancora censurabili, in questa sede.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè – valutato il contenuto del ricorso e in difetto dell’ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-05-2011) 22-07-2011, n. 29584 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. Il difensore di E.P.P. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale, in data 28-2- 11, il Tribunale di Palermo, adito ex art. 309 c.p.p., ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti del predetto dal GIP di Palermo in data 12-2-11 per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80.

Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 273 c.p.p., sostenendo che la mancanza del narcotest avrebbe impedito la sussistenza di un grave quadro indiziario a carico dell’indagato.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia che la omessa trasmissione al Tribunale del Riesame del narcotest avrebbe determinato la perdita di efficacia del provvedimento coercitivo a norma dell’art. 309 c.p.p., commi 5 e 10.

Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce la violazione dell’art. 274 c.p.p., lett. c), in quanto il Tribunale avrebbe desunto il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie unicamente dalle specifiche modalità del fatto contestato.

2.-. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

In primo luogo il Tribunale di Palermo ha correttamente posto in evidenza che il grave quadro indiziario a carico dell’indagato era emerso dalle risultanze complessive del verbale di arresto e dal comportamento da lui tenuto all’atto del controllo ad opera della Polizia Giudiziaria (tentativo di disfarsi del telecomando che serviva ad aprire il pannello metallico posto a protezione della sostanza stupefacente mediante la contestuale pressione del pedale del freno e l’inserimento della retromarcia).

Quanto alla mancata esecuzione del narcotest, il Tribunale ha correttamente concluso per la sufficienza (in considerazione dello stato ancora iniziale delle indagini e della necessità di ulteriori accertamenti tecnici) delle valutazioni effettuate dalla P.G. in ordine alla qualità di hashish della sostanza sequestrata, tenuto delle sue caratteristiche esteriori e delle modalità di occultamento della stessa.

Infine questa Corte ha già chiarito che in tema di esigenze cautelari fra i comportamenti" o "atti" concreti sulla cui base deve essere condotto il giudizio sulla personalità del soggetto sottoposto ad indagini o dell’imputato ai fini della verifica, a norma dell’art. 274 c.p.p., lett. c), del pericolo di reiterazione del reato possono ricomprendersi anche le "specifiche modalità e circostanze del fatto" di cui alla prima parte della medesima disposizione (v. tra le tante: sez. 2, sentenza n. 726 del 07/02/2000, rv. 215403, De Core).

3.-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 14-09-2011, n. 2219

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Svolgimento del processo

La ricorrente, società attiva nel settore delle comunicazioni promozionali, ha ottenuto in data 6.7.2007 l’autorizzazione n. 172/2007, di durata triennale, relativa all’installazione di una preinsegna da esporre lungo Via Volta, su palina già esistente.

Con delibera n. 112 del 1.7.2008 il Comune ha disposto di affidare ad un soggetto esterno, da individuarsi con gara pubblica "il censimento degli impianti pubblicitari, la redazione del piano generale degli impianti, la fornitura, installazione, gestione e manutenzione di segnaletica direzionale privata ed elementi di arredo urbano pubblicitario". Le condizioni di gara prevedevano, tra l’altro, la corresponsione al Comune di un importo, che avrebbe dovuto essere offerto dai concorrenti, in relazione ad un certo numero di insegne, individuate nello stesso capitolato (v. art. 1 c.s.a.).

Con delibera n. 20 del 10.12.2008 il predetto servizio è stato aggiudicato alla società controinteressata AVIP.

In data 10.5.2010 la ricorrente ha inoltrato richiesta di rinnovo della predetta autorizzazione, che tuttavia è stata respinta, con nota prot. n. 21252 del 23.11.2010.

Il diniego del Comune è stato motivato in quanto il capitolato speciale relativo al servizio affidato alla società AVIP (art. 1 lett. a) "si riferisce ad un numero massimo di impianti da installare su tutto il territorio", individuato in 100, conseguentemente "nessun altra installazione può essere apposta né dalla società AVIP né da nessuna altra ditta".

Onde contestare il predetto diniego la ricorrente ha dedotto la formazione di un silenzio assenso sulla propria istanza, l’illegittimità degli atti di affidamento della concessione in esclusiva per la gestione delle preinsegne alla società AVIP, e comunque l’insussistenza, nei predetti atti, di qualunque limite massimo di impianti da installare sul territorio comunale, come invece sostenuto nel provvedimento impugnato.

Si costituiva il Comune resistente, insistendo per la reiezione del ricorso, in via pregiudiziale e nel merito.

Con ordinanza n. 482/2011 il Collegio accoglieva la domanda cautelare.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato quanto all’ultimo motivo, poiché in nessun atto del Comune è contenuta l’indicazione di un numero massimo di impianti da installare sul territorio, né tale prescrizione può desumersi in via interpretativa.

Deve conseguentemente prescindersi dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della resistente, per mancata impugnazione degli atti di affidamento del servizio alla società AVIP.

L’eccezione presuppone infatti che il ricorrente si dolga della legittimità di tali atti, laddove invece con la predetta censura si contesta la loro interpretazione da parte dall’Amministrazione, dandone con ciò per acquisita la loro conformità a legge.

Nel merito, la difesa del Comune sostiene che la mancanza nel capitolato speciale della precisazione espressa secondo cui il numero di cento rappresenta il massimo dei portali da installare, non consentirebbe di ritenere che tale limite non possa considerarsi insuperabile. Quanto precede sarebbe desumibile da un’interpretazione sistematica dello stesso capitolato speciale (art. 7) e del contratto (art. 1), da cui si ricaverebbe come la ratio sottesa all’affidamento del predetto appalto di "fornitura, installazione, gestione e manutenzione di segnaletica direzionale privata" fosse quella di limitare la diffusione delle installazioni nel territorio comunale.

L’esame della documentazione smentisce tuttavia l’interpretazione propugnata dalla resistente, non emergendo in alcun modo, neppure implicitamente, la volontà comunale di limitare a 100 il numero degli impianti pubblicitari presenti sul territorio, come invece erroneamente sostenuto nel provvedimento impugnato.

Nella delibera n. 148 del 21.10.2008 il Comune enuncia preliminarmente di voler raggiungere l’obiettivo "di ottimizzare il decoro cittadino e gestire in maniera unitaria e coordinata la segnaletica pubblicitaria", affermando che intende perseguire tali finalità "mediante applicazione del principio di standardizzazione delle preinsegne quanto a dimensioni, colorazione, tipologia di realizzo", non invece limitando ad un certo numero quelle collocabili, come sostenuto dalla resistente.

Parimenti, in sede di approvazione del nuovo Piano degli Insediamenti Pubblicitari (delibera n. 27 del 29.7.2010), il Comune evidenzia espressamente i risultati attesi dall’imminente attuazione dello stesso, in particolare quanto alla possibilità di "determinare metodologie e standard distributivi per le future installazioni", senza invece prescrivere una loro riduzione. Il dettaglio con cui la detta delibera n. 27/2010 enuncia gli obiettivi attesi dall’attuazione del Piano porta ad escludere che una misura di rilevante impatto quale la drastica limitazione del numero delle installazioni, venisse omessa dalla predetta elencazione.

In contrario a quanto sopra evidenziato non depone neppure la lettura del capitolato speciale.

Il più volte citato art. 1, si limita infatti a regolare i rapporti "tra il Comune e la ditta aggiudicataria", e ciò, coerentemente, rispetto ai soli manufatti indicati nello stesso articolo; a sua volta l’art. 7 prevede che il "piano delle installazioni" dovrà indicare le caratteristiche tecniche dei soli manufatti "offerti in sede di gara", dimostrando così l’ovvio legame tra l’appalto de quo e gli impianti in esso menzionati, con esclusione di ogni intento limitativo in ordine a strutture estranee allo stesso.

Il ricorso va pertanto accolto, fermo restando che, in sede di rideterminazione da parte del Comune, sarà data applicazione al piano generale degli impianti di cui alla delibera consiliare 21.10.2008, n. 148 nei termini di cui alla motivazione che precede.

La resistente va condannata al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo, a favore della ricorrente.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna il Comune al pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio a favore della ricorrente, che liquida in Euro 2.500,00, salva la detrazione delle spese disposte con ordinanza cautelare n. 482/2011, se già pagate, oltre al rimborso del contributo unificato, del 12,5% delle spese fortetariamente calcolate, all’I.V.A. e al C.P.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 25-01-2012, n. 1037 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’avv. B.C., la quale aveva difeso S. S. in un’opposizione avverso il precetto intimato a quest’ultima dalla Banca Popolare di Sondrio, poi accolta dal tribunale di Roma con sentenza n. 24234 del 5.12.08, ricorre per la cassazione di quest’ultima per non avere essa disposto la pure richiesta attribuzione delle spese.

2. Non depositando controricorso le intimate, all’esito della pubblica udienza del 21 dicembre 2011 il Collegio ha deciso, raccomandando una decisione semplificata.

3. Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 7 luglio 2010 n. 16037, mutando la precedente giurisprudenza, hanno stabilito (con indirizzo già confermato da: Cass. 10 gennaio 2011, n. 293; Cass. 3 maggio 2011, n. 9699; Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15417; Cass. 23 agosto 2011, n. 17503; Cass., ord. 11 novembre 2011, n. 23694) che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; del resto, la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.

4. Poichè il Collegio ritiene doveroso dare continuità a detto indirizzo, completamente condivisibile, il ricorso va dichiarato inammissibile; ma non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo le intimate qui svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.

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