Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-11-2010) 14-01-2011, n. 782

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

N.C., sovrintendente di P.S. in servizio presso la Polizia Ferroviaria, ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza 8 febbraio 2008 della Corte di appello di Roma, la quale, in riforma della sentenza 6 ottobre 2004 del Tribunale di Roma, lo ha assolto dal reato di concussione in danno di M.T.A.E. N., A.M., R.S.T., nonchè in danno di M.M. relativamente al telefono cellulare, perchè il fatto non sussiste, e riconosciute le attenuanti generiche, ha ridotto la pena per i residui reati ad anni cinque di reclusione.

1.) i fatti e le sentenze dei giudici di merito.

I giudici di merito rilevano in fatto che la vicenda criminosa si impernia su una serie di condotte illecite che il N., sovrintendente di P.S. in servizio presso la Polizia Ferroviaria, è accusato di aver posto in essere fino all’estate ’98 mediante abuso delle sue funzioni, concretizzatosi in molteplici coartazioni e minacce, volte a conseguire indebiti vantaggi patrimoniali, in danno di persone gravitanti nell’ambito di quel mondo che vive abitualmente intorno alla Stazione Termini di Roma, rappresentato da soggetti dediti a piccoli traffici più o meno leciti, alla mendicità.

L’imputato era accusato di vari episodi di concussione e violenza privata commessi in danno di M.T.A.E.N., J. O., M.A., M.G., A.M., R.V., F.G., M.L., D.S. A.D., M.M., P.D., R.S. T. e D.M., nonchè del reato di cui all’art. 611 cod. pen., commesso in danno del collega D.F. (anch’egli appartenente alla Polizia di Stato).

Il Tribunale di Roma, con sentenza 6 ottobre 2004. assolveva il N. dall’imputazione di concussione in danno di M. A. e di R.V., perchè il fatto non sussiste, ne affermava invece la responsabilità per le residue imputazioni, e, per l’effetto, con il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione, con l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’interdizione legale durante l’esecuzione della pena.

Proposto appello, la difesa dell’imputato ha formulato in via gradata le seguenti eccezioni e richieste, riprese nell’odierno ricorso:- nullità delle notifiche in cancelleria degli avvisi d’udienza alle parti offese ex art. 154 cod. proc. pen. per violazione dell’art. 171 cod. proc. pen., comma 1, lett. f) (eccezione già rigettata dal Tribunale con ordinanza in data 24 maggio 2000); – nullità del decreto di citazione a giudizio ex art. 429 cod. proc. pen., comma 2, in relazione al comma 1, lett. c) (eccezione pure rigettata dal Tribunale con ordinanza in data 20 maggio 2000); – nullità della sentenza ex artt. 191 e 526 cod. proc. pen., comma 1, per inutilizzabilità dei verbali di individuazione fotografica acquisiti agli atti; -impugnazione per connessione ex art. 586 c.p.p. dell’ordinanza del Tribunale che ha ammesso la testimonianza indiretta degli operatori di P.G. circa la individuazione fotografica effettuata dalle parti offese in violazione dell’art. 195 cod. proc. pen., comma 4; – inutilizzabilità dei verbali di s.i.t. relativi alle PP.OO. T. e R., acquisite in violazione degli artt. 512 e 191 cod. proc. pen.; – assoluzione con la formula ritenuta di giustizia da tutte le imputazioni; – derubricazione in appropriazione indebita o furto dell’originaria contestazione di concussione ai danni di T., S.G., F., M. e D. M.; -riconoscimento delle attenuanti ex artt. 62 bis e 323 cod. pen. e riduzione in ogni caso della pena inflitta, fino a ricondurla nei limiti di concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena.

La Corte di appello di Roma, con sentenza 8 febbraio 2008, in riforma della sentenza 6 ottobre 2004 del Tribunale di Roma, respinte le suddette eccezioni preliminari, ha assolto N.C. dal reato di concussione in danno di M.T.A.E.N., A. M., R.S.T., nonchè in danno di M. M. relativamente al telefono cellulare, perchè il fatto non sussiste, e riconosciute le attenuanti generiche, ha ridotto la pena ad anni cinque di reclusione.

La corte distrettuale, nell’esame delle eccezioni preliminari ha ritenuto l’infondatezza della eccepita nullità delle notifiche ex art. 154 cod. proc. pen. del decreto di citazione alle parti offese, atteso che detta notifica è stata effettuata mediante deposito in cancelleria, nella specie debitamente supportata, in conformità al disposto dell’art. 154 cod. proc. pen., comma 1, dalla sostanziale ed incontrovertibile impossibilità di individuare i luoghi di recapito previsti dall’art. 157 1, 2, 3. 4 e 8 cod. proc. pen., trattandosi, come riconosciuto anche dalla difesa, di persone "sbandate" prive di fissa dimora e stabile attività lavorativa.

In ogni caso va osservato che l’imputato ricorrente non è legittimato ad eccepire la nullità delle notifiche eseguite alle parti offese.

Quanto alla pretesa nullità del decreto di citazione a giudizio, per una supposta carenza di chiarezza e precisione della contestazione sotto il profilo temporale, la corte distrettuale l’ha considerata questione afferente, non ad un profilo di nullità della contestazione, ma suscettibile semmai di riflessi sulla decisione, per la sua potenziale incidenza in sede di valutazione finale delle risultanze probatorie, atteso che la contestazione risulta pienamente determinata quanto alle modalità commissive delle condotte criminose e alle varie persone offese, oltre che comunque sufficientemente circoscritta sotto il profilo cronologico in relazione alla intrinseca frammentarietà e tumultuosità delle peculiari vicende di vita delle persone offese.

Sulla inutilizzabilità dei verbali di individuazione fotografica usati per le contestazioni e alla correlata inammissibilità della testimonianza indiretta degli operatori di P.G. al riguardo, la Corte l’ha considerata tematica attinente non a profili generali di utilizzabilità o meno delle accennate risultanze delle indagini preliminari, ma questione da valutare caso per caso con riferimento alle singole persone offese e agli specifici requisiti di originaria reperibilità o meno di ciascuna di esse e di correlata irripetibilità per il dibattimento, con i conseguenti riflessi sulla utilizzabilità – diretta o mediata – degli atti di indagine cui le stesse hanno personalmente partecipato.

Quanto al delitto del capo sub C) contestato sub specie della violazione dell’art. 611 cod. pen. la corte distrettuale ha rilevato la fondatezza delle dichiarazioni dell’agente D.F. circa le illecite, pesanti, pressioni intimidatorie lungamente operate nei suoi confronti dal N., per dissuaderlo dal muovere accuse contro di lui e per venire comunque a conoscenza del contenuto delle indagini già attivate a suo carico, tenuto specificamente conto delle significative e convergenti dichiarazioni rese in sede testimoniale dai suoi colleghi A., M., R., C. C.. M., C., oltre che dall’isp. C..

Infondata è stata infine considerata la richiesta di derubricazione in appropriazione indebita o furto della contestata concussione in danno di talune persone offese, atteso che dalle emergenze processuali si evidenzia in modo assolutamente incontrovertibile il diretto legame eziologico tra l’impossessarnento da parte del N. dei beni delle persone offese e l’abuso, sotto il profilo intimidatorio, delle funzioni pubbliche nell’occasione svolte dallo stesso N..

La corte distrettuale ha riconosciuto le attenuanti generiche in considerazione dell’incensuratezza del N., mentre la pervicacia dell’abuso delle delicate funzioni pubbliche da lui svolte (abuso oltretutto posto in essere in danno di persone connotate da condizioni di fragilità esistenziale) è stata ritenuta radicalmente ostativa, al riconoscimento dell’invocata attenuante ex art. 323 bis c.p..

La pena per i ritenuti delitti è stata determinata in complessivi anni cinque di reclusione, partendo dalla pena base, per il più grave reato di concussione ai danni del M., di anni cinque di reclusione ridotta ad anni tre e mesi sei ex art. 62 bis c.p.;

aumentata ex art. 81 c.p., di anni uno per le altre concussioni e di tre mesi ciascuno per i reati di cui ai capi B e C).

2.) i motivi di impugnazione e la decisione di inammissibilità della Corte.

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, in relazione all’art. 154 cod. proc. pen., comma 1 (notificazioni alla persona offesa dal reato), 157 cod. proc. pen., comma 8 (notifica mediante deposito nella casa comunale); art. 171 cod. proc. pen., comma 1, lett. f (nullità della notificazione per omessa comunicazione dell’avvenuto deposito nella casa comunale) e art. 178 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) (nullità di ordine generale).

Il motivo nelle sue plurime articolazioni appare inaccoglibile.

Le notificazioni risultano tutte realizzate nel rispetto delle norme che le regolano e l’imputato, edotto del procedimento e dei suoi sviluppi, ha svolto ogni più ampia difesa in ordine alle imputazioni addebitategli, in un contesto comunicativo che non ha comportato lesioni di sorta o nullità assolute rilevabili ex officio.

Sul punto infine vi è doppia corretta e conforme risposta dei giudici di merito priva di invalidità logiche o giuridiche.

Con un secondo motivo si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all’art. 429 cod. proc. pen., comma 1, (enunciazione del fatto nel decreto che dispone il giudizio) e art. 429, comma 2 (identificazione in modo certo dell’imputato) in relazione alle accuse dei capi A e B. Il motivo, che costituisce mera iterazione di corrispondente doglianza coltivata in appello, è palesemente infondato, qui subito osservandosi come sia rimasta senza concreto esito l’ipotesi di un sosia, agente della Polfer, che operasse con le modalità illecite attribuite all’imputato, nei confronti delle stesse persone e nello stesso contesto spazio-temporale.

Quanto alla lamentata omessa precisa indicazione delle coordinate cronologiche degli eventi, essa appare – nella imputazione – un esito contestativo sufficiente in relazione alle modalità della condotta addebitata ed avuto riguardo ai destinatari dell’illecito, persone senza fissa dimora, facili a variazioni di ambiente, e sicuramente non in grado di produrre un calendario argomentato delle loro presenze nella Stazione termini, ma bene in grado di rammentare la sussistenza degli episodi di cui sono state vittime ed il loro autore, persona ben individuabile in ragione del ruolo e delle funzioni di Polizia giudiziaria da lui esercitate.

Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge in relazione all’art. 191 cod. proc. pen. (prove illegittimamente acquisite), art. 361 cod. proc. pen. (individuazione di persone e di cose), art. 354 cod. proc. pen. (accertamenti urgenti di Polizia giudiziaria), nonchè violazione dell’art. 195, comma 4 (divieto di deposizione degli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria) con riferimento alla testimonianza di polizia giudiziaria sull’esito e contenuto dell’individuazione fotografica operata dalle parti offese in sede di sommarie informazioni ex art. 351 cod. proc. pen..

Le doglianze sono inammissibili e vi è sul punto adeguata e risolutiva risposta nella motivazione della corte distrettuale, la quale ha dato conto della correttezza delle acquisizioni e della corrispondente loro valutazione, nel quadro generale degli elementi utilizzati per la pronuncia di colpevolezza del N..

Con un quarto motivo si evidenzia vizio di motivazione per travisamento della prova in ordine alla pronuncia di responsabilità di M.M. (11), F.G.P. (17), J. G. (21), D.M. (26), P.D. (31), M. L. (34), D.S. (38), B.G. (40).

Il motivo, per come formulato, non supera la soglia dell’ammissibilità in quanto propone alla Corte un giudizio -critico ed alternativo – sulle considerazioni e valutazioni probatorie, formulate dai giudici di merito, le quali risultano peraltro condotte ed ottenute nel rigoroso rispetto delle regole, stabilite in punto di formazione e peso del materiale probatorio d’accusa.

L’argomentazione, adeguata, risulta infatti -sui punti lamentati- priva di incoerenze o salti logici, "apprezzabili ed idonei ad invalidare il costrutto delle argomentazione di responsabilità", tali non potendosi considerare le diverse conclusioni e considerazioni più volte prospettate nel ricorso (e con riferimento agli episodi dianzi elencati) le quali finiscono sì con delineare una diversa e più favorevole interpretazione dei dati probatori che peraltro non è praticabile in sede di legittimità e tanto meno con esiti di annullamento della pronuncia gravata.

In ogni caso il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal "devolutum" con recuperi del merito in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice Cod. pen. Sez. 4, 19710/2009 Rv. 243636 Massime precedenti Conformi: N. 5223 del 2007 Rv. 236130, N. 24667 del 2007 Rv. 237207).

Con un quinto motivo si sostiene vizio di motivazione per illogicità manifesta e violazione di legge con riferimento all’art. 500 cod. proc. pen., comma 2 (valutazione della credibilità del teste in relazione alle dichiarazioni lette per la contestazione).

Il motivo per come proposto è inammissibile.

La valutazione circa l’attendibilità di un teste implica un giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa, ed esso può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando come nella specie il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (Cass. pen. sez. 3,41282/06, r.v. 235578).

Con un sesto motivo (47) si illustra violazione di legge con riferimento agli artt. 188 e 189 cod. proc. pen. (prove non disciplinate dalla legge) e art. 213 cod. proc. pen. in punto di ricognizione delle persone.

La critica è inammissibile per le ragioni dianzi indicate per il motivo che precede, qui aggiungendo, quanto ai riconoscimenti operati in dibattimento, che l’individuazione della persona responsabile del reato, bene può essere acquisita anche mediante l’assunzione di una testimonianza, perchè la ricognizione formale di cui all’art. 213 cod. proc. pen. non è, per il principio della non tassatività dei mezzi di prova, l’unico ed esclusivo strumento probatorio idoneo al fine (Cass. pen. sez. 2, 3635/2006 Rv. 233338).

In definitiva, riconoscimento dell’imputato presente, operato in udienza, nel corso della deposizione da parte del testimone, trova invero il suo paradigma nella prova testimoniale proveniente da un soggetto che, nel corso della testimonianza, abbia accertato direttamente l’identità personale dell’imputato.

Tale riconoscimento deve, pertanto, essere tenuto distinto dalla ricognizione personale, disciplinata dall’art. 213, è inquadrabile tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all’art. 189 cod. proc. pen. (Cass. pen. sez. 1, 3642/2005 Rv. 230781. Massime precedenti conformi: n. 46285 del 2003 rv. 227605, n. 16204 del 2004 rv. 128777, n. 34534 del 2004 rv. 229086) ed inoltre il suo concreto utilizzo -contrariamente all’assunto del difensore- non impone al giudice di merito alcun onere motivazionale rafforzato che non sia quello, usuale e tipico, per la valutazione della attendibilità intrinseca ed estrinseca del teste.

Con un settimo motivo si contesta vizio di motivazione sul punto della presenza nella stazione Termini di un sosia dell’imputato (51).

Il motivo costituisce la sostanziale ripetizione di parte della doglianza illustrata al motivo secondo che precede e ne segue l’esito di inammissibilità.

Con un ottavo motivo (56) si deduce violazione di legge in punto di elementi costitutivi della concussione.

Il motivo è inammissibile.

Come già chiarito a proposito del IV motivo, l’esito del giudizio di responsabilità non può essere invalidato dalle prospettazioni alternative del ricorrente, basate su pretese contraddittorietà della motivazione, le quali propongono in sostanza una "mirata rilettura" di quegli elementi di fatto che sono stati posti a fondamento della decisione, nonchè propugnano un’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perchè illustrati come maggiormente plausibili, oppure perchè assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta si è in concreto esplicata.

Quanto alla qualificazione della condotta accertata, i giudici di merito con doppia conforme valutazione hanno dato piena ed argomentata spiegazione dell’azione esecutiva e dei profili soggettivi che hanno informato la condotta del pubblico ufficiale, nei termini corrispondenti allo schema dogmatico del delitto ritenuto, e la motivazione sul punto è del tutto conforme alle regole della logica e rispettosa delle norme repressive richiamate.

Con un nono motivo (62) si lamenta ancora violazione di legge in punto di mancata applicazione dell’attenuante della particolare tenuità ex art. 323 bis cod. pen..

Anche questa critica non supera la soglia dell’ammissibilità a fronte della ineccepibile motivazione della corte distrettuale che ha ragionevolmente escluso e motivato l’esclusione di una realtà fattuale di particolare tenuità.

A ciò va inoltre aggiunto come nessun contrasto ricorra tra il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la negazione della particolare tenuità dei fatti, trattandosi di valutazioni che, pur finendo entrambe con il modificare l’entità del trattamento sanzionatone, operano su piani diversi: le circostanze attenuanti generiche sono regolate dalla molteplicità dei parametri proposti dall’art. 133 cod. pen., laddove l’attenuante dell’art. 323 bis cod. pen. è specificamente voluta dal legislatore ed è stata ritagliata come una qualità inscindibilmente adesa al "fatto illecito" (da chiunque posto in essere), il quale, nel caso di specie, risulta realizzato da persona incensurata, la quale, proprio per tale sua condizione, ha beneficiato del riconoscimento di cui all’art. 62 bis cod. pen..

Con il decimo e l’undicesimo motivo (64) si deduce vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità in danno di B.G. (capo B) e F.P. (capo B), La doglianza è inammissibile per le stesse ragioni evidenziate a proposito del quarto e dell’ottavo motivo: anche in questo caso si tende a proporre al giudice di legittimità una non consentita valutazione.

Con un dodicesimo motivo si prospetta violazione di legge in relazione al concorso apparente di norme per l’imputazione sub B).

Il motivo è palesemente infondato.

Sostiene il difensore che la violenza, posta in essere dal pubblico ufficiale e contestata al capo B), è elemento costitutivo della concussione per cui vi è stata condanna in relazione al capo A. L’assunto non ha pregio in quanto al capo B) la violenza è finalizzata, non già alla indebita consegna di denaro od altra utilità (come nel capo A), ma al preciso diverso obbiettivo di costringere il B. ed il F. a non sporgere denuncia.

Una condotta quindi altra e diversa rispetto a quella del capo sub A) e pertanto suscettibile di concorrere l’una con l’altra.

Con il tredicesimo motivo (70) si sostiene vizio di motivazione per le affermazioni di responsabilità per il capo C).

La doglianza è inammissibile per le stesse ragioni evidenziate a proposito del 4^, dell’8^, del 10^ e 11^ motivo: sostenere infatti che il valore accusatorio attribuito alle prove di colpevolezza non è coerente al loro contenuto oggettivo, significa (al di là di palesi illogicità o travisamenti immediatamente percepibili e nella specie non rilevabili), chiedere alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Baidi, m. 200842) oppure una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903), perchè è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori; e l’art. 606 c.p.p., lett. e), quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione (cfr. in termini: Cass. Pen. sez. 5^, sent. 39843/2007 in ric. Gatti).

Con il quattordicesimo motivo (72) si rileva l’intervenuta prescrizione per i reati dei capi B e C. La declaratoria di inammissibilità del ricorso rende inaccoglibile l’eccezione di prescrizione.

L’inammissibilità del ricorso per cassazione infatti preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione, neppure se questa sia maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non sia stata dedotta nè rilevata da quel giudice (Cass. Pen. Sez. U, 23428/2005 Rv. 231164 Bracale).

Con il Quindicesimo ed ultimo motivo si chiede l’annullamento della decisione d’appello nel punto in cui nell’affermazione di responsabilità per il reato di concussione è stato ricompreso il fatto in danno di M.A. per il quale vi era stata assoluzione da parte del primo giudice, non impugnata dal P.M..

L’osservazione è corretta, dato che nella specie si è effettivamente verificato l’errore che è stato rilevato nella narrativa della sentenza stessa: si è trattato peraltro di un mero "lapsus calami" dell’estensore che non risulta aver palesemente svolto alcun ruolo causale nella determinazione della sanzione.

Ne consegue pertanto l’inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-10-2010) 01-02-2011, n. 3671

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erale in persona del Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per l’inammissibilità.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 2.10.09 la corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza 5.3.09, emessa ex art. 442 c.p.p., dal tribunale della stessa sede, ha ridotto a mesi 10 di reclusione la pena inflitta a M.B., in ordine a più reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui all’art. 495 c.p., comma 2, n. 2 e art. 61 c.p., n. 11 bis.

Il difensore ha presentato ricorso per vizio di motivazione: la sentenza non ha tenuto conto che la falsità delle dichiarazioni rilasciate dall’imputato costituisce un fatto solo verosimilmente accaduto, supposto o intuito e non accertato come realmente verificato. Ha invece tenuto conto delle dichiarazioni dell’imputato concernenti diverse generalità, nonchè dell’assenza di un documento di identità che possono condurre solo a un sospetto sulla veridicità delle medesime.

Non appaiono condivisibili inoltre le argomentazioni svolte dalla corte di appello, in ordine all’asserito onere di allegazione gravante sull’imputato finalizzato all’identificazione delle proprie generalità, in quanto viene così prospettata un’inversione dell’onere della prova.

Altro vizio della motivazione riguarda la mancata concessione delle attenuanti genetiche. A tale censura della motivazionale va aggiunta la censura per violazione di legge, in riferimento all’art. 62 bis c.p.. La sentenza ha dato rilievo, quale indice della capacità a delinquere del M., ai precedenti penali, ma non ha tenuto conto del modesto allarme sociale derivante dalla condotta dell’imputato, della giovane età, del comportamento processuale e della funzione educativa della pena.

I motivi del ricorso sono manifestamente infondati, in quanti contengono generiche critiche alle vantazioni fattuali delle sentenze dei giudici di merito, improntate a completa ed esaustiva analisi delle risultanze processuali ed a una loro razionale interpretazione.

Quanto al trattamento sanzionatorio, si rileva che le critiche mosse dal ricorrente si pongono – senza proporre alcun convincente argomento critico- in contrasto con il consolidato e condivisibile orientamento interpretativo,secondo cui la concessione o il diniego delle attenuanti generiche e in genere la determinazione della pena rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e quindi non richiedono un’analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, indicati dalle parti o desunti dalle risultanze processuali, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti. (sez. 1, 21.9.1999, n. 12496, in Cass Pen. 2000, n. 1078, p. 1949).

Nel caso in esame,non è quindi censurabile la motivazione della sentenza impugnata, laddove fa riferimento alla spiccata capacità a delinquere, dimostrata, ex art. 133 c.p., comma 2, n. 2, dai precedenti penali dell’imputato, nè risulta che siano state trascurate deduzioni specificamente esposte nei motivi di gravame, meritevoli di analitica valutazione critica.

Va comunque rilevato che il reato continuato, in ordine al quale è stata riconosciuta la responsabilità dell’imputato, risulta essere aggravato in base a una norma (ex art. 61 c.p., n. 11 bis) di cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, con recente sentenza del giudice delle leggi (n. 249 del 2010).

Limitatamente a questo punto la sentenza va quindi annullata, con conseguente riduzione della pena a nove mesi di reclusione (pena base un anno, aumentata per la recidiva a mesi 13 e 15 gg di reclusione, diminuita di un terzo per il rito).
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all’aggravante ex art. 61 c.p., n. 11 bis, che elimina. Rigetta il ricorso nel resto e ridetermina la pena in nove mesi di reclusione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 16-02-2011, n. 995

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la questione sottoposta a giudizio possa essere decisa con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104, risultando condivisibili le argomentazioni difensive dell’appellante, riferite ad omessa considerazione della propria situazione familiare dopo il ricongiungimento intervenuto con la moglie, nonché per la presenza sul territorio nazionale, oltre che di quest’ultima, di un figlio minore, con pieno inserimento nel territorio stesso di entrambi i coniugi sul piano lavorativo;

Rilevato che, nel caso di specie, è stata considerata causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno la sussistenza di un precedente decreto di espulsione, a norma degli articoli 4, 5, 13 e 14 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione);

Rilevato tuttavia che l’art. 5, comma 5 del citato D.Lgs. n. 286/98 (in base al quale "il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato") è stato integrato dall’art. 2 del D.Lgs. n. 5/2007, introduttivo di un’ulteriore fase valutativa per gli stranieri che abbiano esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, o per il familiare ricongiunto, in funzione della "natura e della effettività dei vincoli familiari, dell’esistenza di legami e familiari e sociali nel Paese d’origine e della durata del soggiorno": circostanze, quelle appena indicate, che non risultano in alcun modo valutate nel caso di specie.

Ritenuto pertanto che l’appello debba essere accolto, con gli effetti precisati in dispositivo e che debba tuttavia essere disposta la compensazione delle spese giudiziali, tenuto conto dei vari aspetti della situazione di fatto sottoposta a giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello specificato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla gli atti impugnati in primo grado; compensa le spese giudiziali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Bari Sez. I, Sent., 01-03-2011, n. 359 Contratti

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ai sensi degli articoli 60 e 74 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, sussistono i presupposti per definire il giudizio nel merito in forma semplificata.

La ditta ricorrente ha impugnato la propria esclusione dalla procedura per l’affidamento dei servizi per la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e di tourist automation, attraverso varie forniture e servizi informatici digitali, che costituiscono anche evoluzione del portale www.pugliaimperiale.com.

Tale espulsione dalla gara (motivata sulla base della considerazione che "l’impresa non è in possesso dei requisiti di capacità tecnica quali richiesti dal punto 1 della lettera E del bando di gara") è stata disposta dalla commissione nella seduta del 23 novembre 2010 (verbale n. 2).

Alla seduta era presente il signor A.A., "in rappresentanza della ditta D.S. Srl…, giusta delega della Legale Rappresentante".

Il ricorso proposto dalla società contro suddetto atto è stato poi notificato il 20 gennaio 2011.

Esso è irricevibile.

A norma dell’articolo 120, comma quinto, del codice del processo amministrativo "Per l’impugnazione degli atti di cui al presente articolo (ovvero quelli "delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnicoamministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture) il ricorso e i motivi aggiunti…devono essere proposti nel termine di trenta giorni". Tale termine normalmente decorre "dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", salva ovviamente l’ipotesi della piena conoscenza dell’atto, acquisita con altre modalità, come d’altronde ribadito dall’articolo 41 del codice.

È indubbio dunque che, nel caso concreto (stante il conseguimento dello scopo comunicativo insito nelle circostanze sopra riportate), il dies a quo debba farsi risalire al giorno 23 novembre 2010.

Né a ciò può opporsi la mancata (o imperfetta) conoscenza del motivo dell’esclusione. Invero, a prescindere da considerazioni di carattere generale su quest’aspetto, in concreto, la ragione preclusiva della partecipazione, sebbene sinteticamente espressa, è chiaramente percepibile nel complesso degli atti della procedura, tra i quali, da un lato, il bando e il disciplinare di gara, nella parte in cui indicano la professionalità richiesta, e, dall’altro, l’allegato A (capacità tecnica) alla domanda di partecipazione alla procedura, che elenca le esperienze precedenti maturate.

Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione equitativa in dispositivo.
P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Condanna la società ricorrente, nella qualità di cui in atti, al pagamento di euro 3.000,00, più CPI e IVA, come per legge, a favore del Comune di San Ferdinando di Puglia, a titolo di spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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