Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-12-2010) 22-03-2011, n. 11489 sanità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Iovino Pasquale.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 22 maggio 2009, C.V. imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, commi 1 e 2 (mancato svuotamento di vasca contenente acque reflue ed abbandono di carcasse di auto, motori, parti di autovetture e pneumatici) (fatto commesso in (OMISSIS)), nonchè del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59, comma 1 in relazione all’art. 2, comma 1, lett. H) (creazione di un canaletto raccoglitore di acque reflue, sprovvisto di autorizzazione) (Fatto commesso in data (OMISSIS)) veniva ritenuto colpevole di entrambi i reati unificati sotto il vincolo della continuazione e – previa concessione delle circostanze attenuanti generiche – condannato alla pena di Euro 8.000,00 di ammenda, oltre al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede detto reato.

Avverso la detta sentenza il difensore dell’imputato ha proposto appello (successivamente convertito in ricorso) dinnanzi la Corte di Appello di Napoli, articolando 4 distinti motivi a sostegno.

Con il primo motivo partendo dalla premessa di una contestazione approssimativa – e dunque generica – l’appellante ha richiesto l’assoluzione per insussistenza del fatto.

Con il secondo motivo ha ritenuto comunque la condotta di cui al capo b) insussistente in quanto assorbita nella ipotesi contestata sub a).

Con il terzo motivo ha invocato la estinzione per prescrizione relativamente al reato di cui al capo b).

Con l’ultimo motivo di appello ha censurato il punto della sentenza relativo alla condanna al risarcimento (in forma generica) del danno in favore della parte civile rilevando come nel caso in esame nessun danno sarebbe stato arrecato alla parte medesima.

Tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati con conseguente pronuncia di inammissibilità del ricorso.

Al ricorrente viene fatto carico del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, commi 1 e 2 "perchè in qualità di titolare della ditta di autodemolizione con sede in Sparanise non effettuava nel corso dell’anno 2004 e fino alla data del controllo lo svuotamento della vasca a tenuta nella quale confluiscono le acque reflue di dilavamento del piazzale di stoccaggio degli autoveicoli nonchè per avere lasciato nel predetto piazzale numerose carcasse di vetture intere, un cumulo di motori depositati a cielo aperto e pezzi di vetture e pneumatici" (capo a) della rubrica) ed ancora, del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59, comma 1 in relazione all’art. 2, comma 1, lett. h) del medesimo decreto legislativo "perchè, in qualità di titolare della ditta di autodemolizione con sede in Saparanise, creava sul suolo, sempre in Calvi Risorta un canaletto che raccoglie le acque del piazzale e le confluiva al fosso maltempo che costeggiava la strada statale Casilina, senza essere provvisto della necessaria autorizzazione prevista dalla legge" (capo b) della rubrica).

La sentenza impugnata, dopo avere minuziosamente analizzato il cospicuo materiale probatorio anche di tipo documentale (vds. pag. 3 della sentenza) acquisito al processo e dopo aver passato in rassegna i contenuti delle varie dichiarazioni testimoniali (sia con riferimento ai testi dell’accusa sia con riferimento ai testi addotti dalla parte civile, sia con riferimento ai testi addotti dalla difesa dell’imputato) e delle consulenze tecniche, è pervenuto ad una conclusione di colpevolezza per entrambe le imputazioni contestate che questa Corte reputa essere del tutto esente da censure sia sul piano logico, sia sul piano più squisitamente giuridico e che non presentano neanche incogruità o vuoti di alcun genere.

A fronte di una decisione assolutamente puntuale e caratterizzata anche da una ricostruzione esaustiva dei vari fatti presi in esame, il ricorso si connota da una lato per una assoluta genericità e dall’altro per una manifesta infondatezza sul piano ermeneutico delle norme che formano oggetto dei due capi di imputazione.

In particolare, con riguardo al reato sub a), il ricorrente muove da una considerazione preliminare secondo la quale – contrariamente al contenuto della norma incriminatrice – egli fosse munito di apposita autorizzazione (rilasciatagli dalla regione Campania previo accertamento della idoneità del sito) ad esercitare attività di autodemolizione.

Si tratta ad evidenza, di una premessa del tutto inconferente rispetto alla contestazione che, indipendentemente dalla circostanza che il titolare dell’attività fosse o meno munito di apposita autorizzazione, sanziona la condotta di colui che omette di rispettare il prescritto termine periodico di smaltimento delle acque reflue industriali convogliate in apposita vasca di raccolta e provenienti dallo smontaggio di veicoli (o di loro parti) eseguito nel corso dell’attività di demolizione.

Tale condotta – tenuto conto delle prescrizioni inserite nel D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 6 lett. m) – integra senz’altro l’ipotesi contestata di deposito incontrollato di rifiuti ai sensi del comma 2 del D.Lgs. in parola (oggi trasfuso nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2 in continuità normativa con il precedente) che si verifica tutte le volte in cui non vengano osservate le condizioni previste nel menzionato art. 6, lett. m) sia di tipo quantitativo che temporale costituenti condicio sine qua non per la configurabilità del deposito temporaneo (vds. Cass. Sez. 3, 26.2.2003 n. 9057; Cass. Sez. 3, 24.9.2004 n. 37879).

Quanto poi alla natura di tali rifiuti, la circostanza che il Tribunale abbia inflitto la sola pena dell’ammenda (prevista in via alternativa rispetto alla pena detentiva dal comma 1, lett. a) dell’art. 51 D.Lgs. in esame) costituisce la prova evidente che non si trattasse di rifiuti pericolosi (per i quali, a norma del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, lett. b) è invece prevista la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda), ma solo di rifiuti speciali, fermo restando che la norma in esame non si riferisce, come asserito dalla difesa, ai rifiuti pericolosi ma a qualsiasi genere di rifiuti.

Conseguentemente risultano manifestamente infondate le considerazioni svolte dalla difesa in merito all’accertamento (peraltro eseguito dai verbalizzanti nel corso del sopralluogo) dell’esistenza di rifiuti anche pericolosi (olio proveniente dai motori) ed al tempo di loro permanenza accertato come eccedente rispetto alla prescrizione di legge nel corso del detto sopralluogo.

Appare quindi palesemente destituita di fondamento la censura mossa dal ricorrente basata sull’altrettanto manifestamente errato presupposto che la condanna sarebbe intervenuta per un fatto diverso da quello contestato, peraltro in forma assolutamente generica.

Nessuna violazione dell’art. 521 c.p.p. è configurabile in questa sede in quanto la contestazione – tutt’altro che generica per l’indicazione in essa contenuta delle specifiche condotte omissive poste in essere dall’imputato – rispecchia esattamente il contenuto della sentenza, posto che l’imputato è stato ritenuto colpevole non già di una tenuta della discarica senza essere munito della prescritta autorizzazione ma di un incontrollato deposito di rifiuti determinato dal mancato rispetto dei tempi di svuotamento della vasca di raccolta che, proprio perchè contra legem doveva ritenersi privo di autorizzazione.

Anche la censura rivolta con riferimento alla contestazione di cui al capo b) è priva di ogni fondamento perchè del tutto generica, non indicandosi nemmeno le ragioni alla base del ricorso.

E’ poi palesemente insostenibile la tesi dell’assorbimento della fattispecie di cui alla lett. a) nella condotta – più grave – di cui alla lettera b), in quanto il reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, commi 1 e 2 (oggi trasfuso nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256) ha natura ed oggettività giuridica del tutto diversa dal reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59, comma 1 (oggi trasfuso nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137), afferendo quest’ultimo alla materia dell’inquinamento idrico da acque reflue industriali che è cosa ben diversa dall’abbandono incontrollato di rifiuti (v. Cass. Sez. 3, 5.2.2009 n. 12865) contestato al capo a).

La sentenza impugnata ha, con precisione ancora maggiore, delineato i confini di applicazione della norma incriminatrice contestata all’imputato, ricostruendo anche l’excursus della norma sin dal suo sorgere e motivando in modo puntuale sull’irregolarità riscontrata dai verbalizzanti nel corso del sopralluogo: invero in tale occasione venne accertata da parte dei militari del NAS l’esistenza di un solco naturale all’interno del quale confluivano acque meteoriche ed oli esausti provenienti dalle carcasse delle auto demolite che andava poi a sfociare, a causa delle naturale pendenza del terreno nel c.d.

"fosso maltempo" collocato lateralmente alla SS Casilina: solco che si era formato, a causa dell’usura, di eventi naturali e del trascorrere del tempo, si era formato sul piazzale di cemento e proseguiva per circa sette metri con una larghezza di alcuni centimetri lungo la quale scorreva il liquido di provenienza industriale frammisto all’acqua derivante dalla pioggia meteorica (vds. pag. 10 della sentenza impugnata).

Tanto è sufficiente per ritenere concretizzata la fattispecie contestata sub b).

Per quanto riguarda poi l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa con riguardo al solo reato di cui al capo b), a prescindere dal rilievo che non è dato comprendere a quale titolo il termine prescrizionale sarebbe maturato per il reato sub b) e non anche per il reato sub a) (trattandosi, in entrambi i casi, di reati puniti alternativamente con la pena dell’arresto o dell’ammenda) osserva la Corte che alla data di emissione della sentenza impugnata il termine massimo di prescrizione (previsto in anni quattro e mesi sei, comprensivo della proroga, ai sensi del previgente art. 157 c.p.) non era certamente trascorso.

Per quanto è dato desumere dagli atti, rispetto alla data di accertamento del reato (che ha anche comportato il contestuale sequestro del sito) risalente al 22 febbraio 2005, il primo atto interruttivo è costituito dal decreto di citazione a giudizio emesso dal P.M. in data 8 febbraio 2006: da tale data sarebbe dovuto trascorrere il periodo corrispondente al tempo di prescrizione ordinaria, pari ad anni tre, che avrebbe determinato l’estinzione del reato se entro la data dell’8 febbraio 2009 non fosse stata pronunciata la sentenza avente natura di atto interruttivo del corso della prescrizione ex art. 160 c.p..

Tuttavia risulta che nel corso del processo di primo grado si sono verificate numerose sospensioni della prescrizione (una prima, tra il 15 marzo 2007 e il 13 aprile 2007 per astensione dalle udienze collegata all’astensione deliberata dalla Camera Penale; una seconda, dall’8 giugno al 12 ottobre 2007 per identica ragione; una terza dall’11 luglio al 24 ottobre 2008, sempre per le medesime ragioni, per complessivi mesi otto e giorni sei).

Ne consegue che alla data di deliberazione della sentenza di primo grado il termine di prescrizione non era maturato per nessuno dei due reati in contestazione.

Se a ciò si aggiunge la circostanza che ognuno dei due reati va qualificato come reato permanente la cui condotta si interrompe solo per effetto della bonifica del sito (bonifica, nella specie imposta dal Tribunale con la sentenza impugnata), è assolutamente agevole pervenire alla conclusione che alla data odierna nessuna prescrizione è maturata.

E quand’ anche dovesse accedersi alla diversa tesi di reati istantanei con effetti permanenti, trattandosi di una prescrizione maturata nelle more tra la pronuncia della sentenza di primo grado e la data di celebrazione dell’udienza dinnanzi a questa Corte, la dichiarata manifesta infondatezza dei motivi osta alla declaratoria di estinzione per prescrizione, prevalendo la declaratoria di inammissibilità su quella di estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata (v. da ultimo Cass. S.U. 21.12.2000 n. 32).

Quanto all’ultimo motivo di ricorso costituito dalla censura mossa alle statuizioni di tipo risarcitorio pronunciate dal Tribunale nonostante – secondo la difesa – non vi fosse alcun danno risarcibile, si tratta di doglianza destituita ad evidenza di ogni fondamento.

Fermo restando il fatto che per effetto dell’art. 538 c.p.p., comma 1 rientra nei poteri del giudice pronunciarsi in caso di condanna dell’imputato sulle domande dirette alle restituzioni ed al risarcimento del danno, osserva la Corte che il giudice penale non è tenuto ad operare alcuna distinzione tra danni materiali e danni morali, nè deve espletare alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, ben potendo circoscrivere il suo accertamento alla potenziale capacità lesiva del fatto dannoso ed all’esistenza di un nesso di causalità tra il fatto produttivo di danno ed il pregiudizio lamentato (tra le tante, Cass. Sez. 5, 5.6.2008 n. 36657 rv. 241344; Cass. Sez. 5, 19.10.2000 n. 191, rv.

218077).

Ciò precisato in punto di diritto, ancora una volta il Tribunale ha mostrato di fare buon governo della norma processuale non solo individuando un tipo di danno c.d. "potenziale" (v. pag. 22 della sentenza impugnata), ma anche motivando anche in modo assolutamente logico ed esente dalla benchè minima censura, sulle ragioni del configurarsi di un danno potenziale (determinato dalla esistenza del fondo inquinato a confine con il fondo di pertinenza della parte civile deteriorato per l’azione inquinante del fondo limitrofo di pertinenza dell’imputato) e contestualmente rigettando la richiesta di una provvisionale in quanto non raggiunta la relativa prova.

Sostenere, come pretenderebbe la difesa, di operare una distinzione sul piano della motivazione tra delitti e contravvenzioni (per le quali occorrerebbe una motivazione più stringente e penetrante) solo perchè per le contravvenzioni non sarebbe ipotizzabile l’offesa di un interesse concreto, è affermazione del tutto fuor di logica, non tralasciando di considerare che, nel caso di specie, il Tribunale ha motivato specificamente sulle ragioni del danno potenziale, ritenendo non provato il danno ai fini della liquidazione di una provvisionale.

La palese infondatezza di tutti i motivi di ricorso comporta la pronuncia di inammissibilità del ricorso cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro 1.000,00 in favore della Cassa per le Ammende trovandosi il ricorrente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Va infine disposta la condanna del ricorrente alla rifusione in favore della parte civile delle spese relative al presente grado di giudizio che si liquidano in Euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 1.500,00 oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-06-2011, n. 14428 Insegnanti elementari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La parte qui ricorrente, insegnante di ruolo di scuola elementare presso un istituto del secondo circolo didattico di Trani, ha convenuto in giudizio il Ministero della Pubblica istruzione chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore di una determinata somma a titolo risarcitorio.

Ha esposto che il circolo didattico di appartenenza, individuato come scuola situata in zona a rischio, era stato coinvolto dal Provveditorato agli studi di Bari nella relativa attività progettuale; che essa, pertanto, a richiesta del Ministero aveva assunto il formale impegno di rimanere in servizio presso il circolo anzidetto per tutta la durata del progetto e comunque per non meno di tre anni; che nel corso dell’anno scolastico 2001-2002 il Ministero aveva tuttavia comunicato che il progetto, come originariamente presentato e successivamente integrato secondo le indicazioni dello stesso Ministero, doveva ritenersi non confermato.

Su tali premesse, deducendo di aver subito un grave danno professionale ed economico dalla mancata approvazione al progetto, essendole stati negati il diritto alla mobilità, visto l’impegno a permanere nella medesima sede, ed il compenso accessorio annuo spettante sulla base dell’articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del 31 agosto 1999 ha chiesto che la somma corrispondente al compenso perduto le fosse riconosciuta a titolo di risarcimento del danno.

La domanda, accolta in primo grado è stata rigettata dalla Corte d’appello di Bari sulla base di considerazioni così riassumibili.

Il comportamento del Ministero, essendo riconducibile alle determinazioni assunte dagli organi preposti alla gestione del rapporto di lavoro con le capacità e i poteri del datore di lavoro, deve essere valutato secondo le norme civilistiche.

In base all’art. 4, comma 13, del contratto collettivo nazionale di lavoro il collegio dei docenti entro il mese di giugno di ogni anno valuta lo stato di attuazione del progetto e il raggiungimento, ancorchè parziale, degli obiettivi fissati. La valutazione viene inviata al Ministero della pubblica istruzione per la certificazione da effettuarsi ogni anno, anche per mezzo della consulenza CEDE, al fine della conferma o meno del progetto.

L’art. 14 del contratto (recte: l’art. 13, comma 14 del contratto) prevede che i progetti possano essere confermati ovvero integrati e modificati in relazione alle risultanze emerse nel corso della loro applicazione, alla disponibilità complessiva di risorse, alla certificazione CEDE ed al numero delle scuole sulle quali intervenire.

Secondo il contratto collettivo, quindi, dopo il primo anno, il Ministero ha il potere di confermare o no il progetto in relazione alle risorse disponibili e a seconda dello stato di realizzazione del medesimo.

Perciò, il diritto all’indennità, mentre per il primo anno sorge senz’altro in favore dell’insegnante, per gli anni successivi matura solo se il progetto, confermato dal Ministero, viene ulteriormente realizzato.

D’altra parte, nel confermare o no il progetto il Ministero non esercita un potere assoluto ma deve tenere conto delle condizioni dettate dall’articolo sopra richiamato.

Occorre quindi verificare la conformità dell’operato del Ministero alle norme contrattuali ed al dovere di buona fede e correttezza, invocati dalla parte appellante.

In proposito, la nota 21 settembre 2001 n. 279 del Ministero contiene doglianze circa il livello di informazione in alcune sezioni della cosiddetta "griglia strutturata".

Esse riguardano le informazioni sulla scuola e gli elementi indicativi del grado di dispersione scolastica da contenere, la situazione di disagio sociale del territorio nel quale si trova la scuola, la rete di collaborazione con l’ente locale, le istituzioni e le associazioni; l’assenza di indicazioni sui profili di apprendimento e sul comportamento degli alunni; l’assenza di flessibilità didattica e organizzativa per il biennio trascorso e/o di indicazioni previsionali di diversa articolazione didattica per l’ultimo anno del progetto; l’assenza di riscontro di un qualsivoglia intervento sulle modalità di verifica e valutazione dei processi di insegnamento-apprendimento e di monitoraggio dell’intero processo a fronte del dato costante di assenza di abbandoni; il carattere meramente formale del rapporto con le famiglie.

Con la successiva nota del 4 dicembre 2001 n. 793 il Ministero ha poi comunicato che, nonostante l’integrazione del progetto, predisposta dal collegio dei docenti, a seguito dell’esame del gruppo tecnico istituito con decreto del direttore generale 19 luglio 2001, sulla prosecuzione dell’attività nell’anno scolastico 2001/2002 è stato espresso parere sfavorevole.

Il Ministero evidenzia in tale nota le ragioni di detto parere, pur dopo le modifiche e le integrazioni al progetto, e si esprime in senso negativo sul permanere delle condizioni che negli anni scolastici precedenti avevano fatto indicare nel secondo circolo didattico di Trani la struttura idonea all’attivazione del progetto medesimo.

Non vi sono ragioni per ritenere che tale parere sia illogico, erroneo o incongruo, nè d’altra parte sono state allegate le specifiche inadempienze dell’amministrazione o il modo con cui in concreto sarebbe stato violato il dovere di correttezza, non essendo sufficiente a tal fine la circostanza che le verifiche effettuate nell’aprile 2001 dagli ispettori circa l’esecuzione del progetto si fossero concluse positivamente. Del resto, secondo il contratto collettivo la valutazione dei progetti deve esser fatta entro il mese di giugno da parte del collegio dei docenti e per mezzo di una griglia strutturata predisposta dal Ministero, sicchè il parere reso dagli ispettori, anteriormente alla anzidetta scadenza e con modalità diverse da quelle fissate dalla contrattazione collettiva, non assume rilievo come elemento indicativo di violazione del dovere di correttezza.

Il docente propone ricorso sulla base di due motivi. Il Ministero resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Il pruno motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro.

La parte ricorrente si duole dell’interpretazione data dalla sentenza impugnata all’articolo 4 del contratto collettivo nazionale integrativo comparto scuola del 31 agosto 1999, sostenendo che nel ritenere che, in base a tale disposizione, l’insegnante abbia diritto solo all’indennità stabilita per il primo anno, mentre per gli anni successivi il compenso dipenderebbe dalla conferma del progetto da parte del Ministero e dalla esecuzione dello stesso, il giudice di merito avrebbe trascurato la formulazione testuale della norma che conferisce al Ministero il potere di confermare il progetto dopo il primo anno senza nulla disporre per gli anni successivi, assegnando in ogni caso all’amministrazione solo il potere di certificare la correttezza della valutazione espressa dal collegio dei docenti, unico organo legittimato a valutare lo stato di attuazione del progetto pluriennale ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il secondo motivo di ricorso denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso il decisivo per il giudizio.

La parte ricorrente critica la sentenza per aver omesso di motivare adeguatamente sulla dedotta correttezza dell’operato del Ministero, trascurando di considerare i profili risarcitori collegati alla circostanza che i docenti avevano mantenuto l’impegno assunto per il triennio ed avevano saputo solo nel corso del terzo ed ultimo anno che l’attività svolta non sarebbe stata riconosciuta.

La parte ricorrente critica, inoltre, come illogica l’affermazione della sentenza secondo cui non erano stati addotti dalle parti attrici elementi tali da far ritenere che il parere negativo espresso dall’amministrazione fosse affetto da errore o travisamento dei fatti o inesatta applicazione dei criteri tecnici di valutazione, non considerando che non era compito del singolo insegnante denunziare tali vizi, essendo sufficiente considerare che ai docenti non era stata contestata alcuna inadempienza e che essi , ove l’amministrazione avesse ritenuto di non proseguire nel progetto, avevano comunque diritto di essere compensati per il lavoro espletato ed indennizzati per il vincolo triennale assunto, con perdita di diverse alternative.

La parte ricorrente critica, infine, la sentenza come contraddittoria nella parte in cui, dato atto del carattere privatistico delle reciproche obbligazioni delle parti, addebita al docente "una (inesistente) responsabilità processuale come se la singola insegnante avesse avuto la possibilità formale e materiale di conoscere le effettive ragioni della decisione del MIUR", in palese contrasto con la situazione reale e considerando comunque le scelte strategiche del Ministero come condizione essenziale per il diniego di diritti già riconosciuti.

I due motivi, fra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente. La Corte li giudica infondati.

Preliminarmente occorre mettere in evidenza che il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Comparto scuola per gli anni 1998- 2001, firmato il 31 agosto 1999 ( e pubblicato nel Supplemento ordinario alla GU 9 settembre 1999, n. 212) è contratto collettivo nazionale integrativo del contratto di comparto e non è quindi contratto decentrato, sicchè esso rientra fra quelli la cui violazione e falsa applicazione può esser direttamente denunziata a questa Corte (v. art. 63, comma 5, in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40).

L’art. 4 del citato contratto collettivo, sotto la rubrica "Scuole situate nelle zone a rischio" dispone testualmente quanto segue:

"1. Le norme contenute nel presente articolo intendono incentivare, sostenere e retribuire lo specifico impegno del personale disponibile ad operare nelle scuole collocate in aree a rischio di devianza sociale e criminalità minorile, caratterizzate da dispersione scolastica sensibilmente superiore alla media nazionale, e a permanervi per la durata prevista dai progetto e, comunque, per non meno di tre anni, al fine di sperimentare, attraverso specifici progetti da ampliare successivamente in relazione a ulteriori risorse, interventi mirati al contenimento e alla prevenzione dei fenomeni descritti. Le aree a rischio sono individuate nell’Intesa allegata al presente contratto integrativo intervenuta tra il Ministero della pubblica istruzione e le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L..

2. Il Ministero della Pubblica Istruzione sulla base delle risorse disponibili invita, per il tramite dei competenti Provveditori agli studi, che a tal fine sottoscrivono intese con i rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., un numero limitato di scuole appartenenti ai vari ordini e gradi situate nelle predette zone a rischio a presentare uno specifico progetto di durata pluriennale, finalizzato a sostenere e ad ampliare nelle situazioni individuate la scolarizzazione, la socializzazione, la formazione personale degli alunni e conseguentemente il successo scolastico.

3. Le risorse ammontano, in ragione d’anno, a 93 miliardi disponibili sulla base del C.C.N.L., a partire dall’anno scolastico 1999-2000 più eventuali ulteriori finanziamenti e risorse messi a disposizione dei progetti da parte degli Enti Locali, dalle autorità sanitarie, dagli uffici dei giudici dei minori, dalle associazioni di assistenza sociale , dagli altri soggetti interistituzionali interessati e dall’Unione Europea.

4.1 progetti delle scuole invitate devono essere presentati entro il 30 settembre 1999 per l’a.s. 1999-2000 ed entro il 31 dicembre per l’anno scolastico successivo.

5. Il progetto da presentare entro il 31 dicembre 1999 per l’anno scolastico 2000-2001, può confermare, con eventuali modifiche ed integrazioni, il progetto elaborato nel precedente mese di settembre.

6. Il numero delle scuole invitate a presentare il progetto di cui al comma precedente, ad eccezione delle situazioni disciplinate dall’art. 3 della citata Intesa allegata al presente accordo, può essere superiore del 30% rispetto al numero massimo delle scuole tra le quali è possibile ripartire, secondo le modalità fissate nell’art. 2 dell’Intesa allegata, le risorse previste dal presente contratto, al fine di indirizzare le scelte verso progetti ritenuti particolarmente idonei. Ciò consentirà di predisporre una mappa delle istituzioni scolastiche nelle aree individuate, in modo tale da poter coinvolgere ulteriormente nel programma di interventi contro la dispersione scolastica gli Enti locali e gli altri soggetti menzionati nel precedente comma 3. hi relazione alla disponibilità manifestata dagli altri Enti e soggetti interessati saranno posti in essere accordi di programma per l’assegnazione e la migliore utilizzazione di ulteriori risorse professionali, finanziarie, strumentali e logistiche.

7. I progetti devono indicare gli obiettivi che si intendono perseguire e contenere la previsione di attività d’insegnamento da svolgere in modo flessibile con arricchimento delle modalità e dei tempi di funzionamento delle scuole interessate sia sulla base dell’orario antimeridiano sia su orario prolungato pomeridiano e in collegamento con specifiche iniziative poste in essere parallelamente e congiuntamente dagli enti locali e dagli altri soggetti citati nel comma 3, che nel loro insieme concretizzino un sostanziale arricchimento dell’offerta formativa e l’individuazione di specifiche strategie. L’orario prolungato pomeridiano deve essere utilizzato per l’arricchimento delle attività destinate agli alunni, evitando l’appesantimento dei loro impegni e cercando di favorire il coinvolgimento delle famiglie nelle finalità del progetto. Nei progetti devono essere indicate, inoltre, le unità di personale docente ed a.t.a. chiamate a svolgere – ai vari livelli di responsabilità e funzione – le attività previste e le connesse prestazioni esigibili. Tutto il personale in servizio nell’istituzione può essere coinvolto nel progetto.

8. I progetti devono contenere proposte di specifiche attività formative modulari, da finanziare con le risorse iscritte nel bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione e da far svolgere con le modalità previste dall’arti8 del presente accordo, rivolte a tutto il personale coinvolto nel progetto e con precedenza a quello di nuova nomina o al primo anno di trasferimento.

9. Entro 30 giorni dalla loro presentazione, il Ministero sceglie i progetti da finanziare nel limite delle disponibilità finanziare previste dal comma 3 e sulla base dei criteri generali stabiliti nel precedente comma 7 e comunica alle scuole che li hanno predisposti le risorse assegnate. Una parte delle risorse disponibili fino al 10 percento è destinata a finanziare i progetti eventualmente presentati dalle scuole di cui all’art. 3 dell’Intesa.

10. In relazione alle finalità del contenimento della dispersione scolastica e alla necessità di una azione volta soprattutto alla prevenzione dei fenomeni descritti, saranno prioritariamente finanziati con le specifiche risorse contrattuali progetti redatti da scuole dell’infanzia e da scuole della fascia dell’obbligo in continuità e, in genere, progetti che prevedano il coinvolgimento dell’intera istituzione scolastica e di tutto il personale in servizio.

11. Il personale impegnato nelle attività di progetto deve dichiararsi disponibile a permanere in servizio nella scuola, anche a seguito di assunzione a tempo indeterminato o di provvedimento di mobilità territoriale e professionale, per la durata del progetto medesimo e, comunque, per non meno di tre anni. In caso di esubero, con la contrattazione decentrata e nell’ambito della diffusione dell’organico funzionale, saranno disciplinate forme di permanenza del personale in servizio impegnato nel progetto e per la durata del progetto medesimo.

12. Entro il mese di giugno, in sede di verifica delle attività del Piano Offerta Formativa (P.O.F), il collegio dei docenti valuta sulla base di una relazione redatta dal Capo d’istituto con la collaborazione degli insegnanti titolari delle funzioni obiettivo di cui all’art. 37 del presente contratto, lo stato di attuazione del progetto e il raggiungimento, anche se parziale, degli obiettivi fissati. Le valutazioni sono espresse per mezzo di una griglia strutturata, predisposta dal Ministero della pubblica istruzione entro il 30 gennaio del 2000, nella quale sono illustrati gli elementi posti alla base della valutazione medesima ed altri indicatori quali il numero degli alunni iscritti nelle varie classi, le attività svolte anche nel settore degli interventi didattici educativi integrativi, le unità di personale coinvolto nel progetto, le ore di servizio anche in eccedenza al normale orario prestato da ciascuna di esse, la percentuale di riduzione degli abbandoni rispetto alla media degli anni scolastici precedenti.

13. La valutazione del progetto è comunicata dal capo di istituto al Provveditore agli studi entro il 30 giugno di ogni anno e da questo inviata al Ministero della pubblica istruzione per la certificazione che sarà ogni anno effettuata anche per mezzo della consulenza del CEDE, al fine della conferma o meno del progetto medesimo.

14. Il capo d’istituto dispone entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre il 31 agosto il pagamento in unica soluzione del compenso accessorio annuo al personale coinvolto nel progetto, purchè esso sia stato effettivamente in servizio a scuola per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico di riferimento. Il compenso è pari a:

L. 5.000.000 per i capi d’istituto;

L. 4.500.000 per i docenti impegnati nel progetto per l’intero orario settimanale di insegnamento;

L. 2.500.000 per il responsabile amministrativo L. 1.200.000 per il restante personale.

Lo svolgimento delle attività aggiuntive da parte del personale impegnato nella realizzazione del progetto è retribuito con le risorse del fondo di istituto, in aggiunta ai predetti compensi accessori specifici, purchè in relazione al particolare impegno orario aggiuntivo ciò sia previsto dal P.O.F. e dal progetto medesimo.

In relazione alla disponibilità complessiva di risorse, della certificazione del CEDE di cui al comma 13 e dei numero delle scuole sulle quali intervenire, i progetti possono essere confermati. Essi possono anche essere integrati e modificati in relazione alle risultante emerse nel corso della sua applicazione." Il carattere non automatico della prosecuzione dei progetti per le aree a rischio dopo il primo anno risulta palese dalla considerazione dei commi 13 e 14, ultima parte, del testo sopra riportato. La prima disposizione è esplicita nel prevedere che la valutazione del progetto sia comunicata al fine della sua " conferma o meno", Farti5 prevede la possibilità di conferma indicando in proposito i parametri da tenere in considerazione.

D’altra parte, che l’unità temporale di riferimento del progetto sia l’anno emerge altrettanto chiaramente dall’art. 4, comma 3 letto in relazione al comma 9, nonchè dal riferimento del comma 15 alla misura annuale del compenso accessorio.

Secondo le parti qui ricorrenti tuttavia la norma contrattuale da un lato conferirebbe al Ministero il potere di confermare il progetto dopo il primo anno senza nulla disporre per gli anni successivi, e dall’altro, assegnerebbe in ogni caso all’amministrazione solo il potere di certificare la correttezza della valutazione espressa dal collegio dei docenti, unico organo legittimato a valutare lo stato di attuazione del progetto pluriennale ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Tali affermazioni non sono condivisibili.

Quanto alla prima, essa trascura il testo del comma 13 dell’art. 4 del contratto, laddove esso prevede che il Provveditore deve inviare al Ministero "entro il 30 giugno di ogni anno" la valutazione del progetto da parte del collegio dei docenti, al fine della conferma o meno, il che mostra che il potere di conferma riguarda tutto il triennio e non il solo primo anno.

Quanto alla seconda, essa priva di contenuto l’attribuzione al Ministero del suddetto potere di conferma, attribuitogli per contro esplicitamente dal contratto, riducendolo ad una insignificante "presa d’atto" di quanto deciso dall’anzidetto collegio, in palese contrasto con l’evidenza testuale del comma 14 che indicando la "disponibilità complessiva di risorse", la "certificazione del CEDE di cui al comma 13" ed il "numero delle scuole sulle quali intervenire" ancora la decisione di conferma del progetto a parametri che vanno complessivamente valutati ad un livello più elevato di quello del ripetuto collegio.

Così stando le cose, non è dato comprendere quale fondamento normativo possa avere la pretesa di vedersi assicurato anche per gli anni successivi al primo, in assenza di progetto da eseguire, il compenso previsto per l’anno in cui il progetto ha avuto esecuzione.

Poichè a tale pretesa le parti qui ricorrenti hanno dato un fondamento risarcitorio, la Corte di merito indagando su tale tema ha correttamente messo in luce che la previsione contrattuale non poteva risolversi in una sorta di clausola meramente potestativa in favore dell’Amministrazione ma ha anche verificato che la correttezza dell’operato di quest’ultima in sostanza non era messa in discussione dalle parti attrici.

Questa affermazione però non riceve adeguata censura nel ricorso in esame, visto che, come emerge dai due motivi sinteticamente riferiti, le parti qui ricorrenti ritengono che il loro diritto al compenso, e quindi il diritto al risarcimento del danno per non averlo conseguito, prescinda dalla verifica della condotta dell’Amministrazione, che in sostanza costituirebbe un fatto meramente interno alla medesima, irrilevante rispetto alla sua relazione contrattuale con i docenti.

Poichè, per contro, questa relazione deve esser valutata in riferimento alle previsioni del contratto collettivo e poichè queste ultime da un Iato non consentono di configurare un diritto soggettivo al rinnovo del progetto e dall’altro prevedono per tale rinnovo un procedimento articolato, è del tutto condivisibile, anche sotto il profilo metodologico, l’approccio della Corte territoriale che ha verificato la correttezza del modo di agire dell’amministrazione, ed ha conseguentemente rigettato la domanda.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese del giudizio, stante la novità e complessità della questione.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso; compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-07-2011, n. 15923 Esportazioni e importazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con avviso di rettifica n. 267/04 l’Agenzia delle Dogane invitava la Olidata s.p.a. a corrispondere la somma di Euro 96.191,08 per avere effettuato un’operazione di importazione senza il pagamento dell’IVA, utilizzando una quota di plafond costituito da cessioni intercomunitarie inesistenti. Avverso tale atto la società proponeva ricorso alla CTP di Forlì contestando il merito dell’azione di recupero; con successiva memoria illustrativa, la società adduceva altresì la incompetenza dell’Agenzia delle Dogane. La CTP, con sentenza 48/1/2004, accoglieva il ricorso. Avverso tale decisione proponevano appello l’Ufficio e la società, quest’ultima deducendo l’omessa statuizione sulla legittimazione attiva dell’Agenzia delle Dogane. La CTR dell’Emilia, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l’appello principale e dichiarava inammissibile quello incidentale, compensando tra le parti le spese di entrambi i gradi. La declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale veniva motivata sul rilievo che "poichè l’avviso di accertamento impugnato si assume viziato da nullità relativa, tale difetto poteva essere rilevato nei limiti e secondo le regole del regime dei ricorsi.

Ebbene il preteso vizio di incompetenza è stato prospettato, per la prima volta, con una memoria illustrativa…, ad integrazione dei motivi di gravame, e quindi, trattandosi di questione eminentemente di diritto – in violazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 24".

Il ricorso per la cassazione della sentenza proposto dalla Olidata s.p.a. si articola in tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane. Chiamata in Camera di consiglio per la decisione ai sensi dell’art. 375 c.p.c. (sul presupposto della manifesta infondatezza del ricorso), la causa è stata rinviata in pubblica udienza. Le parti hanno depositato memorie. All’odierna udienza il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Va preliminarmente affermata la inammissibilità, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., del deposito della nota dell’Agenzia delle Entrate prot.

2006/118136, nonchè della nota dell’Agenzia delle Dogane prot. 4463 del 19/6/2006, prodotte dalla ricorrente a sostegno dell’assunta incompetenza; trattasi infatti di documentazione non prodotta nei precedenti gradi del processo, che non riguarda la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso e del controricorso.

Nel merito, con primo motivo (con cui deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – per non aver ritenuto rilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, il vizio di carenza di potere impositivo degli Uffici finanziari) la ricorrente assume la illegittimità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile – in quanto non proposta con il ricorso introduttivo, ma con una successiva memoria – l’eccezione di incompetenza dell’Agenzia delle Dogane: la nullità radicale dell’atto sarebbe rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Formula il quesito: "giudichi la Suprema Corte se non sia errata la sentenza che ha ritenuto non rilevabile d’ufficio – e quindi non proponibile con memoria aggiunta – l’eccezione di carenza di potere "in astratto" dell’Ufficio finanziario che ha emesso l’atto impugnato".

La censura è inammissibile in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. Il quesito di diritto che la parte aveva l’onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità, doveva consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – ad esso data, discendesse in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (Sez. U., Sentenza n. 20360 del 28/09/2007). Ciò non ricorre nel caso in esame in cui il quesito risulta formulato con una domanda generica, priva di riferimento alla vicenda concreta. Nè, come assunto dalla ricorrente con la propria memoria, il quesito di diritto poteva essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, consisteva proprio nell’imposizione, al patrocinante, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità.

Con secondo motivo con cui deduce (violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 40 e 70 e del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 8, comma 3, della L. n. 28 del 1997, art. 2, comma 2, nonchè del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 62, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – per assoluta carenza di potere dell’Agenzia delle Dogane nell’emettere l’impugnato avviso di rettifica dell’accertamento del 14/1/2004), la ricorrente assume l’assoluta incompetenza organico- funzionale dell’Agenzia delle Dogane nell’emissione dell’accertamento di cui è causa, in quanto la competenza al recupero dell’IVA all’importazione, dovuta in ragione di un indebito utilizzo di plafond, spetterebbe all’Agenzia delle Entrate.

La censura è infondata. Ed invero sussiste la carenza di potere impositivo allorquando la pretesa dell’amministrazione sia manifestamente insuscettibile di ricollegarsi a un rapporto di natura tributaria, sia perchè la legge non prevede il tributo in via generale, sia perchè le norme che istituiscono il tributo sono state dichiarate incostituzionali ovvero sono state disapplicate perchè contrarie al diritto comunitario (Cass. 9/10/2003, n. 15108). Tale situazione non ricorre nel caso in esame laddove l’azione dell’Agenzia delle Dogane trova il proprio fondamento del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70, comma 1, che, riconosce agli Uffici doganali il compito di procedere all’accertamento e alla riscossione dell’IVA all’importazione, nonchè nel Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, vigente ratione temporis, che riconosceva all’Autorità doganale il potere di adottare tutte le misure di controllo necessarie per la corretta applicazione della normativa doganale art. 13; nell’obbligo di ogni persona – direttamente o indirettamente interessata alle operazioni effettuate nell’ambito degli scambi di merci – di fornire all’autorità doganale tutta la documentazione e le informazioni – art. 14 – nonchè nel potere riconosciuto all’autorità doganale medesima, nel rispetto delle norme in vigore, di adottare i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione quando da controlli a posteriori risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti – art. 78. Va altresì rilevato come del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 63, riconosca la competenza dell’Agenzia delle dogane nello svolgimento dei servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali; e l’IVA all’importazione è appunto un diritto di confine che deve essere accertato e riscosso nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo (importazione). Va in definitiva escluso che l’avviso di rettifica impugnato sia stato emesso in assoluta carenza di potere.

Con terzo motivo (con cui deduce "omessa pronuncia circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4") la ricorrente assume che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sulla circostanza – segnalata con memoria del 17/8/2008 – del sopravvenuto annullamento parziale degli avvisi di rettifica nn. 800914/2002 e 8001283/2002, annullamento cui sarebbe conseguita la riduzione, e non il totale azzeramento, del plafond IVA utilizzabile per il 1998. Formula il quesito di diritto: "Dica pertanto la Corte Ecc.ma se sussista il vizio di omessa pronuncia e violazione del giudicato per non avere i giudici di appello tenuto conto dell’intervenuta sentenza della stessa CTR relativa alla riduzione ma non all’annullamento del plafond Iva utilizzabile per il 1998.

Anche tale censura è inammissibile in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti a giudice di merito.

Ulteriore profilo di inammissibilità va riscontrato nel difetto di autosufficienza del motivo di ricorso stante la mancata trascrizione delle deduzioni di cui alla memoria citata. La produzione di "tutta la documentazione necessaria per valutare la fondatezza o meno della censura di omessa pronuncia" – contrariamente a quanto assunto con memoria dalla Olidata s.p.a. – non sottrae la ricorrente medesima dall’onere di indicare specificamente le deduzioni o istanze formulate in sede di merito, attraverso una loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità la valutazione sul contenuto della censura formulata, sulla base delle deduzioni presenti nel ricorso.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-09-2011, n. 18016 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

T.M. ricorre per cassazione nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base di un motivo, avverso il decreto in data 16 marzo 2009, pronunciato in sede di rinvio a seguito di annullamento di precedente decreto, con il quale la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile, per intervenuta decadenza in conseguenza della inosservanza del termine previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 6, il ricorso dalla medesima proposto il 17 aprile 2002 nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per violazione dei termine ragionevole di durata di un giudizio in materia pensionistica, promosso dalla madre A.A. il 27 luglio 1977, da lei proseguito quale crede e definito con sentenza del 31 maggio 1999.

La Presidenza e il Ministero intimati non hanno svolto difese.
Motivi della decisione

In via preliminare deve rilevarsi che è sprovvisto di legittimazione passiva il Ministero dell’Economia e delle Finanze alla stregua della normativa applicabile alla fattispecie ratione temporis, poichè il ricorso per equa riparazione è stato proposto prima dell’1 gennaio 2007 e detto Ministero non è stato comunque parte nel giudizio di merito. Il ricorso per cassazione proposto nei confronti di detto Ministero deve essere pertanto dichiarato inammissibile, ma nulla va disposto in ordine alle spese processuali, non avendo il Ministero intimato svolto difese.

Con l’unico motivo di ricorso la T. si duole che la Corte d’appello non abbia tenuto conto che il termine di decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 6, era stato prorogato di altri sei mesi e scadeva il 18 aprile 2002.

Il ricorso è fondato. Infatti il termine di decadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore della L. n. 89 del 2001, previsto dall’art. 6 della stessa legge per la proposizione del ricorso per equa riparazione in conseguenza della violazione del termine ragionevole di durata del processo, è stato prorogato fino al 18 aprile 2002 con D.L. n. 370 del 2001, convertito nella L. n. 432 del 2001, con la conseguenza che il ricorso proposto dalla T. il 17 aprile 2002 deve ritenersi tempestivo.

11 decreto impugnato deve essere dunque cassato e poichè sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, in relazione all’accertamento della data della morte della de cuius A. A. e di quella di costituzione nel giudizio presupposto della T. in proprio (date non risultanti dal decreto impugnato), la causa deve essere rinviata ad altro giudice, che si individua nella Corte di appello di Roma in diversa composizione, che esaminerà il ricorso tenendo conto di quanto in precedenza rilevato in punto di decadenza e regolerà anche le spese della presente fase di cassazione e quelle dei precedenti giudizi (di merito e di cassazione).
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

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