Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-01-2011) 05-04-2011, n. 13657

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza in data 21.2.2008, emessa a seguito di giudizio abbreviato, C.W. e R.D. venivano condannati alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 400 di multa ciascuno per il reato di furto aggravato di un generatore a parete sottratto il 12.2.2008 dalla centrale idroelettrica di (OMISSIS) dopo averne forzato l’accesso.

Con il ricorso presentato nell’interesse del C. si deduce violazione dell’art. 62 bis c.p. sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Con il ricorso presentato nell’interesse del R. si deduce:

1. violazione degli artt. 42, 43 e 110 c.p. e 192 c.p.p., e carenza di motivazione sul concorso dell’imputato nel reato;

2. violazione degli artt. 63, 64, 191, 192 e 350 c.p.p., in ordine alla utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie del C..
Motivi della decisione

1. Il motivo del ricorso presentato nell’interesse del R. con riguardo all’utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie del C. è infondato.

Con la sentenza impugnata l’eccezione di inutilizzabilità veniva respinta osservandosi che le dichiarazioni in esame, nelle quali il C. ammetteva l’addebito affermando di aver agito con il R., risultavano dal verbale di perquisizione ed avevano natura di dichiarazioni spontanee, come tali utilizzabili nel giudizio abbreviato.

Il ricorrente rileva che le dichiarazioni non venivano testualmente verbalizzate, essendone annotata unicamente una sintesi nel verbale di perquisizione, e comunque risultano rese in assenza di garanzie difensive.

Indiscutibile essendo quest’ultima osservazione, neppure viene tuttavia contestato il carattere spontaneo delle dichiarazioni in esame, peraltro come tali annotate nel verbale di perquisizione. Le dichiarazioni spontanee dell’imputato, inutilizzabili nella sola sede dibattimentale per espressa previsione dell’art. 350 c.p.p., comma 7, lo sono invece nelle indagini preliminari e, di conseguenza, nel giudizio abbreviato, l’opzione per il quale da parte dell’imputato comporta accettazione a fini probatori dei risultati di dette indagini (Sez. 5, n. 18064 del 19.1.2010, imp. Avietti, Rv.246865).

Ed a questi fini non rileva che tali dichiarazioni siano state verbalizzate ovvero semplicemente e sommariamente annotate, non essendo prevista a pena di inammissibilità la prima forma di documentazione e non ricorrendo alcuna ipotesi generale di inutilizzabilità ai sensi dell’art. 191 c.p.p.; il contenuto delle dichiarazioni stesse assume di conseguenza valore probatorio, nel corso delle indagini preliminari e, conseguentemente, in sede di giudizio abbreviato, anche nei confronti di soggetti diversi dal dichiarante (Sez. 1, n. 14930 del 22.1.2004, imp. Picano, Rv.2293989).

Correttamente le dichiarazioni in esame venivano pertanto ritenute utilizzabili; il ricorso deve di conseguenza, per questo aspetto, essere respinto.

2. Il motivo del ricorso presentato nell’interesse del R. con riguardo al concorso dell’imputato nel reato è anch’esso infondato.

Con la sentenza impugnata la responsabilità dell’imputato era affermata sulla base dell’essere stati gli imputati sorpresi nel pomeriggio del (OMISSIS), comune limitrofo a quello del furto, delle suindicate ammissioni del C. e delle dichiarazioni del teste S. per le quali il generatore era pesante e richiedeva per l’asportazione l’opera di due persone.

Il ricorrente rileva che tale motivazione ometteva di considerare la possibilità che il C., come dallo stesso dichiarato all’udienza del 14.1.2010, avesse incontrato il R. dopo la commissione del furto, e che in questa prospettiva la collocazione del generatore e degli attrezzi nel portabagagli dell’autovettura del C. e la mancanza di segni di maneggiamento di tali oggetti da parte del R. non consentivano di escludere che l’imputato fosse un trasportato inconsapevole.

Una volta confermata, per quanto detto in precedenza, l’utilizzabilità delle dichiarazioni del C., ed in presenza del dato incontestato della presenza del R. sull’autovettura a bordo della quale veniva ritrovata la refurtiva, l’ipotesi alternativa a quella accusatola, individuata dalla difesa nella possibilità che il R. fosse salito sul veicolo successivamente al furto ignorando la precedente condotta del C., risulta coerentemente esclusa nella motivazione della sentenza impugnata con il riferimento a quanto riferito dal coimputato sulla partecipazione del R. al furto ed al riscontro offerto a tale risultanza dalla necessità dell’opera di più persone per l’esecuzione del reato. Detta motivazione non presenta pertanto vizi logici rilevabili in questa sede; ed il ricorso deve anche sotto questo profilo essere respinto, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3. Il ricorso presentato nell’interesse del C., relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile.

Con la sentenza impugnata il diniego delle attenuanti era motivato con riferimento alla gravità del fatto, che rendeva necessaria l’opera di due persone, ed al danneggiamento dell’accesso di una centrale elettrica, osservandosi che di contro le ammissioni del C. venivano rese dopo il rinvenimento della refurtiva in possesso dell’imputato.

Il ricorrente rileva come nella motivazione sia stata omessa la valutazione dell’intero contesto della vicenda, nel quale la condotta collaborativa del C. costituisce comportamento successivo rilevante per la valutazione della gravità del fatto.

Il ricorso ripropone un tema, quello della significatività del comportamento processuale dell’imputato, già specificamente affrontato nella sentenza oggetto di gravame con il rimarcare l’irrilevanza di tale atteggiamento in quanto indotto dal rinvenimento della refurtiva in possesso del predetto. Il ricorso è pertanto generico rispetto ad una motivazione sul punto logica e coerente.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del C. e rigetta quello del R..

Condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed il C., altresì, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-01-2011) 21-04-2011, n. 16004 Omicidio colposo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- S.D. propone ricorso, per il tramite del difensore, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, del 25 febbraio 2010, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza, del 31 marzo 2008, che lo ha dichiarato colpevole del delitto di omicidio colposo, in pregiudizio di Sa.Pi. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione, nonchè al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio.

Secondo l’accusa, condivisa dai giudici del merito, l’imputato, quale dirigente medico dell’unità operativa di anestesia e rianimazione dell’ospedale (OMISSIS), per negligenza, imprudenza ed imperizia, ha cagionato la morte del Se. – che avrebbe dovuto esser sottoposto ad intervento chirurgico per una frattura scomposta del femore – perchè, dopo avere inutilmente tentato di effettuare un’anestesia spinale ed avere quindi proceduto ad anestesia generale con intubazione oro-tracheale, eseguita dopo laboriose manipolazioni, accompagnate da crisi di ipertensione e tachicardia, per contrastare i fenomeni emodinamici insorti, aveva somministrato della clonidina (catapresan), farmaco che, in un soggetto particolarmente debole (il Sa. pesava appena 40 kg), aveva provocato un forte abbassamento dei valori pressori che aveva determinato la morte del paziente.

In particolare, la corte territoriale ha ribadito, alla luce delle valutazioni e delle conclusioni rassegnate dai periti incaricati di accertare le cause della morte del Se. e richiamando la sentenza di primo grado, che proprio la somministrazione del catapresan – non più necessaria perchè i valori pressori, aumentati per le manipolazioni effettuate durante le operazioni di intubazione, erano in via di normalizzazione, dopo che questa era stata realizzata – aveva determinato la caduta drastica della pressione e quindi il decesso del Se.. Se il sanitario, ha sostenuto la corte territoriale, ancora riportando i giudizi espressi dai periti, avesse ricondotto l’ipertensione nell’ambito dell’ipossia conseguente alle difficoltà dell’intubazione, sarebbe stata evitata la somministrazione del catapresan e la conseguente ipotensione seguita dal decesso del paziente.

Avverso tale sentenza ricorre, dunque, l’imputato, che deduce:

A) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza impugnata e nullità della stessa. Sostiene il ricorrente che con l’atto di appello erano state formulate precise critiche alla motivazione della sentenza di primo grado, sulle quali il giudice del gravame avrebbe sorvolato, adagiandosi su una motivazione "per relationem" e senza affrontare il tema del contrasto emerso tra le valutazioni e le conclusioni dei periti e quelle alle quali è pervenuto il consulente dell’imputato. Anche in termini superficiali sarebbe stata affrontata l’eccezione relativa alla mancata correlazione tra l’accusa contestata e la sentenza che, contrariamente a quanto originariamente ritenuto dal PM, ha ipotizzato una condotta commissiva dell’imputato, piuttosto che omissiva. Nessun rilievo sarebbe stato accordato alle osservazioni del consulente del PM, ed erroneamente interpretate sarebbero state talune deposizioni testimoniali. Lo stesso giudice non avrebbe considerato che la somministrazione del catapresan era stata effettuata nella giusta misura e si era resa necessaria per prevenire altre complicanze, ad esempio un ictus cerebrale, mentre non era stato correttamente valutato il rischio nascente dal danno coronarico che già accusava il paziente.

B) Erronea applicazione dei criteri relativi al nesso causale nella colpa professionale medica. Dopo avere riassunto i termini della questione e i diversi orientamenti giurisprudenziali, il ricorrente rileva che il giudice del gravame avrebbe del tutto ignorato il tema della causalità, benchè con l’atto di appello esso fosse stato chiaramente posto all’attenzione della corte territoriale;

C) Mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per l’assunzione di prova tecnica necessaria, si sostiene nel ricorso, per chiarire i molti lati oscuri della vicenda.

Conclude, quindi, il ricorrente, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

Con nota depositata presso la cancelleria di questa Corte, le parti civili deducono l’infondatezza del ricorso e ne chiedono il rigetto.

-2- Il ricorso è infondato.

A) Il primo dei motivi proposti è certamente inammissibile, laddove il ricorrente, deducendo il vizio di motivazione della sentenza impugnata, sostanzialmente propone all’esame del giudice di legittimità, peraltro talvolta in termini del tutto generici, una rilettura del materiale probatorio posto dal giudice del merito a fondamento della sua decisione, confortata da motivazione congrua e coerente sul piano logico.

In realtà, il giudice del gravame, in piena sintonia con gli elementi probatori acquisiti, richiamando le osservazioni e le conclusioni rassegnate dai periti incaricati di accertare le cause della morte del Se. e le eventuali responsabilità, ha ribadito che tali cause andavano individuate nell’errore diagnostico e terapeutico compiuto dall’imputato che, non avendo compreso che il rialzo pressorio – provocato dalle manovre poste in essere per l’intubazione del paziente, prolungate e difficoltose – si stava autonomamente normalizzando una volta realizzata l’intubazione, ha somministrato il catapresan, farmaco che aveva causato un violento abbassamento dei valori pressori ed il conseguente decesso del paziente, soggetto dalla costituzione particolarmente gracile.

L’iter argomentativo della motivazione, che ha richiamato anche la sentenza di primo grado, non presenta alcuna incongruenza sul piano logico nè contraddittorietà rispetto alle emergenze in atti. Come era ovvio che fosse, la sentenza ha ricordato i giudizi tecnici espressi dai periti, la cui valenza scientifica è stata contestata dal ricorrente, tuttavia con argomentazioni che, laddove non si sono caratterizzate per la loro genericità, sono state ritenute infondate dai giudici del merito. In termini più articolati e specifici dal giudice di primo grado che, dopo avere confrontato le diverse valutazioni ed osservazioni provenienti dagli stessi periti e dal consulente dell’imputato, è giunto a concludere che più persuasive, anche perchè riscontrate, si presentavano quelle dei periti e che non una emergenza probatoria autorizzava a pervenire a conclusioni diverse da quelle da questi ultimi rassegnate.

Non è stato, peraltro, trascurato il tema, oggetto di specifico confronto dibattimentale, della incidenza della patologia cardiaca, rilevata in sede autoptica, di cui era portatore il Se.. A tale proposito, lo stesso giudice di primo grado ha sostenuto – sempre richiamando i giudizi espressi dai periti – che la tesi di parte, secondo cui il crollo pressorio improvviso era stato provocato da una pregressa situazione cardiaca, non era convincente, dato che dalla cartella anestesiologica era emerso un calo dei valori che era stato graduale, e quindi incompatibile con l’ipotesi della genesi cardiaca.

Anche il tema della correlazione tra accusa e sentenza è stato affrontato e coerentemente risolto dalla corte territoriale che ha correttamente rilevato come in termini chiaramente commissivi fosse stata descritta nel capo d’imputazione la condotta colposa attribuita all’imputato e come conforme a tale premessa fosse stata la decisione del primo giudice.

B) Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

In realtà, il tema della causalità non è stato per nulla trascurato ed è stato correttamente affrontato dalla corte territoriale che ha giustamente posto in diretta relazione il decesso del paziente con l’errata gestione, sotto l’aspetto anestesiologico, dello stesso.

Richiamando ancora una volta i pareri tecnici espressi dai periti, la medesima corte, ripercorrendo le varie tappe nelle quali si è concretizzato l’intervento dell’imputato, ha coerentemente ritenuto che vi fosse una precisa e diretta correlazione, logica e cronologica, tra il decesso del Se. e gli interventi eseguiti dal sanitario, a partire dalle ripetute manovre eseguite per ottenere l’intubazione del paziente, seguite dalla sopravvenuta ipertensione, fino all’uso del catapresan, seguito dall’immediato e fatale crollo pressorio. Il decesso, in altri termini, secondo il corretto argomentare dei giudici del merito, è stato determinato dall’inopportuno ricorso ad un farmaco che, in un soggetto già a rischio ipossemico, ha provocato una condizione di ipossemia rivelatasi fatale.

A fronte di tali precise argomentazioni, l’obiezione relativa all’asserita mancanza di valutazione, da parte del giudice del merito, del tema della prevedibilità e della evitabilità del decesso, appare chiaramente pretestuosa, essendo stati tali argomenti oggetto di analisi, sia pure sintetica, nel contesto argomentativo della sentenza, laddove è stato ricordato che il paziente già presentava un importante fattore di rischio ipossemico per una pregressa bronchite cronica e per un deficit coronarico. Rischio del quale l’imputato avrebbe ben dovuto tener conto, allorchè aveva deciso di somministrare il catapresan, avendo dovuto prevedere che detto farmaco quel rischio avrebbe certamente aggravato in un soggetto dalla costituzione fisica particolarmente gracile.

C) Ancora infondato è, infine, l’ultimo motivo di ricorso, peraltro genericamente enunciato, laddove si consideri che l’esigenza di ricorrere ad un’ulteriore perizia viene dedotta dal ricorrente dal contrasto di opinioni registrato tra i periti ed il consulente dell’imputato. Circostanza che certamente di per sè non giustifica l’espletamento di ulteriore perizia (quella in atti, oggetto di contestazione, era già stata disposta in vista del contrasto rilevato tra i consulenti del PM ed il consulente dell’imputato), specie laddove il giudice abbia, come nel caso di specie, motivatamente ritenuto di condividere le conclusioni dei periti – considerate più convincenti e valide sotto il profilo scientifico dopo averle confrontate con le tesi del consulente di parte – e di non avere nessuna necessità di ulteriori approfondimenti tecnici, essendo nelle condizioni di decidere senza ulteriori indugi.

Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione, in favore delle costituite parti civili, delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione, in favore delle costituite parti civili, delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-04-2011) 09-05-2011, n. 17870 Reati edilizi

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Agrigento, in accoglimento dell’appello proposto da A.C. avverso il provvedimento del G.I.P. del medesimo Tribunale in data 11.5.2010, che aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza di restituzione di immobili, ha revocato il decreto di sequestro preventivo di un terreno e di un fabbricato di proprietà della A. emesso dal G.I.P. in data 12.8.2008.

Si osserva nell’ordinanza che il citato provvedimento di sequestro era stato emesso nell’ambito del procedimento penale a carico di G.A. + 43, imputati dei reati di cui agli art. 416, 323 e 479 c.p., art. 640 c.p., comma 2, e art. 44, lett. c) in relazione al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30.

Con sentenza del 17.11.2008 – 17.3.2009 lo stesso G.U.P. aveva emesso, tra gli altri, nei confronti della A. sentenza di non luogo a procedere in ordine al reato di lottizzazione abusiva e di abuso di ufficio perchè estinti per intervenuta prescrizione e in ordine all’imputazione di truffa aggravata per insussistenza del fatto; aveva inoltre disposto la confisca, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2, di tutti gli immobili oggetto di sequestro preventivo.

La A. aveva successivamente proposto istanza di dissequestro dell’immobile alla Corte di appello, che con ordinanza in data 17/26.3.2010 aveva declinato la propria competenza a provvedere, essendo competente il G.I.P. presso il Tribunale. Quest’ultimo dichiarava non luogo a provvedere sull’istanza, non essendo stata prodotta sentenza definitiva del giudizio. Con l’atto di impugnazione avverso quest’ultimo provvedimento si faceva rilevare che questa Suprema Corte con sentenza n. 761 del 2009 aveva annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva respinto l’istanza di altro proprietario degli immobili sequestrati e, giudicando in sede di rinvio, il Tribunale di Agrigento aveva dissequestrato l’immobile.

Vengono, quindi, riportati i principi di diritto enunciati da questa Corte nell’altro procedimento, con i quali veniva affermato che: 1) per il reato di lottizzazione abusiva è possibile solo la confisca obbligatoria di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2; 2) la citata misura ha natura di pena e presuppone, perciò, che sia accertata in concreto la responsabilità penale; 3) la confisca obbligatoria può essere disposta anche in caso di proscioglimento dell’imputato a condizione che l’esistenza del reato sia stata accertata con la sentenza che conclude il giudizio dibattimentale o abbreviato; 4) deve, invece, escludersi che tale accertamento possa avvenire nel corso dell’udienza preliminare, quando il reato è estinto prima che sia iniziata l’azione penale. In sintesi, il Tribunale della libertà ha, quindi, osservato che nel caso in esame il reato di lottizzazione abusiva e quello di abuso di ufficio risultavano già prescritti alla data della richiesta di rinvio a giudizio e che l’imputata è stata prosciolta con formula piena dal reato di truffa aggravata. Sulla base dei citati rilievi è stata esclusa la sussistenza dei presupposti per mantenere il sequestro.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, che la denuncia per violazione di legge.

In sintesi, la pubblica accusa ricorrente, dopo avere riportato il capo di imputazione a carico di A.C. per il reato di lottizzazione abusiva, ripercorre in punto di fatto e di diritto la vicenda relativa ad altro imputato, C.G., cui si riferisce la citata sentenza di questa Corte, e sostanzialmente ripropone i motivi di ricorso in base ai quali è da presumere sia stata impugnata la pronuncia del giudice di rinvio riferita alla posizione di detto imputato.

In particolare, si deduce la sussistenza dell’interesse della pubblica accusa a impugnare la revoca della misura del sequestro, non essendo venute meno le esigenze cautelari, in quanto il G.U.P., con la sentenza di non luogo a procedere per il reato di lottizzazione abusiva, per intervenuta prescrizione, ha disposto la confisca, D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 44, comma 2, dei terreni.

Nel prosieguo si contesta il principio di diritto, secondo il quale non è possibile procedere all’accertamento della sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo della fattispecie della lottizzazione abusiva quando il reato sia estinto prima dell’esercizio dell’azione penale. Si deduce, in contrario, che non è previsto dall’ordinamento giuridico l’obbligo per il P.M. di chiedere l’archiviazione, in caso di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione, ma solo l’obbligo per il giudice di rilevarla, sempre che l’imputato non vi abbia rinunciato. Si contesta, poi, la pertinenza del principio di diritto affermato dalla citata sentenza della Cassazione al caso in esame ed, in particolare, l’affermazione della natura esclusivamente sanzionatoria della confisca nell’ipotesi di lottizzazione abusiva.

Nel prosieguo vengono riportati orientamenti giurisprudenziali in ordine alla natura di sanzione amministrativa o di misura di sicurezza patrimoniale della confisca in materia di lottizzazione abusiva e si deduce, in sintesi, che l’accertamento della lottizzazione abusiva, finalizzata alla confisca, non è affatto incompatibile con l’obbligo per il giudice di dichiarare immediatamente la estinzione del reato per prescrizione. Viene riportata, poi, una nota di commento alla pronuncia della Corte di Giustizia Europea relativa al procedimento Sud Fondi S.r.l. ed altri c. Italia, i cui termini vengono riferiti al caso (OMISSIS).

Viene riportata la sentenza della Corte Costituzionale n. 239 del 24.7.2009, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2, sollevata dalla Corte di Appello di Bari con riferimento alla vicenda (OMISSIS). Si conclude, quindi, che alla luce dei principi di diritto rilevabili dalla citata pronuncia della Corte Costituzionale deve escludersi che possa ritenersi costituzionalmente illegittima la confisca D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 44, comma 2, ogni qualvolta il giudizio che l’ha preceduta abbia assicurato il rispetto del principio del contraddittorio tra le parti, giungendo ad un sostanziale riconoscimento di responsabilità anche se non seguito dalla applicazione di una sanzione, come avvenuto nel caso in esame.

Con nota depositata il 5.4.2011 il difensore di A.C. ha fatto rilevare che con sentenza del 6.10.2010 questa Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Agrigento, emessa in data 17.11.2008, limitatamente alla confisca del terreno e del fabbricato disposta nei confronti della ricorrente.

Il predetto difensore ha inoltre prodotto copia della citata sentenza emessa nel procedimento G. + 25 n. 5857 del 2011.

Il ricorso del P.M. deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Con la citata sentenza di questa Corte, emessa anche nei confronti della predetta A.C., è stato definitivamente eliminato il provvedimento di confisca che poteva giustificare il mantenimento della misura cautelare nel corso del giudizio; giudizio che ormai si è definitivamente concluso.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del P.M..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-09-2011, n. 19803 Responsabilità civile per ingiurie e diffamazione

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rocuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo

1. La domanda di F.A., volta a ottenere il risarcimento dei danni (pari a L. 1 miliardo), in solido, dalla AUSL di Rimini, da Fa.Ga. e da P.L. – danni subiti in conseguenza della diffamazione attribuita alla Fa. e alla P., assistenti sociali dipendenti della AUSL, cui il Tribunale per i minori aveva affidato i figli del F. per il supporto psicologico e per l’opera di mediazione tra i genitori – veniva rigettata dal Tribunale di Rimini che, accoglieva la riconvenzionale avanzata dalle assistenti sociali, condannando il F. al pagamento di Euro 5.000,00 per ciascuna, riconoscendo la diffamazione nei confronti delle stesse.

2. L’impugnazione proposta dal F. veniva rigettata dalla Corte di appello di Bologna (sentenza del 4 marzo 2009).

3. Avverso la suddetta sentenza il F. propone ricorso per cassazione con sei motivi, corredati da quesiti ed esplicati da memoria. Resistono con distinti controricorsi l’AUSL di Rimini, da un lato; la Fa. e la P., dall’altro.
Motivi della decisione

1. Il collegio ha disposto l’adozione di una motivazione semplificata. E’ applicabile ratione temporis l’art. 366-bis cod. proc. civ. 2. I primi cinque motivi di ricorso censurano la sentenza nella parte in cui ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento proposta dal F..

2.1. Il primo motivo, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2049, 2056 e 2059 cod. civ., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, si conclude con due quesiti, che riguardano solo l’art. 2043 cod. civ., come del resto la parte esplicativa del motivo.

Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. perchè articola due distinti quesiti di diritto in riferimento ad un’unica violazione di legge. Invece, la Corte ha ritenuto possibili plurimi quesiti a conclusione di un unico motivo solo se essi corrispondono a concorrenti violazioni di legge (Cass. 9 giugno 2010, n. 13868).

2.2. Il secondo e il terzo motivo deducono omessa e insufficiente motivazione nella parte in cui la sentenza ha ritenuto l’adempimento del dovere d’ufficio da parte delle operatrici della AUSL. Il secondo si conclude con due momenti si sintesi; il terzo con quattro momenti di sintesi. In particolare, il secondo deduce il carattere tautologico della motivazione riscontrabile nella parte in cui da rilievo alla circostanza che il tribunale dei minori sancì la decadenza della potestà sulla base delle relazioni; profilo ripetuto nel terzo; il terzo deduce, inoltre: la negazione di ogni valore probatorio alle perizie psicologiche cui il F. si era sottoposto; l’aver desunto la liceità del comportamento dal mancato ricorso ad altri esperti da parte del tribunale di minori. Entrambi i motivi sono inammissibili per plurime ragioni. Per inidoneità del momento di sintesi, richiesto dall’art. 366-bis cod. proc. civ. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5), laddove i motivi censurano la motivazione della sentenza senza che l’illustrazione si concretizzi in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o insufficiente, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. 20 novembre 2009, n. 2009).

Infine, le censure avanzate si sostanziano nella critica di in un apprezzamento dei fatti e delle prove fatta dal giudice in senso difforme da quello preteso dalla parte, con conseguente inammissibilità in sede di legittimità (Cass. 18 marzo 2011, n. 6288).

2.3. Con il quarto e quinto motivo si deduce la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Si ravvisa la suddetta violazione nell’avere la Corte di merito ritenuto irrilevanti le perizie cui si era sottoposto il F. (quarto) e nel non avere la Corte esaminato affatto la copiosa documentazione prodotta nel giudizio di appello (relativa al giudizio penale nei confronti della moglie, al giudizio per la reintegrazione della potestà ecc). Preliminare – alla verifica della idoneità, o meno, dei quesiti che concludono i motivi – è la inammissibilità derivante dall’aver dedotto la violazione dell’art. 116 e 115 cod. proc. civ. rispetto a vizi deducibili solo come difetto di motivazione, consistendo nell’omesso esame di documentazione e nel giudizio di rilevanza rispetto ad altra documentazione.

Infatti, la Corte ha ritenuto che "Poichè l’art. 116 cod. proc. civ. prescrive come regola di valutazione delle prove quella secondo cui il giudice deve valutarle secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti, la sua violazione e, quindi, la deduzione in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4 è concepibile solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure che il legislatore prevede per una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso (oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi). La circostanza che il giudice, invece, abbia male esercitato il prudente apprezzamento della prova è censurabile solo ai sensi dell’art. 360 cod. proc. Civ. (Cass. 20 dicembre 2007, n. 26965).

3. Il sesto motivo censura la sentenza, nella parte in cui ha confermato la condanna del F. al risarcimento in favore della Fa. e della P., sotto due distinti profili.

Entrambi sono inammissibili per violazione dell’art. 360-bis. cod. proc. civ. Con un primo profilo si deduce insufficiente motivazione, in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 nella parte in cui la sentenza non considera la prova della veridicità degli addebiti mossi dal F., dall’altro non considera l’eccepita assenza dei presupposti di fatto e di diritto per la sussistenza della diffamazione.

Il momento di sintesi richiesto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 è inidoneo, non risultando individuato il fatto controverso, ed essendo, piuttosto, strutturato come violazione di diritto.

Con un secondo profilo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ., dell’art. 595 cod. pen., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 censurando la decisione nella parte in cui avrebbe riconosciuto la diffamazione posta in essere dal F. in contrasto con l’evidenza probatoria.

Si tratta di quesito astratto e generico; inoltre, già nella prospettazione, è evidente la richiesta di una rivalutazione di merito. 4. In conclusione, il ricorso è inammissibile, stante la inammissibilità di tutti i motivi in cui si articola. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate unitariamente per Fa. e P., che hanno resistito con unico controricorso.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso; condanna F.A. al pagamento delle spese processuali de giudizio di cassazione: in favore della AUSL di Rimini, che liquida in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge; in favore di Fa.Ga. e P.L., che liquida in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

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