T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 27-01-2011, n. 36 Edilizia popolare ed economica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con distinti e coevi atti i ricorrenti impugnavano il provvedimento con cui era stata denegata la localizzazione di un intervento di edilizia agevolata ex art. 51 L. 865\71 sulle aree di loro proprietà ricadenti in zona C3 secondo la delibera nr. 28 del 27.7.2003 del Consiglio Comunale di Termoli.

Il diniego era stato motivato con la destinazione agricola E1 che avevano le aree per il venir meno della variante generale al P.R.G. che non consentiva l’attivazione del procedimento di cui alla norma invocata.

La variante generale al P.R.G. era stata dichiarata inefficace con sentenza di questo Tribunale (161\07) poiché adottata in mancanza del parere ex art. 13 L. 64\1974 secondo quanto comunicato dalla Regione Molise.

I motivi di ricorso sono tre.

Il primo lamenta l’incompetenza della nota regionale del 2.3.2006 a dichiarare l’inefficacia della variante adottata poiché emessa da un funzionario regionale a riscontro di un atto di diffida del Comune di Termoli; la Regione può invitare il Comune ad integrare la variante con il previsto parere prima di procedere all’approvazione ma non può sancirne l’inefficacia.

Il secondo eccepisce l’incompetenza del dirigente comunale a negare la localizzazione di un intervento di edilizia agevolata che è di competenza del Consiglio Comunale.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 51 L. 865\71 poiché tutte le motivazioni addotte per negare quanto richiesto sono infondate; la destinazione urbanistica dei terreni è quella residenziale poiché non vi è nessuna inefficacia della delibera di adozione della variante al P.R.G. per le ragioni spiegate in precedenza, non ha rilievo il fatto che nel Comune vi siano altre aree libere su cui localizzare interventi ex art. 51 L. 865\71 dal momento che il Comune avrebbe dovuto indicarle al momento dell’adozione della variante; infine non è determinante la circostanza che l’iniziativa di localizzazione spetterebbe alla Regione o agli enti costruttori quando intervengono finanziamenti poiché non si tratta di edilizia pubblica, ma di edilizia convenzionata senza contributi dello Stato.

Il Comune si costituiva in tutti i giudizi chiedendo il rigetto del ricorso.

Preliminarmente il Collegio ritiene che si possa procedere alla riunione poiché vertenti tutti contro lo stesso provvedimento e presentando tutti le stesse censure.

I ricorsi non meritano accoglimento.

La variante del 2003 che aveva trasformato le aree di proprietà dei ricorrenti da agricole a residenziali è divenuta inefficace poiché nei tre anni successivi alla sua adozione non è pervenuta l’approvazione regionale.

Inoltre non è vero che le localizzazioni ex art. 51 L.865\71 possono essere effettuate al di fuori di un intervento di edilizia sovvenzionata: si veda in merito TAR Molise 1149\08 la cui massima afferma; "È legittimo il diniego comunale di approvazione di un intervento di edilizia agevolata ex art. 51, l. 22 ottobre 1971 n. 865, da realizzarsi in zona a destinazione agricola, risultando ininfluente che l’area interessata ricada in zona per la quale il piano regolatore generale prevede l’elaborazione di un piano di recupero, circostanza dalla quale il ricorrente fa discendere l’avvenuta sua trasformazione in zona di espansione o di completamento, atteso che la localizzazione di detti interventi in una zona non interessata da un piano di livello secondario presuppone comunque la realizzazione di un intervento pubblico, vale a dire di un’opera pubblica o di un pubblico programma edilizio, approvato e finanziato da un pubblico soggetto, e tale non può essere considerato un intervento di edilizia agevolata, non avendo esso natura di programma integrato o di riqualificazione o esecutivo di un accordo pubblicoprivato."

Sul punto è significativa la recente sentenza 768\2010 del Consiglio di Stato che aderendo ad un indirizzo consolidato della sezione IV afferma nel punto centrale della motivazione: "presupposto per l’applicazione dell’art. 51 citato è che vi sia, come nella specie, un programma di edilizia pubblica ormai in fase operativa, perché anche già finanziato, al quale debba seguire soltanto la localizzazione delle aree sulle quali eseguire l’intervento edilizio specifico; tale tipo di localizzazione, non é un mero surrogato della formazione del piano di zona e, pertanto, la sua legittimità non va verificata in base agli stessi parametri utilizzati per tale piano; la delibera di localizzazione ex art. 51 citato, avente chiara funzione accelerativa, è da ritenere per sua natura non soggetta all’approvazione regionale prevista dall’art. 8 della legge n. 167/1962; il programma costruttivo inerente la localizzazione non è equiparabile al piano di zona, rispetto al quale è alternativo ed autonomo, essendo soggetto a procedimento semplificato ed accelerato di individuazione ed acquisizione delle aree destinate ad iniziative di edilizia residenziale pubblica, non assimilabile alla procedura di formazione del P.E.E.P., con il quale condivide soltanto l’efficacia.".

Da ciò si ricava che non vi erano affatto i presupposti per accogliere la richiesta di localizzazione sia perché le aree per le quali era chiesta la localizzazione erano classificate come agricole dallo strumento vigente al momento della richiesta, sia perché non vi era alcun programma di edilizia pubblica programmato e finanziato.

I ricorsi vanno, pertanto, rigettati.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza quanto al Comune di Termoli e vengono liquidate come in dispositivo, mentre possono essere compensate nei confronti della Regione Molise che si è difesa con comparse di stile.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li rigetta.

Condanna i ricorrenti in solido tra loro alla rifusione delle spese del presente giudizio nei confronti del Comune di Termoli che liquida in Euro 3.000 oltre C.P.A. ed I.V.A.

Compensa le spese nei confronti della Regione Molise.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-04-2011, n. 7591 Mansioni e funzioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che con sentenza del 2 agosto 2006 la Corte d’appello di Roma confermava la dichiarazione, emessa dal Tribunale, di inammissibilità del ricorso proposto da A.A.M. ed altri qui indicati in epigrafe contro la datrice di lavoro Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini ed avente ad oggetto l’accertamento dell’avvenuto esercizio di mansioni superiori a quelle della qualifica nonchè la condanna al pagamento delle differenze retributive;

che ad avviso della Corte d’appello i ricorrenti in primo grado non avevano assolto l’onere di indicare, nel loro atto introduttivo, le caratteristiche delle mansioni proprie della qualifica superiore e di raffrontarli con le mansioni in concreto svolte;

che in particolare, senza riferimento alle posizioni dei singoli, essi avevano chiesto il superiore inquadramento in base alle mansioni superiori riconosciute nella Delib. n. 316 del 2003 e svolte in un periodo non precisato, con riferimento a schede di contenuto generico e riferibili a soltanto quattro dei quattordici lavoratori;

che la genericità della causa petendi aveva leso il diritto al contraddittorio, spettante alla parte convenuta, la quale non aveva potuto predisporre le sue difese;

che bene il Tribunale aveva rigettato l’istanza di ordinare alla convenuta l’esibizione delle schede di valutazione, poichè l’esercizio del potere istnittorio giudiziale non poteva essere ottenuto dalla parte per eludere l’onere probatorio a suo carico;

che contro questa sentenza l’ A. e litisconsorti ricorrono per cassazione mentre l’Azienda ospedaliera non si è costituita;

che i ricorrenti hanno presentato una memoria.

Considerato che col primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. nonchè vizi di motivazione per non avere la Corte d’appello pronunciato sulle censure alla sentenza di primo grado e trascurando di trascrivere le conclusioni di parte, per avere altresì omesso di motivare;

che il motivo è inammissibile per contraddizione, ossia per inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 4, giacchè non è possibile che il giudice non pronunci e, al tempo stesso, ometta di motivare la pronuncia;

che del resto, la Corte d’appello ha illustrato ampiamente, come si è qui detto nella parte narrativa, le ragioni di inammissibilità della domanda per genericità sulla causa petendi; genericità che ora i ricorrenti tentano inutilmente di giustificare con "economia di giudizio";

che col secondo motivo essi deducono violazione dell’art. 2697 cod. civ., art. 115 cod. proc. civ. e vizi di motivazione, per avere la Corte di merito preteso la prova di fatti pacifici;

che neppure questo motivo è ammissibile poichè la Corte ha ritenuto l’inammissibilità della domanda e non il difetto di prova;

che col terzo motivo i medesimi prospettano la violazione degli artt. 115 e 157 cod. proc. civ. e omessa motivazione sulla sufficienza delle schede provenienti dalla controparte a rendere comprensibile la domanda;

che analoga censura essi muovono col quinto motivo, con cui, invocando l’art. 112 cod. proc. civ. e D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 152 parlano di omesso esame della documentazione prodotta;

che i connessi motivi non hanno fondamento poichè il collegio di merito ha esaminato la documentazione e l’ha ritenuta generica ed insufficiente ad illustrare le ragioni della domanda, con valutazione incensurabile nel giudizio di legittimità;

che col quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 210 cod. proc. civ. e della L. n. 241 del 1990, per non avere la Corte d’appello chiesto in via officiosa documenti alla pubblica amministrazione datrice di lavoro;

che è inammissibile il riferimento alla L. n. 241 del 1990, la quale, come riconoscono gli stessi ricorrenti, "regola l’attività e il procedimento amministrativo ma in tutt’altro ambito";

che il rigetto dell’istanza istruttoria è stato esattamente motivato dalla Corte d’appello con esatto riferimento alla discrezionalità nell’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio, non attribuiti dalla legge al giudice per rimediare alla negligenza probatoria delle parti;

che, rigettato il ricorso, sulle spese processuali non si provvede poichè la parte intimata non si è costituita
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-05-2011, n. 9765 Indennità di espropriazione

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Svolgimento del processo

A.L., A.G., A.A., proprietari di un fondo sito nel Comune di Fasano esteso mq. 11.300 ed espropriato dal Comune, convennero l’Ente innanzi alla Corte di Lecce per l’accertamento dei giusto valore dell’area. La Corte di Lecce con sentenza 4.11.1989, ritenuta la prevalente natura edificatoria del terreno ed affermata quella agricola per parte marginale, determinò l’indennizzo dovuto (sulla base del parametro di L. 12.500 a mq e di L. 4.000 a mq., rispettivamente per la quota edificatoria e per quella agricola) nella complessiva somma di L. 68.820.950. La Corte di Cassazione con sentenza del 21.7.1995 – poi seguita da sentenza 6.11.1998 di accoglimento di ricorso ex art. 391 bis c.p.c. – accolse il ricorso degli espropriati e rinviò, sia per la riqualificazione della affermata natura agricola del suolo sia per l’applicazione necessaria dello jus superveniens ( D.L. n. 333, art. 5 bis, convertito in L. n. 359 del 1992), alla stessa Corte. La Corte di Lecce in sede di rinvio, con sentenza 6.12.2004, ha: 1) affermato alla stregua della previsione di PEEP la natura edificatoria dell’intera area, 2) ribadito che il parametro di valore a mq dell’area dovesse essere quello, già stimato dal CTU, di L. 12.000 a mq. e disatteso le censure afferenti la incompletezza della indagine di mercato su transazioni di terreni consimili e su stime di terreni presi a tertium comparationis, 3) sviluppato il calcolo dell’indennità sulla base del disposto dell’art. 5 bis ed affermato che, essendo il valore risultante (L. 74.772.450) superiore alla somma erogata, tra deposito provvisorio e liquidazione ad opera della sentenza cassata (L. 68.820.950), poteva emettersi sentenza di accoglimento e condanna 4) pertanto riconosciuto come dovuta la somma di L. 78.772.450 per ad Euro 38.616 oltre interessi e spese.

Per la cassazione di tale sentenza i sigg.ri A.L., A.G. ed A.A., hanno proposto ricorso in data 17.6.2005 articolando due motivi, ai quali il Comune non ha opposto difese.

Il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria finale.

Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’art. 2909 c.c. e vizio di motivazione: ad avviso dei ricorrenti la Corte, indebitamente attestando il divieto di reformatio in pejus sulla somma complessivamente dovuta, aveva omesso di considerare che per l’omessa impugnazione in sede di legittimità si era formato giudicato sul parametro indennitario di L. 12.500 a mq accertato con la decisione del 1989 della Corte di Appello e che tal parametro di sarebbe dovuto applicare interamente all’intera area.

Con il secondo motivo si denunzia quindi difetto di motivazione in relazione alla disattesa richiesta di rinnovazione della CTU, con la quale si chiedeva di appuntare l’indagine sui prezzi di mercato delle aree limitrofe o consimili e non sui valori di esproprio, di tenere conto di altre CTU prodotte in diversi giudizi, di considerare solo dati omologhi per estensione ed ubicazione di terreni, di considerare non solo la nuova perizia ma anche quella acquisita nella fase del giudizio concluso con la sentenza cassata.
Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che, pur essendo infondate le censure esposte nei due motivi dianzi sintetizzati, nondimeno per effetto dello jus superveniens debba, provvedendosi sul ricorso, cassare la sentenza impugnata.

Si esaminano quindi i due motivi del ricorso.

Primo motivo: esso contiene doglianze prive di alcuna plausibilità e consistenza non scorgendosi come possa ritenersi coperto da giudicato non il valore complessivo della liquidazione della indennità (che pervero neanche passa in giudicato, ma è solo non riformabile in pejus ove l’impugnazione non sia stata proposta dalla parte interessata, come rammentato da Cass. n. 15835 del 2010) ma addirittura la determinazione unitaria del valore dell’area fatta dal primo giudice (nella specie indicata in L. 12.500 a mq.). Il ricorso pare ignorare che non sono suscettibili di essere coperti dalla menzionata preclusione nè i criteri di esproprio nè i parametri o valori unitari accertati dalla sentenza di merito che li abbia posti a base del calcolo dell’indennizzo, sì che, dato corso allo jus superveniens, la sua applicazione non trova alcun ostacolo nella predetta scelta od individuazione da parte di quel giudice. In tal senso si richiamano, in termini, Cass. n. 24064 del 2008 e, in linea generale, Cass. n. 22521 del 2010 e n. 3434 del 2011.

Secondo motivo: le censure esposte, a fronte di motivazione attenta e logica della sentenza impugnata, appaiono non ammissibili. Il complesso motivo narra in sei pagine delle censure rivolte alla CTU N. – là dove essa avrebbe preso a parametro del criterio sintetico comparativo non atti di compravendita ma atti di esproprio – sia in sede di osservazioni critiche immediate sia in sede di difese conclusionali; quindi il motivo si duole della risposta data dalla Corte per essere detta risposta elusiva della questione posta (non potendosi ad avviso dei ricorrenti ritenere congruo il criterio comparativo adottato sol perchè sarebbero mancate "altre transazioni immobiliari" e dovendosi in tal caso almeno ripiegare sul criterio analitico). Dissente poi il motivo dalle ragioni per te quali la Corte di merito ebbe a ritenere nel concreto inutilizzabile un atto preso dai deducenti a tertium comparationis e del pari non rilevante una transazione del 1994. Orbene, il complesso delle censure non riesce ad evidenziare alcuna illogicità di argomentazione ma soltanto una diversa valutazione, non condivisa dalla parte ricorrente con la conseguenza per la quale tutte le censure appaiono non consentiti tentativi di rivalutazione dei fatti accertati.

Nondimeno, e come anche di recente ribadito (Cass. 25567 del 2010), la presenza di censure sulla liquidazione dell’indennità, sia con riguardo al criterio sia in relazione al quantum dell’indennizzo, rende contestata da parte dell’espropriato detta statuizione e consente, provvedendo sul ricorso, di dare ingresso al nuovo criterio di indennizzo emergente dopo la sentenza 348/2007 della Corte Costituzionale (per le espropriazioni anteriori alla entrata in vigore della nuova disciplina ex D.P.R. n. 327 del 2001, ancora il valore venale pieno di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 39), come più volte ribadito da questa Corte (Cass. n. 22409 del 2008 – n. 28431 del 2008 – n. 11004 del 2010).

Va quindi cassata l’impugnata sentenza e ben può procedersi alla decisione nel merito ex art. 384 c.p.c, essendo stati accertati i fatti di rilievo e non residuando margini di alcuna loro valutazione.

Pertanto, per l’area edificabile espropriata di mq. 11.300 andrà calcolato l’indennizzo al valore unitario di L. 12.000 a mq. ed al totale andrà assommato il valore pieno del manufatto ablato, pari a L. 5.107.950, con un totale di Euro 72.664 dovuti dal Comune di Fasano. Di tal somma va disposto il deposito nelle forme di legge (segnatamente di quella eccedente le somme depositate a suo tempo all’esito dei gradi del giudizio di merito) in una con gli interessi legali dal dovuto al saldo (da computarsi sui saldi dovuti e per la differenza rispetto alle somme già versate per interessi, e delle quali da atto la sentenza qui cassata). Quanto alle spese di lite, se vanno confermate le statuizioni della sentenza impugnata con riguardo ai decorsi giudizi, e del pari se va condivisa la regolamentazione delle spese di CTU, appare equo disporre la compensazione delle spese del giudizio qui concluso, posto che la cassazione della sentenza discende non già dalla fondatezza dei motivi ma della mera sopravvenienza della normativa indicata.
P.Q.M.

Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo ex art. 384 c.p.c., determina l’indennità di espropriazione dovuta dal Comune di Fasano in Euro 72.664 della quale dispone il deposito nelle forme di legge in una con gli interessi legali dal dovuto al saldo nei sensi di cui in motivazione. Condanna il Comune al pagamento di 1/2 delle spese dei pregressi giudizi, compensato il residuo 1/2, che determina per l’intero, secondo la specifica della sentenza cassata, in Euro 12.708,96. Condanna il Comune a sostenere il 75% delle liquidate spese di CTU (restando a carico dei ricorrenti il residuo).

Compensa per intero le spese del concluso giudizio di legittimità.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-12-2010) 22-03-2011, n. 11308

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Svolgimento del processo

B.C., tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, in data 10.7.2009, confermativa della sentenza 27.1.2005 del Tribunale di Roma che lo aveva condannato, per il delitto di ricettazione di assegno bancario, alla pena di un anno di reclusione ed Euro 300,00 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche.

Il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata deducendo:

a) erronea applicazione degli artt. 43 e 648 c.p., nonchè illogicità della motivazione, non avendo la Corte territoriale tenuto conto, al fine di escludere il dolo della ricettazione, che l’imputato aveva versato l’assegno in questione, di provenienza furtiva, sul proprio conto corrente a lui riconducibile, circostanza che avrebbe consentito la configurabilità dell’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 712 c.p.;

b) carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve di cui all’art. 648 c.p., comma 2, e dell’attenuante ex art. 62 c.p., n. 4, considerato il valore meramente cartolare dell’assegno;

c) illogicità della motivazione sulla mancata attenuazione del trattamento sanzionatorio.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Le doglianze dedotte attengono a questioni già esaminate dalla Corte territoriale e disattese con corretta e logica motivazione, come tale, incensurabile in cassazione. In particolare è stato dato conto della sussistenza del reato di ricettazione, considerata la mancanza di qualunque spiegazione, da parte dell’imputato, in merito allo svolgimento dei fatti; la esclusione delle attenuanti ex art. 648 cpv. c.p., e art. 62 c.p., n. 4, risulta adeguatamente motivata, in aderenza alla giurisprudenza in materia della S.C., come citata nella sentenza impugnata, con riferimento, quanto alla ipotesi lieve della ricettazione, alla personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali, al valore economico della res ricettata, alle modalità dell’azione e, quanto all’attenuante del danno di particolare tenuità, alla commisurazione del danno al momento della consumazione del reato, (avendo l’imputato girato per l’incasso il titolo per l’importo di L. 58.700.000, apponendovi la propria firma).

Del tutto generica è, infine la terza doglianza, posto che il trattamento sanzionatorio è stato ritenuto congruo dalla Corte di merito in relazione ai precedenti penali dell’imputato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

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