T.A.R. Campania Napoli Sez. I, Sent., 20-04-2011, n. 2232 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il consorzio ricorrente, affidatario in virtù di contratto stipulato nel luglio 2007 del servizio di igiene urbana del Comune di Brusciano per il periodo compreso tra il 1° marzo 2007 ed il 31 dicembre 2009, è stato destinatario delle ordinanze in epigrafe emarginate, con le quali gli si è ingiunto di proseguire l’espletamento del suddetto servizio complessivamente per tutto il 2010 ed alle stesse condizioni contrattuali del precedente affidamento, in forza dei poteri contingibili ed urgenti attribuiti al sindaco dagli artt. 50 del d.lgs. n. 267/2000 e 191 del d.lgs. n. 152/2006 e nelle more dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica volta ad individuare il nuovo soggetto affidatario.

Il ricorrente insorge avverso tali ordinanze, anche attraverso la proposizione di motivi aggiunti, chiedendone l’annullamento per una serie di ragioni attinenti alla violazione degli artt. 3, 4, 23, 41 e 97 della Costituzione, alla violazione del testo unico sugli enti locali e della legge sul procedimento amministrativo, alla violazione dei principi vigenti in materia di ordinanze extra ordinem nonché all’eccesso di potere sotto svariati profili.

Il medesimo propone, altresì, domanda di risarcimento del danno derivante "dall’illegittima protrazione dello svolgimento del servizio di igiene urbana alla quale è stato costretto per effetto dei provvedimenti impugnati", fornendone gli indici di quantificazione.

Il Comune di Brusciano, costituitosi in giudizio, eccepisce nelle sue memorie difensive l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, l’incompetenza di questo Tribunale a trattare i motivi aggiunti e, comunque, l’infondatezza delle domande avversarie.

Il Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio, insta nei suoi scritti difensivi per il rigetto del gravame.

L’istanza cautelare è stata respinta da questo Tribunale con ordinanza n. 661 del 24 marzo 2010.

Parte ricorrente ha depositato ulteriori memorie difensive con le quali insiste nelle proprie tesi.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione all’udienza pubblica del 12 gennaio 2011.

1.1 Il Collegio deve, in via preliminare, procedere al vaglio delle eccezioni di rito formulate dalla difesa comunale.

Con una prima eccezione, questa deduce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, assumendo che l’odierna controversia involgerebbe questioni meramente patrimoniali afferenti alla posizione debitoria del Comune di Brusciano, e non questioni inerenti alla legittimità degli atti con cui l’amministrazione comunale ha disposto la prosecuzione del servizio di igiene urbana.

L’eccezione deve essere disattesa sulla base della semplice considerazione che è vero esattamente il contrario di quanto affermato dalla difesa comunale, vertendo il caso specifico sulla richiesta di annullamento di provvedimenti amministrativi che si ritengono illegittimi, a fronte dei quali non possono non essere individuate posizioni di interesse legittimo, naturalmente attratte alla cognizione del giudice amministrativo.

1.2 Con una seconda eccezione, la difesa comunale insta per la declaratoria di incompetenza di questo Tribunale in ordine ai motivi aggiunti, proposti dopo l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, il quale devolve tutte le controversie attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio – Roma (art. 135, comma 1, lett. e), c.p.a.).

La tesi non ha pregio, in quanto i motivi aggiunti non danno vita ad un nuovo rapporto processuale, ma si inseriscono nel rapporto processuale già sorto con la presentazione del ricorso introduttivo, ampliando le ragioni già dedotte, con la conseguenza che seguono il regime della competenza vigente al momento della proposizione della domanda originaria.

2. Superate le questioni di rito, il Collegio può passare allo scrutinio del merito del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti.

Con una prima censura, il consorzio ricorrente, nel lamentare la violazione dell’art. 23 della Costituzione nonché dei principi generali vigenti in materia di poteri contingibili ed urgenti, stigmatizza che gli è stata imposta una proroga contrattuale senza il riconoscimento del giusto compenso ragguagliato al reale costo del servizio, da determinarsi in base ai valori di mercato. In sostanza, a suo avviso, le gravate ordinanze avrebbero illegittimamente reiterato un affidamento agli stessi patti e condizioni di quello precedente, in assenza della minima attività concertativa in ordine alle modalità ed ai contenuti economici dell’affidamento stesso ed in presenza del dissenso manifestato da esso consorzio in ordine ad ogni ipotesi di prosecuzione del servizio già svolto.

Aggiunge il ricorrente che, a fronte del corrispettivo mensile fissato nell’originario contratto, pari a circa Euro 125.000,00, e posto a base del nuovo affidamento, il solo costo vivo del servizio ammonterebbe mensilmente ad Euro 147.000,00 (come da scheda tecnica depositata in atti), con la conseguenza che il compenso percepito non solo non riuscirebbe a garantire la minima soglia di utile, ma sarebbe anche fonte di sicure perdite.

La doglianza, come complessivamente articolata, non merita adesione.

Il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale, citato dal ricorrente a sostegno delle sue tesi, a mente del quale, in caso di affidamento del servizio di igiene urbana mediante il ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente, l’imposizione della prosecuzione del servizio alle medesime condizioni contrattuali risalenti ad alcuni anni addietro si risolve in una ingiustificata imposizione al privato del prezzo del servizio, in contrasto con l’esigenza del giusto compenso e col principio secondo cui la potestà d’ordinanza deve, in linea di massima, limitarsi a prescrivere misure tali da comportare il minor sacrificio possibile per il destinatario (cfr. per tutte TAR Campania Napoli, Sez. I, 9 marzo 2009 n. 1319).

Si osserva, tuttavia, che tale insegnamento non può trovare quivi applicazione, per un duplice ordine di ragioni attinenti alla connotazione giuridica e fattuale del caso controverso.

2.1 Si rileva in punto di diritto, come correttamente evidenziato nel corpo delle ordinanze impugnate, che il consorzio ricorrente è vincolato, nell’ipotesi di prosecuzione del servizio in regime di cd. proroga tecnica non oltre l’anno dalla scadenza del precedente affidamento (ossia fino al 31 dicembre 2010), a mantenere fermo l’importo del corrispettivo già percepito; tanto lo si evince dall’art. 9 del capitolato allegato all’originario contratto, a termini del quale "L’affidamento del servizio ha durata a decorrere dal 01.03.2007 al 31.12.2009. Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario un lasso di tempo per un nuovo affidamento, il Consorzio Bacino NA3 (poi confluito nel consorzio odierno ricorrente, ndr.), previa richiesta del Comune di Brusciano potrà proseguire il servizio, in regime di temporanea "prorogatio", nel termine massimo di dodici mesi al costo dell’ultimo canone.".

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa attorea, la clausola contrattuale in parola non implica la mera possibilità per il consorzio di perpetuare il servizio alle passate condizioni economiche in adesione alla conforme richiesta dell’amministrazione comunale, bensì introduce in favore di quest’ultima un vero e proprio diritto di opzione alla prosecuzione dell’affidamento senza variazione di corrispettivo, a cui il consorzio non può legittimamente sottrarsi trovandosi in una tipica situazione di soggezione. Ne deriva che è indifferente se per l’esercizio di tale diritto l’amministrazione comunale ricorra allo strumento contrattuale od a quello provvedimentale, prescelto nel caso di specie, sussistendo in entrambi i casi il vincolo giuridico del consorzio ad assicurare per un ulteriore anno la continuazione del servizio in regime di prorogatio ed al costo dell’ultimo canone, dietro semplice richiesta della stessa amministrazione.

Né deve trarre in inganno, con riguardo alla posizione del consorzio, l’utilizzo del termine "potrà" nel corpo dell’enunciato dell’art. 9 cit., dal momento che tale predicato verbale, seppure possa dare adito ad ambiguità interpretative, deve essere comunque contestualizzato nell’ambito del significato complessivo della clausola, che fa riferimento ad una proroga contrattuale non certa ma eventuale, condizionata alla necessità di usufruire di uno spazio temporale tecnico per individuare il nuovo soggetto affidatario del servizio.

D’altronde, se si aderisse alla tesi attorea, che intende desumere dall’utilizzo del verbo "potere" il fatto che la prosecuzione del servizio a canone invariato debba necessariamente dipendere dalla concorde volontà del consorzio e dell’amministrazione comunale, la clausola in parola non avrebbe ragion d’essere, potendo sempre le parti di un rapporto contrattuale pubblico procedere di comune accordo alla proroga tecnica del servizio già affidato nelle more dell’espletamento della nuova procedura selettiva, indipendentemente dalla previsione di apposita facoltà in tal senso nel testo negoziale. Infatti, l’interpretazione quivi fornita è l’unica in grado di riconnettere all’art. 9 del capitolato un significato giuridicamente plausibile, in applicazione del fondamentale canone ermeneutico espresso nell’art. 1367 c.c., a mente del quale nel dubbio le clausole contrattuali devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.

2.2 Quanto ai profili di fatto, le argomentazioni della difesa attorea ugualmente non convincono non solo perché il propugnato costo vivo del servizio appare oltremodo sopravvalutato, ma anche perché il corrispettivo offerto dall’amministrazione comunale si presenta, a ben vedere, in linea con i valori di mercato.

Si palesano, infatti, del tutto condivisibili le osservazioni contenute nella nota del Comune di Brusciano prot. n. 14674 del 2 luglio 2010 (in atti), con le quali si contesta la quantificazione del costo del servizio effettuata dal consorzio (pari precisamente ad Euro 147.223,01 mensili) sull’assunto di una più efficiente organizzazione del personale, ben potendo il consorzio stesso impiegare le risorse umane in modo più rispettoso delle esigenze di economicità, ossia evitando, come rappresentato dal Comune, di rimpiazzare operatori collocati a riposo non necessari per l’espletamento del servizio, di attribuire nuovi livelli economici di inquadramento, nonché di inserire una nuova figura professionale apicale, quale il "responsabile di cantiere consortile", che costituisce in effetti un’inutile duplicazione di altra figura professionale già esistente.

Sotto altra angolatura, come correttamente eccepito dalla difesa comunale, il corrispettivo offerto non si colloca al di sotto dei valori correnti di mercato, se solo si pone mente alla circostanza, tratta dalle emergenze processuali, che lo stesso servizio è stato successivamente aggiudicato, all’esito di procedura di evidenza pubblica, ad una ditta che ha praticato un ribasso del 9,11% su un importo a base d’asta di poco superiore ad Euro 125.000,00 (IVA inclusa), mentre le altre (due) ditte concorrenti hanno offerto ribassi rispettivamente del 4,00% e del 2.30%.

Resta, pertanto, conclamata l’assimilazione del corrispettivo previsto dalle ordinanze impugnate al giusto compenso ragguagliato al reale costo del servizio.

2.3 Né si presentava necessario l’espletamento di alcuna attività concertativa in merito alle condizioni economiche dell’affidamento, non solo perché le ordinanze contingibili sindacali, essendo caratterizzate da urgenza ed indifferibilità, non richiedono la garanzia del rispetto del contraddittorio nelle fasi intermedie del procedimento (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 13 agosto 2007 n. 4448), ma anche perché la misura del corrispettivo era già fissata nell’art. 9 del capitolato.

2.4 Infine, si ammanta di superfluità l’acquisizione del consenso del consorzio alla prosecuzione del servizio, poiché si tratta nel caso specifico di affidamento coattivo di un’attività al fine di ovviare a situazioni di pericolo imminente per la salute pubblica e per l’ambiente, nell’ottica di salvaguardia estrema di superiori interessi pubblici ai sensi degli artt. 50 del d.lgs. n. 267/2000 e 191 del d.lgs. n. 152/2006.

3. Con altra censura, il ricorrente, nel rimarcare l’esposizione debitoria dell’amministrazione comunale ammontante a circa Euro 1.800.000,00 per prestazioni contrattuali pregresse, stigmatizza che la "rilevanza di siffatta debitoria, l’assenza di remuneratività alcuna ed anzi l’antieconomicità della relativa gestione rendono evidenti ed oggettive le ragioni di assoluta insostenibilità delle condizioni alle quali si pretende di fargli svolgere il servizio e palesano, dunque, l’uso sviante del potere in concreto esercitato e la natura illecita della relativa condotta".

Anche la suddetta doglianza non si presta ad essere condivisa.

3.1 Quanto alla pretesa assenza di remuneratività, in una alla assunta antieconomicità della gestione, vale rinviare alle precedenti considerazioni per dimostrare la scarsa consistenza delle argomentazioni attoree.

3.2 Con riferimento, invece, all’esposizione debitoria, si osserva che la legittimità di un’ordinanza contingibile ed urgente, come quelle oggetto di gravame, deve essere vagliata alla luce dell’esistenza della situazione di fatto che autorizzi il ricorso al potere extra ordinem, senza che quindi possano rilevare addebiti o inerzie comunque imputabili all’amministrazione procedente in base a rapporti pregressi intrattenuti con il destinatario dell’ordine (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. I, n. 1319/2009 cit.).

Si aggiunge, peraltro, che, come risulta dalle note del Comune di Brusciano prot. n. 18441 del 13 settembre 2010 e prot. n. 25087 del 1° dicembre 2010, depositate in atti e non oggetto di specifica contestazione, tale ente ha provveduto a sanare nel corso del 2010 gran parte della morosità accumulata nei confronti del consorzio, ottemperando a piani di rientro appositamente concordati con quest’ultimo e sospendendo il pagamento delle sole fatture controverse, con conseguente trascurabilità del dato del maturato debitorio e della possibile inaffidabilità della pubblica committenza.

4. Con un’ultima censura, il consorzio ricorrente denuncia che le gravate ordinanze sono sprovviste dei requisiti della temporaneità dell’efficacia e dell’imprevedibilità dell’evento pericoloso, poiché, da un lato, l’affidamento del servizio per la durata di un intero anno non troverebbe giustificazione nei tempi, necessariamente più ristretti, occorrenti per avviare e concludere la procedura di gara finalizzata all’individuazione del nuovo soggetto gestore, e giacché, dall’altro, il ricorso ai poteri extra ordinem non sarebbe dipeso "da eventi imprevedibili ma dal colposo inadempimento dell’amministrazione rispetto alle proprie obbligazioni".

I predetti argomenti devono essere entrambi disattesi.

4.1 Con riguardo al primo aspetto, si evidenzia che le ordinanze contingibili ed urgenti sono intrinsecamente caratterizzate dalla provvisorietà, intesa nel duplice senso di efficacia temporalmente limitata e di proposizione di misure non definitive, con la conseguenza che devono essere considerate illegittime quelle ordinanze extra ordinem non sottoposte a termine di efficacia (esplicito o implicito), ovvero emanate per regolare stabilmente una situazione od assetto di interessi (cfr. TAR Campania, Sez. V, 29 dicembre 2010 n. 28169).

Ebbene, nel caso specifico non si rinvengono tali anomalie, attesa la durata limitata nel tempo dell’affidamento, che peraltro si è motivatamente protratto per circa un anno (cfr. ordinanza sindacale n. 134 del 21 ottobre 2010, in atti, con la quale è stata disposta la revoca dell’affidamento stesso), a cagione dell’incertezza del quadro normativo inerente al passaggio all’ente provinciale delle competenze in materia di raccolta dei rifiuti.

4.2 Quanto al secondo profilo, il Collegio si limita ad osservare, in adesione ad un consolidato orientamento (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. V, 12 giugno 2009 n. 3765), che il requisito della contingibilità delle ordinanze sindacali indica nient’altro che l’urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza in ordine a situazioni di pericolo imminente per l’incolumità pubblica, sicché ciò che rileva è che il sindaco dia adeguata contezza delle ragioni che lo hanno spinto ad attivare i poteri extra ordinem; pertanto, la ragione giustificatrice del ricorso a tali provvedimenti non risiede tanto nell’imprevedibilità dell’evento pericoloso, quanto nell’impossibilità di utilizzare tempestivamente i rimedi normali messi a disposizione dall’ordinamento, come si è puntualmente verificato nella presente fattispecie.

5. In conclusione, resistendo i provvedimenti impugnati a tutte le censure prospettate, la domanda di annullamento degli stessi deve essere rigettata per infondatezza.

Analoga sorte subisce la connessa domanda risarcitoria, non essendosi profilata l’ingiustizia del danno asseritamente subito.

Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, deve dunque essere in toto respinto, mentre sussistono giusti e particolari motivi, in virtù della complessità della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 10-05-2011, n. 4011 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con istanza depositata il 23.12.2010 il ricorrente ha precisato che, in data 29.10.2009, è stato sottoscritto un accordo con il Comune e, pertanto, ha chiesto che sul ricorso venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Con istanza depositata il 14.3.2011 i difensori del Comune di Monterotondo hanno dichiarato di voler aderire all’istanza per la declaratoria della cessazione della materia del contendere presentata dal ricorrente.

Al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità dell’impugnativa per sopravvenuto difetto di interesse.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-03-2011) 25-05-2011, n. 20878 Frode nell’esercizio del commercio

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Svolgimento del processo

F.M. è stato condannato in primo grado alla pena di giustizia perchè riconosciuto colpevole dei delitti ex artt. 473, 474 e 648 c.p..

La CdA di Lecce, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la pronunzia del Tribunale.

Con il ricorso, il difensore deduce: 1) errata applicazione dell’art. 474 c.p.. I giudici del merito avrebbero dovuto assolvere l’imputato per insussistenza del fatto, atteso che non è stata fornita la prova della registrazione dei marchi dei prodotti che F. è accusato di aver contraffatto, 2) violazione dell’art. 125 c.p.p. in quanto la CdA non ha dato risposta a nessuno dei rilievi formulati con l’atto di appello.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.

I marchi che il F. è accusato di aver contraffatto distinguono prodotti di notissime "case" di abbigliamento in libera vendita nel nostro Paese, di talchè la circostanza del deposito del marchio appartiene alla sfera del notorio. Nè il ricorrente ha positivamente sostenuto che detti marchi non siano registrati in Italia, limitandosi ad affermare che la Corte di merito non lo ha esplicitamente dichiarato.

Quanto alla mancata risposta ai motivi di appello, l’affermazione non corrisponde al vero, atteso che, sia per quel che riguarda la effettiva contraffazione, sia per quel che riguarda la pretesa grossolanità del falso, la Corte salentina ha dato adeguata "risposta".

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue condanna alle spese del grado e al versamento di somma a favore della Cassa ammende.

Si stima equo determinare detta somma in Euro 1000.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-04-2011) 08-06-2011, n. 23072 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 27.4.2009, in parziale riforma della sentenza 14.2.2008 del Tribunale di Tivoli – Sezione distaccata di Castelnuovo di Porto:

a) ribadiva l’affermazione della responsabilità penale di L. G. in ordine al delitto di cui:

– agli artt. 81 e 481 cod. pen. poichè – quale architetto direttore dei lavori – in relazione ad un intervento edilizio di totale demolizione di un manufatto preesistente ad unica elevazione, sito in (OMISSIS), e realizzazione di un nuovo fabbricato a tre piani completamente diverso per sagoma, tipologia, forma, struttura, superficie e volumetria complessive: a) asseverava falsamente, in una perizia tecnica del 19.6.2003, allegata ad una DIA, che gli eseguendi lavori avrebbero riguardato il risanamento conservativo di un fabbricato esistente e che l’intervento sarebbe stato eseguito con la tecnica del "cuci-scuci" senza porsi in contrasto con la normativa urbanistica, il regolamento edilizio e lo strumento urbanistico; b) in altra perizia giurata in data 15.10.2003 (conseguente a sospensione dei lavori disposti con ordinanza comunale) attestava falsamente la regolarità dell’intervento eseguito);

b) determinava la pena, con le già riconosciute attenuanti generiche, in Euro 200,00 di multa, confermando la concessione dei doppi benefici di legge;

c) dichiarava estinta per prescrizione la contravvenzione di edificazione edilizia abusiva (D.P.R. n. 3280 del 2001, art. 44, lett. b,) ascritta al L. in concorso con i committenti dei lavori.

Avverso tale sentenza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione i due difensori dell’imputato, i quali – sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione – hanno dedotto:

– la inconfigurabilità del reato di cui all’art. 481 cod. pen., in quanto la relazione tecnica asseverata da allegarsi alla DIA non avrebbe natura di "certificato", "riflettendo essa, per la parte progettuale, non una realtà oggettiva ma una semplice intenzione".

In relazione, poi, alla perizia giurata del 15.10.2003, il L. non avrebbe attestato la regolarità dell’intervento, ma si sarebbe limitato ad affermare che l’originaria stiuttura muraria sarebbe stata ripristinata e le dimensioni in pianta dell’edificio e la sua sagoma sarebbero rimaste invariate, manifestando ancora una volta "una semplice intenzione o, comunque, la previsione di un fatto futuro".

Quanto poi alle opere effettivamente realizzate, non vi sarebbe stata una totale "demolizione e ricostruzione della struttura preesistente", avendo tate attività riguardato, invece, "una piccola parte del fabbricato".
Motivi della decisione

1. Le doglianze riferite in ricorso alla pretesa inconfigurabilità del reato residuo sono infondate.

2. L’art. 481 cod. pen. punisce la condotta di colui il quale ponga in essere una falsità ideologica in certificati commessa nell’esercizio di una professione forense, sanitaria o di altro servizio di pubblica necessità.

In relazione a tale previsione sanzionatoria il Collegio – tenuto conto di quanto espressamente disposto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 29, comma 3, nonchè della elaborazione giurisprudenziale già svolta da questa Corte – ribadisce anzitutto il principio secondo il quale:

– il progettista o, comunque, il tecnico abilitato che predispone la relazione di accompagnamento, all’interno del procedimento che la legge prescrive per la presentazione della DIA in materia edilizia, assume la qualifica di persona esercente un servizio di pubblica necessità ex art. 359 cod. pen. vedi Cass.: sez. 5, 4.10.2010, n. 35615, D’Anna; 24.2.2010, a 7408, Frigè; nonchè sez. 3, 16.7.2010, n. 27699, Coppola e altro; 19.1.2009, n. 1818, Baldessari).

3. L’art. 481 cod. pen. prevede, però, che la falsa attestazione dei fatti dei quali l’atto sia destinato a provare la verità sia contenuta all’interno di un "certificato" e da ciò discende la necessità di individuare se la relazione di accompagnamento alla DIA edilizia abbia o meno natura di "certificato".

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, con consolidato orientamento, che costituisce "certificazione" la descrizione dello stato dei luoghi antecedente alte opere da realizzare Cass.: sez. 5, n. 35615/2010, D’Anna; sez. 3, n. 27699/2010, Coppola e altro).

3.1 Tesi non convergenti sono state espresse, invece, quanto alla parte progettuale della relazione allegata alla DIA edilizia.

In relazione a tale parte del documento si è sostenuto, infatti, che essa rifletterebbe non una realtà oggettiva ma una semplice intenzione dell’interessato di realizzare le opere in essa descritte ed ancora inesistenti e, per quanto riguarda l’eventuale attestazione dell’assenza di vincoli, solamente un giudizio espresso dal dichiarante, come tale non necessariamente fondato su dati di fatto certi e sicuri vedi Cass., sez. 5: n. 7408/2010, Frigè; 3.5.2005, n. 24562, Mazzoni; 26.4.2005, n. 23668, Giordano; sez. 3, n. 27699/2010, Coppola e altro).

A divergenti conclusioni è pervenuta, invece, questa Sezione – con la sentenza 19.1.2009, n. 1818, Baldessari – ove è stato evidenziato che, dalla lettura coordinata e sistematica della normativa di riferimento ( D.P.R. n. 380 del 2001, art. 23, commi 1 e 6, e art. 29, comma 3), emergerebbe un "sostanziale affidamento" riposto dall’ordinamento sulla relazione tecnica che accompagna il progetto e sulla sua veridicità, atteso che "quella relazione si sostituisce, in via ordinaria, ai controlli dell’ente territoriale ed offre le garanzie di legalità e correttezza dell’intervento". In tale prospettiva la relazione del tecnico abilitato costituisce un atto non solo idoneo ad integrare la dichiarazione di inizio dell’attività, ma anche dotato di piena autonomia e di valore pubblicistico, assumendo valore sostitutivo del titolo edilizio abilitante e quindi certificativo.

3.2 Quanto alla dichiaazione di conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti – a fronte dell’orientamento secondo il quale si tratterebbe soltanto di un mero giudizio del dichiarante – la stessa è stata ricondotta, invece, all’attività certificativa da Cass., sez. 3, n. 27699/2010, Coppola e altro.

4. A fronte degli orientamenti giurisprudenziali dianzi delineati, con riferimento alla parte progettuale della relazione di accompagnamento alla DIA edilizia ed alla dichiarazione di conformità delle opere realizzande alla pianificazione comunale, ritiene il Collegio di aderire alle argomentazioni ed alle conclusioni svolte nella sentenza n. 1818/2009, Baldessari.

In tale sentenza è stato condivisibilmente evidenziato che il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 29, comma 3, dispone che "Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 cod. pen.. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all’art. 23, comma 1, l’amministrazione ne da comunicazione al competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari".

Le previsioni anzidette devono essere lette in necessaria correlazione con quelle poste dal precedente art. 23, il quale prescrive che la DIA deve essere accompagnata da una relazione del progettista "che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti" (comma 1);

che il dirigente o responsabile dell’ufficio tecnico comunale, "in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza" (comma 6);

che, ultimato l’intervento, "il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale … con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività" (comma 7).

Il progettista, dunque, ha un duplice obbligo: a) redigere una relazione preventiva in cui si assume l’onere di "asseverare" tra l’altro la conformità delle opere agli strumenti urbanistici approvati e la mancanza di contrasto con quelli adottati e con i regolamenti edilizi; b) rilasciare al termine dei lavori (ove non lo faccia altro tecnico abilitato) un certificato di collaudo circa la conformità di quanto realizzato al progetto iniziale. E, quanto al primo aspetto di detta condotta doverosa, è stato esattamente osservato che il termine "asseverare" ha il significato di "affermare con solennità", e cioè di porre in essere una dichiarazione di particolare rilevanza formale e di particolare valore nei confronti dei terzi quanto alla verità ed alla affidabilità del contenuto.

Il progettista si pone come "persona esercente un servizio di pubblica necessità" proprio perchè assume una posizione di particolare rilievo in un procedimento (quello di DIA) che prevede la sostituzione con una dichiarazione del privato di ogni autorizzazione amministrativa comunque denominata.

La principale caratteristica della DIA, infatti, consiste nella sostituzione dei tradizionali modelli procedimentali in tema di autorizzazione con uno schema diverso ispirato alla liberalizzazione delle attività economiche private, con la conseguenza che per l’esercizio delle stesse non è più necessaria l’emanazione di un titolo provvedimentale di legittimazione.

A seguito della denuncia, il potere di verifica di cui dispone l’amministrazione – a differenza di quanto accade nel regime a previo atto amministrativo – non è finalizzato all’emanazione di un provvedimento amministrativo di consenso all’esercizio dell’attività, ma al controllo, privo di discrezionalità, della corrispondenza di quanto dichiarato dall’interessato rispetto ai canoni normativi stabiliti per l’attività in questione.

Con la DIA, quindi, al principio autoritativo si sostituisce il principio dell’autoresponsabilità dell’amministrato, che è legittimato ad agire in via autonoma, valutando l’esistenza dei presupposti richiesti dalla normativa in vigore.

Il ricorso al procedimento della DIA, conseguentemente, porta con sè una particolare assunzione di responsabilità, in relazione al particolare affidamento che l’ordinamento pone sulla relazione tecnica che accompagna il progetto e sulla sua veridicità, atteso che quella relazione si sostituisce, in via ordinaria, ai controlli dell’ente territoriale ed offre le garanzie di legalità e correttezza dell’intervento.

Proprio in considerazione di questo affidamento la condotta del professionista abilitato assume una specifica rilevanza pubblicistica ( D.P.R. n. 380 del 2001, art. 29, comma 3) che si connette alle previsioni del precedente art. 23, commi 1 e 6.

L’art. 236, comma 6, in particolare, dispone che, in caso di "falsa attestazione" del professionista, il funzionario comunale ha l’obbligo di inoltrare segnalazione informativa all’autorità giudiziaria, sicchè è evidente che la "falsa attestazione" in parola, riferita dal comma 6 alla "assenza di una o più delle condizioni stabilite", risulta strettamente correlata alle prescrizioni poste dal medesimo art. 23, comma 1, ove la relazione del progettista integra la dichiarazione stessa di inizio attività, che è atto dotato di piena autonomia. Dalla delineata costruzione della DIA, come atto fidefaciente a prescindere dal controllo della P.A e riconnesso alla delega di potestà pubblica ad un soggetto qualificato, discende che la relazione asseverativa del progettista, sulla quale si fonda l’eliminazione dell’intermediazione del potere autorizzatorio dell’attività del privato da parte della pubblica amministrazione, assume valore sostitutivo del provvedimento amministrativo e quindi "certificativo". 4.1 In conclusione, sulla base dell’assetto normativo vigente ed alla stregua delle argomentazioni dianzi svolte, deve affermarsi il principio secondo il quale:

– la relazione di accompagnamento alla DIA edilizia (che costituisce parte integrante ed essenziale della dichiarazione stessa di inizio dell’attività) ha natura di "certificato" per quanto riguarda: sia la descrizione dello stato attuale dei luoghi, sia la ricognizione degli eventuali vincoli esistenti sull’area o sull’immobile interessati dall’intervento, sia la rappresentazione delle opere che si intende realizzare e l’attestazione della conformità delle stesse agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio.

5. Nella fattispecie in esame, l’imputato:

– nella relazione del 19.6.2003 ha descritto la prevista realizzazione di opere finalizzate ad "evitare la demolizione e ricostruzione";

– nella perizia giurata del 15.10.2003, ha attestato che "la metodologia dell’intervento finora eseguita e che si intende adottare per il prosieguo" era e sarebbe stata "quella del cd. cuci e scuci, la quale permette di eseguire l’opera effettuando parziali demolizioni e relative ricostruzioni, inferiori al 50% della sagoma ante operam".

I giudici del merito hanno accertato, invece, la intervenuta totale demolizione del manufatto preesistente e la realizzazione di un nuovo e diverso fabbricato articolato su tre piani al posto di uno. Tale complessivo intervento non poteva essere eseguito con la DIA (alternativa al permesso di costruire) prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, comma 3, lett. a), avendo comportato incremento di volumetria e modificazione della sagoma verticale dell’edificio preesistente (vedi art. 3, comma 1, lett. d, stesso T.U.).

L’imputato, inoltre, non era soltanto progettista ma anche direttore dei lavori, sicchè aveva il dovere di costante controllo della conformità delle opere che progressivamente venivano realizzate rispetto a quelle denunziate con la DIA. 6. La sentenza impugnata, però, deve essere annullata senza rinvio, perchè il residuo reato continuato ascritto al L. è estinto per prescrizione.

Le condotte delittuose, infatti, sono state poste in essere il 19 giugno ed il 15 ottobre 2003, sicchè il termine massimo prescrizionale (di anni 7 e mesi 6), non sussistendo alcuna interruzione o sospensione, si è rispettivamente compiuto il 19.12.2010 ed il 15.4.2011.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di L.G., per essere il reato residuo estinto per prescrizione.

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